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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/01/2024, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
4495/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4495/2021 R.G.A.C. in data 02.09.2021 avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di risarcimento danni
TRA
, nata a [...] il [...] ( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dagli Avv. Pasquale Della Mura, presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati alla Via Enrico Fermi n. 3
APPELLANTE
E
-in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. dott. – con sede legale in Milano al Corso Sempione n. 39 (P.IVA Controparte_2
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Malatesta, presso il P.IVA_1
cui studio elettivamente domicilia in Roma al Viale XXI Aprile n. 26
APPELLATO
E
, in persona del legale rappresentante p.t. e domiciliata ex lege in Milano al Corso CP_3
Sempione n. 39 c/o e , domiciliata ex Controparte_1 Controparte_4
lege in Milano al Corso Sempione n. 39 c/o Controparte_1
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.10.2023.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Gragnano l' , e Controparte_1 Controparte_4 CP_3
per ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro stradale occorso in data
05.03.2018 alle ore 20:00 circa ad Agerola presso la SS366. L'istante deduceva che, nelle predette
1 circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del proprio veicolo tipo Audi A4 tg. EH341CM, giunta all'altezza dell'intersezione con Via Principe di Piemonte, il suddetto veicolo veniva impattato alla parte laterale destra dalla parte anteriore del veicolo tipo Kia Carnival avente targa bulgara
M9631BC di proprietà di ed assicurato per la RCA con . Controparte_4 CP_3
A causa dell'urto ricevuto, il veicolo attoreo veniva spinto a sinistra contro un muro e riportava sia danni da urto diretto alla parte laterale destra, sia danni da urto indiretto alla parte anteriore sinistra.
Tentata invano la composizione bonaria della lite, l'attore iscriveva la causa al ruolo al n. rg. 1801 del 2019 presso il Giudice di Pace di Gragnano avanzando richiesta di risarcimento di tutti i danni riportati dal proprio veicolo a causa del sinistro de quo e quantificati complessivamente in euro
9.644,29.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' contestando la domanda attorea in Controparte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto, mentre gli altri convenuti restavano contumaci. Nel corso dell'istruttoria veniva escusso il teste di parte attrice e disposta c.t.u. tecnica. Testimone_1
Con sentenza n. 204/2021 depositata in data 23.03.2021, il Giudice di prime cure rigettava la domanda ritenendo la stessa non provata sulla base della complessiva istruttoria espletata.
Avverso la predetta sentenza, con atto di appello ritualmente notificato, interponeva Parte_1 gravame lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo Giudice;
in particolare, deduceva come il modello CAI e l'intervento delle Autorità sul luogo del sinistro non fossero elementi indispensabili per provare la veridicità di un sinistro, nonché ai fini del risarcimento dei danni riportati dai veicoli in esso coinvolti. L'appellante rilevava altresì la completezza e la coerenza delle dichiarazioni rese dal teste e, circa la mancata ispezione dei veicoli da parte del c.t.u., rilevava che il c.t.p. dell' aveva avuto modo di ispezionare il veicolo Controparte_1
danneggiato prima che venisse alienato. Infine, parte attrice sottolineava che l'elevata sinistrosità del veicolo attoreo era stata eccepita, ma non provata da parte del convenuto . Controparte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio l' eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello.
Nel merito, invece, rilevava la correttezza dell'impugnata sentenza non avendo parte attrice fornito adeguata prova dei fatti di causa. In particolare, circa la deposizione testimoniale resa in primo grado,
l'appellata rilevava come il teste escusso non fosse mai stato indicato dall'attrice in fase stragiudiziale in violazione dell'art. 1, comma 15, Legge 124/2017 e come lo stesso si fosse limitato a confermare pedissequamente i fatti riportati in citazione omettendo ulteriori e rilevanti particolari. In ordine alla c.t.u. espletata nel precedente grado di giudizio, la convenuta sottolineava l'impossibilità del perito di esprimersi sul nesso di causalità non avendo lo stesso potuto ispezionare nessuno dei veicoli coinvolti, avendo avuto a disposizione solo rilievi fotografici del veicolo presunto danneggiato e
2 ribadiva le osservazioni formulate dal proprio consulente. Infine, il convenuto adduceva di aver dato prova del coinvolgimento del veicolo attoreo in altri due sinistri verificatesi il 15.03.2017 ed il
12.04.2017. L' concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato in attuazione del decreto del Presidente del Tribunale n. 372/21 del 27.09., con ordinanza del 13.10.2023, depositata all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.10.2023, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (26.08.2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(23.03.2021) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(02.09.2021).
Ed ancora in via preliminare, va precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto l'appellante ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.. In particolare, il gravame proposto appare rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nella specie, infatti, dal contenuto dell'atto di appello, è possibile individuare le r agioni sottese all'impugnazione - errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo Giudice - al fine, dunque, di ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di e Controparte_4 CP_3
, che non risultano costituiti in giudizio, sebbene ritualmente evocati in giudizio mediante notifica
[...]
Contr dell'atto di appello a mezzo pec del 26.08.2021 presso in qualità di domiciliatario ai sensi dell'art. 126 co. 2 lett. b d.lgs. 209/2005.
Venendo dunque al merito, l'appello è fondato e per l'effetto deve essere accolto in ragione delle motivazioni che seguono.
Sulla scorta dell'istruttoria svolta nel precedente grado di giudizio e, in particolare, a seguito di un'attenta analisi della deposizione testimoniale nonché della c.t.u. espletata nel precedente grado di
3 giudizio, questo giudice ritiene che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante avendo sufficientemente dato prova della veridicità storica del sinistro, dei danni riportati dal proprio veicolo e del nesso causale che li lega.
Va premesso che, la prova del sinistro e la risarcibilità dei danni da esso derivanti non è di per sé preclusa né dal mancato intervento delle Autorità sul luogo del fatto né dalla mancanza agli atti del modello CAI. Infatti, si tratta di elementi liberamente apprezzabili dal giudice unitamente alle risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti nel corso del giudizio;
pertanto, la loro allegazione o omessa allegazione non assume valore vincolante per il giudice tanto è vero che, proprio con riferimento al modulo di constatazione amichevole d'incidente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ogni valutazione sulla portata confessoria dello stesso “deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento
e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (Cass. Sez. 3, sent. 25 giugno 2013, n.
15881, Rv. 626890-01, in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 17 settembre 2013, n. 21161, Rv.
62795601; Cass. Sez. 3, ord. 20 febbraio 2018, n. 4010, non massimata).
Tanto premesso, nella specie, valutando complessivamente le risultanze istruttorie di primo grado, esse son sufficienti per ritenere assolto l'onere probatorio incombente sulla parte attrice.
In particolare, per quanto concerne le dichiarazioni rese dal teste, non trova riscontro quanto dedotto dalla parte appellata costituita, ovvero che il nominativo del teste non sarebbe stato menzionato nella Contr messa in mora inoltrata all' Infatti, come si evince dalla produzione di parte di primo grado, nella messa in mora inviata a mezzo pec all' in data 29.03.2018 - non oggetto di Controparte_1 contestazione - risulta espressamente indicato quale teste il sig. . Testimone_1
Tanto premesso, il suddetto testimone, sentito all'udienza del 07.11.2019, ha reso dichiarazioni circostanziate sufficienti per ritenere provata la dinamica del sinistro, essendo emerso che il conducente del veicolo di parte convenuta, nel percorrere via Principe di Piemonte in Agerola e nell'immettersi nella SS 366, non si avvedeva del segnale di stop e andava ad impattare contro l'auto di parte istante.
Il teste, infatti, ha innanzitutto confermato il tempo ed il luogo del sinistro il quale si verificava “nei primi giorni del mese di marzo 2018 alle ore 20.00 circa in Agerola all'altezza dell'incrocio tra la
Strada Statale 366 Agerolina e la Via Principe di Piemonte” e precisato la sua posizione dichiarando di trovarsi “a pochi metri dal punto in cui si è verificato l'evento” ed in particolare di essere a piedi mentre andava a prendere la propria autovettura parcheggiata nei pressi del luogo del sinistro.
Dunque, il testimone ha assistito all'impatto tra le autovetture ad esigua distanza e tale circostanza avvalora l'attendibilità della ricostruzione dei fatti da questi riferita.
4 Ha, inoltre, descritto la dinamica del sinistro con dovizia di particolari riferendo il colore e la direzione dei veicoli coinvolti, le caratteristiche della strada teatro del sinistro (strada a senso unico con un'unica corsia di marcia), la causa dell'impatto tra i veicoli ossia che la non si avvedeva CP_6 del segnale di stop ivi esistente, nonché i punti di contatto tra i veicoli e tra il veicolo di parte attrice ed il muro delimitativo della strada a seguito del primo impatto.
Il teste, poi, ha riferito i danni riportati dai veicoli (cfr. “ho visto inoltre che il veicolo Audi A 4 riportava danni da urto diretto alla portiera destra anteriore e danni da urto indiretto alla parte anteriore sinistra localizzati al paraurti anteriore, faro anteriore sinistro, cofano anteriore e parafango anteriore sinistro”; “il veicolo Kia Carnival riportava danni alla propria parte anteriore
e anteriore sinistra”) e alcun elemento di segno contrario è rinvenibile nei rilievi fotografici in atti raffiguranti i danni riportati dal veicolo tipo Audi A4 tg. EH341CM così come descritti dapprima dall'attore in citazione e poi confermati dal teste escusso.
Quanto, poi, al coinvolgimento del veicolo attoreo in altri sinistri, nel fascicolo di parte appellata di primo grado si rinviene una comunicazione del 22.06.2018 in cui si legge che dagli accertamenti effettuati sul veicolo ne emergeva il coinvolgimento in due sinistri del 12.04.2017 e del 15.03.2017, senza null'altro specificare al riguardo rispetto al ruolo assunto dal conducente del veicolo de quo, ovvero se in veste di danneggiato o danneggiante, o ancora circa la liquidazione o meno degli stessi.
Sotto un profilo strettamente precessualcivilistico, nulla risulta allegato circa le istruttorie svolte in occasione dei pregressi incidenti e, dunque, circa la sussistenza di situazioni illecite o comunque anomale, a fronte delle emergenze istruttorie del giudizio di primo grado che, invece, sono univoche nel senso di ritenere provato il fatto storico narrato in citazione.
Infine, depone per l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado la c.t.u. tecnica disposta dal
Giudice di Pace.
Le conclusioni cui il consulente incaricato è pervenuto, anche a seguito della disamina delle osservazioni di parte appellata, ben possono essere condivise in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici ed hanno fondamento nella documentazione allegata agli atti di causa e, in particolare, nel corredo fotografico e nelle schede tecniche dei veicoli coinvolti, e dunque legittimamente possono essere poste a base della decisione di questo Tribunale. Il consulente si è positivamente espresso circa la sussistenza del nesso causale tra la riferita dinamica, l'ubicazione, la tipologia e le altezze dei danni riporti dal veicolo tipo Audi A4 di parte attrice nonostante l'impossibilità di ispezionare direttamente i veicoli coinvolti. Il tecnico i ncaricato, infatti, ha riscontrato “danneggiamenti alla parte laterale destra dichiarati agli atti da urto diretto e danneggiamenti alla parte anteriore sinistra dichiarati da urto indiretto ovvero da urto contro un muro” e rilevato la coerenza dei predetti danni rispetto alla dinamica del sinistro.
5 Pertanto, i danni riportati dal veicolo tipo Audi A4 tg. EH341CM di - secondo le Parte_1 valutazioni effettuate dal consulente a cui integralmente si fa rinvio - sono stati stimati complessivamente in euro 4.825,04.
Su tale importo, nella specifica fattispecie in esame, non si ritiene dovuta l'IVA.
Infatti, se è vero che quando il risarcimento è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. 27 gennaio 2010 n. 1688; Cass. 14 ottobre 1997
n. 10023) nel caso di specie è pacifico che tale riparazione non avverrà, essendo stato l'autoveicolo alienato, come comprovato dal certificato cronologico PRA in atti.
Pertanto, trattandosi di una spesa che si sostiene soltanto se si decida di procedere effettivamente alla riparazione e se l'autoriparatore esegua il servizio e rilasci la dovuta fattura e costituendo l'IVA un danno non in sé ma soltanto se il soggetto interessato concretamente la paghi e non la possa detrarre, la controparte non potrà essere condannata al relativo rimborso.
Sulla somma sopra liquidata, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), spettano gli interessi legali dal giorno del fatto, ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici Istat all'epoca del fatto (05.03.2018) e poi di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Su tutte le somme così liquidate, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale ex art. 1282 c.c. dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio.
Dall'accoglimento dei motivi di appello deriva la modifica del capo relativo alle spese di primo grado.
Pertanto, le spese di lite del primo grado di giudizio e del presente grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 per il primo grado di giudizio e al D.M. 147/2022 per il presente grado, tenuto conto del valore della controversia - determinato in baso all'importo liquidato - ai valori medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e minimi per la fase decisionale rispetto al giudizio di primo grado e ai valori minimi per ciascuna fase del giudizio d'appello, esclusa quella istruttoria non essendo stata espletata alcuna attività al riguardo.
6 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, nella misura ivi già liquidata, nei rapporti interni tra le parti, sono poste a carico dell' . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e CP_3 Controparte_4
2) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 204/2021 pronunciata dal Parte_1
Giudice di Pace di Gragnano, depositata in data 23.03.2021, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta in primo grado da e Parte_1 condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1
favore di di euro 4.825,04 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi come da motivazione;
3) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio in favore di che, per il primo grado, si Parte_1
liquidano in euro 1.003,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge, e in euro 264,00 per spese nonché, per il presente grado di giudizio, in euro 852,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge, e in euro 382,50 per spese, con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Della Mura dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni tra le parti, nella misura già liquidata in primo grado, a carico dell' , in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_1
Torre Annunziata, 15.01.2024
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4495/2021 R.G.A.C. in data 02.09.2021 avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di risarcimento danni
TRA
, nata a [...] il [...] ( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dagli Avv. Pasquale Della Mura, presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati alla Via Enrico Fermi n. 3
APPELLANTE
E
-in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. dott. – con sede legale in Milano al Corso Sempione n. 39 (P.IVA Controparte_2
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Malatesta, presso il P.IVA_1
cui studio elettivamente domicilia in Roma al Viale XXI Aprile n. 26
APPELLATO
E
, in persona del legale rappresentante p.t. e domiciliata ex lege in Milano al Corso CP_3
Sempione n. 39 c/o e , domiciliata ex Controparte_1 Controparte_4
lege in Milano al Corso Sempione n. 39 c/o Controparte_1
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.10.2023.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Gragnano l' , e Controparte_1 Controparte_4 CP_3
per ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro stradale occorso in data
05.03.2018 alle ore 20:00 circa ad Agerola presso la SS366. L'istante deduceva che, nelle predette
1 circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del proprio veicolo tipo Audi A4 tg. EH341CM, giunta all'altezza dell'intersezione con Via Principe di Piemonte, il suddetto veicolo veniva impattato alla parte laterale destra dalla parte anteriore del veicolo tipo Kia Carnival avente targa bulgara
M9631BC di proprietà di ed assicurato per la RCA con . Controparte_4 CP_3
A causa dell'urto ricevuto, il veicolo attoreo veniva spinto a sinistra contro un muro e riportava sia danni da urto diretto alla parte laterale destra, sia danni da urto indiretto alla parte anteriore sinistra.
Tentata invano la composizione bonaria della lite, l'attore iscriveva la causa al ruolo al n. rg. 1801 del 2019 presso il Giudice di Pace di Gragnano avanzando richiesta di risarcimento di tutti i danni riportati dal proprio veicolo a causa del sinistro de quo e quantificati complessivamente in euro
9.644,29.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' contestando la domanda attorea in Controparte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto, mentre gli altri convenuti restavano contumaci. Nel corso dell'istruttoria veniva escusso il teste di parte attrice e disposta c.t.u. tecnica. Testimone_1
Con sentenza n. 204/2021 depositata in data 23.03.2021, il Giudice di prime cure rigettava la domanda ritenendo la stessa non provata sulla base della complessiva istruttoria espletata.
Avverso la predetta sentenza, con atto di appello ritualmente notificato, interponeva Parte_1 gravame lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo Giudice;
in particolare, deduceva come il modello CAI e l'intervento delle Autorità sul luogo del sinistro non fossero elementi indispensabili per provare la veridicità di un sinistro, nonché ai fini del risarcimento dei danni riportati dai veicoli in esso coinvolti. L'appellante rilevava altresì la completezza e la coerenza delle dichiarazioni rese dal teste e, circa la mancata ispezione dei veicoli da parte del c.t.u., rilevava che il c.t.p. dell' aveva avuto modo di ispezionare il veicolo Controparte_1
danneggiato prima che venisse alienato. Infine, parte attrice sottolineava che l'elevata sinistrosità del veicolo attoreo era stata eccepita, ma non provata da parte del convenuto . Controparte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio l' eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello.
Nel merito, invece, rilevava la correttezza dell'impugnata sentenza non avendo parte attrice fornito adeguata prova dei fatti di causa. In particolare, circa la deposizione testimoniale resa in primo grado,
l'appellata rilevava come il teste escusso non fosse mai stato indicato dall'attrice in fase stragiudiziale in violazione dell'art. 1, comma 15, Legge 124/2017 e come lo stesso si fosse limitato a confermare pedissequamente i fatti riportati in citazione omettendo ulteriori e rilevanti particolari. In ordine alla c.t.u. espletata nel precedente grado di giudizio, la convenuta sottolineava l'impossibilità del perito di esprimersi sul nesso di causalità non avendo lo stesso potuto ispezionare nessuno dei veicoli coinvolti, avendo avuto a disposizione solo rilievi fotografici del veicolo presunto danneggiato e
2 ribadiva le osservazioni formulate dal proprio consulente. Infine, il convenuto adduceva di aver dato prova del coinvolgimento del veicolo attoreo in altri due sinistri verificatesi il 15.03.2017 ed il
12.04.2017. L' concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato in attuazione del decreto del Presidente del Tribunale n. 372/21 del 27.09., con ordinanza del 13.10.2023, depositata all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.10.2023, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (26.08.2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(23.03.2021) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(02.09.2021).
Ed ancora in via preliminare, va precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto l'appellante ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.. In particolare, il gravame proposto appare rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nella specie, infatti, dal contenuto dell'atto di appello, è possibile individuare le r agioni sottese all'impugnazione - errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo Giudice - al fine, dunque, di ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di e Controparte_4 CP_3
, che non risultano costituiti in giudizio, sebbene ritualmente evocati in giudizio mediante notifica
[...]
Contr dell'atto di appello a mezzo pec del 26.08.2021 presso in qualità di domiciliatario ai sensi dell'art. 126 co. 2 lett. b d.lgs. 209/2005.
Venendo dunque al merito, l'appello è fondato e per l'effetto deve essere accolto in ragione delle motivazioni che seguono.
Sulla scorta dell'istruttoria svolta nel precedente grado di giudizio e, in particolare, a seguito di un'attenta analisi della deposizione testimoniale nonché della c.t.u. espletata nel precedente grado di
3 giudizio, questo giudice ritiene che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante avendo sufficientemente dato prova della veridicità storica del sinistro, dei danni riportati dal proprio veicolo e del nesso causale che li lega.
Va premesso che, la prova del sinistro e la risarcibilità dei danni da esso derivanti non è di per sé preclusa né dal mancato intervento delle Autorità sul luogo del fatto né dalla mancanza agli atti del modello CAI. Infatti, si tratta di elementi liberamente apprezzabili dal giudice unitamente alle risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti nel corso del giudizio;
pertanto, la loro allegazione o omessa allegazione non assume valore vincolante per il giudice tanto è vero che, proprio con riferimento al modulo di constatazione amichevole d'incidente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ogni valutazione sulla portata confessoria dello stesso “deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento
e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (Cass. Sez. 3, sent. 25 giugno 2013, n.
15881, Rv. 626890-01, in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 17 settembre 2013, n. 21161, Rv.
62795601; Cass. Sez. 3, ord. 20 febbraio 2018, n. 4010, non massimata).
Tanto premesso, nella specie, valutando complessivamente le risultanze istruttorie di primo grado, esse son sufficienti per ritenere assolto l'onere probatorio incombente sulla parte attrice.
In particolare, per quanto concerne le dichiarazioni rese dal teste, non trova riscontro quanto dedotto dalla parte appellata costituita, ovvero che il nominativo del teste non sarebbe stato menzionato nella Contr messa in mora inoltrata all' Infatti, come si evince dalla produzione di parte di primo grado, nella messa in mora inviata a mezzo pec all' in data 29.03.2018 - non oggetto di Controparte_1 contestazione - risulta espressamente indicato quale teste il sig. . Testimone_1
Tanto premesso, il suddetto testimone, sentito all'udienza del 07.11.2019, ha reso dichiarazioni circostanziate sufficienti per ritenere provata la dinamica del sinistro, essendo emerso che il conducente del veicolo di parte convenuta, nel percorrere via Principe di Piemonte in Agerola e nell'immettersi nella SS 366, non si avvedeva del segnale di stop e andava ad impattare contro l'auto di parte istante.
Il teste, infatti, ha innanzitutto confermato il tempo ed il luogo del sinistro il quale si verificava “nei primi giorni del mese di marzo 2018 alle ore 20.00 circa in Agerola all'altezza dell'incrocio tra la
Strada Statale 366 Agerolina e la Via Principe di Piemonte” e precisato la sua posizione dichiarando di trovarsi “a pochi metri dal punto in cui si è verificato l'evento” ed in particolare di essere a piedi mentre andava a prendere la propria autovettura parcheggiata nei pressi del luogo del sinistro.
Dunque, il testimone ha assistito all'impatto tra le autovetture ad esigua distanza e tale circostanza avvalora l'attendibilità della ricostruzione dei fatti da questi riferita.
4 Ha, inoltre, descritto la dinamica del sinistro con dovizia di particolari riferendo il colore e la direzione dei veicoli coinvolti, le caratteristiche della strada teatro del sinistro (strada a senso unico con un'unica corsia di marcia), la causa dell'impatto tra i veicoli ossia che la non si avvedeva CP_6 del segnale di stop ivi esistente, nonché i punti di contatto tra i veicoli e tra il veicolo di parte attrice ed il muro delimitativo della strada a seguito del primo impatto.
Il teste, poi, ha riferito i danni riportati dai veicoli (cfr. “ho visto inoltre che il veicolo Audi A 4 riportava danni da urto diretto alla portiera destra anteriore e danni da urto indiretto alla parte anteriore sinistra localizzati al paraurti anteriore, faro anteriore sinistro, cofano anteriore e parafango anteriore sinistro”; “il veicolo Kia Carnival riportava danni alla propria parte anteriore
e anteriore sinistra”) e alcun elemento di segno contrario è rinvenibile nei rilievi fotografici in atti raffiguranti i danni riportati dal veicolo tipo Audi A4 tg. EH341CM così come descritti dapprima dall'attore in citazione e poi confermati dal teste escusso.
Quanto, poi, al coinvolgimento del veicolo attoreo in altri sinistri, nel fascicolo di parte appellata di primo grado si rinviene una comunicazione del 22.06.2018 in cui si legge che dagli accertamenti effettuati sul veicolo ne emergeva il coinvolgimento in due sinistri del 12.04.2017 e del 15.03.2017, senza null'altro specificare al riguardo rispetto al ruolo assunto dal conducente del veicolo de quo, ovvero se in veste di danneggiato o danneggiante, o ancora circa la liquidazione o meno degli stessi.
Sotto un profilo strettamente precessualcivilistico, nulla risulta allegato circa le istruttorie svolte in occasione dei pregressi incidenti e, dunque, circa la sussistenza di situazioni illecite o comunque anomale, a fronte delle emergenze istruttorie del giudizio di primo grado che, invece, sono univoche nel senso di ritenere provato il fatto storico narrato in citazione.
Infine, depone per l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado la c.t.u. tecnica disposta dal
Giudice di Pace.
Le conclusioni cui il consulente incaricato è pervenuto, anche a seguito della disamina delle osservazioni di parte appellata, ben possono essere condivise in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici ed hanno fondamento nella documentazione allegata agli atti di causa e, in particolare, nel corredo fotografico e nelle schede tecniche dei veicoli coinvolti, e dunque legittimamente possono essere poste a base della decisione di questo Tribunale. Il consulente si è positivamente espresso circa la sussistenza del nesso causale tra la riferita dinamica, l'ubicazione, la tipologia e le altezze dei danni riporti dal veicolo tipo Audi A4 di parte attrice nonostante l'impossibilità di ispezionare direttamente i veicoli coinvolti. Il tecnico i ncaricato, infatti, ha riscontrato “danneggiamenti alla parte laterale destra dichiarati agli atti da urto diretto e danneggiamenti alla parte anteriore sinistra dichiarati da urto indiretto ovvero da urto contro un muro” e rilevato la coerenza dei predetti danni rispetto alla dinamica del sinistro.
5 Pertanto, i danni riportati dal veicolo tipo Audi A4 tg. EH341CM di - secondo le Parte_1 valutazioni effettuate dal consulente a cui integralmente si fa rinvio - sono stati stimati complessivamente in euro 4.825,04.
Su tale importo, nella specifica fattispecie in esame, non si ritiene dovuta l'IVA.
Infatti, se è vero che quando il risarcimento è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. 27 gennaio 2010 n. 1688; Cass. 14 ottobre 1997
n. 10023) nel caso di specie è pacifico che tale riparazione non avverrà, essendo stato l'autoveicolo alienato, come comprovato dal certificato cronologico PRA in atti.
Pertanto, trattandosi di una spesa che si sostiene soltanto se si decida di procedere effettivamente alla riparazione e se l'autoriparatore esegua il servizio e rilasci la dovuta fattura e costituendo l'IVA un danno non in sé ma soltanto se il soggetto interessato concretamente la paghi e non la possa detrarre, la controparte non potrà essere condannata al relativo rimborso.
Sulla somma sopra liquidata, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), spettano gli interessi legali dal giorno del fatto, ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici Istat all'epoca del fatto (05.03.2018) e poi di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Su tutte le somme così liquidate, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale ex art. 1282 c.c. dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio.
Dall'accoglimento dei motivi di appello deriva la modifica del capo relativo alle spese di primo grado.
Pertanto, le spese di lite del primo grado di giudizio e del presente grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 per il primo grado di giudizio e al D.M. 147/2022 per il presente grado, tenuto conto del valore della controversia - determinato in baso all'importo liquidato - ai valori medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e minimi per la fase decisionale rispetto al giudizio di primo grado e ai valori minimi per ciascuna fase del giudizio d'appello, esclusa quella istruttoria non essendo stata espletata alcuna attività al riguardo.
6 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, nella misura ivi già liquidata, nei rapporti interni tra le parti, sono poste a carico dell' . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e CP_3 Controparte_4
2) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 204/2021 pronunciata dal Parte_1
Giudice di Pace di Gragnano, depositata in data 23.03.2021, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta in primo grado da e Parte_1 condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1
favore di di euro 4.825,04 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi come da motivazione;
3) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio in favore di che, per il primo grado, si Parte_1
liquidano in euro 1.003,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge, e in euro 264,00 per spese nonché, per il presente grado di giudizio, in euro 852,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge, e in euro 382,50 per spese, con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Della Mura dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni tra le parti, nella misura già liquidata in primo grado, a carico dell' , in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_1
Torre Annunziata, 15.01.2024
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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