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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6514/2024 R.G.V.G. promossa da:
, con l'Avv. Simone Dall'Aglio Controparte_1
e
, con l'Avv. Simone Dall'Aglio CP_2
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in sede in punto a: Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
*****
Udita la relazione della causa fatta dal Presidente relatore Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena;
Esaminati gli atti e i documenti di causa, il Tribunale ha ritenuto quanto segue:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9 settembre 2024, e - premesso che Controparte_1 CP_2 avevano contratto matrimonio in Sala Baganza (PR) il 13 giugno 2015 e che dall'unione coniugale era nato in data [...] il figlio - esponevano che con decreto depositato in data Per_1
15 aprile 2022 il Tribunale di Parma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Essendo ormai trascorsi i termini di cui all'art. 3, comma 4, L. 898/1970, senza aver mai ripreso la convivenza, i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle concordate condizioni di cui al ricorso.
Con note in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2024 le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***** Le parti hanno concordemente attestato che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza celebrata dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione e che da allora non vi è stata alcuna riconciliazione.
Sussistono dunque i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma primo, n. 2), lett. b), L.
1.12.1970 n. 898.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore . Per_1
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sala Baganza (PR) il 13 giugno 2015 da e (atto trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1 CP_2
Matrimonio del Comune di Sala Baganza al n. 3, Parte 2, Serie A, Anno 2015), alle condizioni tutte dalle parti concordate, come riportate in ricorso;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sala Baganza (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 15 gennaio 2025
Il Presidente relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6514/2024 R.G.V.G. promossa da:
, con l'Avv. Simone Dall'Aglio Controparte_1
e
, con l'Avv. Simone Dall'Aglio CP_2
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in sede in punto a: Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
*****
Udita la relazione della causa fatta dal Presidente relatore Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena;
Esaminati gli atti e i documenti di causa, il Tribunale ha ritenuto quanto segue:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9 settembre 2024, e - premesso che Controparte_1 CP_2 avevano contratto matrimonio in Sala Baganza (PR) il 13 giugno 2015 e che dall'unione coniugale era nato in data [...] il figlio - esponevano che con decreto depositato in data Per_1
15 aprile 2022 il Tribunale di Parma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Essendo ormai trascorsi i termini di cui all'art. 3, comma 4, L. 898/1970, senza aver mai ripreso la convivenza, i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle concordate condizioni di cui al ricorso.
Con note in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2024 le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***** Le parti hanno concordemente attestato che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza celebrata dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione e che da allora non vi è stata alcuna riconciliazione.
Sussistono dunque i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma primo, n. 2), lett. b), L.
1.12.1970 n. 898.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore . Per_1
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sala Baganza (PR) il 13 giugno 2015 da e (atto trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1 CP_2
Matrimonio del Comune di Sala Baganza al n. 3, Parte 2, Serie A, Anno 2015), alle condizioni tutte dalle parti concordate, come riportate in ricorso;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sala Baganza (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 15 gennaio 2025
Il Presidente relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)