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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/11/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 595 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'avv. Giacinta Guerra, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Buonabitacolo (SA), via Municipio n. 2
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusto procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, con i quali domicilia presso il loro studio in La Spezia, alla via Paolo Emilio Taviani n. 170
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 565 del 20.12.2017, reso dal Tribunale di Lagonegro in favore di Controparte_1 nell'ambito del procedimento n.r.g. 1691/2017, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma pari ad € 10.407,75, oltre interessi di mora, nonché le spese della procedura monitoria, liquidati in €
145,50 per spese e € 800,00 per compensi, oltre Iva, Cpa, rimborso forfettario e spese generali come per legge per la morosità in ordine al contratto di finanziamento n. 204670, stipulato in data
4.01.2007 originariamente con TE S.p.A., con il quale si obbligava a restituire l'importo lordo pari a euro 21.840,00 in n. 120 rate mensili di euro 182,00 ciascuna contro la cessione di un quinto della pensione. proponeva i seguenti motivi di opposizione: 1) inefficacia del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto per mancata notifica dello stesso nel termine di 60 giorni ai sensi dell'art 644 c.p.c.; 2) carenza di legittimazione attiva della ricorrente;
3) nullità del decreto ingiuntivo opposto, poiché emesso su documentazione inidonea ai sensi degli artt. 50 TUB e 634 c.p.c.; 4) infondatezza della domanda, in quanto gli sarebbero stati consegnati solo euro 8.000,00 da dipendente della Kema
Finanziaria per conto della TE S.p.A.; 5) nullità del contratto per usurarietà originaria.
Sulla scorta di tali premesse, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Lagonegro, contrariis rejectis, così provvedere:
In via preliminare, in rito:
-dichiarare la inefficacia e revocare il decreto ingiuntivo n. 565/2017, reso il 20.12.2017 nel procedimento monitorio n. RG 1691/2017 dal Tribunale di Lagonegro, Giudice dott.ssa Carmelina
Abramo, notificato il 07.03.2018 per mancata notifica dello stesso nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia come disposto dall'art. 644 c.p.c.;
-in subordine, in rito, dichiarare nullo ed inefficace e revocare il richiamato decreto ingiuntivo n.
565/2017 perché emesso in difetto dei presupposti di legge;
- In ogni caso, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva di per quanto CP_1 motivato in premessa revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- In merito: - Accertato e dichiarato, previo accertato del tasso effettivo globale (T.E.G.), che con il contratto di mutuo posto a base dell'azionato decreto ingiuntivo sono stati illegittimamente pattuiti ed applicati interessi, commissioni, remunerazioni e spese oltre la soglia consentita ex Legge n.
108/1996, dichiarare la nullità del contratto di mutuo con conseguente nullità ed inefficacia di ogni
e qualsivoglia pretesa della convenuta ovvero, in subordine, dichiarare la nullità CP_1 parziale del contratto stesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 1419 e 1815, 2 comma c.c.
- Accertato e dichiarato che per effetto della nullità di cui innanzi ha Parte_1 indebitamente versato somme illegittimamente imputate a titolo di interessi ultralegali, quantificate in € 2.765,90, o nella misura maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa, ritenere compensate tali somme con quelle che dovessero risultare ancora a credito della convenuta opposta per il titolo in contestazione, dichiarando totalmente estinte le reciproche pretese, e che, pertanto, nulla è dovuto da Parte_1
- In ogni caso, accertata la infondatezza della domanda, dichiararsi che nulla deve
[...] alla società a nessun titolo, per il rapporto di credito dedotto in giudizio”. Pt_1 Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8.10.2018 si costituiva in giudizio in Controparte_1 qualità di cessionaria di un portafogli di crediti ceduti da tra cui anche quello di cui si CP_2 controverte, la quale chiedeva “In via preliminare, di rito - dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato esperimento preventivo del tentativo di mediazione;
- accertare e rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, IV comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 C.p.c.
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
565/2017, R.G. n. 1691/2017, del 20.12.2017 emesso dal Tribunale di Lagonegro, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 565/2017, R.G. n. 1691/2017, del 20.12.2017 emesso dal
Tribunale di Lagonegro.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in Parte_1 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria”.
Con provvedimento del 2.07.2019, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, il Giudice, dopo aver rilevato che la causa rientrava tra quelle per le quali è prevista ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del d.lvo 4 marzo 2010 n. 28 la condizione di procedibilità della mediazione, la quale non era stata esperita, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e rinviava all'udienza del 10.03.2020, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e mediante il conferimento di incarico a c.t.u. contabile.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 28.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, la domanda è procedibile essendo stata tempestivamente presentata istanza di mediazione.
Ed invero, dagli atti di causa risulta che in ossequio al termine assegnato dal giudice con ordinanza del 2.07.2019, il procedimento è stato promosso in data 15.07.2019 presso la Camera di
Conciliazione del Foro di Lagonegro da parte opponente. Il procedimento si è concluso negativamente in data 09.09.2019 stante l'assenza di parte opposta, Controparte_1
3. Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero, ai fini della tempestività della notifica del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 643-644
c.p.c., occorre aver riguardo al momento della consegna all'ufficiale giudiziario. Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato: “A seguito delle decisioni della Corte cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità” (Cass. n. 25716/2018).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 565/2017 è stato consegnato per la notifica il 7.02.2018 e quindi nel rispetto del termine di giorni 60 decorrente dalla pubblicazione del decreto ingiuntivo
(20.12.2017), a nulla rilevando il perfezionamento del procedimento notificatorio oltre il suddetto termine.
4. Va inoltre rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. nn. 3) e 4) c.p.c. formulata da parte opposta.
Contrariamente all'assunto della società opposta, nel caso di specie, non può essere rilevata la nullità in commento, la quale si configura quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda
è stata omessa o risulti assolutamente incerta e più nello specifico: “La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (Cass. Civ. Civ. n. 1681/2015).
Ne deriva che per poter dichiarare nullo l'atto di citazione, occorre che la genericità o l'indeterminatezza sia assoluta al punto tale da non riuscire ad individuare in alcun modo né il petitum, né la causa petendi.
Nel caso di specie, questo Giudice rileva come dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio nel suo complesso, il contenuto risulta determinato, atteso che si evince che oggetto della domanda è
l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito ad esso sotteso.
Di seguito, la lamentata indeterminatezza è stata di fatto superata da parte opposta, dal momento che
è riuscita a svolgere compiutamente le proprie difese nel merito, scongiurando asserite lesioni del proprio diritto di difesa. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
5. A questo punto occorre soffermarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva della CP_1 quale cessionaria del credito oggetto di causa.
[...] ha, in particolare, eccepito la mancata menzione nel ricorso monitorio del Parte_1 contratto di cessione intervenuto tra la con la quale sarebbe stato stipulato il contratto CP_3 di finanziamento oggetto di causa, e la CA Ifis s.p.a. nonchè la mancata menzione tra i creditori ceduti nè della “né di altre cessionarie della stessa da potersi intendersi eventualmente CP_3 incorporata da quelle menzionate nell'elenco”. Con le note scritte del 5.06.2020 l'opponente ha eccepito l'inopponibilità della cessione del credito in quanto priva degli elementi minimi necessari alla perfetta cognizione del debitore della modificazione dal lato attivo dell'obbligazione da lui contratta e la mancata produzione del contratto di cessione tra CA IF spa e e tra CP_1
TE spa e Neos Finance spa.
Ebbene, anzitutto, non corrisponde al vero che ai fini della dimostrazione dell'acquisto a titolo derivativo di un credito bancario compravenduto nell'ambito di un contratto di cessione di aziende o di rami d'azienda bancarie, di beni o di rapporti giuridici bancari individuabili in blocco occorra ineludibilmente la produzione in giudizio da parte del cessionario del contratto di cessione e dei suoi allegati per dimostrare il trasferimento della titolarità del credito.
Infatti, è vero che l'effetto traslativo della cessione dei crediti si verifica in forza della conclusione del contratto di cessione (in virtù del principio del consenso traslativo, v. art. 1376 c.c.), mentre la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo
Unico CArio – T.U.B.) ha solo la funzione di rendere, in deroga all'art. 1264 cod. civ., nota ai debitori ceduti la cessione e, quindi, rendere inopponibile al cessionario del credito il pagamento eventualmente fatto dal debitore ceduto al cedente dopo la pubblicazione dell'informativa della cessione. È, quindi, vero che la pubblicazione dell'estratto della cessione su Gazzetta Ufficiale non è
l'atto traslativo, né è l'adempimento che produce l'effetto traslativo e, dunque, non è il titolo che fonda il diritto del cessionario del credito, essendo soltanto un adempimento pubblicitario imposto dalla norma speciale con chiara finalità di semplificare le modalità di comunicazione agli interessati dell'avvenuta operazione bancaria di cessione dei crediti (in altri termini, la norma speciale sostituisce, alla comunicazione personale prevista dalla disciplina della cessione del credito del codice civile, una comunicazione impersonale e collettiva).
Ciò nondimeno, poiché il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell'atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo e, pertanto, a maggior ragione con la produzione dell'estratto della Gazzetta
Ufficiale, che ha proprio la precipua funzione di rendere nota - alla collettività ed ai debitori ceduti -
l'esistenza del negozio di cessione ed il suo oggetto, al fine di informare il debitore dell'intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio e di impedire pagamenti a chi si è spogliato del credito e, quindi, non è più legittimato a riceverli (cfr ex multis Cass. n. n. 17944/2023 ha affermato che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità”: cfr. in termini analoghi Cass. n. 5478/2024). Conseguentemente, se dall'informativa sulla Gazzetta Ufficiale sono chiaramente evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione e, dunque, l'oggetto dello stesso contratto, tale produzione documentale è idonea a dimostrare la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione che rappresenta un onere niente affatto imposto da alcuna norma di legge né da un inesistente obbligo di forma scritta (né ad substantiam, né ad probationem) del contratto di cessione.
È poi, del tutto connaturato all'oggetto del contratto di cessione di crediti ex art. 58 T.U.B. che il suo contenuto (e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nell'atto traslativo) possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem
e, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinché possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto. Ciò che rileva evidentemente è soltanto che l'oggetto del contratto venga individuato dal testo del negozio giuridico (o dal suo estratto per sintesi pubblicato su Gazzetta Ufficiale che è idoneo mezzo di prova della sua esistenza) in modo determinato o anche solo univocamente determinabile (v. art. 1346 c.c.).
Tanto premesso, il Tribunale osserva che dagli atti di causa emerge che il credito di cui al contratto di finanziamento stipulato originariamente dall'odierno opponente con la TE S.p.A., è stato, in primo luogo, ceduto il 13.02.2007 alla Neos Finance S.p.A., come da comunicazione personale eseguita al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c., pervenuta a conoscenza dell'opponente in data
4.08.2011 (all. n. 3 prod. opposta). Di seguito la suddetta Neos Finance s.p.a. è stata fusa per incorporazione in (all. n. 3 prod. monitorio) la quale poi Controparte_4 ha ceduto il credito alla CA Ifis S.p.A. (all. n. 3 prod. opposta). Quest'ultima ha poi ceduto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, il credito oggetto di causa alla Controparte_1
Della suddetta cessione è stata data comunicazione all'opponente in data 18.04.2017 (all. n. 6 prod. mon.) oltre che avviso sulla G.U. n. 21 del 18.02.2017 (all. n. 1 prod. mon.).
Alla luce di quanto sopra illustrato, esaminando nello specifico le contestazioni sollevate dall'opponente, priva di pregio risulta la censura dell'opponente a mente della quale non vi sarebbe prova dell'intervenuta cessione, tra TE S.p.A. e CA Ifis S.p.A., del credito di cui si controverte atteso che, come sopra visto, la prima cessione di tale credito è avvenuta tra la TE S.p.A. e la
Neos Finance S.p.A., poi incorporata da la quale, a sua Controparte_4 volta, ha ceduto a CA Ifis s.p.a. il credito per cui è causa. Ciò spiega perché non vi è menzione della TE s.p.a. tra i creditori ceduti nell'avviso di pubblicazione sulla G.U. del 18.02.2017 mentre è espressamente menzionata CA Ifis s.p.a..
Per quanto attiene la mancata produzione del contratto di cessione del credito il Tribunale osserva che ai fini della prova della cessione non occorre, come visto, la produzione del contratto di cessione del credito. Nel caso di specie, la cessione in favore dell'odierna opposta del credito oggetto di causa risulta documentata dall'avviso sulla G.U. n. 21 del 18.02.2017 dal quale emerge che Controparte_1 si è resa cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza nella titolarità della CA Ifis
S.p.A., oggetto di più cessioni antecedenti, giusta operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130/1999; 58 del D.lgs. n. 385/1993, nonché 13 e 14 del
Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo, efficace e opponibile in virtù dell'allegato avviso in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 18.02.2017 (all. n. 1 prod. monitorio).
Il suddetto avviso contiene un'indicazione specifica delle caratteristiche dei creduti ceduti tale da consentire l'esatta individuazione del pacchetto dei crediti oggetto del contratto, tra i quali rientrano quelli provenienti dalla cessione da parte di del 30.07.2013 (all. Controparte_4
n. 3 prod. opposta). Pertanto, anche in ragione della genericità della contestazione di parte opponente, deve ritenersi che l'avviso pubblicato in G.U. n. 21 del 18.02.2017 consenta di individuare con certezza i crediti ceduti, stante la precisione dei criteri pubblicizzati, con la conseguenza che la ricomprensione dei rapporti oggetto della presente opposizione deve ritenersi ampiamente provata.
Per tutto quanto esposto, l'eccezione in esame non può trovare accoglimento
6. Passando ad esaminare gli altri motivi di opposizione, il Tribunale osserva che parte opposta
(attrice in senso sostanziale) ha assolto il proprio onere probatorio sin dalla fase monitoria, producendo in giudizio il contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro -solvendo di quote della pensione mensile N. 204670 stipulato il 4.01.2007 tra e OS SpA e Parte_1 registrato in data 09/01/2007 all'Agenzia delle Entrate di Locri (all. n. 4 prod. monitorio), quale fonte negoziale comprovante il credito per cui è causa, con l'allegato documento di sintesi con le condizioni economiche e contrattuali, nonché la lista dei movimenti contabili.
In ordine all'estratto conto, non appare pertinente il richiamo operato da parte opponente all'art. 50
T.U.B., secondo il quale tale documentazione non sarebbe idonea a provare il credito, in quanto la prova dell'attendibilità o meno dei movimenti contabili non spetta all'opposta e il debitore non è esonerato dalla prova di fatti modificativi, estintivi e impeditivi della pretesa, nel rispetto del riparto degli oneri probatori.
Parte opposta ha inoltre, prodotto nel presente giudizio di opposizione l'atto di quietanza debitamente sottoscritto da il 30.01.2017, per l'importo di euro 12.047,60, dal quale risulta Parte_1 altresì la consegna del contratto e del piano di ammortamento del finanziamento. Si può, pertanto, affermare che parte opposta abbia assolto l'onere probatorio su di sé gravante.
La quietanza di pagamento prova l'erogazione della somma oggetto del prestito pari a euro
12.0476,60 sicchè appare infondata la contestazione relativa alla consegna di un importo inferiore
(euro 8.000,00) e la consegna del contratto e del piano di ammortamento. A fronte di ciò l'opponente non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento o di specifiche circostanze impeditive o estintive del diritto vantato, ma si è limitata a formulare delle contestazioni del tutto generiche che non trovano alcun riscontro probatorio in atti.
Pertanto, alla luce di tali risultanze, la pretesa creditoria deve ritenersi fondata.
Non appare meritevole di accoglimento l'eccezione di usurarietà originaria ex art. 644 c.p.c. del contratto di finanziamento n. 204670 per superamento del tasso soglia fissato dalla CA d'Italia, per il periodo di riferimento di conclusione del contratto, I trimestre 2007, nella misura del 15,70% per le operazioni classificate come finanziamenti alle famiglie.
Nel corso del giudizio è stata disposta c.t.u. contabile e l'ausiliario del giudice, Dott. , Persona_1 nella perizia depositata il 31.05.2022, le cui conclusioni il Tribunale intende far proprie in quanto immuni di vizi logici, ha relazionato che: “Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 04/01/2007, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse),
e considerati gli interessi di mora, separatamente, risultano non usurari dato che complessivamente non sono (o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia)”.
A fronte di tanto non appare assolutamente condivisibile la ricostruzione dell'opponente esposta nell'atto introduttivo secondo cui ai fini della verifica dell'usura occorrerebbe operare una sommatoria tra tutte le condizioni economiche ivi incluse il tasso di mora e la penale per estinzione anticipata. Tale metodologia di calcolo appare destituita di ogni fondamento giuridico.
Innanzitutto va precisato che non può essere computata ai fini del preteso superamento del tasso soglia la penale di estinzione anticipata: questa, infatti, costituendo una spesa meramente eventuale che il mutuatario va a corrispondere al mutuante in caso di estinzione anticipata del mutuo rispetto alla scadenza dell'ultima rata di rimborso, rappresenta un indennizzo pattuito ad esclusivo favore del mutuante, funzionalmente preordinata a coprire eventuali costi derivanti dal rimborso anticipato da parte del mutuatario e, pertanto, non costituisce un “costo” legato all'erogazione del credito – computabile nel t.e.g. contrattuale ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia – ma un importo che, ove manifestamente eccessivo e sproporzionato rispetto all'accordato, può essere se mai, in presenza di specifica allegazione da parte del mutuatario, ridotto ex art. 1384 c.c. dal giudice investito della controversia (cfr. Trib. Chieti, n. 565 del 4.9.2019; Trib. Palermo, sez. 5, n. 2329 del 9.5.2019;
Trib. Terni, n. 334 del 18.4.2019; Trib. Parma, n. 461 del 20.3.2019; Trib. Ancona, n. 468 dell'8.3.2019; Trib. Genova, sez. 6, 22.1.2019; Trib. Udine, sez. 1, n. 848 del 26.6.2018; di recente cfr. Cass. n. 7352/2022).
Per quanto attiene gli interessi di mora deve farsi applicazione dei principi di diritto espressi dalle
Sezioni Unite con la sentenza 18 settembre 2020 n. 19597, che ha sancito definitivamente l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori pur sempre nel rispetto del principio di simmetria, in adesione alle rationens legis della L. 108/1996 quale tutela del fruitore del finanziamento, per la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario che verrebbero compromessi qualora si lasciasse il debitore sfornito di tutela nella pattuizione degli interessi moratori. Come è noto gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale e scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 cc); gli interessi di mora si applicano, invece, solamente sul capitale scaduto (art. 1224 cc) e sono maggiori rispetto agli interessi corrispettivi in quanto remunerano il maggiore godimento in capo al mutuatario delle somme erogate derivante dalla mancata restituzione delle stesse alle scadenze pattuite. L'interesse di mora non si somma a quello corrispettivo, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi. L'applicazione degli interessi moratori ha natura solo eventuale in quanto subentra in ipotesi di inadempimento del mutuatario. Ne consegue un duplice ordine di conseguenze in punto di disamina dell'eventuale natura usuraria del contratto di mutuo: gli interessi corrispettivi e quelli moratori, ai fini del rispetto del tasso soglia usura, non debbono essere sommati tra loro bensì raffrontati singolarmente e separatamente con il tasso soglia (così che può essere usurario il tasso degli interessi corrispettivi oppure il tasso degli interessi moratori, ma non la somma del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi moratori); gli interessi moratori assumono rilievo ai fini dell'applicazione della normativa in materia di usura solo qualora ricorrano effettivamente le condizioni di applicabilità degli stessi, e cioè qualora il mutuatario divenga inadempiente. Sulla scorta di tali principi la S.C. ha affermato che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma
2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio” (Cass. S.U. cit.; principio riaffermato ex multis da Cass.
n. 31615/2021: “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”).
Ebbene, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, non può essere condivisa l'operazione prospettata dall'opponente di cumulo degli interessi moratori con quelli corrispettivi ai fini della valutazione dell'usura.
La prospettazione di parte opponente è dunque del tutto erronea in quanto fondata su presupposti di diritto non condivisibili alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati, tenuto conto del valore della causa, previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 del cit. decreto per tutte le fasi stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse.
Le spese della ctu, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico della parte soccombente
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 565/2017, reso dal Tribunale di Lagonegro in data 20.12.2017; 2) condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
3) pone definitivamente le spese della ctu così come liquidate con separato decreto a carico di parte opponente.
Così deciso in Lagonegro in data 10.11.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara