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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 7090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7090 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4374/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 4374/2025 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Il 23/9/2025, alle ore 12.37, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. ALICE SALVALAGGIO in sostituzione dell'Avv. MATTEO MAJOCCHI;
Per parte convenuta nessuno è comparso. E' presente per la pratica forense la Dr.ssa Persona_1 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 4374/2025 promossa da:
P. VA , elettivamente domiciliata in Milano, via Parte_1 P.VA_1 Larga n. 9, con l'Avv. MATTEO MAJOCCHI ATTORE contro
V. F. ), con sede in Napoli, vai delle Brecce n. 49 Controparte_2 P.VA_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Condannare al pagamento dell'importo complessivo di € 16.229, Controparte_2
26 (VA compresa sulle somme dovute a titolo di fatture insolute), oltre interessi di mora sulle somme dovute a titolo di fatture insolute e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c. c., sulle somme richieste a titolo di canoni a scadere ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata ovvero di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno. Condannare alla restituzione del materiale (come meglio dettagliato a pag. 3 del Controparte_2 presente ricorso), a propria cura e spese, previa richiesta di istruzioni, inviando un'e-mail all'indirizzo: In ogni caso: con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la Email_1 procedura di negoziazione assistita esperita”
Parte convenuta: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 5/2/2025, parte ricorrente chiedeva di condannare la resistente al pagamento di € 16.229, 26, oltre interessi di mora e legali, a Controparte_2 titolo di canoni scaduti e penale di risoluzione ed alla restituzione del materiale, rappresentando:
- di aver stipulato con un contratto di locazione operativa (n. 19539124) Controparte_2 avente ad oggetto i beni mobili meglio dettagliati a pagg. 2 n. 3 del ricorso (n. 1 multifunzionale Ricoh,
pagina 2 di 4 n. 1 kit di installazione e n. 1 mobile) e di avere consegnato il materiale alla società conduttrice il 3/11/2022;
- che parte resistente, dopo aver corrisposto solamente quattro canoni di locazione trimestrali per un totale di € 5.088, 96, aveva interrotto i pagamenti;
- che, in conseguenza dell'inadempimento della società conduttrice, con lettera trasmessa il Pt_1 30/4/2024, avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 14 delle condizioni generali del contratto) aveva comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto, intimando alla società conduttrice il pagamento delle somme dovute in ragione della anticipata estinzione del contratto, oltre alla restituzione del materiale;
- di avere inutilmente invitato il convenuto a concludere una convenzione di negoziazione assistita.
Il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 10/6/2025.
Il ricorso merita accoglimento.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c. c., producendo il contratto di locazione operativa, la fattura di acquisto del materiale, il documento di trasporto ed il verbale di consegna dei beni e la lettera di risoluzione del contratto, mentre il convenuto, rimanendo contumace, non hanno dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
La risoluzione del contratto per inadempimento della società conduttrice ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da esso, che sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori. In particolare, sul piano risarcitorio, l'art. 1382 c. c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno;
e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione. Sul piano più strettamente economico, poi, una simile pattuizione è perfettamente coerente con la natura del contratto di locazione operativa: in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, infatti, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiché, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, una delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele è il quantum lucrari potest, è coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto regolare esecuzione. Alla luce di tali considerazioni, corretta deve considerarsi la clausola penale inserita nel contratto (art. 15 lett. b), che prevede l'obbligo per il Cliente - utilizzatore di pagare tutti i canoni a scadere (ossia tutti i canoni che il conduttore avrebbe dovuto corrispondere nei trimestri successivi alla risoluzione e che avrebbe incassato se il contratto fosse giunto a naturale Pt_1 scadenza).
Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento della somma complessiva di € 16.229, 26 (di cui € 3.444, 46 per canoni scaduti al momento della risoluzione;
€ 12.772, 40 per penale di risoluzione ed € 62, 40 per il tentativo di recupero stragiudiziale del credito), oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV c. c., oltre alla restituzione del materiale a propria cura e spese.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale) si liquidano in € 264 per spese esenti ed in € 4.220 per onorari (di cui € 420 per la procedura di negoziazione assistita ed € 3.800 per il presente giudizio), oltre al 15 % del compenso per spese generali, VA e CPA come per legge. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 4374/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a corrispondere a la Controparte_2 Pt_1 Parte_1 somma di € 16.229, 26 (euro sedicimila duecentoventi nove/26), oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV c. c., a titolo di canoni scaduti e penale di risoluzione;
2) condanna a restituire a a proprie Controparte_2 Parte_1 cure e spese, il materiale (meglio dettagliato a pag. 2 n. 3 del ricorso);
3) condanna a rimborsare al e spese Controparte_2 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 264 (euro duecentosessantaquattro/00) per spese esenti ed in €
4.220 (euro quattromiladuecentoventi/00) per onorari (di cui € 420 per la procedura di negoziazione assistita ed € 3.800 per il presente giudizio), oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. e c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 23/9/2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 4374/2025 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Il 23/9/2025, alle ore 12.37, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. ALICE SALVALAGGIO in sostituzione dell'Avv. MATTEO MAJOCCHI;
Per parte convenuta nessuno è comparso. E' presente per la pratica forense la Dr.ssa Persona_1 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 4374/2025 promossa da:
P. VA , elettivamente domiciliata in Milano, via Parte_1 P.VA_1 Larga n. 9, con l'Avv. MATTEO MAJOCCHI ATTORE contro
V. F. ), con sede in Napoli, vai delle Brecce n. 49 Controparte_2 P.VA_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Condannare al pagamento dell'importo complessivo di € 16.229, Controparte_2
26 (VA compresa sulle somme dovute a titolo di fatture insolute), oltre interessi di mora sulle somme dovute a titolo di fatture insolute e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c. c., sulle somme richieste a titolo di canoni a scadere ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata ovvero di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno. Condannare alla restituzione del materiale (come meglio dettagliato a pag. 3 del Controparte_2 presente ricorso), a propria cura e spese, previa richiesta di istruzioni, inviando un'e-mail all'indirizzo: In ogni caso: con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la Email_1 procedura di negoziazione assistita esperita”
Parte convenuta: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 5/2/2025, parte ricorrente chiedeva di condannare la resistente al pagamento di € 16.229, 26, oltre interessi di mora e legali, a Controparte_2 titolo di canoni scaduti e penale di risoluzione ed alla restituzione del materiale, rappresentando:
- di aver stipulato con un contratto di locazione operativa (n. 19539124) Controparte_2 avente ad oggetto i beni mobili meglio dettagliati a pagg. 2 n. 3 del ricorso (n. 1 multifunzionale Ricoh,
pagina 2 di 4 n. 1 kit di installazione e n. 1 mobile) e di avere consegnato il materiale alla società conduttrice il 3/11/2022;
- che parte resistente, dopo aver corrisposto solamente quattro canoni di locazione trimestrali per un totale di € 5.088, 96, aveva interrotto i pagamenti;
- che, in conseguenza dell'inadempimento della società conduttrice, con lettera trasmessa il Pt_1 30/4/2024, avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 14 delle condizioni generali del contratto) aveva comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto, intimando alla società conduttrice il pagamento delle somme dovute in ragione della anticipata estinzione del contratto, oltre alla restituzione del materiale;
- di avere inutilmente invitato il convenuto a concludere una convenzione di negoziazione assistita.
Il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 10/6/2025.
Il ricorso merita accoglimento.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c. c., producendo il contratto di locazione operativa, la fattura di acquisto del materiale, il documento di trasporto ed il verbale di consegna dei beni e la lettera di risoluzione del contratto, mentre il convenuto, rimanendo contumace, non hanno dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
La risoluzione del contratto per inadempimento della società conduttrice ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da esso, che sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori. In particolare, sul piano risarcitorio, l'art. 1382 c. c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno;
e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione. Sul piano più strettamente economico, poi, una simile pattuizione è perfettamente coerente con la natura del contratto di locazione operativa: in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, infatti, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiché, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, una delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele è il quantum lucrari potest, è coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto regolare esecuzione. Alla luce di tali considerazioni, corretta deve considerarsi la clausola penale inserita nel contratto (art. 15 lett. b), che prevede l'obbligo per il Cliente - utilizzatore di pagare tutti i canoni a scadere (ossia tutti i canoni che il conduttore avrebbe dovuto corrispondere nei trimestri successivi alla risoluzione e che avrebbe incassato se il contratto fosse giunto a naturale Pt_1 scadenza).
Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento della somma complessiva di € 16.229, 26 (di cui € 3.444, 46 per canoni scaduti al momento della risoluzione;
€ 12.772, 40 per penale di risoluzione ed € 62, 40 per il tentativo di recupero stragiudiziale del credito), oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV c. c., oltre alla restituzione del materiale a propria cura e spese.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale) si liquidano in € 264 per spese esenti ed in € 4.220 per onorari (di cui € 420 per la procedura di negoziazione assistita ed € 3.800 per il presente giudizio), oltre al 15 % del compenso per spese generali, VA e CPA come per legge. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 4374/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a corrispondere a la Controparte_2 Pt_1 Parte_1 somma di € 16.229, 26 (euro sedicimila duecentoventi nove/26), oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV c. c., a titolo di canoni scaduti e penale di risoluzione;
2) condanna a restituire a a proprie Controparte_2 Parte_1 cure e spese, il materiale (meglio dettagliato a pag. 2 n. 3 del ricorso);
3) condanna a rimborsare al e spese Controparte_2 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 264 (euro duecentosessantaquattro/00) per spese esenti ed in €
4.220 (euro quattromiladuecentoventi/00) per onorari (di cui € 420 per la procedura di negoziazione assistita ed € 3.800 per il presente giudizio), oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. e c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 23/9/2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
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