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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/10/2025, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3798/2006 r.g.
T R A
nata a [...] l'[...] e Parte_1 residente in [...] (c.f.: ), nonché C.F._1
nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 residente (c.f.: ), nata a C.F._2 CP_1
IN (LE) il 06.03.1986 e residente in [...](c.f.:
e nata a [...] il C.F._3 Parte_3
26.09.1981 e residente in [...] (c.f.: ), le C.F._4 ultime tre quali eredi di nato a [...] Persona_1
(LE) il 06.04.1949 e deceduto in Lecce il 09.05.2014 (c.f.:
[...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Marcuccio come C.F._5 da mandato in atti, attori
E
rappresentato e difeso da sé stesso e Controparte_2 dall'Avv. Francesco De Vitis come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione
Conclusioni delle parti: Nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 15.07.2024 le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui ivi.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto del 13.06.2006, ritualmente notificato, e Persona_1 convenivano in giudizio il germano Parte_1 Per_1
dinanzi al Tribunale di Lecce esponendo: 1) che in data
[...]
29.07.2003 era deceduta, ab intestato, in Carmiano (LE) , Parte_4 chiamando a succederle i figli , Persona_1 Controparte_2
e ; 2) che l'asse ereditario, al momento dell'apertura Parte_1 della successione, risultava composto da immobili urbani e terreni a destinazione agricola, ivi specificamente indicati;
3-4) che dal decesso di detti beni erano stati gestiti in via esclusiva a Parte_4 Controparte_2
, che aveva rifiutato di rendere il conto e di procedere alla
[...] divisione ereditaria, nonostante formale invito inviatogli con missiva raccomandata a.r. del 02.03.2006; 5) che essi attori, intendendo procedere allo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione a ciascuno dei comunisti della quota pari a 1/3 dell'intero, spettante loro ex lege, avevano predisposto un progetto di divisione, che Controparte_2 non aveva voluto esaminare in contraddittorio;
6) che il convenuto, che aveva amministrato i beni dalla morte della madre, era tenuto a rendere il conto della gestione e a conferire i frutti civili e naturali;
concludevano chiedendo: 1) dichiarare aperta la successione legittima di e Parte_4 rimettere le parti dinanzi al notaio per l'attribuzione, mediante sorteggio, delle quote, come formate nel progetto di divisione predisposto dal loro tecnico;
2) gradatamente, procedere mediante c.t.u. alla valutazione dei beni caduti in successione e alla formazione di tre quote di pari valore, rimettendo le quote dinanzi al notaio per le ulteriori operazioni divisionali;
3) ordinare in ogni caso a di rendere il conto della Controparte_2 gestione dal decesso della de cuius e condannare il medesimo a conferire i frutti civili e naturali dei beni da dividersi;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa depositata in data 26.10.2006 si costituiva in giudizio sostenendo: - che parte dei beni indicati nell'atto CP_2 introduttivo facevano parte del patrimonio immobiliare del padre deceduto il 03.11.1967; - che l'immobile in Carmiano Persona_2
(LE) ubicato in Piazza Assunta 37, 37a, 37b e 37c e via Roma s.n.c. gli era stato ceduto dai relativi titolari con scritture private datate 26.11.1994 e
03.11.1996 a compensazione di dare e avere reciproco;
- che egli aveva detenuto il possesso dei beni urbani e dei terreni rustici con l'autorizzazione degli allora proprietari, curandone conduzione, coltivazione e manutenzione e pagamento di imposte, tasse e bollette a proprie spese, costruendo anche l'immobile in piazza Assunta, con un esborso di € 750.000,00; - che, con stipula a parte, egli aveva incamerato un suolo edificatorio in Carmiano di circa 1.000 mq. su cui aveva edificato l'abitazione di via Verdi 1; - che l'INPS di Lecce andava creditrice dell'importo di € 40.000 per contributi agricoli dovuti da e Parte_4 dalla sorella;
- che il totale, fra lo speso e già pagato e il Persona_3 residuo da versare, ammontava a € 865.000, compresa la passività di un conto corrente bancario;
concludeva chiedendo: - in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la mancanza di data sul mandato ad litem;
- in via principale, rigettare la domanda attorea perché errata e non corrispondente alla reale situazione di diritto;
- scorporare l'immobile in Carmiano in Piazza Assunta, in quanto già appartenentegli in forza delle indicate scritture private;
- in via riconvenzionale, disporre la restituzione in suo favore di tutte le somme versate a causa del possesso degli immobili, per la gestione, conduzione, mantenimento, manutenzione del patrimonio immobiliare e relative migliorie, quantificate in €
865.000, nonché il risarcimento di tutti i danni da esso subiti per l'importo di € 100.000; - con condanna degli attori ex art. 96 c.p.c..
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.; nelle Memorie di replica ed istruttorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. gli attori precisavano che i beni elencati sub lettere E), H) ed L) della narrativa dell'atto di citazione appartenevano ai coniugi e Persona_2 [...] pro indiviso, sicché alla morte del primo si era verificata Pt_4 confusione tra i cespiti, tutti oggetto di scioglimento di comunione ereditaria;
contestavano altresì che l'immobile in Carmiano alla via Riezzi fosse stato posseduto uti domini da;
aggiungevano che Persona_1 le parti avevano proceduto alla divisione in parti uguali degli arretrati della pensione per invalidità civile spettanti alla madre per l'anno 2001, nonché del fondo cassa della pensione che residuava alla morte di lei;
sostenevano che l'immobile sito tra piazza Assunta e via Roma, rivendicato dal convenuto, era pervenuto a , e Parte_4 Persona_3 Persona_4 per successione legittima ed era stato realizzato -previa demolizione nel
1968 del fabbricato preesistente- con i risparmi di e Persona_3 [...]
Per_4
Nelle Deduzioni istruttorie memoria di repliche art. 183, VI co,
c.p.c. il convenuto per parte sua faceva presente che al patrimonio relitto da era stato erroneamente unito dagli attori il patrimonio del Parte_4 premorto marito con il quale ella non era in Persona_2 comunione e insisteva nelle richieste proposte, anche in via riconvenzionale, nella propria comparsa di costituzione.
Ammessi i mezzi di prova orale con ordinanza del 14.04.2007; reso dal convenuto l'interrogatorio formale deferitogli e da esso rinunciato quello deferito agli attori;
escussi i testi indicati;
con atto depositato in data 06.09.2010 proponeva querela di falso Controparte_2 avverso le dichiarazioni rese dai testi indicati da parte attorea e supportati da documenti a suo dire falsi.
Con ordinanza del 18.07.2011 il Tribunale, rilevato di poter valutare la sola rilevanza della querela di falso, dovendo decidere il Collegio sull'ammissibilità della stessa, fissava l'udienza del 30.05.2013 -poi differita al 10.07.2014- per la precisazione delle conclusioni in ordine a tale ammissibilità.
Per tale udienza si costituivano , e Parte_2 CP_1 quali eredi di , deceduto il Parte_3 Persona_1
09.05.2014, riportandosi alle richieste del proprio dante causa ed eccependo l'inammissibilità della querela di falso;
il Tribunale riservava quindi la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza collegiale non definitiva n. 675/2015 del 30.01.2015 il
Tribunale di Lecce dichiarava inammissibile la querela di falso proposta in data 06.09.2010 da non avendo essa investito alcuno degli CP_2 oggetti delineati dal paradigma normativo e riservando al definitivo di provvedere sulle spese;
disponeva con separata ordinanza del 30.01.2015 per il prosieguo del giudizio.
Con provvedimento del 03.03.2015 il Presidente di sezione delegava per la trattazione il sottoscritto estensore.
Con ordinanza del 13.11.2015 il Tribunale ordinava al convenuto di presentare il conto della sua gestione ed i relativi documenti giustificativi, in quanto preliminari alla formazione dell'attivo e del passivo dell'asse ereditario e alla determinazione delle porzioni ereditarie, dei conguagli e dei rimborsi.
Nell'udienza del 14.10.2016 la causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
Disposta la rimessione della causa sul ruolo onde avvalersi delle tecniche di redazione e pubblicazione delle sentenze di cui all'art. 281sexies c.p.c., nell'udienza del 23.06.2017, all'esito della discussione orale, il Tribunale – esaminato il conto reso dal convenuto e considerate le contestazioni sollevate dalle parti attrici e ritenuta la causa non matura per la decisione- disponeva la remissione della causa sul ruolo, disponendo consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 08.10.2018 veniva dichiarata l'inutilizzabilità della memoria non autorizzata (denominata 'Memoria domanda di usucapione') depositata in via telematica dal convenuto;
con successivo provvedimento del 06-17.03.2020 veniva dichiarata inammissibile l'istanza avanzata dal convenuto di correzione della sentenza non definitiva n. 675/2015 del Tribunale di Lecce per il preteso errore contenutovi nell'indicazione dell'oggetto della causa;
infine, nell'udienza del 29.06.2021, tenutasi nella forma della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione, con i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
Disposta la rimessione della causa sul ruolo onde avvalersi delle tecniche di redazione e pubblicazione delle sentenze di cui all'art. 281sexies c.p.c., nell'udienza del 31.03.2021, tenutasi in forma cartolare, il Tribunale, esaminata la consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di giudizio;
rilevato che da detto elaborato era emersa la natura abusiva delle villette insistenti sul fondo Serruni in agro di Carmiano, quest'ultimo facente parte –per la quota del 50%- dell'asse ereditario relitto in morte di della cui divisione si discuteva e che per detti manufatti Parte_4 edilizi in data 21.03.1986 era stata presentata domanda di sanatoria ex l.
47/85; osservato che non poteva essere disposto lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria che fosse) di immobili privi di concessione edificatoria;
ritenuta la necessità di verificare con l'ausilio del
C.t.u. se fosse possibile la sanatoria delle villette abusive de quibus, perfezionando la pratica edilizia già presentata o presentandone altra ex novo e, in caso negativo, di appurare se le parti avessero intenzione di chiedere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per il complesso degli altri beni ereditari, con l'esclusione degli edifici abusivi;
disponeva all'uopo la rimessione della causa sul ruolo.
Con memoria depositata in data 21.09.2022 si costituiva ulteriore difensore per il convenuto NA . CP_2
Fissata per la discussione del progetto divisionale l'udienza del
27.06.2022 -poi differita al 27.01.2023- le parti chiedevano procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria con esclusione del fondo Serruni; con ordinanza del 21.08.2023 il Tribunale, rilevato che la delibazione dell'eccezione di usucapione di parte dei beni ereditari formulata dal convenuto risultava pregiudiziale rispetto all'approvazione del progetto divisionale, che sarebbe andato a stabilire definitivamente le quote spettanti a ciascuno dei condividenti (da calcolarsi in considerazione di quanto deciso con riguardo all'usucapione) fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza dell'11 ottobre 2023.
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per tentare la conciliazione bonaria della lite, non riuscita, nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 15.07.2024 le parti precisavano definitivamente le rispettive conclusioni e il Tribunale, all'esito della relativa verifica, riservava la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
Il convenuto NA LU AE, costituendosi in giudizio ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per la mancanza di data sul mandato ad litem.
L'eccezione è infondata.
Qualora la procura alle liti sia rilasciata in calce o a margine di uno degli atti processuali indicati nel comma 3 dell'art. 83 c.p.c. e la procura sia priva di data (come nella specie), deve infatti ritenersi che vi sia stata contestualità temporale, oltre che spaziale, in considerazione dello stretto rapporto esistente fra la procura e l'atto, nonché della qualità professionale del soggetto che autentica la firma in calce alla procura e redige l'atto processuale cui essa accede (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12636/2005).
In ogni caso, gli attori, all'atto della loro costituzione in giudizio, hanno depositato l'atto di citazione notificato alla controparte contenente la procura ad litem rilasciata a margine, sicché se ne può ritenere implicitamente l'anteriorità rispetto a tale momento (cfr. Cass. civ. sez. III
n. 9921/2011) e l'intervenuta sanatoria della sua eventuale nullità ai sensi dell'art. 125 comma II c.p.c..
Ancora in via preliminare, il convenuto, costituendosi in giudizio, ha eccepito che erroneamente sarebbero stati inclusi nell'asse ereditario di anche beni facenti parte della successione del premorto Parte_4 coniuge chiedendo il rigetto della domanda attorea di Persona_2 scioglimento della comunione ereditaria.
Invero, in presenza di una pluralità di masse (ossia, di comunione di beni provenienti da titoli diversi, come nella specie riconosciuto anche dagli attori), deve semplicemente procedersi a tante divisioni quante sono le masse e, quindi, alla formazione di autonomi progetti di divisione (cfr.
Cass. n. 314/2009; Cass. n. 5798/1992; Cass. n. 18910/2020 e, da ultimo,
Cass. n. 23552/2023); in sostanza, nel caso in specie bisognerebbe prima sciogliere la comunione ereditaria sull'asse relitto da Persona_2 defunto il 03.11.1967 (che lasciava a sé eredi la moglie Controparte_3 quale spettava ex lege l'usufrutto di un terzo dell'eredità del coniuge secondo l'art. 127 del codice civile anteriore alla riforma del diritto di famiglia- e i figli , e Controparte_2 Persona_1 [...]
) -scioglimento che, tuttavia, non è stato richiesto in giudizio-, Parte_1
e, in secondo luogo, sciogliere la comunione ereditaria sui soli beni effettivamente relitti da . Parte_4
Sin d'ora si osserva che la divisione unitaria può comunque avvenire per effetto del consenso manifestato dai condividenti, qualora trovino un accordo volto alla riunificazione delle masse plurime in un'unica comunione, anche per evitare la duplicazione dei tempi e delle operazioni richieste per lo scioglimento delle singole comunioni.
Sempre in via preliminare, vanno delibate le istanze del 07.03.2019
e del 29.05.2019 proposte dal convenuto, con le quali egli ha chiesto dichiararsi la nullità della domanda attorea, l'inesistenza del mandato ad litem e la nullità di tutti gli atti compiuti, stante l'assoluta incapacità di intendere e di volere di , dichiarata con sentenza di Persona_1 interdizione n. 2098/2013 del Tribunale di Lecce, depositata il 03.07.2013.
Orbene, giusta disposto dell'art. 421 c.c., la sentenza di interdizione produce i suoi effetti dal giorno della sua pubblicazione, data dalla quale soltanto si determina l'incapacità totale di agire del soggetto;
pertanto, sino a detto momento opera una generale presunzione di normale capacità dell'interdicendo, con la conseguenza che i suoi atti devono considerarsi validi.
Nella specie, peraltro, non è stato dimostrato (né è stato chiesto di provare) che anche prima della sentenza di Persona_1 interdizione si trovasse in uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche transitorio, tale da non consentirgli di rendersi conto del contenuto e degli effetti degli atti compiuti (in particolare, nel conferire mandato ad litem per l'introduzione del presente giudizio di divisione e nel coltivarlo); in ogni caso, si osserva che, anche ove detta condizione di incapacità naturale invalidante si fosse verificata, l'annullamento degli atti da lui compiuti in siffatto stato sarebbero stati annullabili solo su istanza del medesimo o dei suoi eredi o aventi causa, e sempre che ne fosse risultato un grave pregiudizio all'autore (per gli atti unilaterali) o la malafede dell'altro contraente (per i contratti); di conseguenza, l'istanza in tal senso avanzata dal convenuto si palesa inammissibile, non essendo egli legittimato a far valere la causa di annullamento eventualmente sussistente.
Nel merito, risulta dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio dell'Ing. , nominato in corso di giudizio (alla quale per Persona_5 maggiori dettagli si fa rinvio) che l'asse ereditario relitto in morte di
[...] era composto dai seguenti beni: a) 100% fondo Zagaria in Pt_4
Carmiano, fg. 27 p.lle 49 e 82; b) 100% fondo Bernardini in Carmiano, fg.
3 p.lle 158, 160, 161 e 163; c) 100% fondo Specchia 2 in Carmiano, fg. 9
p.lle 40, 174, 177, 172 e 192; d) 100% fabbricato in Carmiano via Roma n. 7
p.t., fg. 11, p.lla 453 sub 1 e 5; e) 100% fabbricato in Carmiano Piazza
Assunta 37, fg. 11, p.lla 456 sub 2, 3, 4 e 5; f) fondo in Carmiano, fg. 4 CP_4
p.lle 192, 193,194; g) 100% fondo Musineri in Carmiano, fg. 23 p.lla 35; h)
100% fondo Aria o Manieri o Croce in Carmiano, fg. 11, p.lla 1423; i) 50% fondo in Carmiano, fg. 10, p.lla 7; l) 50% fondo 1 in CP_5 CP_6
Carmiano, fg. 9, p.lla 175; m) 50% fondo in Controparte_7
Carmiano, fg. 17, p.lla 113 (gli immobili di cui alle lettere a-e tutti provenienti dalla successione della madre e dei germani Persona_6
e ; gli immobili di cui alle lettere f-m derivanti Persona_4 Persona_3 da atti di compravendita o donazioni).
Dal medesimo elaborato si ricava altresì che nel 1981 Parte_4 aveva donato con atto per AR da (rep. Persona_7 Per_8
33979, reg. 38691) in favore del proprio figlio il Persona_1 terreno di 3,37 are, distaccato dalla ex particella del foglio 11 n. 696 di 7,01 are (giusta tipo di frazionamento approvato dall'Ute di Lecce il 19.05.1981 con il n. 48), ancora censito nel N.C.E.U. del Comune di Carmiano al fg. 11
p.ll 696 /ex p.lla 696/a).
Il convenuto, sin dalla sua costituzione in giudizio, ha eccepito che erroneamente sarebbe stato incluso nell'asse ereditario di Parte_4
l'immobile in Carmiano ubicato alla Piazza Assunta con numeri civili 37-
37/a - 37/b - 37/c e via Roma s.n.c., costituto da piano terra, primo e secondo piano, sul presupposto che gli fosse stato ceduto "con scritture private, quali dichiarazioni di compensazione di dare ed avere reciproco”, a firma di e , portanti la data Persona_4 Persona_3
26.11.1994 e a firma di recante la data del 3.11.1998. Parte_4
Dette “scritture private” consistono in realtà in dichiarazioni unilaterali in forza delle quali rispettivamente dichiarava di Persona_4 cedere al nipote ogni diritto inerente all'immobile di CP_2
Carmiano alla Piazza Assunta n. 37, limitatamente al II piano, che riteneva di sua pertinenza, , dichiarava di cedere, sempre a Persona_3 [...]
, ogni diritto riguardante il piano terra del detto immobile, CP_2 ritenendolo di sua pertinenza e dichiarava di cedere a suo CP_8 figlio i suoi diritti relativi al I piano di detto immobile;
secondo CP_2 quanto si legge in tali dichiarazioni, il motivo della cessione andava ravvisato nell'impegno profuso da sia di ordine personale CP_2 che professionale e soprattutto economico, relativo alla costruzione dell'abitazione sita in Piazza Assunta n. 37 (p.t., I e II piano) nella sua interezza.
Orbene, deve escludersi che con tali dichiarazioni siano stati trasferiti detti beni al cessionario;
con esse, infatti, ciascun comproprietario dell'immobile comune manifestava la volontà (priva, peraltro, di accettazione da parte del cessionario) di cedere a CP_2 una parte dell'immobile indiviso facente parte di più ampia e
[...] complessa eredità, senza e prima che ne fosse stata concordata la divisione e in assenza del consenso degli altri comproprietari.
Inoltre, il motivo della cessione veniva indicato in una
'compensazione' con l'impegno professionale ed economico profuso da in occasione alla costruzione dell'immobile in questione;
CP_2 invero, è noto che la compensazione è un modo di estinzione, limitatamente alle quote corrispondenti, di due debiti di eguale natura tra due persone reciprocamente obbligate ed opera solo nelle obbligazioni pecuniarie, non potendo operare tra un debito pecuniario e il valore di un bene che si intende trasferire, né tra obbligazioni che non siano certe e liquide.
Nella specie, l'eventuale credito del convenuto a compensazione del quale sarebbe stato ceduto l'immobile de quo risulta generico nelle causali e del tutto indeterminato nel quantum, donde l'inoperatività del disposto di cui all'art. 1241 e segg. c.c..
Nemmeno può ravvisarsi in dette dichiarazioni la volontà di una datio in solutum (atteso che sarebbe stato necessario il consenso del creditore a riceversi una prestazione diversa da quella originariamente prevista, del che non v'è prova in giudizio) o un atto di liberalità dei cedenti in favore di (che risulterebbe nullo per vizio del CP_2 consenso e per difetto di forma).
Quanto alla domanda di usucapione proposta dal convenuto con memoria depositata il 25.09.2018 relativa alla costruzione in Piazza
Assunta a Carmiano e (per la prima volta) con riferimento al fondo in contrada Serroni, con le relative accessioni (sempre al fine di ottenerne lo scorporo dalla chiesta divisione), non può che dichiararsene l'inammissibilità, in quanto tardiva e ormai preclusa.
Sempre in sede di costituzione, il convenuto ha sostenuto che l'immobile in Piazza assunta in Carmiano fosse stato da lui edificato, condotto, coltivato e gestito -avendone il possesso- per oltre quaranta anni, lasciando intendere di averlo usucapito ex art. 1158 c.c., sia pure non formulando in modo espresso e tempestivo una formale domanda e/o eccezione di acquisto del bene stesso per usucapione, ma chiedendone lo scorporo dall'asse ereditario della madre.
Orbene, in giudizio non è stata offerta dal convenuto idonea prova dell'uso esclusivo del suddetto immobile da parte di lui;
l'avere goduto delle porzioni del bene facente parte della comunione ereditaria non è infatti ex se circostanza idonea all'acquisto per usucapione di tale bene, non essendo sufficiente la mera astensione di altri soggetti dall'uso della stessa.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che, ai fini dell'usucapione,
è necessario che il comproprietario estenda il suo possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non risultando sufficiente che gli altri si astengano dall'uso della cosa comune.
Tale dimostrazione non risulta fornita dal convenuto CP_2
[...]
Infatti, dagli atti di causa si evince che l'immobile de quo fu costruito negli anni 1968/1968 a seguito demolizione di una vecchia casa di proprietà di , madre di , e Persona_6 Parte_4 Persona_3
, e a costoro pervenuta a seguito di successione legittima;
Persona_4 peraltro, non è stato specificamente contestato: - che abbia Persona_3 svolto sino al 1993 nei locali al piano terra l'attività di commercio al minuto (di cui era già titolare la di lei madre fin dai primi Persona_9 anni del 1900), data in cui la licenza relativa a tale esercizio commerciale venne consegnata al Comune di Carmiano;
- che Persona_1 dall'età di 5 anni e fino ai 19 anni abbia vissuto con e Persona_6 [...]
collaborando con la zia, , nell'attività commerciale Per_3 Persona_3 dal 1970 al 1978; - che una parte dell'immobile al I piano venne locata nei primi anni del 1970 a , e nel 1971 a tal Ing. - Parte_5 Per_10 che dal 1980 al 1988 abitò al II piano del detto Persona_1 immobile (come riferito dal teste nell'udienza del Testimone_1
01.10.2009), mentre , una volta in pensione, aveva occupato Persona_4 la suddetta unità immobiliare dal 1989 al 1991, fino a quando, cioè, le sue condizioni di salute non lo avevano indotto a vivere sempre in detto immobile con la sorella, , deceduta il 29.7.2003. Parte_4
Peraltro, nel corso del proprio interrogatorio formale lo stesso convenuto ha ammesso che dalla morte della madre CP_2 [...] era in possesso (solo) della propria quota ereditaria e si era Pt_4 occupato della gestione, anzi, del mantenimento del compendio immobiliare relitto di , costituito da immobili urbani con Parte_4 annessi suoli edificatori e fondi rustici;
confessava pertanto di non avere mai posseduto animo domini l'intero immobile in questione e, comunque, che il suo possesso del compendio ereditario decorreva dal decesso di
[...]
ossia dal luglio 2003, e che, dunque, alla data di notifica dell'atto Pt_4 introduttivo del presente giudizio, non era decorso il termine utile ad usucapionem. Quanto al possesso dei beni precedente al decesso della madre -a suo dire quarantennale- lo stesso convenuto (costituito per sé medesimo) sin dalla comparsa di costituzione ha dichiarato espressamente di averlo esercitato con il consenso dei proprietari e, dunque, non in opposizione agli stessi;
circostanza che esclude che tale possesso potesse essere utile ai fini dell'usucapione.
Alla stregua di quanto innanzi, va rigettata la domanda del convenuto tesa ad ottenere lo scorporo dell'immobile in Carmiano in
Piazza Assunta dall'asse ereditario di e dalla divisione Parte_4 richiesta dagli attori.
Il giudizio deve quindi proseguire per la discussione e approvazione del progetto di divisione di tutti i beni relitti in morte di , Parte_4 come innanzi riportati, con esclusione del solo bene in Contrada Serruni
(sul quale insistono costruzioni abusive ancora non sanate), avendo le parti prestato il consenso alla divisione parziale.
Nessuna statuizione va pronunciata con riferimento alle spese di lite, stante la natura non definitiva della presente sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) rigetta le eccezioni di nullità dell'atto di citazione, del mandato ad litem e degli atti successivi proposte dal convenuto;
2) dichiara inammissibile la domanda di usucapione tardivamente proposta dal convenuto;
3) rigetta la domanda del convenuto di scorporo dell'immobile sito in Carmiano in Piazza Assunta dall'asse ereditario di , sia per Parte_4
l'inidoneità delle “scritture private” del 26.11.1994 (a firma di
[...]
e ) e del 03.11.1998 (a firma di ) a Per_4 Persona_3 Parte_4
trasferirlo in favore di sia per l'infondatezza Controparte_2
dell'eccezione di usucapione del medesimo bene;
4) dispone come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
5) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, addì 18 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3798/2006 r.g.
T R A
nata a [...] l'[...] e Parte_1 residente in [...] (c.f.: ), nonché C.F._1
nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 residente (c.f.: ), nata a C.F._2 CP_1
IN (LE) il 06.03.1986 e residente in [...](c.f.:
e nata a [...] il C.F._3 Parte_3
26.09.1981 e residente in [...] (c.f.: ), le C.F._4 ultime tre quali eredi di nato a [...] Persona_1
(LE) il 06.04.1949 e deceduto in Lecce il 09.05.2014 (c.f.:
[...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Marcuccio come C.F._5 da mandato in atti, attori
E
rappresentato e difeso da sé stesso e Controparte_2 dall'Avv. Francesco De Vitis come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione
Conclusioni delle parti: Nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 15.07.2024 le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui ivi.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto del 13.06.2006, ritualmente notificato, e Persona_1 convenivano in giudizio il germano Parte_1 Per_1
dinanzi al Tribunale di Lecce esponendo: 1) che in data
[...]
29.07.2003 era deceduta, ab intestato, in Carmiano (LE) , Parte_4 chiamando a succederle i figli , Persona_1 Controparte_2
e ; 2) che l'asse ereditario, al momento dell'apertura Parte_1 della successione, risultava composto da immobili urbani e terreni a destinazione agricola, ivi specificamente indicati;
3-4) che dal decesso di detti beni erano stati gestiti in via esclusiva a Parte_4 Controparte_2
, che aveva rifiutato di rendere il conto e di procedere alla
[...] divisione ereditaria, nonostante formale invito inviatogli con missiva raccomandata a.r. del 02.03.2006; 5) che essi attori, intendendo procedere allo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione a ciascuno dei comunisti della quota pari a 1/3 dell'intero, spettante loro ex lege, avevano predisposto un progetto di divisione, che Controparte_2 non aveva voluto esaminare in contraddittorio;
6) che il convenuto, che aveva amministrato i beni dalla morte della madre, era tenuto a rendere il conto della gestione e a conferire i frutti civili e naturali;
concludevano chiedendo: 1) dichiarare aperta la successione legittima di e Parte_4 rimettere le parti dinanzi al notaio per l'attribuzione, mediante sorteggio, delle quote, come formate nel progetto di divisione predisposto dal loro tecnico;
2) gradatamente, procedere mediante c.t.u. alla valutazione dei beni caduti in successione e alla formazione di tre quote di pari valore, rimettendo le quote dinanzi al notaio per le ulteriori operazioni divisionali;
3) ordinare in ogni caso a di rendere il conto della Controparte_2 gestione dal decesso della de cuius e condannare il medesimo a conferire i frutti civili e naturali dei beni da dividersi;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa depositata in data 26.10.2006 si costituiva in giudizio sostenendo: - che parte dei beni indicati nell'atto CP_2 introduttivo facevano parte del patrimonio immobiliare del padre deceduto il 03.11.1967; - che l'immobile in Carmiano Persona_2
(LE) ubicato in Piazza Assunta 37, 37a, 37b e 37c e via Roma s.n.c. gli era stato ceduto dai relativi titolari con scritture private datate 26.11.1994 e
03.11.1996 a compensazione di dare e avere reciproco;
- che egli aveva detenuto il possesso dei beni urbani e dei terreni rustici con l'autorizzazione degli allora proprietari, curandone conduzione, coltivazione e manutenzione e pagamento di imposte, tasse e bollette a proprie spese, costruendo anche l'immobile in piazza Assunta, con un esborso di € 750.000,00; - che, con stipula a parte, egli aveva incamerato un suolo edificatorio in Carmiano di circa 1.000 mq. su cui aveva edificato l'abitazione di via Verdi 1; - che l'INPS di Lecce andava creditrice dell'importo di € 40.000 per contributi agricoli dovuti da e Parte_4 dalla sorella;
- che il totale, fra lo speso e già pagato e il Persona_3 residuo da versare, ammontava a € 865.000, compresa la passività di un conto corrente bancario;
concludeva chiedendo: - in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la mancanza di data sul mandato ad litem;
- in via principale, rigettare la domanda attorea perché errata e non corrispondente alla reale situazione di diritto;
- scorporare l'immobile in Carmiano in Piazza Assunta, in quanto già appartenentegli in forza delle indicate scritture private;
- in via riconvenzionale, disporre la restituzione in suo favore di tutte le somme versate a causa del possesso degli immobili, per la gestione, conduzione, mantenimento, manutenzione del patrimonio immobiliare e relative migliorie, quantificate in €
865.000, nonché il risarcimento di tutti i danni da esso subiti per l'importo di € 100.000; - con condanna degli attori ex art. 96 c.p.c..
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.; nelle Memorie di replica ed istruttorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. gli attori precisavano che i beni elencati sub lettere E), H) ed L) della narrativa dell'atto di citazione appartenevano ai coniugi e Persona_2 [...] pro indiviso, sicché alla morte del primo si era verificata Pt_4 confusione tra i cespiti, tutti oggetto di scioglimento di comunione ereditaria;
contestavano altresì che l'immobile in Carmiano alla via Riezzi fosse stato posseduto uti domini da;
aggiungevano che Persona_1 le parti avevano proceduto alla divisione in parti uguali degli arretrati della pensione per invalidità civile spettanti alla madre per l'anno 2001, nonché del fondo cassa della pensione che residuava alla morte di lei;
sostenevano che l'immobile sito tra piazza Assunta e via Roma, rivendicato dal convenuto, era pervenuto a , e Parte_4 Persona_3 Persona_4 per successione legittima ed era stato realizzato -previa demolizione nel
1968 del fabbricato preesistente- con i risparmi di e Persona_3 [...]
Per_4
Nelle Deduzioni istruttorie memoria di repliche art. 183, VI co,
c.p.c. il convenuto per parte sua faceva presente che al patrimonio relitto da era stato erroneamente unito dagli attori il patrimonio del Parte_4 premorto marito con il quale ella non era in Persona_2 comunione e insisteva nelle richieste proposte, anche in via riconvenzionale, nella propria comparsa di costituzione.
Ammessi i mezzi di prova orale con ordinanza del 14.04.2007; reso dal convenuto l'interrogatorio formale deferitogli e da esso rinunciato quello deferito agli attori;
escussi i testi indicati;
con atto depositato in data 06.09.2010 proponeva querela di falso Controparte_2 avverso le dichiarazioni rese dai testi indicati da parte attorea e supportati da documenti a suo dire falsi.
Con ordinanza del 18.07.2011 il Tribunale, rilevato di poter valutare la sola rilevanza della querela di falso, dovendo decidere il Collegio sull'ammissibilità della stessa, fissava l'udienza del 30.05.2013 -poi differita al 10.07.2014- per la precisazione delle conclusioni in ordine a tale ammissibilità.
Per tale udienza si costituivano , e Parte_2 CP_1 quali eredi di , deceduto il Parte_3 Persona_1
09.05.2014, riportandosi alle richieste del proprio dante causa ed eccependo l'inammissibilità della querela di falso;
il Tribunale riservava quindi la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza collegiale non definitiva n. 675/2015 del 30.01.2015 il
Tribunale di Lecce dichiarava inammissibile la querela di falso proposta in data 06.09.2010 da non avendo essa investito alcuno degli CP_2 oggetti delineati dal paradigma normativo e riservando al definitivo di provvedere sulle spese;
disponeva con separata ordinanza del 30.01.2015 per il prosieguo del giudizio.
Con provvedimento del 03.03.2015 il Presidente di sezione delegava per la trattazione il sottoscritto estensore.
Con ordinanza del 13.11.2015 il Tribunale ordinava al convenuto di presentare il conto della sua gestione ed i relativi documenti giustificativi, in quanto preliminari alla formazione dell'attivo e del passivo dell'asse ereditario e alla determinazione delle porzioni ereditarie, dei conguagli e dei rimborsi.
Nell'udienza del 14.10.2016 la causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
Disposta la rimessione della causa sul ruolo onde avvalersi delle tecniche di redazione e pubblicazione delle sentenze di cui all'art. 281sexies c.p.c., nell'udienza del 23.06.2017, all'esito della discussione orale, il Tribunale – esaminato il conto reso dal convenuto e considerate le contestazioni sollevate dalle parti attrici e ritenuta la causa non matura per la decisione- disponeva la remissione della causa sul ruolo, disponendo consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 08.10.2018 veniva dichiarata l'inutilizzabilità della memoria non autorizzata (denominata 'Memoria domanda di usucapione') depositata in via telematica dal convenuto;
con successivo provvedimento del 06-17.03.2020 veniva dichiarata inammissibile l'istanza avanzata dal convenuto di correzione della sentenza non definitiva n. 675/2015 del Tribunale di Lecce per il preteso errore contenutovi nell'indicazione dell'oggetto della causa;
infine, nell'udienza del 29.06.2021, tenutasi nella forma della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione, con i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
Disposta la rimessione della causa sul ruolo onde avvalersi delle tecniche di redazione e pubblicazione delle sentenze di cui all'art. 281sexies c.p.c., nell'udienza del 31.03.2021, tenutasi in forma cartolare, il Tribunale, esaminata la consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di giudizio;
rilevato che da detto elaborato era emersa la natura abusiva delle villette insistenti sul fondo Serruni in agro di Carmiano, quest'ultimo facente parte –per la quota del 50%- dell'asse ereditario relitto in morte di della cui divisione si discuteva e che per detti manufatti Parte_4 edilizi in data 21.03.1986 era stata presentata domanda di sanatoria ex l.
47/85; osservato che non poteva essere disposto lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria che fosse) di immobili privi di concessione edificatoria;
ritenuta la necessità di verificare con l'ausilio del
C.t.u. se fosse possibile la sanatoria delle villette abusive de quibus, perfezionando la pratica edilizia già presentata o presentandone altra ex novo e, in caso negativo, di appurare se le parti avessero intenzione di chiedere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per il complesso degli altri beni ereditari, con l'esclusione degli edifici abusivi;
disponeva all'uopo la rimessione della causa sul ruolo.
Con memoria depositata in data 21.09.2022 si costituiva ulteriore difensore per il convenuto NA . CP_2
Fissata per la discussione del progetto divisionale l'udienza del
27.06.2022 -poi differita al 27.01.2023- le parti chiedevano procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria con esclusione del fondo Serruni; con ordinanza del 21.08.2023 il Tribunale, rilevato che la delibazione dell'eccezione di usucapione di parte dei beni ereditari formulata dal convenuto risultava pregiudiziale rispetto all'approvazione del progetto divisionale, che sarebbe andato a stabilire definitivamente le quote spettanti a ciascuno dei condividenti (da calcolarsi in considerazione di quanto deciso con riguardo all'usucapione) fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza dell'11 ottobre 2023.
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per tentare la conciliazione bonaria della lite, non riuscita, nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 15.07.2024 le parti precisavano definitivamente le rispettive conclusioni e il Tribunale, all'esito della relativa verifica, riservava la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
Il convenuto NA LU AE, costituendosi in giudizio ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per la mancanza di data sul mandato ad litem.
L'eccezione è infondata.
Qualora la procura alle liti sia rilasciata in calce o a margine di uno degli atti processuali indicati nel comma 3 dell'art. 83 c.p.c. e la procura sia priva di data (come nella specie), deve infatti ritenersi che vi sia stata contestualità temporale, oltre che spaziale, in considerazione dello stretto rapporto esistente fra la procura e l'atto, nonché della qualità professionale del soggetto che autentica la firma in calce alla procura e redige l'atto processuale cui essa accede (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12636/2005).
In ogni caso, gli attori, all'atto della loro costituzione in giudizio, hanno depositato l'atto di citazione notificato alla controparte contenente la procura ad litem rilasciata a margine, sicché se ne può ritenere implicitamente l'anteriorità rispetto a tale momento (cfr. Cass. civ. sez. III
n. 9921/2011) e l'intervenuta sanatoria della sua eventuale nullità ai sensi dell'art. 125 comma II c.p.c..
Ancora in via preliminare, il convenuto, costituendosi in giudizio, ha eccepito che erroneamente sarebbero stati inclusi nell'asse ereditario di anche beni facenti parte della successione del premorto Parte_4 coniuge chiedendo il rigetto della domanda attorea di Persona_2 scioglimento della comunione ereditaria.
Invero, in presenza di una pluralità di masse (ossia, di comunione di beni provenienti da titoli diversi, come nella specie riconosciuto anche dagli attori), deve semplicemente procedersi a tante divisioni quante sono le masse e, quindi, alla formazione di autonomi progetti di divisione (cfr.
Cass. n. 314/2009; Cass. n. 5798/1992; Cass. n. 18910/2020 e, da ultimo,
Cass. n. 23552/2023); in sostanza, nel caso in specie bisognerebbe prima sciogliere la comunione ereditaria sull'asse relitto da Persona_2 defunto il 03.11.1967 (che lasciava a sé eredi la moglie Controparte_3 quale spettava ex lege l'usufrutto di un terzo dell'eredità del coniuge secondo l'art. 127 del codice civile anteriore alla riforma del diritto di famiglia- e i figli , e Controparte_2 Persona_1 [...]
) -scioglimento che, tuttavia, non è stato richiesto in giudizio-, Parte_1
e, in secondo luogo, sciogliere la comunione ereditaria sui soli beni effettivamente relitti da . Parte_4
Sin d'ora si osserva che la divisione unitaria può comunque avvenire per effetto del consenso manifestato dai condividenti, qualora trovino un accordo volto alla riunificazione delle masse plurime in un'unica comunione, anche per evitare la duplicazione dei tempi e delle operazioni richieste per lo scioglimento delle singole comunioni.
Sempre in via preliminare, vanno delibate le istanze del 07.03.2019
e del 29.05.2019 proposte dal convenuto, con le quali egli ha chiesto dichiararsi la nullità della domanda attorea, l'inesistenza del mandato ad litem e la nullità di tutti gli atti compiuti, stante l'assoluta incapacità di intendere e di volere di , dichiarata con sentenza di Persona_1 interdizione n. 2098/2013 del Tribunale di Lecce, depositata il 03.07.2013.
Orbene, giusta disposto dell'art. 421 c.c., la sentenza di interdizione produce i suoi effetti dal giorno della sua pubblicazione, data dalla quale soltanto si determina l'incapacità totale di agire del soggetto;
pertanto, sino a detto momento opera una generale presunzione di normale capacità dell'interdicendo, con la conseguenza che i suoi atti devono considerarsi validi.
Nella specie, peraltro, non è stato dimostrato (né è stato chiesto di provare) che anche prima della sentenza di Persona_1 interdizione si trovasse in uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche transitorio, tale da non consentirgli di rendersi conto del contenuto e degli effetti degli atti compiuti (in particolare, nel conferire mandato ad litem per l'introduzione del presente giudizio di divisione e nel coltivarlo); in ogni caso, si osserva che, anche ove detta condizione di incapacità naturale invalidante si fosse verificata, l'annullamento degli atti da lui compiuti in siffatto stato sarebbero stati annullabili solo su istanza del medesimo o dei suoi eredi o aventi causa, e sempre che ne fosse risultato un grave pregiudizio all'autore (per gli atti unilaterali) o la malafede dell'altro contraente (per i contratti); di conseguenza, l'istanza in tal senso avanzata dal convenuto si palesa inammissibile, non essendo egli legittimato a far valere la causa di annullamento eventualmente sussistente.
Nel merito, risulta dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio dell'Ing. , nominato in corso di giudizio (alla quale per Persona_5 maggiori dettagli si fa rinvio) che l'asse ereditario relitto in morte di
[...] era composto dai seguenti beni: a) 100% fondo Zagaria in Pt_4
Carmiano, fg. 27 p.lle 49 e 82; b) 100% fondo Bernardini in Carmiano, fg.
3 p.lle 158, 160, 161 e 163; c) 100% fondo Specchia 2 in Carmiano, fg. 9
p.lle 40, 174, 177, 172 e 192; d) 100% fabbricato in Carmiano via Roma n. 7
p.t., fg. 11, p.lla 453 sub 1 e 5; e) 100% fabbricato in Carmiano Piazza
Assunta 37, fg. 11, p.lla 456 sub 2, 3, 4 e 5; f) fondo in Carmiano, fg. 4 CP_4
p.lle 192, 193,194; g) 100% fondo Musineri in Carmiano, fg. 23 p.lla 35; h)
100% fondo Aria o Manieri o Croce in Carmiano, fg. 11, p.lla 1423; i) 50% fondo in Carmiano, fg. 10, p.lla 7; l) 50% fondo 1 in CP_5 CP_6
Carmiano, fg. 9, p.lla 175; m) 50% fondo in Controparte_7
Carmiano, fg. 17, p.lla 113 (gli immobili di cui alle lettere a-e tutti provenienti dalla successione della madre e dei germani Persona_6
e ; gli immobili di cui alle lettere f-m derivanti Persona_4 Persona_3 da atti di compravendita o donazioni).
Dal medesimo elaborato si ricava altresì che nel 1981 Parte_4 aveva donato con atto per AR da (rep. Persona_7 Per_8
33979, reg. 38691) in favore del proprio figlio il Persona_1 terreno di 3,37 are, distaccato dalla ex particella del foglio 11 n. 696 di 7,01 are (giusta tipo di frazionamento approvato dall'Ute di Lecce il 19.05.1981 con il n. 48), ancora censito nel N.C.E.U. del Comune di Carmiano al fg. 11
p.ll 696 /ex p.lla 696/a).
Il convenuto, sin dalla sua costituzione in giudizio, ha eccepito che erroneamente sarebbe stato incluso nell'asse ereditario di Parte_4
l'immobile in Carmiano ubicato alla Piazza Assunta con numeri civili 37-
37/a - 37/b - 37/c e via Roma s.n.c., costituto da piano terra, primo e secondo piano, sul presupposto che gli fosse stato ceduto "con scritture private, quali dichiarazioni di compensazione di dare ed avere reciproco”, a firma di e , portanti la data Persona_4 Persona_3
26.11.1994 e a firma di recante la data del 3.11.1998. Parte_4
Dette “scritture private” consistono in realtà in dichiarazioni unilaterali in forza delle quali rispettivamente dichiarava di Persona_4 cedere al nipote ogni diritto inerente all'immobile di CP_2
Carmiano alla Piazza Assunta n. 37, limitatamente al II piano, che riteneva di sua pertinenza, , dichiarava di cedere, sempre a Persona_3 [...]
, ogni diritto riguardante il piano terra del detto immobile, CP_2 ritenendolo di sua pertinenza e dichiarava di cedere a suo CP_8 figlio i suoi diritti relativi al I piano di detto immobile;
secondo CP_2 quanto si legge in tali dichiarazioni, il motivo della cessione andava ravvisato nell'impegno profuso da sia di ordine personale CP_2 che professionale e soprattutto economico, relativo alla costruzione dell'abitazione sita in Piazza Assunta n. 37 (p.t., I e II piano) nella sua interezza.
Orbene, deve escludersi che con tali dichiarazioni siano stati trasferiti detti beni al cessionario;
con esse, infatti, ciascun comproprietario dell'immobile comune manifestava la volontà (priva, peraltro, di accettazione da parte del cessionario) di cedere a CP_2 una parte dell'immobile indiviso facente parte di più ampia e
[...] complessa eredità, senza e prima che ne fosse stata concordata la divisione e in assenza del consenso degli altri comproprietari.
Inoltre, il motivo della cessione veniva indicato in una
'compensazione' con l'impegno professionale ed economico profuso da in occasione alla costruzione dell'immobile in questione;
CP_2 invero, è noto che la compensazione è un modo di estinzione, limitatamente alle quote corrispondenti, di due debiti di eguale natura tra due persone reciprocamente obbligate ed opera solo nelle obbligazioni pecuniarie, non potendo operare tra un debito pecuniario e il valore di un bene che si intende trasferire, né tra obbligazioni che non siano certe e liquide.
Nella specie, l'eventuale credito del convenuto a compensazione del quale sarebbe stato ceduto l'immobile de quo risulta generico nelle causali e del tutto indeterminato nel quantum, donde l'inoperatività del disposto di cui all'art. 1241 e segg. c.c..
Nemmeno può ravvisarsi in dette dichiarazioni la volontà di una datio in solutum (atteso che sarebbe stato necessario il consenso del creditore a riceversi una prestazione diversa da quella originariamente prevista, del che non v'è prova in giudizio) o un atto di liberalità dei cedenti in favore di (che risulterebbe nullo per vizio del CP_2 consenso e per difetto di forma).
Quanto alla domanda di usucapione proposta dal convenuto con memoria depositata il 25.09.2018 relativa alla costruzione in Piazza
Assunta a Carmiano e (per la prima volta) con riferimento al fondo in contrada Serroni, con le relative accessioni (sempre al fine di ottenerne lo scorporo dalla chiesta divisione), non può che dichiararsene l'inammissibilità, in quanto tardiva e ormai preclusa.
Sempre in sede di costituzione, il convenuto ha sostenuto che l'immobile in Piazza assunta in Carmiano fosse stato da lui edificato, condotto, coltivato e gestito -avendone il possesso- per oltre quaranta anni, lasciando intendere di averlo usucapito ex art. 1158 c.c., sia pure non formulando in modo espresso e tempestivo una formale domanda e/o eccezione di acquisto del bene stesso per usucapione, ma chiedendone lo scorporo dall'asse ereditario della madre.
Orbene, in giudizio non è stata offerta dal convenuto idonea prova dell'uso esclusivo del suddetto immobile da parte di lui;
l'avere goduto delle porzioni del bene facente parte della comunione ereditaria non è infatti ex se circostanza idonea all'acquisto per usucapione di tale bene, non essendo sufficiente la mera astensione di altri soggetti dall'uso della stessa.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che, ai fini dell'usucapione,
è necessario che il comproprietario estenda il suo possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non risultando sufficiente che gli altri si astengano dall'uso della cosa comune.
Tale dimostrazione non risulta fornita dal convenuto CP_2
[...]
Infatti, dagli atti di causa si evince che l'immobile de quo fu costruito negli anni 1968/1968 a seguito demolizione di una vecchia casa di proprietà di , madre di , e Persona_6 Parte_4 Persona_3
, e a costoro pervenuta a seguito di successione legittima;
Persona_4 peraltro, non è stato specificamente contestato: - che abbia Persona_3 svolto sino al 1993 nei locali al piano terra l'attività di commercio al minuto (di cui era già titolare la di lei madre fin dai primi Persona_9 anni del 1900), data in cui la licenza relativa a tale esercizio commerciale venne consegnata al Comune di Carmiano;
- che Persona_1 dall'età di 5 anni e fino ai 19 anni abbia vissuto con e Persona_6 [...]
collaborando con la zia, , nell'attività commerciale Per_3 Persona_3 dal 1970 al 1978; - che una parte dell'immobile al I piano venne locata nei primi anni del 1970 a , e nel 1971 a tal Ing. - Parte_5 Per_10 che dal 1980 al 1988 abitò al II piano del detto Persona_1 immobile (come riferito dal teste nell'udienza del Testimone_1
01.10.2009), mentre , una volta in pensione, aveva occupato Persona_4 la suddetta unità immobiliare dal 1989 al 1991, fino a quando, cioè, le sue condizioni di salute non lo avevano indotto a vivere sempre in detto immobile con la sorella, , deceduta il 29.7.2003. Parte_4
Peraltro, nel corso del proprio interrogatorio formale lo stesso convenuto ha ammesso che dalla morte della madre CP_2 [...] era in possesso (solo) della propria quota ereditaria e si era Pt_4 occupato della gestione, anzi, del mantenimento del compendio immobiliare relitto di , costituito da immobili urbani con Parte_4 annessi suoli edificatori e fondi rustici;
confessava pertanto di non avere mai posseduto animo domini l'intero immobile in questione e, comunque, che il suo possesso del compendio ereditario decorreva dal decesso di
[...]
ossia dal luglio 2003, e che, dunque, alla data di notifica dell'atto Pt_4 introduttivo del presente giudizio, non era decorso il termine utile ad usucapionem. Quanto al possesso dei beni precedente al decesso della madre -a suo dire quarantennale- lo stesso convenuto (costituito per sé medesimo) sin dalla comparsa di costituzione ha dichiarato espressamente di averlo esercitato con il consenso dei proprietari e, dunque, non in opposizione agli stessi;
circostanza che esclude che tale possesso potesse essere utile ai fini dell'usucapione.
Alla stregua di quanto innanzi, va rigettata la domanda del convenuto tesa ad ottenere lo scorporo dell'immobile in Carmiano in
Piazza Assunta dall'asse ereditario di e dalla divisione Parte_4 richiesta dagli attori.
Il giudizio deve quindi proseguire per la discussione e approvazione del progetto di divisione di tutti i beni relitti in morte di , Parte_4 come innanzi riportati, con esclusione del solo bene in Contrada Serruni
(sul quale insistono costruzioni abusive ancora non sanate), avendo le parti prestato il consenso alla divisione parziale.
Nessuna statuizione va pronunciata con riferimento alle spese di lite, stante la natura non definitiva della presente sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) rigetta le eccezioni di nullità dell'atto di citazione, del mandato ad litem e degli atti successivi proposte dal convenuto;
2) dichiara inammissibile la domanda di usucapione tardivamente proposta dal convenuto;
3) rigetta la domanda del convenuto di scorporo dell'immobile sito in Carmiano in Piazza Assunta dall'asse ereditario di , sia per Parte_4
l'inidoneità delle “scritture private” del 26.11.1994 (a firma di
[...]
e ) e del 03.11.1998 (a firma di ) a Per_4 Persona_3 Parte_4
trasferirlo in favore di sia per l'infondatezza Controparte_2
dell'eccezione di usucapione del medesimo bene;
4) dispone come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
5) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, addì 18 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)