Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 05/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 3383/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3383/2024, promossa con ricorso depositato il 28/06/2024 da:
1) , C.F.: nata a Parte_1 C.F._1
Lago AG (Ecuador) il 17.02.1982, residente in [...], cittadina ecuadoregna e
2) , C.F. , Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...], residente in [...], cittadino ecuadoregno entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Michela Iannone
i quali hanno contratto matrimonio civile in Milano in data 05.12.2003, iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Milano anno 2003 nr. 1918 Registro 01 Parte 1
Serie;
si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio nr.
553/2024 V.G.
figlia minorenne, nata a [...] il [...], cittadina C.F._3
ecuadoregna, residente in [...];
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28/06/2024 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) La figlia minorenne è affidata in modo Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
2) per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. nere dei genitori quello di Per_2
tenersi reciprocamente informati sulle questioni tutte relative alla figlia;
3) il padre starà con la figlia:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alle 19.30 fino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, entro le ore 19.30;
- due settimane anche non consecutive, durante il periodo di chiusura estiva delle scuole, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- nel corso delle vacanze di fine anno, alternativamente con la madre, dal giorno di chiusura della scuola sino al 30 dicembre, oppure dal 31 dicembre sino alla ripresa della scuola;
- nel corso delle vacanze pasquali, solo se non ha trascorso con la figlia il giorno di
Natale dell'anno precedente;
- nel corso di altri “ponti” e festività di calendario, sempre secondo il principio dell'alternanza con l'altro genitore.
4) a titolo di contributo anticipato al mantenimento ordinario di il Persona_1 padre verserà alla madre, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, a decorrere dal mese di luglio 2024, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, a
Pag. 2 di 5 mezzo bonifico bancario su carta prepagata di Poste Italiane -Postepay Evolution nr.
5333171146900473 – IBAN [...] intestata a
[...]
l'importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00), per 12 mensilità, Parte_1
oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di luglio
2025 con indice base luglio 2024;
5) i genitori contribuiranno al 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite
Pag. 3 di 5 scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In particolare le parti ci impegnano a garantire l'iscrizione della figlia all'istituto privato al quale la ragazza è già iscritta (frequentante al 3° anno Istituto Stenografico
Commerciale Limbergh Flying School) fino al completamento dell'intero corso di studi prescelto.
6) i coniugi si danno espressa preventiva autorizzazione al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti, rilasciandosi, fin d'ora, reciproco assenso all'espatrio;
7) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente, di aver risolto in separata sede ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo o ragione, ad eccezione delle obbligazioni assunte nel presente atto.
***
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Pag. 4 di 5 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 05.12.2003, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano anno 2003 nr. 1918
Registro 01 Parte 1 Serie alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___5.3.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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