Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 7882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7882 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07882/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01112/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2025, proposto da
EL IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Sinagra e Lorenzo Minisci, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Gorizia, n. 14;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca e Ministero della Salute, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Libera Università Mediterranea “ EP EG ” - LUM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Follieri, con domicilio digitale in atti;
nei confronti
Università “ Dunarea De Jos ” di AT (Romania), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Di Lorenzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Gorizia, n. 13;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’Università Libera Università Mediterranea “ EP EG ” - LUM del 10 gennaio 2025, prot. n. 41/2025, con il quale, in autotutela, la ricorrente veniva sospesa ex art. 21- quater della legge n. 241/1990, dalla sua immatricolazione al quarto anno del Corso di laurea LM in Medicina e Chirurgia “ per carenza di CFU necessari a tale iscrizione ”;
- del provvedimento del convenuto Ministero dell’Università e della Ricerca, avente portata generale e dispositivo (inviato all’Università “ Dunarea de Jos ” di AT, al Ministero della Salute, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, alla Conferenza dei Rettori delle Università italiane-CRUI, al Centro di Informazione sulla Mobilità Sulle Equivalenze Accademiche-CIMEA, al Ministero rumeno per l’Educazione Nazionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano, all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Direzione per la pubblicità Ingannevole) e che dunque come tale si pone come atto presupposto rispetto al provvedimento della Università LUM, radicando in tal modo la competenza di codesto Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sede a Roma;
- di ogni altro atto presupposto e comunque connesso agli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, della Libera Università Mediterranea “ EP EG ” - LUM e dell’Università “ Dunarea De Jos” di AT (Romania);
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa EO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
Con il presente gravame, la ricorrente impugnava l’atto in epigrafe, con il quale la Libera Università Mediterranea “EP EG” di Casamassima (Bari) aveva sospeso la sua immatricolazione al quarto anno del Corso di laurea LM in Medicina e Chirurgia “ per carenza di CFU necessari a tale iscrizione ”, da lei in tesi conseguiti in ragione della frequentazione di detto corso di laurea presso sede di Enna dell’Università “ Dunarea De Jos ” di AT, Romania del presupposto provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca del 30 dicembre 2024, n. U.0017981 (di diffida dell’Ateneo Rumeno a regolarizzare la propria posizione in merito agli accreditamenti necessari e richiesti dalla legge con riguardo alla riconoscibilità delle proprie qualifiche), sostenendone l’illegittimità sotto una serie di profili.
Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, instando per la reiezione del gravame proposto.
Anche l’Università “ Dunarea De Jos ” si costituiva chiedendo, invece, l’accoglimento delle censure proposte.
La Sezione con ordinanza n. 1794/2025 respingeva l’istanza cautelare “ Ritenuto, a una sommaria delibazione propria della presente fase, che l’atto indirizzato dal Mur alla Università statale Dunarea De Jos non appaia illegittimo in quanto gli Atenei stranieri, laddove intendano svolgere in Italia attività didattica in regime di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE sono tenuti ad osservare le condizioni definite dalla legislazione italiana (configurandosi l’Italia quale Paese di stabilimento/destinazione) nei confronti dei propri cittadini e imprese, come affermato dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr., ex multis, CGUE, sent. 15 marzo 2001, in causa C-165/98, Procedimento penale a carico di DR AZ e Inter CE IS SARL, civilmente responsabile, con l'intervento di: RI GU e altri, punto 23; CGUE, sent. 25 luglio 1991, in causa C-76/90, RE GE contro NE & Co. Ltd., punto 13);
Ritenuto, prima facie, che la Università statale Dunarea De Jos operi in Italia in regime di stabilimento per aver decentrato l’intero corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede di Enna ”.
La ricorrente con successiva memoria, depositata il 14 gennaio 2026 dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione nel merito del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
I Dicasteri resistenti, nel prendere atto di tale dichiarazione, insistevano comunque per la condanna di parte ricorrente al rimborso delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Sussistono giusti motivi - attesa la natura in rito della pronuncia nonché la novità della questione posta in ricorso - per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZZ, Presidente
EO NI, Consigliere, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| EO NI | EL ZZ |
IL SEGRETARIO