Art. 1. Articolo unico.
Il termine previsto dall' art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1443 , col quale il Governo della Repubblica e' stato delegato ad emanare uno o piu' decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, e' prorogato di mesi sei.
Il termine previsto dall' art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1443 , col quale il Governo della Repubblica e' stato delegato ad emanare uno o piu' decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, e' prorogato di mesi sei.