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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14991/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14991/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] , residente a [...]
Roncadella n.10
e
, nato a [...] il [...], residente a Parte_2
Baricella (BO), in via Martin Luther King n.6 entrambi difesi e rappresentati, dall'avv. Federico Francesco Ristori del Foro di Civitavecchia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Anguillara Sabazia alla Via Anguillarese n.16
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
04/03/2025;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 17/02/2024;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 03/12/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 17/10/2018
davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale definita con decreto di omologa del 12/11/2018 il Tribunale di Bologna;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nata a Parte_1
Manfredonia il 24/06/1968 e , nato a [...] il Parte_2
14/10/1968 celebrato il 08/08/2001 a MANFREDONIA (FG), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MANFREDONIA (FG)al N. 181 parte 2 serie A - anno 2001;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) prende atto che la figlia ormai maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, vivrà con il padre in Via Martin Luther King n.6 presso Baricella (BO);
2) prende atto che i coniugi vivranno in modo autonomo ed indipendente presso le proprie abitazioni;
3) prende atto che il SI. non verserà alcun assegno di mantenimento per la figlia, a differenza di Parte_2
quanto stabilito nella separazione, poiché la figlia vivrà con lui e si farà carico al 100% di tutte le spese ordinarie e straordinarie per la stessa;
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Manfredonia (FG) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 2 di 3 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14991/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] , residente a [...]
Roncadella n.10
e
, nato a [...] il [...], residente a Parte_2
Baricella (BO), in via Martin Luther King n.6 entrambi difesi e rappresentati, dall'avv. Federico Francesco Ristori del Foro di Civitavecchia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Anguillara Sabazia alla Via Anguillarese n.16
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
04/03/2025;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 17/02/2024;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 03/12/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 17/10/2018
davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale definita con decreto di omologa del 12/11/2018 il Tribunale di Bologna;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nata a Parte_1
Manfredonia il 24/06/1968 e , nato a [...] il Parte_2
14/10/1968 celebrato il 08/08/2001 a MANFREDONIA (FG), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MANFREDONIA (FG)al N. 181 parte 2 serie A - anno 2001;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) prende atto che la figlia ormai maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, vivrà con il padre in Via Martin Luther King n.6 presso Baricella (BO);
2) prende atto che i coniugi vivranno in modo autonomo ed indipendente presso le proprie abitazioni;
3) prende atto che il SI. non verserà alcun assegno di mantenimento per la figlia, a differenza di Parte_2
quanto stabilito nella separazione, poiché la figlia vivrà con lui e si farà carico al 100% di tutte le spese ordinarie e straordinarie per la stessa;
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Manfredonia (FG) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 2 di 3 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3