Art. 5.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della predetta convenzione, lo Stato italiano dara' corso alle richieste di esecuzione di pene pecuniarie, inflitte in contumacia, a seguito di procedimento giudiziario o amministrativo se risulti:
1) che il condannato sia stato citato a comparire in giudizio e sia stato rappresentato o assistito da un difensore;
2) che la decisione sia divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato richiedente;
3) che la medesima non contenga disposizioni contrarie a disposizioni di legge o ai principi generali del nostro ordinamento giuridico.
Lo Stato italiano non dara' in ogni caso corso alle richieste di esecuzione nelle ipotesi di cui alle lettere (a), (b), (c), del paragrafo 2 dell'articolo 9 della convenzione.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della predetta convenzione, lo Stato italiano dara' corso alle richieste di esecuzione di pene pecuniarie, inflitte in contumacia, a seguito di procedimento giudiziario o amministrativo se risulti:
1) che il condannato sia stato citato a comparire in giudizio e sia stato rappresentato o assistito da un difensore;
2) che la decisione sia divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato richiedente;
3) che la medesima non contenga disposizioni contrarie a disposizioni di legge o ai principi generali del nostro ordinamento giuridico.
Lo Stato italiano non dara' in ogni caso corso alle richieste di esecuzione nelle ipotesi di cui alle lettere (a), (b), (c), del paragrafo 2 dell'articolo 9 della convenzione.