Articolo 13 della Legge 14 ottobre 1966, n. 851
Articolo 12Articolo 14
Versione
25 ottobre 1966
Art. 13.
Agli invalidi del lavoro, agli orfani e alle vedove di caduti sul lavoro occupati a norma della presente legge dovra' essere applicato un trattamento economico giuridico e normativa non inferiore a quello praticato ai lavoratori validi esplicanti le medesime mansioni.
Essi possono essere licenziati quando il Collegio medico previsto dall'articolo 7 della presente legge accerti, a loro richiesta o a richiesta delle Amministrazioni o Aziende che li occupano, la perdita di ogni capacita' lavorativa o aggravamento dell'invalidita' tale da determinare pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro nonche' alla sicurezza degli impianti.
Entrata in vigore il 25 ottobre 1966