Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 05/02/2026, n. 710
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Compensazione delle spese

    La Corte ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere non derivasse da un annullamento in autotutela per illegittimità dell'atto, ma dall'adempimento dell'obbligazione tributaria rideterminata. Ha altresì considerato la complessità della materia e la condotta delle parti, disponendo la compensazione delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 05/02/2026, n. 710
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 710
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo