Art. 2. Programmi quinquennali e attivita' sostitutive 1. In conformita' ai nuovi indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all' articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), per l'approvazione, l'aggiornamento dei programmi quinquennali relativi alle iniziative per la ricerca di base, per la ricerca operativa e per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.
2. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, fissa gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendersi da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici; delibera il programma speciale di promozione di nuove attivita' produttive nel quale sono indicate le iniziative imprenditoriali da attuare ed impartisce direttive all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere nelle predette aree in favore dei soggetti che intraprendono attivita' sostitutive ai sensi dell' articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 , come modificato dall'articolo 3 della presente legge.
3. Il CIPI, altresi', ripartisce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 in modo che una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilita' complessive venga destinata agli interventi per le attivita' sostitutive di cui all' articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 , come modificato dall'articolo 3 della presente legge.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' attribuita al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la funzioni del soppresso Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) di determinazione degli indirizzi per il coordinamento delle iniziative pubbliche nel settore minerario di cui all' art. 2 della legge 30 luglio 1990, n. 221 .
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera I)) che e' attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la funzione del soppresso CIPI di formulazione del programma speciale di promozione di nuove attivita' produttive a seguito di interventi di ristrutturazione sul comparto minerario, concessione di contributi e formulazione del programma di ristrutturazione di unita' minerarie di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3, comma 7, e 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221 .
2. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, fissa gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendersi da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici; delibera il programma speciale di promozione di nuove attivita' produttive nel quale sono indicate le iniziative imprenditoriali da attuare ed impartisce direttive all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere nelle predette aree in favore dei soggetti che intraprendono attivita' sostitutive ai sensi dell' articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 , come modificato dall'articolo 3 della presente legge.
3. Il CIPI, altresi', ripartisce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 in modo che una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilita' complessive venga destinata agli interventi per le attivita' sostitutive di cui all' articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 , come modificato dall'articolo 3 della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' attribuita al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la funzioni del soppresso Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) di determinazione degli indirizzi per il coordinamento delle iniziative pubbliche nel settore minerario di cui all' art. 2 della legge 30 luglio 1990, n. 221 .
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera I)) che e' attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la funzione del soppresso CIPI di formulazione del programma speciale di promozione di nuove attivita' produttive a seguito di interventi di ristrutturazione sul comparto minerario, concessione di contributi e formulazione del programma di ristrutturazione di unita' minerarie di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3, comma 7, e 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221 .