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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/11/2024, n. 4513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4513 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 170/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Turchio;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), nella qualità di titolare della ditta CP_1 C.F._2
(p.i. ) parte Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Mogavero e Marco Munacò;
- parte resistente –
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 08/11/2024.
Motivazione
Con ricorso depositato l'11 gennaio 2021 ha chiesto che Parte_1 CP_1
nella qualità di titolare della ditta individuale Trattoria da ER di Salvato
[...]
Nunzio, venga condannato al pagamento di € 2.412,13 per differenze retributive, di € 1.004,85 a titolo di ANF e dell'ulteriore somma di € 264,59 per TFR, oltre accessori. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per la ditta
1 convenuta dal 3 ottobre al 10 dicembre 2018 svolgendo le mansioni di aiuto cuoco (ascrivibili al VI livello del CCNL turismo e pubblici esercizi) dal martedì alla domenica (con orario 11-16 e 19-23), di aver ricevuto soltanto una retribuzione settimanale di € 150,00 (corrispondente a circa € 600,00 mensili) e di non aver mai percepito né gli assegni familiari, né il TFR (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate). Con la memoria di costituzione depositata il 16 novembre 2021 , CP_1 nella qualità di titolare della ditta individuale , ha Parte_2 chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che il avrebbe lavorato soltanto dalle ore Pt_1
11.20 alle 15 e dalle 19.30 alle 22.30 ricevendo una retribuzione settimanale di € 300,00 (per un importo mensile netto di circa € 1.230,00), che il ricorrente non gli avrebbe mai consegnato la domanda di pagamento degli assegni familiari e, infine, che il lavoratore avrebbe regolarmente ricevuto il TFR al termine del rapporto (cfr. memoria). Con ordinanza del 22 dicembre 2021 questo giudice, in relazione alla domanda degli ANF, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2
Con la memoria di costituzione depositata l'1 luglio 2022 l' ha chiesto CP_2
l'accoglimento di una domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto che, però, non è stata proposta dal ricorrente. Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, vanno esaminate partitamente le singole questioni controverse. Mansioni di lavoro. E' pacifico che il veniva assunto con la mansione di aiuto cuoco. I testi Pt_1
(cfr. verbale del 7 febbraio 2024) e (cfr. verbale del 20 marzo 2024), inoltre, Tes_1 Tes_2 hanno confermato il concreto svolgimento di tali mansioni da parte del Pt_1
Orario di lavoro. La prima controversia riguarda l'orario di lavoro osservato dal visto che Pt_1 quest'ultimo ha dedotto di aver lavorato dal martedì alla domenica dalle 11 alle 16 e dalle 19 alle 23, mentre il convenuto ha dedotto che egli avrebbe fornito la sua prestazione soltanto dalle 11.20 alle 15 e dalle 19.30 alle 22.30 (cfr. i rispetti atti introduttivi). La sussistenza di tale controversia, va detto, appare sorprendente, visto che il ricorrente all'epoca dei fatti di causa era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, autorizzato ad uscire dalla propria abitazione esclusivamente per rendere l'attività lavorativa. Ancora più sorprendente, dunque, è il fatto che il lavoro veniva regolarizzato per un orario (11.20-15 e 19.30-22.30: cfr. Unilav di cui all'allegato n. 1 della memoria di costituzione) diverso ed inferiore rispetto a quello per il quale il ricorrente veniva autorizzato a lasciare la propria abitazione (11-16 e 19-23: cfr. ordinanze di cui agli allegati nn. 3 e 4 del ricorso). Sorprende meno, a questo punto, che i due testimoni escussi abbiano fornito dichiarazioni del tutto divergenti, confermando la versione del convenuto (suo Tes_1 attuale datore di lavoro: cfr. verbale del 7 febbraio 2024) e la versione del Tes_2 ricorrente (suo “compagno” di vita: cfr. verbale del 20 marzo 2024).
2 L'incertezza del suddetto compendio probatorio, secondo questo giudice, in questa sede non può che ricadere in danno di chi ha agito in giudizio, gravato dell'onere di dimostrare la fondatezza della sua pretesa (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 4773 del 10 marzo 2025: “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta”). D'altra parte, se l'orario indicato nell'Unilav non ha carattere dirimente (ben potendosi sussistere un'ipotesi di lavoro irregolare), neppure l'autorizzazione concessa dal giudice penale al lavoratore può risultare decisiva in favore del perché la mera autorizzazione a svolgere attività lavorativa in un determinato Pt_1 orario non dimostra di per sé il concreto svolgimento della prestazione. Adempimento dell'obbligo retributivo. Parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto uno stipendio di € 150,00 a settimana, mentre il convenuto ha dedotto di aver corrisposto al suo dipendente l'importo settimanale di € 300,00. Com'è noto, dimostrata la sussistenza di un'obbligazione, spetta al debitore fornire la prova di eventuali fatti estintivi. Con riguardo al caso di specie, è pacifico che il aveva diritto al pagamento Pt_1 della retribuzione per lo svolgimento dell'attività di aiuto cuoco dal martedì alla domenica dalle 11.20 alle 15 e dalle 19.30 alle 22.30 nel periodo compreso tra il 3 ottobre ed il 10 dicembre 2018, per un importo complessivo lordo di € 3.492,13 (cfr. relazione di c.t.u.). A questo punto occorre verificare se il debitore dimostrato di aver effettuato i pagamenti dedotti con la memoria di costituzione. Ebbene, tale onere probatorio non è stato certamente assolto visto che la testimone ha confermato la versione del lavoratore, mentre il teste non ha saputo Tes_2 Tes_1 riferire alcunché in merito alla retribuzione del (cfr. verbali del 7 febbraio e 20 Pt_1 marzo 2024); la mancata comparizione del ricorrente per rendere l'interrogatorio formale, poi, vista l'assenza di ulteriori elementi indiziari a sostegno della tesi del , non può CP_1 condurre alla dimostrazione dell'adempimento controverso. Pertanto, va riconosciuto in capo al ricorrente un credito complessivo netto di € 1.391,20 (cfr. relazione di c.t.u.), oltre accessori nella misura legalmente dovuta. Trattamento di fine rapporto. Al lavoratore va riconosciuta a titolo di TFR l'intera somma di € 236,91 calcolata dal c.t.u. (cfr. relazione), visto che il pagamento di € 280,00 ricevuto dal medesimo in corso di causa (cfr. verbale del 22 dicembre 2021) è stato già considerato in relazione all'ammontare delle differenze retributive (cfr. ancora la relazione). Assegni per il Nucleo Familiare. La pretesa relativa agli ANF va respinta perché, com'è noto, si tratta di una prestazione assistenziale gravante sull' il datore di lavoro, infatti, assume soltanto la CP_2
3 posizione di semplice adiectus solutionis causa allorquando corrisponde al proprio dipendente i relativi importi per conguagliarli con i propri obblighi contributivi (circostanza insussistente nella fattispecie). Regolamentazione delle spese di lite. Visto l'esito complessivo della causa (parziale soccombenza reciproca), appare equo disporre la compensazione di metà delle spese di lite, condannando il convenuto al pagamento in favore del procuratore del ricorrente (giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.) della restante metà, liquidata come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale Protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato). Tra l' e le altre parti in causa, invece, le spese giudiziali vanno senz'altro CP_2 integralmente compensate per la peculiarità della posizione processale dell'ente previdenziale. Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, invece, vanno certamente poste a carico integrale del convenuto, visto che all'esito delle operazioni peritali è stato accertato un debito in capo al soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, condanna , nella qualità di titolare della ditta individuale Trattoria CP_1 da ER di Salvato Nunzio, al pagamento in favore di della somma Parte_1 netta di € 1.391,20 a titolo di differenze retributive e di € 236,91 a titolo di TFR, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
rigetta la domanda relativa agli ANF;
dispone la compensazione di metà delle spese giudiziali;
condanna , nella qualità di titolare della ditta individuale Trattoria CP_1 da ER di Salvato Nunzio, al pagamento in favore dell'avv. Antonio Turchio, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di del 50% delle spese Parte_1 giudiziali di quest'ultimo, che liquida (tale 50%) in € 1.050,40 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra l' e le altre parti in CP_2 causa;
pone le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto definitivamente a carico di
, nella qualità di titolare della ditta individuale Trattoria da ER di CP_1
Salvato Nunzio. Così deciso il 08/11/2024
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 170/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Turchio;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), nella qualità di titolare della ditta CP_1 C.F._2
(p.i. ) parte Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Mogavero e Marco Munacò;
- parte resistente –
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 08/11/2024.
Motivazione
Con ricorso depositato l'11 gennaio 2021 ha chiesto che Parte_1 CP_1
nella qualità di titolare della ditta individuale Trattoria da ER di Salvato
[...]
Nunzio, venga condannato al pagamento di € 2.412,13 per differenze retributive, di € 1.004,85 a titolo di ANF e dell'ulteriore somma di € 264,59 per TFR, oltre accessori. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per la ditta
1 convenuta dal 3 ottobre al 10 dicembre 2018 svolgendo le mansioni di aiuto cuoco (ascrivibili al VI livello del CCNL turismo e pubblici esercizi) dal martedì alla domenica (con orario 11-16 e 19-23), di aver ricevuto soltanto una retribuzione settimanale di € 150,00 (corrispondente a circa € 600,00 mensili) e di non aver mai percepito né gli assegni familiari, né il TFR (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate). Con la memoria di costituzione depositata il 16 novembre 2021 , CP_1 nella qualità di titolare della ditta individuale , ha Parte_2 chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che il avrebbe lavorato soltanto dalle ore Pt_1
11.20 alle 15 e dalle 19.30 alle 22.30 ricevendo una retribuzione settimanale di € 300,00 (per un importo mensile netto di circa € 1.230,00), che il ricorrente non gli avrebbe mai consegnato la domanda di pagamento degli assegni familiari e, infine, che il lavoratore avrebbe regolarmente ricevuto il TFR al termine del rapporto (cfr. memoria). Con ordinanza del 22 dicembre 2021 questo giudice, in relazione alla domanda degli ANF, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2
Con la memoria di costituzione depositata l'1 luglio 2022 l' ha chiesto CP_2
l'accoglimento di una domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto che, però, non è stata proposta dal ricorrente. Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, vanno esaminate partitamente le singole questioni controverse. Mansioni di lavoro. E' pacifico che il veniva assunto con la mansione di aiuto cuoco. I testi Pt_1
(cfr. verbale del 7 febbraio 2024) e (cfr. verbale del 20 marzo 2024), inoltre, Tes_1 Tes_2 hanno confermato il concreto svolgimento di tali mansioni da parte del Pt_1
Orario di lavoro. La prima controversia riguarda l'orario di lavoro osservato dal visto che Pt_1 quest'ultimo ha dedotto di aver lavorato dal martedì alla domenica dalle 11 alle 16 e dalle 19 alle 23, mentre il convenuto ha dedotto che egli avrebbe fornito la sua prestazione soltanto dalle 11.20 alle 15 e dalle 19.30 alle 22.30 (cfr. i rispetti atti introduttivi). La sussistenza di tale controversia, va detto, appare sorprendente, visto che il ricorrente all'epoca dei fatti di causa era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, autorizzato ad uscire dalla propria abitazione esclusivamente per rendere l'attività lavorativa. Ancora più sorprendente, dunque, è il fatto che il lavoro veniva regolarizzato per un orario (11.20-15 e 19.30-22.30: cfr. Unilav di cui all'allegato n. 1 della memoria di costituzione) diverso ed inferiore rispetto a quello per il quale il ricorrente veniva autorizzato a lasciare la propria abitazione (11-16 e 19-23: cfr. ordinanze di cui agli allegati nn. 3 e 4 del ricorso). Sorprende meno, a questo punto, che i due testimoni escussi abbiano fornito dichiarazioni del tutto divergenti, confermando la versione del convenuto (suo Tes_1 attuale datore di lavoro: cfr. verbale del 7 febbraio 2024) e la versione del Tes_2 ricorrente (suo “compagno” di vita: cfr. verbale del 20 marzo 2024).
2 L'incertezza del suddetto compendio probatorio, secondo questo giudice, in questa sede non può che ricadere in danno di chi ha agito in giudizio, gravato dell'onere di dimostrare la fondatezza della sua pretesa (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 4773 del 10 marzo 2025: “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta”). D'altra parte, se l'orario indicato nell'Unilav non ha carattere dirimente (ben potendosi sussistere un'ipotesi di lavoro irregolare), neppure l'autorizzazione concessa dal giudice penale al lavoratore può risultare decisiva in favore del perché la mera autorizzazione a svolgere attività lavorativa in un determinato Pt_1 orario non dimostra di per sé il concreto svolgimento della prestazione. Adempimento dell'obbligo retributivo. Parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto uno stipendio di € 150,00 a settimana, mentre il convenuto ha dedotto di aver corrisposto al suo dipendente l'importo settimanale di € 300,00. Com'è noto, dimostrata la sussistenza di un'obbligazione, spetta al debitore fornire la prova di eventuali fatti estintivi. Con riguardo al caso di specie, è pacifico che il aveva diritto al pagamento Pt_1 della retribuzione per lo svolgimento dell'attività di aiuto cuoco dal martedì alla domenica dalle 11.20 alle 15 e dalle 19.30 alle 22.30 nel periodo compreso tra il 3 ottobre ed il 10 dicembre 2018, per un importo complessivo lordo di € 3.492,13 (cfr. relazione di c.t.u.). A questo punto occorre verificare se il debitore dimostrato di aver effettuato i pagamenti dedotti con la memoria di costituzione. Ebbene, tale onere probatorio non è stato certamente assolto visto che la testimone ha confermato la versione del lavoratore, mentre il teste non ha saputo Tes_2 Tes_1 riferire alcunché in merito alla retribuzione del (cfr. verbali del 7 febbraio e 20 Pt_1 marzo 2024); la mancata comparizione del ricorrente per rendere l'interrogatorio formale, poi, vista l'assenza di ulteriori elementi indiziari a sostegno della tesi del , non può CP_1 condurre alla dimostrazione dell'adempimento controverso. Pertanto, va riconosciuto in capo al ricorrente un credito complessivo netto di € 1.391,20 (cfr. relazione di c.t.u.), oltre accessori nella misura legalmente dovuta. Trattamento di fine rapporto. Al lavoratore va riconosciuta a titolo di TFR l'intera somma di € 236,91 calcolata dal c.t.u. (cfr. relazione), visto che il pagamento di € 280,00 ricevuto dal medesimo in corso di causa (cfr. verbale del 22 dicembre 2021) è stato già considerato in relazione all'ammontare delle differenze retributive (cfr. ancora la relazione). Assegni per il Nucleo Familiare. La pretesa relativa agli ANF va respinta perché, com'è noto, si tratta di una prestazione assistenziale gravante sull' il datore di lavoro, infatti, assume soltanto la CP_2
3 posizione di semplice adiectus solutionis causa allorquando corrisponde al proprio dipendente i relativi importi per conguagliarli con i propri obblighi contributivi (circostanza insussistente nella fattispecie). Regolamentazione delle spese di lite. Visto l'esito complessivo della causa (parziale soccombenza reciproca), appare equo disporre la compensazione di metà delle spese di lite, condannando il convenuto al pagamento in favore del procuratore del ricorrente (giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.) della restante metà, liquidata come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale Protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato). Tra l' e le altre parti in causa, invece, le spese giudiziali vanno senz'altro CP_2 integralmente compensate per la peculiarità della posizione processale dell'ente previdenziale. Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, invece, vanno certamente poste a carico integrale del convenuto, visto che all'esito delle operazioni peritali è stato accertato un debito in capo al soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, condanna , nella qualità di titolare della ditta individuale Trattoria CP_1 da ER di Salvato Nunzio, al pagamento in favore di della somma Parte_1 netta di € 1.391,20 a titolo di differenze retributive e di € 236,91 a titolo di TFR, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
rigetta la domanda relativa agli ANF;
dispone la compensazione di metà delle spese giudiziali;
condanna , nella qualità di titolare della ditta individuale Trattoria CP_1 da ER di Salvato Nunzio, al pagamento in favore dell'avv. Antonio Turchio, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di del 50% delle spese Parte_1 giudiziali di quest'ultimo, che liquida (tale 50%) in € 1.050,40 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra l' e le altre parti in CP_2 causa;
pone le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto definitivamente a carico di
, nella qualità di titolare della ditta individuale Trattoria da ER di CP_1
Salvato Nunzio. Così deciso il 08/11/2024
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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