Art. 29. Comitato dei delegati - Elettorato - Ripartizione territoriale
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , e' sostituito dal seguente:
"Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1 gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascun distretto di corte di appello, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione non puo' essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio".
Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , e' sostituito dal seguente:
"Il presidente della Cassa, assistito dal collegio dei sindaci, somma i risultati parziali e proclama eletti i delegati che nell'ambito della circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti purche' sia garantita l'appartenenza ad ogni collegio di almeno un eletto. In caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano di iscrizione alla Cassa e in caso di pari anzianita' di iscrizione alla Cassa il piu' anziano di eta'".
Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , e' sostituito dal seguente:
"L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' di cui al terzo comma, numero 2, viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilita' o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, ferma restando la rappresentanza di ogni collegio".
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , e' sostituito dal seguente:
"Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1 gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascun distretto di corte di appello, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione non puo' essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio".
Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , e' sostituito dal seguente:
"Il presidente della Cassa, assistito dal collegio dei sindaci, somma i risultati parziali e proclama eletti i delegati che nell'ambito della circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti purche' sia garantita l'appartenenza ad ogni collegio di almeno un eletto. In caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano di iscrizione alla Cassa e in caso di pari anzianita' di iscrizione alla Cassa il piu' anziano di eta'".
Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , e' sostituito dal seguente:
"L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' di cui al terzo comma, numero 2, viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilita' o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, ferma restando la rappresentanza di ogni collegio".