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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/10/2024, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
RG 828/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nino Parte_1 C.F._1
Cuccureddu e Giovanni Battista Luciano, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Sassari, Via Zanfarino n. 41;
RICORRENTE - CONVENUTO contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Perria e CP_1 P.IVA_1
Silvia Mesina, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Viale
Adua n. 4;
CONVENUTO - RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: retribuzione – risarcimento del danno All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21 giugno 2021, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito CP_1
riportate.
2. Il sig. ha rappresentato di aver lavorato alle dipendenze della convenuta Pt_1 dall'1.12.1993 all'8.11.2020 con mansioni di operaio autista, dovendo provvedere a caricare il mezzo di volta in volta assegnato e ad effettuare le consegne della merce (farine o mangimi), oltre allo scarico di queste ultime.
3. Nell'ambito dello svolgimento delle mansioni assegnate, parte ricorrente ha dedotto di aver svolto la prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì, con inizio la mattina alle ore 06:00 e rientro in azienda alle 16:30 (con pausa pranzo di qualche minuto), ove si tratteneva almeno fino alle 17:30 per ultimare le operazioni di scarico e ricarico. Inoltre, il sig. ha allegato che successivamente al trasferimento della sede a Pt_1 Per_1 avvenuto nell'anno 1996, la prestazione sarebbe stata resa dalle 06:00 alle 18:00.
4. Il lavoratore ha altresì sostenuto di essersi occupato, tra il 1996 e il 2005, dell'effettuazione di viaggi nel territorio peninsulare (Lazio e Piemonte) per operazioni di scarico e ricarico merce, con partenza la domenica sera o il lunedì sera e rientro la notte successiva, con orario di lavoro al giorno di ritorno solo fino alle 13:00.
5. Parte ricorrente ha contestato l'inquadramento riconosciuto e applicato dalla parte datoriale in costanza di rapporto: ovverosia il IV livello retributivo del CCNL Alimentari
Artigianato dall'assunzione fino al 31.12.2004, il IV livello CCNL Alimentari Industria dall'1.1.2005 al 31.3.2005, il VI livello CCNL Alimentari Piccola Industria dall'1.4.2005 al 31.7.2006, ed il IV livello CCNL Alimentari Artigianato dal 2006 al termine del rapporto lavorativo.
6. Secondo la tesi attorea il dipendente avrebbe avuto diritto a un inquadramento superiore in tutti i periodi lavorati, e in particolare nel III livello (V livello nel periodo 1.4.2005 -
31.7.2006). Ciò in quanto i CCNL via via applicati contenevano un riferimento agli autisti solo al V livello, ma che tuttavia la prestazione resa dal non sarebbe sussumibile Pt_1 in tale livello, atteso che quest'ultimo conduceva dei mezzi di superiore portata (200-250 quintali).
7. Maggiormente aderente, secondo quanto prospettato dal ricorrente, era la classificazione del personale contenuta nel CCNL Autotrasporti Artigiani, che annoverava nel terzo livello super i conduttori di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali.
8. Pertanto il ricorrente, in ragione delle mansioni svolte, anche con il coordinamento del lavoro di chi era addetto a operazioni di carico, scarico e consegna delle merce, e dei mezzi che conduceva, avrebbe avuto diritto quantomeno all'inquadramento nel terzo livello (ovvero quinto nel periodo sopra menzionato).
9. Il superiore inquadramento rivendicato dal ricorrente comporterebbe il diritto alla percezione di differenze retributive nella misura di € 21.229,82, oltre a un'incidenza sul trattamento di fine rapporto nella misura di € 25.443,97. A tale credito andrebbe inoltre
2 aggiunto quello relativo alle numerose ore di prestazione resa a titolo di straordinario, di €
230.791,89, per un valore complessivo della pretesa pari a € 277.465,68.
10. ha quindi introdotto la presente vertenza, chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni:
“
1. ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
2. dichiarare che doveva essere inserito dalla sua datrice di lavoro Parte_1
quantomeno nel III livello retributivo se non nel III A durante tutto il corso del rapporto di lavoro salvo che nel periodo dal 01.04.2005 al 31.07.2006 in cui doveva essere inquadrato, anziché nel VI, quantomeno nel V livello contributivo;
3. per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere all'odierno CP_1
ricorrente le differenze retributive dovutegli per il superiore livello retributivo che, causa cognita, deve essergli riconosciuto e per il lavoro straordinario svolto;
il tutto da liquidarsi nella complessiva somma di €. 277.465,68 come da conteggi prodotti, e che verranno notificati alla convenuta unitamene al presente ricorso per farne parte integrante e sostanziale, o nella veriore somma accertanda causa cognita;
oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
4. con vittoria di spese e competenze di lite”.
11. Si è ritualmente costituita la domandando l'integrale rigetto del ricorso CP_1
avversario.
12. In particolare, la società resistente ha eccepito che il lavoratore è sempre stato correttamente inquadrato sulla base dei vari CCNL applicati in azienda, non avendo invece mai applicato quello Autotrasporti Artigiani rivendicato dalla controparte, non pertinente peraltro all'attività di impresa esercitata dalla Né, appunto, CP_1
assumerebbe alcun rilievo la tipologia e la natura dei mezzi impiegati dal ricorrente.
13. Parte convenuta ha altresì contestato che il sig. si dovesse occupare del Pt_1
coordinamento del lavoro di altro personale, nonché che dovesse provvedere alle operazioni di carico e scarico dei mezzi, essendo destinati a tale attività altri colleghi del lavoratore, ovvero in quanto svolta dai destinatari della merce con dei muletti;
per quanto concerne il carico della merce, questo sarebbe invece avvenuto tramite caduta verticale della merce dai silos.
3 14. La convenuta ha poi contestato l'assunto attoreo in ordine all'orario di lavoro osservato nel corso della durata del rapporto, evidenziandone l'infondatezza anche sulla base dei tracciati dei GPS, istallati dal 2016 sui mezzi impiegati dal ricorrente, che riporterebbero una prestazione lavorativa di durata inferiore.
15. Inoltre, la ha allegato che la società si era dotata di un sistema di CP_1
rilevazione delle presenze basato su impronta digitale;
dalle giornaliere collegate alle presenze a lavoro del ricorrente risulterebbe la prestazione lavorativa per un orario inferiore rispetto a quello contrattualmente dovuto, e che se il sig. avesse svolto Pt_1 del lavoro straordinario, quest'ultimo sarebbe stato sempre retribuito in busta paga.
16. Infine, la ha spiegato avverso il ricorrente domanda riconvenzionale, CP_1
consistente nel risarcimento dei danni che avrebbe cagionato alla datrice di lavoro, in ragione della perdita dei clienti a seguito delle voci menzognere fatte circolare dal dipendente per screditare l'immagine dell'azienda e la qualità della merce venduta.
17. Tale assunto sarebbe dimostrato dalle rimostranze mosse da un agente della convenuta,
nonché da quanto riferito dai titolari dell'azienda agricola RA Testimone_1
RI di Ozieri.
18. La consistenza del pregiudizio subito emergerebbe dal raffronto del fatturato prodotto dal
2018 (anno in cui si sono incrinati i rapporti tra le parti) rispetto al 2019 e al 2020, con perdita di numerosi clienti storici.
19. La a pertanto chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: CP_1
“1) respingere il ricorso del sig. per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo Pt_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, da ogni avversa CP_1
pretesa; 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 2104, 2105 e 2043 Cod. Civ. da parte del per le motivazioni Pt_1
di cui alla narrativa che precede e all'esito dell'istruttoria, condannando il ricorrente al risarcimento dei danni in favore della convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella misura ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 Cod.
Civ., di euro 50.000,00 o di quella maggiore o minore secondo l'apprezzamento del
Giudice; 3) condannare il ex art. 96 Cod. Civ. al risarcimento dei danni in favore Pt_1
della convenuta nella misura ritenuta adeguata, anche all'esito delle prove documentali
4 che ne smentiscono in radice le allegazioni e ne confermano la temerarietà; 4) con vittoria delle competenze professionali del presente giudizio”.
20. Con memoria difensiva depositata da parte del ricorrente, quest'ultimo ha insistito nella domanda e contestato l'azione riconvenzionale avanzata dalla convenuta, siccome infondata, sia nell'an sia nel quantum.
21. Respinta la richiesta di produzione documentale avanzata dal ricorrente con memoria successiva alla domanda riconvenzionale (dischi cronotachigrafi) e istruita la causa mediante interrogatorio formale e prova orale per testi, la controversia viene decisa all'udienza del 15 ottobre 2024 all'esito della discussione orale tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
22. Il ricorso deve essere respinto.
23. Con riferimento alla domanda di riconoscimento del superiore inquadramento, in via sistematica si osserva che costituisce orientamento di legittimità ormai invalso quello secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018,
21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006)” (così Cass. civ., sez. lav.,
n. 30580/2019).
24. Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta che le mansioni svolte nel corso della durata del rapporto avrebbero dovuto essere sussunte nel terzo livello (ovvero nel quinto nel periodo dall'1.4.2005 al 31.7.2006), prendendo quale parametro di raffronto la classificazione del personale contenuta nel CCNL Autotrasporti Artigiani.
25. Sul punto, occorre preliminarmente richiamare l'orientamento, cui si è già fatto riferimento nella pronuncia riportata anche negli scritti conclusivi della parte resistente, che stabilisce che la sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione
5 imprenditoriale o anche con comportamento concludente;
conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare, il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività, fermo - in ogni caso
- il rispetto dell'art. 36 Cost. (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 7203 del 18/03/2024).
26. Sicché, la preclusione di cui all'art. 2070, comma primo, c.c., comporta quale conseguenza che, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato, fornendo altresì prova dell'assunto, non sussistendo presunzione di inadeguatezza della retribuzione erogata, posta l'assenza di diretta vincolatività del detto contratto (Cass. civ., sez. lav., 10 giugno 2021, n. 16376).
27. Ebbene, è pacifico tra le parti in causa che il rapporto lavorativo è stato regolato dal
CCNL Alimentari Artigianato dall'assunzione fino al 31.12.2004, dal CCNL Alimentari
Industria dall'1.1.2005 al 31.3.2005, dal CCNL Alimentari Piccola Industria dall'1.4.2005 al 31.7.2006, ed infine dal CCNL Alimentari Artigianato;
di converso, il datore di lavoro non ha mai applicato il CCNL Autotrasporti Artigiani.
28. Da quanto osservato discende in prima battuta che il lavoratore non può aspirare all'applicazione diretta del CCNL Autotrasporti Artigiani. Inoltre, quest'ultimo non assume rilievo quale parametro ex art. 36 Cost., non avendo parte ricorrente articolato alcuna domanda ai sensi del precetto costituzionale, essendo solo genericamente dedotto che il lavoratore non sarebbe stato pagato con una retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del lavoro prestato, senza null'altro allegare.
29. Ulteriore conseguenza del principio di cui si discute è poi l'irrilevanza dell'esame comparativo della declaratoria del CCNL Autotrasporti Artigiani rispetto alla domanda di superiore inquadramento oggi proposta, dovendo essere oggetto di scrutinio e
6 dimostrazione la sussunzione delle mansioni concretamente svolte dal dipendente nelle declaratorie professionali riportate nei contratti collettivi applicati al rapporto.
30. Sul punto, si deve anzitutto rilevare che il ricorso introduttivo non contiene un'analisi puntuale delle ragioni per cui le mansioni del sig. fossero inquadrate per difetto Pt_1
nel quarto livello (o sesto), avendo piuttosto diritto al terzo (o quinto), limitandosi a un mero riferimento alle declaratorie.
31. In ogni caso, dalle stesse allegazioni circa i compiti affidati al ricorrente non emerge la sussistenza della professionalità e del ruolo richiesto per l'inquadramento superiore.
32. Difatti, il CCNL del 27.4.2010 presente in atti ricomprende nel terzo livello “- i lavoratori addetti a mansioni amministrative che richiedono una buona discrezionalità nell'ambito di un ampio ma prestabilito schema di lavoro, di procedura, e una notevole esperienza nella pratica e nelle procedure di ufficio;
- i lavoratori che sulla base delle indicazioni generiche del datore di lavoro, sono in grado di realizzare con perizia tutti i prodotti finiti della linea produttiva dell'azienda e parimenti qualsiasi alimento della loro specializzazione anche non contemplato nella linea produttiva aziendale. Tali lavoratori sono in grado di servirsi, di manutenzionare e pulire congiuntamente tutti gli apparati produttivi a disposizione delle aziende e di esercitare inoltre una certa autonomia ed iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori altamente specializzato che eseguono tutte le operazioni del laboratorio e che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche del quarto livello, coordinano
l'attività di altri lavoratori, senza la responsabilità dell'unità organizzativa aziendale;
- il viaggiatore piazzista di 2° categoria, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna”.
33. Il CCNL in discorso poi riconosce il quarto livello ai: “- lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
- lavoratori specializzati che nella realizzazione del prodotto finito svolgono attività tecnico pratiche nelle operazioni di manutenzione e di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse con capacità di regolazione e messa a punto;
7 - lavoratori specializzati con specifica e diretta responsabilità tecnica del lavoro attribuito ai fini della sua riuscita, pur assolvendo alla prescrizione e agli indirizzi del datore di lavoro o di chi ne fa le veci”.
34. Infine, al quinto livello vengono ricompresi i lavoratori che “nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti”, includendo poi specificamente il profilo professionale dell'autista.
35. Il successivo contratto collettivo (2012-2015) ricomprende nel terzo livello: “- i lavoratori
che svolgono negli uffici attività di carattere tecnico od amministrativo interne od esterne, per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio e che si svolgono in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa;
- i lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico- professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi;
- il viaggiatore o piazzista di 2° categoria (ex 3° categoria impiegatizia) e cioè
l'impiegato d'ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con
l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna”.
36. Lo stesso accordo collettivo inquadra invece al quarto livello: “- i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto;
- i lavoratori specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori aziendali, nonché, con decorrenza 1° gennaio 1988, i lavoratori specializzati che avendo acquisito professionalità specifica per prolungato esercizio nella mansione, operano normalmente
8 su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione”.
37. Infine, include nel quinto livello: “i lavoratori che svolgono attività amministrative
d'ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite;
lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti;
lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori;
lavoratori che per effetto di quanto previsto agli ultimi tre commi del presente articolo passano dal 6° al 5° livello”.
38. Così riportate le declaratorie, appare subito evidente che le mansioni svolte dal ricorrente, consistenti essenzialmente nel trasporto delle merci e semmai nel carico/scarico delle stesse, circostanza contestata ma ininfluente ai fini dell'inquadramento, non risultano in ogni caso sussumibili nel superiore livello.
39. Alcun rilievo peraltro assume la tipologia di mezzi condotta dal ricorrente, non essendo oggetto di separata valutazione nelle declaratorie e nella tipizzazione professionale operata dalle parti sociali, risultando invece una onnicomprensiva categoria di 'autista' inquadrata al quinto livello, con riferimento ai lavoratori che si occupano della movimentazione e distribuzione delle merci.
40. In ogni caso non spetta il terzo livello domandato, posto che la declaratoria corrispondente, esclusa la rilevanza delle mansioni impiegatizie e dei lavoratori piazzisti, fa riferimento a lavoratori altamente specializzati che realizzano tutti i prodotti finiti della linea produttiva, che si occupano dell'utilizzo, manutenzione e pulizia di tutti gli apparati produttivi impiegati, con una certa autonomia e iniziativa in ordine ai risultati delle lavorazioni, ovvero che si occupano della conduzione e controllo degli apparati produttivi particolarmente complessi in condizioni di autonomia operativa, e comunque ai lavoratori altamente specializzati che coordinano l'attività degli altri lavoratori.
41. La declaratoria del terzo livello fa pertanto precipuo riferimento agli operai specializzati che rendono la propria prestazione nell'ambito del processo produttivo dell'azienda, che utilizzano i macchinari destinati al prodotto finito, con apparati produttivi particolarmente
9 complessi, e correlata autonomia operativa, comportante anche la responsabilità del risultato della lavorazione.
42. A tali condizioni professionali non è possibile ricondurre la prestazione lavorativa resa dal sig. , non ricorrendo i sopra indicati indici di professionalità caratterizzanti il Pt_1 contenuto dell'inquadramento nel livello domandato;
peraltro, lo stesso contratto collettivo individua specificamente nel quinto livello il profilo professionale dell'autista, come colui dedito alle operazioni di distribuzione della merce (e non essendo preposto a posizioni di responsabilità in tale settore).
43. Il lavoratore non risulta comunque sotto inquadrato nel quarto livello applicato, accordato ai lavoratori specializzati che svolgono mansioni tecnico-pratiche, quali appunto la consegna dei prodotti e l'eventuale movimentazione della merce, nello specifico e individuato ambito della distribuzione o in altri settori aziendali.
44. Ciò che in ogni evenienza viene qui in rilievo, essendo stato pacificamente riconosciuto il quarto livello nel corso della durata del rapporto (ad eccezione del periodo 2005-2006 in cui, mutato contratto collettivo, è stato riconosciuto il sesto livello, ma sulla base di un diverso sistema di inquadramento), è che il terzo livello esorbita da quanto svolto dal ricorrente. A ciò consegue il rigetto della corrispondente domanda.
45. Va altresì respinta la domanda volta al pagamento delle pretese ore di lavoro straordinario rese dal lavoratore, in quanto sprovvista di prova.
46. Anzitutto, ai fini del riparto dell'onere probatorio, si evidenzia che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (cfr. Cass. n. 4668 del 1993; Cass. n. 14466 del 1999; Cass. n. 1389 del
2003)” (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 16951 del 2018).
47. Inoltre, il dipendente ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza,
è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3714 del 2009).
10 48. A livello probatorio, si condivide la valutazione espressa dalla precedente giudicante in ordine alla tardività della documentazione depositata a corredo della memoria di risposta alla domanda riconvenzionale, e nello specifico dei dischi cronotachigrafi;
ciò in quanto non può ritenersi che l'interesse alla produzione sia sorto per effetto di fatti addotti a difesa dalla controparte o a sostegno di domande riconvenzionali, ovvero in relazione ad una inaspettata contestazione sollevata dall'avversario su di una circostanza che poteva ragionevolmente considerarsi pacifica, costituendo piuttosto mezzo di prova da produrre ai sensi dell'art. 414, comma quinto, c.p.c. unitamente il ricorso a sostegno della domanda avanzata, a pena di maturazione della preclusione istruttoria.
49. Sicché, ai fini della prova circa la domanda di pagamento del lavoro straordinario reso dal ricorrente rilevano solamente le prove documentali depositate dalle parti nel ricorso e nella memoria di costituzione, nonché quanto esita dalla prova orale.
50. In ordine all'orario di lavoro del sig. , il teste operaio addetto Pt_1 Testimone_2 al pastificio dal 2008 al 2018, riferisce che “da quando io ho iniziato a lavorare per la resistente io iniziavo alle 8,00 ed il ricorrente era già al lavoro e finivo alle 18,00 e lui a volte rimaneva ancora in azienda o per pulire il camion, o per rifornirlo di carburante.
Quando invece io accompagnavo il ricorrente nei viaggi di cui ho riferito prima, noi dovevamo arrivare in azienda verso le 5,45, far scaldare il camion e quindi partire. A seconda dei viaggi ritornavamo in azienda anche alle 15,30. Una volta rientrati io riprendevo il mio lavoro nel pastificio fino alle 18,00 ed il ricorrente o andava al mulino
o caricava le cisterne sia di farina che di mangime”, che “quando io viaggiavo in camion con il ricorrente mangiavamo sul camion un panino o ciò che ci portavamo. Questa pausa durava circa 10/15 minuti”, e che “se il viaggio finiva alle 15,30, il doveva anche Pt_1
prendere lo , che è un camion cisterna e poi andare a scaricarlo o negli ovili o da CP_2 noi in pastificio se la cisterna conteneva semola”.
51. Il teste autista presso la convenuta dal 1990 al 1999, rappresenta che “noi Testimone_3 lavoravamo 8 ore al giorno però l'orario variava dai viaggi. A me ad esempio è capitato di lavorare 10 ore quando vi erano più viaggi, ma anche 6 ore quando vi era un solo viaggio da fare. Si poteva finire anche alle 13,00 ed andare via se non vi era altro viaggio da fare. Anche il ricorrente lavorava come me. Poteva succedere che io rientrassi alle
11 16,30 e dovessi fermarmi per caricare il camion per il giorno successivo trattenendomi anche un'ora, ma ciò dipendeva dal carico. Questo capitava anche al ricorrente.
Capo C1) non lo so. Io posso dire che la mia pausa pranzo era di circa un'ora”.
52. Il teste , autista dall'ottobre 2010 all'ottobre 2016, riferisce che “Tutti gli Testimone_4
autisti iniziavamo il lavoro alle 6,00 salvo qualche circostanza che ci riguardava personalmente. Io, ad esempio, potevo iniziare alle 5,.00 per mia comodità e finire prima
e quindi andar evia dal lavoro prima. Per quanto riguarda l'orario di uscita del ricorrente, io non posso rispondere perché mi è capitato qualche volta di incontrarlo al mio rientro in azienda verso le 13,00 o 14,00 o 15,00. Mai più tardi di quest'ora. IO poi andavo via. Preciso anche che mi è capitato di timbrare anche verso le 8,00 ed andare via lle 16,00 perché mi comunicava che il cliente avrebbero iniziato a scaricare alle CP_1
12,00 e quindi non c'era bisogno che io andassi al lavoro alle 6,00. Non so se ciò valesse anche per . Io non lo so perché ogni autista aveva consegne diverse. Pt_1
Capo C1) io personalmente mi fermavo sia a fare colazione che per il pranzo, trattenendomi circa 30/410 minuti giusto il tempo di mangiare un panino o un tramezzino.
I titolari lo sapevano e non mi dicevano nulla perché per loro contava che io consegnassi la merce. A me è capitato di prendere un caffè anche con dopo essere usciti Pt_1 dall'azienda per iniziare il nostro viaggio. Che io ricordo mi è anche capitato di aver mangiato nello stesso posto un panino per pranzo con trattenendoci 20 minuti o Pt_1 mezzora a seconda della nostra urgenza”.
53. Il teste camionista alle dipendenze della società dal 2014, così Testimone_5 dichiara “posso confermare che il ricorrente iniziasse a lavorare alle 6,00 perché lo incontravo spesso al mattino in azienda. Per quanto riguarda il rientro in azienda come ho già detto del carico del mezzo si occupavano gli addetti e per quanto riguarda l'orario di arrivo in azienda di posso dire che al mio rientro verso le 14,30/15,00 non Pt_1 vedevo la macchina di e, quindi, lui non c'era già più al lavoro. Pt_1
Adr avv. Luciano: a me qualche volta è capitato di rientrare in azienda alle 16,00 ma di non aver visto al lavoro. Pt_1
Capo C1) non lo so perché ciascun autista in genere viaggia solo. Io ho viaggiato con
solo un paio di volte. In tali occasioni noi ci siamo fermati più volte per un caffè e Pt_1 poi per mangiare”.
12 54. Infine, addetto allo scarico e carico della merce, alla macinazione e ai Tes_6 macchinari sin dal 1988, rappresenta che “io arrivavo in azienda alle 8,00 e non vedevo
al mio arrivo e non so quale mezzo lui prendesse perché guidava entrambi i Pt_1 camion cabinati dell'azienda. Non so nemmeno a che ora rientrava e, quindi, non sempre lo vedevo. Come ho detto prima il ricorrente non rientrava sempre col carico”.
55. Tenuto conto della durata del rapporto di lavoro (quasi ventisette anni), al raffronto di quanto emerge a livello documentale e dall'istruttoria orale non può ritenersi adempiuto l'onere della prova gravante sul lavoratore ai sensi dell'art. 2697 c.c., non essendo dimostrato che quest'ultimo nell'ampio orizzonte temporale in cui si è svolto il rapporto, né in un periodo sufficientemente delimitato, abbia continuativamente reso la prestazione lavorativa in maniera superiore alle 40 ore settimanali, al di là di quanto già riconosciuto in busta paga ove prestato del lavoro straordinario.
56. Invero, l'unico teste che sostiene l'assunto del ricorrente è il sig. , che ha dichiarato Tes_2
di aver accompagnato il sig. una media di sei volte al mese (tra il 2008 e il Pt_1
2018), che riferisce che i viaggi iniziavano alle ore 05:45 e si rientrava in azienda “anche” alle 15:30, e che poi comunque il ricorrente si tratteneva nel pastificio per pulire il camion o rifornirlo di carburante, ovvero per caricare le cisterne.
57. Tale ricostruzione non trova tuttavia supporto in alcun'altra deposizione resa nell'ambito del presente giudizio.
58. Difatti, il teste autista come il ricorrente tra il 1990 e il 1999, rappresenta che gli Tes_3
autisti lavoravano otto ore al giorno e che poi sostanzialmente la durata della prestazione poteva dipendere dal numero di viaggi effettuati (a volte sei ore in caso di unico viaggio, a volte dieci ore in caso di pluralità di viaggi).
59. Il teste , autista dal 2010 al 2016, riferisce che gli autisti iniziavano a lavorare alle Tes_4
06:00 della mattina, ma di non sapere poi precisamente fino a che ora lavorava il ricorrente, avendolo visto solamente al rientro in un arco temporale compreso tra le 13:00
e le 15:00, mai oltre.
60. Il teste anch'egli camionista dal 2014, conferma l'inizio della prestazione alle Tes_5
06:00, sostenendo poi di non vedere la vettura del sig. al rientro nella sede verso Pt_1
le ore 14:30/15:00.
13 61. Infine il teste unico lavoratore impiegato in tutto il periodo in cui si è svolto il Tes_6
rapporto tra il sig. e la non riesce a riferire circostanze utili a Pt_1 CP_1 delimitare l'orario lavorativo del ricorrente, né in entrata né in uscita.
62. Pertanto, quanto riferito dal teste , peraltro da circoscrivere a sei volte al mese, Tes_2
ovvero le occasioni in cui accompagnava il sig. nella consegna della merce, non Pt_1
appare sufficiente ai fini della prova circa l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, non avendo trovato conferma nelle dichiarazioni rese dagli altri testi.
63. Alle circostanze poste in rilievo va poi aggiunto quanto prodotto dalla difesa della società
relativamente ai tracciati GPS dei veicoli condotti dal ricorrente e dalle giornaliere nel periodo dal 2018 in avanti. Da queste ultime risulta, invero, che la prestazione lavorativa sia stata resa per un periodo inferiore rispetto alle allegazioni contenute in ricorso e comunque per un numero di ore inferiore rispetto all'orario lavorativo normale di quaranta ore settimanali previsto dai contratti collettivi (docs. 6 e 7 fasc. resistente).
64. Ad una valutazione complessiva degli elementi emersi, non può pertanto ritenersi confermata la tesi sostenuta dal ricorrente in ordine ad una prestazione lavorativa resa costantemente e continuativamente oltre il numero di ore contrattualmente stabilito. Se, invero, può con sufficiente precisione determinarsi l'inizio dell'orario lavorativo alle
06:00, non può dirsi altrettanto in ordine alla collocazione temporale del termine della prestazione, traendo la tesi sostenuta in ricorso (06:00/18:00) conferma nella sola deposizione del teste , mentre o viene smentita dagli altri testi ( e Tes_2 Tes_3 Tes_4
, oppure non confermata (teste . Tes_5 Tes_6
65. Né appare possibile incrinare l'attendibilità di quanto dichiarato sul punto dai testi Tes_4
e avendo trovato riscontro in ciò che è stato rappresentato dal teste i tre Tes_5 Tes_3
tutti autisti della convenuta, e non essendo stati smentiti dal teste a fronte invece di Tes_6
quanto dichiarato dal solo teste . Tes_2
66. Ciò che emerge dall'istruttoria è che sostanzialmente la prestazione resa dal sig. Pt_1
fosse dipendente dal numero di viaggi e consegne da effettuare, con la conseguenza che a volte la prestazione lavorativa terminava prima e altre volte lo impegnava più a lungo, con orario dunque variabile nel corso delle diverse settimane, circostanza che risulta anche dalle giornaliere e dai tracciati GPS dei mezzi condotti.
14 67. Ne deriva che non è possibile ritenere che il ricorrente abbia sempre dovuto osservare un orario lavorativo superiore alle quaranta ore settimanali nel corso della durata del rapporto;
né risulta possibile circoscrivere alcun periodo in cui sia stato reso del lavoro straordinario secondo la prospettazione del ricorso e, soprattutto, che questo non sia stato adeguatamente retribuito, oltre a quanto già corrisposto nelle buste paga depositate in atti.
68. A quanto osservato consegue pertanto l'integrale rigetto delle domande attoree.
69. Allo stesso modo va respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, non essendo comunque dimostrata la sussistenza di un pregiudizio riconducibile a una condotta infedele imputabile al lavoratore, sia con riferimento all'an sia al quantum.
70. Per ciò che concerne l'istruttoria orale, il teste di parte convenuta così Testimone_1 riporta: “confermo che il ricorrente si lamentava con i clienti della società resistente che era trattato male da quest'ultima e che era pagato male. Io ho segnalato più volte alla che il ricorrente parlava male dei miei mangimi e per tale motivo io ho perso CP_1
molto fatturato. Oltre ad averlo esternato più volte verbalmente, io mandai anche una mail alla società lamentando quanto appena riferito.
ADr: io sono a conoscenza delle circostanze che ho riferito per essermi state dette da alcuni pastori che erano miei clienti, come i fratelli RI. Inoltre, io ho sentito qualche volta il ricorrente lamentarsi della sua datrice di lavoro.
ADR: le circostanze di cui ho riferito risalgono forse a 5/6 anni fa, e non ricordo male.
Nello stesso periodo io mandai anche la mail di cui ho appena riferito alla CP_1
ADR: io mandai una sola mail, ma non ricordo l'anno.
ADR: io non so se dopo la mia segnalazione alla società abbia continuato nella Pt_1
sua condotta perché io poi non lo vidi più, ma il danno era già fatto.
Capo z) è vero.
ADR: Ora non ricordo il nome dei clienti che si lamentarono e lasciarono la CP_1
servendosi da altri. Non ricordo il nome di questi clienti perché di molti clienti andati via qualcuno può rientrare.
Inoltre, qualche cliente non si fa vedere per qualche mese e poi ritorna”.
71. Il teste sul punto dichiara: “io ho conosciuto appena lui arrivò in Tes_4 Tes_1
azienda. Io ho sentito lamentarsi del fatto che parlasse male di Tes_1 Pt_1 Tes_1 con i clienti di quest'ultimo.
15 ADR giudice: io ho sentito il ricorrente lamentarsi con me del fatto che l'azienda gli dava uno stipendio basso rispetto al lavoro che lui svolgeva. Si trattava di conversazioni tra colleghi come di solito si fa.
Capo z) io so, per avermelo riferito che molti clienti erano andati via a causa di Tes_1 quanto affermava ”. Pt_1
72. Infine, il teste così riferisce: “ è il rappresentante dell'azienda e so che dei Tes_5 Tes_1 clienti si sono lamentati con lui del fatto che parlasse male dell'azienda. Qualche Pt_1
volta mi è capitato di essere presente alla lamentele fatte dai cliente ad perché Tes_1 qualche volta che quest'ultimo si trovasse presso i clienti quando io ero lì per scaricare.
ADR Giudice: mi ricordo bene che uno dei clienti che si lamentò con Parte_2
in mia presenza è un titolare dell'azienda RA RI di Tula o Ozieri, ora non ricordo con esattezza.
ADR avv. Luciano: ora non ricordo quando ciò accadde;
l'arco di tempo può essere compreso tra il 2014-2020 più o meno”.
73. Assorbente ogni ulteriore considerazione è quella per cui non vi è comunque prova del pregiudizio ipoteticamente subito dalla Già a livello di allegazione, CP_1
parte convenuta si limita ad evidenziare che tra il 2018 e il 2020 vi sarebbe stato un calo di fatturato ricavato dalla vendita di mangimi, tentando di imputare tale minusvalenza esclusivamente alla condotta del dipendente, senza null'altro analizzare con riferimento ai possibili altri fattori, concorrenti od esclusivi, che avrebbero potuto in ipotesi cagionare l'evento.
74. Sempre in sede di allegazione, viene fatto riferimento alle lamentele che sarebbero state avanzate dai titolari dell'azienda RA RI di Ozieri, riportate dallo stesso sig. el testo della propria email del 7 luglio 2020 (doc. 7 fasc. convenuta). Tes_1
75. Dalla prova orale poi non si può ritenere provato l'elemento costitutivo della domanda risarcitoria, ovverosia del pregiudizio consistito nella perdita di clienti storici, da ricollegare alla condotta indebita dell'odierno ricorrente. Difatti, i testi riferiscono circostanze fumose e comunque generiche, senza specificare quali clienti avrebbero avanzato tali lamentele e quali avrebbero deciso di conseguenza di interrompere i rapporti commerciali con la (teste “io sono a conoscenza delle CP_1 Tes_1
circostanze che ho riferito per essermi state dette da alcuni pastori che erano miei clienti,
16 come i fratelli RI. Inoltre, io ho sentito qualche volta il ricorrente lamentarsi della sua datrice di lavoro”, nonché “Ora non ricordo il nome dei clienti che si lamentarono e lasciarono la servendosi da altri. Non ricordo il nome di questi clienti perché CP_1
di molti clienti andati via qualcuno può rientrare. Inoltre, qualche cliente non si fa vedere per qualche mese e poi ritorna”; teste solo circostanze de relato: “io so, per Tes_4
avermelo riferito che molti clienti erano andati via a causa di quanto affermava Tes_1
”; teste episodi generici: “ è il rappresentante dell'azienda e so che Pt_1 Tes_5 Tes_1 dei clienti si sono lamentati con lui del fatto che parlasse male dell'azienda. Pt_1
Qualche volta mi è capitato di essere presente alla lamentele fatte dai cliente ad Tes_1 perché qualche volta che quest'ultimo si trovasse presso i clienti quando io ero lì per scaricare”).
76. Vieppiù, non vi è nemmeno prova documentale dell'assunto della convenuta in ordine alla perdita di clienti e al calo di fatturato rispetto all'unica cliente specificamente individuata, ovverosia l'azienda agricola RA RI di Ozieri. Anzi, dal prospetto prodotto dalla società convenuta risulta un dato differente da quanto rivendicato, posto che, se effettivamente la “Cliente: 003917 (p. 3 doc. 11 fasc. Parte_3
convenuta) ha ridotto i propri acquisti comparando il 2018 e il 2019 (riduzione valore acquisto del -14,79%), nell'anno successivo vi è un risultato opposto, con un incremento positivo del valore degli acquisti del +37,84% (p. 13), per un valore assoluto di €
59.356,81, ben superiore agli € 50.535,68 contabilizzati nel 2018.
77. Per le ragioni indicate, la domanda riconvenzionale deve essere respinta, non essendo emersa la sussistenza di alcun pregiudizio risarcibile in capo alla resistente.
78. Stante la soccombenza reciproca delle parti, le spese del giudizio vengono integralmente compensate, e conseguentemente respinta anche la domanda di condanna avanzata da ambo le difese ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
17 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 15/10/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
18
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nino Parte_1 C.F._1
Cuccureddu e Giovanni Battista Luciano, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Sassari, Via Zanfarino n. 41;
RICORRENTE - CONVENUTO contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Perria e CP_1 P.IVA_1
Silvia Mesina, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Viale
Adua n. 4;
CONVENUTO - RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: retribuzione – risarcimento del danno All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21 giugno 2021, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito CP_1
riportate.
2. Il sig. ha rappresentato di aver lavorato alle dipendenze della convenuta Pt_1 dall'1.12.1993 all'8.11.2020 con mansioni di operaio autista, dovendo provvedere a caricare il mezzo di volta in volta assegnato e ad effettuare le consegne della merce (farine o mangimi), oltre allo scarico di queste ultime.
3. Nell'ambito dello svolgimento delle mansioni assegnate, parte ricorrente ha dedotto di aver svolto la prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì, con inizio la mattina alle ore 06:00 e rientro in azienda alle 16:30 (con pausa pranzo di qualche minuto), ove si tratteneva almeno fino alle 17:30 per ultimare le operazioni di scarico e ricarico. Inoltre, il sig. ha allegato che successivamente al trasferimento della sede a Pt_1 Per_1 avvenuto nell'anno 1996, la prestazione sarebbe stata resa dalle 06:00 alle 18:00.
4. Il lavoratore ha altresì sostenuto di essersi occupato, tra il 1996 e il 2005, dell'effettuazione di viaggi nel territorio peninsulare (Lazio e Piemonte) per operazioni di scarico e ricarico merce, con partenza la domenica sera o il lunedì sera e rientro la notte successiva, con orario di lavoro al giorno di ritorno solo fino alle 13:00.
5. Parte ricorrente ha contestato l'inquadramento riconosciuto e applicato dalla parte datoriale in costanza di rapporto: ovverosia il IV livello retributivo del CCNL Alimentari
Artigianato dall'assunzione fino al 31.12.2004, il IV livello CCNL Alimentari Industria dall'1.1.2005 al 31.3.2005, il VI livello CCNL Alimentari Piccola Industria dall'1.4.2005 al 31.7.2006, ed il IV livello CCNL Alimentari Artigianato dal 2006 al termine del rapporto lavorativo.
6. Secondo la tesi attorea il dipendente avrebbe avuto diritto a un inquadramento superiore in tutti i periodi lavorati, e in particolare nel III livello (V livello nel periodo 1.4.2005 -
31.7.2006). Ciò in quanto i CCNL via via applicati contenevano un riferimento agli autisti solo al V livello, ma che tuttavia la prestazione resa dal non sarebbe sussumibile Pt_1 in tale livello, atteso che quest'ultimo conduceva dei mezzi di superiore portata (200-250 quintali).
7. Maggiormente aderente, secondo quanto prospettato dal ricorrente, era la classificazione del personale contenuta nel CCNL Autotrasporti Artigiani, che annoverava nel terzo livello super i conduttori di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali.
8. Pertanto il ricorrente, in ragione delle mansioni svolte, anche con il coordinamento del lavoro di chi era addetto a operazioni di carico, scarico e consegna delle merce, e dei mezzi che conduceva, avrebbe avuto diritto quantomeno all'inquadramento nel terzo livello (ovvero quinto nel periodo sopra menzionato).
9. Il superiore inquadramento rivendicato dal ricorrente comporterebbe il diritto alla percezione di differenze retributive nella misura di € 21.229,82, oltre a un'incidenza sul trattamento di fine rapporto nella misura di € 25.443,97. A tale credito andrebbe inoltre
2 aggiunto quello relativo alle numerose ore di prestazione resa a titolo di straordinario, di €
230.791,89, per un valore complessivo della pretesa pari a € 277.465,68.
10. ha quindi introdotto la presente vertenza, chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni:
“
1. ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
2. dichiarare che doveva essere inserito dalla sua datrice di lavoro Parte_1
quantomeno nel III livello retributivo se non nel III A durante tutto il corso del rapporto di lavoro salvo che nel periodo dal 01.04.2005 al 31.07.2006 in cui doveva essere inquadrato, anziché nel VI, quantomeno nel V livello contributivo;
3. per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere all'odierno CP_1
ricorrente le differenze retributive dovutegli per il superiore livello retributivo che, causa cognita, deve essergli riconosciuto e per il lavoro straordinario svolto;
il tutto da liquidarsi nella complessiva somma di €. 277.465,68 come da conteggi prodotti, e che verranno notificati alla convenuta unitamene al presente ricorso per farne parte integrante e sostanziale, o nella veriore somma accertanda causa cognita;
oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
4. con vittoria di spese e competenze di lite”.
11. Si è ritualmente costituita la domandando l'integrale rigetto del ricorso CP_1
avversario.
12. In particolare, la società resistente ha eccepito che il lavoratore è sempre stato correttamente inquadrato sulla base dei vari CCNL applicati in azienda, non avendo invece mai applicato quello Autotrasporti Artigiani rivendicato dalla controparte, non pertinente peraltro all'attività di impresa esercitata dalla Né, appunto, CP_1
assumerebbe alcun rilievo la tipologia e la natura dei mezzi impiegati dal ricorrente.
13. Parte convenuta ha altresì contestato che il sig. si dovesse occupare del Pt_1
coordinamento del lavoro di altro personale, nonché che dovesse provvedere alle operazioni di carico e scarico dei mezzi, essendo destinati a tale attività altri colleghi del lavoratore, ovvero in quanto svolta dai destinatari della merce con dei muletti;
per quanto concerne il carico della merce, questo sarebbe invece avvenuto tramite caduta verticale della merce dai silos.
3 14. La convenuta ha poi contestato l'assunto attoreo in ordine all'orario di lavoro osservato nel corso della durata del rapporto, evidenziandone l'infondatezza anche sulla base dei tracciati dei GPS, istallati dal 2016 sui mezzi impiegati dal ricorrente, che riporterebbero una prestazione lavorativa di durata inferiore.
15. Inoltre, la ha allegato che la società si era dotata di un sistema di CP_1
rilevazione delle presenze basato su impronta digitale;
dalle giornaliere collegate alle presenze a lavoro del ricorrente risulterebbe la prestazione lavorativa per un orario inferiore rispetto a quello contrattualmente dovuto, e che se il sig. avesse svolto Pt_1 del lavoro straordinario, quest'ultimo sarebbe stato sempre retribuito in busta paga.
16. Infine, la ha spiegato avverso il ricorrente domanda riconvenzionale, CP_1
consistente nel risarcimento dei danni che avrebbe cagionato alla datrice di lavoro, in ragione della perdita dei clienti a seguito delle voci menzognere fatte circolare dal dipendente per screditare l'immagine dell'azienda e la qualità della merce venduta.
17. Tale assunto sarebbe dimostrato dalle rimostranze mosse da un agente della convenuta,
nonché da quanto riferito dai titolari dell'azienda agricola RA Testimone_1
RI di Ozieri.
18. La consistenza del pregiudizio subito emergerebbe dal raffronto del fatturato prodotto dal
2018 (anno in cui si sono incrinati i rapporti tra le parti) rispetto al 2019 e al 2020, con perdita di numerosi clienti storici.
19. La a pertanto chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: CP_1
“1) respingere il ricorso del sig. per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo Pt_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, da ogni avversa CP_1
pretesa; 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 2104, 2105 e 2043 Cod. Civ. da parte del per le motivazioni Pt_1
di cui alla narrativa che precede e all'esito dell'istruttoria, condannando il ricorrente al risarcimento dei danni in favore della convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella misura ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 Cod.
Civ., di euro 50.000,00 o di quella maggiore o minore secondo l'apprezzamento del
Giudice; 3) condannare il ex art. 96 Cod. Civ. al risarcimento dei danni in favore Pt_1
della convenuta nella misura ritenuta adeguata, anche all'esito delle prove documentali
4 che ne smentiscono in radice le allegazioni e ne confermano la temerarietà; 4) con vittoria delle competenze professionali del presente giudizio”.
20. Con memoria difensiva depositata da parte del ricorrente, quest'ultimo ha insistito nella domanda e contestato l'azione riconvenzionale avanzata dalla convenuta, siccome infondata, sia nell'an sia nel quantum.
21. Respinta la richiesta di produzione documentale avanzata dal ricorrente con memoria successiva alla domanda riconvenzionale (dischi cronotachigrafi) e istruita la causa mediante interrogatorio formale e prova orale per testi, la controversia viene decisa all'udienza del 15 ottobre 2024 all'esito della discussione orale tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
22. Il ricorso deve essere respinto.
23. Con riferimento alla domanda di riconoscimento del superiore inquadramento, in via sistematica si osserva che costituisce orientamento di legittimità ormai invalso quello secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018,
21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006)” (così Cass. civ., sez. lav.,
n. 30580/2019).
24. Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta che le mansioni svolte nel corso della durata del rapporto avrebbero dovuto essere sussunte nel terzo livello (ovvero nel quinto nel periodo dall'1.4.2005 al 31.7.2006), prendendo quale parametro di raffronto la classificazione del personale contenuta nel CCNL Autotrasporti Artigiani.
25. Sul punto, occorre preliminarmente richiamare l'orientamento, cui si è già fatto riferimento nella pronuncia riportata anche negli scritti conclusivi della parte resistente, che stabilisce che la sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione
5 imprenditoriale o anche con comportamento concludente;
conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare, il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività, fermo - in ogni caso
- il rispetto dell'art. 36 Cost. (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 7203 del 18/03/2024).
26. Sicché, la preclusione di cui all'art. 2070, comma primo, c.c., comporta quale conseguenza che, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato, fornendo altresì prova dell'assunto, non sussistendo presunzione di inadeguatezza della retribuzione erogata, posta l'assenza di diretta vincolatività del detto contratto (Cass. civ., sez. lav., 10 giugno 2021, n. 16376).
27. Ebbene, è pacifico tra le parti in causa che il rapporto lavorativo è stato regolato dal
CCNL Alimentari Artigianato dall'assunzione fino al 31.12.2004, dal CCNL Alimentari
Industria dall'1.1.2005 al 31.3.2005, dal CCNL Alimentari Piccola Industria dall'1.4.2005 al 31.7.2006, ed infine dal CCNL Alimentari Artigianato;
di converso, il datore di lavoro non ha mai applicato il CCNL Autotrasporti Artigiani.
28. Da quanto osservato discende in prima battuta che il lavoratore non può aspirare all'applicazione diretta del CCNL Autotrasporti Artigiani. Inoltre, quest'ultimo non assume rilievo quale parametro ex art. 36 Cost., non avendo parte ricorrente articolato alcuna domanda ai sensi del precetto costituzionale, essendo solo genericamente dedotto che il lavoratore non sarebbe stato pagato con una retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del lavoro prestato, senza null'altro allegare.
29. Ulteriore conseguenza del principio di cui si discute è poi l'irrilevanza dell'esame comparativo della declaratoria del CCNL Autotrasporti Artigiani rispetto alla domanda di superiore inquadramento oggi proposta, dovendo essere oggetto di scrutinio e
6 dimostrazione la sussunzione delle mansioni concretamente svolte dal dipendente nelle declaratorie professionali riportate nei contratti collettivi applicati al rapporto.
30. Sul punto, si deve anzitutto rilevare che il ricorso introduttivo non contiene un'analisi puntuale delle ragioni per cui le mansioni del sig. fossero inquadrate per difetto Pt_1
nel quarto livello (o sesto), avendo piuttosto diritto al terzo (o quinto), limitandosi a un mero riferimento alle declaratorie.
31. In ogni caso, dalle stesse allegazioni circa i compiti affidati al ricorrente non emerge la sussistenza della professionalità e del ruolo richiesto per l'inquadramento superiore.
32. Difatti, il CCNL del 27.4.2010 presente in atti ricomprende nel terzo livello “- i lavoratori addetti a mansioni amministrative che richiedono una buona discrezionalità nell'ambito di un ampio ma prestabilito schema di lavoro, di procedura, e una notevole esperienza nella pratica e nelle procedure di ufficio;
- i lavoratori che sulla base delle indicazioni generiche del datore di lavoro, sono in grado di realizzare con perizia tutti i prodotti finiti della linea produttiva dell'azienda e parimenti qualsiasi alimento della loro specializzazione anche non contemplato nella linea produttiva aziendale. Tali lavoratori sono in grado di servirsi, di manutenzionare e pulire congiuntamente tutti gli apparati produttivi a disposizione delle aziende e di esercitare inoltre una certa autonomia ed iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori altamente specializzato che eseguono tutte le operazioni del laboratorio e che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche del quarto livello, coordinano
l'attività di altri lavoratori, senza la responsabilità dell'unità organizzativa aziendale;
- il viaggiatore piazzista di 2° categoria, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna”.
33. Il CCNL in discorso poi riconosce il quarto livello ai: “- lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
- lavoratori specializzati che nella realizzazione del prodotto finito svolgono attività tecnico pratiche nelle operazioni di manutenzione e di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse con capacità di regolazione e messa a punto;
7 - lavoratori specializzati con specifica e diretta responsabilità tecnica del lavoro attribuito ai fini della sua riuscita, pur assolvendo alla prescrizione e agli indirizzi del datore di lavoro o di chi ne fa le veci”.
34. Infine, al quinto livello vengono ricompresi i lavoratori che “nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti”, includendo poi specificamente il profilo professionale dell'autista.
35. Il successivo contratto collettivo (2012-2015) ricomprende nel terzo livello: “- i lavoratori
che svolgono negli uffici attività di carattere tecnico od amministrativo interne od esterne, per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio e che si svolgono in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa;
- i lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico- professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi;
- il viaggiatore o piazzista di 2° categoria (ex 3° categoria impiegatizia) e cioè
l'impiegato d'ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con
l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna”.
36. Lo stesso accordo collettivo inquadra invece al quarto livello: “- i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto;
- i lavoratori specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori aziendali, nonché, con decorrenza 1° gennaio 1988, i lavoratori specializzati che avendo acquisito professionalità specifica per prolungato esercizio nella mansione, operano normalmente
8 su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione”.
37. Infine, include nel quinto livello: “i lavoratori che svolgono attività amministrative
d'ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite;
lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti;
lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori;
lavoratori che per effetto di quanto previsto agli ultimi tre commi del presente articolo passano dal 6° al 5° livello”.
38. Così riportate le declaratorie, appare subito evidente che le mansioni svolte dal ricorrente, consistenti essenzialmente nel trasporto delle merci e semmai nel carico/scarico delle stesse, circostanza contestata ma ininfluente ai fini dell'inquadramento, non risultano in ogni caso sussumibili nel superiore livello.
39. Alcun rilievo peraltro assume la tipologia di mezzi condotta dal ricorrente, non essendo oggetto di separata valutazione nelle declaratorie e nella tipizzazione professionale operata dalle parti sociali, risultando invece una onnicomprensiva categoria di 'autista' inquadrata al quinto livello, con riferimento ai lavoratori che si occupano della movimentazione e distribuzione delle merci.
40. In ogni caso non spetta il terzo livello domandato, posto che la declaratoria corrispondente, esclusa la rilevanza delle mansioni impiegatizie e dei lavoratori piazzisti, fa riferimento a lavoratori altamente specializzati che realizzano tutti i prodotti finiti della linea produttiva, che si occupano dell'utilizzo, manutenzione e pulizia di tutti gli apparati produttivi impiegati, con una certa autonomia e iniziativa in ordine ai risultati delle lavorazioni, ovvero che si occupano della conduzione e controllo degli apparati produttivi particolarmente complessi in condizioni di autonomia operativa, e comunque ai lavoratori altamente specializzati che coordinano l'attività degli altri lavoratori.
41. La declaratoria del terzo livello fa pertanto precipuo riferimento agli operai specializzati che rendono la propria prestazione nell'ambito del processo produttivo dell'azienda, che utilizzano i macchinari destinati al prodotto finito, con apparati produttivi particolarmente
9 complessi, e correlata autonomia operativa, comportante anche la responsabilità del risultato della lavorazione.
42. A tali condizioni professionali non è possibile ricondurre la prestazione lavorativa resa dal sig. , non ricorrendo i sopra indicati indici di professionalità caratterizzanti il Pt_1 contenuto dell'inquadramento nel livello domandato;
peraltro, lo stesso contratto collettivo individua specificamente nel quinto livello il profilo professionale dell'autista, come colui dedito alle operazioni di distribuzione della merce (e non essendo preposto a posizioni di responsabilità in tale settore).
43. Il lavoratore non risulta comunque sotto inquadrato nel quarto livello applicato, accordato ai lavoratori specializzati che svolgono mansioni tecnico-pratiche, quali appunto la consegna dei prodotti e l'eventuale movimentazione della merce, nello specifico e individuato ambito della distribuzione o in altri settori aziendali.
44. Ciò che in ogni evenienza viene qui in rilievo, essendo stato pacificamente riconosciuto il quarto livello nel corso della durata del rapporto (ad eccezione del periodo 2005-2006 in cui, mutato contratto collettivo, è stato riconosciuto il sesto livello, ma sulla base di un diverso sistema di inquadramento), è che il terzo livello esorbita da quanto svolto dal ricorrente. A ciò consegue il rigetto della corrispondente domanda.
45. Va altresì respinta la domanda volta al pagamento delle pretese ore di lavoro straordinario rese dal lavoratore, in quanto sprovvista di prova.
46. Anzitutto, ai fini del riparto dell'onere probatorio, si evidenzia che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (cfr. Cass. n. 4668 del 1993; Cass. n. 14466 del 1999; Cass. n. 1389 del
2003)” (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 16951 del 2018).
47. Inoltre, il dipendente ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza,
è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3714 del 2009).
10 48. A livello probatorio, si condivide la valutazione espressa dalla precedente giudicante in ordine alla tardività della documentazione depositata a corredo della memoria di risposta alla domanda riconvenzionale, e nello specifico dei dischi cronotachigrafi;
ciò in quanto non può ritenersi che l'interesse alla produzione sia sorto per effetto di fatti addotti a difesa dalla controparte o a sostegno di domande riconvenzionali, ovvero in relazione ad una inaspettata contestazione sollevata dall'avversario su di una circostanza che poteva ragionevolmente considerarsi pacifica, costituendo piuttosto mezzo di prova da produrre ai sensi dell'art. 414, comma quinto, c.p.c. unitamente il ricorso a sostegno della domanda avanzata, a pena di maturazione della preclusione istruttoria.
49. Sicché, ai fini della prova circa la domanda di pagamento del lavoro straordinario reso dal ricorrente rilevano solamente le prove documentali depositate dalle parti nel ricorso e nella memoria di costituzione, nonché quanto esita dalla prova orale.
50. In ordine all'orario di lavoro del sig. , il teste operaio addetto Pt_1 Testimone_2 al pastificio dal 2008 al 2018, riferisce che “da quando io ho iniziato a lavorare per la resistente io iniziavo alle 8,00 ed il ricorrente era già al lavoro e finivo alle 18,00 e lui a volte rimaneva ancora in azienda o per pulire il camion, o per rifornirlo di carburante.
Quando invece io accompagnavo il ricorrente nei viaggi di cui ho riferito prima, noi dovevamo arrivare in azienda verso le 5,45, far scaldare il camion e quindi partire. A seconda dei viaggi ritornavamo in azienda anche alle 15,30. Una volta rientrati io riprendevo il mio lavoro nel pastificio fino alle 18,00 ed il ricorrente o andava al mulino
o caricava le cisterne sia di farina che di mangime”, che “quando io viaggiavo in camion con il ricorrente mangiavamo sul camion un panino o ciò che ci portavamo. Questa pausa durava circa 10/15 minuti”, e che “se il viaggio finiva alle 15,30, il doveva anche Pt_1
prendere lo , che è un camion cisterna e poi andare a scaricarlo o negli ovili o da CP_2 noi in pastificio se la cisterna conteneva semola”.
51. Il teste autista presso la convenuta dal 1990 al 1999, rappresenta che “noi Testimone_3 lavoravamo 8 ore al giorno però l'orario variava dai viaggi. A me ad esempio è capitato di lavorare 10 ore quando vi erano più viaggi, ma anche 6 ore quando vi era un solo viaggio da fare. Si poteva finire anche alle 13,00 ed andare via se non vi era altro viaggio da fare. Anche il ricorrente lavorava come me. Poteva succedere che io rientrassi alle
11 16,30 e dovessi fermarmi per caricare il camion per il giorno successivo trattenendomi anche un'ora, ma ciò dipendeva dal carico. Questo capitava anche al ricorrente.
Capo C1) non lo so. Io posso dire che la mia pausa pranzo era di circa un'ora”.
52. Il teste , autista dall'ottobre 2010 all'ottobre 2016, riferisce che “Tutti gli Testimone_4
autisti iniziavamo il lavoro alle 6,00 salvo qualche circostanza che ci riguardava personalmente. Io, ad esempio, potevo iniziare alle 5,.00 per mia comodità e finire prima
e quindi andar evia dal lavoro prima. Per quanto riguarda l'orario di uscita del ricorrente, io non posso rispondere perché mi è capitato qualche volta di incontrarlo al mio rientro in azienda verso le 13,00 o 14,00 o 15,00. Mai più tardi di quest'ora. IO poi andavo via. Preciso anche che mi è capitato di timbrare anche verso le 8,00 ed andare via lle 16,00 perché mi comunicava che il cliente avrebbero iniziato a scaricare alle CP_1
12,00 e quindi non c'era bisogno che io andassi al lavoro alle 6,00. Non so se ciò valesse anche per . Io non lo so perché ogni autista aveva consegne diverse. Pt_1
Capo C1) io personalmente mi fermavo sia a fare colazione che per il pranzo, trattenendomi circa 30/410 minuti giusto il tempo di mangiare un panino o un tramezzino.
I titolari lo sapevano e non mi dicevano nulla perché per loro contava che io consegnassi la merce. A me è capitato di prendere un caffè anche con dopo essere usciti Pt_1 dall'azienda per iniziare il nostro viaggio. Che io ricordo mi è anche capitato di aver mangiato nello stesso posto un panino per pranzo con trattenendoci 20 minuti o Pt_1 mezzora a seconda della nostra urgenza”.
53. Il teste camionista alle dipendenze della società dal 2014, così Testimone_5 dichiara “posso confermare che il ricorrente iniziasse a lavorare alle 6,00 perché lo incontravo spesso al mattino in azienda. Per quanto riguarda il rientro in azienda come ho già detto del carico del mezzo si occupavano gli addetti e per quanto riguarda l'orario di arrivo in azienda di posso dire che al mio rientro verso le 14,30/15,00 non Pt_1 vedevo la macchina di e, quindi, lui non c'era già più al lavoro. Pt_1
Adr avv. Luciano: a me qualche volta è capitato di rientrare in azienda alle 16,00 ma di non aver visto al lavoro. Pt_1
Capo C1) non lo so perché ciascun autista in genere viaggia solo. Io ho viaggiato con
solo un paio di volte. In tali occasioni noi ci siamo fermati più volte per un caffè e Pt_1 poi per mangiare”.
12 54. Infine, addetto allo scarico e carico della merce, alla macinazione e ai Tes_6 macchinari sin dal 1988, rappresenta che “io arrivavo in azienda alle 8,00 e non vedevo
al mio arrivo e non so quale mezzo lui prendesse perché guidava entrambi i Pt_1 camion cabinati dell'azienda. Non so nemmeno a che ora rientrava e, quindi, non sempre lo vedevo. Come ho detto prima il ricorrente non rientrava sempre col carico”.
55. Tenuto conto della durata del rapporto di lavoro (quasi ventisette anni), al raffronto di quanto emerge a livello documentale e dall'istruttoria orale non può ritenersi adempiuto l'onere della prova gravante sul lavoratore ai sensi dell'art. 2697 c.c., non essendo dimostrato che quest'ultimo nell'ampio orizzonte temporale in cui si è svolto il rapporto, né in un periodo sufficientemente delimitato, abbia continuativamente reso la prestazione lavorativa in maniera superiore alle 40 ore settimanali, al di là di quanto già riconosciuto in busta paga ove prestato del lavoro straordinario.
56. Invero, l'unico teste che sostiene l'assunto del ricorrente è il sig. , che ha dichiarato Tes_2
di aver accompagnato il sig. una media di sei volte al mese (tra il 2008 e il Pt_1
2018), che riferisce che i viaggi iniziavano alle ore 05:45 e si rientrava in azienda “anche” alle 15:30, e che poi comunque il ricorrente si tratteneva nel pastificio per pulire il camion o rifornirlo di carburante, ovvero per caricare le cisterne.
57. Tale ricostruzione non trova tuttavia supporto in alcun'altra deposizione resa nell'ambito del presente giudizio.
58. Difatti, il teste autista come il ricorrente tra il 1990 e il 1999, rappresenta che gli Tes_3
autisti lavoravano otto ore al giorno e che poi sostanzialmente la durata della prestazione poteva dipendere dal numero di viaggi effettuati (a volte sei ore in caso di unico viaggio, a volte dieci ore in caso di pluralità di viaggi).
59. Il teste , autista dal 2010 al 2016, riferisce che gli autisti iniziavano a lavorare alle Tes_4
06:00 della mattina, ma di non sapere poi precisamente fino a che ora lavorava il ricorrente, avendolo visto solamente al rientro in un arco temporale compreso tra le 13:00
e le 15:00, mai oltre.
60. Il teste anch'egli camionista dal 2014, conferma l'inizio della prestazione alle Tes_5
06:00, sostenendo poi di non vedere la vettura del sig. al rientro nella sede verso Pt_1
le ore 14:30/15:00.
13 61. Infine il teste unico lavoratore impiegato in tutto il periodo in cui si è svolto il Tes_6
rapporto tra il sig. e la non riesce a riferire circostanze utili a Pt_1 CP_1 delimitare l'orario lavorativo del ricorrente, né in entrata né in uscita.
62. Pertanto, quanto riferito dal teste , peraltro da circoscrivere a sei volte al mese, Tes_2
ovvero le occasioni in cui accompagnava il sig. nella consegna della merce, non Pt_1
appare sufficiente ai fini della prova circa l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, non avendo trovato conferma nelle dichiarazioni rese dagli altri testi.
63. Alle circostanze poste in rilievo va poi aggiunto quanto prodotto dalla difesa della società
relativamente ai tracciati GPS dei veicoli condotti dal ricorrente e dalle giornaliere nel periodo dal 2018 in avanti. Da queste ultime risulta, invero, che la prestazione lavorativa sia stata resa per un periodo inferiore rispetto alle allegazioni contenute in ricorso e comunque per un numero di ore inferiore rispetto all'orario lavorativo normale di quaranta ore settimanali previsto dai contratti collettivi (docs. 6 e 7 fasc. resistente).
64. Ad una valutazione complessiva degli elementi emersi, non può pertanto ritenersi confermata la tesi sostenuta dal ricorrente in ordine ad una prestazione lavorativa resa costantemente e continuativamente oltre il numero di ore contrattualmente stabilito. Se, invero, può con sufficiente precisione determinarsi l'inizio dell'orario lavorativo alle
06:00, non può dirsi altrettanto in ordine alla collocazione temporale del termine della prestazione, traendo la tesi sostenuta in ricorso (06:00/18:00) conferma nella sola deposizione del teste , mentre o viene smentita dagli altri testi ( e Tes_2 Tes_3 Tes_4
, oppure non confermata (teste . Tes_5 Tes_6
65. Né appare possibile incrinare l'attendibilità di quanto dichiarato sul punto dai testi Tes_4
e avendo trovato riscontro in ciò che è stato rappresentato dal teste i tre Tes_5 Tes_3
tutti autisti della convenuta, e non essendo stati smentiti dal teste a fronte invece di Tes_6
quanto dichiarato dal solo teste . Tes_2
66. Ciò che emerge dall'istruttoria è che sostanzialmente la prestazione resa dal sig. Pt_1
fosse dipendente dal numero di viaggi e consegne da effettuare, con la conseguenza che a volte la prestazione lavorativa terminava prima e altre volte lo impegnava più a lungo, con orario dunque variabile nel corso delle diverse settimane, circostanza che risulta anche dalle giornaliere e dai tracciati GPS dei mezzi condotti.
14 67. Ne deriva che non è possibile ritenere che il ricorrente abbia sempre dovuto osservare un orario lavorativo superiore alle quaranta ore settimanali nel corso della durata del rapporto;
né risulta possibile circoscrivere alcun periodo in cui sia stato reso del lavoro straordinario secondo la prospettazione del ricorso e, soprattutto, che questo non sia stato adeguatamente retribuito, oltre a quanto già corrisposto nelle buste paga depositate in atti.
68. A quanto osservato consegue pertanto l'integrale rigetto delle domande attoree.
69. Allo stesso modo va respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, non essendo comunque dimostrata la sussistenza di un pregiudizio riconducibile a una condotta infedele imputabile al lavoratore, sia con riferimento all'an sia al quantum.
70. Per ciò che concerne l'istruttoria orale, il teste di parte convenuta così Testimone_1 riporta: “confermo che il ricorrente si lamentava con i clienti della società resistente che era trattato male da quest'ultima e che era pagato male. Io ho segnalato più volte alla che il ricorrente parlava male dei miei mangimi e per tale motivo io ho perso CP_1
molto fatturato. Oltre ad averlo esternato più volte verbalmente, io mandai anche una mail alla società lamentando quanto appena riferito.
ADr: io sono a conoscenza delle circostanze che ho riferito per essermi state dette da alcuni pastori che erano miei clienti, come i fratelli RI. Inoltre, io ho sentito qualche volta il ricorrente lamentarsi della sua datrice di lavoro.
ADR: le circostanze di cui ho riferito risalgono forse a 5/6 anni fa, e non ricordo male.
Nello stesso periodo io mandai anche la mail di cui ho appena riferito alla CP_1
ADR: io mandai una sola mail, ma non ricordo l'anno.
ADR: io non so se dopo la mia segnalazione alla società abbia continuato nella Pt_1
sua condotta perché io poi non lo vidi più, ma il danno era già fatto.
Capo z) è vero.
ADR: Ora non ricordo il nome dei clienti che si lamentarono e lasciarono la CP_1
servendosi da altri. Non ricordo il nome di questi clienti perché di molti clienti andati via qualcuno può rientrare.
Inoltre, qualche cliente non si fa vedere per qualche mese e poi ritorna”.
71. Il teste sul punto dichiara: “io ho conosciuto appena lui arrivò in Tes_4 Tes_1
azienda. Io ho sentito lamentarsi del fatto che parlasse male di Tes_1 Pt_1 Tes_1 con i clienti di quest'ultimo.
15 ADR giudice: io ho sentito il ricorrente lamentarsi con me del fatto che l'azienda gli dava uno stipendio basso rispetto al lavoro che lui svolgeva. Si trattava di conversazioni tra colleghi come di solito si fa.
Capo z) io so, per avermelo riferito che molti clienti erano andati via a causa di Tes_1 quanto affermava ”. Pt_1
72. Infine, il teste così riferisce: “ è il rappresentante dell'azienda e so che dei Tes_5 Tes_1 clienti si sono lamentati con lui del fatto che parlasse male dell'azienda. Qualche Pt_1
volta mi è capitato di essere presente alla lamentele fatte dai cliente ad perché Tes_1 qualche volta che quest'ultimo si trovasse presso i clienti quando io ero lì per scaricare.
ADR Giudice: mi ricordo bene che uno dei clienti che si lamentò con Parte_2
in mia presenza è un titolare dell'azienda RA RI di Tula o Ozieri, ora non ricordo con esattezza.
ADR avv. Luciano: ora non ricordo quando ciò accadde;
l'arco di tempo può essere compreso tra il 2014-2020 più o meno”.
73. Assorbente ogni ulteriore considerazione è quella per cui non vi è comunque prova del pregiudizio ipoteticamente subito dalla Già a livello di allegazione, CP_1
parte convenuta si limita ad evidenziare che tra il 2018 e il 2020 vi sarebbe stato un calo di fatturato ricavato dalla vendita di mangimi, tentando di imputare tale minusvalenza esclusivamente alla condotta del dipendente, senza null'altro analizzare con riferimento ai possibili altri fattori, concorrenti od esclusivi, che avrebbero potuto in ipotesi cagionare l'evento.
74. Sempre in sede di allegazione, viene fatto riferimento alle lamentele che sarebbero state avanzate dai titolari dell'azienda RA RI di Ozieri, riportate dallo stesso sig. el testo della propria email del 7 luglio 2020 (doc. 7 fasc. convenuta). Tes_1
75. Dalla prova orale poi non si può ritenere provato l'elemento costitutivo della domanda risarcitoria, ovverosia del pregiudizio consistito nella perdita di clienti storici, da ricollegare alla condotta indebita dell'odierno ricorrente. Difatti, i testi riferiscono circostanze fumose e comunque generiche, senza specificare quali clienti avrebbero avanzato tali lamentele e quali avrebbero deciso di conseguenza di interrompere i rapporti commerciali con la (teste “io sono a conoscenza delle CP_1 Tes_1
circostanze che ho riferito per essermi state dette da alcuni pastori che erano miei clienti,
16 come i fratelli RI. Inoltre, io ho sentito qualche volta il ricorrente lamentarsi della sua datrice di lavoro”, nonché “Ora non ricordo il nome dei clienti che si lamentarono e lasciarono la servendosi da altri. Non ricordo il nome di questi clienti perché CP_1
di molti clienti andati via qualcuno può rientrare. Inoltre, qualche cliente non si fa vedere per qualche mese e poi ritorna”; teste solo circostanze de relato: “io so, per Tes_4
avermelo riferito che molti clienti erano andati via a causa di quanto affermava Tes_1
”; teste episodi generici: “ è il rappresentante dell'azienda e so che Pt_1 Tes_5 Tes_1 dei clienti si sono lamentati con lui del fatto che parlasse male dell'azienda. Pt_1
Qualche volta mi è capitato di essere presente alla lamentele fatte dai cliente ad Tes_1 perché qualche volta che quest'ultimo si trovasse presso i clienti quando io ero lì per scaricare”).
76. Vieppiù, non vi è nemmeno prova documentale dell'assunto della convenuta in ordine alla perdita di clienti e al calo di fatturato rispetto all'unica cliente specificamente individuata, ovverosia l'azienda agricola RA RI di Ozieri. Anzi, dal prospetto prodotto dalla società convenuta risulta un dato differente da quanto rivendicato, posto che, se effettivamente la “Cliente: 003917 (p. 3 doc. 11 fasc. Parte_3
convenuta) ha ridotto i propri acquisti comparando il 2018 e il 2019 (riduzione valore acquisto del -14,79%), nell'anno successivo vi è un risultato opposto, con un incremento positivo del valore degli acquisti del +37,84% (p. 13), per un valore assoluto di €
59.356,81, ben superiore agli € 50.535,68 contabilizzati nel 2018.
77. Per le ragioni indicate, la domanda riconvenzionale deve essere respinta, non essendo emersa la sussistenza di alcun pregiudizio risarcibile in capo alla resistente.
78. Stante la soccombenza reciproca delle parti, le spese del giudizio vengono integralmente compensate, e conseguentemente respinta anche la domanda di condanna avanzata da ambo le difese ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
17 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 15/10/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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