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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 950/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Sent. N. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata Agraria, Cron. N. composta da: Rep. N. composta dai Sigg.: R. Gen. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Camp. Civ. N.
Dott. Giuseppe Serao ConSIliere rel.
Dott. Francesca Caprioli ConSIliere
Dott. Gian Luca Guidi Esperto
Dott. Fiorenzo Pandini Esperto
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 950/2024 R.G. promossa d a
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Silvia Vitali ed elettivamente domiciliata presso il suo pagina 1 di 21
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o
(C.F. , difeso e Parte_2 C.F._2
rappresentato dall'Avv. Manuela Moro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviglio (BG), Via Dalmazia n. 2.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
In punto: rinvio alla Corte d'Appello dopo la cassazione della sentenza n.
175/2022 del 14.2.2022 disposta dalla Corte di Cassazione con sentenza n.° 1435/2024 pubblicata il 15/07/2024.
CONCLUSIONI
Per l'attrice in riassunzione:
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: previi gli accertamenti e le
declaratorie del caso e, quindi, ritenuta l'insussistenza anche solo di uno
dei presupposti dei quali la Suprema Corte ha “rimesso” a Codesta Corte
“l'accertamento”, dichiarare l'inapplicabilità al caso di specie del
disposto di cui all'art. 49 Legge 203/82 per le ragioni anzi esposte;
respingere ogni e qualsiasi domanda formulata dal SInor
[...]
siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti in atti, Pt_2
con conseguente integrale conferma della sentenza n. 1668/2017 resa
inter partes in data 16 giugno - 27 luglio 2017 e pubblicata l'11 settembre
pagina 2 di 21 2017 dalla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Bergamo;
con
conseguente condanna del medesimo SInor Parte_2
all'immediato rilascio degli immobili di proprietà della SInora
[...]
liberi da sé, persone, cose e animali, anche interposti, nonché Parte_1
al versamento in favore della medesima di Parte_1
un'indennità di occupazione annua pari ad € 13.449,85 dal 22 agosto
2011 sino all'effettivo rilascio;
con ulteriore conseguente recepimento,
per quanto di ragione, di quanto già statuito con la sentenza della S.S.A.
della Corte d'Appello di Brescia n. 175/2022, depositata completa di
motivazione in data 14.02.2022 e, comunque, con ogni conseguente
statuizione.
IN VIA SUBORDINATA: nel denegato e non creduto caso di ritenuta
sussistenza di un valido rapporto di affitto agrario, anche ai sensi dell'art.
49 Legge 203/82, dei beni oggetto di giudizio in capo al SInor
[...]
determinarne la scadenza ai sensi di legge, nonché l'importo Pt_2
del canone dovuto, come determinato nella perizia contrattuale, ovvero in
estremo subordine mediante ingresso di C.T.U.; con conseguente
condanna del SI. a rilasciare i suddetti immobili liberi Parte_2
da sé, animali e cose anche interposti alla fine dell'annata agraria della
scadenza contrattuale come sopra determinata;
con ulteriore conseguente
condanna del SInor a versare detto canone alla SInora Parte_2
pagina 3 di 21 dalla data di apertura della successione della SI.ra Parte_1
(22.8.2011) sino alla scadenza detratti gli acconti Persona_1
pagati per effetto della sentenza cassata, quali risulteranno alla data
dell'emananda sentenza.
IN OGNI CASO: Spese e compensi rifusi per tutti i gradi dei giudizi,
compresi quelli di legittimità.
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano le istanze e produzioni tutte già
formulate in atti.”
Per il convenuto in riassunzione:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria
istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
Nel merito:
In via principale:
- respingere le domande avanzate dalla SI.ra , in Parte_1
quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in atti;
- disporre ex art. 389 c.p.c. la restituzione della somma complessiva pari
a Euro 173.972,97 corrisposta dal SI. alla SI.ra Parte_2
in virtù della sentenza cassata, oltre a interessi legali dalla Parte_1
data dei singoli pagamenti;
In via riconvenzionale:
- dichiarare con sentenza costitutiva l'esistenza di un contratto di affitto
pagina 4 di 21 agrario, fra il SI. e la SI.ra , avente Parte_2 Parte_1
ad oggetto gli immobili censiti in Comune Amministrativo di Cologno al
Serio al foglio 5, mappale n. 1005 sub. 710, ai sensi dell'art. 49 della
Legge n. 203/1982, con inizio dalla data di apertura della successione
della SI.ra (22.08.2011), al canone che verrà ritenuto Persona_1
di giustizia e integrato dalle restanti condizioni previste dalla legge
agraria;
- condannare la SI.ra al pagamento della somma di Parte_1
euro 246.662,50 per tutte le opere eseguite dal SI. Parte_2
sull'area oggetto di causa o la diversa, minore o maggiore, somma che
verrà determinata in corso di causa, ai sensi dell'art. 936 c.c..
In ogni caso:
- con integrale rifusione del compenso professionale e delle spese di tutte
le fasi del giudizio di merito (primo e secondo grado e dei due giudizi di
rinvio) oltre che dei due giudizi di legittimità, maggiorato di rimborso
spese generali e accessori come per legge, ivi compresi i contributi
unificati pagati e la tassa di registro pagata dal SI. Parte_2
relativa alla sentenza cassata.
In via istruttoria:
Si chiede disporsi C.T.U. volta a determinare il canone di affitto agrario
relativo al mappale n. 1005 sub 710 o in subordine il canone di mercato
pagina 5 di 21 dello stesso, nonché volta a valutare il valore delle opere realizzate dal
SI. sull'area oggetto di causa.” Pt_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in giudizio il Parte_1
fratello dinanzi alla sezione specializzata agraria del Parte_2
Tribunale di Bergamo, esponendo:
-che era divenuta proprietaria per successione testamentaria della madre
(deceduta il 22.8.2011) di un compendio immobiliare Persona_1
costituito da capannone con tettoia, stalla all'aperto e terreno censito al
Comune di Cologno al Serio al C.T. foglio 5 mappale 1005 sub. 710;
-che detto compendio era occupato dal fratello (titolare Parte_2
di un'azienda agricola), senza alcun titolo e che pertanto, ne chiedeva il rilascio.
Si costituiva in giudizio che resisteva ed esponeva che Parte_2
fin dall'adolescenza, aveva coadiuvato il padre, nella gestione dell'azienda agricola diventando titolare nel 1998 e che aveva contribuito ad ampliarla mediante costruzione di tettoie per i bovini e gabbie per vitelli;
che dal momento in cui era subentrato nella titolarità dell'azienda, aveva versato ai genitori un canone di affitto € 4.000,00 annui (in contanti prima e far data dal 2006 mediante bonifico bancario); che detto rapporto iniziato nel
1998, andrà a scadere solo in data 10.11.2028.
pagina 6 di 21 Il resistente sosteneva l'esistenza di un contratto di affitto agrario stipulato oralmente con i genitori e che pertanto, in qualità di Parte_1
avente causa della precedente affittuaria, era vincolata a tale contratto.
Aggiungeva che, nel caso in cui il giudice adito non avesse ravvisato l'esistenza di un contratto avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 49
della L. n.° 203/1982, in quanto sussistevano tutti i requisiti richiesti.
Infine, invocava il diritto all'indennità per le opere eseguite sul fondo,
quantificata in € 246.662,50.
Nel corso del giudizio, le parti nominavano, in via stragiudiziale, un perito arbitratore, il Dottore al quale, veniva chiesto Persona_2
per quanto qui ancora rileva, di determinare la misura del canone annuo di mercato per l'affitto agrario del compendio immobiliare oggetto di giudizio,
La causa veniva istruita mediante escussione di testi ed interrogatorio formale.
Con sentenza n.° 1668/2017, il Tribunale accoglieva il ricorso e ordinava a la restituzione del fondo indentificato al foglio 5 mapp. Parte_2
1005 sub. 710 in quanto tra le parti non si era mai instaurato alcun contratto di affitto agrario;
condannava il resistente a pagare l'indennità di occupazione quantificata in € 13.449,85 dal 22.08.2011 al rilascio;
rigettava le domande riconvenzionali formulate da in Parte_2
pagina 7 di 21 particolare, la domanda volta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 della L. n.°
203/1982 una pronuncia costitutiva dell'esistenza di un contratto di affitto agrario fra e con decorrenza dal Parte_1 Parte_2
22.8.2011.
Il primo giudice sosteneva che mancava uno dei requisiti richiesti dalla norma e, cioè, la qualifica di erede di in capo a Persona_1 [...]
essendo egli qualificabile giuridicamente quale legittimario Pt_2
pretermesso.
proponeva appello e questa Corte, riformando la Parte_2
sentenza impugnata, accertava l'esistenza di un contratto di affitto agrario tra (de cuius) ed il figlio in quanto Persona_1 Parte_2
avverso le quietanze di pagamento del canone allegate dall'appellante, non era stata proposta querela di falso.
Accogliendo la domanda riconvenzionale proposta dal resistente,
determinava la scadenza del rapporto agrario alla data del 10.11.2028 per il canone annuo di € 4.000,00.
Proponeva ricorso per Cassazione e con ordinanza del Parte_1
21.9.2021 n.° 25522/2021 la Suprema Corte, in accoglimento dei motivi articolati, rimetteva la causa a questa Corte, affinché venisse valutato liberamente il materiale probatorio costituito dalle quietanze a prescindere dalla querela di falso e dalle deposizioni, valutandosi la sussistenza del pagina 8 di 21 contratto di affitto tra la madre ed il figlio Persona_1 [...]
Pt_2
In seguito ad una nuova valutazione questa Corte con sentenza n.°
175/2022 dichiarava non provata l'esistenza di un contratto di affitto agrario e condannava all'immediata restituzione del Parte_2
fondo alla sorella ed a versare in suo favore, un'indennità di occupazione annua pari ad € 13.449,85 dal 22.8.2011 al rilascio effettivo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Rigettava le domande riconvenzionali svolte da in Parte_2
particolare, riteneva che non poteva trovare applicazione l'art. 49 L. n.°
203/1982 perché non era qualificabile quale coerede, Parte_2
non essendo stato menzionato nel testamento della madre e non avendo esperito l'azione di riduzione.
proponeva ricorso per Cassazione e con sentenza n.° Parte_2
1435/2024 pubblicata il 15.7.2024, la Suprema Corte in accoglimento di un solo dei motivi articolati, cassava la sentenza n.°175/2022 del
14.2.2022 di questa Corte nella parte in cui aveva escluso l'applicabilità
dell'art. 49 L n.° 203/1982 ritenendo che non era Parte_2
qualificabile come coerede.
La Cassazione, enunciava il seguente principio di diritto: «In materia di contratti agrari, l'erede legittimario (nella specie, figlio) che sia stato pagina 9 di 21 escluso dal testamento del genitore per aver ricevuto in vita un quantitativo di beni idonei a soddisfare la sua quota di legittima e si trovi,
per tale ragione, nell'impossibilità di impugnare il testamento con l'azione di riduzione, ha titolo per esercitare l'azione di cui all'art. 49 della legge 3
maggio 1982, n. 203 e, ricorrendo le condizioni indicate da tale norma,
può ottenere di continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi agricoli anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e di essere considerato affittuario delle stesse».
Pertanto, la causa veniva rimessa a questa Sezione Specializzata Agraria
affinchè valutasse la sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla legge.
Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. chiedeva, Parte_1
in via principale, che venisse accertata l'inesistenza anche solo di uno dei relativi presupposti con conseguente inapplicabilità dell'art. 49 L. n.°
203/1982.
In via subordinata, nel caso di ritenuta sussistenza di un rapporto di affitto agrario ex lege, chiedeva che ne venisse determinata la scadenza e l'importo del canone dovuto come determinato nella perizia contrattuale,
oppure, mediante espletamento di C.T.U. con conseguente condanna di a lasciare liberi gli immobili alla scadenza del contratto, Parte_2
nonché, a versare in suo favore, il canone di affitto dalla data di apertura della successione (22.8.2011) sino alla scadenza.
pagina 10 di 21 Si costituiva in giudizio che insisteva affinchè venisse Parte_2
dichiarata con sentenza costitutiva, l'esistenza di un contratto di affitto agrario ex art. 49 L. n.° 203/1982 ed asserendo l'inutilizzabilità della perizia redatta dal perito arbitratore, chiedeva che venisse espletata C.T.U.
per la determinazione del relativo canone di affitto, nonché, per valutare il valore delle opere che aveva realizzato sull'area oggetto di causa.
All'udienza del 7.2.2025 questa Sezione Specializzata Agraria ha trattenuto la causa in decisione depositando il dispositivo che teneva luogo della lettura.
_._
In base all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio, instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché, conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte
di Cassazione.
Nel giudizio di rinvio, pertanto, non possono essere proposti dalle parti, né
presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello pagina 11 di 21 stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (ex multis
Cass. n.° 5137/2019).
Inoltre, è utile premettere che, secondo costante orientamento della
Suprema Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) quale è quello che ci occupa, non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria nei limiti posti dalla pronuncia rescindente ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. ex multis: Cass. n.° 15143/2021).
Nel caso concreto, questa Sezione non è tenuta ad uniformarsi ad un principio di diritto, ma per espresso dictum della Suprema Corte, deve fornire una nuova motivazione circa l'esistenza o l'inesistenza di un rapporto agrario tra quale erede testamentaria della Parte_1
madre ed il fratello ai sensi dell'art. 49 Persona_1 Parte_2
primo comma della L. n.° 203/1982 alla luce dei principi sanciti nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportati.
pagina 12 di 21 Aa avviso del Collegio alla luce del materiale probatorio, al quesito deve essere data riposta positiva.
In relazione al caso di specie, questa Corte è tenuta a pronunciarsi nel merito della controversia, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione in virtù del quale deve essere Parte_2
considerato erede legittimario pretermesso della madre Persona_1
per aver ricevuto in vita un quantitativo di beni idonei a soddisfare la sua quota di legittima e per tale ragione impossibilitato ad impugnare il testamento con l'azione di riduzione ed in ragione di ciò, ha titolo per esercitare l'azione di cui all'art. 49 della L. n.° 203/1982.
Appare evidente che nell'enunciare il suddetto principio, la Suprema
Corte ha fatto riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 49 primo comma L. n.° 203/1982, oggetto della domanda riconvenzionale subordinata formulata da fin dal giudizio di primo Parte_2
grado.
La predetta norma statuisce che “Nel caso di morte del proprietario di
fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari,
quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione,
risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività
agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo
pagina 13 di 21 a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le
porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati
affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi è
disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di
apertura della successione.”
Ne consegue che a nulla rileva che la Suprema Corte nell'indicare gli altri requisiti necessari per la costituzione ope legis del contratto di affitto agrario ha, erroneamente, fatto riferimento ad ulteriori pronunce della giurisprudenza di legittimità che richiamavano la diversa ipotesi prevista dal quarto comma del medesimo articolo concernente la successione nel contratto di affitto, in caso di morte dell'affittuario, dell'erede coltivatore diretto o imprenditore agricolo con ogni evidenza estranea alla questione in oggetto.
Si deve, dunque, verificare in concreto, la sussistenza in capo a
[...]
dei requisiti previsti dall'art. 49 primo comma della L. n.° Pt_2
203/1982, in particolare: a) la qualità di erede del proprietario di fondi condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari;
b) l'aver esercitato e continuare ad esercitare attività agricola sul fondo al momento dell'apertura della successione;
c) la qualità di imprenditore a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge n.° 153/1975 o di coltivatore diretto.
pagina 14 di 21 A parere di questa Corte nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti richiesti.
In particolare, si ritiene sussista il primo requisito in quanto, oltre ad essere stata accertata la sua qualifica di erede legittimario pretermesso della madre per aver ricevuto in vita un quantitativo di Persona_1
beni idonei a soddisfare la sua quota di legittima e che per tale ragione, si trova nell'impossibilità di impugnare il testamento con l'azione di riduzione, ha titolo per esercitare l'azione in virtù della Parte_2
sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, nonché, in quanto è
circostanza pacifica e non contestata, oltre che dimostrata tramite le deposizioni testimoniali, che i terreni erano coltivati dai familiari della de cuius tra cui, lo stesso Parte_2
Sussiste anche il secondo requisito, in quanto dalle prove testimoniali emerge che al momento dell'apertura della successione, egli esercitava e che poi ha continuato ad esercitare sui fondi oggetto di giudizio, la relativa attività agricola.
E'pacifico, difatti, che ha svolto sugli immobili per cui è Parte_2
causa, a partire dagli anni '70 attività agricola, prima come aiutante del padre , poi subentrando nel 1998, nella titolarità Persona_3
dell'azienda.
Tutti i testi di parte resistente, nonché, la stessa hanno Parte_1
pagina 15 di 21 risposto in modo affermativo al capitolo n.° 2 della memoria di costituzione (“Vero che il SI. si dedica direttamente e Parte_2
manualmente alla diretta coltivazione dei fondi e al diretto e abituale
allevamento e governo del bestiame, facente parte della propria azienda
agricola”).
In particolare, (padre delle parti) ha affermato che Persona_3
ha lavorato in azienda sin dall'adolescenza, dichiarando Parte_2
“Ogni volta che un figlio finiva la scuola veniva a lavorare in azienda”,
“mio figlio ha sempre lavorato in azienda”; parimenti il teste Pt_2
(cugino delle parti) ha dichiarato che Testimone_1
“ si occupava e si occupa attualmente della manutenzione dei Pt_2
mezzi agricoli, irrigava i terreni, tagliava l'erba, il frumento, faceva e fa
tutte le mansioni di un coltivatore”.
Per quanto concerne il terzo requisito, mette conto evidenziare che ai sensi dell'art. 6 Legge n.° 203 del 1982 sono definiti coltivatori diretti “coloro
che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia,
semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella
occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto
conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione
del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole…”
Risulta documentalmente provato che possiede la Parte_2
pagina 16 di 21 qualifica di imprenditore agricolo professionale, essendogli stata riconosciuta tale qualifica in data 21.5.2007 dalla Provincia di Bergamo,
come da documentazione allegata agli atti (doc. 5), mentre dalle risultanze dell'istruttoria orale, è emerso che lo stesso è, altresì, qualificabile come coltivatore diretto.
Sussistendo tutti i requisiti richiesti, si è costituito ope legis, al momento dell'apertura della successione di , avvenuta in data Persona_1
22.8.2011, un contratto di affitto agrario tra e Parte_2 [...]
la cui durata, ai sensi della medesima legge, è stabilita in 15 Parte_1
anni per cui la scadenza è fissata in data 10.11.2026, al termine dell'annata agraria.
Per la determinazione del canone di affitto, si ritiene di poter utilizzare la perizia contrattuale redatta dal Dott. che ha Persona_2
stimato per il compendio immobiliare in questione, di determinare la misura del canone annuo di mercato per l'affitto agrario in € 13.449,85.
Ciò, in quanto si rileva che le parti, avendo affidato ad un terzo scelto per le particolari competenze tecniche, la formulazione di un apprezzamento tecnico, si sono impegnate preventivamente ad accettare i risultati della sua indagine con valore di dichiarazione di scienza (Cass. n.° 2996/2016).
Trattasi di perizia contrattuale, fattispecie che ricorre quando le parti devolvono al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la pagina 17 di 21 risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.
Ciò posto, le conclusioni alle quali è giunto il perito, non possono essere impugnate se non attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento dei contratti e non anche attraverso gli strumenti previsti dal codice di rito civile per i lodi rituali con la conseguenza che gli eventuali errori in procedendo o in iudicando
comprensivi della violazione dei principi della collegialità e del contraddittorio, rilevano soltanto se siano sfociati in cause di invalidità
(incapacità o vizio del consenso) o di risoluzione della perizia stessa
(Cass. n.° 5678/2005)
In merito, all'ulteriore domanda di volta ad ottenere Parte_2
un'indennità per le opere eseguite dallo stesso sull'area oggetto di causa,
la Corte rileva che nella medesima perizia, si è accertato che le varie costruzioni sono state realizzate dalla de cuius negli Persona_1
anni 1968-1975 e che le opere di miglioramento fondiario eseguite da nel 2011, di fatto non avevano incrementato il valore del Parte_2
fondo.
In ogni caso, non aveva attivato la speciale procedura Parte_2
autorizzativa di cui all'art. 16 della L. n.° 203/1982 che pone a carico della pagina 18 di 21 parte che intende eseguire opere di miglioramento o trasformazione del fondo, una serie di formalità dirette a raggiungere un accordo con l'intervento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e delle associazioni professionali (Cass. n.° 2276/1988; Cass. n.° 591/2001).
Pertanto, il Collegio rigetta la domanda di di pagamento Parte_2
per le opere eseguite sull'area oggetto di causa.
In conclusione, la Corte accerta l'esistenza di un contratto di affitto agrario ex art. 49 primo comma della L. n.° 203/1982 fra Parte_2
e avente ad oggetto gli immobili censiti al Comune di Parte_1
Cologno al Serio al C.T. foglio 5 mapp. 1005 sub. 710, con inizio dalla data di apertura della successione di (22.8.2011) fino al Persona_1
10.11.2026 con canone di affitto annuo pari ad € 13.449,85;
deve essere, quindi, condannato al pagamento del Parte_2
suddetto canone dal 22.8.2011, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo ad oggi, mentre la Corte dichiara il diritto di al Parte_1
pagamento fino alla scadenza ed alla data della scadenza, lo stesso, è
condannato al rilascio degli immobili liberi da sé, animali e cose.
A sua volta, è fatto ordine a di restituire quanto Parte_1
corrisposto da in esecuzione della sentenza cassata. Parte_2
Atteso l'esito complessivo del giudizio, stante la reciproca soccombenza tra le parti, nonché, la novità della questione trattata dalla Suprema Corte e pagina 19 di 21 di cui la stessa dà conto, si dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite di tutte le fasi del giudizio di merito (primo e secondo grado e dei due giudizi di rinvio) e dei due giudizi di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata Agraria,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso ex art. 392 c.p.c., così provvede:
[...]
-accerta l'esistenza di un contratto di affitto agrario ex art. 49 primo comma della L. n.° 203/1982 fra e Parte_2 Parte_1
avente ad oggetto gli immobili censiti al Comune di Cologno al Serio al
C.T. foglio 5 mapp. 1005 sub. 710, con inizio dalla data di apertura della successione di (22.8.2011) fino al 10.11.2026 con Persona_1
canone di affitto annuo pari ad € 13.449,85;
-condanna al pagamento del suddetto canone dal Parte_2
22.8.2011, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo ad oggi e dichiara il diritto di al pagamento fino alla scadenza;
Parte_1
- condanna al rilascio degli immobili liberi da sé, Parte_2
animali e cose, alla data della scadenza;
- ordina a la restituzione di quanto corrisposto da Parte_1
in esecuzione della sentenza cassata;
Parte_2
- rigetta la domanda di di pagamento per le opere Parte_2
pagina 20 di 21 eseguite sull'area oggetto di causa;
-compensa integralmente tra le parti le spese di tutte le fasi del giudizio di merito e dei due giudizi di legittimità.
Brescia, così deciso nella camera di conSIlio del 7 febbraio 2025.
Il ConSIliere est.
Giuseppe Serao
Il Presidente
Giuseppe Magnoli
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto