Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3070/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3070/2019 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
985/2019 del 23/05/2019, promossa da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SALVATORE MEZZASALMA, presso il cui studio è domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(già C.F. , con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PAOLO BONALUME, presso il cui studio è domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAETANO Controparte_3 C.F._1
BARONE, presso il cui studio è domiciliato, giusta procura in atti. TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/09/2024, la causa veniva posta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti loro conclusioni:
Parte_1
“Piaccia al Tribunale Rigettata ogni avversa istanza, eccezione e difesa,
- accogliere nella forma e nel merito la presente opposizione ed i motivi su cui è fondata;
e per l'effetto,
- dichiarare il diritto di credito azionato in sede monitoria da nei Controparte_2 confronti del inesistente, infondato ed inammissibile in fatto ed in Parte_1 diritto sia riguardo all'an che al quantum debeatur;
- dare atto in ogni caso dell'intervenuto pagamento da parte del Parte_1 dell'importo complessivo di € 22.646,70;
- dichiarare non dovute da parte dell'ente opponente le somme per come ingiunte;
pagina 1 di 9
- revocare ed annullare comunque il decreto ingiuntivo opposto n. 985/2019 Trib. RG, privandolo di qualsiasi giuridico effetto, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e carente dei necessari presupposti sia sull'an che sul quantum debeatur;
- in via del tutto subordinata, per l'ipotesi non temuta di accoglimento sull'an della domanda dell'opposta, dire spettanti soltanto quelle minori somme che saranno accertate nel corso di giudizio nei limiti della prova raggiunta e senza debito di interessi ed accessori ex D.Lgs. n. 231/2002 e spese;
- emanare ogni conseguente ed inerente statuizione a tutela delle ragioni e dei diritti dell'ente opponente. Vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
già Controparte_1 Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito: IN VIA PRELIMINARE
• differire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c. la data della prima udienza allo scopo di consentire alla società esponente la citazione, nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c, dei seguenti soggetti, per le ragioni di cui in narrativa:
− Controparte_4
, Controparte_5
− , Controparte_3
• ovvero, per l'ipotesi in cui il Giudice ritenga necessaria la preventiva autorizzazione alla chiamata in causa di un soggetto terzo, chiede che il Tribunale voglia autorizzare la chiamata in causa dei predetti soggetti e fissare a tal fine una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione degli stessi nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c., al fine di ottenerne la condanna al pagamento dei seguenti importi, in via subordinata per le ragioni di cui in narrativa:
• € 630.371,96 per sorte capitale,
• gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 – tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali – con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento - scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, erano scaduti da almeno sei mesi:
− con decorrenza dalla data di deposito del decreto ingiuntivo;
− al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
• € 32.200 ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondata, per le ragioni di cui sopra, l'opposizione proposta dal ed ogni eccezione/domanda avanzata dal Pt_1 medesimo e confermare il decreto ingiuntivo;
IN VIA SUBORDINATA: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondata, per le ragioni di cui sopra, l'opposizione proposta dal ed ogni eccezione/domanda avanzata dal Pt_1 Cont medesimo e condannare il al pagamento in favore di di ogni diversa somma – per Pt_1 capitale, interessi di mora, interessi anatocistici correlati al capitale, importo ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/02 – ritenuta dovuta per le ragioni e i titoli di cui agli atti (ricorso per decreto ingiuntivo e comparsa di costituzione);
pagina 2 di 9 Cont IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: condannare il al pagamento in favore di di Pt_1 ogni somma dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di ingiustificato arricchimento;
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE: condannare i signori e Controparte_4 Controparte_5 Cont
, per le ragioni di cui in narrativa, al pagamento in favore di dei seguenti Controparte_3 importi:
• € 630.371,96 per sorte capitale,
• gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 – tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali – con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, erano scaduti da almeno sei mesi:
− con decorrenza dalla data di deposito del decreto ingiuntivo;
− al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
• € 32.200 ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Con vittoria di compensi e spese del giudizio – compresi quelli della fase monitoria – oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e IVA.”.
Controparte_3
“Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigettare tutte le domande proposte con atto di citazione di terzo, per tutte le motivazioni espresse in atti, e per l'effetto condannare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 96, comma 1, c.p.c. sia il Pt_1 opponente che la Banca opposta al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa.”
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 985/2019 del 23/05/2019 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto al di pagare a la somma di €. 662.571,96, Parte_1 Controparte_2 oltre agli interessi come richiesti e alle spese ivi liquidate.
Nel ricorso monitorio, in particolare, si deduceva:
- che la predetta (“BFF”) è creditrice nei confronti del Controparte_2 [...]
[…] dell'importo di € 630.371,96 in linea capitale, portato dalle fatture Parte_1 analiticamente indicate nell'elenco che si produce sub doc. 2”;
- che “I crediti costituenti il predetto importo:
− sono maturati a titolo di corrispettivo delle forniture / prestazioni di servizi erogate in favore del Comune e Cont
− sono stati ceduti all'esponente in forza degli atti di cessione che si producono sub doc. 3”; Cont
- che “Oltre alla predetta sorte capitale sono dovuti a :
i. gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 […] ii. gli interessi anatocistici sugli interessi che, alla data di deposito del presente ricorso, sono scaduti da almeno sei mesi […] iii. € 40 per ciascuna fattura costituente la predetta sorte capitale insoluta, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 […] le fatture costituenti la sorte capitale insoluta Cont sono in totale 805. Di conseguenza, l'importo complessivamente dovuto a ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 ammonta ad € 32.200 (€ 40 moltiplicato per 805).”.
Avverso il decreto ingiuntivo in questione l'Ente ingiunto ha proposto opposizione eccependo, nello specifico: il “difetto (parziale) di legittimazione attiva della società opposta”, atteso che “solo due cessioni risultano notificate all'ente opponente”, e che “Pertanto, soltanto i crediti ceduti e portati dalle superiori cessioni sono in ipotesi azionabili nei confronti dell'opponente”; il pagamento di una parte del credito ingiunto già in data anteriore alla notifica del relativo atto di cessione;
la “nullità del rapporto giuridico dedotto in giudizio per carenza di un contratto di fornitura redatto in forma scritta richiesta “ad substantiam””; la carenza di legittimazione passiva in capo all'Ente opponente, atteso che “alla luce della vigente disciplina di cui agli artt. 191 e 192 D. Lgs. n. 267/2000 […] Nel caso in cui l'acquisizione di beni o di servizi avvenga in violazione delle norme sul procedimento di formazione della volontà dell'ente e di quello di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che hanno consentito la fornitura, determinandosi in tali circostanze l'interruzione del rapporto di immedesimazione organica tra ente e funzionario (Cass. civ., sez. III, 14.5.2003, n. 7369; Cass. civ., sez. I, 06.07.2007, n. 15296; Cass. civ., sez. III, 11.6.2007, n. 13682)”; il “difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito anche per carenza di idonea prova scritta”; l'“eccessività degli interessi moratori richiesti in pagamento […] in quanto calcolati su una sorte superiore a quella effettivamente dovuta”, ed in quanto “l'opposta società fa decorrere gli interessi de quibus dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in ciascuna delle fatture emesse di cui ai crediti ceduti. Ma ai fini di tale decorrenza è necessaria la tempestiva trasmissione della fattura in una data anteriore di almeno 30 gg. dalla scadenza prevista nella stessa fattura”; ed infine, la circostanza per cui “l'IVA riconosciuta sul compenso e sulle spese generali per la procedura monitoria non spetta in quanto trattasi di onere deducibile dalla propria contabilità da parte dell'opposta e non destinato a rimanere a carico della stessa”.
Nel giudizio così introdotto si costituiva (poi , Controparte_2 Controparte_1 contestando l'opposizione proposta e, in particolare, deducendo: che “tutti i crediti ingiunti sono stati Cont ceduti a dalle società fornitrici mediante gli atti di cessione che si producono sub doc. 4, i quali Cont sono stati tutti notificati al Comune”; che “Con riferimento alle fatture asseritamente pagate, non pagina 4 di 9 ha richiesto il pagamento integrale delle fatture bensì il pagamento della sorte capitale residua”; deducendo altresì l'“infondatezza dell'eccezione relativa all'assenza di contratto munito della forma scritta” ed avanzando, “nell'eventualità in cui dovesse ritenersi condivisibile l'eccezione del Pt_1 di assenza di un valido rapporto contrattuale tra le predette società e il […] domanda di Pt_1 condanna del al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato Pt_1 arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di € 630.371,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”; l'“infondatezza dell'eccezione relativa all'assenza di un impegno di spesa” chiedendo inoltre, a tal ultimo riguardo, “di essere autorizzata a coinvolgere nel presente giudizio: − il Sindaco del Comune nel periodo 2017, cui si riferisce una parte delle forniture, dott. quale eventuale Controparte_4 soggetto titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio […] - il Sindaco del Comune nel periodo 2016, cui si riferisce un'ulteriore parte delle forniture, dott.ssa , quale eventuale Controparte_5 soggetto titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio […] − il signor , quale Controparte_3 soggetto che ha sottoscritto gli ordinativi di fornitura inviati (quantomeno a - doc. 5) e, CP_6 dunque, richiesto l'esecuzione delle forniture”, al fine di ottenere la condanna dei predetti soggetti al pagamento dell'importo ingiunto;
l'“infondatezza dell'eccezione volta a sostenere l'erronea decorrenza degli interessi di mora”; ed infine, l'“infondatezza dell'eccezione relativa all'illegittimo riconoscimento dell'iva sulle spese legali”.
All'esito della prima udienza del 07/01/2020, veniva accolta “l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del funzionario , autore degli ordinativi di fornitura per cui è Controparte_3 causa” (cfr. ordinanza del 27/01/2020).
Conseguentemente, a seguito della notifica dell'atto di citazione per la propria chiamata in causa, si costituiva il predetto , deducendo “la assoluta palese erroneità in fatto Controparte_3 delle deduzioni del opponente, circa la assenza di rapporti contrattuali e la assenza di Pt_1 regolari procedure contabili, nonché la assoluta palese erroneità in fatto della individuazione da parte della Banca opposta dell'odierno concludente quale sottoscrittore degli ordinativi di fornitura ad
”, e pertanto chiedendo di “rigettare tutte le domande proposte con atto di citazione di CP_6 terzo, per le motivazioni di cui in parte narrativa, e per l'effetto condannare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 96, comma 1, c.p.c. sia il opponente che la Banca opposta al risarcimento del danno, Pt_1 da liquidarsi anche in via equitativa”.
Infine, in sede di prima memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c., l'opposta formulava anche la Cont seguente domanda: “voglia il Tribunale condannare il a manlevare e tenere indenne da Pt_1 qualsivoglia somma quest'ultima fosse tenuta a corrispondere al terzo chiamato”.
Tanto premesso, la proposta opposizione va decisa sulla base della questione relativa alla eccepita “nullità del rapporto giuridico dedotto in giudizio per carenza di un contratto di fornitura redatto in forma scritta richiesta “ad substantiam”, e ciò prescindendo dall'esame di quella concernente il pure eccepito “difetto (parziale) di legittimazione attiva della società opposta”, o di
“carenza di legittimazione passiva […] in capo all'ente locale ingiunto” per violazione degli artt. 191 e 192, D.Lgs. n. 267/2000”. A tale riguardo la Suprema Corte ha più volte ribadito che “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cass. Sez. unite n. 9936/2014 e successive pronunce conformi delle Sezioni semplici); la causa può, pertanto, essere decisa sulla base “della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez. V n. 11458/2019). pagina 5 di 9 Ciò posto, la domanda esercitata dalla società opposta con il ricorso monitorio deve ritenersi infondata, la stessa non avendo assolto all'onere probatorio su di essa incombente. Come noto, “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.” (Cass. sez. un., 30/10/2001, n. 13533). Tuttavia, è ugualmente noto che “gli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 («Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»), sono costantemente interpretate[i] nel senso della necessità della forma scritta - e per di più contestuale, ammettendosi la validità dello scambio di corrispondenza «secondo l'uso del commercio» ove le controparti siano «ditte commerciali» - per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni: tanto integrando una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 cod. civ., […] 3. La necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica
Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (così Cass. 26/10/2007, n. 22537) pure in punto di necessaria copertura finanziaria (sul principio, v. pure, più di recente: Cass. 14/04/2011, n. 8539;
Cass. 19/09/2013, n. 21477; Cass. ord. 24/02/2015, n. 3721; Cass. 11/11/2015, n. 22994; Cass.
22/12/2015, n. 25798; Cass. 17/06/2016, n. 12540; Cass. 13/10/2016, n. 20690; Cass. ord. 27/10/2017,
n. 25631; Cass. 23/01/2018, n. 1549; Cass. 28/06/2018, n. 17016).
4. Da tale principio conseguono sia l'irrilevanza di ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (perfino se protrattisi per anni: Cass. 11/11/2015, n.
22994; ovvero se riconducibili all'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ.: Cass.
15/06/2015, n. 12316), sia l'inammissibilità - salvi i casi in cui esso è espressamente previsto da speciali disposizioni - di un rinnovo tacito (Cass. Sez. U. 28/11/1991, n. 12769; Cass. 24/06/2002, n. 9165; Cass. 21/05/2003, n. 7962; Cass. ord. 09/05/2017, n. 11231) o di un subentro per facta concludentia (Cass. 30/05/2002, n. 7913; Cass. 19/09/2013, n. 21477): e sul punto basti un rinvio, per una compiuta ricostruzione dei principi coinvolti e dei presupposti anche ordinamentali, a Cass.
20/03/2014, n. 6555.
5. Ora, le disposizioni in esame erano richiamate, per i Comuni e le Province, rispettivamente dagli artt. 87, comma 1, e 140, comma 1, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 («Testo unico della legge comunale e provinciale»): tali disposizioni, peraltro, in un primo tempo escluse dall'abrogazione [ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali»], sono state definitivamente abrogate dall'art. 274, lett. a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» o TUEL), in uno all'intero r.d. 383 del 1934.
6. Cionondimeno, la giurisprudenza di legittimità - che pure ha escluso l'applicabilità per analogia di altre norme del r.d. 2440 del 1923 (Cass. ord. 21/12/2017, n. 30568; Cass. 27/10/2016, n. 21747;
Cass. 14/10/2015, n. 20739) - ha continuato a ritenerle applicabili pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass. 22/03/2012, n. 4570; Cass. 10/04/2008, n. 9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. 07/07/2007, n. 1752).” (vd. Cass. S.U. 09/08/2018 n. 20684, in parte motiva). Pertanto, “In tema di contratti con la Pubblica amministrazione, la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui pagina 6 di 9 spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere;
che tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni.” (Cass. sez. VI, 23/02/2022, n. 5996). Peraltro, e con specifico riferimento alla fattispecie in esame (relativa cioè a crediti derivanti da contratti di somministrazione o fornitura), è stato anche affermato che “Il contratto di fornitura stipulato da una pubblica amministrazione, come ogni contratto stipulato da un ente pubblico, richiede la forma scritta ad substantiam e quindi deve sostanziarsi nella redazione di un apposito atto scritto, con sottoscrizione da parte dell'appaltatore e del titolare dell'organo che ha il potere di rappresentare l'Amministrazione nei confronti dei terzi, in sostanza, la forma scritta è richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi probatori (quindi neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'ente).” (Trib. Cosenza sez. I, 26/11/2020 n. 2103; cfr. anche, ex multis, Trib. Catanzaro sez. II, 17/08/2023 n. 1286; Trib.
Alessandria sez. I, 04/07/2023 n. 607; Trib. Napoli 29/05/2023 n. 5562).
Alla luce di quanto sopra esposto, deve pertanto ritenersi che la società opposta, agendo in giudizio per ottenere il soddisfacimento dei propri diritti di credito, non abbia fornito la prova della relativa fonte negoziale, come sopra individuata, ovvero quale “apposito atto scritto, con sottoscrizione da parte dell'appaltatore e del titolare dell'organo che ha il potere di rappresentare l'Amministrazione nei confronti dei terzi”. Invero, per ciascuna partita di crediti azionati nel presente giudizio, e ceduti – per quanto dalla stessa dedotto più specificamente in comparsa di costituzione e risposta – da parte di Controparte_7
e risultano prodotti i relativi atti di cessione Controparte_8 Controparte_9 CP_7
(vd. doc. n. 3 del fascicolo monitorio, e 4 della comparsa di costituzione di risposta); tuttavia, gli stessi, se si rivelano idonei a dimostrare che l'attrice sarebbe divenuta titolare dei crediti in questione e, dunque, legittimata ad agire nei confronti del debitore ceduto (ovvero il opponente), non sono Pt_1 altresì idonei a dimostrarne l'esistenza. La società opposta ha poi prodotto un prospetto contabile dalla stessa predisposto, e recante solo l'elenco delle fatture pretesamente rappresentative dei crediti azionati (vd. doc. n. 2 del fascicolo monitorio e 3 della comparsa di costituzione e risposta) e un “estratto delle scritture contabili autenticate da Notaio”, al più idoneo ad assumere rilevanza nella pregressa fase monitoria, e non in quella attuale di opposizione (vd. doc. n. 4 del fascicolo monitorio). Con riferimento ai crediti in origine vantati nei confronti del opponente da parte di Pt_1 [...]
la medesima opposta ha prodotto degli “ordini diretti di acquisto” che, tuttavia, non CP_9 risultano sottoscritti da alcuna delle parti (vd. doc. n. 5 della comparsa di costituzione e risposta) e una mera richiesta di documentazione formulata dal stesso nei confronti di 2i Rete Gas s.p.a. (vd. Pt_1 doc. n. 7 della seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.). Infine, in relazione ai crediti in origine vantati nei confronti del opponente da parte di Pt_1 [...]
l'opposta ha prodotto delle mere proposte di contratto, peraltro risalenti al gennaio 2011 e, CP_7 dunque, ad un periodo di molto antecedente rispetto a quello in cui sembrano essere sorti i crediti azionati, anni 2016 e 2017 (vd. doc. n. 8 della seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.).
In definitiva, fra tutti i menzionati documenti non è dato scorgerne uno “recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con pagina 7 di 9 le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere” (Cass. n. 5996/2022, cit.). Né, del resto, a conclusione diversa potrebbe pervenirsi alla luce delle fatture prodotte dalla società opposta con riferimento ai crediti ad essa ceduti da parte di (vd. doc. n. 6 della Controparte_9 comparsa di costituzione e risposta). Ed infatti, se è vero che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova ma, al più, un mero indizio, è comunque altresì vero che “è esclusa anche la possibilità di riconoscere la predetta portata alle fatture trasmesse alla pubblica amministrazione, sul presupposto che, l'onere della forma scritta, imposto ad substantiam per i contratti degli enti pubblici, impedisce non solo di ritenere provata la stipulazione, in assenza dell'atto dotato del predetto requisito, ma anche di attribuire alla produzione delle fatture l'efficacia di comportamento processuale ammissivo del diritto sorto dal contratto” (Cass. sez. I, 13/10/2016, n. 20690; cfr. anche Trib. Messina sez. II, 06/09/2021, n. 1535).
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda di condanna del opponente al Pt_1 pagamento dell'importo complessivamente ingiunto, come esercitata dalla società opposta con il ricorso monitorio, è infondata, e deve pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente, non devono essere esaminati gli ulteriori motivi di opposizione, risultando assorbita al riguardo ogni altra questione prospettata dalle parti e rilevabile d'ufficio.
La società opposta ha altresì esercitato, “nell'eventualità in cui dovesse ritenersi condivisibile l'eccezione del di assenza di un valido rapporto contrattuale tra le predette società e il Pt_1
[…] domanda di condanna del al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per Pt_1 Pt_1 ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di € 630.371,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”; l'“infondatezza dell'eccezione relativa all'assenza di un impegno di spesa”. Anche la domanda in questione è infondata e non merita il chiesto accoglimento, mancando l'elemento della sussidiarietà necessario per l'esercizio della medesima. Al riguardo, infatti, è stato chiarito che “In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale […]” (Cass., sez. I, 21/11/2018 n. 30109).
Come anticipato, a seguito delle difese svolte dal opponente in ordine alla eccepita Pt_1
“nullità del rapporto giuridico dedotto in giudizio per carenza di un contratto di fornitura redatto in forma scritta richiesta “ad substantiam””, nonché “alla luce della vigente disciplina di cui agli artt. 191 e 192 D. Lgs. n. 267/2000”, per cui “Nel caso in cui l'acquisizione di beni o di servizi avvenga in violazione delle norme sul procedimento di formazione della volontà dell'ente e di quello di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che hanno consentito la fornitura, determinandosi in tali circostanze l'interruzione del rapporto di immedesimazione organica tra ente e funzionario (Cass. civ., sez. III, 14.5.2003, n. 7369; Cass. civ., sez. I, 06.07.2007, n. 15296; Cass. civ., sez. III, 11.6.2007, n. 13682)”, la società opposta ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa , Controparte_3
“quale soggetto che ha sottoscritto gli ordinativi di fornitura inviati (quantomeno a - doc. CP_6 5) e, dunque, richiesto l'esecuzione delle forniture”, e ciò al fine di ottenere da quest'ultimo, in luogo pagina 8 di 9 del predetto Comune opponente, il pagamento di parte dell'importo ingiunto (ovvero quello relativo ai crediti in origine vantati da . Controparte_9
Orbene, anche la domanda esercitata dalla società opposta nei confronti del predetto terzo chiamato in causa è infondata e deve pertanto essere rigettata. Vero è, infatti, che “In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita.” (Cass., sez. I, 21/11/2018 n. 30109). Tuttavia, deve escludersi che sia stato proprio il terzo chiamato in causa a consentire l'assunzione delle obbligazioni da cui poi sono sorti i diritti di credito azionati.
Ed infatti, dagli stessi “ordini diretti di acquisto” prodotti dalla società opposta in allegato al numero 5 della comparsa di costituzione e risposta, il terzo chiamato in causa è indicato solo quale soggetto che ha istruito gli ordini in questione, risultando invece il nominativo di altro soggetto nella sezione “punto ordinante”. La circostanza in questione, poi, è confermata dall'ulteriore documentazione prodotta dal terzo chiamato in causa in allegato alla propria comparsa di risposta: il riferimento è, in particolare, alla deliberazione della Giunta Comunale del 22/07/2016 e alle conseguenti determinazioni del Dirigente del III Dipartimento, da cui è dato evincere il ruolo di mero Responsabile del Procedimento del terzo chiamato in causa, e non di soggetto dotato del potere di sottoscrivere atti aventi rilevanza esterna e in quanto tali idonei ad impegnare l'amministrazione comunale di appartenenza (vd. doc. nn. da 3 a 7).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata la domanda esercitata dalla società opposta nei confronti del terzo chiamato in causa.
Resta da esaminare, a questo punto, la domanda da quest'ultimo formulata al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna, sia del opponente sia della società opposta, al Pt_1 risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa.
Al riguardo, la stessa deve essere rigettata, atteso che, rispetto al opponente, manca il requisito Pt_1 oggettivo della soccombenza del medesimo, e rispetto alla società opposta, quello soggettivo dell'aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Peraltro, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ed in particolare non venendo disposta la condanna dell'opposta al pagamento di alcuna somma in favore del terzo chiamato in causa, ai sensi del richiamato art. 96, comma 1, c.p.c., non occorre esaminare la domanda di manleva esercitata dalla medesima opposta nei confronti del opponente. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3070/2019 R.G.
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 985/2019 del 23/05/2019 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 2007/2019 R.G.; RIGETTA le domande esercitate dalla opposta (già nei Controparte_1 Controparte_2 confronti dell'opponente ; Parte_1
RIGETTA la domanda esercitata dall'opposta nei confronti del terzo chiamato in Controparte_1 causa;
Controparte_3
CONDANNA l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in €. 22.000,00 per compenso, oltre a rimborso
[...] spese generali, Iva e Cpa;
CONDANNA l'opposta al pagamento, in favore del terzo chiamato in causa Controparte_1 CP_3
, delle spese di lite, che si liquidano in €. 22.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese
[...] generali, Iva e Cpa. Ragusa, 2/01/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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