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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 25 settembre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3803/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1
UA RR
RICORRENTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei anf
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di condanna dell' al pagamento degli assegni per il nucleo familiare relativi al periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2020, in virtù del rapporto
1 di lavoro intercorso con la società “ Manifattura Alge srl”, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nola emessa in data 07.02.2022.
Nel costituirsi in giudizio tardivamente, l' resistente ha eccepito l'avvenuto pagamento della CP_1 prestazione richiesta in ricorso, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la causa
è stata decisa con sentenza da motivazione contestuale.
***
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione CP_ della materia del contendere. Successivamente alla notifica del ricorso, l' ha provveduto al pagamento della prestazione richiesta in sede giudiziale, circostanza questa ammessa dalla stessa parte ricorrente, la quale oggi ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
L'avvenuto pagamento rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, il riconoscimento, avvenuto in corso di giudizio, della prestazione in sede amministrativa, fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento. Tuttavia, il comportamento dell'amministrazione convenuta, che ha provveduto alla liquidazione della provvidenza economica sia pure successivamente alla notifica del ricorso, CP_ induce a compensare per un quinto le spese di lite. Il residuo viene posto a carico dell' e si liquida come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi ed esclusa ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa per un quinto le spese di lite e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 709,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Così deciso in Nola, il 30 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 25 settembre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3803/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1
UA RR
RICORRENTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei anf
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di condanna dell' al pagamento degli assegni per il nucleo familiare relativi al periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2020, in virtù del rapporto
1 di lavoro intercorso con la società “ Manifattura Alge srl”, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nola emessa in data 07.02.2022.
Nel costituirsi in giudizio tardivamente, l' resistente ha eccepito l'avvenuto pagamento della CP_1 prestazione richiesta in ricorso, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la causa
è stata decisa con sentenza da motivazione contestuale.
***
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione CP_ della materia del contendere. Successivamente alla notifica del ricorso, l' ha provveduto al pagamento della prestazione richiesta in sede giudiziale, circostanza questa ammessa dalla stessa parte ricorrente, la quale oggi ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
L'avvenuto pagamento rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, il riconoscimento, avvenuto in corso di giudizio, della prestazione in sede amministrativa, fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento. Tuttavia, il comportamento dell'amministrazione convenuta, che ha provveduto alla liquidazione della provvidenza economica sia pure successivamente alla notifica del ricorso, CP_ induce a compensare per un quinto le spese di lite. Il residuo viene posto a carico dell' e si liquida come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi ed esclusa ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa per un quinto le spese di lite e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 709,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Così deciso in Nola, il 30 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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