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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/07/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6092/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 6092/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Laura Romani e Eleonora Martinelli Controparte_1
e con il patrocinio dell'avv. Fioretta Scarso CP_2
Ricorrenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. La casa coniugale sita a Padova, via Valdagno, 27°, in comproprietà tra i coniugi, resterà nella piena ed esclusiva proprietà della sig.ra come da successivo punto 5 CP_1
2. Le figlie minori e verranno affidate in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre. Conseguenza di tale scelta sarà l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale, in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione, che comporterà la condivisione delle scelte di istruzione, educazione e crescita della prole, nonché l'individuazione di ampi e adeguati spazi di frequentazione secondo gli impegni di ciascun genitore.
pagina 1 di 9 Salvo ogni altro migliore e diverso accordo tra genitori, il padre starà con le figlie con le seguenti modalità:
➢ Weekend alternati con la madre, dal sabato all'uscita da scuola alla domenica fino alle ore 21.
➢ Durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie due pomeriggi, indicativamente il martedì e venerdì, dalle 17 fino a dopocena quando le riaccompagnerà dalla mamma.
➢ Per sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie comprendendo alternativamente, di anno in anno, dal termine della scuola sino alla mattina del 31 dicembre e dalla notte dell'ultimo sino alla ripresa delle lezioni nel mese di gennaio.
➢ I genitori si accorderanno di volta in volta per le ulteriori festività scolastiche e ponti.
➢ Salvo diverso accordo, nel periodo estivo il padre trascorrerà con le figlie tre settimane anche non consecutive, che avrà cura di comunicare alla sig.ra entro il 31maggio di ogni anno. CP_1
➢ Qualora il signor fosse impossibilitato a tenere le figlie nei giorni di sua spettanza e la CP_2 signora non fosse in grado di organizzarsi ugualmente, il signpr si farà carico CP_1 CP_2 della spesa della baby sitter.
3. A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, il padre corrisponderà alla madre la somma mensile ad oggi rivalutata secondo gli indici Istat indicati in separazione di € 305,10 (152, 55 a figlia), mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie [...], somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da aprile 2026 sempre sulla base di Euro
300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie, individuate secondo il Protocollo di Padova cui le parti fanno espresso rinvio.
4. I coniugi concordano che l'assegno unico universale per le figlie sia percepito integralmente dalla signora CP_1
5. A regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, il signor si obbliga a trasferire alla CP_2 signora che si obbliga ad accettare, la propria quota (pari al 50%) di proprietà sulla casa CP_1 coniugale. L'immobile è sito a Padova, via Valdagno 27/a. Il bene viene così catastalmente identificato:
Porzione di fabbricato condominiale sito in Comune di Padova (Pd) alla via Valdagno ed eretto sul terreno riportato al Catasto terreni di Padova al Foglio 171 con la particella 262 di are 7,80 E.U. Detta porzione, avente accesso dal civico n. 27/A di via Valdagno, è costituita da un appartamento di tre vani ed accessori posto al piano primo al quale si accede mediante scala esterna autonoma e da un pertinenziale garage posto al piano terra.
pagina 2 di 9 L'appartamento posto sul lato Ovest del fabbricato in oggetto, confina a Nord e Sud con prospetto su scoperto comune, ad Est con altro appartamento di proprietà di terzi e ad Ovest con vano scala, salvis: mentre il garage confina a Nord con scoperto comune ad Ovest e ad Est con altri garages di proprietà di terzi, salvis. Il tutto è riportato al Catasto Fabbricati di Padova al Foglio 171 con le seguenti consistenze:
- Particella 262 sub 1, via Valdagno n. 27, p.1, zona censuaria 2, cat. A/2, Cl. 4 vani 4,5 – R.C.E.
825,04
- Particella 262 sub 12, via Valdagno n. 27, p. T, zona censuaria 2, cat. C/6, cl. 7, metri quadrati
17 – R.C.E. 77, 26
Per la migliore identificazione del bene si fa espresso rinvio all'atto di compravendita 28.11.2017 N.
4153 Rep., Notaio Racc. n.3785 (doc.08) Persona_3
La signora che ben conosce l'immobile, lo acquisterà nello stato di fatto, grado di manutenzione CP_1
e consistenza giuridica in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, servitù attiva e passiva, così come spettante per effetto dei titoli di provenienza e del legittimo possesso in capo al sig. CP_2
La signora si accolla per l'intero il mutuo n. rapporto 741826913 acceso da entrambi i coniugi CP_1 per l'acquisto della casa familiare in data 28.11.2017 presso la Banca Monte dei Paschi, agenzia di
Piazza Cavour n. 19, Padova, come da contratto di mutuo di credito fondiario28.11.2017, N. 4154 Rep.,
Notaio Racc. n.3786, debitamente registrato, obbligandosi a manlevare il sig. da Persona_3 CP_2 ogni eventuale richiesta di pagamento proveniente dalla Banca che ha concesso il mutuo o ad estinguere anticipatamente il predetto mutuo.
Le parti si impegnano a perfezionare il trasferimento dell'immobile avanti al Notaio scelto dalla signora entro luglio 2025 o comunque entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza CP_1 di divorzio. Le spese notarili dell'atto saranno a carico di parte acquirente.
6. Il signor rinuncia espressamente a ripetere e richiedere qualsiasi somma erogata per mobilio CP_2 della casa coniugale che resta in proprietà esclusiva della moglie. Le parti danno atto che il sig. CP_2 ha già asportato dalla casa tutti i propri beni personali.
7. Anche a regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, la sig.ra si obbliga a trasferire CP_1 al sig. che si obbliga ad accettare, la propria quota, sulla proprietà dell'immobile sito in CP_2
Romania, Focsani Vrancea, con numero catastale 9742/5/39N, registrato nel Libro Terreni n. 23134 della località Focsani, su una superficie di 585,00 mq, così disposti: 163,00 mq frutteto a T 92, P 484/2,
pagina 3 di 9 59,00 mq strada di sfruttamento a T 92, P 484/28, 239,00 mq frutteto a T 92, P 484/30, 115,00 mq strada sfruttamento a T 92,P 484/29 e frutteto di 9,00 mq a T 92,P 484/27, con vicini: resto della proprietà – lotto con numero catastale 9742/5/35N – strada di accesso, lotto con numero catastale 9742/5/41N, lotto con numero catastale 9742/5/40N e lotto con numero catastale 9742/5/37N. Per la migliore identificazione del bene si fa espresso rinvio all'atto di compravendita, contract de vanzare anno 2024,
Notaio , n. 105651 (doc.09). Persona_4
Il sig. che ben conosce l'immobile, lo acquisterà nello stato di fatto, grado di manutenzione e CP_2 consistenza giuridica in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, servitù attiva e passiva, così come spettante per effetto dei titoli di provenienza e del legittimo possesso in capo alla sig.ra Le parti si impegnano a perfezionare il trasferimento dell'immobile avanti al Notaio CP_1 scelto dal sig. entro agosto 2025. Le spese notarili dell'atto saranno a carico di parte acquirente. CP_2
8. Ancora a regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, il sig. si obbliga a cedere alla CP_2 signora che si obbliga ad accettare, l'intera propria quota sull'immobile sito in Romania, CP_1
Brebeni, strada principale n. 164, Jud Olt. E per l'effetto, il bene resterà nella esclusiva proprietà della signora Per la migliore identificazione del bene si fa espresso rinvio all'atto “contract de CP_1
Vanzare aut,ì N. 2436 del 18.08.2022 BNP Dicu Victor Ciprian”e alle Carte funciara nr. 51873 e n.
51755” Brebeni (doc.10). Le spese notarili dell'atto saranno a carico di parte acquirente.
9. Si dà atto che la signora continuerà a sostenere da sola la rata del finanziamento acceso da
CP_1 entrambi i coniugi per l'automobile Opel Kuga, intestata alla sola signora Le parti, sposate in
CP_1 regime di comunione dei beni, concordano che l'autovettura Opel Kuga per trasporto di persone-uso proprio, targa FT 587WH, carta di circolazione n. (doc.11) resti in proprietà Numero_1 NumeroDi_2 esclusiva della signora La sig.ra si obbliga a manlevare il sig. da ogni eventuale
CP_1 CP_1 CP_2 richiesta di pagamento proveniente dalla soc. finanziatrice e liberando contestualmente il sig.
CP_1 da ogni pretesa di terzi.
10. Entrambi i coniugi dichiarano di essere provvisti di adeguati redditi propri e di non pretendere alcunchè reciprocamente a titolo di mantenimento.
11. Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione del rapporto patrimoniale tra i coniugi. È
pagina 4 di 9 applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della l. 74/1987 così come ampliato dalla
Corte Costituzionale 29/04- 10/05/99 n. 154.
12. Con l'adempimento delle obbligazioni di cui ai punti 6,7,8,9 le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per titolo alcuno.
13. I signori e dichiarano espressamente, ex art. 473 bis. 51, 2 comma c.p.c. di volersi CP_1 CP_2 avvalere della facoltà do sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
14. I signori, e salvo quanto allegato al presente ricorso, si esonerano reciprocamente CP_1 CP_2 dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
15. Le parti dichiarano di fare acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio, l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione è stata allegata al ricorso sub. doc. 5”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e nato a [...]_1 CP_2 il 3.6.1984, contraevano matrimonio in data 21.8.2010 a Focsani (Romania).
Dalla loro unione nascevano due figlie, , il 5.4.2010, e l'8.11.2013. Persona_1 Persona_2
Con sentenza n. 234/2024, pubblicata in data 21.5.2024, il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data 15.5.2024.
In data 12.6.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'1.7.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Romania e ivi), appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) la residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è in Italia.
Tale regolamento si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di
Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che precisa Parte_1 Parte_2 che il Regolamento in questione “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli pagina 5 di 9 sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge
31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno stato membro sia competente in base agli articoli 3-5- del Regolamento stesso.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti risiedono in Italia
e, pertanto, si applica la legge italiana.
Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, le figlie minori della coppia risiedono in Italia e frequentano la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla Convenzione
pagina 6 di 9 dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento delle figlie minori della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono le figlie minori, le quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono le figlie minori che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1, 2, 3, 10 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti pagina 7 di 9 dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse. Quanto alle altre condizioni sub 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
In ogni caso il Tribunale da atto che le parti hanno concordato i trasferimenti immobiliari di cui ai punti
5, 7, 8 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Le parti sono state informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Presidente delegato e questo collegio si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in Controparte_1 CP_2 data 21.8.2010 a Focsani (Romania);
2. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1, 2, 3, 10 di cui al ricorso congiunto depositato in data 12.6.2025;
3. da atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato i trasferimenti immobiliari di cui ai punti 5, 7, 8 delle conclusioni sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 9.07.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 6092/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Laura Romani e Eleonora Martinelli Controparte_1
e con il patrocinio dell'avv. Fioretta Scarso CP_2
Ricorrenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. La casa coniugale sita a Padova, via Valdagno, 27°, in comproprietà tra i coniugi, resterà nella piena ed esclusiva proprietà della sig.ra come da successivo punto 5 CP_1
2. Le figlie minori e verranno affidate in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre. Conseguenza di tale scelta sarà l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale, in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione, che comporterà la condivisione delle scelte di istruzione, educazione e crescita della prole, nonché l'individuazione di ampi e adeguati spazi di frequentazione secondo gli impegni di ciascun genitore.
pagina 1 di 9 Salvo ogni altro migliore e diverso accordo tra genitori, il padre starà con le figlie con le seguenti modalità:
➢ Weekend alternati con la madre, dal sabato all'uscita da scuola alla domenica fino alle ore 21.
➢ Durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie due pomeriggi, indicativamente il martedì e venerdì, dalle 17 fino a dopocena quando le riaccompagnerà dalla mamma.
➢ Per sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie comprendendo alternativamente, di anno in anno, dal termine della scuola sino alla mattina del 31 dicembre e dalla notte dell'ultimo sino alla ripresa delle lezioni nel mese di gennaio.
➢ I genitori si accorderanno di volta in volta per le ulteriori festività scolastiche e ponti.
➢ Salvo diverso accordo, nel periodo estivo il padre trascorrerà con le figlie tre settimane anche non consecutive, che avrà cura di comunicare alla sig.ra entro il 31maggio di ogni anno. CP_1
➢ Qualora il signor fosse impossibilitato a tenere le figlie nei giorni di sua spettanza e la CP_2 signora non fosse in grado di organizzarsi ugualmente, il signpr si farà carico CP_1 CP_2 della spesa della baby sitter.
3. A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, il padre corrisponderà alla madre la somma mensile ad oggi rivalutata secondo gli indici Istat indicati in separazione di € 305,10 (152, 55 a figlia), mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie [...], somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da aprile 2026 sempre sulla base di Euro
300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie, individuate secondo il Protocollo di Padova cui le parti fanno espresso rinvio.
4. I coniugi concordano che l'assegno unico universale per le figlie sia percepito integralmente dalla signora CP_1
5. A regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, il signor si obbliga a trasferire alla CP_2 signora che si obbliga ad accettare, la propria quota (pari al 50%) di proprietà sulla casa CP_1 coniugale. L'immobile è sito a Padova, via Valdagno 27/a. Il bene viene così catastalmente identificato:
Porzione di fabbricato condominiale sito in Comune di Padova (Pd) alla via Valdagno ed eretto sul terreno riportato al Catasto terreni di Padova al Foglio 171 con la particella 262 di are 7,80 E.U. Detta porzione, avente accesso dal civico n. 27/A di via Valdagno, è costituita da un appartamento di tre vani ed accessori posto al piano primo al quale si accede mediante scala esterna autonoma e da un pertinenziale garage posto al piano terra.
pagina 2 di 9 L'appartamento posto sul lato Ovest del fabbricato in oggetto, confina a Nord e Sud con prospetto su scoperto comune, ad Est con altro appartamento di proprietà di terzi e ad Ovest con vano scala, salvis: mentre il garage confina a Nord con scoperto comune ad Ovest e ad Est con altri garages di proprietà di terzi, salvis. Il tutto è riportato al Catasto Fabbricati di Padova al Foglio 171 con le seguenti consistenze:
- Particella 262 sub 1, via Valdagno n. 27, p.1, zona censuaria 2, cat. A/2, Cl. 4 vani 4,5 – R.C.E.
825,04
- Particella 262 sub 12, via Valdagno n. 27, p. T, zona censuaria 2, cat. C/6, cl. 7, metri quadrati
17 – R.C.E. 77, 26
Per la migliore identificazione del bene si fa espresso rinvio all'atto di compravendita 28.11.2017 N.
4153 Rep., Notaio Racc. n.3785 (doc.08) Persona_3
La signora che ben conosce l'immobile, lo acquisterà nello stato di fatto, grado di manutenzione CP_1
e consistenza giuridica in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, servitù attiva e passiva, così come spettante per effetto dei titoli di provenienza e del legittimo possesso in capo al sig. CP_2
La signora si accolla per l'intero il mutuo n. rapporto 741826913 acceso da entrambi i coniugi CP_1 per l'acquisto della casa familiare in data 28.11.2017 presso la Banca Monte dei Paschi, agenzia di
Piazza Cavour n. 19, Padova, come da contratto di mutuo di credito fondiario28.11.2017, N. 4154 Rep.,
Notaio Racc. n.3786, debitamente registrato, obbligandosi a manlevare il sig. da Persona_3 CP_2 ogni eventuale richiesta di pagamento proveniente dalla Banca che ha concesso il mutuo o ad estinguere anticipatamente il predetto mutuo.
Le parti si impegnano a perfezionare il trasferimento dell'immobile avanti al Notaio scelto dalla signora entro luglio 2025 o comunque entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza CP_1 di divorzio. Le spese notarili dell'atto saranno a carico di parte acquirente.
6. Il signor rinuncia espressamente a ripetere e richiedere qualsiasi somma erogata per mobilio CP_2 della casa coniugale che resta in proprietà esclusiva della moglie. Le parti danno atto che il sig. CP_2 ha già asportato dalla casa tutti i propri beni personali.
7. Anche a regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, la sig.ra si obbliga a trasferire CP_1 al sig. che si obbliga ad accettare, la propria quota, sulla proprietà dell'immobile sito in CP_2
Romania, Focsani Vrancea, con numero catastale 9742/5/39N, registrato nel Libro Terreni n. 23134 della località Focsani, su una superficie di 585,00 mq, così disposti: 163,00 mq frutteto a T 92, P 484/2,
pagina 3 di 9 59,00 mq strada di sfruttamento a T 92, P 484/28, 239,00 mq frutteto a T 92, P 484/30, 115,00 mq strada sfruttamento a T 92,P 484/29 e frutteto di 9,00 mq a T 92,P 484/27, con vicini: resto della proprietà – lotto con numero catastale 9742/5/35N – strada di accesso, lotto con numero catastale 9742/5/41N, lotto con numero catastale 9742/5/40N e lotto con numero catastale 9742/5/37N. Per la migliore identificazione del bene si fa espresso rinvio all'atto di compravendita, contract de vanzare anno 2024,
Notaio , n. 105651 (doc.09). Persona_4
Il sig. che ben conosce l'immobile, lo acquisterà nello stato di fatto, grado di manutenzione e CP_2 consistenza giuridica in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, servitù attiva e passiva, così come spettante per effetto dei titoli di provenienza e del legittimo possesso in capo alla sig.ra Le parti si impegnano a perfezionare il trasferimento dell'immobile avanti al Notaio CP_1 scelto dal sig. entro agosto 2025. Le spese notarili dell'atto saranno a carico di parte acquirente. CP_2
8. Ancora a regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, il sig. si obbliga a cedere alla CP_2 signora che si obbliga ad accettare, l'intera propria quota sull'immobile sito in Romania, CP_1
Brebeni, strada principale n. 164, Jud Olt. E per l'effetto, il bene resterà nella esclusiva proprietà della signora Per la migliore identificazione del bene si fa espresso rinvio all'atto “contract de CP_1
Vanzare aut,ì N. 2436 del 18.08.2022 BNP Dicu Victor Ciprian”e alle Carte funciara nr. 51873 e n.
51755” Brebeni (doc.10). Le spese notarili dell'atto saranno a carico di parte acquirente.
9. Si dà atto che la signora continuerà a sostenere da sola la rata del finanziamento acceso da
CP_1 entrambi i coniugi per l'automobile Opel Kuga, intestata alla sola signora Le parti, sposate in
CP_1 regime di comunione dei beni, concordano che l'autovettura Opel Kuga per trasporto di persone-uso proprio, targa FT 587WH, carta di circolazione n. (doc.11) resti in proprietà Numero_1 NumeroDi_2 esclusiva della signora La sig.ra si obbliga a manlevare il sig. da ogni eventuale
CP_1 CP_1 CP_2 richiesta di pagamento proveniente dalla soc. finanziatrice e liberando contestualmente il sig.
CP_1 da ogni pretesa di terzi.
10. Entrambi i coniugi dichiarano di essere provvisti di adeguati redditi propri e di non pretendere alcunchè reciprocamente a titolo di mantenimento.
11. Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione del rapporto patrimoniale tra i coniugi. È
pagina 4 di 9 applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della l. 74/1987 così come ampliato dalla
Corte Costituzionale 29/04- 10/05/99 n. 154.
12. Con l'adempimento delle obbligazioni di cui ai punti 6,7,8,9 le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per titolo alcuno.
13. I signori e dichiarano espressamente, ex art. 473 bis. 51, 2 comma c.p.c. di volersi CP_1 CP_2 avvalere della facoltà do sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
14. I signori, e salvo quanto allegato al presente ricorso, si esonerano reciprocamente CP_1 CP_2 dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
15. Le parti dichiarano di fare acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio, l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione è stata allegata al ricorso sub. doc. 5”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e nato a [...]_1 CP_2 il 3.6.1984, contraevano matrimonio in data 21.8.2010 a Focsani (Romania).
Dalla loro unione nascevano due figlie, , il 5.4.2010, e l'8.11.2013. Persona_1 Persona_2
Con sentenza n. 234/2024, pubblicata in data 21.5.2024, il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data 15.5.2024.
In data 12.6.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'1.7.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Romania e ivi), appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) la residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è in Italia.
Tale regolamento si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di
Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che precisa Parte_1 Parte_2 che il Regolamento in questione “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli pagina 5 di 9 sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge
31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno stato membro sia competente in base agli articoli 3-5- del Regolamento stesso.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti risiedono in Italia
e, pertanto, si applica la legge italiana.
Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, le figlie minori della coppia risiedono in Italia e frequentano la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla Convenzione
pagina 6 di 9 dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento delle figlie minori della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono le figlie minori, le quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono le figlie minori che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1, 2, 3, 10 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti pagina 7 di 9 dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse. Quanto alle altre condizioni sub 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
In ogni caso il Tribunale da atto che le parti hanno concordato i trasferimenti immobiliari di cui ai punti
5, 7, 8 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Le parti sono state informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Presidente delegato e questo collegio si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in Controparte_1 CP_2 data 21.8.2010 a Focsani (Romania);
2. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1, 2, 3, 10 di cui al ricorso congiunto depositato in data 12.6.2025;
3. da atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato i trasferimenti immobiliari di cui ai punti 5, 7, 8 delle conclusioni sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 9.07.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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