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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvia R. Fabrizio – Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore dott. Federico Ria – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1300/2023 RG, trattenuta in decisione all'udienza del
22.01.2025
promossa da e rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Cirillo, Parte_1 Parte_2
giusta mandato in calce ad atto di citazione in appello, el. dom. in Pescara, Via A.
Grandi n. 5, presso lo studio;
Appellanti
Contro
, in persona dell'amministratore p.t., RO rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Giansante, giusta mandato in calce a comparsa di risposta, el. dom. in Pescara, Via Cincinnato n. 37, presso lo studio;
Appellato
avverso la sentenza n. 745/2023 pubblicata il 25/05/2023 dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile n. 4383/2020, avente ad oggetto risarcimento danni ex art. 2051 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, anche sulla base della rinnovata valutazione del giudizio e della documentazione prodotta in prime cure, disporre quanto necessario, per l'integrazione dell'attività istruttoria sulla base delle richieste già formulate in primo grado ex art. 183 cpc;
accogliere le conclusioni, domande ed eccezioni tutte spiegate dai sig.ri e in primo grado. Condannare inoltre Parte_1 Parte_2
l'appellato, in caso di accoglimento della presente impugnazione, a rimborsare tutte le somme eventualmente versate in virtù della sentenza oggetto di gravame, anche per le spese legali. Nella denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata, compensare integralmente le spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
Per parte appellata: “- si confida che l'On. Corte di Appello adita voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1. – dichiarare inammissibile, improcedibile ovvero rigettare l'appello proposto dai Signori e siccome Parte_1 Parte_2
destituito di qualunque fondamento 2. – nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, accertare e dichiarare che gli attori, nella loro veste di condomini, sono tenuti a partecipare al pagamento – come per legge ed in proporzione ai millesimi da loro detenuti – di tutto quanto eventualmente dovuto dal convenuto, anche per CP_1
spese legali;
3. - con rivalsa di spese e competenze del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4338/2020 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento della domanda
DICHIARA la responsabilità del , RO
in persona del suo amministratore pro tempore, per i danni denunciati dagli attori,
pag. 2/13 relativamente all'importo di € 1.859,42 oltre IVA ed interessi come indicato in motivazione e per l'effetto CONDANNA il RO
, in persona del suo amministratore pro tempore, a versare agli attori
[...]
l'importo di € 1.859,42 oltre IVA ed interessi. RIGETTA le ulteriori domande formulate dagli attori. CONDANNA gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dal che, previa compensazione nella misura del 20% liquida nel residuo in CP_1
€ 644,00 per onorari, per la fase di istruzione preventiva ed in € 2.041,60 per onorari, per la presente fase di merito, importi tutti maggiorati di spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge. PONE le spese di perizia liquidate nella fase di
ATP e nel presente giudizio a carico degli attori nella misura dell'80% ed a carico del convenuto per la parte residua, con conseguente obbligo di procedere alle eventuali restituzioni”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo
Giudice.
“1. Con atto di citazione notificato in data 19.9.2019 gli attori, proprietari dell'appartamento sito ai piani settimo e ottavo del RO
, hanno chiesto la condanna del al risarcimento dei danni da loro
[...] CP_1 subiti a causa del deterioramento dell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, per carente manutenzione del medesimo da parte del Hanno CP_1 dedotto che, a causa dell'inerzia del avevano dovuto farsi carico, fin CP_1 dall'anno 2016, delle spese per la ricerca delle cause delle infiltrazioni, che si erano verificate nell'appartamento sottostante, provvedendo alla riparazione delle tubature dell'impianto di riscaldamento condominiale danneggiate dalla corrosione. All'esito degli accertamenti svolti in sede di ATP, da loro promossa ed iscritta al n. 1758/2018, era emerso che le condotte, presenti al di sotto del pavimento della loro abitazione, non erano di esclusiva pertinenza della loro unità abitativa, in quanto servivano anche altre unità immobiliari, non identificate. Considerato il perdurante disinteresse del
Condominio, avevano provveduto a distaccarsi dall'impianto di riscaldamento condominiale, realizzandone uno autonomo. Tutto ciò premesso hanno chiesto, ex art.2051 c.c., il risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 9.135,78 oltre IVA, per il pag. 3/13 rifacimento dei pavimenti ed € 1.859,42 oltre IVA per la chiusura delle porzioni delle pareti, nei quali erano alloggiati i collettori e per la rifinitura delle pareti stesse. Hanno chiesto, a titolo di indennizzo per il mancato utilizzo dell'abitazione, protrattasi per 30 mesi, dal 23.11.2016 al maggio 2019, l'importo di € 39.000,00 corrispondente al canone rilevato sulla base dei valori medi di mercato.
2. Si è costituito il chiedendo il rigetto RO
delle domande formulate, evidenziando che, come accertato in sede di ATP, le tubature esistenti sotto il pavimento dell'appartamento degli attori non sono condominiali, ma di pertinenza esclusiva degli attori e di altri condòmini, non convenuti in giudizio.”
Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata e decisa a seguito di istruttoria documentale e consulenza tecnica, come sopra indicato.
La sentenza è stata impugnata da e (i quali ne hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la totale riforma) il 22.12.2023 per un unico motivo che si andrà ad esaminare in seguito.
Il , costituitosi, ha chiesto il rigetto del RO
gravame, con contestuale conferma del provvedimento oggetto di censura.
Con ordinanza del giorno 09.05.2024 questa Corte fissava davanti al collegio l'udienza al giorno 22.01.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda, ritenendo solo in parte sussistente la fattispecie di cui all'art. 1117 c.c. n.3 e la relativa responsabilità del CP_1
ravvisando, per contro, un preponderante responsabilità in capo agli originari attori dei danni derivanti dalle perdite degli impianti di riscaldamento avvenute all'interno degli appartamenti di loro proprietà, condannando il convenuto al risarcimento dei danni relativamente al solo importo di euro 1.859,42, col ritenere quanto segue.
“A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie. La presunzione di comproprietà posta dall'art. 1117 n. 3 c.c. opera con riferimento a quella parte dell'impianto di riscaldamento che rimane fuori dai singoli appartamenti e non pure con riferimento alle pag. 4/13 condutture che si addentrano negli appartamenti stessi e sono di proprietà dei titolari
(cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9940 del 08/10/1998 che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. il proprietario dell'appartamento all'interno del quale erano poste le condutture che, in conseguenza del loro taglio e della fuoriuscita dell'acqua, avevano prodotto danni all'appartamento sottostante). Sono quindi parti comuni le condutture che attraversano i diversi piani dell'edificio, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, con esclusione dei raccordi di collegamento e delle tubazioni orizzontali che, diramandosi da detta condotta condominiale, servono i singoli appartamenti di proprietà esclusiva (cfr Cassazione civile sez. VI, 14/06/2012,
n.9765). Nessun rilievo assume quindi la circostanza che l'impianto di riscaldamento, oggetto di intervento, sia di tipo centralizzato, considerato che ciò che rileva, ai fini della natura condominiale o meno del manufatto, è che il medesimo serva indistintamente tutti i condòmini o solo alcuni di essi.
B. Sugli accertamenti svolti dal CTU.
b.1 Incaricato in sede di ATP iscritta al n. 1758/2018 di verificare lo stato e le condizioni dell'impianto termico esistente all'interno dell'appartamento di proprietà degli attori, sig.ri e indicando le opere ed i lavori Parte_1 Parte_2 necessari al ripristino dello stato dei luoghi, nonché l'importo necessario per l'esecuzione degli stessi e l'acquisto dei relativi materiali, il perito aveva individuato, all'interno dell'appartamento degli attori, tre linee montanti condominiali di andata e ritorno. Il primo collettore era composto da sei linee, delle quali cinque linee a pavimento erano state staccate dall'impianto condominiale;
la sesta linea con distribuzione a soffitto era al momento funzionante ed a servizio di una porzione dell'appartamento di proprietà dei ricorrenti. Altra porzione era a servizio di un bagno facente parte di altra proprietà (RAI). Al secondo collettore erano collegati e funzionanti due circuiti a pavimento a servizio promiscuo, interessando uno la cucina degli attori e l'altro i locali ufficio di altra proprietà (RAI). Il terzo collettore era a servizio esclusivo della proprietà dei ricorrenti.
b.2 Chiamato a precisare gli importi dei lavori sostenuti dagli attori per il ripristino delle colonne montanti presenti all'interno dell'appartamento, distinguendoli da quelle per il pag. 5/13 rifacimento dei pavimenti, il perito aveva chiarito che l'importo complessivo dei lavori era pari ad € 10.995,20, oltre IVA, di cui € 9.135,78 oltre IVA per il rifacimento dei pavimenti ed € 1.859,42 oltre IVA per la chiusura delle porzioni di pareti dove erano alloggiati i collettori e la rifinitura delle pareti stesse.
C. Sulla quantificazione dei danni risarcibili in favore degli attori.
c.1
Considerato che
, ex art. 1117 cc, sono a carico del gli interventi che CP_1 riguardano le condutture che attraversano i diversi piani dell'edificio, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, va posta a carico del convenuto la spesa relativa agli interventi che hanno CP_1
riguardato le porzioni di pareti dove erano alloggiati i collettori e la rifinitura delle pareti stesse. Resta invece a carico degli attori l'importo delle spese di rifacimento dei pavimenti, dove erano alloggiate le condutture private sia degli attori sia di altro condòmino, non convenuto in giudizio. Il convenuto va quindi condannato CP_1
al rifondere agli attori, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2051 cc, la somma di
1.859,42 oltre IVA ed interessi dal 27.2.2019 (data del deposito della CTU) al saldo.
Trattasi ovviamente di importi che il convenuto provvederà a ripartire tra i CP_1
condomini sulla base delle relative quote millesimali.
c.2 Considerata la tipologia dei lavori svolti dagli attori all'interno dell'unità abitativa di proprietà esclusiva e la natura privata delle condutture orizzontali oggetto di sostituzione, risulta del tutto priva di giustificazione la richiesta di risarcimento del danno formulata dagli attori, con riferimento all'impossibilità di utilizzo del loro appartamento per un periodo di 30 mesi, che va quindi rigettata”.
Gli appellanti contestano la erroneità del provvedimento censurato nella parte in cui reputa per gran parte inapplicabile, nella specie, la disposizione di cui all'art. 1117 c.c., escludendo aprioristicamente quanto rilevato dal CTU, il quale, nel definire l'intero impianto di riscaldamento condominiale a pannelli radianti, riferiva la difficoltà nello specificare quale porzione dell'impianto riguardasse la responsabilità condominiale e quale, di converso, riguardasse la parte di uso esclusivo degli originari attori, per poter pienamente escludere la responsabilità del , in virtù della presenza di CP_1 pannelli radianti all'interno delle singole unità abitative dai quali partono numerose diramazioni di passaggio, ad uso non esclusivo dei singoli condomini.
pag. 6/13 Ed ancora, a dire dell'appellante, il primo giudice avrebbe errato, altresì, nel tralasciare la circostanza dedotta dal CTU per cui l'ammaloramento delle tubature radianti sarebbe derivato da una marcata forma di arrugginimento che si sarebbe potuta evitare se il avesse adottato un sistema di trattamento delle acque, finalizzato alla CP_1
salvaguardia ed alla longevità dello stesso impianto.
Il motivo è infondato, per le ragioni che seguono.
Anzitutto, volta che nella specie – come correttamente rilevato dal giudice di prime cure – si controverte sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1117 c.c., giova preliminarmente osservare che tale disposizione individua il criterio per l'attribuzione della titolarità delle condutture.
In particolare, la norma al n. 3 precisa che sono oggetto di proprietà comune “gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione del gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale”.
Ne deriva che detto “punto di diramazione” costituisce il limite fino al quale arriva la proprietà condominiale della tubazione e oltre il quale la relativa titolarità deve essere attribuita a un soggetto diverso dall'insieme complessivo di tutti i partecipanti al condominio. Le implicazioni giuridiche dei suddetti principi comportano che le condutture presenti nell'edificio possono avere – e in effetti hanno, nel caso de quo – proprietari diversi.
Da ciò deriva che, al fine di individuare i soggetti legittimati a decidere sulle attività di manutenzione e/o di riparazione delle tubazioni (ai quali peraltro vanno addebitate le relative spese) è imprescindibile effettuare un'indagine di fatto sulla destinazione dei relativi tratti.
La anzidetta indagine, nel caso che ci occupa, risulta essere stata svolta primariamente in sede in ATP ex art. 696 c.p.c. dal CTU Ing. , il quale, già nel primo Persona_1 elaborato peritale risalente all'anno 2018 accertava che il condominio “è dotato di impianto termico di riscaldamento di tipo centralizzato con colonne montanti condominiali metalliche di andata e ritorno dalle quali partono le diramazioni per la pag. 7/13 distribuzione alle singole unità immobiliari, ognuna dotata di tubazioni metalliche radianti poste sotto la pavimentazione. Le risultanze emerse a seguito dei rilievi effettuati evidenziano la presenza nell'appartamento dei ricorrenti di linee condominiali dell'impianto termico rappresentate dalle colonne montanti, mentre le diramazioni di distribuzione sono ad uso privato”, ed ancora “risulta, pertanto, che sono presenti nell'appartamento dei ricorrenti tre linee montanti condominiali di andata e ritorno”.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale nella sentenza impugnata, il CTU, altresì, specificava che “Il collettore risulta composto da sei linee, delle quali cinque linee a pavimento risultano staccate dall'impianto condominiale;
la sesta linea con distribuzione a soffitto risulta al momento funzionante perché a servizio di una porzione dell'appartamento di proprietà dei ricorrenti e per una altra porzione a servizio di un bagno facente parte di altra proprietà (RAI). Per quanto riguarda il collettore 2 allo stato attuale sono presenti e funzionanti due circuiti a pavimento a servizio promiscuo perché interessa sia la cucina dei ricorrenti, sia i locali ufficio di proprietà RAI. In ordine al collettore 3 risulta a servizio esclusivo della proprietà dei ricorrenti e, pertanto, allo stato attuale non presenta linee in funzione a servizio di altre proprietà”.
Tanto detto, risulta di agevole comprensione il dato per cui, dagli accertamenti tecnici effettuati, le linee di cui sono composte i collettori in parola sono ad uso esclusivo degli
C appellanti e, per alcuni specifici tratti, ad uso congiunto con ulteriore proprietà ( RAI), avendo il CTU individuato con estrema precisione i punti di diramazione delle tubazioni condominiali ad uso esclusivo dei singoli condomini.
Da ciò ne discende quale diretta conseguenza l'infondatezza dell'eccezione formulata da parte appellante secondo la quale il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in debita considerazione quanto accertato dal CTU, il quale – a detta degli originari ricorrenti – sarebbe “risultato impossibilitato a definire sia le porzioni di impianto termico attinenti e riguardanti altri appartamenti, sia il criterio di distinzione tra la parte comune e quella privata di impianto. […] Ma su tale punto nessuna indicazione è data dalla sentenza, riportandosi questa asetticamente al principio generale di cui all'art. 1117 c.c.”: sul punto si osserva quanto segue.
Da un'attenta e scrupolosa disamina degli elaborati peritali depositati dal CTU Ing.
e, più precisamente: elaborato peritale del 31.12.2018 depositato Persona_2
pag. 8/13 nell'ambito del proc. civ. R.G.N. 1758/2018; elaborato del 27.02.2019 concernente le risposte alle osservazioni dei CTP;
relazione peritale del 28.01.2022, espletata nell'ambito del proc. civ. n. 4383/2020 (il è stato nominato quale CTU Persona_1
anche nel procedimento di primo grado da cui è scaturita la sentenza gravata); risposte alle osservazioni rese nel procedimento da ultimo indicato in data 23.03.2022, non si riviene in alcun passo dei suddetti elaborati quanto asserito e riportato dall'appellante.
Al contrario, anche nell'elaborato peritale del 28.01.2022 – svolto in seguito all'intervenuta riparazione delle tubazioni a cura degli appellanti – si evince, incontrovertibilmente, che “le risultanze degli accertamenti esperiti hanno evidenziato la presenza di una linea funzionante con distribuzione a soffitto che si dirama dal collettore 1 segue un percorso in corrispondenza del corridoio di disimpegno e di un bagno dell'appartamento degli attori e prosegue anche nella limitrofa unità immobiliare di proprietà RAI. Dal collettore 2 si diramano due circuiti a pavimento funzionanti che interessano sia la cucina degli attori, sia i limitrofi vani di proprietà RAI. Dal collettore
3 non risultano presenti linee in funzione a servizio di altri condomini. […] Sulla scorta delle risultanze emerse a seguito dei rilievi strumentali è stato possibile individuare con buona approssimazione il percorso delle tubazioni radianti, così come indicato graficamente nella sottostante figura 1 nella quale viene evidenziato con segno rosso lo schema relativo alla distribuzione dell'impianto radiante attualmente presente nell'appartamento degli attori che risulta anche a servizio della limitrofa proprietà RAI”
(Cfr. CTU proc. civ. R.G.N. 4383/2020), confermando, di fatto, quanto in precedenza asserito nella relazione dell'anno 2018.
A ciò si aggiunga, per mera completezza espositiva, che il CTU, anche in sede di risposte alle osservazioni avanzate dal CTP Ing. del 23.03.2022 secondo cui “le Per_3 diramazioni poste a servizio degli impianti radianti sono da considerarsi condominiali”, ribadiva che “le risultanze tecniche emerse a seguito dei rilievi espletati evidenziano all'interno del pavimento e soffitto dell'appartamento di proprietà degli attori la presenza di condotte a servizio della limitrofa unità immobiliare di proprietà della RAI”
(Cfr. pag 3 risposte alle osservazioni, atti di primo grado).
Ed ancora, a tale conclusione il CTU perveniva ancor prima mediante elaborato peritale del 27.02.2019, precisando, in definitiva, che “le rimozioni del pavimento e massetto pag. 9/13 hanno messo in evidenza nell'appartamento dei ricorrenti la presenza di tubazioni corrose e, come sopra riferito, già distaccate dall'impianto condominiale ad eccezione delle tre linee ancora a servizio della limitrofa proprietà RAI. Le suddette tubazioni sono diramazioni private che interessano la proprietà e la proprietà RAI;
a tale Parte_1
proposito si fa presente quanto riportato nel regolamento di condominio alla lettera h): sono da considerarsi cose comuni che formano oggetto di proprietà comune indivisibile di tutti i condomini: l'impianto del termosifone fino al punto di diramazione ai singoli appartamenti o locali di proprietà particolare” (Cfr. osservazioni proc. civ. R.G.N.
1758/2018).
Dunque, risulta priva di pregio l'asserzione degli appellanti per cui il CTU: “In buona sostanza confermava la difficoltà nel distinguere l'intero sistema condominiale di riscaldamento da quello ad uso dei privati, proprio perché i pannelli radianti, posti nelle singole unità abitative dalle quali partono numerose diramazioni di passaggio sono ad uso non esclusivo dei singoli proprietari” (Cfr. pag. 8 atto di cit. in appello), avendo il
Consulente in parola, invero, precisamente indicato il punto di distacco delle linee dal collettore condominiale, nonché la proprietà limitrofa con la quale gli appellanti condividevano le diramazioni ad uso privato, ed avendolo a più riprese ribadito.
Ad analoga conclusione si perviene in relazione alla erronea rappresentazione dei fatti prospettata dagli appellanti, secondo cui “Il CTU, già nella relazione di Consulenza
Tecnica del 27/02/2019, spiegava che il condominio di via De Amicis, n. 26 aveva adottato la soluzione dell'impianto termico condominiale di riscaldamento centralizzato, con colonne montanti metalliche di mandata e ritorno, dalle quali partono le diramazioni per la distribuzione dell'impianto termico nelle singole unità immobiliari. […] Ne risultava, quindi, pacifico che la sezione d'impianto oggetto di lite era ad uso non esclusivo degli attori, ma in condivisione con altre unità immobiliari, tant'è che il CTU correttamente riferiva ancora che per le caratteristiche dell'impianto, che si dirama nella sua interezza nell'unità abitativa degli attori, confluendo a mezzo di colonne montanti (condominiali) che sono presenti in ogni singolo appartamento, risultava per niente agevole specificare quale porzione riguardi la responsabilità condominiale (parte comune) e quale altra sia la parte ad eventuale uso esclusivo degli pag. 10/13 attori ai fini di una esclusione ai sensi dell'art. 1117 c.c. della responsabilità del condominio” (Cfr. pag. 7 atto di cit. in appello).
Orbene, ribadito che in nessun elaborato peritale di quelli succitati emerge una simile circostanza, si osserva sul punto che nella relazione tecnica del 27.02.2019, in risposta alle considerazioni del CTP Ing. in seguito alla condivisione con quest'ultimo Per_3
sulla presenza di servitù di passaggio a servizio della climatizzazione invernale di altre unità immobiliari, al contrario di quanto erroneamente attribuito al CTU dagli appellanti, questi ribadiva “quanto già espresso nella relazione d'ufficio in ordine alle risultanze emerse a seguito dei rilievi effettuati che hanno evidenziato la presenza nell'appartamento dei ricorrenti di linee condominiali dell'impianto termico rappresentate dalle colonne montanti, nonché dalle diramazioni che sono da considerarsi ad uso privato. Nello specifico è stata rilevata la presenza di tre linee di distribuzione funzionanti sia a servizio della proprietà che della limitrofa proprietà RAI.” Parte_1
(Cfr. pag. 3 risposte alle osservazioni proc. civ. R.G.N. 1758/2018).
Le diramazioni, interessate dalle infiltrazioni, erano, quindi, private.
Risulta destituita di qualsivoglia fondamento, fattuale e probatorio, anche la circostanza lamentata dagli appellanti, per cui nel provvedimento gravato sarebbe “stato anche fatto rilevare l'omesso adempimento da parte del della custodia e manutenzione CP_1 dell'impianto allorché il CTU chiarisce che l'ammaloramento delle tubature radianti è derivato con un sistema di trattamento delle acque, così da salvaguardare la longevità dello stesso impianto”.
Da una meticolosa analisi degli atti di causa, risulta che una tale congettura non veniva mai espressa dal CTU, il quale, contrariamente a quanto prospettato da parte appellante, sul punto, chiariva “in ordine alle considerazioni del CTP con riferimento alla riconducibilità dei danni all'impianto dei ricorrenti a carico del per CP_1 inadempienze tecniche relative al trattamento dell'acqua tecnica dell'impianto termico, lo scrivente, tenuto conto della vetustà e della tipologia di impianto realizzato (tubazioni metalliche annegate nel massetto o nella muratura senza protezione), ritiene che i fenomeni di corrosione che si sono verificati non sono esclusivamente collegabili al trattamento delle acque a cui il CTP fa riferimento” (Cfr. pag. 4 elaborato peritale del
28.01.2022).
pag. 11/13 A ciò si aggiunga che il precedente giurisprudenziale citato dagli appellanti, risalente all'anno 1983 ed evidentemente riferibile agli impianti di riscaldamento condominiali ormai vetusti degli anni '70, è stato superato da ulteriori determinazioni, in base alle quali la Suprema Corte, tra le tante con sentenza n. 19045/2010, ha statuito che: le spese per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio in condominio, che, ai sensi dell'art. 1117 c.c. n. 3, sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico e a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti.
Orbene, posto che nel precedente succitato si fa espresso riferimento ai canali di scarico degli edifici, ciò che questa Corte intende ricavare dallo stesso, e a cui aderisce, è il principio cardine atto a distinguere le diramazioni ad uso privato degli impianti (ad uso esclusivo dei condomini usufruenti) dalle colonne portanti di proprietà CP_3 con conseguente ripartizione degli oneri a carico degli uni o dell'altro, a seconda che il guasto si verifichi in un punto specificatamente individuato.
Nella specie, come ampiamente ribadito, acclarata la proprietà esclusiva degli impianti in parola in capo agli appellanti, ne deriva la conseguente responsabilità degli stessi al ripristino dei guasti ed alla riparazione delle condutture che hanno determinato le perdite, come accertato dal CTU e condiviso dal Primo Giudice.
In definitiva, l'appello deve essere integralmente respinto, restando assorbita ogni altra eccezione.
Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo alla luce del valore del petitum (DM. n. 147/2022), rientrante nel quinto scaglione, con dimezzamento del compenso di terza fase stante la sua sinteticità, per complessivi euro 12.154,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
pag. 12/13 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
2) condanna gli appellanti alla refusa delle spese del grado in favore di parte appellata, liquidandole in euro 12.154,00, per compenso, oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in camera di consiglio in data 5.2.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvia R. Fabrizio – Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore dott. Federico Ria – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1300/2023 RG, trattenuta in decisione all'udienza del
22.01.2025
promossa da e rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Cirillo, Parte_1 Parte_2
giusta mandato in calce ad atto di citazione in appello, el. dom. in Pescara, Via A.
Grandi n. 5, presso lo studio;
Appellanti
Contro
, in persona dell'amministratore p.t., RO rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Giansante, giusta mandato in calce a comparsa di risposta, el. dom. in Pescara, Via Cincinnato n. 37, presso lo studio;
Appellato
avverso la sentenza n. 745/2023 pubblicata il 25/05/2023 dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile n. 4383/2020, avente ad oggetto risarcimento danni ex art. 2051 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, anche sulla base della rinnovata valutazione del giudizio e della documentazione prodotta in prime cure, disporre quanto necessario, per l'integrazione dell'attività istruttoria sulla base delle richieste già formulate in primo grado ex art. 183 cpc;
accogliere le conclusioni, domande ed eccezioni tutte spiegate dai sig.ri e in primo grado. Condannare inoltre Parte_1 Parte_2
l'appellato, in caso di accoglimento della presente impugnazione, a rimborsare tutte le somme eventualmente versate in virtù della sentenza oggetto di gravame, anche per le spese legali. Nella denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata, compensare integralmente le spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
Per parte appellata: “- si confida che l'On. Corte di Appello adita voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1. – dichiarare inammissibile, improcedibile ovvero rigettare l'appello proposto dai Signori e siccome Parte_1 Parte_2
destituito di qualunque fondamento 2. – nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, accertare e dichiarare che gli attori, nella loro veste di condomini, sono tenuti a partecipare al pagamento – come per legge ed in proporzione ai millesimi da loro detenuti – di tutto quanto eventualmente dovuto dal convenuto, anche per CP_1
spese legali;
3. - con rivalsa di spese e competenze del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4338/2020 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento della domanda
DICHIARA la responsabilità del , RO
in persona del suo amministratore pro tempore, per i danni denunciati dagli attori,
pag. 2/13 relativamente all'importo di € 1.859,42 oltre IVA ed interessi come indicato in motivazione e per l'effetto CONDANNA il RO
, in persona del suo amministratore pro tempore, a versare agli attori
[...]
l'importo di € 1.859,42 oltre IVA ed interessi. RIGETTA le ulteriori domande formulate dagli attori. CONDANNA gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dal che, previa compensazione nella misura del 20% liquida nel residuo in CP_1
€ 644,00 per onorari, per la fase di istruzione preventiva ed in € 2.041,60 per onorari, per la presente fase di merito, importi tutti maggiorati di spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge. PONE le spese di perizia liquidate nella fase di
ATP e nel presente giudizio a carico degli attori nella misura dell'80% ed a carico del convenuto per la parte residua, con conseguente obbligo di procedere alle eventuali restituzioni”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo
Giudice.
“1. Con atto di citazione notificato in data 19.9.2019 gli attori, proprietari dell'appartamento sito ai piani settimo e ottavo del RO
, hanno chiesto la condanna del al risarcimento dei danni da loro
[...] CP_1 subiti a causa del deterioramento dell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, per carente manutenzione del medesimo da parte del Hanno CP_1 dedotto che, a causa dell'inerzia del avevano dovuto farsi carico, fin CP_1 dall'anno 2016, delle spese per la ricerca delle cause delle infiltrazioni, che si erano verificate nell'appartamento sottostante, provvedendo alla riparazione delle tubature dell'impianto di riscaldamento condominiale danneggiate dalla corrosione. All'esito degli accertamenti svolti in sede di ATP, da loro promossa ed iscritta al n. 1758/2018, era emerso che le condotte, presenti al di sotto del pavimento della loro abitazione, non erano di esclusiva pertinenza della loro unità abitativa, in quanto servivano anche altre unità immobiliari, non identificate. Considerato il perdurante disinteresse del
Condominio, avevano provveduto a distaccarsi dall'impianto di riscaldamento condominiale, realizzandone uno autonomo. Tutto ciò premesso hanno chiesto, ex art.2051 c.c., il risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 9.135,78 oltre IVA, per il pag. 3/13 rifacimento dei pavimenti ed € 1.859,42 oltre IVA per la chiusura delle porzioni delle pareti, nei quali erano alloggiati i collettori e per la rifinitura delle pareti stesse. Hanno chiesto, a titolo di indennizzo per il mancato utilizzo dell'abitazione, protrattasi per 30 mesi, dal 23.11.2016 al maggio 2019, l'importo di € 39.000,00 corrispondente al canone rilevato sulla base dei valori medi di mercato.
2. Si è costituito il chiedendo il rigetto RO
delle domande formulate, evidenziando che, come accertato in sede di ATP, le tubature esistenti sotto il pavimento dell'appartamento degli attori non sono condominiali, ma di pertinenza esclusiva degli attori e di altri condòmini, non convenuti in giudizio.”
Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata e decisa a seguito di istruttoria documentale e consulenza tecnica, come sopra indicato.
La sentenza è stata impugnata da e (i quali ne hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la totale riforma) il 22.12.2023 per un unico motivo che si andrà ad esaminare in seguito.
Il , costituitosi, ha chiesto il rigetto del RO
gravame, con contestuale conferma del provvedimento oggetto di censura.
Con ordinanza del giorno 09.05.2024 questa Corte fissava davanti al collegio l'udienza al giorno 22.01.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda, ritenendo solo in parte sussistente la fattispecie di cui all'art. 1117 c.c. n.3 e la relativa responsabilità del CP_1
ravvisando, per contro, un preponderante responsabilità in capo agli originari attori dei danni derivanti dalle perdite degli impianti di riscaldamento avvenute all'interno degli appartamenti di loro proprietà, condannando il convenuto al risarcimento dei danni relativamente al solo importo di euro 1.859,42, col ritenere quanto segue.
“A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie. La presunzione di comproprietà posta dall'art. 1117 n. 3 c.c. opera con riferimento a quella parte dell'impianto di riscaldamento che rimane fuori dai singoli appartamenti e non pure con riferimento alle pag. 4/13 condutture che si addentrano negli appartamenti stessi e sono di proprietà dei titolari
(cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9940 del 08/10/1998 che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. il proprietario dell'appartamento all'interno del quale erano poste le condutture che, in conseguenza del loro taglio e della fuoriuscita dell'acqua, avevano prodotto danni all'appartamento sottostante). Sono quindi parti comuni le condutture che attraversano i diversi piani dell'edificio, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, con esclusione dei raccordi di collegamento e delle tubazioni orizzontali che, diramandosi da detta condotta condominiale, servono i singoli appartamenti di proprietà esclusiva (cfr Cassazione civile sez. VI, 14/06/2012,
n.9765). Nessun rilievo assume quindi la circostanza che l'impianto di riscaldamento, oggetto di intervento, sia di tipo centralizzato, considerato che ciò che rileva, ai fini della natura condominiale o meno del manufatto, è che il medesimo serva indistintamente tutti i condòmini o solo alcuni di essi.
B. Sugli accertamenti svolti dal CTU.
b.1 Incaricato in sede di ATP iscritta al n. 1758/2018 di verificare lo stato e le condizioni dell'impianto termico esistente all'interno dell'appartamento di proprietà degli attori, sig.ri e indicando le opere ed i lavori Parte_1 Parte_2 necessari al ripristino dello stato dei luoghi, nonché l'importo necessario per l'esecuzione degli stessi e l'acquisto dei relativi materiali, il perito aveva individuato, all'interno dell'appartamento degli attori, tre linee montanti condominiali di andata e ritorno. Il primo collettore era composto da sei linee, delle quali cinque linee a pavimento erano state staccate dall'impianto condominiale;
la sesta linea con distribuzione a soffitto era al momento funzionante ed a servizio di una porzione dell'appartamento di proprietà dei ricorrenti. Altra porzione era a servizio di un bagno facente parte di altra proprietà (RAI). Al secondo collettore erano collegati e funzionanti due circuiti a pavimento a servizio promiscuo, interessando uno la cucina degli attori e l'altro i locali ufficio di altra proprietà (RAI). Il terzo collettore era a servizio esclusivo della proprietà dei ricorrenti.
b.2 Chiamato a precisare gli importi dei lavori sostenuti dagli attori per il ripristino delle colonne montanti presenti all'interno dell'appartamento, distinguendoli da quelle per il pag. 5/13 rifacimento dei pavimenti, il perito aveva chiarito che l'importo complessivo dei lavori era pari ad € 10.995,20, oltre IVA, di cui € 9.135,78 oltre IVA per il rifacimento dei pavimenti ed € 1.859,42 oltre IVA per la chiusura delle porzioni di pareti dove erano alloggiati i collettori e la rifinitura delle pareti stesse.
C. Sulla quantificazione dei danni risarcibili in favore degli attori.
c.1
Considerato che
, ex art. 1117 cc, sono a carico del gli interventi che CP_1 riguardano le condutture che attraversano i diversi piani dell'edificio, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, va posta a carico del convenuto la spesa relativa agli interventi che hanno CP_1
riguardato le porzioni di pareti dove erano alloggiati i collettori e la rifinitura delle pareti stesse. Resta invece a carico degli attori l'importo delle spese di rifacimento dei pavimenti, dove erano alloggiate le condutture private sia degli attori sia di altro condòmino, non convenuto in giudizio. Il convenuto va quindi condannato CP_1
al rifondere agli attori, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2051 cc, la somma di
1.859,42 oltre IVA ed interessi dal 27.2.2019 (data del deposito della CTU) al saldo.
Trattasi ovviamente di importi che il convenuto provvederà a ripartire tra i CP_1
condomini sulla base delle relative quote millesimali.
c.2 Considerata la tipologia dei lavori svolti dagli attori all'interno dell'unità abitativa di proprietà esclusiva e la natura privata delle condutture orizzontali oggetto di sostituzione, risulta del tutto priva di giustificazione la richiesta di risarcimento del danno formulata dagli attori, con riferimento all'impossibilità di utilizzo del loro appartamento per un periodo di 30 mesi, che va quindi rigettata”.
Gli appellanti contestano la erroneità del provvedimento censurato nella parte in cui reputa per gran parte inapplicabile, nella specie, la disposizione di cui all'art. 1117 c.c., escludendo aprioristicamente quanto rilevato dal CTU, il quale, nel definire l'intero impianto di riscaldamento condominiale a pannelli radianti, riferiva la difficoltà nello specificare quale porzione dell'impianto riguardasse la responsabilità condominiale e quale, di converso, riguardasse la parte di uso esclusivo degli originari attori, per poter pienamente escludere la responsabilità del , in virtù della presenza di CP_1 pannelli radianti all'interno delle singole unità abitative dai quali partono numerose diramazioni di passaggio, ad uso non esclusivo dei singoli condomini.
pag. 6/13 Ed ancora, a dire dell'appellante, il primo giudice avrebbe errato, altresì, nel tralasciare la circostanza dedotta dal CTU per cui l'ammaloramento delle tubature radianti sarebbe derivato da una marcata forma di arrugginimento che si sarebbe potuta evitare se il avesse adottato un sistema di trattamento delle acque, finalizzato alla CP_1
salvaguardia ed alla longevità dello stesso impianto.
Il motivo è infondato, per le ragioni che seguono.
Anzitutto, volta che nella specie – come correttamente rilevato dal giudice di prime cure – si controverte sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1117 c.c., giova preliminarmente osservare che tale disposizione individua il criterio per l'attribuzione della titolarità delle condutture.
In particolare, la norma al n. 3 precisa che sono oggetto di proprietà comune “gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione del gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale”.
Ne deriva che detto “punto di diramazione” costituisce il limite fino al quale arriva la proprietà condominiale della tubazione e oltre il quale la relativa titolarità deve essere attribuita a un soggetto diverso dall'insieme complessivo di tutti i partecipanti al condominio. Le implicazioni giuridiche dei suddetti principi comportano che le condutture presenti nell'edificio possono avere – e in effetti hanno, nel caso de quo – proprietari diversi.
Da ciò deriva che, al fine di individuare i soggetti legittimati a decidere sulle attività di manutenzione e/o di riparazione delle tubazioni (ai quali peraltro vanno addebitate le relative spese) è imprescindibile effettuare un'indagine di fatto sulla destinazione dei relativi tratti.
La anzidetta indagine, nel caso che ci occupa, risulta essere stata svolta primariamente in sede in ATP ex art. 696 c.p.c. dal CTU Ing. , il quale, già nel primo Persona_1 elaborato peritale risalente all'anno 2018 accertava che il condominio “è dotato di impianto termico di riscaldamento di tipo centralizzato con colonne montanti condominiali metalliche di andata e ritorno dalle quali partono le diramazioni per la pag. 7/13 distribuzione alle singole unità immobiliari, ognuna dotata di tubazioni metalliche radianti poste sotto la pavimentazione. Le risultanze emerse a seguito dei rilievi effettuati evidenziano la presenza nell'appartamento dei ricorrenti di linee condominiali dell'impianto termico rappresentate dalle colonne montanti, mentre le diramazioni di distribuzione sono ad uso privato”, ed ancora “risulta, pertanto, che sono presenti nell'appartamento dei ricorrenti tre linee montanti condominiali di andata e ritorno”.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale nella sentenza impugnata, il CTU, altresì, specificava che “Il collettore risulta composto da sei linee, delle quali cinque linee a pavimento risultano staccate dall'impianto condominiale;
la sesta linea con distribuzione a soffitto risulta al momento funzionante perché a servizio di una porzione dell'appartamento di proprietà dei ricorrenti e per una altra porzione a servizio di un bagno facente parte di altra proprietà (RAI). Per quanto riguarda il collettore 2 allo stato attuale sono presenti e funzionanti due circuiti a pavimento a servizio promiscuo perché interessa sia la cucina dei ricorrenti, sia i locali ufficio di proprietà RAI. In ordine al collettore 3 risulta a servizio esclusivo della proprietà dei ricorrenti e, pertanto, allo stato attuale non presenta linee in funzione a servizio di altre proprietà”.
Tanto detto, risulta di agevole comprensione il dato per cui, dagli accertamenti tecnici effettuati, le linee di cui sono composte i collettori in parola sono ad uso esclusivo degli
C appellanti e, per alcuni specifici tratti, ad uso congiunto con ulteriore proprietà ( RAI), avendo il CTU individuato con estrema precisione i punti di diramazione delle tubazioni condominiali ad uso esclusivo dei singoli condomini.
Da ciò ne discende quale diretta conseguenza l'infondatezza dell'eccezione formulata da parte appellante secondo la quale il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in debita considerazione quanto accertato dal CTU, il quale – a detta degli originari ricorrenti – sarebbe “risultato impossibilitato a definire sia le porzioni di impianto termico attinenti e riguardanti altri appartamenti, sia il criterio di distinzione tra la parte comune e quella privata di impianto. […] Ma su tale punto nessuna indicazione è data dalla sentenza, riportandosi questa asetticamente al principio generale di cui all'art. 1117 c.c.”: sul punto si osserva quanto segue.
Da un'attenta e scrupolosa disamina degli elaborati peritali depositati dal CTU Ing.
e, più precisamente: elaborato peritale del 31.12.2018 depositato Persona_2
pag. 8/13 nell'ambito del proc. civ. R.G.N. 1758/2018; elaborato del 27.02.2019 concernente le risposte alle osservazioni dei CTP;
relazione peritale del 28.01.2022, espletata nell'ambito del proc. civ. n. 4383/2020 (il è stato nominato quale CTU Persona_1
anche nel procedimento di primo grado da cui è scaturita la sentenza gravata); risposte alle osservazioni rese nel procedimento da ultimo indicato in data 23.03.2022, non si riviene in alcun passo dei suddetti elaborati quanto asserito e riportato dall'appellante.
Al contrario, anche nell'elaborato peritale del 28.01.2022 – svolto in seguito all'intervenuta riparazione delle tubazioni a cura degli appellanti – si evince, incontrovertibilmente, che “le risultanze degli accertamenti esperiti hanno evidenziato la presenza di una linea funzionante con distribuzione a soffitto che si dirama dal collettore 1 segue un percorso in corrispondenza del corridoio di disimpegno e di un bagno dell'appartamento degli attori e prosegue anche nella limitrofa unità immobiliare di proprietà RAI. Dal collettore 2 si diramano due circuiti a pavimento funzionanti che interessano sia la cucina degli attori, sia i limitrofi vani di proprietà RAI. Dal collettore
3 non risultano presenti linee in funzione a servizio di altri condomini. […] Sulla scorta delle risultanze emerse a seguito dei rilievi strumentali è stato possibile individuare con buona approssimazione il percorso delle tubazioni radianti, così come indicato graficamente nella sottostante figura 1 nella quale viene evidenziato con segno rosso lo schema relativo alla distribuzione dell'impianto radiante attualmente presente nell'appartamento degli attori che risulta anche a servizio della limitrofa proprietà RAI”
(Cfr. CTU proc. civ. R.G.N. 4383/2020), confermando, di fatto, quanto in precedenza asserito nella relazione dell'anno 2018.
A ciò si aggiunga, per mera completezza espositiva, che il CTU, anche in sede di risposte alle osservazioni avanzate dal CTP Ing. del 23.03.2022 secondo cui “le Per_3 diramazioni poste a servizio degli impianti radianti sono da considerarsi condominiali”, ribadiva che “le risultanze tecniche emerse a seguito dei rilievi espletati evidenziano all'interno del pavimento e soffitto dell'appartamento di proprietà degli attori la presenza di condotte a servizio della limitrofa unità immobiliare di proprietà della RAI”
(Cfr. pag 3 risposte alle osservazioni, atti di primo grado).
Ed ancora, a tale conclusione il CTU perveniva ancor prima mediante elaborato peritale del 27.02.2019, precisando, in definitiva, che “le rimozioni del pavimento e massetto pag. 9/13 hanno messo in evidenza nell'appartamento dei ricorrenti la presenza di tubazioni corrose e, come sopra riferito, già distaccate dall'impianto condominiale ad eccezione delle tre linee ancora a servizio della limitrofa proprietà RAI. Le suddette tubazioni sono diramazioni private che interessano la proprietà e la proprietà RAI;
a tale Parte_1
proposito si fa presente quanto riportato nel regolamento di condominio alla lettera h): sono da considerarsi cose comuni che formano oggetto di proprietà comune indivisibile di tutti i condomini: l'impianto del termosifone fino al punto di diramazione ai singoli appartamenti o locali di proprietà particolare” (Cfr. osservazioni proc. civ. R.G.N.
1758/2018).
Dunque, risulta priva di pregio l'asserzione degli appellanti per cui il CTU: “In buona sostanza confermava la difficoltà nel distinguere l'intero sistema condominiale di riscaldamento da quello ad uso dei privati, proprio perché i pannelli radianti, posti nelle singole unità abitative dalle quali partono numerose diramazioni di passaggio sono ad uso non esclusivo dei singoli proprietari” (Cfr. pag. 8 atto di cit. in appello), avendo il
Consulente in parola, invero, precisamente indicato il punto di distacco delle linee dal collettore condominiale, nonché la proprietà limitrofa con la quale gli appellanti condividevano le diramazioni ad uso privato, ed avendolo a più riprese ribadito.
Ad analoga conclusione si perviene in relazione alla erronea rappresentazione dei fatti prospettata dagli appellanti, secondo cui “Il CTU, già nella relazione di Consulenza
Tecnica del 27/02/2019, spiegava che il condominio di via De Amicis, n. 26 aveva adottato la soluzione dell'impianto termico condominiale di riscaldamento centralizzato, con colonne montanti metalliche di mandata e ritorno, dalle quali partono le diramazioni per la distribuzione dell'impianto termico nelle singole unità immobiliari. […] Ne risultava, quindi, pacifico che la sezione d'impianto oggetto di lite era ad uso non esclusivo degli attori, ma in condivisione con altre unità immobiliari, tant'è che il CTU correttamente riferiva ancora che per le caratteristiche dell'impianto, che si dirama nella sua interezza nell'unità abitativa degli attori, confluendo a mezzo di colonne montanti (condominiali) che sono presenti in ogni singolo appartamento, risultava per niente agevole specificare quale porzione riguardi la responsabilità condominiale (parte comune) e quale altra sia la parte ad eventuale uso esclusivo degli pag. 10/13 attori ai fini di una esclusione ai sensi dell'art. 1117 c.c. della responsabilità del condominio” (Cfr. pag. 7 atto di cit. in appello).
Orbene, ribadito che in nessun elaborato peritale di quelli succitati emerge una simile circostanza, si osserva sul punto che nella relazione tecnica del 27.02.2019, in risposta alle considerazioni del CTP Ing. in seguito alla condivisione con quest'ultimo Per_3
sulla presenza di servitù di passaggio a servizio della climatizzazione invernale di altre unità immobiliari, al contrario di quanto erroneamente attribuito al CTU dagli appellanti, questi ribadiva “quanto già espresso nella relazione d'ufficio in ordine alle risultanze emerse a seguito dei rilievi effettuati che hanno evidenziato la presenza nell'appartamento dei ricorrenti di linee condominiali dell'impianto termico rappresentate dalle colonne montanti, nonché dalle diramazioni che sono da considerarsi ad uso privato. Nello specifico è stata rilevata la presenza di tre linee di distribuzione funzionanti sia a servizio della proprietà che della limitrofa proprietà RAI.” Parte_1
(Cfr. pag. 3 risposte alle osservazioni proc. civ. R.G.N. 1758/2018).
Le diramazioni, interessate dalle infiltrazioni, erano, quindi, private.
Risulta destituita di qualsivoglia fondamento, fattuale e probatorio, anche la circostanza lamentata dagli appellanti, per cui nel provvedimento gravato sarebbe “stato anche fatto rilevare l'omesso adempimento da parte del della custodia e manutenzione CP_1 dell'impianto allorché il CTU chiarisce che l'ammaloramento delle tubature radianti è derivato con un sistema di trattamento delle acque, così da salvaguardare la longevità dello stesso impianto”.
Da una meticolosa analisi degli atti di causa, risulta che una tale congettura non veniva mai espressa dal CTU, il quale, contrariamente a quanto prospettato da parte appellante, sul punto, chiariva “in ordine alle considerazioni del CTP con riferimento alla riconducibilità dei danni all'impianto dei ricorrenti a carico del per CP_1 inadempienze tecniche relative al trattamento dell'acqua tecnica dell'impianto termico, lo scrivente, tenuto conto della vetustà e della tipologia di impianto realizzato (tubazioni metalliche annegate nel massetto o nella muratura senza protezione), ritiene che i fenomeni di corrosione che si sono verificati non sono esclusivamente collegabili al trattamento delle acque a cui il CTP fa riferimento” (Cfr. pag. 4 elaborato peritale del
28.01.2022).
pag. 11/13 A ciò si aggiunga che il precedente giurisprudenziale citato dagli appellanti, risalente all'anno 1983 ed evidentemente riferibile agli impianti di riscaldamento condominiali ormai vetusti degli anni '70, è stato superato da ulteriori determinazioni, in base alle quali la Suprema Corte, tra le tante con sentenza n. 19045/2010, ha statuito che: le spese per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio in condominio, che, ai sensi dell'art. 1117 c.c. n. 3, sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico e a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti.
Orbene, posto che nel precedente succitato si fa espresso riferimento ai canali di scarico degli edifici, ciò che questa Corte intende ricavare dallo stesso, e a cui aderisce, è il principio cardine atto a distinguere le diramazioni ad uso privato degli impianti (ad uso esclusivo dei condomini usufruenti) dalle colonne portanti di proprietà CP_3 con conseguente ripartizione degli oneri a carico degli uni o dell'altro, a seconda che il guasto si verifichi in un punto specificatamente individuato.
Nella specie, come ampiamente ribadito, acclarata la proprietà esclusiva degli impianti in parola in capo agli appellanti, ne deriva la conseguente responsabilità degli stessi al ripristino dei guasti ed alla riparazione delle condutture che hanno determinato le perdite, come accertato dal CTU e condiviso dal Primo Giudice.
In definitiva, l'appello deve essere integralmente respinto, restando assorbita ogni altra eccezione.
Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo alla luce del valore del petitum (DM. n. 147/2022), rientrante nel quinto scaglione, con dimezzamento del compenso di terza fase stante la sua sinteticità, per complessivi euro 12.154,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
pag. 12/13 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
2) condanna gli appellanti alla refusa delle spese del grado in favore di parte appellata, liquidandole in euro 12.154,00, per compenso, oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in camera di consiglio in data 5.2.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio
pag. 13/13