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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/05/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
R.G. n. 96-1/2024 P.d.R.
SENTENZA letto il piano ex art. art.67 e seg.ti del D.LGS.14/2019 e ss., presentato dall'istante; rilevato, sotto il profilo dell'ammissibilità della procedura, per il mancato deposito delle dichiarazioni relative all'ultimo triennio – profilo, peraltro, già delibato in sede di fissazione dell'udienza – che risultano depositate le Certificazioni Uniche degli anni 2022-23-24.
Poiché il ricorrente è un lavoratore dipendente e non ha altri redditi da dichiarare, non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi;
letta la relazione dell'O.c.c. nominato sulla fattibilità economica del piano;
ritenuto che
il proposto piano di ristrutturazione, alla luce delle valutazioni espresse dall'attestatore, sia materialmente fattibile e che lo stesso non contenga previsioni contrastanti con disposizioni imperative, né abbia carattere fraudolento in relazione alle ragioni creditorie. Ciò, almeno ad una valutazione necessariamente sommaria perché formulata allo stato degli atti;
rilevato come, ai fini del giudizio di meritevolezza, alla stregua del novellato quadro normativo, sia sufficiente che il consumatore non abbia cagionato il dissesto con malafede, colpa grave o frode. Ciò, in ragione del disposto dell'art. art.67 e seg.ti del D.LGS.14/2019.
Per precludere l'accesso al piano, pertanto, è, per contro, necessario che egli abbia posto in essere una condotta gravemente negligente, dolosa o truffaldina, non essendo più sufficiente che il debitore abbia causato con colpa lieve lo stato di sovraindebitamento. La nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria, di poter rientrare nel mercato, e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio, in modo ragionevole, della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di “moneta”. Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori. Risulta, dunque, evidente, che, benché il giudizio di meritevolezza non sia stato completamente eliso, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori. Emerge, in definitiva,
1 una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano in maniera più favorevole per il debitore: spetta allora al
Giudice, un sindacato complessivo sulla fattibilità della proposta, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio. Al contempo,
e in correlazione con la restrizione della discrezionalità del Giudice sotto il profilo della imputabilità della genesi della sovraesposizione al debitore, cresce la rilevanza del criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
rilevato che, nel caso di specie, la proposta di piano appare meritevole di tutela in ragione delle apparenti cause non gravemente colpevoli dell'indebitamento personale del proponente e che non possa esprimersi un giudizio di oggettiva imputabilità delle cause dell'indebitamento personale, in cui è venuto a trovarsi il ricorrente. Cause riconducibili, secondo quanto rappresentato dall'istante a problemi di carattere personale - salutistico.
Riferisce, in particolare, l'Occ che le ragioni dell'odierna incapacità di far fronte alla propria esposizione debitoria sono da ascriversi, primariamente, alla patologica dipendenza dal gioco d'azzardo, dalla quale il ricorrente è affetto (come desumibile dalla documentazione medica in atti, attestanti processi terapeutici in atto), che, negli anni, lo ha indotto ad un, non pienamente responsabile e consapevole, ricorso al credito.
Inoltre, la non corretta valutazione del merito creditizio, operata dalle società finanziarie, che da ultime concedevano ulteriore credito al ricorrente, andava ad aggravare la situazione debitoria, già grave, dello stesso, determinandone inevitabilmente lo stato di sovraindebitamento. Part
Il Sig. Ancora si rivolgeva ai T – Servizi per le Dipendenze e dal gennaio 2018 iniziava a frequentare – e, tuttora, frequenta - il percorso di recupero offerto dall'Associazione
“Giocatori Anonimi G.A. Italia” con sede in Brindisi presso il Santuario Madonna di
Jaddico. Successivamente, per un periodo di tre mesi (dal giugno al settembre 2021), intraprendeva – su indicazione dei Servizi per le Dipendenze della ASL Brindisi – un ulteriore e più specifico percorso terapeutico riabilitativo per disturbo da gioco d'azzardo patologico presso la struttura residenziale di Festà – Marano sul Panaro (MO), gestito dalla cooperativa sociale onlus “Giovanni XXIII” di Reggio Emilia.
Cio' premesso, condizione necessaria e sufficiente per l'omologazione è la deliberazione del tribunale in ordine alla fattibilità del programma di adempimento ed alla condotta del debitore.
Il ruolo dei creditori — subito informati dell'avvio della procedura e del contenuto della proposta nonché chiamati a partecipare all'udienza — è circoscritto alla possibilità di sollevare contestazioni e mettere in discussione la convenienza del piano ma ai soli fini di sollecitare il giudice a raffrontare il risultato economico prefigurato con quello presumibilmente conseguibile mediante la liquidazione dei beni.
Il dissenso espresso dai creditori, dunque, per quanto qualificato sotto il profilo
2 quantitativo, non equivale mai, di per sé, a circostanza preclusiva dell'omologa, potendo, per contro, offrire elementi valutativi ai fini delle valutazioni dell'Ufficio.
La relazione illustrativa al d.l. n. 179 consente di ritenere che una simile scelta normativa rinverrebbe la propria ragion di essere nel fatto per cui non sarebbe rintracciabile « alcun interesse economico dei creditori ad operare il “salvataggio” del soggetto di consumo ».
D'altronde, è noto come la disciplina dedicata al « piano del consumatore » fin dalla legge
3/2012, mutuata con alcuni correttivi marginali dal CCI, abbia introdotto nell'ordinamento “un modello di gestione autoritativa del rapporto debito/credito” di cui è evidente il ruolo eccentrico e fors'anche eversivo rispetto ai principi generali delle obbligazioni.
Ciò, abbracciando una logica opposta alla proposta di accordo, quale fattispecie fondata sul connubio di elementi privatistici (l'accordo quale espressione di autonomia negoziale in sede concorsuale) e pubblicistici (la possibilità di superare il dissenso dei finanziatori artefici della situazione di sovraesposizione debitoria del proponente, neutralizzandone le facoltà rimediali).
L'istituto— specie in ragione dell'esito esdebitatorio cui conduce — consente di riconoscere rilievo giuridico al principio, innovativo, della inesigibilità della prestazione in virtù della mera impotenza finanziaria del debitore.
È evidente il carattere eccentrico dell'istituto rispetto alle categorie codicistiche della impossibilità oggettiva e assoluta, quale causa estintiva della stessa, così come agli approdi interpretativi in materia di inesigibilità della pretesa alla esecuzione della prestazione dovuta, per contrarietà a buona fede oggettiva (che ha consentito di riconoscere rilievo a situazioni e condizioni personali oggettivamente apprezzabili, per quanto esulanti dalla fattispecie dell'impossibilità).
L'impotenza finanziaria assume rilievo purché ricorra la condizione della concreta idoneità del programma di ristrutturazione a sanare lo stato di sovraindebitamento. Come evidenziato da autorevole Dottrina, il carattere dirompente non è tanto nell'impostazione autoritativa - che, invece, allinea l'istituto agli schemi procedurali classici del fallimento - quanto nell'essere lo stesso piegato alle esigenze del debitore-consumatore, con correlata attenuazione della “tradizionale soggezione del ceto debitorio a quella «signoria del credito»
a lungo intesa come fil rouge delle disposizioni del libro IV del codice civile”. Ciò, in quanto nel contemperamento fra interessi antagonisti, il legislatore ha considerato quello dei creditori ad una piena soddisfazione del credito subvalente rispetto alla possibilità di risanamento delle singole posizioni debitorie, aventi carattere stratificato nel tempo o, comunque, composizione complessa.
Del resto, già un autorevole studioso del diritto, avvertiva che « vi è un interesse superiore che va oltre a quello dei creditori e che deve essere tutelato ed è l'interesse alla produzione e all'economia o, più in generale, l'interesse pubblico », per assicurare il quale è necessario
3 che « di fronte all'insolvenza del debitore meritevole si pervenga alla sua esdebitazione mediante il sacrificio almeno parziale dei creditori ».
D'altronde, sotto il profilo sistematico, la pretermissione di una fase deliberativa dei creditori non è un unicum nel sistema delle soluzioni concordatarie, ricorrendo per esempio nelle procedure concorsuali « amministrative » delineate dagli artt. 214 l. fall. e 78 del d.lgs.
270/1999.
Le stesse sono costruite in funzione dell'obiettivo di neutralizzazione della possibile mancata adesione dei creditori in funzione di tutela dell'interesse pubblico (alla continuità dell'impresa) sotteso all'approvazione della proposta.
Il piano di ristrutturazione, almeno da questo profilo, sembra vantare un'appartenenza al genus dei concordati « speciali » o coattivi proprio in quanto funzionale alla realizzazione di un interesse individuale, quello del consumatore - sovraordinato a quello dei creditori, cosi come ad un eventuale interesse pubblico – per tutelare il quale il legislatore ha sacrificato il principio di fedeltà ai patti contrattuali. A tale schema classificatorio è riconducibile, peraltro, anche il concordato semplificato, introdotto dall'ormai vigente
Codice della Crisi.
Si aggiunga che l'obiettivo del risanamento è rimesso ad un atto unilaterale del consumatore, unico legittimato all'apertura del procedimento, per cui deve ritenersi eliso,
o, comunque, fortemente compresso, il dogma della indisponibilità della insolvenza;
rilevata la congruità della durata dell'esecuzione del piano, nonché la sua coerenza, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del proponente e con le sue personali condizioni reddituali e patrimoniali. Quanto alla durata pluriennale dell'esecuzione del piano o dell'accordo, deve ritenersi che non esistano peculiari limiti di durata, anche perché non previsti dalla disciplina di settore, né argomentabili, teleologicamente o sistematicamente, anche in virtù del favor debitoris che permea tale disciplina. L'unico vincolo è quello della coerenza del piano o della proposta, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del ricorrente e con le sue personali capacità di rimborso. Tale assunto trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n.
27544 del 2019, che ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito, ovvero la legittimità di uno strumento di composizione della crisi di durata superiore ai cinque anni.
In relazione al quadro normativo previgente, confluito nel CCI, la Suprema Corte (cfr.
Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione del' art. 8 comma 4 l. 3/2012, alla luce del necessario coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e i comuni criteri di interpretazione. Invero, secondo la Suprema Corte,
l'art.8, comma 4, l. 3/2012, non è da intendere come idoneo a porre un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati. È possibile, infatti, proporre la dilazione del pagamento dei suddetti, riservandogli lo stesso trattamento dei chirografari.
4 Ne consegue l'insostenibilità dell'assunto per cui nel programma di ristrutturazione della propria sfera debitoria sarebbe precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario, al di là della fattispecie di continuità e senza che sia assicurato il termine di cui all'art. 186- bis L.F. Così come accade nel concordato preventivo1, deve ritenersi che spetti ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni: nel caso del piano a mezzo dello strumento della contestazione, superabile dalla valutazione favorevole del Giudice delegato;
nell'ipotesi della proposta di accordo, per il tramite del diniego espresso del proprio voto.
In tal senso militano una pluralità di argomenti convergenti rispetto alla prospettata soluzione.
In primis, sotto il profilo del dato testuale, il suddetto microsistema normativo non contiene limitazioni temporali espresse.
D'altronde, nel senso dell'ammissibilità di una modulazione pluriannuale, depone anche il principio personalistico che insieme a quello solidaristico ex art. 2 Cost, costituiscono l'intelaiatura essenziale del testo costituzionale e che devono sempre conformare l'esegesi delle norme sia processuali sia sostanziale, quale quella di specie.
Orbene, è conforme all'attuazione di tali principi la previsione di un meccanismo di esdebitazione che, a tutela dell'interesse antagonista dei creditori, è, comunque, contorniato da un peculiare regime procedimentale oltre che sostanziale, connotato da cautele idonee a realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in gioco.
Ed è indubbio che la possibilità di addivenire ad un alleggerimento del carico debitorio costituisca per ogni consociato strumento che ne garantisce la dignità, quale valore primario dello stesso ordinamento sovranazionale comunitario, che eleva tale bene a oggetto del primo diritto fondamentale dell'Uomo (come agevolmente evincibile dall'art. 1 della CDFUE, in materia di “Dignità umana”2);
Rilevato che, nel caso di specie, risulta fondata la valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria per il ceto creditorio.
Il ricorrente non e' titolare di alcun immobile.
Ciò premesso, il saldo debitorio è pari ad € 112.000 circa, mentre l'importo complessivo delle somme, offerte ai creditori, al netto dei costi della procedura, è pari ad € 34.100.
In particolare, il ricorrente si obbliga al versamento complessivo di € 39.600 (da versarsi in rate mensili di € 550 per n. 72 rate) di cui euro 6.000 (oltre accessori di legge), destinati ai costi della procedura.
Deve, dunque, ritenersi la maggiore convenienza del piano;
Tutto ciò premesso, visti gli artt. 70 e 71 CCI;
5
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione, proposto da , come esposto Parte_2 nella relazione depositata dall'OCC;
ORDINA che la presente sentenza di omologa sia:
a) trascritta nei pubblici registri immobiliari;
b) comunicata ai creditori;
c) pubblicata entro quarantotto ore (a norma del comma 1 dell'art. 70 del
D.LGS.14/2019) sul sito del Tribunale di Brindisi con secretazione dei dati sensibili;
DISPONE
che il debitore effettui i pagamenti ai creditori in misura, nei tempi e secondo le modalità indicate nel piano omologato
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 71, comma 1,
CCI, sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori e al giudice ogni eventuale irregolarità.
DICHIARA
la chiusura della procedura.
Si manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Brindisi, 12.05.2025
Il G.D.
Dott. A. Ivan Natali
6 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Da notare come il nuovo concordato c.d. liquidatorio prefigurato dal Codice della Crisi non richieda il voto favorevole (e espresso) della maggioranza dei creditori. 2 “La dignità umana e' inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
R.G. n. 96-1/2024 P.d.R.
SENTENZA letto il piano ex art. art.67 e seg.ti del D.LGS.14/2019 e ss., presentato dall'istante; rilevato, sotto il profilo dell'ammissibilità della procedura, per il mancato deposito delle dichiarazioni relative all'ultimo triennio – profilo, peraltro, già delibato in sede di fissazione dell'udienza – che risultano depositate le Certificazioni Uniche degli anni 2022-23-24.
Poiché il ricorrente è un lavoratore dipendente e non ha altri redditi da dichiarare, non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi;
letta la relazione dell'O.c.c. nominato sulla fattibilità economica del piano;
ritenuto che
il proposto piano di ristrutturazione, alla luce delle valutazioni espresse dall'attestatore, sia materialmente fattibile e che lo stesso non contenga previsioni contrastanti con disposizioni imperative, né abbia carattere fraudolento in relazione alle ragioni creditorie. Ciò, almeno ad una valutazione necessariamente sommaria perché formulata allo stato degli atti;
rilevato come, ai fini del giudizio di meritevolezza, alla stregua del novellato quadro normativo, sia sufficiente che il consumatore non abbia cagionato il dissesto con malafede, colpa grave o frode. Ciò, in ragione del disposto dell'art. art.67 e seg.ti del D.LGS.14/2019.
Per precludere l'accesso al piano, pertanto, è, per contro, necessario che egli abbia posto in essere una condotta gravemente negligente, dolosa o truffaldina, non essendo più sufficiente che il debitore abbia causato con colpa lieve lo stato di sovraindebitamento. La nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria, di poter rientrare nel mercato, e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio, in modo ragionevole, della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di “moneta”. Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori. Risulta, dunque, evidente, che, benché il giudizio di meritevolezza non sia stato completamente eliso, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori. Emerge, in definitiva,
1 una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano in maniera più favorevole per il debitore: spetta allora al
Giudice, un sindacato complessivo sulla fattibilità della proposta, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio. Al contempo,
e in correlazione con la restrizione della discrezionalità del Giudice sotto il profilo della imputabilità della genesi della sovraesposizione al debitore, cresce la rilevanza del criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
rilevato che, nel caso di specie, la proposta di piano appare meritevole di tutela in ragione delle apparenti cause non gravemente colpevoli dell'indebitamento personale del proponente e che non possa esprimersi un giudizio di oggettiva imputabilità delle cause dell'indebitamento personale, in cui è venuto a trovarsi il ricorrente. Cause riconducibili, secondo quanto rappresentato dall'istante a problemi di carattere personale - salutistico.
Riferisce, in particolare, l'Occ che le ragioni dell'odierna incapacità di far fronte alla propria esposizione debitoria sono da ascriversi, primariamente, alla patologica dipendenza dal gioco d'azzardo, dalla quale il ricorrente è affetto (come desumibile dalla documentazione medica in atti, attestanti processi terapeutici in atto), che, negli anni, lo ha indotto ad un, non pienamente responsabile e consapevole, ricorso al credito.
Inoltre, la non corretta valutazione del merito creditizio, operata dalle società finanziarie, che da ultime concedevano ulteriore credito al ricorrente, andava ad aggravare la situazione debitoria, già grave, dello stesso, determinandone inevitabilmente lo stato di sovraindebitamento. Part
Il Sig. Ancora si rivolgeva ai T – Servizi per le Dipendenze e dal gennaio 2018 iniziava a frequentare – e, tuttora, frequenta - il percorso di recupero offerto dall'Associazione
“Giocatori Anonimi G.A. Italia” con sede in Brindisi presso il Santuario Madonna di
Jaddico. Successivamente, per un periodo di tre mesi (dal giugno al settembre 2021), intraprendeva – su indicazione dei Servizi per le Dipendenze della ASL Brindisi – un ulteriore e più specifico percorso terapeutico riabilitativo per disturbo da gioco d'azzardo patologico presso la struttura residenziale di Festà – Marano sul Panaro (MO), gestito dalla cooperativa sociale onlus “Giovanni XXIII” di Reggio Emilia.
Cio' premesso, condizione necessaria e sufficiente per l'omologazione è la deliberazione del tribunale in ordine alla fattibilità del programma di adempimento ed alla condotta del debitore.
Il ruolo dei creditori — subito informati dell'avvio della procedura e del contenuto della proposta nonché chiamati a partecipare all'udienza — è circoscritto alla possibilità di sollevare contestazioni e mettere in discussione la convenienza del piano ma ai soli fini di sollecitare il giudice a raffrontare il risultato economico prefigurato con quello presumibilmente conseguibile mediante la liquidazione dei beni.
Il dissenso espresso dai creditori, dunque, per quanto qualificato sotto il profilo
2 quantitativo, non equivale mai, di per sé, a circostanza preclusiva dell'omologa, potendo, per contro, offrire elementi valutativi ai fini delle valutazioni dell'Ufficio.
La relazione illustrativa al d.l. n. 179 consente di ritenere che una simile scelta normativa rinverrebbe la propria ragion di essere nel fatto per cui non sarebbe rintracciabile « alcun interesse economico dei creditori ad operare il “salvataggio” del soggetto di consumo ».
D'altronde, è noto come la disciplina dedicata al « piano del consumatore » fin dalla legge
3/2012, mutuata con alcuni correttivi marginali dal CCI, abbia introdotto nell'ordinamento “un modello di gestione autoritativa del rapporto debito/credito” di cui è evidente il ruolo eccentrico e fors'anche eversivo rispetto ai principi generali delle obbligazioni.
Ciò, abbracciando una logica opposta alla proposta di accordo, quale fattispecie fondata sul connubio di elementi privatistici (l'accordo quale espressione di autonomia negoziale in sede concorsuale) e pubblicistici (la possibilità di superare il dissenso dei finanziatori artefici della situazione di sovraesposizione debitoria del proponente, neutralizzandone le facoltà rimediali).
L'istituto— specie in ragione dell'esito esdebitatorio cui conduce — consente di riconoscere rilievo giuridico al principio, innovativo, della inesigibilità della prestazione in virtù della mera impotenza finanziaria del debitore.
È evidente il carattere eccentrico dell'istituto rispetto alle categorie codicistiche della impossibilità oggettiva e assoluta, quale causa estintiva della stessa, così come agli approdi interpretativi in materia di inesigibilità della pretesa alla esecuzione della prestazione dovuta, per contrarietà a buona fede oggettiva (che ha consentito di riconoscere rilievo a situazioni e condizioni personali oggettivamente apprezzabili, per quanto esulanti dalla fattispecie dell'impossibilità).
L'impotenza finanziaria assume rilievo purché ricorra la condizione della concreta idoneità del programma di ristrutturazione a sanare lo stato di sovraindebitamento. Come evidenziato da autorevole Dottrina, il carattere dirompente non è tanto nell'impostazione autoritativa - che, invece, allinea l'istituto agli schemi procedurali classici del fallimento - quanto nell'essere lo stesso piegato alle esigenze del debitore-consumatore, con correlata attenuazione della “tradizionale soggezione del ceto debitorio a quella «signoria del credito»
a lungo intesa come fil rouge delle disposizioni del libro IV del codice civile”. Ciò, in quanto nel contemperamento fra interessi antagonisti, il legislatore ha considerato quello dei creditori ad una piena soddisfazione del credito subvalente rispetto alla possibilità di risanamento delle singole posizioni debitorie, aventi carattere stratificato nel tempo o, comunque, composizione complessa.
Del resto, già un autorevole studioso del diritto, avvertiva che « vi è un interesse superiore che va oltre a quello dei creditori e che deve essere tutelato ed è l'interesse alla produzione e all'economia o, più in generale, l'interesse pubblico », per assicurare il quale è necessario
3 che « di fronte all'insolvenza del debitore meritevole si pervenga alla sua esdebitazione mediante il sacrificio almeno parziale dei creditori ».
D'altronde, sotto il profilo sistematico, la pretermissione di una fase deliberativa dei creditori non è un unicum nel sistema delle soluzioni concordatarie, ricorrendo per esempio nelle procedure concorsuali « amministrative » delineate dagli artt. 214 l. fall. e 78 del d.lgs.
270/1999.
Le stesse sono costruite in funzione dell'obiettivo di neutralizzazione della possibile mancata adesione dei creditori in funzione di tutela dell'interesse pubblico (alla continuità dell'impresa) sotteso all'approvazione della proposta.
Il piano di ristrutturazione, almeno da questo profilo, sembra vantare un'appartenenza al genus dei concordati « speciali » o coattivi proprio in quanto funzionale alla realizzazione di un interesse individuale, quello del consumatore - sovraordinato a quello dei creditori, cosi come ad un eventuale interesse pubblico – per tutelare il quale il legislatore ha sacrificato il principio di fedeltà ai patti contrattuali. A tale schema classificatorio è riconducibile, peraltro, anche il concordato semplificato, introdotto dall'ormai vigente
Codice della Crisi.
Si aggiunga che l'obiettivo del risanamento è rimesso ad un atto unilaterale del consumatore, unico legittimato all'apertura del procedimento, per cui deve ritenersi eliso,
o, comunque, fortemente compresso, il dogma della indisponibilità della insolvenza;
rilevata la congruità della durata dell'esecuzione del piano, nonché la sua coerenza, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del proponente e con le sue personali condizioni reddituali e patrimoniali. Quanto alla durata pluriennale dell'esecuzione del piano o dell'accordo, deve ritenersi che non esistano peculiari limiti di durata, anche perché non previsti dalla disciplina di settore, né argomentabili, teleologicamente o sistematicamente, anche in virtù del favor debitoris che permea tale disciplina. L'unico vincolo è quello della coerenza del piano o della proposta, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del ricorrente e con le sue personali capacità di rimborso. Tale assunto trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n.
27544 del 2019, che ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito, ovvero la legittimità di uno strumento di composizione della crisi di durata superiore ai cinque anni.
In relazione al quadro normativo previgente, confluito nel CCI, la Suprema Corte (cfr.
Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione del' art. 8 comma 4 l. 3/2012, alla luce del necessario coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e i comuni criteri di interpretazione. Invero, secondo la Suprema Corte,
l'art.8, comma 4, l. 3/2012, non è da intendere come idoneo a porre un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati. È possibile, infatti, proporre la dilazione del pagamento dei suddetti, riservandogli lo stesso trattamento dei chirografari.
4 Ne consegue l'insostenibilità dell'assunto per cui nel programma di ristrutturazione della propria sfera debitoria sarebbe precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario, al di là della fattispecie di continuità e senza che sia assicurato il termine di cui all'art. 186- bis L.F. Così come accade nel concordato preventivo1, deve ritenersi che spetti ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni: nel caso del piano a mezzo dello strumento della contestazione, superabile dalla valutazione favorevole del Giudice delegato;
nell'ipotesi della proposta di accordo, per il tramite del diniego espresso del proprio voto.
In tal senso militano una pluralità di argomenti convergenti rispetto alla prospettata soluzione.
In primis, sotto il profilo del dato testuale, il suddetto microsistema normativo non contiene limitazioni temporali espresse.
D'altronde, nel senso dell'ammissibilità di una modulazione pluriannuale, depone anche il principio personalistico che insieme a quello solidaristico ex art. 2 Cost, costituiscono l'intelaiatura essenziale del testo costituzionale e che devono sempre conformare l'esegesi delle norme sia processuali sia sostanziale, quale quella di specie.
Orbene, è conforme all'attuazione di tali principi la previsione di un meccanismo di esdebitazione che, a tutela dell'interesse antagonista dei creditori, è, comunque, contorniato da un peculiare regime procedimentale oltre che sostanziale, connotato da cautele idonee a realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in gioco.
Ed è indubbio che la possibilità di addivenire ad un alleggerimento del carico debitorio costituisca per ogni consociato strumento che ne garantisce la dignità, quale valore primario dello stesso ordinamento sovranazionale comunitario, che eleva tale bene a oggetto del primo diritto fondamentale dell'Uomo (come agevolmente evincibile dall'art. 1 della CDFUE, in materia di “Dignità umana”2);
Rilevato che, nel caso di specie, risulta fondata la valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria per il ceto creditorio.
Il ricorrente non e' titolare di alcun immobile.
Ciò premesso, il saldo debitorio è pari ad € 112.000 circa, mentre l'importo complessivo delle somme, offerte ai creditori, al netto dei costi della procedura, è pari ad € 34.100.
In particolare, il ricorrente si obbliga al versamento complessivo di € 39.600 (da versarsi in rate mensili di € 550 per n. 72 rate) di cui euro 6.000 (oltre accessori di legge), destinati ai costi della procedura.
Deve, dunque, ritenersi la maggiore convenienza del piano;
Tutto ciò premesso, visti gli artt. 70 e 71 CCI;
5
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione, proposto da , come esposto Parte_2 nella relazione depositata dall'OCC;
ORDINA che la presente sentenza di omologa sia:
a) trascritta nei pubblici registri immobiliari;
b) comunicata ai creditori;
c) pubblicata entro quarantotto ore (a norma del comma 1 dell'art. 70 del
D.LGS.14/2019) sul sito del Tribunale di Brindisi con secretazione dei dati sensibili;
DISPONE
che il debitore effettui i pagamenti ai creditori in misura, nei tempi e secondo le modalità indicate nel piano omologato
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 71, comma 1,
CCI, sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori e al giudice ogni eventuale irregolarità.
DICHIARA
la chiusura della procedura.
Si manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Brindisi, 12.05.2025
Il G.D.
Dott. A. Ivan Natali
6 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Da notare come il nuovo concordato c.d. liquidatorio prefigurato dal Codice della Crisi non richieda il voto favorevole (e espresso) della maggioranza dei creditori. 2 “La dignità umana e' inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.