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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44224/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 44224/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 marzo 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. GATTO CATIA CARLA Parte_1
Per l'avv. TAPPARO CESARE , oggi sostituito dall'avv. Federica Controparte_1
Domenicali
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio. Terminata la camera di consiglio pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 5 N. R.G. 44224/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44224/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTO CATIA CARLA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 20124 MILANO presso il difensore avv. GATTO CATIA CARLA
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
TAPPARO CESARE, elettivamente domiciliato in VIA MERCATOVECCHIO, 28 33100 UDINE presso il difensore avv. TAPPARO CESARE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 16 GIUGNO 2023
pagina2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-la ha proposto opposizione avverso il D.I. n.17886 emesso dal Tribunale di Parte_1 Mil nda agricola con il quale è stato ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di € 67.989,04 a titolo di contributi PAC
-l'opponente ha eccepito la sussistenza di un proprio (contro)credito di € 55.000,00 a titolo di sanzioni per la violazione della normativa comunitaria in tema di cd. quote latte ed ha chiesto pertanto la revoca del provvedimento monitorio
-l'opposta ha eccepito innanzitutto l'indeterminatezza del controcredito vantato sulla base della Pt_1 generica documentazione prodotta dall'opponente (doc.3), anche perché pri dicazione delle campagne lattiere alle quali si riferirebbero le violazioni della normativa comunitaria che avrebbero dato origine ai controcrediti
-in secondo luogo, ha eccepito l'inammissibilità della cd. compensazione atecnica nonché l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' Controparte_2
°°°
-per quanto concerne la questione dell'ammissibilità della cd. compensazione impropria, si richiamano le argomentazioni già espresse in precedenti pronunce di questo Tribunale:
“…la fattispecie vada ricondotta al paradigma della compensazione impropria.
In via generale, ciò che contraddistingue la compensazione propria da quella impropria è l'origine dei crediti opposti rispetto ai debiti che si intendono compensare, che trovano la loro fonte in un distinto ed autonomo rapporto giuridico da quello da cui scaturiscono i detti crediti. In questa evenienza, si sarà di fronte ad una compensazione propria, con conseguente applicazione della disciplina codicistica, ivi incluso l'art. 1246, comma 1, n. 3) cod.civ.
Al contrario, qualora i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto intercorso fra le parti, l'accertamento delle reciproche pretese importa solo un accertamento contabile di dare e avere, configurandosi un'ipotesi di compensazione impropria, che non incontra le stesse limitazioni giuridiche stabilite dal codice per quella propria.
Sul punto, nel presente giudizio, appare risolutiva la circostanza che i crediti a titolo di aiuto comunitario ed i debiti a titolo di prelievo supplementare si riferiscono ad un unico rapporto giuridico fra agricoltore ed Unione Europea.
In particolare, occorre rilevare che si è presenza di un'unica politica agricola comune di pertinenza del Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura (“FEOGA”) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (“FEASR”), indi per cui i debiti dovuti dagli operatori economici di settore a titolo di prelievo supplementare sono anch'essi di pertinenza di tali fondi e destinati a finanziare la politica agricola comune.
Ad ulteriore riprova di ciò, le stesse somme riscosse a titolo di prelievo supplementare vengono, altresì, impiegate per il finanziamento dei contributi PAC.
Ciò si evince dal Reg. CE n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, che all'art. 34, rubricato “Destinazione specifica delle entrate provenienti dagli Stati membri” espressamente prevede che: “1. Sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2002: a) gli importi che, in applicazione degli articoli 31, 32 e 33 del presente regolamento, devono essere versati al bilancio comunitario, inclusi i relativi interessi;
b) gli importi riscossi o recuperati in applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del pagina3 di 5 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono versati nel bilancio comunitario e, in caso di riutilizzazione, usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o rispettivamente del FEASR.”.
Occorre altresì porre in risalto che l' è tenuto a riscuotere i relativi importi a titolo di prelievo CP_3 supplementare sempre per conto del e del FEASR, così come è sempre tenuto a provvedere CP_4 ugualmente per loro conto ad erogare i contributi PAC.
In virtù di tali argomenti ed in adesione ai numerosi precedenti giurisprudenziali in materia, non può che concludersi per la natura impropria o atecnica della compensazione operata dalla resistente, con la conseguente inapplicabilità del divieto imposto dall'art. 1246, comma 1, n. 3) cod.civ. (cfr. tra le varie Corte Appello di Milano n.3851/2016, Corte di Appello di Brescia n.860/2017).
Tale tesi trova conferma nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, in un'analoga causa di compensazione fra contributi comunitari e debiti per i prelievi supplementari per le quote latte, ha per l'appunto qualificato come impropria o atecnica la compensazione tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, ribadendo l'unitarietà del rapporto, la conformità di tale inquadramento al diritto dell'Unione, sul rilievo che il meccanismo della compensazione configura uno dei più efficaci metodi per garantire la corretta attuazione della Pac, anche mediante il recupero del prelievo, e quindi per assicurare la piena efficacia del diritto dell'Unione (Cass. n. 24325/2020 e da ultimo anche ord. 8230/2022).
Alla luce di tutte le argomentazioni svolte, deve ritenersi corretta la qualificazione operata dalla che considera la compensazione svolta come atecnica o impropria, con conseguente Pt_1 bilità del divieto di cui all'art. 1246, comma 1, n. 3) cod.civ. limitato alle sole ipotesi di compensazione propria …”
-per quanto concerne, poi, la prova della sussistenza e dell'entità dei controcrediti eccepiti nella specie dalla si richiamano le argomentazioni ancora una volta già formulate da questo Parte_1
Tribunale in analoghe controversie:
“…può, pertanto, farsi applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo il quale: “l'inserimento dei debiti per prelievi nel registri del S.I.A.N. presuppone un diritto alla riscossione in attuazione della citata norma regolamentare comunitaria e autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali o provinciali, che devono pretendere il prelievo e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti PAC con i crediti iscritti nel Registro S.I.A.N. per acquiescenza del debitore divenuti riscuotibili in via definitiva” (Cass. SU 25261/2009, nonché Cass. n. 6448/2003)” …”
-in particolare, è stato affermato che:
“… la già citata Cass.
3.11.2020 n. 24325 svolge le seguenti considerazioni, del tutto condivise da questo giudice: aa) I Regolamenti CE n. 1034 del 2008, terzo «considerando», e n. 885 del 2006, art.
5-ter, rimettono invero agli Stati membri di accertare il debito «in conformità alla legislazione nazionale», ma a questo accertamento consegue necessariamente la deduzione degli «importi da recuperare [nella specie, a titolo di prelievo supplementare per quote latte] dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario», avendo lo stesso Regolamento del 2008 consigliato («È quindi opportuno...») ma in realtà imposto agli Stati membri di «rendere obbligatoria l'applicazione di tale modalità [compensatoria] da parte degli Stati membri». bb) È la legislazione nazionale che conferisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte, stabilendo che «l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (legge n. 33 del 2009, art.
8-ter, comma 4; sul punto v. Cass. S.U., n. 25261 del pagina4 di 5 2009). In conseguenza di detta iscrizione, la contestazione del controcredito non può che essere affidata a una azione giurisdizionale dell'interessato dinanzi al giudice competente, senza la quale esso si cristallizza ed è efficacemente opponibile all'agricoltore per paralizzare, in tutto o in parte, il credito per contributi PAC …”
-nella specie, il doc.3 prodotto dall'opponente attesta analiticamente la posizione dell' Parte_2 nei rapporti di dare e avere con l'Ente territoriale
[...]
-sennonché la non ha specificato quali controcrediti, a fronte delle parziali compensazioni Pt_1 operate con i ll sarebbero tuttora certi, liquidi ed esigibili Parte_2 nei confronti dell'opposta per l'ammontare di € 55.000,00 indicato in atto di citazione (a fronte dell'originario controcredito complessivo di € 196.994,94)
-la superiore carenza riguardo agli oneri attorei di allegazione – dovuta all'omessa indicazione analitica dell'ammontare di quei controcrediti, delle relative causali (interessi, ecc.) e della parziale compensazione già effettuata – preclude l'accoglimento dell'eccezione sollevata dalla sul Pt_1 presupposto, rimasto così non sufficientemente dimostrato, della attuale pendenza d bito dell'azienda
-la carenza sul piano degli oneri di allegazione impedisce, poi, di delibare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda agricola
-infatti, molti dei controcrediti vantati dalla sulla base del Registro prodotto sub doc. 3 Pt_1 risalgono ad epoche per le quali la prescrizione potrebbe in effetti essere già maturata, anche nell'ipotesi in cui la stessa venga computata nel più lungo termine di dieci anni
-da ultimo, va sottolineato che, a fronte delle menzionate difese formulate dall'opposta con la propria comparsa di costituzione, la non ha opposto alcuna argomentazione di replica, non Pt_1 depositando alcuna delle memorie previste dall'art.183, sesto comma, c.p.c.
-in definitiva, l'opposizione è infondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio di opposizione al D.I. n.17886 emesso il 25 settembre 2021 dal Tribunale di Milano, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe
2) condanna la alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali che si Parte_1 liquidano in complessivi € 3.000,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 44224/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 marzo 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. GATTO CATIA CARLA Parte_1
Per l'avv. TAPPARO CESARE , oggi sostituito dall'avv. Federica Controparte_1
Domenicali
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio. Terminata la camera di consiglio pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 5 N. R.G. 44224/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44224/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTO CATIA CARLA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 20124 MILANO presso il difensore avv. GATTO CATIA CARLA
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
TAPPARO CESARE, elettivamente domiciliato in VIA MERCATOVECCHIO, 28 33100 UDINE presso il difensore avv. TAPPARO CESARE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 16 GIUGNO 2023
pagina2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-la ha proposto opposizione avverso il D.I. n.17886 emesso dal Tribunale di Parte_1 Mil nda agricola con il quale è stato ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di € 67.989,04 a titolo di contributi PAC
-l'opponente ha eccepito la sussistenza di un proprio (contro)credito di € 55.000,00 a titolo di sanzioni per la violazione della normativa comunitaria in tema di cd. quote latte ed ha chiesto pertanto la revoca del provvedimento monitorio
-l'opposta ha eccepito innanzitutto l'indeterminatezza del controcredito vantato sulla base della Pt_1 generica documentazione prodotta dall'opponente (doc.3), anche perché pri dicazione delle campagne lattiere alle quali si riferirebbero le violazioni della normativa comunitaria che avrebbero dato origine ai controcrediti
-in secondo luogo, ha eccepito l'inammissibilità della cd. compensazione atecnica nonché l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' Controparte_2
°°°
-per quanto concerne la questione dell'ammissibilità della cd. compensazione impropria, si richiamano le argomentazioni già espresse in precedenti pronunce di questo Tribunale:
“…la fattispecie vada ricondotta al paradigma della compensazione impropria.
In via generale, ciò che contraddistingue la compensazione propria da quella impropria è l'origine dei crediti opposti rispetto ai debiti che si intendono compensare, che trovano la loro fonte in un distinto ed autonomo rapporto giuridico da quello da cui scaturiscono i detti crediti. In questa evenienza, si sarà di fronte ad una compensazione propria, con conseguente applicazione della disciplina codicistica, ivi incluso l'art. 1246, comma 1, n. 3) cod.civ.
Al contrario, qualora i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto intercorso fra le parti, l'accertamento delle reciproche pretese importa solo un accertamento contabile di dare e avere, configurandosi un'ipotesi di compensazione impropria, che non incontra le stesse limitazioni giuridiche stabilite dal codice per quella propria.
Sul punto, nel presente giudizio, appare risolutiva la circostanza che i crediti a titolo di aiuto comunitario ed i debiti a titolo di prelievo supplementare si riferiscono ad un unico rapporto giuridico fra agricoltore ed Unione Europea.
In particolare, occorre rilevare che si è presenza di un'unica politica agricola comune di pertinenza del Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura (“FEOGA”) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (“FEASR”), indi per cui i debiti dovuti dagli operatori economici di settore a titolo di prelievo supplementare sono anch'essi di pertinenza di tali fondi e destinati a finanziare la politica agricola comune.
Ad ulteriore riprova di ciò, le stesse somme riscosse a titolo di prelievo supplementare vengono, altresì, impiegate per il finanziamento dei contributi PAC.
Ciò si evince dal Reg. CE n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, che all'art. 34, rubricato “Destinazione specifica delle entrate provenienti dagli Stati membri” espressamente prevede che: “1. Sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2002: a) gli importi che, in applicazione degli articoli 31, 32 e 33 del presente regolamento, devono essere versati al bilancio comunitario, inclusi i relativi interessi;
b) gli importi riscossi o recuperati in applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del pagina3 di 5 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono versati nel bilancio comunitario e, in caso di riutilizzazione, usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o rispettivamente del FEASR.”.
Occorre altresì porre in risalto che l' è tenuto a riscuotere i relativi importi a titolo di prelievo CP_3 supplementare sempre per conto del e del FEASR, così come è sempre tenuto a provvedere CP_4 ugualmente per loro conto ad erogare i contributi PAC.
In virtù di tali argomenti ed in adesione ai numerosi precedenti giurisprudenziali in materia, non può che concludersi per la natura impropria o atecnica della compensazione operata dalla resistente, con la conseguente inapplicabilità del divieto imposto dall'art. 1246, comma 1, n. 3) cod.civ. (cfr. tra le varie Corte Appello di Milano n.3851/2016, Corte di Appello di Brescia n.860/2017).
Tale tesi trova conferma nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, in un'analoga causa di compensazione fra contributi comunitari e debiti per i prelievi supplementari per le quote latte, ha per l'appunto qualificato come impropria o atecnica la compensazione tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, ribadendo l'unitarietà del rapporto, la conformità di tale inquadramento al diritto dell'Unione, sul rilievo che il meccanismo della compensazione configura uno dei più efficaci metodi per garantire la corretta attuazione della Pac, anche mediante il recupero del prelievo, e quindi per assicurare la piena efficacia del diritto dell'Unione (Cass. n. 24325/2020 e da ultimo anche ord. 8230/2022).
Alla luce di tutte le argomentazioni svolte, deve ritenersi corretta la qualificazione operata dalla che considera la compensazione svolta come atecnica o impropria, con conseguente Pt_1 bilità del divieto di cui all'art. 1246, comma 1, n. 3) cod.civ. limitato alle sole ipotesi di compensazione propria …”
-per quanto concerne, poi, la prova della sussistenza e dell'entità dei controcrediti eccepiti nella specie dalla si richiamano le argomentazioni ancora una volta già formulate da questo Parte_1
Tribunale in analoghe controversie:
“…può, pertanto, farsi applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo il quale: “l'inserimento dei debiti per prelievi nel registri del S.I.A.N. presuppone un diritto alla riscossione in attuazione della citata norma regolamentare comunitaria e autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali o provinciali, che devono pretendere il prelievo e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti PAC con i crediti iscritti nel Registro S.I.A.N. per acquiescenza del debitore divenuti riscuotibili in via definitiva” (Cass. SU 25261/2009, nonché Cass. n. 6448/2003)” …”
-in particolare, è stato affermato che:
“… la già citata Cass.
3.11.2020 n. 24325 svolge le seguenti considerazioni, del tutto condivise da questo giudice: aa) I Regolamenti CE n. 1034 del 2008, terzo «considerando», e n. 885 del 2006, art.
5-ter, rimettono invero agli Stati membri di accertare il debito «in conformità alla legislazione nazionale», ma a questo accertamento consegue necessariamente la deduzione degli «importi da recuperare [nella specie, a titolo di prelievo supplementare per quote latte] dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario», avendo lo stesso Regolamento del 2008 consigliato («È quindi opportuno...») ma in realtà imposto agli Stati membri di «rendere obbligatoria l'applicazione di tale modalità [compensatoria] da parte degli Stati membri». bb) È la legislazione nazionale che conferisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte, stabilendo che «l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (legge n. 33 del 2009, art.
8-ter, comma 4; sul punto v. Cass. S.U., n. 25261 del pagina4 di 5 2009). In conseguenza di detta iscrizione, la contestazione del controcredito non può che essere affidata a una azione giurisdizionale dell'interessato dinanzi al giudice competente, senza la quale esso si cristallizza ed è efficacemente opponibile all'agricoltore per paralizzare, in tutto o in parte, il credito per contributi PAC …”
-nella specie, il doc.3 prodotto dall'opponente attesta analiticamente la posizione dell' Parte_2 nei rapporti di dare e avere con l'Ente territoriale
[...]
-sennonché la non ha specificato quali controcrediti, a fronte delle parziali compensazioni Pt_1 operate con i ll sarebbero tuttora certi, liquidi ed esigibili Parte_2 nei confronti dell'opposta per l'ammontare di € 55.000,00 indicato in atto di citazione (a fronte dell'originario controcredito complessivo di € 196.994,94)
-la superiore carenza riguardo agli oneri attorei di allegazione – dovuta all'omessa indicazione analitica dell'ammontare di quei controcrediti, delle relative causali (interessi, ecc.) e della parziale compensazione già effettuata – preclude l'accoglimento dell'eccezione sollevata dalla sul Pt_1 presupposto, rimasto così non sufficientemente dimostrato, della attuale pendenza d bito dell'azienda
-la carenza sul piano degli oneri di allegazione impedisce, poi, di delibare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda agricola
-infatti, molti dei controcrediti vantati dalla sulla base del Registro prodotto sub doc. 3 Pt_1 risalgono ad epoche per le quali la prescrizione potrebbe in effetti essere già maturata, anche nell'ipotesi in cui la stessa venga computata nel più lungo termine di dieci anni
-da ultimo, va sottolineato che, a fronte delle menzionate difese formulate dall'opposta con la propria comparsa di costituzione, la non ha opposto alcuna argomentazione di replica, non Pt_1 depositando alcuna delle memorie previste dall'art.183, sesto comma, c.p.c.
-in definitiva, l'opposizione è infondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio di opposizione al D.I. n.17886 emesso il 25 settembre 2021 dal Tribunale di Milano, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe
2) condanna la alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali che si Parte_1 liquidano in complessivi € 3.000,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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