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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 12/06/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
R.G. 166/2025
Il Tribunale Ordinario di Rovereto, CONTENZIOSO ORDINARIO, in persona del Presidente in funzione di giudice monocratico, dott. Giulio
Adilardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione al decreto di liquidazione di patrocinio a spese dello Stato tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Parte_1
Ricorrente
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Dostrettuale dello Stato di Trento NON USARE
Ricorrente contumace
CONCLUSIONI
Il ricorrente chiede l'annullamento del decreto dd. 10.02.2025, notificato in data 12.02.2025 con cui il Tribunale di Rovereto – Ufficio dibattimento liquidava, a titolo di prestazione svolta in regime di patrocinio a spese dello
Stato nei proc. pen. 1380/18 RGNR – 269/20 RG e 239/24 RG in favore del signor nato in [...] il [...], ammesso Parte_2 al PSS con provvedimento del Tribunale di Rovereto dd. 23.10.2018 (grat. patr. n. 146/2018), la somma di euro 1.482,00 oltre 15% spese generali,
CNPA e IVA, come per legge e per l'effetto chiedeva che detto importo fosse rideterminato con liquidazione della maggior somma di euro
7.310,66, oltre 15% spese generali, IVA e CNPA come per legge, per un totale di euro 10.677,13, come richiesta nell'istanza di liquidazione depositata in data 28.01.2025, o diversa somma maggiore o minore di giustizia. Con condanna della controparte alle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 84, 170 DPR 115/2002, 15 D.Lgs. 115/2011, l'avv. conveniva il in persona del Parte_1 Controparte_1
Ministro p.t. rappresentato e domiciliato ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Trento chiedendo che fosse annullato il decreto dd. 10.02.2025, notificato in data 12.02.2025 con cui il Tribunale di
Rovereto – Ufficio dibattimento liquidava, a titolo di prestazione svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato nei proc. pen. 1380/18 RGNR –
269/20 RG e 239/24 RG in favore del signor nato Parte_2
in Pakistan il 15/3/1989, ammesso al PSS con provvedimento del Tribunale di Rovereto dd. 23.10.2018 (grat. patr. n. 146/2018), la somma di euro
1.482,00 oltre 15% spese generali, CNPA e IVA, come per legge e per l'effetto chiedeva che detto importo fosse rideterminato con liquidazione della maggior somma di euro 7.310,66, oltre 15% spese generali, IVA e
CNPA come per legge, per un totale di euro 10.677,13, come richiesta nell'istanza di liquidazione depositata in data 28.01.2025, o diversa somma maggiore o minore di giustizia. Esponeva in sintesi, specificando tutte le attività svolte che nell'attività di difesa del signor si erano svolti di Pt_2
pag. 2/7 fatto due procedimenti – R.G. 269/20 e R.G. 239/24 ed in ciascuno di essi il difensore aveva espletato le relative attività con diligenza e professionalità e con non poche difficoltà atteso che il rapporto di difesa non fiduciaria con l'assistito e la difficoltà nel reperire quest'ultimo nonché la barriera linguistica avevano richiesto un notevole impegno.
Sosteneva quindi che quanto liquidato dal Giudice nel menzionato decreto di liquidazione dd. 10.02.2025, oltre che ad essere incongruo rispetto all'attività svolta, violasse i parametri medi previsti dalle tabelle del DM
55/2014 avendo il Giudice liquidato la somma di € 1.482,00 oltre tasse e accessori di legge utilizzando criteri che non trovavano riscontro nel DM
55/2014. Il Giudice in particolare aveva affermato nel corpo del decreto di liquidazione che, salve particolari specificità del processo, il compenso andava liquidato sulla base dei precedenti del Tribunale di Rovereto, riferendosi ai “Parametri di liquidazione standard” del Tribunale di
Rovereto e tali parametri stabilivano che per i procedimenti svolti con rito abbreviato, anche condizionato, o con rito ordinario il compenso da liquidare al difensore è di importo pari a € 1.140, specificando che tale importo risulta dai parametri medi per tutte le fasi, ridotti del 50% ex art. 12 co. 1 DM 55/2014, ridotti di un terzo ex art. 106-bis DPR 115/2002.
Oltre alla dubbia correttezza di tali parametri rispetto a quanto stabilito dal
DM 55/2014, il ricorrente i contestava le modalità con cui il Giudice aveva liquidato il compenso per il caso di specie avendo contemplato le sole attività svolte dal difensore durante il secondo procedimento R.G. 239/24, mentre per quelle svolte durante il primo procedimento R.G. 269/20 aveva disposto che il compenso già liquidato per il primo fosse aumentato del
30%, anzi, il Giudice non aveva nemmeno indicato che nel caso di specie pag. 3/7 vi fossero stati due procedimenti ed ha disposto l'aumento del compenso sulla base della “particolarità del caso”. Evidenziava che l'art. 116 del TU statuisce che “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82”, ai sensi del quale il Giudice liquida il compenso del difensore,
“osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”. Gli importi spettanti al difensore d'ufficio quantificati secondo tali criteri devono essere poi ridotti di un terzo ex art. 106-bis TU. L'art. 12 del DM 55/2014 stabiliva poi che
“ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento
[…], nonché dell'esito ottenuto […]. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Stabilisce, poi, che
“quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento” e che tale disposizione “si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti”.
Specificava che nel caso di specie , quindi, oltre alla (unica) fase di indagini preliminari, doveva essere liquidata anche ogni singola fase dei pag. 4/7 due processi che si erano svolti a carico del signor in base ai criteri Pt_2
stabiliti dal DM 55/2014. Ribadiva di aver svolto nel processo RG 269/20 tutte le attività corrispondenti a tutte le fasi di giudizio individuate dal DM
55/2014, comprese le attività attinenti alla fase istruttoria come pure per il procedimento RG 239/24, nel quale, con l'accordo del signor esso Pt_2
difensore aveva optato per il rito abbreviato condizionato all'assunzione della busta paga di settembre 2024 e del permesso di soggiorno del signor indice questo dello svolgimento di attività istruttoria. Sosteneva infine Pt_2
che la decisione di applicare i “valori minimi” fosse non solo immotivata, ma anche iniqua alla luce delle caratteristiche e dell'importanza dell'attività prestata . L'avvocatura dello Stato non si costituiva e rimaneva contumace e alla prima udienza di comparizione del 4.6.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la discussione e tratteneva la causa in decisione. Tanto premesso il ricorso deve essere accolto neilimiti che seguono. Deve anzitutto evidenziarsi che la liquidazione del procedimento per rito abbreviato invocata dal giudice di prime cure è in astratto corretta. Infatti i “Parametri di liquidazione standard” del Tribunale di Rovereto stabiliscono che per i procedimenti svolti con rito abbreviato, anche condizionato, o con rito ordinario, il compenso da liquidare al difensore è di importo pari a € 1.140,00. Tale importo tuttavia non è avulso dai parametri di legge ma risulta, come ben specificato dal giudice, dai parametri medi per tutte le fasi che sono sottoposti peraltro, come previsto dalla legge, in considerazione della generale non particolare complessità del procedimento , ad una doppia riduzione: essi sono infatti ridotti del
50% ex art. 12 co. 1 DM 55/2014 e, poi, ulteriormente ridotti di un ulteriore terzo ex art. 106-bis DPR 115/2002. Fatta questa premessa, il pag. 5/7 ricorso deve essere comunque accolto nella parte in cui evidenzia che l'attività difensiva ha riguardato due procedimenti: quello sub R.G. 269/20
e quello sub. R.G. 239/24. Nel consegue che, ferma la liquidazione dell'importo finale di euro 1140,00 per ciascun procedimento, esso avrebbe dovuto essere moltiplicato per due, ai fini di una congrua liquidazione sulla base dei parametri di legge. Ne consegue che deve essere annullato il decreto dd. 10.02.2025, notificato in data 12.02.2025 con cui il Tribunale di Rovereto – Ufficio dibattimento ha liquidato, a titolo di prestazione svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato nei proc. pen. 1380/18 RGNR – 269/20 RG e 239/24 RG in favore del signor
[...]
nato in [...] il [...], ammesso al PSS con Parte_2
provvedimento del Tribunale di Rovereto dd. 23.10.2018 (grat. patr. n.
146/2018), la somma di soli euro 1.482,00 oltre 15% spese generali,
CNPA e IVA, come per legge. Per l'effetto detto importo deve essere rideterminato per le ragioni sopra esposte in euro 2.280,00, oltre 15% spese generali, IVA e CNPA come per legge. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
1) annulla il decreto dd. 10.02.2025, notificato in data 12.02.2025 e per l'effetto ridetermina l'importo liquidato in euro 2280,00 oltre 15% spese generali, IVA e CNPA come per legge;
2) condanna il al pagamento in favore Controparte_1
dell'avv. delle spese di lite che liquida in euro 500,00 per Parte_1
compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Rovereto il 12.6.2025.
Il Giudice
pag. 6/7 Dott. Giulio Adilardi
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
R.G. 166/2025
Il Tribunale Ordinario di Rovereto, CONTENZIOSO ORDINARIO, in persona del Presidente in funzione di giudice monocratico, dott. Giulio
Adilardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione al decreto di liquidazione di patrocinio a spese dello Stato tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Parte_1
Ricorrente
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Dostrettuale dello Stato di Trento NON USARE
Ricorrente contumace
CONCLUSIONI
Il ricorrente chiede l'annullamento del decreto dd. 10.02.2025, notificato in data 12.02.2025 con cui il Tribunale di Rovereto – Ufficio dibattimento liquidava, a titolo di prestazione svolta in regime di patrocinio a spese dello
Stato nei proc. pen. 1380/18 RGNR – 269/20 RG e 239/24 RG in favore del signor nato in [...] il [...], ammesso Parte_2 al PSS con provvedimento del Tribunale di Rovereto dd. 23.10.2018 (grat. patr. n. 146/2018), la somma di euro 1.482,00 oltre 15% spese generali,
CNPA e IVA, come per legge e per l'effetto chiedeva che detto importo fosse rideterminato con liquidazione della maggior somma di euro
7.310,66, oltre 15% spese generali, IVA e CNPA come per legge, per un totale di euro 10.677,13, come richiesta nell'istanza di liquidazione depositata in data 28.01.2025, o diversa somma maggiore o minore di giustizia. Con condanna della controparte alle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 84, 170 DPR 115/2002, 15 D.Lgs. 115/2011, l'avv. conveniva il in persona del Parte_1 Controparte_1
Ministro p.t. rappresentato e domiciliato ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Trento chiedendo che fosse annullato il decreto dd. 10.02.2025, notificato in data 12.02.2025 con cui il Tribunale di
Rovereto – Ufficio dibattimento liquidava, a titolo di prestazione svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato nei proc. pen. 1380/18 RGNR –
269/20 RG e 239/24 RG in favore del signor nato Parte_2
in Pakistan il 15/3/1989, ammesso al PSS con provvedimento del Tribunale di Rovereto dd. 23.10.2018 (grat. patr. n. 146/2018), la somma di euro
1.482,00 oltre 15% spese generali, CNPA e IVA, come per legge e per l'effetto chiedeva che detto importo fosse rideterminato con liquidazione della maggior somma di euro 7.310,66, oltre 15% spese generali, IVA e
CNPA come per legge, per un totale di euro 10.677,13, come richiesta nell'istanza di liquidazione depositata in data 28.01.2025, o diversa somma maggiore o minore di giustizia. Esponeva in sintesi, specificando tutte le attività svolte che nell'attività di difesa del signor si erano svolti di Pt_2
pag. 2/7 fatto due procedimenti – R.G. 269/20 e R.G. 239/24 ed in ciascuno di essi il difensore aveva espletato le relative attività con diligenza e professionalità e con non poche difficoltà atteso che il rapporto di difesa non fiduciaria con l'assistito e la difficoltà nel reperire quest'ultimo nonché la barriera linguistica avevano richiesto un notevole impegno.
Sosteneva quindi che quanto liquidato dal Giudice nel menzionato decreto di liquidazione dd. 10.02.2025, oltre che ad essere incongruo rispetto all'attività svolta, violasse i parametri medi previsti dalle tabelle del DM
55/2014 avendo il Giudice liquidato la somma di € 1.482,00 oltre tasse e accessori di legge utilizzando criteri che non trovavano riscontro nel DM
55/2014. Il Giudice in particolare aveva affermato nel corpo del decreto di liquidazione che, salve particolari specificità del processo, il compenso andava liquidato sulla base dei precedenti del Tribunale di Rovereto, riferendosi ai “Parametri di liquidazione standard” del Tribunale di
Rovereto e tali parametri stabilivano che per i procedimenti svolti con rito abbreviato, anche condizionato, o con rito ordinario il compenso da liquidare al difensore è di importo pari a € 1.140, specificando che tale importo risulta dai parametri medi per tutte le fasi, ridotti del 50% ex art. 12 co. 1 DM 55/2014, ridotti di un terzo ex art. 106-bis DPR 115/2002.
Oltre alla dubbia correttezza di tali parametri rispetto a quanto stabilito dal
DM 55/2014, il ricorrente i contestava le modalità con cui il Giudice aveva liquidato il compenso per il caso di specie avendo contemplato le sole attività svolte dal difensore durante il secondo procedimento R.G. 239/24, mentre per quelle svolte durante il primo procedimento R.G. 269/20 aveva disposto che il compenso già liquidato per il primo fosse aumentato del
30%, anzi, il Giudice non aveva nemmeno indicato che nel caso di specie pag. 3/7 vi fossero stati due procedimenti ed ha disposto l'aumento del compenso sulla base della “particolarità del caso”. Evidenziava che l'art. 116 del TU statuisce che “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82”, ai sensi del quale il Giudice liquida il compenso del difensore,
“osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”. Gli importi spettanti al difensore d'ufficio quantificati secondo tali criteri devono essere poi ridotti di un terzo ex art. 106-bis TU. L'art. 12 del DM 55/2014 stabiliva poi che
“ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento
[…], nonché dell'esito ottenuto […]. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Stabilisce, poi, che
“quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento” e che tale disposizione “si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti”.
Specificava che nel caso di specie , quindi, oltre alla (unica) fase di indagini preliminari, doveva essere liquidata anche ogni singola fase dei pag. 4/7 due processi che si erano svolti a carico del signor in base ai criteri Pt_2
stabiliti dal DM 55/2014. Ribadiva di aver svolto nel processo RG 269/20 tutte le attività corrispondenti a tutte le fasi di giudizio individuate dal DM
55/2014, comprese le attività attinenti alla fase istruttoria come pure per il procedimento RG 239/24, nel quale, con l'accordo del signor esso Pt_2
difensore aveva optato per il rito abbreviato condizionato all'assunzione della busta paga di settembre 2024 e del permesso di soggiorno del signor indice questo dello svolgimento di attività istruttoria. Sosteneva infine Pt_2
che la decisione di applicare i “valori minimi” fosse non solo immotivata, ma anche iniqua alla luce delle caratteristiche e dell'importanza dell'attività prestata . L'avvocatura dello Stato non si costituiva e rimaneva contumace e alla prima udienza di comparizione del 4.6.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la discussione e tratteneva la causa in decisione. Tanto premesso il ricorso deve essere accolto neilimiti che seguono. Deve anzitutto evidenziarsi che la liquidazione del procedimento per rito abbreviato invocata dal giudice di prime cure è in astratto corretta. Infatti i “Parametri di liquidazione standard” del Tribunale di Rovereto stabiliscono che per i procedimenti svolti con rito abbreviato, anche condizionato, o con rito ordinario, il compenso da liquidare al difensore è di importo pari a € 1.140,00. Tale importo tuttavia non è avulso dai parametri di legge ma risulta, come ben specificato dal giudice, dai parametri medi per tutte le fasi che sono sottoposti peraltro, come previsto dalla legge, in considerazione della generale non particolare complessità del procedimento , ad una doppia riduzione: essi sono infatti ridotti del
50% ex art. 12 co. 1 DM 55/2014 e, poi, ulteriormente ridotti di un ulteriore terzo ex art. 106-bis DPR 115/2002. Fatta questa premessa, il pag. 5/7 ricorso deve essere comunque accolto nella parte in cui evidenzia che l'attività difensiva ha riguardato due procedimenti: quello sub R.G. 269/20
e quello sub. R.G. 239/24. Nel consegue che, ferma la liquidazione dell'importo finale di euro 1140,00 per ciascun procedimento, esso avrebbe dovuto essere moltiplicato per due, ai fini di una congrua liquidazione sulla base dei parametri di legge. Ne consegue che deve essere annullato il decreto dd. 10.02.2025, notificato in data 12.02.2025 con cui il Tribunale di Rovereto – Ufficio dibattimento ha liquidato, a titolo di prestazione svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato nei proc. pen. 1380/18 RGNR – 269/20 RG e 239/24 RG in favore del signor
[...]
nato in [...] il [...], ammesso al PSS con Parte_2
provvedimento del Tribunale di Rovereto dd. 23.10.2018 (grat. patr. n.
146/2018), la somma di soli euro 1.482,00 oltre 15% spese generali,
CNPA e IVA, come per legge. Per l'effetto detto importo deve essere rideterminato per le ragioni sopra esposte in euro 2.280,00, oltre 15% spese generali, IVA e CNPA come per legge. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
1) annulla il decreto dd. 10.02.2025, notificato in data 12.02.2025 e per l'effetto ridetermina l'importo liquidato in euro 2280,00 oltre 15% spese generali, IVA e CNPA come per legge;
2) condanna il al pagamento in favore Controparte_1
dell'avv. delle spese di lite che liquida in euro 500,00 per Parte_1
compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Rovereto il 12.6.2025.
Il Giudice
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