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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Licia Tomay ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92/24 R.G.
Tra
, difeso da se stesso ed elett.te dom.to presso il Parte_1 proprio studio legale in Ceglie Messapica.
Opponente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Potenza, presso la quale domicilia per legge;
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza.
Opposti
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione del compenso al consulente del P.M.
Conclusioni: l'opponente come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20.11.2024; il Procuratore della Repubblica come da nota a margine del fascicolo;
il Ministero della Giustizia come da comparsa di costituzione e risposta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 10.01.2024 , già indagato nel Parte_1 procedimento penale iscritto al n. 275/19/21 R.g.n.r. della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, ha proposto opposizione nei confronti dell'Ufficio di Procura avverso il decreto notificato in data 11.12.2003, con cui il P.M. ha liquidato in favore del proprio consulente la Controparte_3 somma di € 853,01 per esborsi ed € 885,41 a titolo di compenso.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto di essere stato assolto con la sentenza con cui questo Tribunale ha definito in primo grado il procedimento a quo, con la conseguente inesistenza dell'obbligo di pagamento delle spese del processo, a norma dell'art. 535 c.p.p.
Ha chiesto la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e, nel merito, il suo annullamento, con la condanna dell'opposto al pagamento delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Ordinata ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , quest'ultimo si è costituito Controparte_1 ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, argomentando sia sulla base del combinato disposto degli artt. 535 c.p.p. e 168 d.P.R n.
115/2002, sia con riferimento alla natura e funzione della c.t.u.
Acquisita la documentazione prodotta, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto opposto, all'udienza del
20.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e la causa è stata riservata in decisione.
L'opposizione non può trovare accoglimento. A norma dell'art. 4 comma 1 del d.P.R. 115/2002 “Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.
La norma applica il criterio generale di anticipazione delle spese necessarie per lo svolgimento del processo, secondo cui l'anticipazione del costo del processo è di norma a carico del soggetto che promuove l'azione.
Nel processo penale, in cui l'azione è esercitata dallo Stato attraverso l' , le spese sono Controparte_4 anticipate dall'Erario, ad eccezione di quelle relative agli atti richiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Il successivo art. 5 elenca le spese del processo penale ripetibili dallo Stato – cioè quelle che a certe condizioni possono essere recuperate nei confronti del condannato - e quelle che rimangono a definitivo carico dello Stato e dunque sono irripetibili.
Tra le principali spese ripetibili l'art. 5 annovera le spese e le indennità per i testimoni;
gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato (es. consulenti del PM, periti del giudice); le indennità di custodia;
le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
le spese di mantenimento dei detenuti;
le spese relative alle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
Tra le spese non ripetibili figurano invece le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti, nonché le spese per le rogatorie dall'estero o per le estradizioni da e per l'estero. In ogni caso, l'anticipazione delle spese penali – ripetibili o irripetibili che siano - è a carico dell'Erario e la liquidazione agli aventi diritto avviene direttamente attraverso ordini di pagamento emessi dal funzionario addetto all'ufficio (art. 165 t.u. spese di giustizia: ad es. testimoni, giudici onorari e popolari), ovvero previo decreto di liquidazione del magistrato (art. 168: ad es. ausiliari).
L'art. 204 del T.U. prevede infine che nel processo penale “
1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.
3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti”.
Dalla documentazione in atti risulta che la liquidazione per cui è causa è stata effettuata dal pubblico ministero titolare del procedimento sulla base dell'attività svolta dal proprio consulente, senza porre alcun pagamento a carico dell'odierno opponente ovvero, in generale, degli altri soggetti indagati.
È stata dunque rispettata la disciplina dettata dal T.U.S.G, come sopra richiamata, poiché le spese in questione, che sono ripetibili, possono essere recuperate dallo Stato soltanto in presenza delle condizioni di cui all'art. 204 cit.
Ne discende che sono prive di fondamento le doglianze dell'opponente, incentrate sulla ritenuta immediata esecutività del decreto di liquidazione nei suoi confronti.
Per le ragioni esposte l'opposizione è rigettata. Le spese tra l'opponente e il seguono la Controparte_1 soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato, sulla base del d.m. 55/2014, nella misura minima per l'assenza di particolari questioni in fatto o in diritto e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in mancanza di istruttoria.
Nulla per le spese tra l'opponente e la Procura della Repubblica, che si è limitata a formulare le proprie conclusioni con annotazione a margine del fascicolo.
Attesa la natura impugnatoria della proposta opposizione, dal suo rigetto discende la sussistenza delle condizioni per il versamento a carico dell'opponente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 CP_5
presso il Tribunale di Potenza con ricorso del
[...]
10.01.2024, nonché nei confronti del con Controparte_1 successivo atto di integrazione del contraddittorio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna l'opponente al pagamento in favore del
[...]
delle spese processuali, che liquida in € 852,00 Controparte_1 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
c) nulla per le spese tra l'opponente e l'altro opposto;
d) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'opponente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Potenza 06.03.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Licia Tomay ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92/24 R.G.
Tra
, difeso da se stesso ed elett.te dom.to presso il Parte_1 proprio studio legale in Ceglie Messapica.
Opponente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Potenza, presso la quale domicilia per legge;
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza.
Opposti
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione del compenso al consulente del P.M.
Conclusioni: l'opponente come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20.11.2024; il Procuratore della Repubblica come da nota a margine del fascicolo;
il Ministero della Giustizia come da comparsa di costituzione e risposta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 10.01.2024 , già indagato nel Parte_1 procedimento penale iscritto al n. 275/19/21 R.g.n.r. della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, ha proposto opposizione nei confronti dell'Ufficio di Procura avverso il decreto notificato in data 11.12.2003, con cui il P.M. ha liquidato in favore del proprio consulente la Controparte_3 somma di € 853,01 per esborsi ed € 885,41 a titolo di compenso.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto di essere stato assolto con la sentenza con cui questo Tribunale ha definito in primo grado il procedimento a quo, con la conseguente inesistenza dell'obbligo di pagamento delle spese del processo, a norma dell'art. 535 c.p.p.
Ha chiesto la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e, nel merito, il suo annullamento, con la condanna dell'opposto al pagamento delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Ordinata ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , quest'ultimo si è costituito Controparte_1 ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, argomentando sia sulla base del combinato disposto degli artt. 535 c.p.p. e 168 d.P.R n.
115/2002, sia con riferimento alla natura e funzione della c.t.u.
Acquisita la documentazione prodotta, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto opposto, all'udienza del
20.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e la causa è stata riservata in decisione.
L'opposizione non può trovare accoglimento. A norma dell'art. 4 comma 1 del d.P.R. 115/2002 “Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.
La norma applica il criterio generale di anticipazione delle spese necessarie per lo svolgimento del processo, secondo cui l'anticipazione del costo del processo è di norma a carico del soggetto che promuove l'azione.
Nel processo penale, in cui l'azione è esercitata dallo Stato attraverso l' , le spese sono Controparte_4 anticipate dall'Erario, ad eccezione di quelle relative agli atti richiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Il successivo art. 5 elenca le spese del processo penale ripetibili dallo Stato – cioè quelle che a certe condizioni possono essere recuperate nei confronti del condannato - e quelle che rimangono a definitivo carico dello Stato e dunque sono irripetibili.
Tra le principali spese ripetibili l'art. 5 annovera le spese e le indennità per i testimoni;
gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato (es. consulenti del PM, periti del giudice); le indennità di custodia;
le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
le spese di mantenimento dei detenuti;
le spese relative alle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
Tra le spese non ripetibili figurano invece le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti, nonché le spese per le rogatorie dall'estero o per le estradizioni da e per l'estero. In ogni caso, l'anticipazione delle spese penali – ripetibili o irripetibili che siano - è a carico dell'Erario e la liquidazione agli aventi diritto avviene direttamente attraverso ordini di pagamento emessi dal funzionario addetto all'ufficio (art. 165 t.u. spese di giustizia: ad es. testimoni, giudici onorari e popolari), ovvero previo decreto di liquidazione del magistrato (art. 168: ad es. ausiliari).
L'art. 204 del T.U. prevede infine che nel processo penale “
1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.
3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti”.
Dalla documentazione in atti risulta che la liquidazione per cui è causa è stata effettuata dal pubblico ministero titolare del procedimento sulla base dell'attività svolta dal proprio consulente, senza porre alcun pagamento a carico dell'odierno opponente ovvero, in generale, degli altri soggetti indagati.
È stata dunque rispettata la disciplina dettata dal T.U.S.G, come sopra richiamata, poiché le spese in questione, che sono ripetibili, possono essere recuperate dallo Stato soltanto in presenza delle condizioni di cui all'art. 204 cit.
Ne discende che sono prive di fondamento le doglianze dell'opponente, incentrate sulla ritenuta immediata esecutività del decreto di liquidazione nei suoi confronti.
Per le ragioni esposte l'opposizione è rigettata. Le spese tra l'opponente e il seguono la Controparte_1 soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato, sulla base del d.m. 55/2014, nella misura minima per l'assenza di particolari questioni in fatto o in diritto e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in mancanza di istruttoria.
Nulla per le spese tra l'opponente e la Procura della Repubblica, che si è limitata a formulare le proprie conclusioni con annotazione a margine del fascicolo.
Attesa la natura impugnatoria della proposta opposizione, dal suo rigetto discende la sussistenza delle condizioni per il versamento a carico dell'opponente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 CP_5
presso il Tribunale di Potenza con ricorso del
[...]
10.01.2024, nonché nei confronti del con Controparte_1 successivo atto di integrazione del contraddittorio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna l'opponente al pagamento in favore del
[...]
delle spese processuali, che liquida in € 852,00 Controparte_1 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
c) nulla per le spese tra l'opponente e l'altro opposto;
d) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'opponente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Potenza 06.03.2025
Il Giudice