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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 640/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 27.3.2024 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 640/2024 R.G. VG
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Ferraro, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Leonetti, giusta mandato in atti Controparte_1
-ricorrente
E
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI - intervenuta- CP_2
FATTO
I coniugi e contraevano in Positano il 12.09.1998 Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Bisceglie al numero 45,
parte 2, Serie C, anno 1998.
Con ricorso congiunto depositato in data 27.3.2024 i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi.
Hanno dato atto che dall'unione coniugale sono nati tre figli: , nato a [...] il [...], Per_1 Per_
nata a [...] il [...], e nata a [...] il [...], e di essersi separati Per_2 consensualmente con decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Trani n. cronol. 2675/2022 del
12/4/2022, nell'ambito del giudizio n. R.G. 1148/2022, chiedendo di ottenere la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le stesse hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt.
2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione consensuale omologata, come da decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Trani n. cronol. 2675/2022 del 12/4/2022, nell'ambito del giudizio n. R.G. 1148/2022, in atti.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai figli della coppia è stato previsto: per la figlia Per_ ancora minore, l'affido condiviso della stessa, e un contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli dell'importo mensile di € 420,00 per ciascun figlio, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il
Coa Trani nonché assegnazione della casa familiare alla madre;
i coniugi invece si sono dichiarati economicamente indipendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
il 12.09.1998 (Comune di Bisceglie, numero 45, parte 2, Serie C, anno 1998), alle condizioni
[...]
di cui al ricorso congiunto da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 27.3.2024 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 640/2024 R.G. VG
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Ferraro, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Leonetti, giusta mandato in atti Controparte_1
-ricorrente
E
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI - intervenuta- CP_2
FATTO
I coniugi e contraevano in Positano il 12.09.1998 Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Bisceglie al numero 45,
parte 2, Serie C, anno 1998.
Con ricorso congiunto depositato in data 27.3.2024 i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi.
Hanno dato atto che dall'unione coniugale sono nati tre figli: , nato a [...] il [...], Per_1 Per_
nata a [...] il [...], e nata a [...] il [...], e di essersi separati Per_2 consensualmente con decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Trani n. cronol. 2675/2022 del
12/4/2022, nell'ambito del giudizio n. R.G. 1148/2022, chiedendo di ottenere la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le stesse hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt.
2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione consensuale omologata, come da decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Trani n. cronol. 2675/2022 del 12/4/2022, nell'ambito del giudizio n. R.G. 1148/2022, in atti.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai figli della coppia è stato previsto: per la figlia Per_ ancora minore, l'affido condiviso della stessa, e un contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli dell'importo mensile di € 420,00 per ciascun figlio, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il
Coa Trani nonché assegnazione della casa familiare alla madre;
i coniugi invece si sono dichiarati economicamente indipendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
il 12.09.1998 (Comune di Bisceglie, numero 45, parte 2, Serie C, anno 1998), alle condizioni
[...]
di cui al ricorso congiunto da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore