Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5940 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4941/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Uni- co, dott.ssa Luigia Stravino,
viste le note scritte depositate da parte attrice e rilevato che parte conve- nuta non ha depositato le note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 4941/2023
TRA
Dott. , nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato alla via Parte_1
Ponte di Tappia 62 (c.f. ), elettivamente domicilia- CodiceFiscale_1
to in Ischia (NA) alla Via delle Terme 3 presso lo studio dell'Avv. Raffaele
Bernardo (c.f. ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2
Ricorrente
E
, in persona del Ministro e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (c.f. ), rappresentati e difesi ex lege P.IVA_1
1
( – telefax 081/4979313 – c.f. Email_1
, presso cui ope legis domiciliano in Napoli, alla Via C.F._3
Armando Diaz n. 11;
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nelle note scritte depositate per l'udienza del 12-6-2025 difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.02.2023, il Dott.
conveniva in giudizio il e chiedeva Parte_1 Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che il dott. ha ricevuto dal Pt_1 Controparte_1
con enorme ritardo il pagamento dei compensi dovuti per la sua
[...]
attività di amministratore giudiziario e liquidati con i decreti indicati in narrativa e quindi il suo diritto a percepire gli interessi legali di mora ex
D.lvo 231/2002. Per l'effetto condannare il al pa- Controparte_2
gamento a favore del dott. dell'importo di € 44.652.05 o al diverso Pt_1
importo che sarà determinato dal giudice.
Condannare il al pagamento delle spese di lite con attribuzione CP_1
allo scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
Il Dott. riferiva di avere avuto diversi incarichi di custode ed Parte_1
amministratore giudiziario di beni sequestrati ricevendo il pagamento dei relativi compensi con molto ritardo;
- in particolare:
2
1. con decreto di liquidazione del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Casoria del 05.10.2012, divenuto definitivo per mancata opposizione, veni- vano liquidati compensi per € 4.000.00 oltre iva e c.p.p.; ebbene il paga- mento avveniva in data 16.04.2019, maturando un ritardo di 2311 giorni e determinandosi il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento degli inte- ressi legali di mora ex D.Lgs. 231/2002 in € 1.810.30;
2. con decreto di liquidazione della Corte di Appello di Napoli II sezione penale del 01.02.2013, immediatamente esecutivo, venivano liquidati com- pensi per r € 10.000.00 oltre spettanze di legge;
ebbene il pagamento avve- niva in data 04.04.2019, maturando un ritardo di 2224 giorni e determinan- dosi il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 in € 4.951,84;
3. con decreto di liquidazione del Tribunale di Napoli, 1 sezione penale del
23.03.2017, divenuto definitivo per mancata opposizione, venivano liquida- ti compensi per € 26.245,18, oltre iva e contributo a favore della cassa di previdenza;
ebbene il pagamento avveniva in data 16.09.2021, maturando un ritardo di 1.437 giorni, determinandosi il diritto del ricorrente ad ottene- re il pagamento degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 in € 4.133,09;
4. con decreto di liquidazione del Presidente del Tribunale di Napoli, se- zione G.I.P. del 29.03.2018, divenuto definitivo per mancata opposizione, venivano liquidati compensi per € 1.209,87; ebbene il pagamento avveniva in data 23.11.2019, maturando un ritardo di 572 giorni, determinandosi il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento degli interessi di mora ex
D.Lgs. 231/2002 in € 151.69;
5. con decreto di liquidazione della Corte di Appello di Napoli, IV sezione penale del 22.10.2010, divenuto definitivo per mancata opposizione, veni- vano liquidati compensi per 16.500.00 oltre iva e c.p.p.; ebbene il pagamen- to avveniva in data 22.10.2010, maturando un ritardo di 3.282 giorni, de-
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terminandosi il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 in € 10.889.08;
6. con decreto di liquidazione della Corte di Appello di Napoli, 2 sezione penale del 23.04.2012, divenuto definitivo per mancata opposizione, veni- vano liquidati compensi per € 10.000.00 oltre iva e c.p.p.; ebbene il paga- mento avveniva in data 04.04.2019, maturando un ritardo di 2473 giorni, determinandosi il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento degli inte- ressi di mora ex D.Lgs. 231/2002 in € 4.884.10;
7. con decreto di liquidazione del Tribunale di Napoli, 1 sezione penale, del
16.07.2019, divenuto definitivo per mancata opposizione, venivano liquida- ti compensi per complessivi € 13.406.58, agli amministratori giudiziari
[...]
e , oltre iva e cpp;
ebbene, il pagamento avveniva Parte_2 Parte_1
in data 23.12.2020, maturando un ritardo di 459 giorni e determinandosi il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento degli interessi di mora ex
D.Lgs. 231/2002 in € 590.07;
8. con decreto di liquidazione della Corte di Appello di Napoli, 2 sezione penale, del 04.11.2016, divenuto definitivo per mancata opposizione, veni- vano liquidati compensi per complessivi € 70.764.00, agli amministratori giudiziari e , oltre iva e cpp;
ebbene, il paga- Parte_3 Parte_1
mento in favore del dott avveniva in data 24.06.2020, con un ritar- Pt_1
do di 1267 giorni, determinandosi il diritto del ricorrente ad ottenere il pa- gamento degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 in € 8.597,34;
9. con decreto di liquidazione della Corte di Appello di Napoli, 2 sezione penale, del 19.05.2014, divenuto definitivo per mancata opposizione, veni- vano liquidati compensi per € 23.136.27 oltre iva e c.p.p.; ebbene il paga- mento avveniva in data 11.10.2019, con un ritardo di 1.940 giorni, deter- minando il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 in € 8.644,54;
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L'istante deduceva che il D.Lgs. 231/2002 si applicasse ad ogni pagamen- to effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra im- prese o tra imprese e Pubblica Amministrazione, con esclusione delle pro- cedure concorsuali, osservando che la Corte di Cassazione con la sentenza
28151/2019 aveva precisato che “costituiscono transazioni commerciali, i contratti, comunque, denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbli- che amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la con- segna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prez- zo, dovendosi intendere per imprenditore, ogni soggetto esercente un'attivi- tà economica organizzata o una libera professione;
a sua volta, l'art.3 del- lo stesso decreto stabilisce che il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto ai sensi degli artt 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato de- terminato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
come già ritenuto da questa Suprema Corte, la disciplina con- tro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d'opera professionale tra il professionista e l'ente pubblico terri- toriale (cfr. Cass. sez 2, n. 13858 del 2013, in motivazione”;
Pertanto, il ricorrente conclusivamente affermava il suo diritto ad ottenere il pagamento degli interessi di mora per i singoli provvedimenti di liquida- zione sopra indicati;
chiedeva, dunque, accogliersi le conclusioni come già menzionate.
Si costituiva in giudizio, in data 02.10.2023, il , il Controparte_1
quale riteneva il ricorso infondato ed in particolare deduceva:
-l'inapplicabilità ai corrispettivi per spese di giustizia degli interessi mora- tori. Rilevava che indubbio era che in base alla formulazione letterale degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 231 del 2002, la disciplina contro i ritardi di paga- mento nelle transazioni commerciali si applicasse anche ai contratti d'opera
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professionale tra il professionista e l'ente pubblico, ma, altresì, era assolu- tamente fuori discussione che il rapporto tra il custode-amministratore giu- diziario nominato nell'ambito di un procedimento penale e la P.A. non po- tesse essere inquadrato nell'ambito del contratto d'opera;
- l'infondatezza nel merito della domanda per erroneità della decorrenza degli interessi in generale. Assumeva che la normativa applicabile ai pa- gamenti fosse quella dettata dall'art. 42 D.Lgs. n. 159/11 e dal DPR
115/2002, per cui il ricorrente, al fine di dimostrare il ritardo, avrebbe do- vuto, in ogni caso, provare la data di definitività del provvedimento e la data di presentazione della fattura all'Ufficio competente;
dunque, adempi- mento non fatto, per cui la pretesa era inammissibile o comunque erronea per decorrenza;
- conclusivamente, il resistente eccepiva la prescrizione per tutti i ratei di interessi ultra quinquennali alla data della notifica del ricorso, ai sensi dell'art. 2948, n.4, c.c..
Tanto esposto, il rassegnava così le seguenti con- Controparte_1
clusioni:
“Voglia l'adito Tribunale respingere l'avverso ricorso ed avversa pretesa per infondatezza e prescrizione. Vittoria di spese e compensi.”
All'udienza del 07.03.2025 il G.I. rinviava la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.06.2025, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente si ritiene necessario procedere ad una breve analisi in or- dine alla figura del custode-amministratore giudiziario.
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L'amministratore giudiziario è considerato un ausiliare del giudice e non nel senso di consulente tecnico, ma come soggetto qualificato per attuare il riassetto disposto dall'autorità giudiziaria.
È indubbio che tale figura, chiamata ed individuata, nel caso di specie, nel- la persona del Dott. a custodire e gestire beni sequestrati o confisca- Pt_1
ti, non venga nominata con contratto, bensì con decreto emesso dal Giudice
e ciò a suffragare la natura pubblicistica della figura del custode- amministratore giudiziario.
L'art. 35 comma 1 del codice antimafia (Dl.vo n.159/2011) stabilisce che “Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario.”
Ai sensi del comma 5 dell'art.35 succitato, l'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale. E' dunque un pubblico ufficia- le.
L'amministratore giudiziario esercita i propri poteri in qualità di ausiliario del giudice penale delegato nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto le misure di prevenzione. I poteri spesi dall'amministratore giudiziario, or- gano ausiliario del giudice delegato nella procedura di sequestro, sono po- teri spesi sotto l'egida del giudice penale.
La giurisprudenza è consolidata nell'affermare che l'amministratore giudiziario sia un ausiliario del giudice (cfr. Cassazione n.18133/2024:
"In tema di liquidazione dei compensi a favore dell'ausiliario del giudice
(come nell'ipotesi dell'amministratore giudiziario di beni sequestrati nell'ambito di un procedimento penale), il presupposto implicito, ma inde- fettibile, dell'attribuzione del compenso, a titolo di acconto e-o di saldo, è che l'ausiliario, nello svolgimento dell'incarico, si attenga alle direttive del
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giudice e che non ponga in essere condotte in contrasto con la legge o con gli interessi della procedura").
Dunque, gli interessi ex DL.vo n.231/2002 non possono trovare appli- cazione nel caso di specie semplicemente perché manca un contratto commerciale tra professionista e P.A., essendo l'amministratore giudi- ziario un ausiliario del giudice nominato con decreto del Tribunale. Non vi è transazione commerciale alcuna alla base del rapporto che si in- staura tra lo Stato e l'amministratore giudiziario, nominato dal Tribunale nell'ambito dei procedimenti penali aventi ad oggetto le misure di prevenzione. Donde l'inapplicabilità degli interessi moratori ex DL.vo n.231/2002, postulando questi ultimi la sussistenza di una transazione commerciale tra le parti, intesa come contratto intercorrente tra impre- se ovvero tra imprese (o libero professionista) e PA, che comporta, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Il D.Lgs. 231/2002, il cui raggio di applicazione si estende “ad ogni paga- mento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, intendendo per tale qualsiasi tipo di contratto fra imprese (di qualsiasi for- ma giuridica e di qualsiasi settore economico: industria, servizi compresa la distribuzione commerciale, agricoltura, ecc.) o fra queste e le Pubbliche
Amministrazioni (di qualsiasi tipo: centrali, regionali, locali, ecc. e tutte le associazioni, consorzi, unioni, ecc. costituiti da questi enti), che preveda la consegna di merci (prodotti, beni fisici) o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo (Artt. 1 e 2), non può, dunque, trovare applicazio- ne nell'ipotesi in esame, stante la mancanza di un contratto commercia- le tra le parti, per come sopra inteso.
Va, dunque, rigettata la domanda attorea avente ad oggetto la liquidazione degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo ex D.M. 55/2014, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la semplicità delle questioni affrontate, la non assunzione di prove costituende e l'esaurimento della fase decisionale nelle note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del Giudice dott.ssa
Luigia Stravino, definitivamente pronunziando in funzione di giudice mo- nocratico in primo grado, così decide:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite, liquidate in € 3809,00 per compensi, Controparte_3
oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 13.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
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