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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/09/2025, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 30.9.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 6734/2023 R.G.L., avente a oggetto “ricostruzione della carriera – scatti di anzianità – principio di non discriminazione”;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Cristina Capodicasa;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
- Convenuto contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 14.6.2023, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…nel merito, ritenuta la nullità della apposizione di termine sui singoli contratti a tempo determinato per totale inesistenza dei presupposti stabiliti dalla legge, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito e, dunque, alla ricostruzione della propria carriera dalla prima assunzione a tempo determinato e il diritto a vedersi riconoscere l'anzianità di servizio maturata, i relativi aumenti stipendiali, gli scatti di anzianità, le relative differenze retributive e quant'altro spettante a norma del CCNL e di contrattazione integrativa aziendale per l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato e indeterminato presso l'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo
1 Bellini di Catania, come se il ricorrente fosse stato assunto a tempo indeterminato dal CP_ 1.06.2010 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia;
condannare, pertanto, l' resistente a riconoscere al ricorrente l'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato stipulati precedentemente alla sua assunzione a tempo indeterminato, e per l'effetto a ricostruire l'intera carriera lavorativa del ricorrente tenendo conto di tutti i periodi di lavoro effettivamente svolti presso l'Ente; B. conseguentemente, condannare
l' , in persona del Controparte_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, delle differenze retributive dovute, in favore del Signor
[...]
, quantificate nella somma di € 6.500,21 (seimilacinquecento/21), di cui € 7.398,11 Pt_1
a titolo di differenze retributive per l'anzianità di servizio maturata e € 496,60 a titolo differenze di TFR, detratta la somma di € 1.394,50 riconosciuta dall'Ente a titolo di arretrati, o di quella, maggiore o minore, che si riterrà dovuta anche a titolo risarcitorio ed anche a seguito di nominanda CTU, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione al soddisfo. C. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
A sostegno di quanto sopra, il ricorrente ha dedotto che ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della parte convenuta in forza di una serie di contratti a termine quale impiegato amministrativo, con inquadramento al livello 4° dell'area tecnico amministrativa del CCNL delle fondazioni lirico sinfoniche, nel periodo dall'1.6.2010 al
10.3.2022 e nei termini descritti in ricorso;
che, a seguito della delibera n. 32/2022 del e del sottostante provvedimento del Sovrintendente n. Parte_2
CP_ 30/2022, egli è stato assunto alle dipendenze dell' convenuto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di impiegato amministrativo ex livello 4° del CCNL, senza ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio acquisita in forza dei suddetti contratti a termine;
che, durante l'intero periodo di lavoro a termine e anche dopo la sua assunzione a tempo indeterminato, ha sempre svolto le medesime mansioni di impiegato amministrativo;
che, a seguito di sua diffida, in data 12.3.2023 l'Ente resistente ha dichiarato di potere riconoscere cinque scatti biennali di anzianità, ai sensi dell'art. 17 del
CCNL Fondazioni lirico sinfoniche, unitamente alla corresponsione del relativo trattamento economico con decorrenza dalla data di avvenuta stabilizzazione del marzo
2022, senza alcun riconoscimento retroattivo;
che a marzo 2023 gli è stata riconosciuta a tale titolo la somma di € 1.394,50; che tale importo è errato e insufficiente;
che, in applicazione del principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4 dell'accordo
2 quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, egli ha diritto all'integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato in forza dei suddetti contratti a tempo determinato;
che egli ha pertanto diritto alla somma indicata in ricorso a titolo di differenze retributive per l'anzianità di servizio maturata e relativi scatti di anzianità e a titolo di differenze di
TFR.
L'Ente convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e va pertanto dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
In data 30.5.2025 è stata pronunciata sentenza non definitiva con cui il giudice del lavoro di Catania ha così statuito: “…dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato CP_ dall'1.6.2010 con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell' convenuto, nonché a percepire i relativi incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato, gli scatti di anzianità e le differenze retributive conseguentemente maturati, oltre interessi legali sulla sorte capitale nella misura di cui all'art. 16 comma 6 legge 30.12.1991 n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/94; condanna, per l'effetto, l'Ente convenuto alla rettifica della ricostruzione di carriera del ricorrente effettuata nel marzo 2023, considerando integralmente il periodo di servizio precedentemente ed effettivamente prestato dal ricorrente a tempo determinato dall'1.6.2010 sulla base della documentazione in atti;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione degli importi dovuti per i superiori titoli;
Spese al definitivo”.
La causa è stata ulteriormente istruita nel prosieguo con l'espletamento di apposita consulenza tecnico contabile.
All'odierna udienza la parte presente ha concluso come da verbale in atti e, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Determinazione del quantum debeatur.
Come detto, con sentenza non definitiva del 30.5.2025, il Tribunale del lavoro di
Catania ha dichiarato che ha diritto al pagamento delle differenze retributive Parte_1 per le causali ivi indicate (riconoscimento integrale del servizio effettivo pre-ruolo svolto e della corrispondente posizione stipendiale di riferimento con conseguente diritto a percepire i relativi incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato, gli scatti di anzianità e le differenze retributive di conseguenza maturati) per l'attività lavorativa espletata alle dipendenze dell'Ente convenuto dall'1.6.2010 al 28.2.2023; con riguardo alla
3 quantificazione delle predette somme la causa è stata rimessa in istruttoria, per l'espletamento di consulenza tecnico-contabile; in particolare, è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico di “…accertare l'importo delle somme in ipotesi spettanti alla parte ricorrente a titolo di differenze retributive per l'attività lavorativa espletata alle dipendenze dell'Ente convenuto dall'1.6.2010 al 28.2.2023 tenuto conto:
- della medesima progressione professionale economica prevista per i dipendenti a tempo indeterminato;
- degli effettivi periodi di servizio e dell'anzianità maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato risultanti dalla documentazione in atti;
- dell'immissione in ruolo del ricorrente a decorrere dall'11.3.2022;
- del riconoscimento integrale del servizio effettivo pre-ruolo svolto e della corrispondente posizione stipendiale di riferimento;
- delle previsioni del CCNL Fondazioni lirico sinfoniche applicato al rapporto di lavoro;
- dei compensi percepiti, secondo quanto allegato in ricorso e nei conteggi prodotti e risultante dalla documentazione in atti”.
All'esito dell'espletata consulenza tecnico contabile, si è avuto modo di accertare, secondo calcoli corretti e pertanto, in quanto tali, condivisi da questo giudicante (oltre che non contestati – cfr. all. 5 alla CTU depositata il 15.9.2025 e verbale di odierna udienza), che il ricorrente risulta creditore per le superiori causali, nei confronti Parte_1
CP_ dell' convenuto, della complessiva somma di € 6.535,80 (di cui € 7.211,12 a titolo di
“differenza retributiva per scatti d'anzianità maturati”, € 185,02 a titolo di “differenza retributiva per indennità per ferie non godute” ed € 534,16 a titolo di “differenza retributiva per tfr maturato”, da cui detrarre l'importo di € 1.394,50 a titolo di “arretrati corrisposti”), occorrendo al riguardo evidenziare che il ricorrente ha chiesto nell'atto introduttivo l'importo di € 6.500,21 o “…quella, maggiore o minore, che si riterrà dovuta anche a titolo risarcitorio ed anche a seguito di nominanda CTU” e tanto è sufficiente per giustificare la condanna di parte convenuta al pagamento della – maggiore – somma accertata dal consulente.
3. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, l'Ente convenuto deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo complessivo di € 6.535,80, oltre interessi legali sulla sorte capitale nella misura di cui all'art. 16 comma 6 legge 30.12.1991
n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/94.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna l'Ente convenuto, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 6.535,80, oltre interessi legali sulla sorte capitale nella misura di cui all'art. 16 comma 6 legge 30.12.1991 n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/94; condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Catania, 30 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 30.9.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 6734/2023 R.G.L., avente a oggetto “ricostruzione della carriera – scatti di anzianità – principio di non discriminazione”;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Cristina Capodicasa;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
- Convenuto contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 14.6.2023, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…nel merito, ritenuta la nullità della apposizione di termine sui singoli contratti a tempo determinato per totale inesistenza dei presupposti stabiliti dalla legge, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito e, dunque, alla ricostruzione della propria carriera dalla prima assunzione a tempo determinato e il diritto a vedersi riconoscere l'anzianità di servizio maturata, i relativi aumenti stipendiali, gli scatti di anzianità, le relative differenze retributive e quant'altro spettante a norma del CCNL e di contrattazione integrativa aziendale per l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato e indeterminato presso l'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo
1 Bellini di Catania, come se il ricorrente fosse stato assunto a tempo indeterminato dal CP_ 1.06.2010 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia;
condannare, pertanto, l' resistente a riconoscere al ricorrente l'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato stipulati precedentemente alla sua assunzione a tempo indeterminato, e per l'effetto a ricostruire l'intera carriera lavorativa del ricorrente tenendo conto di tutti i periodi di lavoro effettivamente svolti presso l'Ente; B. conseguentemente, condannare
l' , in persona del Controparte_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, delle differenze retributive dovute, in favore del Signor
[...]
, quantificate nella somma di € 6.500,21 (seimilacinquecento/21), di cui € 7.398,11 Pt_1
a titolo di differenze retributive per l'anzianità di servizio maturata e € 496,60 a titolo differenze di TFR, detratta la somma di € 1.394,50 riconosciuta dall'Ente a titolo di arretrati, o di quella, maggiore o minore, che si riterrà dovuta anche a titolo risarcitorio ed anche a seguito di nominanda CTU, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione al soddisfo. C. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
A sostegno di quanto sopra, il ricorrente ha dedotto che ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della parte convenuta in forza di una serie di contratti a termine quale impiegato amministrativo, con inquadramento al livello 4° dell'area tecnico amministrativa del CCNL delle fondazioni lirico sinfoniche, nel periodo dall'1.6.2010 al
10.3.2022 e nei termini descritti in ricorso;
che, a seguito della delibera n. 32/2022 del e del sottostante provvedimento del Sovrintendente n. Parte_2
CP_ 30/2022, egli è stato assunto alle dipendenze dell' convenuto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di impiegato amministrativo ex livello 4° del CCNL, senza ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio acquisita in forza dei suddetti contratti a termine;
che, durante l'intero periodo di lavoro a termine e anche dopo la sua assunzione a tempo indeterminato, ha sempre svolto le medesime mansioni di impiegato amministrativo;
che, a seguito di sua diffida, in data 12.3.2023 l'Ente resistente ha dichiarato di potere riconoscere cinque scatti biennali di anzianità, ai sensi dell'art. 17 del
CCNL Fondazioni lirico sinfoniche, unitamente alla corresponsione del relativo trattamento economico con decorrenza dalla data di avvenuta stabilizzazione del marzo
2022, senza alcun riconoscimento retroattivo;
che a marzo 2023 gli è stata riconosciuta a tale titolo la somma di € 1.394,50; che tale importo è errato e insufficiente;
che, in applicazione del principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4 dell'accordo
2 quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, egli ha diritto all'integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato in forza dei suddetti contratti a tempo determinato;
che egli ha pertanto diritto alla somma indicata in ricorso a titolo di differenze retributive per l'anzianità di servizio maturata e relativi scatti di anzianità e a titolo di differenze di
TFR.
L'Ente convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e va pertanto dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
In data 30.5.2025 è stata pronunciata sentenza non definitiva con cui il giudice del lavoro di Catania ha così statuito: “…dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato CP_ dall'1.6.2010 con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell' convenuto, nonché a percepire i relativi incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato, gli scatti di anzianità e le differenze retributive conseguentemente maturati, oltre interessi legali sulla sorte capitale nella misura di cui all'art. 16 comma 6 legge 30.12.1991 n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/94; condanna, per l'effetto, l'Ente convenuto alla rettifica della ricostruzione di carriera del ricorrente effettuata nel marzo 2023, considerando integralmente il periodo di servizio precedentemente ed effettivamente prestato dal ricorrente a tempo determinato dall'1.6.2010 sulla base della documentazione in atti;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione degli importi dovuti per i superiori titoli;
Spese al definitivo”.
La causa è stata ulteriormente istruita nel prosieguo con l'espletamento di apposita consulenza tecnico contabile.
All'odierna udienza la parte presente ha concluso come da verbale in atti e, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Determinazione del quantum debeatur.
Come detto, con sentenza non definitiva del 30.5.2025, il Tribunale del lavoro di
Catania ha dichiarato che ha diritto al pagamento delle differenze retributive Parte_1 per le causali ivi indicate (riconoscimento integrale del servizio effettivo pre-ruolo svolto e della corrispondente posizione stipendiale di riferimento con conseguente diritto a percepire i relativi incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato, gli scatti di anzianità e le differenze retributive di conseguenza maturati) per l'attività lavorativa espletata alle dipendenze dell'Ente convenuto dall'1.6.2010 al 28.2.2023; con riguardo alla
3 quantificazione delle predette somme la causa è stata rimessa in istruttoria, per l'espletamento di consulenza tecnico-contabile; in particolare, è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico di “…accertare l'importo delle somme in ipotesi spettanti alla parte ricorrente a titolo di differenze retributive per l'attività lavorativa espletata alle dipendenze dell'Ente convenuto dall'1.6.2010 al 28.2.2023 tenuto conto:
- della medesima progressione professionale economica prevista per i dipendenti a tempo indeterminato;
- degli effettivi periodi di servizio e dell'anzianità maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato risultanti dalla documentazione in atti;
- dell'immissione in ruolo del ricorrente a decorrere dall'11.3.2022;
- del riconoscimento integrale del servizio effettivo pre-ruolo svolto e della corrispondente posizione stipendiale di riferimento;
- delle previsioni del CCNL Fondazioni lirico sinfoniche applicato al rapporto di lavoro;
- dei compensi percepiti, secondo quanto allegato in ricorso e nei conteggi prodotti e risultante dalla documentazione in atti”.
All'esito dell'espletata consulenza tecnico contabile, si è avuto modo di accertare, secondo calcoli corretti e pertanto, in quanto tali, condivisi da questo giudicante (oltre che non contestati – cfr. all. 5 alla CTU depositata il 15.9.2025 e verbale di odierna udienza), che il ricorrente risulta creditore per le superiori causali, nei confronti Parte_1
CP_ dell' convenuto, della complessiva somma di € 6.535,80 (di cui € 7.211,12 a titolo di
“differenza retributiva per scatti d'anzianità maturati”, € 185,02 a titolo di “differenza retributiva per indennità per ferie non godute” ed € 534,16 a titolo di “differenza retributiva per tfr maturato”, da cui detrarre l'importo di € 1.394,50 a titolo di “arretrati corrisposti”), occorrendo al riguardo evidenziare che il ricorrente ha chiesto nell'atto introduttivo l'importo di € 6.500,21 o “…quella, maggiore o minore, che si riterrà dovuta anche a titolo risarcitorio ed anche a seguito di nominanda CTU” e tanto è sufficiente per giustificare la condanna di parte convenuta al pagamento della – maggiore – somma accertata dal consulente.
3. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, l'Ente convenuto deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo complessivo di € 6.535,80, oltre interessi legali sulla sorte capitale nella misura di cui all'art. 16 comma 6 legge 30.12.1991
n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/94.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna l'Ente convenuto, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 6.535,80, oltre interessi legali sulla sorte capitale nella misura di cui all'art. 16 comma 6 legge 30.12.1991 n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/94; condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Catania, 30 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
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