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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 479/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, all'esito della udienza di discussione del giorno 27.09.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , giusta provvedimento in atti;
letti gli atti di causa e viste le note scritte depositate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, alla scadenza del termine per il deposito elle note scritte, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale, alla luce delle modalità ex art. 127 ter c.p.c. utilizzate, il deposito della stessa a mezzo p.t.c. da parte dello scrivente tiene luogo alla lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429
c.p.c., e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 479/2014 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MERCURI GILBERTO , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO N. 5, FOGGIA, presso il difensore Avv. MERCURI GILBERTO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE VIVO MARCELLO , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in VIALE DI VITTORIO 14, 71100 FOGGIA, presso il difensore Avv. DE VIVO MARCELLO
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di pagina 1 di 4 assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione
“ concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo del giudizio, della comparsa di costituzione di parte convenuta , delle memorie istruttorie e delle note conclusive, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
L'opposizione spiegata da nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1127/2013 emesso dal Tribunale di Parte_1
Foggia, rg.n. 4946/2013, richiesto ed ottenuto da risulta inammissibile. Controparte_1
Ai fini della decisione occorre considerare che il decreto ingiuntivo sopra menzionato veniva richiesto ed ottenuto a titolo di mancato pagamento, da parte dell'opponente,dei canoni di locazione, dal mese di dicembre 2012 fino al 17.09.2013, e le spese di registrazione del contratto intercorso tra le parti in data 1.07.2010 e registrato al n.5176/2010, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita nel Comune di Foggia alla via Napoli pod.ONC n.139.
Ciò posto, tenuto conto del titolo posto alla base della domanda monitoria occorre considerare che ai sensi dell'art.447 bis c.p.c. tutte le controversie in materia di locazione, compreso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sono regolate e disciplinate dalle norme di cui agli articoli 414 e ss c.p.c.; in altri termini l'opposizione al decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione è soggetta al rito del lavoro e va quindi proposta con ricorso.
Per quanto rilevato, nel caso di specie ha proposto opposizione al sopra menzionato decreto ingiuntivo Parte_1
n.1127/2013 attraverso un atto di citazione e non attraverso il rituale ricorso da depositare dinanzi all'adito Tribunale.
Ebbene proprio al riguardo costituisce principio pacifico -dal quale l'odierno giudicante non ravvisa fondate ragioni per discostarsene quello in base al quale “ qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'articolo 447 bis del cpc, è stata erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina del mutamento del rito di cui all'articolo 4 del d.lgs n. 150/11, che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo 150/11, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'articolo 641 del cpc.” (Cass.Civ.n.6383 del 03.03.2023).
In altri termini: “In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c., che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156 c.p.c., comma 3, potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte” (Cass.Civ., Sezioni Unite, n.927 del 13.01.2022, motivazione)
Applicati i suesposti principi all'odierna opposizione si riscontrano i seguenti fatti pacifici, incontestati e risultanti per tabulas dai documenti esistenti in atti: il decreto ingiuntivo opposto n.1127/2013 è stato notificato a in Parte_1 pagina 2 di 4 data 4.12.2013 (così come peraltro dichiarato espressamente dalla stessa parte opponente in atto di citazione, pag.1); l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stata notificato da a parte opposta Parte_1 Controparte_1
13.01.2014 ; il deposito in cancelleria dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e quindi la relativa iscrizione a ruolo è stata effettuata dall'opponente in data 22.01.2024 . Ciò posto, considerato che -come appena Parte_1 sopra rilevato il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato in data 4.12.2013 e che quindi il termine ultimo ex art.641
c.p.c. per proporre l'opposizione scadeva in data 13.01.2014 non vi è dubbio che la predetta iscrizione a ruolo - con il relativo deposito in cancelleria dell'atto di citazione avvenuta solo in data 22.01.2024 risulta insanabilmente tardiva. Ne discende che l'opposizione a decreto ingiuntivo non può che considerarsi inammissibile.
Tale inammissibilità peraltro può essere dichiarata da questo Tribunale anche se rilevata da parte opposta per la prima volta solo in sede di note scritte conclusive per l'udienza del 7.2.2022, tenuto conto che “Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione” (Cass.Civ.n.13594 del
21.05.2019: esattamente come nel caso di specie ove risulta chiaramente dai documenti in atti sia la data di notifica del decreto ingiuntivo che la data di opposizione); sul punto si consideri inoltre che “Non soggiace al divieto posto dall'art. 101
c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono di cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini” (Cass.Civ.n.29803 del
18.11.2019). A ciò si aggiunga infine che in ogni caso l'inosservanza dei termini di decadenza processuale, risultando correlata alla tutela di interessi di carattere generale, è sempre rilevabile d'ufficio (Cass.Civ., Sezioni Unite, n.8501 del
25.03.2021; Cass.Civ.n.7356 del 07.03.2022).
Alla luce quindi di tutte le considerazioni sopra esposte, l'opposizione spiegata da deve dichiararsi Parte_1 inammissibile.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico dell'opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dall'opponente avverso la parte Parte_1 opposta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_2
-dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1123/2013 del 22.11.2013 del
Tribunale di Foggia, R.G.n. 4946/ 2013 e di cui è causa;
pagina 3 di 4 -condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta;
spese di lite che vengono liquidate in E. 1.701,00 per compensi professionali, oltre r.f., iva e c.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Marcello De
Vivo, procuratore della parte opposta dichiaratosi antistatario;
Controparte_1
- Pone le spese di CTU già liquidate in corso di causa definitivamente a carico di Parte_1
Foggia, 4.02.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, all'esito della udienza di discussione del giorno 27.09.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , giusta provvedimento in atti;
letti gli atti di causa e viste le note scritte depositate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, alla scadenza del termine per il deposito elle note scritte, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale, alla luce delle modalità ex art. 127 ter c.p.c. utilizzate, il deposito della stessa a mezzo p.t.c. da parte dello scrivente tiene luogo alla lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429
c.p.c., e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 479/2014 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MERCURI GILBERTO , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO N. 5, FOGGIA, presso il difensore Avv. MERCURI GILBERTO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE VIVO MARCELLO , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in VIALE DI VITTORIO 14, 71100 FOGGIA, presso il difensore Avv. DE VIVO MARCELLO
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di pagina 1 di 4 assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione
“ concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo del giudizio, della comparsa di costituzione di parte convenuta , delle memorie istruttorie e delle note conclusive, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
L'opposizione spiegata da nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1127/2013 emesso dal Tribunale di Parte_1
Foggia, rg.n. 4946/2013, richiesto ed ottenuto da risulta inammissibile. Controparte_1
Ai fini della decisione occorre considerare che il decreto ingiuntivo sopra menzionato veniva richiesto ed ottenuto a titolo di mancato pagamento, da parte dell'opponente,dei canoni di locazione, dal mese di dicembre 2012 fino al 17.09.2013, e le spese di registrazione del contratto intercorso tra le parti in data 1.07.2010 e registrato al n.5176/2010, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita nel Comune di Foggia alla via Napoli pod.ONC n.139.
Ciò posto, tenuto conto del titolo posto alla base della domanda monitoria occorre considerare che ai sensi dell'art.447 bis c.p.c. tutte le controversie in materia di locazione, compreso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sono regolate e disciplinate dalle norme di cui agli articoli 414 e ss c.p.c.; in altri termini l'opposizione al decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione è soggetta al rito del lavoro e va quindi proposta con ricorso.
Per quanto rilevato, nel caso di specie ha proposto opposizione al sopra menzionato decreto ingiuntivo Parte_1
n.1127/2013 attraverso un atto di citazione e non attraverso il rituale ricorso da depositare dinanzi all'adito Tribunale.
Ebbene proprio al riguardo costituisce principio pacifico -dal quale l'odierno giudicante non ravvisa fondate ragioni per discostarsene quello in base al quale “ qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'articolo 447 bis del cpc, è stata erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina del mutamento del rito di cui all'articolo 4 del d.lgs n. 150/11, che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo 150/11, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'articolo 641 del cpc.” (Cass.Civ.n.6383 del 03.03.2023).
In altri termini: “In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c., che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156 c.p.c., comma 3, potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte” (Cass.Civ., Sezioni Unite, n.927 del 13.01.2022, motivazione)
Applicati i suesposti principi all'odierna opposizione si riscontrano i seguenti fatti pacifici, incontestati e risultanti per tabulas dai documenti esistenti in atti: il decreto ingiuntivo opposto n.1127/2013 è stato notificato a in Parte_1 pagina 2 di 4 data 4.12.2013 (così come peraltro dichiarato espressamente dalla stessa parte opponente in atto di citazione, pag.1); l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stata notificato da a parte opposta Parte_1 Controparte_1
13.01.2014 ; il deposito in cancelleria dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e quindi la relativa iscrizione a ruolo è stata effettuata dall'opponente in data 22.01.2024 . Ciò posto, considerato che -come appena Parte_1 sopra rilevato il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato in data 4.12.2013 e che quindi il termine ultimo ex art.641
c.p.c. per proporre l'opposizione scadeva in data 13.01.2014 non vi è dubbio che la predetta iscrizione a ruolo - con il relativo deposito in cancelleria dell'atto di citazione avvenuta solo in data 22.01.2024 risulta insanabilmente tardiva. Ne discende che l'opposizione a decreto ingiuntivo non può che considerarsi inammissibile.
Tale inammissibilità peraltro può essere dichiarata da questo Tribunale anche se rilevata da parte opposta per la prima volta solo in sede di note scritte conclusive per l'udienza del 7.2.2022, tenuto conto che “Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione” (Cass.Civ.n.13594 del
21.05.2019: esattamente come nel caso di specie ove risulta chiaramente dai documenti in atti sia la data di notifica del decreto ingiuntivo che la data di opposizione); sul punto si consideri inoltre che “Non soggiace al divieto posto dall'art. 101
c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono di cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini” (Cass.Civ.n.29803 del
18.11.2019). A ciò si aggiunga infine che in ogni caso l'inosservanza dei termini di decadenza processuale, risultando correlata alla tutela di interessi di carattere generale, è sempre rilevabile d'ufficio (Cass.Civ., Sezioni Unite, n.8501 del
25.03.2021; Cass.Civ.n.7356 del 07.03.2022).
Alla luce quindi di tutte le considerazioni sopra esposte, l'opposizione spiegata da deve dichiararsi Parte_1 inammissibile.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico dell'opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dall'opponente avverso la parte Parte_1 opposta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_2
-dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1123/2013 del 22.11.2013 del
Tribunale di Foggia, R.G.n. 4946/ 2013 e di cui è causa;
pagina 3 di 4 -condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta;
spese di lite che vengono liquidate in E. 1.701,00 per compensi professionali, oltre r.f., iva e c.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Marcello De
Vivo, procuratore della parte opposta dichiaratosi antistatario;
Controparte_1
- Pone le spese di CTU già liquidate in corso di causa definitivamente a carico di Parte_1
Foggia, 4.02.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
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