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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/05/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 74 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Arianna Imbriani, con Parte_1 domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Parma, Viale Fratti n. 34/A
attore-opponente
e
e per essa la mandataria che Controparte_1 Controparte_2
agisce in virtù di procura rilasciata da la quale opera a sua volta quale CP_3
mandataria di , in persona del direttore generale dott. Controparte_4 CP_5
rappresentata e difesa, giusta delega in calce al decreto ingiuntivo, dall'Avv. Leonardo
[...]
Blandino, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Valentina Ciurleo in Parma, Via Vincent
Van Gogh n. 16
convenuta-opposta
e
e per essa la procuratrice a tanto Controparte_6 Controparte_7
legittimata dalla prima mandataria titolare di procura Controparte_8
rilasciata da , in persona del direttore generale dott. rappresentata e CP_6 CP_5 difesa dall'Avv. Leonardo Blandino, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione ex art. 111 cpc, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Valentina Ciurleo in Parma, Via Vincent Van
Gogh n. 16
terza intervenuta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento
CONCLUSIONI: all'udienza del 26 marzo 2025 i procuratori delle parti precisavano le rispettive
1 conclusioni, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1589/2017 del 4/9/2017, questo Tribunale, su ricorso proposto da , per il tramite della mandataria CP_1 Controparte_2
ingiungeva a il pagamento della somma di euro 14.403,96, a titolo di capitale Parte_1
residuo ed interessi di mora già scaduti, somma dovuta in base al contratto di finanziamento n.
1772728 stipulato con in data 25/5/2009. Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
predetto decreto, deducendo:
1) l'inefficacia ex art. 644 cpc del decreto ingiuntivo, in quanto notificato solo in data 29 novembre
2017 e quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia;
2) la mancata prova dell'esistenza del credito oggetto di ingiunzione ed in particolare il difetto di prova dell'effettiva erogazione in suo favore del finanziamento richiesto, stante l'inidoneità della documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio;
3) la vessatorietà e la conseguente nullità delle clausole di cui all'art. 16 (“Il ritardo nei pagamenti e le spese”) e di cui all'art. 17 (“Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”) del contratto di finanziamento intercorso tra le parti, in quanto l'attore, quale consumatore, non era all'altezza di valutare il contenuto di clausole assolutamente tecniche che necessitavano di opportuna conoscenza e quindi dovevano essere oggetto di trattativa individuale;
4) l'illegittimità e la nullità della clausola che prevedeva il cd. ammortamento alla francese, in quanto caratterizzata dalla mancanza dei requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto previsti dall'art. 1346 c.c., nonché violativa degli artt. 1282 e 1284 c.c.;
5) la mancata indicazione dei criteri di calcolo seguiti nella determinazione del credito azionato in punto a capitale e interessi, con conseguente incertezza dell'importo effettivamente dovuto.
Sulla base dei predetti motivi di opposizione, il previa sospensione della provvisoria Pt_1
esecutorietà, chiedeva che fosse dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca dello stesso. In via subordinata, domandava che fosse accertata l'erroneità dell'importo ingiunto, con conseguente rideterminazione dell'importo effettivamente dovuto.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 contestava in fatto e in diritto l'opposizione proposta, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente, rilevava l'infondatezza dell'eccezione di tardività della notifica del CP_1
decreto ingiuntivo, asserendo che il menzionato titolo ed il pedissequo atto di precetto erano stati portati all'Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 2/11/2017, ossia entro i termini di legge,
2 scadenti il successivo 5/11/2017. L'Ufficiale Giudiziario, stante la mancanza del destinatario, aveva provveduto alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., depositando copia dell'atto presso la casa comunale di Parma.
Nel merito, contestava argomentatamente ciascun motivo di "impugnazione", sostenendo che la documentazione allegata fosse idonea a dimostrare la sussistenza del credito vantato e gli importi dovuti, confluiti nella somma oggetto di ingiunzione. Si opponeva, pertanto, all'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/06/2018 il precedente Giudice titolare della causa, il GOT Dott.ssa Marica Vitti, rigettava “la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione” e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Nelle more del giudizio, con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata in data 6 agosto
2020, si costituiva quale cessionaria pro soluto del credito oggetto di Controparte_6
ingiunzione, riportandosi agli atti e ai documenti già depositati della cedente e facendo proprie, altresì, le domande, le eccezioni, le deduzioni formulate da . Controparte_1
chiedeva l'estromissione della cedente dal presente giudizio. Controparte_6
All'udienza del 15/9/2020, l'opposta, a sua volta, chiedeva di essere estromessa dal giudizio, a seguito dell'intervento della società cessionaria del credito.
All'udienza del 22/02/2022, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con provvedimento del 13/7/2023 il Presidente del Tribunale disponeva l'assegnazione della causa al Giudice dott.ssa Vena, a seguito delle dimissioni del Giudice Onorario dott.ssa Vitti.
Pertanto, la causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo istruttorio e poi trattenuta in decisione all'udienza del 26/3/2025, con rinuncia delle parti alla concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
*****
1. Ciò premesso in fatto, occorre esaminare preliminarmente la richiesta di estromissione formulata da , a seguito dell'intervento spiegato da quale Controparte_1 Controparte_6
cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza originato dai portafogli di CP_1
Risulta, invero, dimostrato che in corso di causa (cessionaria), nell'ambito
[...] Controparte_6 di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data 5 dicembre 2018 ha concluso con un contratto di cessione di crediti pecuniari, individuabili in Controparte_1
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Peraltro, proprio quest'ultima disposizione stabilisce che
3 la pubblicazione della cessione del credito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana produce, nei confronti del debitore ceduto, gli effetti indicati dall'art. 1284 c.c., non occorrendo, pertanto, la notifica e l'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti.
La terza intervenuta ha offerto la prova dell'intervenuta cessione dei crediti che hanno portato la titolarità in capo a sé del rapporto in contestazione, depositando in giudizio copia della Gazzetta
Ufficiale dell'11/11/2018. Occorre evidenziare che, secondo la Suprema Corte, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017 e più di recente Cass. 4334/2020).
L'art. 58 TUB nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco detta infatti una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto e trova giustificazione principalmente nell'esigenza di agevolare la cessione di rapporti giuridici individuati in blocco.
Nel caso di specie, la Gazzetta Ufficiale prodotta dalla terza intervenuta riporta gli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto del presente giudizio (crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati con un soggetto rientrante nella categoria dei consumatori) e vale dunque a provare l'intervenuta successione di nel CP_6
diritto controverso.
Ciò posto, se pure deve ritenersi provata l'avvenuta cessione del credito e se pure la stessa risulta opponibile al debitore ceduto, deve rammentarsi che l'estromissione del cedente dal giudizio può avvenire solo in presenza del consenso di tutte le parti. Infatti, in ipotesi di successione a titolo particolare, l'art. 111 c.p.c. prevede che il giudizio prosegue tra le parti originarie, riconoscendo al successore la facoltà di intervenire nel giudizio e limitando la possibilità di estromettere l'alienante al solo caso in cui le altre parti lo consentano. Nell'ipotesi in esame, il si è fermamente Pt_1 opposto all'estromissione di dal giudizio, sicché la richiesta di estromissione non CP_1
può trovare accoglimento, in difetto del consenso unanime di tutte le parti costituite.
2. Passando ad esaminare l'eccezione di carattere preliminare sollevata da relativa Parte_1 all'inefficacia del decreto in quanto tardivamente notificato, l'eccezione non appare meritevole di positivo apprezzamento.
Infatti, il decreto ingiuntivo risulta portato all'Ufficio Notifiche del Tribunale di Parma in data
2/11/2017, quando non erano ancora decorso il termine di giorni sessanta giorni dalla sua
4 pronuncia, previsto dall'art. 644 cpc (il termine veniva a scadere il 4/11/2017). E' a tale data, ossia alla data della consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario, che bisogna aver riguardo ai fini della verifica della tempestività della notifica, tenuto conto della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali. Sul punto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 477/2002, ha chiarito che nei confronti del notificante la notifica deve ritenersi perfezionata nel momento in cui quest'ultimo porti a compimento tutte le formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ovvero nel momento della consegna dell'atto da notificare all'Ufficiale Giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo e alla sfera di dominio del notificante medesimo. Ciò in virtù del necessario coordinamento tra le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso che lo vedrebbe responsabile di effetti da lui non dominati né conosciuti né prevedibili in anticipo.
3. Sgomberato il campo da tale eccezione preliminare, nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass,
9927/2004 e n. 10280/1990).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che l'opposta abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la produzione fin dalla fase monitoria:
5 - del contratto di finanziamento n. 1772728, contenente la puntuale indicazione di tutte le condizioni economiche applicate (ed accettate dal cliente) e del piano rateale di rimborso costante di n. 84 rate;
- del piano di ammortamento e degli estratti conto analitici, che costituiscono prova necessaria e sufficiente del contratto di finanziamento (cfr. da ultimo Cass. 2 gennaio 2023, n. 21).
Inoltre, in sede di costituzione nel presente giudizio, ha prodotto anche la scheda di conto riportante le rate scadute e impagate, con la specifica indicazione degli interessi e delle spese di incasso dovute.
Non era, invece, affatto necessaria la produzione della certificazione ex art. 50 TUB, posto che detta norma trova applicazione per i crediti derivanti da rapporti di conto corrente, in cui, per la determinazione del saldo dovuto, è necessario avere contezza degli accrediti ed addebiti effettuati nel corso del rapporto, ma non anche per i crediti relativi ai finanziamenti, nei quali è sufficiente che il creditore provi il contratto, contenente anche le condizioni economiche di cui si vuole avvalere, e la consegna del denaro, gravando invece sul debitore l'onere di provare di aver adempiuto.
Quanto poi all'eccezione di mancata erogazione del finanziamento, questa risulta contraddetta dalla stesse deduzioni dell'opponente, il quale nell'atto di citazione ha affermato di aver effettuato, nel periodo compreso tra il 27/6/2009 e il 31/12/2010, plurimi versamenti, a titolo di rimborso del finanziamento, e di aver pertanto già provveduto alla restituzione della complessiva somma di euro
2.091,93, così implicitamente ammettendo l'avvenuta erogazione della somma richiesta in prestito.
Con riferimento all'ulteriore motivo di opposizione, relativo all'asserita mancata indicazione dei criteri di calcolo seguiti nella determinazione del credito azionato in punto a capitale e interessi, rileva il Tribunale che anche tale doglianza appare infondata.
Dal contratto di finanziamento n. 1772728 (doc. 1 fascicolo monitorio) si evince che il Pt_1 aveva chiesto l'erogazione della somma di euro 7.703,56, obbligandosi a restituire la somma di euro
13.356,00 comprensiva di interessi (il cui importo era pari ad euro 4.842,72), mediante il versamento n. 84 rate mensili, di cui le prime dodici rate erano pari a euro 99,00 ciascuna e le ulteriori rate (dalla 13^ alla 84^) erano pari a euro 169,00 ciascuna. L'opposta, costituendosi nel presente giudizio, ha prodotto la scheda di conto riportante in maniera analitica le rate scadute e impagate, con la specifica indicazione degli interessi e delle spese di incasso dovute (doc. 4). Dalla predetta scheda risulta che la somma restituita dal ammonta ad appena euro 2.058,00 e Pt_1
che il capitale residuo ancora dovuto è pari a euro 6.979,03, a cui devono aggiungersi gli interessi di mora (per euro 5.592,88), l'addebito insoluto e invio EC (per euro 2,50), la penale (per euro
50,00).
6 Viceversa, a fronte della completa documentazione prodotta dalla opposta, le contestazioni dell'opponente in ordine alla esatta determinazione del quantum preteso in restituzione, si appalesano del tutto infondate.
Per quanto attiene all'asserita vessatorietà delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e succ.
d.lgs. n. 206/05 (Codice del consumo), l'opponente ha invocato la nullità del concesso decreto ingiuntivo, stante il carattere abusivo ovvero vessatorio delle clausole di cui all'art. 16 (“Il ritardo nei pagamenti e le spese”) e di cui all'art. 17 (“Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”) del contratto di finanziamento. Trattasi di un'eccezione ugualmente infondata, in quanto l'art. 34 del medesimo d.lgs. esclude la vessatorietà delle clausole che riproducono disposizioni di legge, sicchè non può ritenersi abusiva la clausola contrattuale che richiama l'art. 1186 c.c. in relazione alla decadenza dal beneficio del termine, mentre, per quanto attiene alla clausola determinativa degli interessi moratori e che prevede il pagamento di una penale, va rammentato che, ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f), d.lgs. n. 206/05, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”. Nella specie, l'opponente ha allegato che la previsione di una “penale variabile”, non predeterminata, sarebbe elusiva del divieto di imporre penali eccesive, sicché la clausola ci cui all'art. 16 sarebbe vessatoria, riconoscendo all'intermediario la facoltà di richiedere, oltre agli interessi moratori, anche il pagamento di una penale, senza specificare i criteri cui quest'ultimo dovrà attenersi nell'applicazione e nella quantificazione della stessa.
Ora, al di là della genericità della doglianza sollevata dall'opponente, che si è limitato a richiamare principi di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, senza tuttavia procedere allo specifico esame del contenuto della clausola di cui all'art. 16, censurata come vessatoria, ritiene il Giudicante che detta doglianza sia infondata. Invero, alla clausola penale deve applicarsi la disciplina generale dell'oggetto del contratto, la cui natura può essere tanto determinata quanto determinabile, di guisa che la determinazione ben può avvenire ex post, sulla base di un criterio predeterminato, di cui sia fatta applicazione in un momento successivo all'inadempimento. In tale prospettiva le parti possono convenire, ad esempio, il pagamento di una somma rapportata all'entità temporale di durata dell'inadempimento, o convenire soltanto il tetto della penale, suscettibile di essere poi rapportata alla effettiva consistenza dell'inadempimento consumato (in questo senso espressamente in motivazione Cass. civ. 18 gennaio 2018, n. 1189), nel qual caso, parimenti, l'entità della penale diviene concretamente determinato soltanto ex post.
In tale quadro, dunque, la previsione contrattuale di cui all'art. 16, secondo cui in caso di
7 inadempimento «il Cliente si impegna a in ogni caso, a rifondere a sempre a titolo di CP_1
penale, ogni ulteriore spesa sostenuta per il recupero del credito, anche in dipendenza delle eventuali azioni, giudiziaria e non, che dovessero rendersi necessarie” appare conforme alla previsione dell'art. 1382 c.c., dal momento che predetermina il danno in funzione di un parametro individuato ex ante e considerato dalle parti nella sua oggettività, tale da vincolare il giudice, fatto salvo il potere di riduzione, esercitabile nell'osservanza dei rigidi criteri che la Suprema Corte ha fissato (v. Cass. civ. 10 maggio 2012, n. 7180). Tale conclusione trova conferma nella recente sentenza n. 11548/2023 della Suprema Corte, nella quale i giudici di legittimità hanno affermato che «in materia di clausola penale, la prestazione posta a carico della parte inadempiente ai sensi dell'art. 1283 c.c. è soggetta all'applicazione della disciplina generale dell'oggetto del contratto, sicché può essere determinata o determinabile sulla base di un criterio predeterminato, quantunque la determinazione possa aver luogo soltanto ex post, in un momento successivo al consumarsi dell'inadempimento».
Del pari, si appalesano del tutto generiche le contestazioni dell'opponente circa “la vessatorietà sostanziale per eccessività della penale, che prevede dei cd accessori alla penale”, risolvendosi le stesse in meri richiami alla normativa astrattamente applicabile (art. 33, comma 2, lett. f) senza alcun riferimento al caso concreto. Orbene, il controllo ufficioso sulla nullità delle clausole contrattuali deve essere fatto sulla base del quadro assertivo che la parte ha introdotto nel processo e non prescindendo da esso, ed è evidente che se questi elementi di fatto non sono introdotti con chiarezza dalla parte che ha un precipuo interesse al loro ingresso nel giudizio, il giudice deve arrestarsi, perché il rispetto del principio dell'effettività della tutela non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato.
Resta da esaminare l'ultima doglianza sollevata dal relativa all'illegittimità e alla nullità Pt_1 della clausola del contratto di finanziamento che prevede l'applicazione del cd. ammortamento alla francese. Il ha dedotto che il piano di ammortamento è stato formulato, nella specie, in Pt_1 base al cd “metodo alla francese”, tant'è che, a fronte della somma da lui richiesta in prestito di euro
7.703,56, lo stesso sarebbe tenuto a restituire la somma di euro 13.556,00.
Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, in caso di piano di ammortamento alla francese standardizzato, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed
8 effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (v. ord. Cass. 7382/2025; sent. Cass. SU n. 15130/2024).
Da ciò discende nella specie la validità della clausola che prevede il cd ammortamento alla francese.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo a carico di parte opponente, facendo applicazione delle tabelle professionali di cui al D.M.
147/2022.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite tra parte opponente, risultata soccombente,
e l'intervenuta u.s, avendo quest'ultima esplicato un intervento meramente Controparte_6
adesivo, a mezzo peraltro del medesimo difensore della società opposta, e rilevato che il predetto intervento non ha comportato la trattazione di ulteriori questioni giuridiche, deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1589/2017 emesso da questo Tribunale in data 04/09/2017;
2) Condanna l'opponente alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.200,00 per compenso
[...]
professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta) e
CPA come per legge;
3) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'opponente e l'intervenuta CP_6
u.s,
[...]
Così deciso in Parma, il 21 aprile 2025
Il Giudice Unico
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 74 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Arianna Imbriani, con Parte_1 domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Parma, Viale Fratti n. 34/A
attore-opponente
e
e per essa la mandataria che Controparte_1 Controparte_2
agisce in virtù di procura rilasciata da la quale opera a sua volta quale CP_3
mandataria di , in persona del direttore generale dott. Controparte_4 CP_5
rappresentata e difesa, giusta delega in calce al decreto ingiuntivo, dall'Avv. Leonardo
[...]
Blandino, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Valentina Ciurleo in Parma, Via Vincent
Van Gogh n. 16
convenuta-opposta
e
e per essa la procuratrice a tanto Controparte_6 Controparte_7
legittimata dalla prima mandataria titolare di procura Controparte_8
rilasciata da , in persona del direttore generale dott. rappresentata e CP_6 CP_5 difesa dall'Avv. Leonardo Blandino, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione ex art. 111 cpc, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Valentina Ciurleo in Parma, Via Vincent Van
Gogh n. 16
terza intervenuta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento
CONCLUSIONI: all'udienza del 26 marzo 2025 i procuratori delle parti precisavano le rispettive
1 conclusioni, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1589/2017 del 4/9/2017, questo Tribunale, su ricorso proposto da , per il tramite della mandataria CP_1 Controparte_2
ingiungeva a il pagamento della somma di euro 14.403,96, a titolo di capitale Parte_1
residuo ed interessi di mora già scaduti, somma dovuta in base al contratto di finanziamento n.
1772728 stipulato con in data 25/5/2009. Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
predetto decreto, deducendo:
1) l'inefficacia ex art. 644 cpc del decreto ingiuntivo, in quanto notificato solo in data 29 novembre
2017 e quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia;
2) la mancata prova dell'esistenza del credito oggetto di ingiunzione ed in particolare il difetto di prova dell'effettiva erogazione in suo favore del finanziamento richiesto, stante l'inidoneità della documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio;
3) la vessatorietà e la conseguente nullità delle clausole di cui all'art. 16 (“Il ritardo nei pagamenti e le spese”) e di cui all'art. 17 (“Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”) del contratto di finanziamento intercorso tra le parti, in quanto l'attore, quale consumatore, non era all'altezza di valutare il contenuto di clausole assolutamente tecniche che necessitavano di opportuna conoscenza e quindi dovevano essere oggetto di trattativa individuale;
4) l'illegittimità e la nullità della clausola che prevedeva il cd. ammortamento alla francese, in quanto caratterizzata dalla mancanza dei requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto previsti dall'art. 1346 c.c., nonché violativa degli artt. 1282 e 1284 c.c.;
5) la mancata indicazione dei criteri di calcolo seguiti nella determinazione del credito azionato in punto a capitale e interessi, con conseguente incertezza dell'importo effettivamente dovuto.
Sulla base dei predetti motivi di opposizione, il previa sospensione della provvisoria Pt_1
esecutorietà, chiedeva che fosse dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca dello stesso. In via subordinata, domandava che fosse accertata l'erroneità dell'importo ingiunto, con conseguente rideterminazione dell'importo effettivamente dovuto.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 contestava in fatto e in diritto l'opposizione proposta, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente, rilevava l'infondatezza dell'eccezione di tardività della notifica del CP_1
decreto ingiuntivo, asserendo che il menzionato titolo ed il pedissequo atto di precetto erano stati portati all'Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 2/11/2017, ossia entro i termini di legge,
2 scadenti il successivo 5/11/2017. L'Ufficiale Giudiziario, stante la mancanza del destinatario, aveva provveduto alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., depositando copia dell'atto presso la casa comunale di Parma.
Nel merito, contestava argomentatamente ciascun motivo di "impugnazione", sostenendo che la documentazione allegata fosse idonea a dimostrare la sussistenza del credito vantato e gli importi dovuti, confluiti nella somma oggetto di ingiunzione. Si opponeva, pertanto, all'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/06/2018 il precedente Giudice titolare della causa, il GOT Dott.ssa Marica Vitti, rigettava “la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione” e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Nelle more del giudizio, con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata in data 6 agosto
2020, si costituiva quale cessionaria pro soluto del credito oggetto di Controparte_6
ingiunzione, riportandosi agli atti e ai documenti già depositati della cedente e facendo proprie, altresì, le domande, le eccezioni, le deduzioni formulate da . Controparte_1
chiedeva l'estromissione della cedente dal presente giudizio. Controparte_6
All'udienza del 15/9/2020, l'opposta, a sua volta, chiedeva di essere estromessa dal giudizio, a seguito dell'intervento della società cessionaria del credito.
All'udienza del 22/02/2022, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con provvedimento del 13/7/2023 il Presidente del Tribunale disponeva l'assegnazione della causa al Giudice dott.ssa Vena, a seguito delle dimissioni del Giudice Onorario dott.ssa Vitti.
Pertanto, la causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo istruttorio e poi trattenuta in decisione all'udienza del 26/3/2025, con rinuncia delle parti alla concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
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1. Ciò premesso in fatto, occorre esaminare preliminarmente la richiesta di estromissione formulata da , a seguito dell'intervento spiegato da quale Controparte_1 Controparte_6
cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza originato dai portafogli di CP_1
Risulta, invero, dimostrato che in corso di causa (cessionaria), nell'ambito
[...] Controparte_6 di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data 5 dicembre 2018 ha concluso con un contratto di cessione di crediti pecuniari, individuabili in Controparte_1
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Peraltro, proprio quest'ultima disposizione stabilisce che
3 la pubblicazione della cessione del credito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana produce, nei confronti del debitore ceduto, gli effetti indicati dall'art. 1284 c.c., non occorrendo, pertanto, la notifica e l'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti.
La terza intervenuta ha offerto la prova dell'intervenuta cessione dei crediti che hanno portato la titolarità in capo a sé del rapporto in contestazione, depositando in giudizio copia della Gazzetta
Ufficiale dell'11/11/2018. Occorre evidenziare che, secondo la Suprema Corte, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017 e più di recente Cass. 4334/2020).
L'art. 58 TUB nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco detta infatti una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto e trova giustificazione principalmente nell'esigenza di agevolare la cessione di rapporti giuridici individuati in blocco.
Nel caso di specie, la Gazzetta Ufficiale prodotta dalla terza intervenuta riporta gli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto del presente giudizio (crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati con un soggetto rientrante nella categoria dei consumatori) e vale dunque a provare l'intervenuta successione di nel CP_6
diritto controverso.
Ciò posto, se pure deve ritenersi provata l'avvenuta cessione del credito e se pure la stessa risulta opponibile al debitore ceduto, deve rammentarsi che l'estromissione del cedente dal giudizio può avvenire solo in presenza del consenso di tutte le parti. Infatti, in ipotesi di successione a titolo particolare, l'art. 111 c.p.c. prevede che il giudizio prosegue tra le parti originarie, riconoscendo al successore la facoltà di intervenire nel giudizio e limitando la possibilità di estromettere l'alienante al solo caso in cui le altre parti lo consentano. Nell'ipotesi in esame, il si è fermamente Pt_1 opposto all'estromissione di dal giudizio, sicché la richiesta di estromissione non CP_1
può trovare accoglimento, in difetto del consenso unanime di tutte le parti costituite.
2. Passando ad esaminare l'eccezione di carattere preliminare sollevata da relativa Parte_1 all'inefficacia del decreto in quanto tardivamente notificato, l'eccezione non appare meritevole di positivo apprezzamento.
Infatti, il decreto ingiuntivo risulta portato all'Ufficio Notifiche del Tribunale di Parma in data
2/11/2017, quando non erano ancora decorso il termine di giorni sessanta giorni dalla sua
4 pronuncia, previsto dall'art. 644 cpc (il termine veniva a scadere il 4/11/2017). E' a tale data, ossia alla data della consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario, che bisogna aver riguardo ai fini della verifica della tempestività della notifica, tenuto conto della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali. Sul punto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 477/2002, ha chiarito che nei confronti del notificante la notifica deve ritenersi perfezionata nel momento in cui quest'ultimo porti a compimento tutte le formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ovvero nel momento della consegna dell'atto da notificare all'Ufficiale Giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo e alla sfera di dominio del notificante medesimo. Ciò in virtù del necessario coordinamento tra le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso che lo vedrebbe responsabile di effetti da lui non dominati né conosciuti né prevedibili in anticipo.
3. Sgomberato il campo da tale eccezione preliminare, nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass,
9927/2004 e n. 10280/1990).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che l'opposta abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la produzione fin dalla fase monitoria:
5 - del contratto di finanziamento n. 1772728, contenente la puntuale indicazione di tutte le condizioni economiche applicate (ed accettate dal cliente) e del piano rateale di rimborso costante di n. 84 rate;
- del piano di ammortamento e degli estratti conto analitici, che costituiscono prova necessaria e sufficiente del contratto di finanziamento (cfr. da ultimo Cass. 2 gennaio 2023, n. 21).
Inoltre, in sede di costituzione nel presente giudizio, ha prodotto anche la scheda di conto riportante le rate scadute e impagate, con la specifica indicazione degli interessi e delle spese di incasso dovute.
Non era, invece, affatto necessaria la produzione della certificazione ex art. 50 TUB, posto che detta norma trova applicazione per i crediti derivanti da rapporti di conto corrente, in cui, per la determinazione del saldo dovuto, è necessario avere contezza degli accrediti ed addebiti effettuati nel corso del rapporto, ma non anche per i crediti relativi ai finanziamenti, nei quali è sufficiente che il creditore provi il contratto, contenente anche le condizioni economiche di cui si vuole avvalere, e la consegna del denaro, gravando invece sul debitore l'onere di provare di aver adempiuto.
Quanto poi all'eccezione di mancata erogazione del finanziamento, questa risulta contraddetta dalla stesse deduzioni dell'opponente, il quale nell'atto di citazione ha affermato di aver effettuato, nel periodo compreso tra il 27/6/2009 e il 31/12/2010, plurimi versamenti, a titolo di rimborso del finanziamento, e di aver pertanto già provveduto alla restituzione della complessiva somma di euro
2.091,93, così implicitamente ammettendo l'avvenuta erogazione della somma richiesta in prestito.
Con riferimento all'ulteriore motivo di opposizione, relativo all'asserita mancata indicazione dei criteri di calcolo seguiti nella determinazione del credito azionato in punto a capitale e interessi, rileva il Tribunale che anche tale doglianza appare infondata.
Dal contratto di finanziamento n. 1772728 (doc. 1 fascicolo monitorio) si evince che il Pt_1 aveva chiesto l'erogazione della somma di euro 7.703,56, obbligandosi a restituire la somma di euro
13.356,00 comprensiva di interessi (il cui importo era pari ad euro 4.842,72), mediante il versamento n. 84 rate mensili, di cui le prime dodici rate erano pari a euro 99,00 ciascuna e le ulteriori rate (dalla 13^ alla 84^) erano pari a euro 169,00 ciascuna. L'opposta, costituendosi nel presente giudizio, ha prodotto la scheda di conto riportante in maniera analitica le rate scadute e impagate, con la specifica indicazione degli interessi e delle spese di incasso dovute (doc. 4). Dalla predetta scheda risulta che la somma restituita dal ammonta ad appena euro 2.058,00 e Pt_1
che il capitale residuo ancora dovuto è pari a euro 6.979,03, a cui devono aggiungersi gli interessi di mora (per euro 5.592,88), l'addebito insoluto e invio EC (per euro 2,50), la penale (per euro
50,00).
6 Viceversa, a fronte della completa documentazione prodotta dalla opposta, le contestazioni dell'opponente in ordine alla esatta determinazione del quantum preteso in restituzione, si appalesano del tutto infondate.
Per quanto attiene all'asserita vessatorietà delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e succ.
d.lgs. n. 206/05 (Codice del consumo), l'opponente ha invocato la nullità del concesso decreto ingiuntivo, stante il carattere abusivo ovvero vessatorio delle clausole di cui all'art. 16 (“Il ritardo nei pagamenti e le spese”) e di cui all'art. 17 (“Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”) del contratto di finanziamento. Trattasi di un'eccezione ugualmente infondata, in quanto l'art. 34 del medesimo d.lgs. esclude la vessatorietà delle clausole che riproducono disposizioni di legge, sicchè non può ritenersi abusiva la clausola contrattuale che richiama l'art. 1186 c.c. in relazione alla decadenza dal beneficio del termine, mentre, per quanto attiene alla clausola determinativa degli interessi moratori e che prevede il pagamento di una penale, va rammentato che, ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f), d.lgs. n. 206/05, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”. Nella specie, l'opponente ha allegato che la previsione di una “penale variabile”, non predeterminata, sarebbe elusiva del divieto di imporre penali eccesive, sicché la clausola ci cui all'art. 16 sarebbe vessatoria, riconoscendo all'intermediario la facoltà di richiedere, oltre agli interessi moratori, anche il pagamento di una penale, senza specificare i criteri cui quest'ultimo dovrà attenersi nell'applicazione e nella quantificazione della stessa.
Ora, al di là della genericità della doglianza sollevata dall'opponente, che si è limitato a richiamare principi di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, senza tuttavia procedere allo specifico esame del contenuto della clausola di cui all'art. 16, censurata come vessatoria, ritiene il Giudicante che detta doglianza sia infondata. Invero, alla clausola penale deve applicarsi la disciplina generale dell'oggetto del contratto, la cui natura può essere tanto determinata quanto determinabile, di guisa che la determinazione ben può avvenire ex post, sulla base di un criterio predeterminato, di cui sia fatta applicazione in un momento successivo all'inadempimento. In tale prospettiva le parti possono convenire, ad esempio, il pagamento di una somma rapportata all'entità temporale di durata dell'inadempimento, o convenire soltanto il tetto della penale, suscettibile di essere poi rapportata alla effettiva consistenza dell'inadempimento consumato (in questo senso espressamente in motivazione Cass. civ. 18 gennaio 2018, n. 1189), nel qual caso, parimenti, l'entità della penale diviene concretamente determinato soltanto ex post.
In tale quadro, dunque, la previsione contrattuale di cui all'art. 16, secondo cui in caso di
7 inadempimento «il Cliente si impegna a in ogni caso, a rifondere a sempre a titolo di CP_1
penale, ogni ulteriore spesa sostenuta per il recupero del credito, anche in dipendenza delle eventuali azioni, giudiziaria e non, che dovessero rendersi necessarie” appare conforme alla previsione dell'art. 1382 c.c., dal momento che predetermina il danno in funzione di un parametro individuato ex ante e considerato dalle parti nella sua oggettività, tale da vincolare il giudice, fatto salvo il potere di riduzione, esercitabile nell'osservanza dei rigidi criteri che la Suprema Corte ha fissato (v. Cass. civ. 10 maggio 2012, n. 7180). Tale conclusione trova conferma nella recente sentenza n. 11548/2023 della Suprema Corte, nella quale i giudici di legittimità hanno affermato che «in materia di clausola penale, la prestazione posta a carico della parte inadempiente ai sensi dell'art. 1283 c.c. è soggetta all'applicazione della disciplina generale dell'oggetto del contratto, sicché può essere determinata o determinabile sulla base di un criterio predeterminato, quantunque la determinazione possa aver luogo soltanto ex post, in un momento successivo al consumarsi dell'inadempimento».
Del pari, si appalesano del tutto generiche le contestazioni dell'opponente circa “la vessatorietà sostanziale per eccessività della penale, che prevede dei cd accessori alla penale”, risolvendosi le stesse in meri richiami alla normativa astrattamente applicabile (art. 33, comma 2, lett. f) senza alcun riferimento al caso concreto. Orbene, il controllo ufficioso sulla nullità delle clausole contrattuali deve essere fatto sulla base del quadro assertivo che la parte ha introdotto nel processo e non prescindendo da esso, ed è evidente che se questi elementi di fatto non sono introdotti con chiarezza dalla parte che ha un precipuo interesse al loro ingresso nel giudizio, il giudice deve arrestarsi, perché il rispetto del principio dell'effettività della tutela non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato.
Resta da esaminare l'ultima doglianza sollevata dal relativa all'illegittimità e alla nullità Pt_1 della clausola del contratto di finanziamento che prevede l'applicazione del cd. ammortamento alla francese. Il ha dedotto che il piano di ammortamento è stato formulato, nella specie, in Pt_1 base al cd “metodo alla francese”, tant'è che, a fronte della somma da lui richiesta in prestito di euro
7.703,56, lo stesso sarebbe tenuto a restituire la somma di euro 13.556,00.
Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, in caso di piano di ammortamento alla francese standardizzato, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed
8 effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (v. ord. Cass. 7382/2025; sent. Cass. SU n. 15130/2024).
Da ciò discende nella specie la validità della clausola che prevede il cd ammortamento alla francese.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo a carico di parte opponente, facendo applicazione delle tabelle professionali di cui al D.M.
147/2022.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite tra parte opponente, risultata soccombente,
e l'intervenuta u.s, avendo quest'ultima esplicato un intervento meramente Controparte_6
adesivo, a mezzo peraltro del medesimo difensore della società opposta, e rilevato che il predetto intervento non ha comportato la trattazione di ulteriori questioni giuridiche, deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1589/2017 emesso da questo Tribunale in data 04/09/2017;
2) Condanna l'opponente alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.200,00 per compenso
[...]
professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta) e
CPA come per legge;
3) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'opponente e l'intervenuta CP_6
u.s,
[...]
Così deciso in Parma, il 21 aprile 2025
Il Giudice Unico
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
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