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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/07/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., (termine perentorio per il deposito delle note scritte fissato al 15.7.2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 938/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Teresa Ruggiero, e presso la stessa elettivamente domiciliato in Cava de'
Tirreni al corso Umberto I n. 122 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Giovanna Sereno e con la stessa elettivamente domiciliato presso la propria sede provinciale in Avellino alla via Roma n. 17 (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.03.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata impugnava il provvedimento con cui l' aveva disconosciuto il rapporto CP_1
1 di lavoro subordinato instaurato con la società General Eolik s.r.l. per il periodo dal luglio 2015 al gennaio 2018.
A sostegno del ricorso esponeva: di aver stipulato, in data 1.07.2015, con la predetta società, un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con qualifica di carpentiere, inquadrato al 2° livello del C.C.N.L. di settore, sino al 31.01.2018, data in cui era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;
di aver svolto, nel suddetto periodo, le mansioni di carpentiere secondo le direttive indicategli dall'amministratore della società e dal responsabile operativo il quale autorizzava Testimone_1 ferie e permessi, e con imposizione di un orario di lavoro fisso (dalle 8:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì); di aver proposto ricorso in via amministrativa, senza ottenere alcun riscontro.
Dedotta la sussistenza di tutti gli indici tipici della subordinazione, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, CP_1 formulando le seguenti conclusioni: “annullare il provvedimento e il verbale opposto
e conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. ha svolto Parte_1 attività di lavoro subordinato per la General Eolik, nei periodi elencati dal provvedimento (dal 1.07.2015 al 31 gennaio 2018) ad ogni effetto e conseguenza di legge ivi compresa il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per i motivi esposti con il presente ricorso. b.- In ogni caso con vittoria di spese.”.
Indi il Giudice del lavoro, fissava l'udienza di discussione assegnando alla parte ricorrente il termine per la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto alla controparte.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva CP_1 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava che la comunicazione impugnata aveva tratto origine dal verbale di accertamento ispettivo n. 2018003847 del 21.11.2019, redatto dall'I.T.L. di Taranto.
Rilevava che, in sede di verifica, era stata accertata la sussistenza di gravi irregolarità in ordine alle denunce di manodopera effettuate da General Eolik s.r.l. e che, in particolare, il rapporto di lavoro con il ricorrente era stato ritenuto fittizio, per carenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c., sulla base di presunte contraddizioni emerse dalle dichiarazioni del lavoratore e di altre incongruenze documentali, con conseguente annullamento della relativa posizione assicurativa.
Sosteneva che l'onere della prova della subordinazione ricadeva sul ricorrente.
2 Concludeva chiedendo di “respingere il ricorso in ogni sua parte in quanto infondato nonché sprovvisto di prova. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Con ordinanza del 15.11.2022 veniva trasmesso il fascicolo al Presidente di sezione onde consentire la riunione del presente giudizio ad altro giudizio (R.G. 2659/2021), già pendente sul ruolo di altro magistrato e in relazione al quale appariva sussistere connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Di poi, a seguito di rimessione al Presidente di sezione al fine della valutazione dell'opportunità della riunione del presente giudizio con altro pendente innanzi ad altro magistrato dell'intestato Tribunale, veniva disposta, giusta decreto del
28.12.2022, la restituzione del procedimento allo scrivente magistrato per l'istruzione e la decisione;
indi, acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., disposta su congiunta richiesta delle parti costituite (vedasi verbale di udienza del giorno 8.4.2025), la causa veniva decisa come da sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Va rilevato, anzitutto, che la questione oggetto della presente controversia è stata risolta da altro Giudice di questo Tribunale con la sentenza n. 921/2023 (R.G
2659/2021, GdL dott. Domenico Vernillo) relativa ad un caso analogo al presente, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sia pure con le dovute precisazioni. (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 29017/2021, secondo cui «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio…, in quanto il riferimento ai
"precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione»).
3 5. Va premesso che il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato è stato operato dall' sulla base delle conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori CP_1 dell'I.T.L. di Taranto, all'esito dell'accertamento di cui al verbale n. 2018003847 del
21.11.2019.
Secondo gli Ispettori, la società General Eolik s.r.l. si sarebbe limitata all'assunzione formale di lavoratori, alcuni dei quali avviati presso opifici di società terze committenti in un presunto quadro di somministrazione illecita, mentre altri, tra i quali l'odierno ricorrente, sarebbero stati denunciati fittiziamente, senza aver prestato alcuna reale attività lavorativa.
Tale conclusione sarebbe fondata su presunte incongruenze e contraddizioni emerse dalle dichiarazioni rese dallo in sede ispettiva. Parte_1
Nello specifico, in merito alla posizione del ricorrente, gli ispettori hanno così relazionato: “Dichiara che prima della General Eolik ha lavorato per un distributore
e dimentica di aver lavorato per Non corrispondono assolutamente Parte_2 le retribuzioni che dichiara aver ricevuto con bonifico sia con l'E.C. bancario sia con il LUL (percependo anche la 13 ^). Il giorno dell'audizione (04/06/2018) dice di lavorare sempre presso la assunto dalla coop. MF IP (così come Pt_3 riportato nell'Unilav) ma l'azienda lo denuncia solo ad agosto e dicembre. Non viene nominato da altri lavoratori. Si evidenzia che sia sul LUL che sull'Unilav il cognome
è sempre scritto in maniera errata ( ) …”. Pt_1
Trattasi, tuttavia, di un accertamento di natura meramente induttiva.
Proprio la natura di siffatto accertamento, basato su una ricostruzione a posteriori dell'accaduto e su elementi utilizzati in via inferenziale, impone di escludere che il verbale rivesta natura di prova legale privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., essendo evidente che le conclusioni degli ispettori conseguono a una loro valutazione delle dichiarazioni raccolte e dei documenti esaminati, e non già all'osservazione diretta dei fatti.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che i verbali ispettivi, pur avendo un valore probatorio intrinseco, possono essere superati da elementi di segno contrario emersi in giudizio. Il giudice del merito, pertanto, non può limitarsi a recepire aprioristicamente tali conclusioni, ma deve procedere a una valutazione comparativa e prudente di tutti gli elementi probatori acquisiti.
Il verbale di accertamento ispettivo, pur non assurgendo a prova legale, ha un valore probatorio intrinseco, che è, però, superabile ove vengano forniti elementi di segno
4 contrario, nel senso che una complessiva valutazione del compendio probatorio giudiziale può consentire di ritenere infondate le risultanze dell'accertamento, anche quando esse si basino su dichiarazioni rese da terzi nell'immediatezza (Cassazione civile, sez. lav., 22/07/2020, n. 15638; Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2008, n.
15073; Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2000, n. 2275: “I verbali ispettivi dell' CP_1 non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”).
Ebbene, non solo è ammessa la prova contraria rispetto alle risultanze dell'accertamento, ma è anche possibile che lo stesso, in base a quanto emerga per tabulas, si riveli intrinsecamente infondato.
6. Occorre, dunque, procedere all'accertamento dell'effettiva natura del rapporto disconosciuto.
A tal fine, va richiamata la nozione di “subordinazione” ex art. 2094 c.c., che la giurisprudenza consolidata individua nell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale vincolo di etero- direzione, che si manifesta nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, costituisce l'elemento essenziale di differenziazione rispetto al lavoro autonomo. Altri indici, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la forma della retribuzione e l'assenza di rischio economico, pur avendo valore sussidiario, concorrono a delineare la natura del rapporto e devono essere valutati globalmente.
In seguito al provvedimento di disconoscimento dell' l'onere di dimostrare CP_1
l'esistenza, la durata e la natura subordinata del rapporto di lavoro grava sul lavoratore.
7. Nel caso di specie, il ricorrente ha pienamente assolto a tale onere.
La fondatezza del ricorso emerge con chiarezza dall'istruttoria orale, le cui risultanze provano l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato da parte dello alle dipendenze di General Eolik s.r.l. nel periodo contestato. Parte_1
Il teste , collega del ricorrente, ha dichiarato: “Conosco Testimone_2 Parte_1
perché lavorava con me presso la De Juliis macchine. Ho lavorato con il sig.
[...]
dal 2015/2016 circa fino al 2018/2019 circa. Non eravamo Parte_1 dipendenti della de juliis, ma di una ditta appaltatrice che si chiamava General Eolik.
[...] io svolgevo l'attività di saldatore, di carpentiere. [...] Il nostro turno di Parte_1
5 lavoro andava dalle 8:00 alle 17:00, sia mio che del . Tanto posso dire Parte_1 perché lo vedevo durante la mia attività lavorativa. ADR: Per i permessi e le ferie ci rivolgevamo a un operaio, sempre della General Eolik, che era il nostro punto di riferimento in fabbrica. Questo operaio, che si chiamava riportava Persona_1 le nostre richieste di permessi e di ferie ai titolari. ci dava anche le Persona_1 direttive di lavoro e ci comunicava giornalmente o settimanalmente le mansioni che dovevamo svolgere dopo essersi interfacciato con la titolare”.
Tali circostanze sono state pienamente confermate dal teste , il Testimone_1 quale ha rivestito il ruolo di superiore gerarchico del ricorrente. Egli ha infatti dichiarato: “conosco perché abbiamo lavorato insieme presso lo Parte_1 stabilimento della per conto della General Eolic dal 2015 fino al 2018 se non CP_2 ricordo male. ADR era carpentiere mentre io ero il responsabile della Parte_1
General Eolic, ossia io prendevo le consegne del subappalto e smistavo i lavori agli operai della General Eolic. Preciso che utilizzava tutti gli attrezzi tipici del Parte_1 carpentiere come trapani, frese etc e lavorava dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa pranzo. [...] Preciso che se doveva chiedere ferie o permessi le chiedeva a Parte_1 me e poi io le inoltravo alla responsabile dell'azienda General Eolic DIMITRI Rosa.
ADR il materiale per lo svolgimento del lavoro, ossia flex, smerigliatrici, trapani, saldatrici ed altro, lo forniva l'azienda cui io inoltravo le richieste”.
Le dichiarazioni testimoniali, provenienti da soggetti attendibili e privi di interesse nella causa, risultano coerenti, precise e convergenti.
Il teste ha precisato che sia lui che il ricorrente osservavano un Testimone_2 preciso orario di lavoro (dalle ore 8:00 alle ore 17:00) e le direttive di organizzazione del lavoro erano fornite da che, quale responsabile di cantiere, Testimone_1 impartiva ordini e controllava l'operato dei sottoposti, anche sulla scorta delle più generali indicazioni che riceveva dalla titolare della società General Eolik, Dimitri
Rosa.
Le dichiarazioni rese da entrambi i testi delineano un quadro fattuale in cui il ricorrente era stabilmente inserito nell'organizzazione della General Eolik, operava secondo un orario di lavoro fisso, utilizzava attrezzature fornite dal datore di lavoro e, soprattutto, era soggetto al potere direttivo e organizzativo di un superiore gerarchico, il Per_1
Quest'ultimo gestiva le mansioni, le ferie e i permessi, esercitando quel potere di etero- direzione che costituisce il nucleo qualificante della subordinazione.
6 La valutazione complessiva del patrimonio probatorio, che include anche la documentazione prodotta dal ricorrente (contratto di assunzione, buste paga, certificazioni uniche) e non specificamente contestata dall' consente di affermare CP_1 la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dall'1.07.2015 al
31.01.2018.
8. L'ipotesi di una mera interposizione fittizia di manodopera o di una somministrazione illecita, adombrata nel verbale ispettivo, non trova alcun riscontro.
Affinché si configuri una tale fattispecie, sarebbe stati necessario dimostrare che il datore di lavoro formale (General Eolik) sia stato un mero schermo, privo di una reale organizzazione d'impresa. Al contrario, le testimonianze hanno confermato l'esistenza di una struttura aziendale autonoma, con una propria sede, proprie attrezzature e una propria gerarchia interna (il titolare Dimitri Rosa e il responsabile di cantiere . Per_1
La circostanza che l'attività lavorativa fosse svolta presso i cantieri di un'impresa committente non è di per sé sufficiente a negare la genuinità del rapporto con l'appaltatore, specialmente in un contesto di appalto di servizi specializzati come quello metalmeccanico.
Le risultanze dell'istruttoria giudiziale hanno, pertanto, smentito la ricostruzione meramente induttiva degli ispettori, dimostrando l'effettività del rapporto di lavoro subordinato tra lo e la General Eolik s.r.l.. Parte_1
9. In conclusione, alla luce delle suesposte motivazioni, complessivamente considerate, il ricorso deve essere accolto.
Va, di conseguenza, annullato il provvedimento di disconoscimento impugnato, dichiarando l'infondatezza dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2018003847 per quanto attiene alla posizione del ricorrente.
Assorbito ogni altro profilo
10. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché lo stato di oggettiva incertezza interpretativa circa la corretta qualificazione giuridica della fattispecie concreta in controversia, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente
7 pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra e la società General Eolik s.r.l. dal 1.07.2015 al Parte_1
31.01.2018 e, per l'effetto, annulla il provvedimento di disconoscimento prot. n. CP_1
7800.31/05/2021.0240653 e dichiara infondato l'accertamento ispettivo di cui CP_1 al verbale dell'I.T.L. di Taranto n. 2018003847 in ordine alla posizione del ricorrente;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, lì 16.07.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., (termine perentorio per il deposito delle note scritte fissato al 15.7.2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 938/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Teresa Ruggiero, e presso la stessa elettivamente domiciliato in Cava de'
Tirreni al corso Umberto I n. 122 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Giovanna Sereno e con la stessa elettivamente domiciliato presso la propria sede provinciale in Avellino alla via Roma n. 17 (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.03.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata impugnava il provvedimento con cui l' aveva disconosciuto il rapporto CP_1
1 di lavoro subordinato instaurato con la società General Eolik s.r.l. per il periodo dal luglio 2015 al gennaio 2018.
A sostegno del ricorso esponeva: di aver stipulato, in data 1.07.2015, con la predetta società, un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con qualifica di carpentiere, inquadrato al 2° livello del C.C.N.L. di settore, sino al 31.01.2018, data in cui era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;
di aver svolto, nel suddetto periodo, le mansioni di carpentiere secondo le direttive indicategli dall'amministratore della società e dal responsabile operativo il quale autorizzava Testimone_1 ferie e permessi, e con imposizione di un orario di lavoro fisso (dalle 8:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì); di aver proposto ricorso in via amministrativa, senza ottenere alcun riscontro.
Dedotta la sussistenza di tutti gli indici tipici della subordinazione, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, CP_1 formulando le seguenti conclusioni: “annullare il provvedimento e il verbale opposto
e conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. ha svolto Parte_1 attività di lavoro subordinato per la General Eolik, nei periodi elencati dal provvedimento (dal 1.07.2015 al 31 gennaio 2018) ad ogni effetto e conseguenza di legge ivi compresa il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per i motivi esposti con il presente ricorso. b.- In ogni caso con vittoria di spese.”.
Indi il Giudice del lavoro, fissava l'udienza di discussione assegnando alla parte ricorrente il termine per la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto alla controparte.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva CP_1 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava che la comunicazione impugnata aveva tratto origine dal verbale di accertamento ispettivo n. 2018003847 del 21.11.2019, redatto dall'I.T.L. di Taranto.
Rilevava che, in sede di verifica, era stata accertata la sussistenza di gravi irregolarità in ordine alle denunce di manodopera effettuate da General Eolik s.r.l. e che, in particolare, il rapporto di lavoro con il ricorrente era stato ritenuto fittizio, per carenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c., sulla base di presunte contraddizioni emerse dalle dichiarazioni del lavoratore e di altre incongruenze documentali, con conseguente annullamento della relativa posizione assicurativa.
Sosteneva che l'onere della prova della subordinazione ricadeva sul ricorrente.
2 Concludeva chiedendo di “respingere il ricorso in ogni sua parte in quanto infondato nonché sprovvisto di prova. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Con ordinanza del 15.11.2022 veniva trasmesso il fascicolo al Presidente di sezione onde consentire la riunione del presente giudizio ad altro giudizio (R.G. 2659/2021), già pendente sul ruolo di altro magistrato e in relazione al quale appariva sussistere connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Di poi, a seguito di rimessione al Presidente di sezione al fine della valutazione dell'opportunità della riunione del presente giudizio con altro pendente innanzi ad altro magistrato dell'intestato Tribunale, veniva disposta, giusta decreto del
28.12.2022, la restituzione del procedimento allo scrivente magistrato per l'istruzione e la decisione;
indi, acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., disposta su congiunta richiesta delle parti costituite (vedasi verbale di udienza del giorno 8.4.2025), la causa veniva decisa come da sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Va rilevato, anzitutto, che la questione oggetto della presente controversia è stata risolta da altro Giudice di questo Tribunale con la sentenza n. 921/2023 (R.G
2659/2021, GdL dott. Domenico Vernillo) relativa ad un caso analogo al presente, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sia pure con le dovute precisazioni. (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 29017/2021, secondo cui «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio…, in quanto il riferimento ai
"precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione»).
3 5. Va premesso che il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato è stato operato dall' sulla base delle conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori CP_1 dell'I.T.L. di Taranto, all'esito dell'accertamento di cui al verbale n. 2018003847 del
21.11.2019.
Secondo gli Ispettori, la società General Eolik s.r.l. si sarebbe limitata all'assunzione formale di lavoratori, alcuni dei quali avviati presso opifici di società terze committenti in un presunto quadro di somministrazione illecita, mentre altri, tra i quali l'odierno ricorrente, sarebbero stati denunciati fittiziamente, senza aver prestato alcuna reale attività lavorativa.
Tale conclusione sarebbe fondata su presunte incongruenze e contraddizioni emerse dalle dichiarazioni rese dallo in sede ispettiva. Parte_1
Nello specifico, in merito alla posizione del ricorrente, gli ispettori hanno così relazionato: “Dichiara che prima della General Eolik ha lavorato per un distributore
e dimentica di aver lavorato per Non corrispondono assolutamente Parte_2 le retribuzioni che dichiara aver ricevuto con bonifico sia con l'E.C. bancario sia con il LUL (percependo anche la 13 ^). Il giorno dell'audizione (04/06/2018) dice di lavorare sempre presso la assunto dalla coop. MF IP (così come Pt_3 riportato nell'Unilav) ma l'azienda lo denuncia solo ad agosto e dicembre. Non viene nominato da altri lavoratori. Si evidenzia che sia sul LUL che sull'Unilav il cognome
è sempre scritto in maniera errata ( ) …”. Pt_1
Trattasi, tuttavia, di un accertamento di natura meramente induttiva.
Proprio la natura di siffatto accertamento, basato su una ricostruzione a posteriori dell'accaduto e su elementi utilizzati in via inferenziale, impone di escludere che il verbale rivesta natura di prova legale privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., essendo evidente che le conclusioni degli ispettori conseguono a una loro valutazione delle dichiarazioni raccolte e dei documenti esaminati, e non già all'osservazione diretta dei fatti.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che i verbali ispettivi, pur avendo un valore probatorio intrinseco, possono essere superati da elementi di segno contrario emersi in giudizio. Il giudice del merito, pertanto, non può limitarsi a recepire aprioristicamente tali conclusioni, ma deve procedere a una valutazione comparativa e prudente di tutti gli elementi probatori acquisiti.
Il verbale di accertamento ispettivo, pur non assurgendo a prova legale, ha un valore probatorio intrinseco, che è, però, superabile ove vengano forniti elementi di segno
4 contrario, nel senso che una complessiva valutazione del compendio probatorio giudiziale può consentire di ritenere infondate le risultanze dell'accertamento, anche quando esse si basino su dichiarazioni rese da terzi nell'immediatezza (Cassazione civile, sez. lav., 22/07/2020, n. 15638; Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2008, n.
15073; Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2000, n. 2275: “I verbali ispettivi dell' CP_1 non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”).
Ebbene, non solo è ammessa la prova contraria rispetto alle risultanze dell'accertamento, ma è anche possibile che lo stesso, in base a quanto emerga per tabulas, si riveli intrinsecamente infondato.
6. Occorre, dunque, procedere all'accertamento dell'effettiva natura del rapporto disconosciuto.
A tal fine, va richiamata la nozione di “subordinazione” ex art. 2094 c.c., che la giurisprudenza consolidata individua nell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale vincolo di etero- direzione, che si manifesta nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, costituisce l'elemento essenziale di differenziazione rispetto al lavoro autonomo. Altri indici, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la forma della retribuzione e l'assenza di rischio economico, pur avendo valore sussidiario, concorrono a delineare la natura del rapporto e devono essere valutati globalmente.
In seguito al provvedimento di disconoscimento dell' l'onere di dimostrare CP_1
l'esistenza, la durata e la natura subordinata del rapporto di lavoro grava sul lavoratore.
7. Nel caso di specie, il ricorrente ha pienamente assolto a tale onere.
La fondatezza del ricorso emerge con chiarezza dall'istruttoria orale, le cui risultanze provano l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato da parte dello alle dipendenze di General Eolik s.r.l. nel periodo contestato. Parte_1
Il teste , collega del ricorrente, ha dichiarato: “Conosco Testimone_2 Parte_1
perché lavorava con me presso la De Juliis macchine. Ho lavorato con il sig.
[...]
dal 2015/2016 circa fino al 2018/2019 circa. Non eravamo Parte_1 dipendenti della de juliis, ma di una ditta appaltatrice che si chiamava General Eolik.
[...] io svolgevo l'attività di saldatore, di carpentiere. [...] Il nostro turno di Parte_1
5 lavoro andava dalle 8:00 alle 17:00, sia mio che del . Tanto posso dire Parte_1 perché lo vedevo durante la mia attività lavorativa. ADR: Per i permessi e le ferie ci rivolgevamo a un operaio, sempre della General Eolik, che era il nostro punto di riferimento in fabbrica. Questo operaio, che si chiamava riportava Persona_1 le nostre richieste di permessi e di ferie ai titolari. ci dava anche le Persona_1 direttive di lavoro e ci comunicava giornalmente o settimanalmente le mansioni che dovevamo svolgere dopo essersi interfacciato con la titolare”.
Tali circostanze sono state pienamente confermate dal teste , il Testimone_1 quale ha rivestito il ruolo di superiore gerarchico del ricorrente. Egli ha infatti dichiarato: “conosco perché abbiamo lavorato insieme presso lo Parte_1 stabilimento della per conto della General Eolic dal 2015 fino al 2018 se non CP_2 ricordo male. ADR era carpentiere mentre io ero il responsabile della Parte_1
General Eolic, ossia io prendevo le consegne del subappalto e smistavo i lavori agli operai della General Eolic. Preciso che utilizzava tutti gli attrezzi tipici del Parte_1 carpentiere come trapani, frese etc e lavorava dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa pranzo. [...] Preciso che se doveva chiedere ferie o permessi le chiedeva a Parte_1 me e poi io le inoltravo alla responsabile dell'azienda General Eolic DIMITRI Rosa.
ADR il materiale per lo svolgimento del lavoro, ossia flex, smerigliatrici, trapani, saldatrici ed altro, lo forniva l'azienda cui io inoltravo le richieste”.
Le dichiarazioni testimoniali, provenienti da soggetti attendibili e privi di interesse nella causa, risultano coerenti, precise e convergenti.
Il teste ha precisato che sia lui che il ricorrente osservavano un Testimone_2 preciso orario di lavoro (dalle ore 8:00 alle ore 17:00) e le direttive di organizzazione del lavoro erano fornite da che, quale responsabile di cantiere, Testimone_1 impartiva ordini e controllava l'operato dei sottoposti, anche sulla scorta delle più generali indicazioni che riceveva dalla titolare della società General Eolik, Dimitri
Rosa.
Le dichiarazioni rese da entrambi i testi delineano un quadro fattuale in cui il ricorrente era stabilmente inserito nell'organizzazione della General Eolik, operava secondo un orario di lavoro fisso, utilizzava attrezzature fornite dal datore di lavoro e, soprattutto, era soggetto al potere direttivo e organizzativo di un superiore gerarchico, il Per_1
Quest'ultimo gestiva le mansioni, le ferie e i permessi, esercitando quel potere di etero- direzione che costituisce il nucleo qualificante della subordinazione.
6 La valutazione complessiva del patrimonio probatorio, che include anche la documentazione prodotta dal ricorrente (contratto di assunzione, buste paga, certificazioni uniche) e non specificamente contestata dall' consente di affermare CP_1 la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dall'1.07.2015 al
31.01.2018.
8. L'ipotesi di una mera interposizione fittizia di manodopera o di una somministrazione illecita, adombrata nel verbale ispettivo, non trova alcun riscontro.
Affinché si configuri una tale fattispecie, sarebbe stati necessario dimostrare che il datore di lavoro formale (General Eolik) sia stato un mero schermo, privo di una reale organizzazione d'impresa. Al contrario, le testimonianze hanno confermato l'esistenza di una struttura aziendale autonoma, con una propria sede, proprie attrezzature e una propria gerarchia interna (il titolare Dimitri Rosa e il responsabile di cantiere . Per_1
La circostanza che l'attività lavorativa fosse svolta presso i cantieri di un'impresa committente non è di per sé sufficiente a negare la genuinità del rapporto con l'appaltatore, specialmente in un contesto di appalto di servizi specializzati come quello metalmeccanico.
Le risultanze dell'istruttoria giudiziale hanno, pertanto, smentito la ricostruzione meramente induttiva degli ispettori, dimostrando l'effettività del rapporto di lavoro subordinato tra lo e la General Eolik s.r.l.. Parte_1
9. In conclusione, alla luce delle suesposte motivazioni, complessivamente considerate, il ricorso deve essere accolto.
Va, di conseguenza, annullato il provvedimento di disconoscimento impugnato, dichiarando l'infondatezza dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2018003847 per quanto attiene alla posizione del ricorrente.
Assorbito ogni altro profilo
10. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché lo stato di oggettiva incertezza interpretativa circa la corretta qualificazione giuridica della fattispecie concreta in controversia, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente
7 pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra e la società General Eolik s.r.l. dal 1.07.2015 al Parte_1
31.01.2018 e, per l'effetto, annulla il provvedimento di disconoscimento prot. n. CP_1
7800.31/05/2021.0240653 e dichiara infondato l'accertamento ispettivo di cui CP_1 al verbale dell'I.T.L. di Taranto n. 2018003847 in ordine alla posizione del ricorrente;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, lì 16.07.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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