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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/04/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3533/2020
All'udienza collegiale del giorno 30/04/2025 ore 11:40
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SPARANO VINCENZO avv. Cassese sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FRAIOLI ANNA pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Cassese chiede la distrazione delle spese a favore dell'avv. Sparano.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 30.04.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3533 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
presso il difensore avv. Vincenzo Sparano che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., domiciliata presso il difensore avv. Anna Fraioli che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.7832/2020 resa in data 28.05.2020 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 1.07.2020 a proposto appello Parte_1
2 contro la sentenza n.7832/2020 pubblicata in data 28.05.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.22956/2015, promosso dall'odierna appellante nei confronti di in opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo n.2222/2015 notificatole dall'appellata.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Oggetto del giudizio è
l'opposizione proposta da on atto di citazione del 25.3.2015 avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.2222/2015 emesso in data 30.01.2015 per l'importo di € 70.467,28 oltre accessori in favore della Ha esposto a Controparte_1 sostegno l'opponente tra l'altro: che in data 25.7.2013 stipulava con la società MA
Technocell un contratto per la fornitura, montaggio e avviamento di un impianto filtropressa modello 630 50 pp KA-C1/30 presso lo stabilimento di Penza in Russia;
che essa opponente con ordine n.653/13 commissionava alla società opposta la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue;
che tra le pattuizioni convenute figurava anche l'assistenza e il collaudo dell'impianto da completare entro il 10.12.2013; che in data 21.5.2014, tenuto conto dei difetti riscontrati nell'impianto, addebitabili alla società opposta, veniva emesso un nuovo ordine a favore di quest'ultima relativo all'acquisto di ulteriori componenti dell'impianto; che con lettera di reclamo del 27.6.2014, indirizzata a essa opponente, la società russa MA lamentava alcuni malfunzionamenti, nonché l'insoddisfacente qualità dell'impianto e intimava la risoluzione del contratto con conseguente restituzione delle somme versate;
che il suddetto reclamo veniva inoltrato all'opposta, alla quale veniva inoltre richiesto immediato intervento al fine di completare l'impianto; che, tenuto conto dei versamenti effettuati da MA, essa opponente aveva provveduto a versare all'opposta una somma complessiva di € 134.000; che essa opponente sospendeva i pagamenti, condizionandoli all'esito positivo dell'avviamento finale;
che con email dell'8.9.2014 essa opponente denunciava alla società opposta malfunzionamenti dell'impianto, nonché disfunzioni meccaniche di alcuni pezzi montati e alla quale successivamente inviava un ulteriore reclamo di MA, con reiterata sospensione dei pagamenti;
che essa opponente emetteva fattura n. 72/2014 nei confronti della società opposta
a seguito degli ulteriori costi sostenuti per ovviare a tali malfunzionamenti e per rifondere i costi sostenuti per le molteplici trasferte in Russia per € 34.141,90; che essa opponente si rivolgeva ad altra società, Impiantia s.r.l. per verificare e intervenire sui malfunzionamenti registrati, la quale preventivava un intervento di ripristino il cui costo veniva stimato in €
29.500,00 per la fornitura del materiale ed € 8.000,00 per il montaggio ed il collaudo.
Esponeva inoltre l'opponente: che il credito azionato mediante procedimento monitorio da parte dell'opposta non risultava esigibile, non essendosi verificate le circostanze ravvisabili nell'avviamento dell'impianto e nel contestuale pagamento da parte del cliente russo MA,
3 dalle quali far decorrere, per espressa previsione della nota inserita nell'ordine n.635/13 il termine per il pagamento da parte di essa opponente;
che il contratto in esame accedeva allo schema tipico del contratto di appalto;
che le difformità e i vizi dell'opera riscontrati erano tali da rendere il bene oggetto del contratto del tutto inidoneo alla sua destinazione, con conseguente diritto di essa opponente di vedere risolto il contratto, con condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art.1667 c.c. Ha chiesto revocare il decreto opposto, accertato l'inadempimento da parte della società opposta, tenuto conto dei vizi delle difformità riscontrate nell'impianto assemblato nello stabilimento russo, nonché in via riconvenzionale, accertato e dichiarato il grave inadempimento della Controparte_1
alle obbligazioni assunte, pronunciarsi la risoluzione del contratto ex art.1668
[...]
c.c., con conseguente condanna alla restituzione dei pagamenti ricevuti per un importo complessivo di € 134.750,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché, in subordine, con condanna all'eliminazione a proprie spese delle difformità e dei vizi dell'impianto o, in ulteriore subordine, alla riduzione del corrispettivo del contratto di appalto dell'importo di € Cont 70.467,28 con conseguente compensazione dell'eventuale credito accertato a favore di , con condanna al risarcimento dei danni subiti. Si è costituita Controparte_1 educendo tra l'altro: che la somma ingiunta non atteneva esclusivamente
[...] alla fornitura prevista nell'ordine n. 635/2013, di cui alla fattura n 165 del 31.12.2013, bensì comprendeva la commessa integrativa n. 498/2014 del 21.05.2014, di cui alla fattura n.
112/2014, nonché le fatture n. 57 e 136 del 2014 relative ai servizi di coordinamento nell'installazione ed avviamento e relative al rimborso delle spese sostenute dai tecnici della società; che il credito, tenuto conto dell'estraneità di essa opposta alle statuizioni contrattuali sottoscritte dall'opponente con la società MA, risultava esigibile;
che il saldo della fornitura sarebbe dovuto avvenire entro 90 gg dall'avviamento; che dal report di verifica dell'impianto del 20 marzo 2014 emergeva l'avvenuto avviamento con performance in linea con quelli attesi;
che il contratto concluso tra esse opposta e la società opponente era inquadrabile nel contratto di compravendita e non di appalto come si evinceva sia dalla proposta contrattuale di essa opposta, nonché dalla conferma d'ordine n.635/2013; che l'oggetto del contratto era rinvenibile nella fornitura dell'impianto di trattamento di acque reflue, tenuto conto della strumentalità della manodopera rispetto al trasferimento del bene;
che l'applicabilità degli artt. 1476 e ss. era desumibile dalla circostanza che la fornitura di siffatta tipologia di impianti rientrava nella normale attività di essa opposta;
che l'impianto era stato consegnato in data
28.12.2013; che l'opponente non aveva mai formalizzato alcuna contestazione nei confronti di essa opposta, limitandosi ad inviare presunti reclami in russo che la società MA le avrebbe indirizzato;
che pertanto era decorso il termine annuale ex art. 1495 cod. civ.; che l'opponente
4 procedeva a sottoscrivere un ulteriore ordine per la fornitura di materiale volto a potenziare
l'impianto; che non era stata sufficientemente dimostrata la sussistenza di vizi;
che le specifiche tecniche dell'impianto erano state predisposte dalla stessa opponente;
che alcune apparecchiature venivano fornite direttamente dall'opponente, mentre altre erano di competenza della società MA;
che tra le caratteristiche concordate tra le parti in causa non era prevista l'assistenza tecnico-commerciale; che a seguito dell'avviamento si riscontravano tra l'altro alcune criticità, relative a discrasia tra le specifiche tecniche richieste dall'opponente e la reale situazione riscontrata in loco;
che essa opposta raccomandava urgenti interventi di correzione di tali difformità ed invitava la società MA a mantenere
l'impianto in un costante controllo e in uno stato di pulizia ottimale al fine di non comprometterne la funzionalità; che la propria lettera del 2.7.2014 non era valutabile alla stregua di un riconoscimento di asseriti vizi. Ha chiesto respingere l'opposizione e rigettare le domande di risoluzione e di risarcimento danni, nonché in subordine condannare parte opponente al pagamento della somma complessiva di € 70.364,80 o della somma, maggiore o minore, che risultasse, comunque, dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: 1) Respinge la domanda di risoluzione contrattuale proposta da parte opponente. 2) Revoca il decreto ingiuntivo n.2222/2015 emesso in data 30.1.2015 in favore di per l'importo di € 70.467,28 Controparte_1
oltre accessori. 3) In accoglimento della domanda di pagamento somma avanzata con lo stesso decreto condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 33.500,00 oltre interessi legali dalla domanda. Controparte_1
4) Dichiara compensate le spese del giudizio per metà e condanna alla Parte_1
rifusione in favore di della restante parte Controparte_1 che liquida nell'importo complessivo di € 4.650,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, ponendo definitivamente le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico delle parti per metà ciascuna.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Ciò premesso va considerato: che la società opposta ha azionato il credito derivante dalla fornitura di un impianto di trattamento di acque reflue di cartiere da realizzarsi presso lo stabilimento russo della società MA
Technocell; che sulla base delle fatture emesse dalla società opposta, la stessa ha richiesto il pagamento del residuo credito di € 70.262,32; che quest'ultima concordava la fornitura e
l'avviamento dell'impianto in loco, rimanendo tuttavia estranea alle statuizioni negoziali intercorse tra la società opponente e la società titolare dello stabilimento;
che nell'ordine
5 n.635/13, predisposto dalla società opponente, i pagamenti da corrispondere all'opposta venivano condizionati all'avvenuto accredito dei pagamenti effettuati dalla società russa, così come previsto nel contratto di appalto sottoscritto tra e MA;
che in data Parte_1
1.2.2017 a seguito di controversia tra le stesse insorta, le predette società convenivano transattivamente che gli obblighi reciproci delle parti erano da intendersi soddisfatti. A ciò consegue che tenuto conto dell'estraneità negoziale della società opposta rispetto al contratto intercorso tra e MA nonché dell'intervenuta transazione tra le predette società, Parte_1
il credito vantato è da considerarsi esigibile;
che difatti, tenuto conto del nuovo accordo intervenuto, la condizione sospensiva inserita è divenuta impossibile, non potendosi considerare il pagamento a favore dell'opposta condizionato ad un rapporto negoziale tra
e MA non più operante. Nel corso dell'istruttoria è stata espletata consulenza Parte_1
tecnica di ufficio, sono state depositate da entrambe le parti note critiche nel termine concesso, ciò che ha consentito rituale contraddittorio delle parti sulle conclusioni del c.t.u., al cui esito non si è ritenuto necessario lo svolgimento di ulteriori incombenti da parte del c.t.u. medesimo.
A mezzo della espletata consulenza tecnica di ufficio si è accertato: che in relazione all'impianto oggetto del contratto del 25.7.2013 tra MA e sono state individuate Parte_1
le attività da svolgersi distinte tra la committente MA, la società opponente e la società opposta;
che in particolare quest'ultima è risultata incaricata della progettazione e realizzazione delle apparecchiature di cui alla fornitura - P&ID R. 01 con elencazione dei singoli componenti, della supervisione dei lavori di costruzione/assemblaggio in sito e dell'avviamento del sistema di depurazione;
che la società opposta è risultata altresì incaricata della ulteriore progettazione e realizzazione di cui all'ordine aggiuntivo intercorso tra le parti del giudizio. Il complesso di dette attività complesse comporta la valutazione della eccezione di parte opposta che deduce doversi qualificare il contratto quale compravendita anziché quale appalto, come dedotto dalla società opponente. Va in proposito considerato: che nel caso in esame il complesso delle suindicate attività porta a ritenere il contributo fornito dalla opposta quale significativamente ulteriore rispetto alla mera fornitura di apparecchiature, involgendo ulteriore attività sia progettuale, sia di supervisione e assemblaggio generale. Risulta inoltre significativo il contributo fornito dalla società opposta all'esito delle segnalazioni, provenienti dalla opposta stessa, sull'insorgenza di problematiche tecniche insorte nello svolgimento delle operazioni di assemblaggio e attivazione, dell'impianto, con specifiche fattive indicazioni, anche progettuali, fornite dalla opposta e conseguente progettazione di modifiche e implementazioni e indicazione di ulteriori apparecchiature, ciò che la portato all'ulteriore ordine aggiuntivo intercorso tra le parti del giudizio. Devesi, pertanto, conclusivamente qualificare il rapporto intercorso tra le parti quale contratto di appalto. A mezzo della espletata
6 consulenza tecnica di ufficio, in relazione alla sussistenza, natura e causa dei vizi lamentati dalla opponente si è altresì accertato: che la stessa opposta segnalava l'insorgenza di problematiche tecniche e di funzionamento insorte nello svolgimento di assemblaggio e attivazione;
che l'impianto fornito e realizzato in Russia dalla e, per il suo tramite, Parte_1
in massima parte anche dalla ha presentato sin da subito le deficienze CP_1
funzionali accertate, problematiche che non risultano essere state eliminate neanche dall'intervento eseguito dalla Ditta Impiantia S.r.l. intervenuta per incarico diretto della
; che successivamente è inoltre intercorso lo smantellamento dell'impianto da parte Parte_1 della committente MA. All'esito degli accertamenti svolti è risultato sussistente comportamento non diligente di tutte le parti interessate (MA, , Parte_1 CP_1
e Impiantia); che in particolare, non sono state indagate e determinate le caratteristiche del refluo in ingresso all'impianto, caratteristiche indispensabili e propedeutiche per poter procedere alla corretta progettazione e realizzazione di qualsivoglia opera di ingegneria e che avrebbero inciso sulla funzionalità dell'impianto realizzato;
che con riferimento alla incapacità di risolvere le problematiche lamentate;
che si è altresì evidenziato sia un difetto di coordinamento fra le parti e le attività operative tutte, sia le conseguenze della distanza fra il luogo di produzione delle apparecchiature e quello di loro montaggio e messa in esercizio;
che inoltre l'impianto commissionato dalla MA alla non costituiva una “entità” Parte_1
funzionale autonoma ma si andava ad inserire ed integrare con una parte di impianto realizzato
e gestito direttamente dalla MA. Tenuto conto dei suindicati accertamenti e delle risultanze documentali acquisite, risultano pertanto inammissibili le istanze istruttorie di parte attrice, considerato che le circostanze articolate sono in parte generiche, in parte già risultanti documentalmente, in parte comunque superate dagli accertamenti eseguiti. Il complesso delle risultanze suindicate porta altresì ad escludere la domanda di risoluzione contrattuale avanzata dalla opponente, non essendo risultato sussistente il grave inadempimento dell'opposta indicato a sostegno dalla opponente. Per quanto riguarda le conseguenze economiche nei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti del giudizio ed in relazione alla domanda di pagamento somma azionata da parte opposta col decreto ingiuntivo opposto, va rilevato che non appare condivisibile il criterio adottato dal c.t.u., il quale ha fatto riferimento all'utile lordo che sarebbe stato conseguito dalle società, adottando una proporzione di causalità e prendendo a parametro tra l'altro la somma oggetto della transazione intervenuta tra MA e documentata in atti. Tale criterio non risulta adottabile nel caso in Parte_1
esame dovendosi considerare: che la va considerata estranea al contratto CP_1
intercorso tra MA e nonché da ultimo alla transazione tra le stesse, non potendo Parte_1
quindi sulla stessa far ricadere eventuali valutazioni desumibili da detti accordi tra le altre
7 parti; che le accertate deficienze funzionali dell'impianto sono state considerate come attribuibili a tutte le parti, sia pure in funzioni diverse;
che l'impossibilità di individuare
l'effettivo costo per l'eliminazione delle problematiche, come accertato dal c.t.u., quale derivante dallo smantellamento dell'impianto, porta alla necessità di effettuare valutazione comparativa in relazione alla entità della somma in contestazione ed alla compartecipazione nella causazione delle problematiche, quale derivante da prestazione parzialmente idonea da parte della opposta, riguardante entrambi gli ordini e dalla documentata pattuizione tra le parti di suddivisione tra loro dei costi ulteriori di intervento. Sulla base di tutti i suesposti elementi risulta congruo ed equo determinare in € 33.500,00 l'importo spettante in favore dell'opposta. Va pertanto revocato il decreto opposto ed in accoglimento della domanda di pagamento somma con lo stesso avanzata, va condannata parte opponente al pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali dalla domanda. Concorrono giusti motivi, tenuto conto dell'esito complessivo delle domande reciprocamente proposte, per disporre la compensazione delle spese del giudizio per metà, con condanna di parte opponente al pagamento della restante parte nell'importo che si liquida in dispositivo, ponendo definitivamente le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico delle parti per metà ciascuna.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'adita Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, in parziale riforma della Sentenza n. 7832/20 pubblicata in data 28.05.20 dal Tribunale di Roma a definizione di giudizio rubricato al n. RG. 22956/15, accogliere le seguenti conclusioni Previa conferma della revoca del D.I. n. 2222/15 opposto in prime cure Previa conferma di quanto accertato in prime cure secondo cui il prezzo complessivo dell'appalto è pari a euro 251.941,25 e che l'odierna appellante per detta causale ha versato acconti per complessivi euro 181.576,45, Accertata e confermata la paritaria corresponsabilità delle parti nella causazione dell'inadempimento contrattuale per cui è causa, a) Determinare il diritto dell'appellante alla riduzione del prezzo complessivo dell'appalto originariamente pattuito nella misura percentuale del 50% ovvero, in subordine del 33%, tenendo altresì conto dei costi in euro 35.361,90 sostenuti da essa appellante per cercare di rimediare ai vizi dell'impianto fornito, come in prime cure documentati e non contestati ex adverso, con tutte le conseguenze di legge, il tutto come da causali di cui alla narrativa che precede e che quivi intendonsi per integralmente reiterate e trascritte, per l'effetto b) Condannare la in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di essa appellante dell'importo di 55.605,82 euro ovvero, in subordine di euro 12.775,81, il tutto come da causale di cui alla narrativa che precede in uno ai relativi conteggi esplicativi ivi riportati, oltre interessi legali e moratori, da ricomprendersi entro lo scaglione per valore di € 52.000,00 c) Condannare la prefata
8 convenuta alla compartecipazione, nelle percentuali innanzi indicate in via principale e subordinata, dei costi, come documentati in atti e non contestati ex adverso, sostenuti dall'appellante per effetto dell'accertata inadempienza contrattuale, con tutte le conseguenze di legge, oltre interessi legali e moratori d) Condannare l'appellata società alle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione.”.
§ 6. - costituitasi con comparsa Controparte_1
depositata il 01.10.2020 ha resistito al gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello principale proposto dalla ed accogliere Parte_1
l'appello incidentale proposto dalla per l'effetto, in parziale riforma della sentenza CP_3
gravata: - nel merito, in via principale, confermare, in ogni sua parte, il Decreto Ingiuntivo n.
2222/2015 e, per l'effetto, condannare la al pagamento di tutte le somme Parte_1
indicate nello stesso;
- nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi che venisse confermata la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, condannare, comunque, al pagamento della somma di € 61.365,18, risultante dalla decurtazione del 18% sull'utile lordo, o di quella diversa, maggiore o minore, somma che risultasse, comunque, dovuta, oltre interessi moratori, ai sensi del D.Lgvo n. 231/02, trattandosi di transazioni commerciali e rivalutazione monetaria così come già richiesti e riconosciuti in decreto;
- con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.”.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale è articolato in unico motivo.
A fondamento del motivo parte appellante deduceva che il primo giudice previa qualificazione del rapporto giuridico quale «contratto di appalto» aveva ritenuto, alla luce della CTU espletata in corso di causa, che la domanda di risoluzione contrattuale andava esclusa non essendo risultato sussistente il grave inadempimento dell'opposta posto che era stato accertato che le deficienze funzionali dell'impianto erano attribuibili a tutte le parti con compartecipazione nella causazione delle problematiche derivanti da una prestazione parzialmente idonea dell'opposta, nondimeno aveva riconosciuto il diritto dell'opponente alla riduzione del prezzo atteso che
«l'impianto commissionato ha presentato delle deficienze funzionali sin dalla prima installazione», discostandosi tuttavia dal criterio seguito dal CTU che, premessa una
«proporzionale corresponsabilità nell'inadempimento di tutte le parti interessate», aveva indicato nel 18,34% del totale pattuito il criterio di computo adeguato per la riduzione del prezzo.
Per l'effetto evidenziava che il Tribunale aveva sì accolto la domanda subordinata di revoca del
9 decreto ingiuntivo con accertamento del proprio diritto a vedersi riconosciuta la riduzione del prezzo originariamente pattuito fra le parti, ivi comprendendo anche il ristoro di quota parte dei costi ulteriori ingiustamente sostenuti, ma comunque condannato al pagamento del Parte_1
minor importo, rispetto a quello preteso in monitorio di euro 33.500,00, corrispondente al 17% del totale pattuito fra le parti.
Deduceva quindi vizio logico nelle argomentazioni del Tribunale con cui aveva disatteso la valutazione peritale circa una differente graduazione della responsabilità delle parti nella causazione dell'inadempimento e pur tuttavia aveva quantificato equitativamente un importo a titolo di riduzione del prezzo corrispondente al 17% del totale, addirittura inferiore a quello indicato dal CTU che, come detto, era fondato su differente valutazione della sussistenza di diversi gradi di responsabilità in capo a tutte le parti in conflitto.
Soggiungeva che in ogni caso la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro
33.500,00 pari al 17% del prezzo dell'appalto originario risultava essere sproporzionata, non giustificata né consentita alla luce della riconosciuta corresponsabilità paritaria di tutte le parti nella causazione del lamentato inadempimento contrattuale.
Indi evidenziava la sussistenza di vizio logico e metodologico della sentenza dal momento che il Tribunale aveva accertato e riconosciuto che l'opposta aveva dato luogo solo ad un parziale adempimento, con una sua precisa corresponsabilità nelle deficienze funzionali dell'impianto che, di fatto, era risultato del tutto inidoneo all'uso pattuito, e atteso che aveva espressamente onerato la parte opposta di tenere indenne, sempre in quota parte, l'opponente di tutte le spese sostenute per cercare di porre rimedio ai lamentati vizi e all'accertata inidoneità dell'impianto fornito - spese determinate e documentate in fascicolo in complessivi 35.361,90 euro, non contestate ex adverso - risultava evidente che la riduzione del prezzo, comprensiva nella specie anche degli ingiusti costi sopportati dall'opponente, avrebbe dovuto essere pari al 50% (se considerate le sole parti in causa) o quanto meno pari al 33% (se considerata anche l'utilizzatrice finale del macchinario) e comunque non pari al 17% come ritenuto dal Tribunale.
Precisava quindi che se il Tribunale avesse correttamente applicato la disposizione codicistica richiamata sia le stesse motivazioni evidenziate in sentenza, non solo non avrebbe dovuto essere condannata ma sarebbe stata l'opposta a dover restituire delle somme, e ciò in ogni caso sia se si fosse proceduto a una riduzione del prezzo nell'ordine del 50% e sia se, invece, si fosse determinata nel 33% la percentuale corretta.
Indi evidenziava che l'importo complessivo del contratto di appalto era pari ad euro 251.941,25
e di aver corrisposto euro 181.576,45 pari alla differenza richiesta con il decreto ingiuntivo opposto ossia euro 70.364,80.
Precisava inoltre che con la revoca del D.I. opposto e con la condanna dell'opponente al
10 pagamento della minor somma di euro 33.500,00, il Tribunale aveva determinato una riduzione del prezzo complessivo del contratto di appalto portandolo al minor importo di euro 215.076,45
(euro 181.576,45 importo già corrisposti + euro 33.500,00 importo ulteriore riconosciuto in sentenza), determinando nei fatti una riduzione del 17% rispetto agli originari 251.941,25 euro previsti in contratto.
Soggiungeva trattarsi di percentuale del tutto erronea, in contrasto col dettato dell'art.1668 c.c. atteso che era stato proprio il Tribunale a riconoscere la corresponsabilità di tutte le parti nell'inadempimento contrattuale, senza rilevarne una diversa graduazione e, quindi, sostanzialmente attribuendo a tutte le parti la stessa quota di responsabilità oltre che a prevedere l'onere per l'opposta di tenere indenne, sempre in quota parte, l'opponente dei costi ulteriori che ha dovuto sostenere per effetto del dichiarato inadempimento contrattuale della controparte.
Deduceva quindi che la riduzione percentuale dell'importo complessivo del contratto di appalto avrebbe dovuto essere pari al 50%, tenuto conto solo delle parti costituite ed Parte_1
con la conseguenza che l'originario importo di euro Controparte_1
251.941,25 avrebbe dovuto essere ridotto a euro 125.970,63, tenuto altresì conto anche dei costi documentati che l'odierna appellante aveva dovuto poi sostenere per cercare di porre rimedio alle deficienze strutturali e funzionali dell'impianto fornito, con l'ulteriore conseguenza che l'opponente non avrebbe dovuto essere condannata a corrispondere alcunché e, per converso,
l'opposta avrebbe dovuto restituire alla parte committente la somma di euro 55.605,82 (pari alla differenza fra l'importo già corrisposto in euro 181.576,45 e quello minore effettivamente dovuto in euro 125.970,63).
In subordine a volersi effettuare una riduzione pari al 33% e quindi considerare nell'occorso anche l'inadempimento della MA, l'importo da restituirsi andava quantificato in complessivi euro 12.775,81.
§ 9. - Parte appellata costituitasi in Controparte_1
giudizio il 30.09.2020 ha spiegato appello incidentale articolato in tre motivi.
§ 9.1. - Con il primo motivo intestato “ERRORE NELLA QUALIFICAZIONE DEL
RAPPORTO GIURIDICO SOTTESO ALLA VICENDA PER CUI SI CONTROVERTE.
CARENZA DI MOTIVAZIONE. MANCATA DECISIONE SU UN PUNTO DECISIVO
DELLA CONTROVERSIA” parte appellante incidentale deduceva che il primo giudice aveva errato nel qualificare il rapporto di causa quale di appalto, anziché di compravendita.
Evidenziava che alle diverse conclusioni doveva pervenirsi dalle commesse accettate,
Cont sottoscritte, in ogni singola pagina, e rinviate alla da parte dell'odierna appellata, il cui oggetto era appunto la “fornitura e montaggio” essendosi limitata la manodopera al mero pre- montaggio elettromeccanico completo in fabbrica, al collaudo in fabbrica prima della consegna,
11 collaudo peraltro avvenuto in presenza dei tecnici della con finale avviamento in Parte_1
loco.
Soggiungeva che, nel caso di specie, doveva ricondursi il contratto alla vendita e non all'appalto come si desumeva dalla sussistenza dei requisiti: 1) Accessorietà: la natura dell'ordine consentiva di ritenere la manodopera del tutto strumentale rispetto al trasferimento del bene, laddove, nell'appalto il rapporto era inverso;
2) La normale produzione: nel senso che si aveva vendita e non appalto quando l'oggetto costituiva la normale attività del fornitore;
3) Assenza di interferenza: nel senso che affinché vi fosse appalto e non vendita era necessario che si fosse attribuito un potere di partecipazione e controllo a colui che aveva conferito l'incarico.
Da ciò, quindi, conseguiva ai fini dell'eccepita decadenza che l'art 1495 cc. prevedeva la decadenza laddove i vizi – come nel caso di specie - non fossero stati denunciati al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, termine comunque decorso atteso che risultava documentalmente provato che l'impianto era stato consegnato in data 28/12/2013 e che l'azione giudiziale per il risarcimento dei danni e risoluzione del contratto era stata intrapresa solo con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Precisava che nessuna valenza probatoria poteva essere attribuita alla documentazione allegata da parte opponente (1,4,9) integralmente contestata, relativa ad un rapporto intrattenuto con altra società, evidenziando che la non aveva mai formalizzato alcuna contestazione Parte_1
Cont nei confronti dell'operato della ma, si era limitata ad inoltrare un presunto reclamo (in russo) che la MA la committente principale le aveva indirizzato, solo in seguito all'ulteriore Cont sollecito di pagamento proveniente dalla
Allegava inoltre che la non solo non aveva sollevato alcuna contestazione, benché Parte_1
l'impianto fosse avviato già dal mese di marzo 2014 ma, di contro, nel mese di maggio 2014, aveva proceduto a sottoscrivere l'ulteriore ordine per la fornitura di materiale atto a potenziare l'impianto già in uso, sottoscrivendo, stante le pregresse morosità, un protocollo d'intesa per la regolarizzazione dei pagamenti unitamente alla refusione degli importi della commessa integrativa.
Indi evidenziava che la parte che si era avvalsa dell'eccezione di inadempimento aveva un onere di allegazione che non poteva risolversi nella generica deduzione dell'inesatta attuazione da parte del debitore del programma contrattuale, dovendo la controparte essere in grado di individuare quali prestazioni non erano state esattamente adempiute anche in considerazione della significativa durata del rapporto contrattuale in contestazione.
§ 9.2 - Con il secondo motivo intestato “VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DELLE
NORME DI LEGGE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLE PROVE.
VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SUL RIPARTO DELL'ONERE
12 Cont DELLA PROVA. MANCANZA DI MOTIVAZIONE” la ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha correttamente valutato le considerazioni del c.t.u..
Deduceva che il giudicante, oltre a mostrare di privilegiare, l'unico contraddittorio assunto del
CTU – per cui tutte le parti coinvolte avevano una qualche responsabilità nel funzionamento dell'impianto – nella decisione, priva di qualunque iter logico giuridico, decurtando l'importo richiesto con il ricorso monitorio si era posto in netta contraddizione con quanto emerso delle risultanze istruttorie e dalla documentazione in atti.
Evidenziava in particolare quanto emerso dalla c.t.u. per cui “la è stata unica e Parte_1
diretta titolare del rapporto contrattuale con la MA, risultando la soltanto CP_1 un sub-fornitore ….ad essa ( ) competeva la verifica dei dati di progetto sulla base Parte_1 dei quali sono state dimensionate le apparecchiature fornite…ad essa ( ) competeva, Parte_1
una volta rilevata la problematica lamentata, la verifica ed il confronto fra i reali dati di funzionamento dell'impianto MA al suo limite di batteria con quelli di progetto iniziale e di contratto” e che “per quanto emerge dalla documentazione esaminata, mai la ha Parte_1
contestato alla differenza fra le apparecchiature offerte, e descritte dalla Controparte_4 nell'ordine sottoscritto in data 31 luglio 2013 [Allegato 4 2013-07-31], e quelle CP_1 poi da questa effettivamente fornite ed installate presso la MA in Russia”.
A fronte di tali considerazioni deduceva che se la , era stata ritenuta unica titolare Parte_1
del rapporto contrattuale, nonché responsabile dei dati di progetto, non si comprendeva come realisticamente, il c.t.u. avesse addebitato una seppur “lieve responsabilità” a proprio carico, pari al 18,34 %.
Precisava in ogni caso che anche a voler assecondare il criterio di riparto delle responsabilità, così come dedotte dal CTU, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, doveva applicarsi sull'utile lordo preso a base del calcolo e quindi secondo il seguente schema: Oneri a carico
€ 218.454,80-81,66% = € 178.390,18 Oneri a carico € 49.071,04– Parte_1 CP_1
18,34% = € 8.999,62. Pertanto, il giudice di prime cure, in ultima analisi, in considerazione Cont della ridotta responsabilità della comunque non sussistente, avrebbe al più potuto operare una decurtazione pari ad € 8.999,62, e, per l'effetto, condannare la alla refusione Parte_1 dell'importo di € 61.262,70.
§ 9.3 - Con il terzo motivo intestato “VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DELLE
NORME DI LEGGE IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI” parte appellante incidentale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice non aveva fatto corretta applicazione del decreto legislativo n.231 del 2002.
Ha infatti dedotto che la sentenza di primo grado era errata laddove non aveva riconosciuto che gli interessi erano dovuti nella misura di cui al d.lgs. n.231/2002, ma al tasso legale.
13 § 10. – Tali i rispettivi motivi d'appello e le conclusioni delle parti deve osservarsi che è fondato l'appello principale mentre deve essere rigettato l'appello incidentale, i cui motivi in ragione della stretta connessione possono essere trattati congiuntamente.
Quanto all'appello principale deve osservarsi che non avendo l'appellante riproposto la domanda di risoluzione (cfr., conclusioni rassegnate in atto d'appello) dovrà essere affrontata esclusivamente la domanda di riduzione del prezzo e nei termini della domanda svolta in primo grado volta in effetti ad impedire e contrastare il versamento del corrispettivo del contratto di appalto incluse attività ulteriori dell'importo di euro 70.467,28 (quale richiesto in monitorio), senza che la generica formula della maggiore o minor somma possa diversamente rilevare, se non ai fini di una domanda volta sostanzialmente ad evidenziare una mera eccezione d'inadempimento ex art.1460 c.c. ed in tal senso – a volersi comunque rientrare nella domanda di riduzione dell'appellante principale - a ridurre il valore della commessa in detto preciso ammontare.
Sul punto giovi richiamare Cass.civ.n.20870 del 2009 per cui “L'"exceptio inadimpleti contractus" di cui all'art. 1460 cod. civ., al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese, secondo un'interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità”, dovendosi altresì osservare che nel caso oggetto di esame da parte della S.C. si era appunto cassato la sentenza di merito che aveva escluso di poter ravvisare l'eccezione di cui all'art.1460 cod. civ. nella domanda riconvenzionale diretta alla riduzione del prezzo di una compravendita immobiliare.
Inducono in tal senso all'accoglimento dell'appello i doc.n.4,6, 7, 15 e 16 prodotti in primo grado dalla da cui si evince (doc.n.15 e 16) che il contratto di causa andava Parte_1
Cont qualificato come appalto essendosi la presa l'impegno di realizzare un macchinario ad hoc, previa visita nel sito della società committente principale.
Secondo Cass.civ.n.3807 del 1995 la distinzione tra vendita e appalto, nei casi in cui la prestazione di una parte consista sia in un dare, sia in un "facere", non si esaurisce nel dato meramente oggettivo del raffronto fra il valore della materia e il valore della prestazione d'opera, ma è necessario avere riguardo alla volontà dei contraenti, per cui si ha appalto – come nel caso di specie - quando la prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare alle cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore, che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dare luogo ad un
14 "opus perfectum", inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione.
Nel caso affrontato dalla S.C., simile al presente, si era infatti qualificato come appalto il contratto con cui l'imprenditore si era obbligato a fornire al committente un capannone prefabbricato da installare e porre in opera nel luogo indicato dal committente, come nel caso Cont di specie in cui la si era obbligata ad effettuare il collaudo presso il cliente MA (come indicato nell'ordine di cui al doc.n.2 dell'opponente in primo grado).
Non si trattava quindi di vendita ed in tal senso risulta infondato il primo motivo dell'appello incidentale, dovendosi condividere le considerazioni del primo giudice con cui si è definito “il contributo fornito dalla opposta quale significativamente ulteriore rispetto alla mera fornitura di apparecchiature, involgendo ulteriore attività sia progettuale, sia di supervisione e assemblaggio generale”.
Orbene a fronte di tali considerazioni appare evidente dal doc.n.4 opponente (contestazioni della MA – la committente principale - sui gravi malfunzionamenti della Filtropressa, inclusa
Cont rottura della trasmissione), dal doc.n.6 opponente (email della del 2.07.14 di impegno alle
Cont attività di riparazione) e dal doc.n.4 dell'opposta email dell'appellata alla del Parte_1
20.03.14 in cui si riconosceva rumorosità della filtropressa con necessità di ridurre la portata al fine di evitare continui stop nel suo funzionamento, che quindi non poteva essere richiesto il saldo delle ulteriori attività e corrispettivi relativi all'appalto ed ulteriori attività d'emenda- integrative, trattandosi di attività prive di utilità ai fini delle richieste prestazioni, essendo quindi pienamente legittimo e rispondente ai parametri di cui all'art.1460 c.c. il rifiuto della di versare ulteriori importi all'appaltatrice come reso evidente dalla e-mail (doc.n.7 Parte_1
opponente) del 2 luglio 2014 indirizzata dall'appellante all'appellata e come reso evidente dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo invero non evincendosi le ragioni della condanna dell'appellante al pagamento di euro 33.500,00.
Nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado risultava invero evidente
(così a pag.n.40) che “Per stessa ammissione di entrambe le Parti in causa, e dalla documentazione in atti dallo scrivente CTU visionata, emerge chiaramente che l'impianto fornito e realizzato in Russia dalla e, per il suo tramite, in massima parte anche Parte_1 dalla ha presentato sin da subito le “deficienze funzionali” poi lamentate. CP_1
“Deficienze funzionali” che, evidentemente non eliminate poi neanche dall'intervento eseguito dalla Ditta Impiantia S.r.l. (intervenuta, in ultimo, per incarico diretto della ), Parte_1 hanno portato al dichiarato smantellamento dell'impianto da parte della Committente MA” ed ancora il c.t.u. risulta aver evidenziato a pag.n.52 dell'elaborato di essere “addivenuto al personale convincimento che essi “vizi” possano essere ricondotti ad una errata o insufficiente
15 valutazione delle effettive caratteristiche del refluo da trattare. Con conseguente errato dimensionamento dell'impianto fornito e montato”. Cont Orbene trattandosi di attività commissionate dall'appellante quale sub-committente alla come si evince dal doc.n.2 (sopra richiamato) non può che ritenersi un inadempimento a carico della parte appellata con conseguente venir meno di ogni diritto ad ulteriori corrispettivi ed infondatezza anche del secondo motivo dell'appello incidentale, versandosi in attività Cont interamente demandata alla tenuta a fornire un macchinario idoneo all'uso da svolgersi nel sito dove doveva essere installato, che la stessa appellata aveva esaminato prima dello svolgimento delle prestazioni.
Ne consegue che il terzo motivo di appello incidentale, non rilevante ai fini della decisione, deve ritenersi pertanto assorbito.
In conclusione, l'appello principale deve essere accolto, nei termini sopra evidenziati con conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto e revoca anche della condanna
Cont dell'appellante al pagamento di euro 33.500,00 in favore di dovendosi invero rigettare le domande svolte in monitorio dall'appellante incidentale e le domande di restituzione dell'appellante principale non potendosi ritenere comprovati gli esborsi sostenuti pari
35.361,90 euro (non essendo sufficienti a tal fine sole fatture cfr., Cass.civ.n.134/2020) non rientrando dette domande nell'azione come sopra qualificata, in quanto volta sostanzialmente ad impedire e contrastare il versamento del corrispettivo del contratto d'appalto dell'importo di euro 70.467,28 ed in tal senso – a volersi comunque rientrare nella domanda di riduzione dell'appellante principale - a ridurre il valore della commessa in detto preciso ammontare.
§ 11. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate in favore del difensore antistatario, per il primo grado tenuto conto del quinto scaglione di valore (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) in euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 2.835,00 per fase di trattazione ed euro 2.127,00 per fase decisionale e per il secondo grado in euro 2.977,00 per fase di studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione ed euro 2.552,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due e i minimi per le altre in ragione della limitata istruttoria (assente in secondo grado), sinteticità degli scritti conclusionali e forme adottate per la decisione di secondo grado.
Debbono inoltre trovare parziale compensazione in ragione della metà, tenuto conto del limitato accoglimento delle domande dell'appellante, per quanto sopra evidenziato.
Le spese di c.t.u. di primo grado, per quanto già disposto dal primo giudice, possono restare a carico al 50% per ciascuna delle parti considerato l'esito del giudizio.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza
16 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
atto di citazione notificato in data 1.07.2020 e sull'appello incidentale proposto da vverso la sentenza n.7832/2020 resa Controparte_1
in data 28.05.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale – integralmente confermata nel resto la sentenza di primo grado inclusa revoca del decreto ingiuntivo n.2222/2015 emesso dal
Tribunale di Roma – revoca la condanna di al pagamento di euro 33.500,00 oltre Parte_1
interessi in favore di con rigetto delle Controparte_1
domande avanzate in monitorio nei confronti della società appellante principale.
2) Rigetta l'appello incidentale di . Controparte_1
3) Condanna in persona del l.r.p.t. alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite del doppio grado in favore di e per essa del proprio Parte_1
difensore avv. Vincenzo Sparano, dichiaratosi antistatario, liquidate già effettuata la parziale compensazione di cui in parte motiva, per il primo grado in euro 4.571,00 per compensi professionali oltre euro 786,00 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa e per il secondo grado in euro 4.801,50 per compensi professionali oltre euro 804,00 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante incidentale Controparte_1
[...]
Roma, 30.04.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
17
Sezione VI civile
R.G. 3533/2020
All'udienza collegiale del giorno 30/04/2025 ore 11:40
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SPARANO VINCENZO avv. Cassese sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FRAIOLI ANNA pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Cassese chiede la distrazione delle spese a favore dell'avv. Sparano.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 30.04.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3533 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
presso il difensore avv. Vincenzo Sparano che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., domiciliata presso il difensore avv. Anna Fraioli che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.7832/2020 resa in data 28.05.2020 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 1.07.2020 a proposto appello Parte_1
2 contro la sentenza n.7832/2020 pubblicata in data 28.05.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.22956/2015, promosso dall'odierna appellante nei confronti di in opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo n.2222/2015 notificatole dall'appellata.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Oggetto del giudizio è
l'opposizione proposta da on atto di citazione del 25.3.2015 avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.2222/2015 emesso in data 30.01.2015 per l'importo di € 70.467,28 oltre accessori in favore della Ha esposto a Controparte_1 sostegno l'opponente tra l'altro: che in data 25.7.2013 stipulava con la società MA
Technocell un contratto per la fornitura, montaggio e avviamento di un impianto filtropressa modello 630 50 pp KA-C1/30 presso lo stabilimento di Penza in Russia;
che essa opponente con ordine n.653/13 commissionava alla società opposta la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue;
che tra le pattuizioni convenute figurava anche l'assistenza e il collaudo dell'impianto da completare entro il 10.12.2013; che in data 21.5.2014, tenuto conto dei difetti riscontrati nell'impianto, addebitabili alla società opposta, veniva emesso un nuovo ordine a favore di quest'ultima relativo all'acquisto di ulteriori componenti dell'impianto; che con lettera di reclamo del 27.6.2014, indirizzata a essa opponente, la società russa MA lamentava alcuni malfunzionamenti, nonché l'insoddisfacente qualità dell'impianto e intimava la risoluzione del contratto con conseguente restituzione delle somme versate;
che il suddetto reclamo veniva inoltrato all'opposta, alla quale veniva inoltre richiesto immediato intervento al fine di completare l'impianto; che, tenuto conto dei versamenti effettuati da MA, essa opponente aveva provveduto a versare all'opposta una somma complessiva di € 134.000; che essa opponente sospendeva i pagamenti, condizionandoli all'esito positivo dell'avviamento finale;
che con email dell'8.9.2014 essa opponente denunciava alla società opposta malfunzionamenti dell'impianto, nonché disfunzioni meccaniche di alcuni pezzi montati e alla quale successivamente inviava un ulteriore reclamo di MA, con reiterata sospensione dei pagamenti;
che essa opponente emetteva fattura n. 72/2014 nei confronti della società opposta
a seguito degli ulteriori costi sostenuti per ovviare a tali malfunzionamenti e per rifondere i costi sostenuti per le molteplici trasferte in Russia per € 34.141,90; che essa opponente si rivolgeva ad altra società, Impiantia s.r.l. per verificare e intervenire sui malfunzionamenti registrati, la quale preventivava un intervento di ripristino il cui costo veniva stimato in €
29.500,00 per la fornitura del materiale ed € 8.000,00 per il montaggio ed il collaudo.
Esponeva inoltre l'opponente: che il credito azionato mediante procedimento monitorio da parte dell'opposta non risultava esigibile, non essendosi verificate le circostanze ravvisabili nell'avviamento dell'impianto e nel contestuale pagamento da parte del cliente russo MA,
3 dalle quali far decorrere, per espressa previsione della nota inserita nell'ordine n.635/13 il termine per il pagamento da parte di essa opponente;
che il contratto in esame accedeva allo schema tipico del contratto di appalto;
che le difformità e i vizi dell'opera riscontrati erano tali da rendere il bene oggetto del contratto del tutto inidoneo alla sua destinazione, con conseguente diritto di essa opponente di vedere risolto il contratto, con condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art.1667 c.c. Ha chiesto revocare il decreto opposto, accertato l'inadempimento da parte della società opposta, tenuto conto dei vizi delle difformità riscontrate nell'impianto assemblato nello stabilimento russo, nonché in via riconvenzionale, accertato e dichiarato il grave inadempimento della Controparte_1
alle obbligazioni assunte, pronunciarsi la risoluzione del contratto ex art.1668
[...]
c.c., con conseguente condanna alla restituzione dei pagamenti ricevuti per un importo complessivo di € 134.750,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché, in subordine, con condanna all'eliminazione a proprie spese delle difformità e dei vizi dell'impianto o, in ulteriore subordine, alla riduzione del corrispettivo del contratto di appalto dell'importo di € Cont 70.467,28 con conseguente compensazione dell'eventuale credito accertato a favore di , con condanna al risarcimento dei danni subiti. Si è costituita Controparte_1 educendo tra l'altro: che la somma ingiunta non atteneva esclusivamente
[...] alla fornitura prevista nell'ordine n. 635/2013, di cui alla fattura n 165 del 31.12.2013, bensì comprendeva la commessa integrativa n. 498/2014 del 21.05.2014, di cui alla fattura n.
112/2014, nonché le fatture n. 57 e 136 del 2014 relative ai servizi di coordinamento nell'installazione ed avviamento e relative al rimborso delle spese sostenute dai tecnici della società; che il credito, tenuto conto dell'estraneità di essa opposta alle statuizioni contrattuali sottoscritte dall'opponente con la società MA, risultava esigibile;
che il saldo della fornitura sarebbe dovuto avvenire entro 90 gg dall'avviamento; che dal report di verifica dell'impianto del 20 marzo 2014 emergeva l'avvenuto avviamento con performance in linea con quelli attesi;
che il contratto concluso tra esse opposta e la società opponente era inquadrabile nel contratto di compravendita e non di appalto come si evinceva sia dalla proposta contrattuale di essa opposta, nonché dalla conferma d'ordine n.635/2013; che l'oggetto del contratto era rinvenibile nella fornitura dell'impianto di trattamento di acque reflue, tenuto conto della strumentalità della manodopera rispetto al trasferimento del bene;
che l'applicabilità degli artt. 1476 e ss. era desumibile dalla circostanza che la fornitura di siffatta tipologia di impianti rientrava nella normale attività di essa opposta;
che l'impianto era stato consegnato in data
28.12.2013; che l'opponente non aveva mai formalizzato alcuna contestazione nei confronti di essa opposta, limitandosi ad inviare presunti reclami in russo che la società MA le avrebbe indirizzato;
che pertanto era decorso il termine annuale ex art. 1495 cod. civ.; che l'opponente
4 procedeva a sottoscrivere un ulteriore ordine per la fornitura di materiale volto a potenziare
l'impianto; che non era stata sufficientemente dimostrata la sussistenza di vizi;
che le specifiche tecniche dell'impianto erano state predisposte dalla stessa opponente;
che alcune apparecchiature venivano fornite direttamente dall'opponente, mentre altre erano di competenza della società MA;
che tra le caratteristiche concordate tra le parti in causa non era prevista l'assistenza tecnico-commerciale; che a seguito dell'avviamento si riscontravano tra l'altro alcune criticità, relative a discrasia tra le specifiche tecniche richieste dall'opponente e la reale situazione riscontrata in loco;
che essa opposta raccomandava urgenti interventi di correzione di tali difformità ed invitava la società MA a mantenere
l'impianto in un costante controllo e in uno stato di pulizia ottimale al fine di non comprometterne la funzionalità; che la propria lettera del 2.7.2014 non era valutabile alla stregua di un riconoscimento di asseriti vizi. Ha chiesto respingere l'opposizione e rigettare le domande di risoluzione e di risarcimento danni, nonché in subordine condannare parte opponente al pagamento della somma complessiva di € 70.364,80 o della somma, maggiore o minore, che risultasse, comunque, dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: 1) Respinge la domanda di risoluzione contrattuale proposta da parte opponente. 2) Revoca il decreto ingiuntivo n.2222/2015 emesso in data 30.1.2015 in favore di per l'importo di € 70.467,28 Controparte_1
oltre accessori. 3) In accoglimento della domanda di pagamento somma avanzata con lo stesso decreto condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 33.500,00 oltre interessi legali dalla domanda. Controparte_1
4) Dichiara compensate le spese del giudizio per metà e condanna alla Parte_1
rifusione in favore di della restante parte Controparte_1 che liquida nell'importo complessivo di € 4.650,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, ponendo definitivamente le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico delle parti per metà ciascuna.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Ciò premesso va considerato: che la società opposta ha azionato il credito derivante dalla fornitura di un impianto di trattamento di acque reflue di cartiere da realizzarsi presso lo stabilimento russo della società MA
Technocell; che sulla base delle fatture emesse dalla società opposta, la stessa ha richiesto il pagamento del residuo credito di € 70.262,32; che quest'ultima concordava la fornitura e
l'avviamento dell'impianto in loco, rimanendo tuttavia estranea alle statuizioni negoziali intercorse tra la società opponente e la società titolare dello stabilimento;
che nell'ordine
5 n.635/13, predisposto dalla società opponente, i pagamenti da corrispondere all'opposta venivano condizionati all'avvenuto accredito dei pagamenti effettuati dalla società russa, così come previsto nel contratto di appalto sottoscritto tra e MA;
che in data Parte_1
1.2.2017 a seguito di controversia tra le stesse insorta, le predette società convenivano transattivamente che gli obblighi reciproci delle parti erano da intendersi soddisfatti. A ciò consegue che tenuto conto dell'estraneità negoziale della società opposta rispetto al contratto intercorso tra e MA nonché dell'intervenuta transazione tra le predette società, Parte_1
il credito vantato è da considerarsi esigibile;
che difatti, tenuto conto del nuovo accordo intervenuto, la condizione sospensiva inserita è divenuta impossibile, non potendosi considerare il pagamento a favore dell'opposta condizionato ad un rapporto negoziale tra
e MA non più operante. Nel corso dell'istruttoria è stata espletata consulenza Parte_1
tecnica di ufficio, sono state depositate da entrambe le parti note critiche nel termine concesso, ciò che ha consentito rituale contraddittorio delle parti sulle conclusioni del c.t.u., al cui esito non si è ritenuto necessario lo svolgimento di ulteriori incombenti da parte del c.t.u. medesimo.
A mezzo della espletata consulenza tecnica di ufficio si è accertato: che in relazione all'impianto oggetto del contratto del 25.7.2013 tra MA e sono state individuate Parte_1
le attività da svolgersi distinte tra la committente MA, la società opponente e la società opposta;
che in particolare quest'ultima è risultata incaricata della progettazione e realizzazione delle apparecchiature di cui alla fornitura - P&ID R. 01 con elencazione dei singoli componenti, della supervisione dei lavori di costruzione/assemblaggio in sito e dell'avviamento del sistema di depurazione;
che la società opposta è risultata altresì incaricata della ulteriore progettazione e realizzazione di cui all'ordine aggiuntivo intercorso tra le parti del giudizio. Il complesso di dette attività complesse comporta la valutazione della eccezione di parte opposta che deduce doversi qualificare il contratto quale compravendita anziché quale appalto, come dedotto dalla società opponente. Va in proposito considerato: che nel caso in esame il complesso delle suindicate attività porta a ritenere il contributo fornito dalla opposta quale significativamente ulteriore rispetto alla mera fornitura di apparecchiature, involgendo ulteriore attività sia progettuale, sia di supervisione e assemblaggio generale. Risulta inoltre significativo il contributo fornito dalla società opposta all'esito delle segnalazioni, provenienti dalla opposta stessa, sull'insorgenza di problematiche tecniche insorte nello svolgimento delle operazioni di assemblaggio e attivazione, dell'impianto, con specifiche fattive indicazioni, anche progettuali, fornite dalla opposta e conseguente progettazione di modifiche e implementazioni e indicazione di ulteriori apparecchiature, ciò che la portato all'ulteriore ordine aggiuntivo intercorso tra le parti del giudizio. Devesi, pertanto, conclusivamente qualificare il rapporto intercorso tra le parti quale contratto di appalto. A mezzo della espletata
6 consulenza tecnica di ufficio, in relazione alla sussistenza, natura e causa dei vizi lamentati dalla opponente si è altresì accertato: che la stessa opposta segnalava l'insorgenza di problematiche tecniche e di funzionamento insorte nello svolgimento di assemblaggio e attivazione;
che l'impianto fornito e realizzato in Russia dalla e, per il suo tramite, Parte_1
in massima parte anche dalla ha presentato sin da subito le deficienze CP_1
funzionali accertate, problematiche che non risultano essere state eliminate neanche dall'intervento eseguito dalla Ditta Impiantia S.r.l. intervenuta per incarico diretto della
; che successivamente è inoltre intercorso lo smantellamento dell'impianto da parte Parte_1 della committente MA. All'esito degli accertamenti svolti è risultato sussistente comportamento non diligente di tutte le parti interessate (MA, , Parte_1 CP_1
e Impiantia); che in particolare, non sono state indagate e determinate le caratteristiche del refluo in ingresso all'impianto, caratteristiche indispensabili e propedeutiche per poter procedere alla corretta progettazione e realizzazione di qualsivoglia opera di ingegneria e che avrebbero inciso sulla funzionalità dell'impianto realizzato;
che con riferimento alla incapacità di risolvere le problematiche lamentate;
che si è altresì evidenziato sia un difetto di coordinamento fra le parti e le attività operative tutte, sia le conseguenze della distanza fra il luogo di produzione delle apparecchiature e quello di loro montaggio e messa in esercizio;
che inoltre l'impianto commissionato dalla MA alla non costituiva una “entità” Parte_1
funzionale autonoma ma si andava ad inserire ed integrare con una parte di impianto realizzato
e gestito direttamente dalla MA. Tenuto conto dei suindicati accertamenti e delle risultanze documentali acquisite, risultano pertanto inammissibili le istanze istruttorie di parte attrice, considerato che le circostanze articolate sono in parte generiche, in parte già risultanti documentalmente, in parte comunque superate dagli accertamenti eseguiti. Il complesso delle risultanze suindicate porta altresì ad escludere la domanda di risoluzione contrattuale avanzata dalla opponente, non essendo risultato sussistente il grave inadempimento dell'opposta indicato a sostegno dalla opponente. Per quanto riguarda le conseguenze economiche nei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti del giudizio ed in relazione alla domanda di pagamento somma azionata da parte opposta col decreto ingiuntivo opposto, va rilevato che non appare condivisibile il criterio adottato dal c.t.u., il quale ha fatto riferimento all'utile lordo che sarebbe stato conseguito dalle società, adottando una proporzione di causalità e prendendo a parametro tra l'altro la somma oggetto della transazione intervenuta tra MA e documentata in atti. Tale criterio non risulta adottabile nel caso in Parte_1
esame dovendosi considerare: che la va considerata estranea al contratto CP_1
intercorso tra MA e nonché da ultimo alla transazione tra le stesse, non potendo Parte_1
quindi sulla stessa far ricadere eventuali valutazioni desumibili da detti accordi tra le altre
7 parti; che le accertate deficienze funzionali dell'impianto sono state considerate come attribuibili a tutte le parti, sia pure in funzioni diverse;
che l'impossibilità di individuare
l'effettivo costo per l'eliminazione delle problematiche, come accertato dal c.t.u., quale derivante dallo smantellamento dell'impianto, porta alla necessità di effettuare valutazione comparativa in relazione alla entità della somma in contestazione ed alla compartecipazione nella causazione delle problematiche, quale derivante da prestazione parzialmente idonea da parte della opposta, riguardante entrambi gli ordini e dalla documentata pattuizione tra le parti di suddivisione tra loro dei costi ulteriori di intervento. Sulla base di tutti i suesposti elementi risulta congruo ed equo determinare in € 33.500,00 l'importo spettante in favore dell'opposta. Va pertanto revocato il decreto opposto ed in accoglimento della domanda di pagamento somma con lo stesso avanzata, va condannata parte opponente al pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali dalla domanda. Concorrono giusti motivi, tenuto conto dell'esito complessivo delle domande reciprocamente proposte, per disporre la compensazione delle spese del giudizio per metà, con condanna di parte opponente al pagamento della restante parte nell'importo che si liquida in dispositivo, ponendo definitivamente le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico delle parti per metà ciascuna.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'adita Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, in parziale riforma della Sentenza n. 7832/20 pubblicata in data 28.05.20 dal Tribunale di Roma a definizione di giudizio rubricato al n. RG. 22956/15, accogliere le seguenti conclusioni Previa conferma della revoca del D.I. n. 2222/15 opposto in prime cure Previa conferma di quanto accertato in prime cure secondo cui il prezzo complessivo dell'appalto è pari a euro 251.941,25 e che l'odierna appellante per detta causale ha versato acconti per complessivi euro 181.576,45, Accertata e confermata la paritaria corresponsabilità delle parti nella causazione dell'inadempimento contrattuale per cui è causa, a) Determinare il diritto dell'appellante alla riduzione del prezzo complessivo dell'appalto originariamente pattuito nella misura percentuale del 50% ovvero, in subordine del 33%, tenendo altresì conto dei costi in euro 35.361,90 sostenuti da essa appellante per cercare di rimediare ai vizi dell'impianto fornito, come in prime cure documentati e non contestati ex adverso, con tutte le conseguenze di legge, il tutto come da causali di cui alla narrativa che precede e che quivi intendonsi per integralmente reiterate e trascritte, per l'effetto b) Condannare la in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di essa appellante dell'importo di 55.605,82 euro ovvero, in subordine di euro 12.775,81, il tutto come da causale di cui alla narrativa che precede in uno ai relativi conteggi esplicativi ivi riportati, oltre interessi legali e moratori, da ricomprendersi entro lo scaglione per valore di € 52.000,00 c) Condannare la prefata
8 convenuta alla compartecipazione, nelle percentuali innanzi indicate in via principale e subordinata, dei costi, come documentati in atti e non contestati ex adverso, sostenuti dall'appellante per effetto dell'accertata inadempienza contrattuale, con tutte le conseguenze di legge, oltre interessi legali e moratori d) Condannare l'appellata società alle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione.”.
§ 6. - costituitasi con comparsa Controparte_1
depositata il 01.10.2020 ha resistito al gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello principale proposto dalla ed accogliere Parte_1
l'appello incidentale proposto dalla per l'effetto, in parziale riforma della sentenza CP_3
gravata: - nel merito, in via principale, confermare, in ogni sua parte, il Decreto Ingiuntivo n.
2222/2015 e, per l'effetto, condannare la al pagamento di tutte le somme Parte_1
indicate nello stesso;
- nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi che venisse confermata la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, condannare, comunque, al pagamento della somma di € 61.365,18, risultante dalla decurtazione del 18% sull'utile lordo, o di quella diversa, maggiore o minore, somma che risultasse, comunque, dovuta, oltre interessi moratori, ai sensi del D.Lgvo n. 231/02, trattandosi di transazioni commerciali e rivalutazione monetaria così come già richiesti e riconosciuti in decreto;
- con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.”.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale è articolato in unico motivo.
A fondamento del motivo parte appellante deduceva che il primo giudice previa qualificazione del rapporto giuridico quale «contratto di appalto» aveva ritenuto, alla luce della CTU espletata in corso di causa, che la domanda di risoluzione contrattuale andava esclusa non essendo risultato sussistente il grave inadempimento dell'opposta posto che era stato accertato che le deficienze funzionali dell'impianto erano attribuibili a tutte le parti con compartecipazione nella causazione delle problematiche derivanti da una prestazione parzialmente idonea dell'opposta, nondimeno aveva riconosciuto il diritto dell'opponente alla riduzione del prezzo atteso che
«l'impianto commissionato ha presentato delle deficienze funzionali sin dalla prima installazione», discostandosi tuttavia dal criterio seguito dal CTU che, premessa una
«proporzionale corresponsabilità nell'inadempimento di tutte le parti interessate», aveva indicato nel 18,34% del totale pattuito il criterio di computo adeguato per la riduzione del prezzo.
Per l'effetto evidenziava che il Tribunale aveva sì accolto la domanda subordinata di revoca del
9 decreto ingiuntivo con accertamento del proprio diritto a vedersi riconosciuta la riduzione del prezzo originariamente pattuito fra le parti, ivi comprendendo anche il ristoro di quota parte dei costi ulteriori ingiustamente sostenuti, ma comunque condannato al pagamento del Parte_1
minor importo, rispetto a quello preteso in monitorio di euro 33.500,00, corrispondente al 17% del totale pattuito fra le parti.
Deduceva quindi vizio logico nelle argomentazioni del Tribunale con cui aveva disatteso la valutazione peritale circa una differente graduazione della responsabilità delle parti nella causazione dell'inadempimento e pur tuttavia aveva quantificato equitativamente un importo a titolo di riduzione del prezzo corrispondente al 17% del totale, addirittura inferiore a quello indicato dal CTU che, come detto, era fondato su differente valutazione della sussistenza di diversi gradi di responsabilità in capo a tutte le parti in conflitto.
Soggiungeva che in ogni caso la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro
33.500,00 pari al 17% del prezzo dell'appalto originario risultava essere sproporzionata, non giustificata né consentita alla luce della riconosciuta corresponsabilità paritaria di tutte le parti nella causazione del lamentato inadempimento contrattuale.
Indi evidenziava la sussistenza di vizio logico e metodologico della sentenza dal momento che il Tribunale aveva accertato e riconosciuto che l'opposta aveva dato luogo solo ad un parziale adempimento, con una sua precisa corresponsabilità nelle deficienze funzionali dell'impianto che, di fatto, era risultato del tutto inidoneo all'uso pattuito, e atteso che aveva espressamente onerato la parte opposta di tenere indenne, sempre in quota parte, l'opponente di tutte le spese sostenute per cercare di porre rimedio ai lamentati vizi e all'accertata inidoneità dell'impianto fornito - spese determinate e documentate in fascicolo in complessivi 35.361,90 euro, non contestate ex adverso - risultava evidente che la riduzione del prezzo, comprensiva nella specie anche degli ingiusti costi sopportati dall'opponente, avrebbe dovuto essere pari al 50% (se considerate le sole parti in causa) o quanto meno pari al 33% (se considerata anche l'utilizzatrice finale del macchinario) e comunque non pari al 17% come ritenuto dal Tribunale.
Precisava quindi che se il Tribunale avesse correttamente applicato la disposizione codicistica richiamata sia le stesse motivazioni evidenziate in sentenza, non solo non avrebbe dovuto essere condannata ma sarebbe stata l'opposta a dover restituire delle somme, e ciò in ogni caso sia se si fosse proceduto a una riduzione del prezzo nell'ordine del 50% e sia se, invece, si fosse determinata nel 33% la percentuale corretta.
Indi evidenziava che l'importo complessivo del contratto di appalto era pari ad euro 251.941,25
e di aver corrisposto euro 181.576,45 pari alla differenza richiesta con il decreto ingiuntivo opposto ossia euro 70.364,80.
Precisava inoltre che con la revoca del D.I. opposto e con la condanna dell'opponente al
10 pagamento della minor somma di euro 33.500,00, il Tribunale aveva determinato una riduzione del prezzo complessivo del contratto di appalto portandolo al minor importo di euro 215.076,45
(euro 181.576,45 importo già corrisposti + euro 33.500,00 importo ulteriore riconosciuto in sentenza), determinando nei fatti una riduzione del 17% rispetto agli originari 251.941,25 euro previsti in contratto.
Soggiungeva trattarsi di percentuale del tutto erronea, in contrasto col dettato dell'art.1668 c.c. atteso che era stato proprio il Tribunale a riconoscere la corresponsabilità di tutte le parti nell'inadempimento contrattuale, senza rilevarne una diversa graduazione e, quindi, sostanzialmente attribuendo a tutte le parti la stessa quota di responsabilità oltre che a prevedere l'onere per l'opposta di tenere indenne, sempre in quota parte, l'opponente dei costi ulteriori che ha dovuto sostenere per effetto del dichiarato inadempimento contrattuale della controparte.
Deduceva quindi che la riduzione percentuale dell'importo complessivo del contratto di appalto avrebbe dovuto essere pari al 50%, tenuto conto solo delle parti costituite ed Parte_1
con la conseguenza che l'originario importo di euro Controparte_1
251.941,25 avrebbe dovuto essere ridotto a euro 125.970,63, tenuto altresì conto anche dei costi documentati che l'odierna appellante aveva dovuto poi sostenere per cercare di porre rimedio alle deficienze strutturali e funzionali dell'impianto fornito, con l'ulteriore conseguenza che l'opponente non avrebbe dovuto essere condannata a corrispondere alcunché e, per converso,
l'opposta avrebbe dovuto restituire alla parte committente la somma di euro 55.605,82 (pari alla differenza fra l'importo già corrisposto in euro 181.576,45 e quello minore effettivamente dovuto in euro 125.970,63).
In subordine a volersi effettuare una riduzione pari al 33% e quindi considerare nell'occorso anche l'inadempimento della MA, l'importo da restituirsi andava quantificato in complessivi euro 12.775,81.
§ 9. - Parte appellata costituitasi in Controparte_1
giudizio il 30.09.2020 ha spiegato appello incidentale articolato in tre motivi.
§ 9.1. - Con il primo motivo intestato “ERRORE NELLA QUALIFICAZIONE DEL
RAPPORTO GIURIDICO SOTTESO ALLA VICENDA PER CUI SI CONTROVERTE.
CARENZA DI MOTIVAZIONE. MANCATA DECISIONE SU UN PUNTO DECISIVO
DELLA CONTROVERSIA” parte appellante incidentale deduceva che il primo giudice aveva errato nel qualificare il rapporto di causa quale di appalto, anziché di compravendita.
Evidenziava che alle diverse conclusioni doveva pervenirsi dalle commesse accettate,
Cont sottoscritte, in ogni singola pagina, e rinviate alla da parte dell'odierna appellata, il cui oggetto era appunto la “fornitura e montaggio” essendosi limitata la manodopera al mero pre- montaggio elettromeccanico completo in fabbrica, al collaudo in fabbrica prima della consegna,
11 collaudo peraltro avvenuto in presenza dei tecnici della con finale avviamento in Parte_1
loco.
Soggiungeva che, nel caso di specie, doveva ricondursi il contratto alla vendita e non all'appalto come si desumeva dalla sussistenza dei requisiti: 1) Accessorietà: la natura dell'ordine consentiva di ritenere la manodopera del tutto strumentale rispetto al trasferimento del bene, laddove, nell'appalto il rapporto era inverso;
2) La normale produzione: nel senso che si aveva vendita e non appalto quando l'oggetto costituiva la normale attività del fornitore;
3) Assenza di interferenza: nel senso che affinché vi fosse appalto e non vendita era necessario che si fosse attribuito un potere di partecipazione e controllo a colui che aveva conferito l'incarico.
Da ciò, quindi, conseguiva ai fini dell'eccepita decadenza che l'art 1495 cc. prevedeva la decadenza laddove i vizi – come nel caso di specie - non fossero stati denunciati al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, termine comunque decorso atteso che risultava documentalmente provato che l'impianto era stato consegnato in data 28/12/2013 e che l'azione giudiziale per il risarcimento dei danni e risoluzione del contratto era stata intrapresa solo con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Precisava che nessuna valenza probatoria poteva essere attribuita alla documentazione allegata da parte opponente (1,4,9) integralmente contestata, relativa ad un rapporto intrattenuto con altra società, evidenziando che la non aveva mai formalizzato alcuna contestazione Parte_1
Cont nei confronti dell'operato della ma, si era limitata ad inoltrare un presunto reclamo (in russo) che la MA la committente principale le aveva indirizzato, solo in seguito all'ulteriore Cont sollecito di pagamento proveniente dalla
Allegava inoltre che la non solo non aveva sollevato alcuna contestazione, benché Parte_1
l'impianto fosse avviato già dal mese di marzo 2014 ma, di contro, nel mese di maggio 2014, aveva proceduto a sottoscrivere l'ulteriore ordine per la fornitura di materiale atto a potenziare l'impianto già in uso, sottoscrivendo, stante le pregresse morosità, un protocollo d'intesa per la regolarizzazione dei pagamenti unitamente alla refusione degli importi della commessa integrativa.
Indi evidenziava che la parte che si era avvalsa dell'eccezione di inadempimento aveva un onere di allegazione che non poteva risolversi nella generica deduzione dell'inesatta attuazione da parte del debitore del programma contrattuale, dovendo la controparte essere in grado di individuare quali prestazioni non erano state esattamente adempiute anche in considerazione della significativa durata del rapporto contrattuale in contestazione.
§ 9.2 - Con il secondo motivo intestato “VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DELLE
NORME DI LEGGE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLE PROVE.
VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SUL RIPARTO DELL'ONERE
12 Cont DELLA PROVA. MANCANZA DI MOTIVAZIONE” la ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha correttamente valutato le considerazioni del c.t.u..
Deduceva che il giudicante, oltre a mostrare di privilegiare, l'unico contraddittorio assunto del
CTU – per cui tutte le parti coinvolte avevano una qualche responsabilità nel funzionamento dell'impianto – nella decisione, priva di qualunque iter logico giuridico, decurtando l'importo richiesto con il ricorso monitorio si era posto in netta contraddizione con quanto emerso delle risultanze istruttorie e dalla documentazione in atti.
Evidenziava in particolare quanto emerso dalla c.t.u. per cui “la è stata unica e Parte_1
diretta titolare del rapporto contrattuale con la MA, risultando la soltanto CP_1 un sub-fornitore ….ad essa ( ) competeva la verifica dei dati di progetto sulla base Parte_1 dei quali sono state dimensionate le apparecchiature fornite…ad essa ( ) competeva, Parte_1
una volta rilevata la problematica lamentata, la verifica ed il confronto fra i reali dati di funzionamento dell'impianto MA al suo limite di batteria con quelli di progetto iniziale e di contratto” e che “per quanto emerge dalla documentazione esaminata, mai la ha Parte_1
contestato alla differenza fra le apparecchiature offerte, e descritte dalla Controparte_4 nell'ordine sottoscritto in data 31 luglio 2013 [Allegato 4 2013-07-31], e quelle CP_1 poi da questa effettivamente fornite ed installate presso la MA in Russia”.
A fronte di tali considerazioni deduceva che se la , era stata ritenuta unica titolare Parte_1
del rapporto contrattuale, nonché responsabile dei dati di progetto, non si comprendeva come realisticamente, il c.t.u. avesse addebitato una seppur “lieve responsabilità” a proprio carico, pari al 18,34 %.
Precisava in ogni caso che anche a voler assecondare il criterio di riparto delle responsabilità, così come dedotte dal CTU, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, doveva applicarsi sull'utile lordo preso a base del calcolo e quindi secondo il seguente schema: Oneri a carico
€ 218.454,80-81,66% = € 178.390,18 Oneri a carico € 49.071,04– Parte_1 CP_1
18,34% = € 8.999,62. Pertanto, il giudice di prime cure, in ultima analisi, in considerazione Cont della ridotta responsabilità della comunque non sussistente, avrebbe al più potuto operare una decurtazione pari ad € 8.999,62, e, per l'effetto, condannare la alla refusione Parte_1 dell'importo di € 61.262,70.
§ 9.3 - Con il terzo motivo intestato “VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DELLE
NORME DI LEGGE IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI” parte appellante incidentale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice non aveva fatto corretta applicazione del decreto legislativo n.231 del 2002.
Ha infatti dedotto che la sentenza di primo grado era errata laddove non aveva riconosciuto che gli interessi erano dovuti nella misura di cui al d.lgs. n.231/2002, ma al tasso legale.
13 § 10. – Tali i rispettivi motivi d'appello e le conclusioni delle parti deve osservarsi che è fondato l'appello principale mentre deve essere rigettato l'appello incidentale, i cui motivi in ragione della stretta connessione possono essere trattati congiuntamente.
Quanto all'appello principale deve osservarsi che non avendo l'appellante riproposto la domanda di risoluzione (cfr., conclusioni rassegnate in atto d'appello) dovrà essere affrontata esclusivamente la domanda di riduzione del prezzo e nei termini della domanda svolta in primo grado volta in effetti ad impedire e contrastare il versamento del corrispettivo del contratto di appalto incluse attività ulteriori dell'importo di euro 70.467,28 (quale richiesto in monitorio), senza che la generica formula della maggiore o minor somma possa diversamente rilevare, se non ai fini di una domanda volta sostanzialmente ad evidenziare una mera eccezione d'inadempimento ex art.1460 c.c. ed in tal senso – a volersi comunque rientrare nella domanda di riduzione dell'appellante principale - a ridurre il valore della commessa in detto preciso ammontare.
Sul punto giovi richiamare Cass.civ.n.20870 del 2009 per cui “L'"exceptio inadimpleti contractus" di cui all'art. 1460 cod. civ., al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese, secondo un'interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità”, dovendosi altresì osservare che nel caso oggetto di esame da parte della S.C. si era appunto cassato la sentenza di merito che aveva escluso di poter ravvisare l'eccezione di cui all'art.1460 cod. civ. nella domanda riconvenzionale diretta alla riduzione del prezzo di una compravendita immobiliare.
Inducono in tal senso all'accoglimento dell'appello i doc.n.4,6, 7, 15 e 16 prodotti in primo grado dalla da cui si evince (doc.n.15 e 16) che il contratto di causa andava Parte_1
Cont qualificato come appalto essendosi la presa l'impegno di realizzare un macchinario ad hoc, previa visita nel sito della società committente principale.
Secondo Cass.civ.n.3807 del 1995 la distinzione tra vendita e appalto, nei casi in cui la prestazione di una parte consista sia in un dare, sia in un "facere", non si esaurisce nel dato meramente oggettivo del raffronto fra il valore della materia e il valore della prestazione d'opera, ma è necessario avere riguardo alla volontà dei contraenti, per cui si ha appalto – come nel caso di specie - quando la prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare alle cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore, che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dare luogo ad un
14 "opus perfectum", inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione.
Nel caso affrontato dalla S.C., simile al presente, si era infatti qualificato come appalto il contratto con cui l'imprenditore si era obbligato a fornire al committente un capannone prefabbricato da installare e porre in opera nel luogo indicato dal committente, come nel caso Cont di specie in cui la si era obbligata ad effettuare il collaudo presso il cliente MA (come indicato nell'ordine di cui al doc.n.2 dell'opponente in primo grado).
Non si trattava quindi di vendita ed in tal senso risulta infondato il primo motivo dell'appello incidentale, dovendosi condividere le considerazioni del primo giudice con cui si è definito “il contributo fornito dalla opposta quale significativamente ulteriore rispetto alla mera fornitura di apparecchiature, involgendo ulteriore attività sia progettuale, sia di supervisione e assemblaggio generale”.
Orbene a fronte di tali considerazioni appare evidente dal doc.n.4 opponente (contestazioni della MA – la committente principale - sui gravi malfunzionamenti della Filtropressa, inclusa
Cont rottura della trasmissione), dal doc.n.6 opponente (email della del 2.07.14 di impegno alle
Cont attività di riparazione) e dal doc.n.4 dell'opposta email dell'appellata alla del Parte_1
20.03.14 in cui si riconosceva rumorosità della filtropressa con necessità di ridurre la portata al fine di evitare continui stop nel suo funzionamento, che quindi non poteva essere richiesto il saldo delle ulteriori attività e corrispettivi relativi all'appalto ed ulteriori attività d'emenda- integrative, trattandosi di attività prive di utilità ai fini delle richieste prestazioni, essendo quindi pienamente legittimo e rispondente ai parametri di cui all'art.1460 c.c. il rifiuto della di versare ulteriori importi all'appaltatrice come reso evidente dalla e-mail (doc.n.7 Parte_1
opponente) del 2 luglio 2014 indirizzata dall'appellante all'appellata e come reso evidente dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo invero non evincendosi le ragioni della condanna dell'appellante al pagamento di euro 33.500,00.
Nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado risultava invero evidente
(così a pag.n.40) che “Per stessa ammissione di entrambe le Parti in causa, e dalla documentazione in atti dallo scrivente CTU visionata, emerge chiaramente che l'impianto fornito e realizzato in Russia dalla e, per il suo tramite, in massima parte anche Parte_1 dalla ha presentato sin da subito le “deficienze funzionali” poi lamentate. CP_1
“Deficienze funzionali” che, evidentemente non eliminate poi neanche dall'intervento eseguito dalla Ditta Impiantia S.r.l. (intervenuta, in ultimo, per incarico diretto della ), Parte_1 hanno portato al dichiarato smantellamento dell'impianto da parte della Committente MA” ed ancora il c.t.u. risulta aver evidenziato a pag.n.52 dell'elaborato di essere “addivenuto al personale convincimento che essi “vizi” possano essere ricondotti ad una errata o insufficiente
15 valutazione delle effettive caratteristiche del refluo da trattare. Con conseguente errato dimensionamento dell'impianto fornito e montato”. Cont Orbene trattandosi di attività commissionate dall'appellante quale sub-committente alla come si evince dal doc.n.2 (sopra richiamato) non può che ritenersi un inadempimento a carico della parte appellata con conseguente venir meno di ogni diritto ad ulteriori corrispettivi ed infondatezza anche del secondo motivo dell'appello incidentale, versandosi in attività Cont interamente demandata alla tenuta a fornire un macchinario idoneo all'uso da svolgersi nel sito dove doveva essere installato, che la stessa appellata aveva esaminato prima dello svolgimento delle prestazioni.
Ne consegue che il terzo motivo di appello incidentale, non rilevante ai fini della decisione, deve ritenersi pertanto assorbito.
In conclusione, l'appello principale deve essere accolto, nei termini sopra evidenziati con conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto e revoca anche della condanna
Cont dell'appellante al pagamento di euro 33.500,00 in favore di dovendosi invero rigettare le domande svolte in monitorio dall'appellante incidentale e le domande di restituzione dell'appellante principale non potendosi ritenere comprovati gli esborsi sostenuti pari
35.361,90 euro (non essendo sufficienti a tal fine sole fatture cfr., Cass.civ.n.134/2020) non rientrando dette domande nell'azione come sopra qualificata, in quanto volta sostanzialmente ad impedire e contrastare il versamento del corrispettivo del contratto d'appalto dell'importo di euro 70.467,28 ed in tal senso – a volersi comunque rientrare nella domanda di riduzione dell'appellante principale - a ridurre il valore della commessa in detto preciso ammontare.
§ 11. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate in favore del difensore antistatario, per il primo grado tenuto conto del quinto scaglione di valore (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) in euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 2.835,00 per fase di trattazione ed euro 2.127,00 per fase decisionale e per il secondo grado in euro 2.977,00 per fase di studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione ed euro 2.552,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due e i minimi per le altre in ragione della limitata istruttoria (assente in secondo grado), sinteticità degli scritti conclusionali e forme adottate per la decisione di secondo grado.
Debbono inoltre trovare parziale compensazione in ragione della metà, tenuto conto del limitato accoglimento delle domande dell'appellante, per quanto sopra evidenziato.
Le spese di c.t.u. di primo grado, per quanto già disposto dal primo giudice, possono restare a carico al 50% per ciascuna delle parti considerato l'esito del giudizio.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza
16 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
atto di citazione notificato in data 1.07.2020 e sull'appello incidentale proposto da vverso la sentenza n.7832/2020 resa Controparte_1
in data 28.05.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale – integralmente confermata nel resto la sentenza di primo grado inclusa revoca del decreto ingiuntivo n.2222/2015 emesso dal
Tribunale di Roma – revoca la condanna di al pagamento di euro 33.500,00 oltre Parte_1
interessi in favore di con rigetto delle Controparte_1
domande avanzate in monitorio nei confronti della società appellante principale.
2) Rigetta l'appello incidentale di . Controparte_1
3) Condanna in persona del l.r.p.t. alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite del doppio grado in favore di e per essa del proprio Parte_1
difensore avv. Vincenzo Sparano, dichiaratosi antistatario, liquidate già effettuata la parziale compensazione di cui in parte motiva, per il primo grado in euro 4.571,00 per compensi professionali oltre euro 786,00 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa e per il secondo grado in euro 4.801,50 per compensi professionali oltre euro 804,00 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante incidentale Controparte_1
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Roma, 30.04.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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