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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6185 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NE IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. AR MI GI LL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4619 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 24/10/2025 e vertente
TRA avv. GIOVANNI (C.F. ), difeso Pt_1 C.F._1 da se stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato nel suo studio di Roma Via Toscana 10;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli avvocati Controparte_1 P.IVA_1 Giovanni Tosti e Massimo Sesselego, nello studio del primo in Latina Viale dello Statuto 37 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10946 pubblicata 7/7/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 6 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione regolarmente notificato in data 19.02.21, ha proposto Parte_2 opposizione al precetto con il quale il gli ha intimato il Controparte_1 pagamento di euro 1.047.216, 16, in forza della sentenza nr. 601/2012 del 07.06.2012 emessa dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Lazio e della sentenza nr. 1026/2017 del 21.12.2017 emessa dalla Sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti. A sostegno della propria opposizione l'attore ha dedotto:
1. l'abnormità del quantum dedotto nell'atto di precetto in relazione alle proprie capacità economica e reddituale (motivo di opposizione da qualificarsi ex art. 615 c.p.c.);
2. la pendenza di procedura per l'esdebitazione ex lege n. 3 del 2012 e s.m.i., in costanza della quale deve sospendersi ogni procedura esecutiva pendente né possono esserne intraprese di nuove ( motivo di opposizione da qualificarsi ex art. 615 c.p.c.);
3. la parziale compensazione di quanto dovuto con i crediti vantati in ragione della prestazione della propria opera professionale a favore del
(motivo di opposizione da qualificarsi ex art. 615 c.p.c.); Controparte_1 4. l'indebito calcolo della somma dedotta nel precetto, con particolare riferimento alle voci imputate quali “interessi ex Cass. SS.UU 1712/95 al 07.06.12 per €79.803,96 e interessi successivi alla sentenza per €. 66.740,08” (motivo di opposizione da qualificarsi ex art. 615 c.p.c.); A fronte di regolare notifica, si è costituita parte convenuta, la quale ha chiesto il rigetto della proposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, proposta dall'attore, con ordinanza del 08.07.21, successivamente confermata in sede di reclamo, si sono concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co VI c.p.c.. Rigettate con ordinanza del 24.02.22 le istanze istruttorie formulate da parte opponente, la causa è stata rinviata la causa all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, dopo breve discussione orale, è venuta in decisione.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta da e condannato la Parte_2 Pt_2 a rifondere in favore del le spese
[...] Controparte_1 relative al procedimento di reclamo liquidate nella somma di euro 10.747,00 per compensi, oltre spese generali, accessori, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e le spese relative al merito liquidate in euro 21.424,00 per compensi, oltre spese generali, accessori, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La opposizione proposta deve essere rigettata per i motivi che seguono.
pag. 2 di 6 Con riferimento alla doglianza circa le asserite condizioni economiche e di salute dell'opponente, si rileva che nel nostro ordinamento, le condizioni soggettive del debitore non sono prese in considerazione come circostanze di fatto idonee ad inficiare la validità del titolo esecutivo e, quindi, il diritto del creditore ad agire esecutivamente sulla base dello stesso. Per quanto attiene alla pendenza del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, appare preliminare la considerazione per cui l'art. 10 della legge n. 3/2012 prevede la possibilità che, con provvedimento del giudice investito della proposta di accordo di composizione della crisi, possa inibirsi l'inizio e/o la prosecuzione di procedure esecutive ai danni del debitore. Tale evenienza non consta si sia verificata giacché il provvedimento depositato dalla parte si limita a disporre la sospensione dell'esecuzione di atto di precetto del 26.09.2019 che non corrisponde a quello oggetto della presente causa. Quanto alla dedotta compensazione, deve rilevarsi che il relativo credito opposto è illiquido e contestato con la conseguenza che non si ritengono esistenti i presupposti per la operatività della compensazione previsti ex art. 1243 c.c.. Con riferimento alla pretesa erroneità della somma indicata in precetto in relazione al calcolo degli interessi in applicazione di quanto disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sent.n. 1712/95, il calcolo del quantum debeatur a titolo di rivalutazione ed interessi effettuata da parte opposta risulta eseguita correttamente e nel rispetto di quanto statuito dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Corti nella parte dispositiva della sentenza. Laddove, infatti, la Corte ha condannato l'odierno opponente a pagare a titolo di risarcimento al la somma di euro 810.378,00 ha previsto che tale Controparte_1 somma fosse versata oltre rivalutazione ed interessi. Trattandosi di obbligazione risarcitoria sorta da fatto illecito, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza 1712/95, la somma individuata come risarcimento deve essere annualmente rivalutata e su tale somma, anno per anno, deve applicarsi la maggiorazione dovuta a titolo di interessi. A tale criterio si è attenuta parte opposta nella quantificazione della somma dovuta a titolo di interessi, determinando in modo separato gli interessi maturati sul coacervo via via rivalutato sino alla pronuncia della sentenza e distinguendoli da quelli maturati dalla pronuncia della sentenza in avanti. Non si rinviene, dunque, alcun profilo di errore nella quantificazione della somma dedotta nel precetto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, con applicazione dei parametri minimi in considerazione della natura e dell'entità della causa.”.
pag. 3 di 6 § 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_2 seguenti conclusioni: “…annullare/riformare, per i motivi di censura sopra indicati la impugnata sentenza del Tribunale di Roma IV Sezione civile ( G.U. dott.ssa Ferramosca) n. 10946 del 2022 (RG 16756 del 2021) emessa il 7 luglio 2022 e pubblicata in data 8 luglio 2022 Sempre nel merito, nell' ambito della impugnativa proposta in appello, alla luce di quanto sopra, dichiarare, proprio in ragione del completamento della procedura di composizione della crisi richiamata dalla legge n. 3 del 2012 e s.m.i. che, verosimilmente, avverrà nelle more dello svolgimento del presente giudizio, non procedibile/estinta e, comunque, preclusa la intentanda esecuzione nei confronti dell'opponente. In via gradata e di merito , sempre nell' ambito della impugnativa in appello, dichiarare inammissibile e/o infondata l' intentanda esecuzione: 1)in ragione della non doverosità della somma in questione che si contesta espressamente e per il fatto di avere l' opponente, a sua volta, ingenti crediti a suo favore in virtù dello svolgimento di numerosi incarichi di consulenza e per attività difensiva svolti nell' interesse del nel corso degli anni ed i cui importi si Controparte_1 eccepisce che vengano compensati ex art. 35 c.p.c. e art.1243 c.c. con quelli richiesti con l' atto di precetto da ultimo notificato fino all' estinzione/riduzione del credito asseritamente vantato dal Comune opposto;
2) per errato/illegittimo calcolo delle somme dovute come esposto in narrativa e fatte salve ulteriori contestazioni derivanti dalla acquisizione di elementi relativi ai pagamenti effettuati ed effettuandi per il medesimo titolo da parte dei terzi ( , Tributi Italia ed altri componenti degli CP_2 organi decisionali delle società di riscossione degli importi contestati ed oggetto di condanna in primo e secondo grado). In ordine alle spese di giudizio si chiede, nel caso di accoglimento (pure parziale) del presente appello che venga disposta la compensazione delle stesse ed, in subordine, la riduzione in via equitativa delle medesime. In via istruttoria si chiede che codesto On.le Corte d'appello, reiterando la richiesta già rivolta al Giudice in primo grado, disponga, d'ufficio, l' acquisizione delle informazioni, che qui si richiedono, in ordine allo stato delle procedure esecutive nei confronti degli altri soggetti interessati e dei pagamenti avvenuti presso il a valle dell' ottenimento delle quali ci si riserva, Controparte_1 ulteriormente, di dedurre.”.
Ha resistito il rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito: - in via pregiudiziale, dichiarare l'appello inammissibile per decorso del termine ex art. 325 c.p.c. dall'avvenuta notificazione della sentenza in data 08/07/22; - nel merito: in via principale, dichiarare l'appello inammissibile per difetto del requisito di specificità relativamente alla seconda articolazione del secondo motivo ed al terzo motivo e, ad ogni buon conto, rigettarlo perché infondato e, comunque, non provato;
in via gradata, nella denegata ipotesi pag. 4 di 6 dell'accoglimento della prima articolazione del secondo motivo, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione dei controcrediti eccepiti in compensazione, qui espressamente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c., rigettare comunque l'opposizione perché infondata. Con vittoria di spese e con condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c.”. In via istruttoria ci si oppone alla richiesta di acquisizione di informazioni articolata nell'atto di appello, in quanto inammissibile ed irrilevante, in considerazione della natura parziaria delle obbligazioni in esame”.
All'udienza del 24/10/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Con l'appello lamenta che il primo Parte_2 giudice avrebbe violato e falsamente applicato le norme in materia di esdebitazione e composizione della crisi ai sensi della legge n. 3 del 2012, mancando di applicare l' art. 20 del Codice della crisi di impresa e dell' insolvenza e l'art. 12 bis comma 2 della legge n. 3 del 2012, avrebbe violato e falsamente applicato l' art. 1243 c.c., incorrendo nell'eccesso di potere giurisdizionale, ed avrebbe liquidato le spese in misura eccessiva.
Con comparsa di risposta il , prima ancora Controparte_1 di contestare tali motivi nel merito, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello.
L'appello è inammissibile. ha impugnato la sentenza n. 10946 Parte_2 pubblicata 7/7/2022 del Tribunale di Roma con atto di appello notificato il 23/8/2022, nonostante il avesse notificato la Controparte_1 sentenza l'8/7/2022 all'indirizzo telematico del difensore, e abbreviato a trenta giorni decorrenti da tale notificazione il termine per proporre appello, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c. Tale termine è decorso, nè può giovarsi Parte_2 della sospensione feriale dei termini, che non opera per l'opposizione a precetto, a mente del combinato disposto dell'art. 3, L. 742/96 e dell'art. 92, R.D. 12/41 (Cass. 4752/24). Ne consegue che l'appello è inammissibile, in quanto tardivo, mentre la sentenza impugnata è passata in giudicato.
§ 5. – Ogni ulteriore questione è assorbita.
pag. 5 di 6 § 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa determinato ex art. 17 c.p.c. dal credito precettato di € 1.047.216,16, secondo parametri minimi attesa la decisione in rito.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_2 ei confronti del contro la sentenza n.
[...] Controparte_1 10946 pubblicata 7/7/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna l pagamento delle spese di Parte_2 lite in favore di liquidate in complessivi Controparte_1
€ 17.002,00, di cui € 3.709,00 per la fase di studio, € 2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di trattazione, € 6.167,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 24/10/2025.
L'estensore Il presidente
AR MI GI LL NE IZ
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NE IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. AR MI GI LL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4619 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 24/10/2025 e vertente
TRA avv. GIOVANNI (C.F. ), difeso Pt_1 C.F._1 da se stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato nel suo studio di Roma Via Toscana 10;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli avvocati Controparte_1 P.IVA_1 Giovanni Tosti e Massimo Sesselego, nello studio del primo in Latina Viale dello Statuto 37 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10946 pubblicata 7/7/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 6 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione regolarmente notificato in data 19.02.21, ha proposto Parte_2 opposizione al precetto con il quale il gli ha intimato il Controparte_1 pagamento di euro 1.047.216, 16, in forza della sentenza nr. 601/2012 del 07.06.2012 emessa dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Lazio e della sentenza nr. 1026/2017 del 21.12.2017 emessa dalla Sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti. A sostegno della propria opposizione l'attore ha dedotto:
1. l'abnormità del quantum dedotto nell'atto di precetto in relazione alle proprie capacità economica e reddituale (motivo di opposizione da qualificarsi ex art. 615 c.p.c.);
2. la pendenza di procedura per l'esdebitazione ex lege n. 3 del 2012 e s.m.i., in costanza della quale deve sospendersi ogni procedura esecutiva pendente né possono esserne intraprese di nuove ( motivo di opposizione da qualificarsi ex art. 615 c.p.c.);
3. la parziale compensazione di quanto dovuto con i crediti vantati in ragione della prestazione della propria opera professionale a favore del
(motivo di opposizione da qualificarsi ex art. 615 c.p.c.); Controparte_1 4. l'indebito calcolo della somma dedotta nel precetto, con particolare riferimento alle voci imputate quali “interessi ex Cass. SS.UU 1712/95 al 07.06.12 per €79.803,96 e interessi successivi alla sentenza per €. 66.740,08” (motivo di opposizione da qualificarsi ex art. 615 c.p.c.); A fronte di regolare notifica, si è costituita parte convenuta, la quale ha chiesto il rigetto della proposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, proposta dall'attore, con ordinanza del 08.07.21, successivamente confermata in sede di reclamo, si sono concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co VI c.p.c.. Rigettate con ordinanza del 24.02.22 le istanze istruttorie formulate da parte opponente, la causa è stata rinviata la causa all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, dopo breve discussione orale, è venuta in decisione.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta da e condannato la Parte_2 Pt_2 a rifondere in favore del le spese
[...] Controparte_1 relative al procedimento di reclamo liquidate nella somma di euro 10.747,00 per compensi, oltre spese generali, accessori, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e le spese relative al merito liquidate in euro 21.424,00 per compensi, oltre spese generali, accessori, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La opposizione proposta deve essere rigettata per i motivi che seguono.
pag. 2 di 6 Con riferimento alla doglianza circa le asserite condizioni economiche e di salute dell'opponente, si rileva che nel nostro ordinamento, le condizioni soggettive del debitore non sono prese in considerazione come circostanze di fatto idonee ad inficiare la validità del titolo esecutivo e, quindi, il diritto del creditore ad agire esecutivamente sulla base dello stesso. Per quanto attiene alla pendenza del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, appare preliminare la considerazione per cui l'art. 10 della legge n. 3/2012 prevede la possibilità che, con provvedimento del giudice investito della proposta di accordo di composizione della crisi, possa inibirsi l'inizio e/o la prosecuzione di procedure esecutive ai danni del debitore. Tale evenienza non consta si sia verificata giacché il provvedimento depositato dalla parte si limita a disporre la sospensione dell'esecuzione di atto di precetto del 26.09.2019 che non corrisponde a quello oggetto della presente causa. Quanto alla dedotta compensazione, deve rilevarsi che il relativo credito opposto è illiquido e contestato con la conseguenza che non si ritengono esistenti i presupposti per la operatività della compensazione previsti ex art. 1243 c.c.. Con riferimento alla pretesa erroneità della somma indicata in precetto in relazione al calcolo degli interessi in applicazione di quanto disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sent.n. 1712/95, il calcolo del quantum debeatur a titolo di rivalutazione ed interessi effettuata da parte opposta risulta eseguita correttamente e nel rispetto di quanto statuito dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Corti nella parte dispositiva della sentenza. Laddove, infatti, la Corte ha condannato l'odierno opponente a pagare a titolo di risarcimento al la somma di euro 810.378,00 ha previsto che tale Controparte_1 somma fosse versata oltre rivalutazione ed interessi. Trattandosi di obbligazione risarcitoria sorta da fatto illecito, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza 1712/95, la somma individuata come risarcimento deve essere annualmente rivalutata e su tale somma, anno per anno, deve applicarsi la maggiorazione dovuta a titolo di interessi. A tale criterio si è attenuta parte opposta nella quantificazione della somma dovuta a titolo di interessi, determinando in modo separato gli interessi maturati sul coacervo via via rivalutato sino alla pronuncia della sentenza e distinguendoli da quelli maturati dalla pronuncia della sentenza in avanti. Non si rinviene, dunque, alcun profilo di errore nella quantificazione della somma dedotta nel precetto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, con applicazione dei parametri minimi in considerazione della natura e dell'entità della causa.”.
pag. 3 di 6 § 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_2 seguenti conclusioni: “…annullare/riformare, per i motivi di censura sopra indicati la impugnata sentenza del Tribunale di Roma IV Sezione civile ( G.U. dott.ssa Ferramosca) n. 10946 del 2022 (RG 16756 del 2021) emessa il 7 luglio 2022 e pubblicata in data 8 luglio 2022 Sempre nel merito, nell' ambito della impugnativa proposta in appello, alla luce di quanto sopra, dichiarare, proprio in ragione del completamento della procedura di composizione della crisi richiamata dalla legge n. 3 del 2012 e s.m.i. che, verosimilmente, avverrà nelle more dello svolgimento del presente giudizio, non procedibile/estinta e, comunque, preclusa la intentanda esecuzione nei confronti dell'opponente. In via gradata e di merito , sempre nell' ambito della impugnativa in appello, dichiarare inammissibile e/o infondata l' intentanda esecuzione: 1)in ragione della non doverosità della somma in questione che si contesta espressamente e per il fatto di avere l' opponente, a sua volta, ingenti crediti a suo favore in virtù dello svolgimento di numerosi incarichi di consulenza e per attività difensiva svolti nell' interesse del nel corso degli anni ed i cui importi si Controparte_1 eccepisce che vengano compensati ex art. 35 c.p.c. e art.1243 c.c. con quelli richiesti con l' atto di precetto da ultimo notificato fino all' estinzione/riduzione del credito asseritamente vantato dal Comune opposto;
2) per errato/illegittimo calcolo delle somme dovute come esposto in narrativa e fatte salve ulteriori contestazioni derivanti dalla acquisizione di elementi relativi ai pagamenti effettuati ed effettuandi per il medesimo titolo da parte dei terzi ( , Tributi Italia ed altri componenti degli CP_2 organi decisionali delle società di riscossione degli importi contestati ed oggetto di condanna in primo e secondo grado). In ordine alle spese di giudizio si chiede, nel caso di accoglimento (pure parziale) del presente appello che venga disposta la compensazione delle stesse ed, in subordine, la riduzione in via equitativa delle medesime. In via istruttoria si chiede che codesto On.le Corte d'appello, reiterando la richiesta già rivolta al Giudice in primo grado, disponga, d'ufficio, l' acquisizione delle informazioni, che qui si richiedono, in ordine allo stato delle procedure esecutive nei confronti degli altri soggetti interessati e dei pagamenti avvenuti presso il a valle dell' ottenimento delle quali ci si riserva, Controparte_1 ulteriormente, di dedurre.”.
Ha resistito il rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito: - in via pregiudiziale, dichiarare l'appello inammissibile per decorso del termine ex art. 325 c.p.c. dall'avvenuta notificazione della sentenza in data 08/07/22; - nel merito: in via principale, dichiarare l'appello inammissibile per difetto del requisito di specificità relativamente alla seconda articolazione del secondo motivo ed al terzo motivo e, ad ogni buon conto, rigettarlo perché infondato e, comunque, non provato;
in via gradata, nella denegata ipotesi pag. 4 di 6 dell'accoglimento della prima articolazione del secondo motivo, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione dei controcrediti eccepiti in compensazione, qui espressamente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c., rigettare comunque l'opposizione perché infondata. Con vittoria di spese e con condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c.”. In via istruttoria ci si oppone alla richiesta di acquisizione di informazioni articolata nell'atto di appello, in quanto inammissibile ed irrilevante, in considerazione della natura parziaria delle obbligazioni in esame”.
All'udienza del 24/10/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Con l'appello lamenta che il primo Parte_2 giudice avrebbe violato e falsamente applicato le norme in materia di esdebitazione e composizione della crisi ai sensi della legge n. 3 del 2012, mancando di applicare l' art. 20 del Codice della crisi di impresa e dell' insolvenza e l'art. 12 bis comma 2 della legge n. 3 del 2012, avrebbe violato e falsamente applicato l' art. 1243 c.c., incorrendo nell'eccesso di potere giurisdizionale, ed avrebbe liquidato le spese in misura eccessiva.
Con comparsa di risposta il , prima ancora Controparte_1 di contestare tali motivi nel merito, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello.
L'appello è inammissibile. ha impugnato la sentenza n. 10946 Parte_2 pubblicata 7/7/2022 del Tribunale di Roma con atto di appello notificato il 23/8/2022, nonostante il avesse notificato la Controparte_1 sentenza l'8/7/2022 all'indirizzo telematico del difensore, e abbreviato a trenta giorni decorrenti da tale notificazione il termine per proporre appello, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c. Tale termine è decorso, nè può giovarsi Parte_2 della sospensione feriale dei termini, che non opera per l'opposizione a precetto, a mente del combinato disposto dell'art. 3, L. 742/96 e dell'art. 92, R.D. 12/41 (Cass. 4752/24). Ne consegue che l'appello è inammissibile, in quanto tardivo, mentre la sentenza impugnata è passata in giudicato.
§ 5. – Ogni ulteriore questione è assorbita.
pag. 5 di 6 § 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa determinato ex art. 17 c.p.c. dal credito precettato di € 1.047.216,16, secondo parametri minimi attesa la decisione in rito.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_2 ei confronti del contro la sentenza n.
[...] Controparte_1 10946 pubblicata 7/7/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna l pagamento delle spese di Parte_2 lite in favore di liquidate in complessivi Controparte_1
€ 17.002,00, di cui € 3.709,00 per la fase di studio, € 2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di trattazione, € 6.167,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 24/10/2025.
L'estensore Il presidente
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