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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 05/02/2026, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 710/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 63/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13179/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
30 e pubblicata il 28/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23044037358 REGISTRO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23044037358 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23044037358 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 413/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il contribuente instaurava il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate avverso l'avviso di liquidazione di cui in epigrafe chiedendone l'accoglimento. Successivamente, instaurato il giudizio, con memorie ritualmente depositate l'Ufficio chiedeva la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento da parte del coobbligato.
Costituito il contraddittorio, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere compensando le spese di lite.
Propone appello il contribuente richiedendo il riconoscimento delle spese al ricorrente.
Si costituisce l'Ufficio eccependo che, con il pagamento dei contraenti avvenuto in data 07.02.2024, coobbligati in solido con l'odierno appellante, notaio del rogito, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, sia dell'Ufficio, ritenendosi la pretesa tributaria soddisfatta, sia del ricorrente, atteso il pagamento spontaneo da parte dei contraenti di quanto rideterminato in sede di accoglimento parziale di istanza di autotutela, per cui non sarebbe configurabile in alcun modo una soccombenza totale dell'Ufficio.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del lazio, ascoltata la parte comparsa in udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
E' noto che l'art. 15 del D.L.vo n. 546/1992, e così l'art. 59 del D.L.vo n. 175/2024 che troverà applicazione con l'entrata in vigore della Riforma, ricalcando il precetto di cui all'art. 91 c.p.c., prevede che “la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza”. Il Legislatore ha però previsto la possibilità di compensare le spese “in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca o quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”.
Nel processo tributario l'art. 46, commi 1 e 3, del D.L.vo n. 546/1992, e così anche l'art. 96, commi 1 e 3, del D.L.vo n. 175/2024, che troverà applicazione in sostituzione del primo con l'entrata in vigore della Riforma, così recitano: “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. […] Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.
Il principio di soccombenza trova pertanto applicazione anche in ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ovvero nelle ipotesi in cui sia venuto meno il contrasto tra le parti e quindi l'interesse a proseguire il giudizio e la necessità/utilità di una pronuncia giudiziale. Trattasi del principio della "soccombenza virtuale" e riguarda le ipotesi quali quella in cui, successivamente all'avvio del contenzioso, la Pubblica Amministrazioni revochi/annulli in autotutela gli atti impugnati dal contribuente e/o proceda al rimborso richiesto. Tale principio è stato formulato solo in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 274/2005, secondo cui “È costituzionalmente illegittimo - con riferimento all'art. 3 cost. -
l'art. 46 comma 3 d.lg.546/92, nella parte in cui impone la compensazione delle spese nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere”. Mantenere le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate è infatti irragionevole e finisce per integrare un ingiustificato trattamento di favore della Pubblica
Amministrazione.
Tale principio però non può trovare applicazione indiscriminata: con l'ordinanza n. 18459/2023 la Suprema
Corte di Cassazione ha affermato come “nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale”. Questo principio trova applicazione solo qualora l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato in sede giudiziale consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato, sussistente sin dal momento della sua emanazione. Di contro, in presenza di una obbiettiva complessità della questione, chiarita magari solo da una sopravvenuta norma interpretativa,
l'eventuale annullamento in autotutela dell'atto già impugnato integra un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese.
Nondimeno, osserva la Suprema Corte che qualora la materia del contendere risulti cessata perché è venuto meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale, per di più con un atto conforme alla richiesta della parte contribuente, le spese vanno compensate in considerazione della condotta processuale delle parti (Cass. ord. n. 31440/2024).
Nel caso in esame non vi è dubbio che la materia del contendere sia cessata per l'estinzione del rapporto tributario conseguente all'adempimento della parte coobbligata. Va altresì precisato che a tale soluzione si
è pervenuti in accoglimento della domanda di autotutela presentata dai coobbligati in solido del ricorrente/ appellante, cui l'Ufficio riconosceva l'applicazione di una delle agevolazioni richieste per la tipologia del contratto e, con comunicazione notificata via PEC in data 11.12.2023 alle parti contraenti e al notaio rogante,
l'Amministrazione provvedeva a rideterminare l'importo dovuto, poi effettivamente versato dalla parte coobbligata.
Atteso che pertanto il credito dell'Amministrazione è stato soddisfatto, con conseguente cessazione dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, non per totale annullamento in autotutela a seguito di riconoscimento del proprio errato operato, ma per adempimento dell'obbligazione tributaria così come rideterminata in sede extraprocessuale, ai fini della compensazione delle spese di lite di primo grado va ravvisata la complessità della materia su cui verteva il contenzioso, suscettibile di diversa interpretazione e necessitante un leale confronto tra le parti, rispetto al quale l'appellante è rimasto inerte, nonché va apprezzato il comportamento diretto ad un rapida definizione della controversia in sede extragiudiziaria.
L'appello non merita quindi accoglimento, e si dispone la compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio alla luce della complessità della materia e particolarità del caso specifico, investendo la questione anche situazioni e comportamenti extraprocessuali non dipendenti da tutte le parti in causa sebbene tutte collegate da vincoli giuridici.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Spese del grado compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 63/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13179/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
30 e pubblicata il 28/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23044037358 REGISTRO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23044037358 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23044037358 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 413/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il contribuente instaurava il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate avverso l'avviso di liquidazione di cui in epigrafe chiedendone l'accoglimento. Successivamente, instaurato il giudizio, con memorie ritualmente depositate l'Ufficio chiedeva la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento da parte del coobbligato.
Costituito il contraddittorio, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere compensando le spese di lite.
Propone appello il contribuente richiedendo il riconoscimento delle spese al ricorrente.
Si costituisce l'Ufficio eccependo che, con il pagamento dei contraenti avvenuto in data 07.02.2024, coobbligati in solido con l'odierno appellante, notaio del rogito, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, sia dell'Ufficio, ritenendosi la pretesa tributaria soddisfatta, sia del ricorrente, atteso il pagamento spontaneo da parte dei contraenti di quanto rideterminato in sede di accoglimento parziale di istanza di autotutela, per cui non sarebbe configurabile in alcun modo una soccombenza totale dell'Ufficio.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del lazio, ascoltata la parte comparsa in udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
E' noto che l'art. 15 del D.L.vo n. 546/1992, e così l'art. 59 del D.L.vo n. 175/2024 che troverà applicazione con l'entrata in vigore della Riforma, ricalcando il precetto di cui all'art. 91 c.p.c., prevede che “la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza”. Il Legislatore ha però previsto la possibilità di compensare le spese “in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca o quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”.
Nel processo tributario l'art. 46, commi 1 e 3, del D.L.vo n. 546/1992, e così anche l'art. 96, commi 1 e 3, del D.L.vo n. 175/2024, che troverà applicazione in sostituzione del primo con l'entrata in vigore della Riforma, così recitano: “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. […] Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.
Il principio di soccombenza trova pertanto applicazione anche in ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ovvero nelle ipotesi in cui sia venuto meno il contrasto tra le parti e quindi l'interesse a proseguire il giudizio e la necessità/utilità di una pronuncia giudiziale. Trattasi del principio della "soccombenza virtuale" e riguarda le ipotesi quali quella in cui, successivamente all'avvio del contenzioso, la Pubblica Amministrazioni revochi/annulli in autotutela gli atti impugnati dal contribuente e/o proceda al rimborso richiesto. Tale principio è stato formulato solo in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 274/2005, secondo cui “È costituzionalmente illegittimo - con riferimento all'art. 3 cost. -
l'art. 46 comma 3 d.lg.546/92, nella parte in cui impone la compensazione delle spese nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere”. Mantenere le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate è infatti irragionevole e finisce per integrare un ingiustificato trattamento di favore della Pubblica
Amministrazione.
Tale principio però non può trovare applicazione indiscriminata: con l'ordinanza n. 18459/2023 la Suprema
Corte di Cassazione ha affermato come “nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale”. Questo principio trova applicazione solo qualora l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato in sede giudiziale consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato, sussistente sin dal momento della sua emanazione. Di contro, in presenza di una obbiettiva complessità della questione, chiarita magari solo da una sopravvenuta norma interpretativa,
l'eventuale annullamento in autotutela dell'atto già impugnato integra un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese.
Nondimeno, osserva la Suprema Corte che qualora la materia del contendere risulti cessata perché è venuto meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale, per di più con un atto conforme alla richiesta della parte contribuente, le spese vanno compensate in considerazione della condotta processuale delle parti (Cass. ord. n. 31440/2024).
Nel caso in esame non vi è dubbio che la materia del contendere sia cessata per l'estinzione del rapporto tributario conseguente all'adempimento della parte coobbligata. Va altresì precisato che a tale soluzione si
è pervenuti in accoglimento della domanda di autotutela presentata dai coobbligati in solido del ricorrente/ appellante, cui l'Ufficio riconosceva l'applicazione di una delle agevolazioni richieste per la tipologia del contratto e, con comunicazione notificata via PEC in data 11.12.2023 alle parti contraenti e al notaio rogante,
l'Amministrazione provvedeva a rideterminare l'importo dovuto, poi effettivamente versato dalla parte coobbligata.
Atteso che pertanto il credito dell'Amministrazione è stato soddisfatto, con conseguente cessazione dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, non per totale annullamento in autotutela a seguito di riconoscimento del proprio errato operato, ma per adempimento dell'obbligazione tributaria così come rideterminata in sede extraprocessuale, ai fini della compensazione delle spese di lite di primo grado va ravvisata la complessità della materia su cui verteva il contenzioso, suscettibile di diversa interpretazione e necessitante un leale confronto tra le parti, rispetto al quale l'appellante è rimasto inerte, nonché va apprezzato il comportamento diretto ad un rapida definizione della controversia in sede extragiudiziaria.
L'appello non merita quindi accoglimento, e si dispone la compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio alla luce della complessità della materia e particolarità del caso specifico, investendo la questione anche situazioni e comportamenti extraprocessuali non dipendenti da tutte le parti in causa sebbene tutte collegate da vincoli giuridici.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Spese del grado compensate.