Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 09/05/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n° 396/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Ettorino Di Parte_1
Prinzio;
- ricorrente -
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso,
[...]
in virtù di procura generali alle liti, dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
- resistente - avente ad oggetto: malattia professionale indennizzabile.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver svolto, dal dicembre 1996 a tutt'oggi, l'attività di fabbro, costruttore ed assemblatore di carpenteria metallica, sia come dipendente sia come artigiano autonomo, con mansioni di addetto alla realizzazione ed al montaggio di cancelli, ringhiere e carpenteria metallica in genere e con utilizzo di strumenti vibranti quali martelli percussori, trapani, mole avvitatori, saldatrici, con assunzione di posture incongrue durante le fasi di lavorazione, assemblaggio e montaggio dei manufatti realizzati, ha lamentato di aver contratto, a seguito e a causa delle suddette lavorazioni la
Sindrome del Tunnel Carpale bilaterale, tendinopatia bilaterale delle spalle e meniscopatia
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di aver chiesto il riconoscimento delle suesposte patologie (domande n. 519353568,
n. 519353569 e n. 519353570), ma che le relative domande sono state rigettate. Ha dunque adito l'autorità giudiziaria contro i provvedimenti amministrativi di rigetto.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dal ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'espletata istruttoria ha dimostrato lo svolgimento ad opera del ricorrente dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso (cfr. verbali di udienza in atti).
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che: è affetto da Parte_1
tendinopatia delle spalle e da sindrome del tunnel carpale bilaterale di natura lavorativa che configurano un danno biologico lavorativo valutabile nella misura del 6%”.
Nello specifico, il CTU ha rilevato che : “In data 28.6.2023 , fabbro da oltre Parte_1
40 anni, ha presentato all' distinte domande per il riconoscimento della natura CP_1
professionale di tendinopatia delle cuffie dei rotatori, sindrome del tunnel carpale bilaterale e di meniscopatia delle ginocchia;
le istanze e i successivi ricorsi, però, sono stati respinti dall'Istituto Assicuratore con argomentazioni non del tutto condivisibili (“… La documentazione igienistica pervenuta esclude esposizione a rischio specifico…”) . Che le attività denunciate, oltremodo varie, possano non avere il carattere della continuità per configurare un “rischio specifico” non esclude che le mansioni svolte possano avere esposto il lavoratore a un “rischio generico aggravato” meritevole di tutela. Inoltre, se nella
“documentazione igienistica” fornita dal datore di lavoro, peraltro non allegata, non è prevista una determinata mansione alla quale potenzialmente riferire questa o quella malattia non esclude che, in realtà, il lavoratore sia stato esposto a un determinato rischio professionale.
2 La “documentazione igienistica”, inoltre, difficilmente sarebbe in grado di rappresentare le effettive condizioni di lavoro del ricorrente adibito alla medesima attività per oltre 40 anni.
A parere dello scrivente, pertanto, tenuto conto delle mansioni tipiche di un fabbro, che taglia, fora, salda, assembla, movimenta e monta manufatti in metallo utilizzando utensili vari, è ragionevole ritenere che nel corso degli anni il ricorrente è stato esposto al rischio di vibrazioni, ipersollecitazioni degli arti superiori, movimentazione manuale dei pesi e al rischio da posture incongrue nelle fasi di riparazione/montaggio dei manufatti. Al riguardo va aggiunto, però, che non tutte le patologie denunciate hanno caratteristiche cliniche e strumentali compatibili con una possibile origine professionale. L'esame RM delle ginocchia ha documentato, accanto a fenomeni degenerativi diffusi a carico delle articolazioni, segni di lesioni traumatiche che mal si conciliano con l'episodica esposizione lavorativa a posture incongrue. Con riferimento alla tendinopatia delle spalle e alla sindrome del tunnel carpale denunciate va rilevato che si tratta di patologie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, un gruppo di malattie a carico delle strutture osteo-muscolo-neuro-tendinee e delle borse che si caratterizza per la ricorrenza di un costante impegno funzionale dei vari distretti dell'arto superiore (spalla, gomito, polso, mano). Si tratta di malattie ad eziopatogenesi plurifattoriale, riscontrabili anche nella normale popolazione non esposta a rischio professionale, le cui cause possono essere locali o generali, pregressi traumatismi, invecchiamento, patologie dismetaboliche e/o reumatiche nonché ipersollecitazioni biomeccaniche, analoghe a quelle riscontrabili in ambito lavorativo, che si verificano nello svolgimento di talune attività ricreative a carattere sportivo e hobbistico.
Il giudizio riguardo la sussistenza del rischio di sovraccarico biomeccanico nell'ambito di una lavorazione si fonda, essenzialmente, su quattro fattori che possono essere variamente combinati tra loro: ripetitività del movimento (frequenza o numero di azioni al minuto, in rapporto anche all'intero turno lavorativo), impegno di forza per il mantenimento della presa, postura e gesti lavorativi incongrui, inadeguati periodi di recupero. In aggiunta ai principali vanno presi in considerazione fattori complementari che possono condurre a una amplificazione del rischio quali, solo per citarne alcuni, il microclima sfavorevole e la presenza di contraccolpi e/o di movimenti bruschi. L'esposizione a vibrazioni generate da utensili portatili è anch'essa associata ad un aumentato rischio di insorgenza di lesioni neurologiche a carico degli arti superiori. Vi è una forte evidenza epidemiologica per un ruolo, sia autonomo che sinergico con altri fattori di rischio ergonomico (postura, ripetitività, forza), delle vibrazioni interessanti il sistema mano-braccio sull'etiopatogenesi della sindrome del tunnel carpale.
3 Sembrerebbe, inoltre, che le vibrazioni e il carico ergonomico hanno una influenza reciproca le une sull'altro. Le vibrazioni di intensità crescente inducono ad esercitare una crescente forza di presa sull'impugnatura dell'utensile; l'aumentata forza di prensione determina, a sua volta, un aumento della trasmissione delle vibrazioni al sistema mano-braccio e un maggior assorbimento di energia meccanica nei tessuti dell'arto superiore.
È ragionevole ritenere, pertanto, che le ipersollecitazioni professionali e l'impiego di utensili vibranti, ancorché non continuativa, ma prolungata nel tempo, possano avere avuto un ruolo determinante nella genesi delle malattie denunciate.
D'altro canto, non si ravvisano condizioni extraprofessionali che possano avere avuto un ruolo causale, o anche solo concausale, efficiente e determinante nello sviluppo delle patologie denunciate per cui, a parere dello scrivente, deve ritenersi sufficientemente provata la correlazione della tendinopatia delle spalle e della neuropatia del mediano alla esposizione professionale ai rischi professionali. Il D.M. del 12.7.2000 ai sensi del D.Lgs n.
38/2000 prevede la voce n. 227 (“Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale”) con percentuale limite del 4% e la voce n. 163 (“Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità”) con valutazione massima del 7%.
L'obiettività rilevata in sede di visita a carico delle spalle e delle mani è risultata oggettivamente modesta, ma le indagini strumentali agli atti hanno documentato il quadro della tendinopatia bilaterale della cuffia e segni di sofferenza del nervo mediano a livello del canale del carpo di media gravità che, ragionevolmente riferibili alle ipersollecitazioni lavorative, configurano un danno biologico permanente valutabile nella misura complessiva del 6%”.
Si tratta, come detto, di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione sanitaria versata in atti.
Va, dunque, accertato e dichiarato che il ricorrente è affetto da “da tendinopatia delle spalle e sindrome del tunnel carpale bilaterale” di natura lavorativa che configurano un danno biologico pari al 6%.
L' deve, quindi, essere condannato a corrispondere in favore del ricorrente il relativo CP_1
indennizzo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991.
4 Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con quest'ultima disposizione è sancito il divieto di cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con riferimento alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, essendo stato previsto che la mora debba essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. Sez. Lav.
3.12.2013 n. 27068).
Non è stata invece riconosciuta l'origine professionale della meniscopatia bilaterale, con conseguente rigetto del ricorso sul punto.
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite, liquidate per l'intero in €.
2.695,50 (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni), devono ritenersi compensate tra le parti per 1/3 e poste a carico dell' nella restante misura di 2/3. CP_1
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da “tendinopatia delle spalle e sindrome del tunnel carpale bilaterale” di origine lavorativa che configurano un danno biologico pari al
6%;
-condanna l' al versamento in favore del ricorrente del relativo indennizzo nella misura CP_1
e con la decorrenza di legge, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991;
-rigetta la domanda per la restante parte;
-compensa le spese del giudizio tra le parti nella misura di 1/3;
-condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della restante parte delle spese del CP_1
giudizio (2/3), già liquidata in €. 1.797,00 per onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU come liquidate in corso di CP_1
causa con separato decreto.
Così deciso in Lanciano, 09.05.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
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