Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/02/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 6987/2016
TRA
nata a [...] il [...], C.F. [...] Parte 1
rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO RETTO, giusta C.F. 1
procura in calce all'atto introduttivo;
-opponente-
CONTRO
in persona dell'amministratore Controparte_1
pro tempore, corrente in CP 1 via G. La Farina Is. 279 n. 7, C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Domenica Maria P.IVA 1
Ruvolo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- opposto -
- Impugnazione di delibera OGGETTO: Comunione e Condominio
assembleare
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO
1779/2016 (RG n. 5984/2016) emesso dal Tribunale di Messina il 17/11/2016, depositato in Cancelleria il 18/11/2016, munito di formula esecutiva il
25/11/2016, notificato unitamente ad atto di precetto in data 2/12/2016, in forza del quale parte opponente era stata condannata al pagamento in favore del
Condominio opposto di € 7.724,99, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese della procedura monitoria liquidate in complessivi € 795,50.
In particolare, con il predetto atto introduttivo, l'opponente eccepiva la nullità della delibera assembleare che sottendeva la richiesta di somme non dovute e la nullità degli atti successivi;
la nullità del decreto ingiuntivo e degli atti successivi;
il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore e l'inesistenza del credito azionato.
A sostegno delle eccezioni formulate premetteva di essere proprietaria, in forza dell'atto di acquisto in Notar del 16.6.1962, di una bottega Persona 1
ubicata all'interno dello stabile e rappresentava che nessun rapporto condominiale era mai esistito tra le botteghe poste al piano terra dell'immobile, tra cui quella dell'istante, ed i piani soprastanti in quanto lo stabile risultava suddiviso in cinque differenti Condomini, uno per ciascun piano, ognuno dei quali del valore di 1000 millesimi, di cui 88 millesimi erano stati assegnati originariamente alla bottega dell'attrice. A seguito dell'esecuzione di una sopraelevazione nel palazzo, i suddetti criteri di ripartizione erano stati tuttavia modificati con delibera adottata il 5/05/2008, in virtù della quale l'intero immobile era stato diviso in mille millesimi, di cui 34,46 millesimi assegnati alla bottega dell'attrice.
L'opponente contestava, pertanto, l'ingiunzione di pagamento in quanto fondata sui bilanci consuntivo 2015 e preventivo 2016, approvati con delibera dell'assemblea del 22-23/02/2016 sulla base della differente ripartizione stabilita, lamentandone la nullità ab origine, poiché nulli erano gli atti che avevano preceduto la deliberazione, così come tutti gli atti successivi alla stessa. Chiedeva, pertanto, volersi sospendere l'immediata esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e provvedere alla revoca, all'annullamento o alla declatoria di nullità del decreto. Con ammissione della prova testimoniale e con vittoria di spese e compensi di giudizio. CP 1Si costituiva in giudizio il opposto con comparsa del 24/02/2017 contestando l'opposizione di controparte stante la piena validità delle delibere che sottendevano la richiesta delle somme ingiunte, poiché non impugnate dall'opponente né da altri condomini e, in ogni caso, non suscettibili di valutazione da parte del Giudice dell'opposizione la cui cognizione doveva limitarsi alla verifica dell'esistenza del debito e della documentazione a supporto. Parte opposta, inoltre, contestava la circostanza che non vi fosse una relazione condominiale tra i vari piani dello stabile anche antecedentemente alla costruzione della sopraelevazione nonché il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore. Respingeva, altresì, la censura di inesistenza del credito eccepita dall'istante stante -peraltro- il parziale riconoscimento di debito con versamento di quote da parte della stessa opponente.
Chiedeva, pertanto, volersi rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, opponendosi all'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto e di ammissione della prova testimoniale. Con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza depositata il 28/03/2017 questo GOT sospendeva in via cautelativa l'efficacia esecutiva del decreto opposto e rimetteva le parti in mediazione rinviando la causa all'udienza di verifica del 26/09/2017.
Alla predetta udienza, stante l'esito negativo della mediazione, venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, fissandosi per il prosieguo l'udienza del 24.04.2018 in esito alla quale, alla luce delle contestazioni e difese del
Convenuto opposto, veniva parzialmente revocata, nella misura del 50%,
l'ordinanza di sospensione in via cautelativa del decreto opposto ed, inoltre, veniva ammessa la prova per testi diretta e contraria come articolata dalle parti nei rispettivi atti del giudizio. Dopo una serie di rinvii, sia d'ufficio che per trattative di bonario componimento, all'udienza del 23/04/2024 venivano escussi i testi di parte convenuta con successivo rinvio al 26/11/2024 per completamento della prova testimoniale.
All'udienza summenzionata, stante la rinuncia di parte opponente al teste non presente e l'accettazione di controparte, questo GOT, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva il rinvio per precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione ex art. 281 sexies cpc all'odierna udienza del
27/02/2025.
In punto di decisione si ritiene di dover rigettare l'opposizione proposta nei termini di cui di seguito.
In via preliminare occorre chiarire se il giudice adito nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo possa sindacare eventuali ragioni di nullità della delibera assembleare su cui è fondata l'ingiunzione di pagamento o se, al contrario, tale valutazione gli sia preclusa dovendosi limitare alla verifica dell'esistenza del debito e della documentazione a supporto.
Al riguardo, va dato atto che un più risalente orientamento della giurisprudenza riteneva che la cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo fosse circoscritta alla verifica della perdurante esistenza ed efficacia della delibera, senza che fosse -pertanto- possibile poterne sindacare la validità, neppure in via incidentale, trattandosi di valutazione riservata al giudice innanzi al quale la delibera fosse stata eventualmente impugnata (così Cass., SS. UU.,
n. 26629/2009; in senso conforme, Cass. n. 3354/2016; Cass. n. 8685/2019).
Tuttavia, secondo un più recente indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n. 9839 del 2021, cui si aderisce, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione -ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, c.c., nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione".
Tale impostazione consente di evitare di confermare un decreto ingiuntivo fondato su una delibera giuridicamente invalida e garantisce una maggiore efficienza anche in termini di economia processuale.
Con specifico riferimento alla nullità va, poi, osservato che, a differenza delle ipotesi in annullabilità, la nullità della delibera non implica la necessità di tempestiva impugnazione nel termine di trenta giorni, con la conseguente possibilità che il relativo vizio di nullità venga rilevato in ogni tempo, anche d'ufficio dal giudice dell'opposizione.
Ciò chiarito, si osserva che, nel caso di specie, non si ravvisano profili di nullità nelle delibere sottese al decreto ingiuntivo opposto.
Dagli atti di causa risulta che la P.A.C.E. snc, società costruttrice e venditrice dell'intero stabile, si era riservata il diritto di eventuale sopraelevazione dell'edificio, diritto che ha successivamente esercitato e che ha reso necessario la modifica delle tabelle millesimali effettuata con la delibera del 5/05/2008.
Come noto, le suddette tabelle costituiscono documenti tecnico valutativi, elaborati sulla base di precisi calcoli aritmetici, che rappresentano il valore proporzionale di ogni unità espresso in millesimi rispetto a quello dell'intero edificio e assolvono alla duplice funzione di determinare la quota di partecipazione del singolo nelle spese condominiali e l'entità della partecipazione in assemblea e del voto.
In merito, i testi di parte convenuta escussi hanno tutti confermato che l'esigenza di revisionare le tabelle millesimali è emersa a seguito della sopraelevazione realizzata all'ultimo piano del Condominio dalla Società costruttrice al fine di far partecipare le nuove unità prima inesistenti alle spese condominiali. Tale circostanza risulta, peraltro, confermata anche dall'opponente (cfr. atti di causa e corrispondenza allegata).
In ragione di ciò, non appaiono fondate le doglianze di parte istante circa la nullità della delibera di modifica delle tabelle in quanto approvata a maggioranza anziché all'unanimità atteso che, ai sensi dell'art. 69 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice "quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino".
Da ciò discende la validità della delibera del 5/05/2008 e della successiva delibera del 23/02/2016 con la quale sono stati approvati, sulla base della differente ripartizione stabilita, i bilanci consuntivo 2015 e preventivo 2016 su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto che è stato legittimamente richiesto dall'Amministratore del CP 1
Peraltro, si rappresenta che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. ha prodotto le delibere sottese allaInvero, nel caso di specie, il CP_1 richiesta monitoria ed allegato i bilanci sottoposti ad approvazione, dai quali risulta che sono state poste a carico delle botteghe, tra cui quella dell'opponente, le spese generali comuni all'intero stabile, con esclusione delle spese relative a portineria, ascensori, luce e pulizia scala, acqua a carico dei singoli appartamenti.
Il Condominio ha, altresì, prodotto la lettera di convocazione dell'assemblea condominiale ordinaria del 22-23/02/2016 e la lettera di convocazione dell'assemblea condominiale ordinaria del 14-15/06/2017, contenenti in allegato le attestazioni relative alle spese sostenute rispettivamente nel 2015 e nel 2016, da portare in detrazione nelle dichiarazioni dei redditi 2016 e 2017, con le relative ricevute di regolare ricevimento che, di contro, l'opponente dichiarava di non aver mai ricevuto.
Inoltre, i testi di parte opposta hanno tutti confermato la circostanza che il
279 era costituito da un unico fabbricato di sei piani e che loControparte_2 Testimone 1 ha,stesso è stato sempre unitariamente amministrato;
il teste altresì, precisato che “i proprietari delle botteghe avevano anche le chiavi per accedere ai cortili interni dove erano collocati i serbatoi dell'acqua delle singole botteghe". In merito, in sede di prova testimoniale, l'opponente non ha fornito elementi in senso contrario.
Di contro, infatti, la ricostruzione dei fatti prospettata dall'istante non è sorretta da tranquillizzanti dimostrazioni, non avendo provato adeguatamente nel presente giudizio l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. Al riguardo si evidenzia che dall'atto di acquisto in Notar Persona 1 del 16.6.1962 (cfr. pag. 5)
risulta che “l'unità immobiliare sopra descritta si intende venuta ed acquistata con ogni accessorio o pertinenza.....Più, in particolare costituisce accessorio di ciascuna fittanza dell'edificio e, quindi, anche di quella col presente contratto trasferita, il condominio di tutte le parti dell'edificio comuni per legge....".
Inoltre, dallo stesso regolamento di Condominio è possibile desumere le norme dirette a regolare "l'uso ed il godimento degli appartamenti per abitazioni o per uffici o delle botteghe costituenti il palazzo costituito dalla società P.A.C.E. in CP_1 sull'isolato 279...". Dal suddetto regolamento, unico sia per i proprietari degli appartamenti che delle botteghe, all'art' 1 risulta che "la copertura dell'edificio, le facciate esterne e l'area su cui sorge l'edificio sono comuni a favore di tutti indistintamente i proprietari che compongono il condominio", restando esclusi le parti o gli impianti attinenti soltanto ad alcuni dei lotti comuni esclusivamente ai lotti stessi. Tale principio trova riscontro anche al successivo art. 7, in base al quale le spese comuni relative alla manutenzione e ricostruzione “delle facciate e delle altre parti in genere che possono essere inerenti tutti sono a carico di tutti in ragione del valore di ciascuno", con esclusione delle altre spese a carico “di tutti e soli quei lotti ai quali siano inerenti e sempre in ragione del rispettivo valore”.
Ciò induce a ritenere l'esistenza di una relazione di accessorietà strumentale e funzionale fra i beni, gli impianti ed i servizi comuni e l'edificio nel suo complesso.
Nel caso di specie risulta che sono state poste a carico delle botteghe, tra cui quella dell'opponente, le spese generali comuni all'intero stabile, con esclusione delle spese relative a portineria, ascensori, acqua, luce e pulizia scala rimaste a carico dei singoli appartamenti, circostanza non confutata da controparte con idonea e sufficiente prova in senso contrario.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione proposta va rigettata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente ex art. 91 cpc, liquidandole come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando nel procedimento RG n. 6987/2016 vertente tra i CP_1 in ed il Parte 1 Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore, disattesa od assorbita ogni diversa istanza, difesa e deduzione, così provvede:
1 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2 - condanna alla rifusione in favore di parte oppostaParte_1 delle spese di lite, che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del 27/02/2025, in calce all'udienza.
IL GOT
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Giuseppina Saccà, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.