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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio delle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, disposto con decreto del 10.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico, fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1349 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
Avv. AM LA CORTE, nata ad [...], il [...], CF: , C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Cosimo Pio Di Benedetto
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno nonché preso il domicilio digitale:
PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
con sede in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, c. f. n. , rappresentata e P.IVA_1
difesa, per procura in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Paolo Maggi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore e presso il domicilio digitale:
PEC: Email_2
Resistente
1 E
, con sede in Roma, Controparte_2
in pers. del Presidente e l.r.p.t., C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta mandato in P.IVA_2
calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Gaetano Colonnese, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore nonché presso il domicilio digitale:
PEC: .salerno.it; Email_3 CP_3
Resistente – Attore in riconvenzionale
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 5.3.2024, AM La Corte agiva nei confronti di
[...]
e della Controparte_1 Controparte_4
deducendo l'illegittimità della cartella di pagamento n. 10020230032309459000, notificata alla ricorrente in data 26/01/2024, relativa al mancato pagamento del contributo integrativo anno 2011 e anno 2012, oltre sanzioni, maggiorazioni, interessi e spese di notifica, per un totale di € 1.425,36.
In particolare, la ricorrente impugnava il titolo adducendo la prescrizione della pretesa creditoria e la decadenza dalla potestà di riscossione.
Sulla scorta di tali argomentazioni la parte concludeva nei sensi che seguono: “-accogliere
l'opposizione formulata dal ricorrente e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento n.
10020230032309459000 per tutti i motivi esposti in atto, dichiarando, altresì, la prescrizione
nonché la decadenza della pretesa creditoria indicata nella predetta cartella di pagamento
e, conseguentemente, per quanto sopra, annullare e/o revocare l'iscrizione a ruolo recata
2 dalla suddetta cartella di pagamento, ordinando, altresì la cancellazione del ruolo in essa
trasfuso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
2. Con memoria difensiva depositata il 4.10.2024, si costituiva in giudizio l
[...]
, la quale eccepiva l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e di Controparte_1
decadenza, concludendo con la richiesta di: “Dichiarare l'opposizione inammissibile ed, in
subordine, rigettarla perché infondata, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
3. In data 8.10.2024 si costituiva in giudizio anche la Controparte_4
, con memoria contenente la formulazione di domanda riconvenzionale,
[...]
nella quale deduceva l'infondatezza dell'eccezioni di prescrizione e decadenza di parte attrice e chiedeva al Tribunale di: “1) Accogliere integralmente le presenti memorie difensive
di costituzione e per l'effetto 2) Rigettare la domanda della ricorrente, unitamente a tutte le
conclusioni ivi rassegnate, perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto,
pretestuosa e comunque non suffragata da elementi probatori idonei a giustificarne
l'accoglimento; 3) Accogliere, altresì, la spiegata domanda riconvenzionale, così come
formulata nelle presenti memorie difensive e per i motivi testè argomentati e per l'effetto 4)
Condannare l'Avv. AM La Corte al pagamento della somma di € 1.425,36 (Euro
millequattrocentoventicinque/36), oltre interessi e maggiorazioni come per legge,
direttamente a , in persona del Controparte_4
Presidente e legale rappresentante pro tempore 5) Condannare la ricorrente al pagamento
delle competenze professionali e delle spese di giudizio, con attribuzione in favore del
sottoscritto difensore, antistatario”.
4. A seguito del differimento della prima udienza in adesione alla richiesta in tal senso della convenuta , veniva calendarizzata Controparte_4
l'udienza di discussione del 6.12.2024, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
3 Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza.
Parte ricorrente, in particolare, evidenziava di aver presentato domanda di rateizzazione per la cartella opposta, provvedendo a pagare anche la prima rata e, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere con spese di lite compensate.
Le altre parti si riportavano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio e nella sostanza non si opponevano alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ma con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione alla cartella di pagamento n. 10020230032309459000 proposta da AM La Corte con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971,
istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della
4 cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, è stata documentalmente accertata la sopravvenuta totale carenza di interesse della ricorrente all'accoglimento del ricorso, avendo la stessa parte attrice dichiarato e documentato di aver, per il debito oggetto del titolo opposto, aderito alla definizione rateale della debitoria, ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. n. 602/73, e di non aver quindi più interesse all'accoglimento dell'opposizione.
A fronte di ciò, tenuto conto della posizione processuale sia della che CP_4
dell' , in via principale di contrarietà all'accoglimento dell'opposizione e Controparte_1
di conferma del titolo opposto (alla cui contestazione parte attrice, come detto, ha dichiaratamente rinunciato, avendo richiesto la cessazione del presente giudizio di opposizione), è certamente venuto meno qualsivoglia interesse apprezzabile e giuridicamente rilevante delle parti, ivi comprese le parti convenute, al prosieguo della presente controversia, non cogliendosi più alcun interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente a coltivare l'opposizione.
E' di tutta evidenza, in definitiva, che, nelle more del giudizio, è venuto meno l'interesse di tutte le parti alla prosecuzione dello stesso
Per le ragioni esposte deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto da AM La Corte il 5.3.2024.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere interamente compensate tra le parti, atteso che in tal senso si è espressa
5 la Suprema Corte – in materia di adesione a procedura agevolativa, ma affermando principi che sono del tutto trasponibili al caso di specie – la quale ha sottolineato come in subiecta
materia la condanna alle spese del debitore contrasterebbe con la "ratio" della previsione normativa poiché genererebbe sul debitore oneri ulteriori a fronte di un provvedimento legislativo che, all'opposto, tende ad agevolare l'estinzione del debito nei confronti dell'Erario (Cass. Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 e, successivamente, Cass.
Sez. 6, n. 14782 del 07/06/2018, Rv. 649019). Di conseguenza deve provvedersi in questa sede alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1349 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da AM La Corte
nei confronti di e Controparte_5 Controparte_2
così provvede:
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di opposizione proposto da AM La Corte con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 4.1.2025. Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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