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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2119/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2119/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAURIELLO Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO e dell'avv. MAURIELLO PAOLO, elettivamente domiciliata in VIA DEL
TEMPIO 1 00186 ROMA presso il difensore avv. MAURIELLO CLAUDIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. MARIANI MONIA, elettivamente domiciliata in VIA TRIESTE 41 60025
LORETO (AN) presso il difensore avv. MARIANI MONIA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n. 79/2022 pubblicata in data 11/04/2022 il Giudice di Pace di Faenza ha condannato al pagamento della somma di € 867,82, oltre a € 20,00 Parte_1
versati per il ricorso, ed oltre a interessi e spese, in favore di , Controparte_1
in accoglimento della domanda proposta da quest'ultima in via subordinata, diretta ad ottenere un parziale rimborso di commissioni e spese relative ad un contratto di finanziamento concluso in data 30/08/2012 tra le odierne parti in causa con l'intermediazione di avendo la estinto Controparte_2 Controparte_1
anticipatamente il finanziamento con il pagamento in unica soluzione del debito residuo, effettuato in data 01/06/2017 alla scadenza della cinquantaseiesima delle 120 rate previste contrattualmente.
Avverso la sentenza in questione ha proposto appello davanti a Parte_1
questo Tribunale, riproponendo la già disattesa eccezione di carenza di legittimazione passiva della banca relativamente agli oneri di intermediazione, e lamentando nel merito l'erroneità della sentenza impugnata per avere riconosciuto all'odierna appellata un parziale rimborso di costi up front (oneri di intermediazione, spese di istruttoria, commissioni di attivazione), non dovuto in base all'art.
3.2 delle condizioni generali di contratto, e applicato il criterio pro rata temporis ai fini della quantificazione del dovuto rimborso di costi recurring (commissioni di gestione), nonostante il diverso criterio di calcolo previsto contrattualmente per quest'ultimo rimborso.
si è costituita nel presente giudizio, contestando integralmente Controparte_1
la fondatezza dell'impugnazione avversaria, e chiedendone pertanto il rigetto, con integrale conferma della sentenza appellata.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve rilevarsi in via preliminare l'infondatezza dell'eccezione di parziale carenza di legittimazione passiva di risulta infatti che gli oneri di Parte_1
intermediazione sono stati trattenuti dal capitale mutuato al momento della stipula del contratto di finanziamento, e dunque corrisposti dalla non al mediatore Controparte_1
creditizio, bensì alla banca, che deve pertanto qualificarsi come accipiens ai fini
2 dell'azione di ripetizione di indebito proposta dall'odierna appellata, a nulla rilevando l'eventuale successivo versamento di tali somme al mediatore da parte dell'istituto di credito mutuante.
Quanto al merito, va osservato che la domanda proposta in via subordinata dalla
, accolta dal giudice di primo grado con la sentenza impugnata, era Controparte_1
diretta ad ottenere, in ragione dell'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento sopra menzionato, un parziale rimborso di costi up front, quantificato secondo il criterio previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, ed un parziale rimborso di costi recurring, quantificato secondo il criterio pro rata temporis.
Secondo la banca, invece, nessun rimborso sarebbe dovuto per i costi up front, in base all'art.
3.2 delle condizioni generali di contratto e alla normativa applicabile ratione temporis, mentre sarebbe dovuto un parziale rimborso dei costi recurring, che non dovrebbe però essere calcolato secondo il criterio pro rata temporis, perché il contratto di finanziamento stipulato dalle parti prevede la sottrazione al totale delle commissioni ammortizzate, secondo lo sviluppo delle rate nel piano, di quelle maturate;
il rimborso dei costi recurring, se calcolato correttamente, dovrebbe ritenersi già interamente effettuato con l'avvenuto riconoscimento all'odierna appellata, in sede di conteggio estintivo, della somma di € 890,62 per oneri non maturati.
Orbene, trattandosi di finanziamento erogato ad un consumatore, la normativa statale di riferimento è costituita dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo vigente al tempo della stipula del contratto di finanziamento de quo, che disponeva quanto segue:
“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La distinzione tra costi up front e costi recurring deve ritenersi superata in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 383 dell'11/09/2019 (c.d. sentenza Lexitor), come è stato chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22/12/2022,
3 nella quale si conclude che già prima dell'intervento legislativo del 2021 (che ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 125-sexies del TUB, in sostituzione di quella originaria in vigore al tempo della stipulazione del contratto di finanziamento di cui si discute in questa sede) “l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia”, e che “la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è … compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo”; motivo per cui la Corte Costituzionale ha ravvisato un vulnus ai principi costituzionali solo nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11- octies, comma 2, del D.L. 25/05/2021 n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella L. 23/07/2021 n. 106, con la conseguenza di ritenere la disposizione censurata “costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”.
Nello stesso senso si è recentemente pronunciata anche la Corte di Cassazione, affermando i seguenti principi di diritto in una controversia relativa ad un contratto di finanziamento stipulato addirittura prima dell'introduzione dell'art. 125-sexies del TUB nella sua formulazione originaria:
“L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.
Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo
4 le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”;
“È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33” (Cass. 06/09/2023 n. 25977).
La Suprema Corte ha sostanzialmente fatto propri i principi affermati dalla sentenza
Lexitor, che ha ritenuto applicabili anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'originario art. 125-sexies del TUB, osservando che “il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive Europee”,
e che la diversa interpretazione sostenuta dal giudice di merito “confligge con
l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto”, e ravvisando tale finalità anche “nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito"”.
Nella citata pronuncia la Suprema Corte, dopo aver richiamato la giurisprudenza europea secondo la quale “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva ..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato”, rileva che la Corte di Giustizia afferma nella sentenza Lexitor “che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi
5 alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”; interpretazione che la
Suprema Corte ritiene “certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento"”.
Alla luce dei principi sopra riportati non può che ritenersi illegittimo, nel caso in esame, il totale diniego del richiesto rimborso dei costi up front, così come il parziale diniego del richiesto rimborso dei costi recurring (accordato solo per la somma di € 890,62), trattandosi di costi di cui la banca ha negato o limitato la riduzione sulla base di clausole contrattuali ispirate al criterio della distinzione tra costi up front e costi recurring, o comunque non compatibili con il diritto del consumatore all'effettiva riduzione del costo complessivo del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento;
clausole che devono pertanto essere disapplicate.
Va conseguentemente riconosciuto alla il diritto alla riduzione per tutti Controparte_1
i suddetti costi, riduzione da calcolarsi – per quanto riguarda i costi recurring – in misura proporzionale alla vita residua del contratto, ovvero secondo il criterio pro rata temporis, come richiesto dall'odierno appellata.
La sentenza impugnata va pertanto confermata integralmente, con la sola eccezione della statuizione relativa alla decorrenza degli interessi legali, che deve essere posticipata dalla data dell'estinzione anticipata del finanziamento a quella della domanda giudiziale, in applicazione dei principi in materia di ripetizione di indebito.
6 Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della banca (considerato anche il fatto che nel giudizio di secondo grado l'appellata si è limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata, senza proporre appello incidentale), non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per una totale o parziale compensazione, posto che Parte_1
ha resistito in giudizio alla domanda della pur essendo ben
[...] Controparte_1
consapevole della sentenza Lexitor, pronunciata due anni prima, che imponeva un'interpretazione “adeguatrice” della normativa in vigore al tempo della conclusione del contratto di finanziamento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) conferma la sentenza impugnata, con la sola eccezione della statuizione relativa alla decorrenza degli interessi legali, che deve intendersi posticipata dalla data dell'estinzione anticipata del finanziamento a quella della domanda giudiziale;
2) condanna a rifondere ad le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio di appello, che liquida in € 662,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 27/02/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2119/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAURIELLO Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO e dell'avv. MAURIELLO PAOLO, elettivamente domiciliata in VIA DEL
TEMPIO 1 00186 ROMA presso il difensore avv. MAURIELLO CLAUDIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. MARIANI MONIA, elettivamente domiciliata in VIA TRIESTE 41 60025
LORETO (AN) presso il difensore avv. MARIANI MONIA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n. 79/2022 pubblicata in data 11/04/2022 il Giudice di Pace di Faenza ha condannato al pagamento della somma di € 867,82, oltre a € 20,00 Parte_1
versati per il ricorso, ed oltre a interessi e spese, in favore di , Controparte_1
in accoglimento della domanda proposta da quest'ultima in via subordinata, diretta ad ottenere un parziale rimborso di commissioni e spese relative ad un contratto di finanziamento concluso in data 30/08/2012 tra le odierne parti in causa con l'intermediazione di avendo la estinto Controparte_2 Controparte_1
anticipatamente il finanziamento con il pagamento in unica soluzione del debito residuo, effettuato in data 01/06/2017 alla scadenza della cinquantaseiesima delle 120 rate previste contrattualmente.
Avverso la sentenza in questione ha proposto appello davanti a Parte_1
questo Tribunale, riproponendo la già disattesa eccezione di carenza di legittimazione passiva della banca relativamente agli oneri di intermediazione, e lamentando nel merito l'erroneità della sentenza impugnata per avere riconosciuto all'odierna appellata un parziale rimborso di costi up front (oneri di intermediazione, spese di istruttoria, commissioni di attivazione), non dovuto in base all'art.
3.2 delle condizioni generali di contratto, e applicato il criterio pro rata temporis ai fini della quantificazione del dovuto rimborso di costi recurring (commissioni di gestione), nonostante il diverso criterio di calcolo previsto contrattualmente per quest'ultimo rimborso.
si è costituita nel presente giudizio, contestando integralmente Controparte_1
la fondatezza dell'impugnazione avversaria, e chiedendone pertanto il rigetto, con integrale conferma della sentenza appellata.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve rilevarsi in via preliminare l'infondatezza dell'eccezione di parziale carenza di legittimazione passiva di risulta infatti che gli oneri di Parte_1
intermediazione sono stati trattenuti dal capitale mutuato al momento della stipula del contratto di finanziamento, e dunque corrisposti dalla non al mediatore Controparte_1
creditizio, bensì alla banca, che deve pertanto qualificarsi come accipiens ai fini
2 dell'azione di ripetizione di indebito proposta dall'odierna appellata, a nulla rilevando l'eventuale successivo versamento di tali somme al mediatore da parte dell'istituto di credito mutuante.
Quanto al merito, va osservato che la domanda proposta in via subordinata dalla
, accolta dal giudice di primo grado con la sentenza impugnata, era Controparte_1
diretta ad ottenere, in ragione dell'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento sopra menzionato, un parziale rimborso di costi up front, quantificato secondo il criterio previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, ed un parziale rimborso di costi recurring, quantificato secondo il criterio pro rata temporis.
Secondo la banca, invece, nessun rimborso sarebbe dovuto per i costi up front, in base all'art.
3.2 delle condizioni generali di contratto e alla normativa applicabile ratione temporis, mentre sarebbe dovuto un parziale rimborso dei costi recurring, che non dovrebbe però essere calcolato secondo il criterio pro rata temporis, perché il contratto di finanziamento stipulato dalle parti prevede la sottrazione al totale delle commissioni ammortizzate, secondo lo sviluppo delle rate nel piano, di quelle maturate;
il rimborso dei costi recurring, se calcolato correttamente, dovrebbe ritenersi già interamente effettuato con l'avvenuto riconoscimento all'odierna appellata, in sede di conteggio estintivo, della somma di € 890,62 per oneri non maturati.
Orbene, trattandosi di finanziamento erogato ad un consumatore, la normativa statale di riferimento è costituita dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo vigente al tempo della stipula del contratto di finanziamento de quo, che disponeva quanto segue:
“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La distinzione tra costi up front e costi recurring deve ritenersi superata in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 383 dell'11/09/2019 (c.d. sentenza Lexitor), come è stato chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22/12/2022,
3 nella quale si conclude che già prima dell'intervento legislativo del 2021 (che ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 125-sexies del TUB, in sostituzione di quella originaria in vigore al tempo della stipulazione del contratto di finanziamento di cui si discute in questa sede) “l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia”, e che “la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è … compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo”; motivo per cui la Corte Costituzionale ha ravvisato un vulnus ai principi costituzionali solo nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11- octies, comma 2, del D.L. 25/05/2021 n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella L. 23/07/2021 n. 106, con la conseguenza di ritenere la disposizione censurata “costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”.
Nello stesso senso si è recentemente pronunciata anche la Corte di Cassazione, affermando i seguenti principi di diritto in una controversia relativa ad un contratto di finanziamento stipulato addirittura prima dell'introduzione dell'art. 125-sexies del TUB nella sua formulazione originaria:
“L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.
Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo
4 le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”;
“È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33” (Cass. 06/09/2023 n. 25977).
La Suprema Corte ha sostanzialmente fatto propri i principi affermati dalla sentenza
Lexitor, che ha ritenuto applicabili anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'originario art. 125-sexies del TUB, osservando che “il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive Europee”,
e che la diversa interpretazione sostenuta dal giudice di merito “confligge con
l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto”, e ravvisando tale finalità anche “nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito"”.
Nella citata pronuncia la Suprema Corte, dopo aver richiamato la giurisprudenza europea secondo la quale “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva ..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato”, rileva che la Corte di Giustizia afferma nella sentenza Lexitor “che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi
5 alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”; interpretazione che la
Suprema Corte ritiene “certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento"”.
Alla luce dei principi sopra riportati non può che ritenersi illegittimo, nel caso in esame, il totale diniego del richiesto rimborso dei costi up front, così come il parziale diniego del richiesto rimborso dei costi recurring (accordato solo per la somma di € 890,62), trattandosi di costi di cui la banca ha negato o limitato la riduzione sulla base di clausole contrattuali ispirate al criterio della distinzione tra costi up front e costi recurring, o comunque non compatibili con il diritto del consumatore all'effettiva riduzione del costo complessivo del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento;
clausole che devono pertanto essere disapplicate.
Va conseguentemente riconosciuto alla il diritto alla riduzione per tutti Controparte_1
i suddetti costi, riduzione da calcolarsi – per quanto riguarda i costi recurring – in misura proporzionale alla vita residua del contratto, ovvero secondo il criterio pro rata temporis, come richiesto dall'odierno appellata.
La sentenza impugnata va pertanto confermata integralmente, con la sola eccezione della statuizione relativa alla decorrenza degli interessi legali, che deve essere posticipata dalla data dell'estinzione anticipata del finanziamento a quella della domanda giudiziale, in applicazione dei principi in materia di ripetizione di indebito.
6 Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della banca (considerato anche il fatto che nel giudizio di secondo grado l'appellata si è limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata, senza proporre appello incidentale), non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per una totale o parziale compensazione, posto che Parte_1
ha resistito in giudizio alla domanda della pur essendo ben
[...] Controparte_1
consapevole della sentenza Lexitor, pronunciata due anni prima, che imponeva un'interpretazione “adeguatrice” della normativa in vigore al tempo della conclusione del contratto di finanziamento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) conferma la sentenza impugnata, con la sola eccezione della statuizione relativa alla decorrenza degli interessi legali, che deve intendersi posticipata dalla data dell'estinzione anticipata del finanziamento a quella della domanda giudiziale;
2) condanna a rifondere ad le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio di appello, che liquida in € 662,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 27/02/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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