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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4418 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 5320/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5320/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: impugnazione di lodi nazionali, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 30-4-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
p. iva , con sede Parte_1 P.VA_1 in Piazza Umberto I, in persona del sindaco p.t., Parte_1 dott. , rappresentato e difeso nel presente Parte_2 giudizio, in virtù di procura agli atti e di formale provvedimento di incarico (deliberazione di giunta comunale n. 92 dell' 11 settembre
2019), dall'avv. Guido Filoso, c.f. con studio C.F._1 in Napoli, alla via Santa Lucia n. 36 ed ivi elettivamente domiciliato
IMPUGNANTE
E
Controparte_1
P. VA , con sede in Napoli, Via
[...] P.VA_2
Taddeo da Sessa, Centro direzionale, Isola c/9, in persona del suo legale rapp. pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura agli atti, dall'Avv. Aniello Cirillo, C.F. , C.F._2 con studio in Boscotrecase (NA), alla via Marra n. 15, che indica il seguente domicilio digitale fax n. Email_1
081/8581153
IMPUGNATO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In punto di fatto dagli atti risulta che il instaurava con atto CP_1 del 27 settembre 2011 procedimento arbitrale con la CP_2
chiedendo: “che il collegio nominato: 1) riconoscesse come
[...] dovuti dalla al C.I.S.S. la somma di € 417.000,00 Controparte_2 per gli anni 2007-2010; 2) riconoscesse, all'inverso, come dovuta dal C.I.S.S. nei riguardi della per responsabilità del CP_2 singolo consorziato per l'adozione della Parte_1 delibera 138/2008, la somma di € 275.000,00; 3) operasse compensazione tra debito e credito, con condanna residua al pagamento da parte della nei confronti del Controparte_2
della somma di € 142.000,00, oltre interessi legali CP_1 maturati”.
In particolare, il è un consorzio per i servizi socio sanitari, CP_1 costituitosi tra 17 Comuni delle province di Napoli e Caserta, avente come scopo statutario, fra l'altro, “la gestione di farmacie.”.
In virtù di autorizzazione statutaria, il C.I.S.S. deliberava di costituire una società mista per la gestione delle farmacie comunali.
A tal fine, veniva bandita una procedura ad evidenza pubblica che si concludeva con la selezione del socio privato, individuato nella società Controparte_2
Si costituiva, quindi, tra quest'ultima ed il una società per CP_1 azioni mista, denominata INCO. cui veniva Parte_3 attribuita, con contratto di servizio del 30 novembre 2007, la gestione delle sedi farmaceutiche in titolarità dei Comuni aderenti al . CP_1
Quest'ultimo esponeva con la impugnazione in esame che: “la in ragione degli obblighi contrattuali assunti, Controparte_2 avrebbe dovuto versare al C.I.S.S.: € 140.000,00 per il 2007; €
280.000,00 per l'anno 2008; € 280.000 per l'anno 2009; €
280.000 per l'anno 2010; il tutto, per un totale di € 980.000,00 alla data del 31 dicembre 2010, a titolo di costi di gestione e/o di funzionamento de ”. CP_1
La tuttavia opponeva presunti danni da imputarsi Controparte_2 al derivanti dalla delibera n. 138 del 5 agosto 2008 del CP_1 consorziato , con la quale era stata Parte_1 proposta e poi successivamente approvata la modifica della pianta organica delle farmacie comunali, con conseguente delocalizzazione dell'area nord ed impossibilità di apertura dell'esercizio farmaceutico di via Gemito in , come Parte_1 invece risultava dall'allegato all'offerta tecnico-economica di gara, nonostante la società Inco. avesse già avviato le opere Parte_3 per allestire tale sede.
Quindi, il in forza della clausola compromissoria di cui CP_1 all'art. 14 del contratto di servizio, instaurava, con atto del 27 settembre 2011, procedimento arbitrale con la Controparte_2
Tale procedimento era definito con il del 23 febbraio 2012, Per_1 con cui era accertata in parte motiva la responsabilità del
[...]
(che non aveva assunto la qualità di parte del detto Parte_1 procedimento), per aver adottato la suddetta delibera e quindi era dichiarata la responsabilità risarcitoria del nei confronti CP_1 della per la somma di euro € 275.000,00. Controparte_2
CP_ Con domanda notificata nell'agosto 2015, il , sulla base della clausola compromissoria ex art. 29 dello Statuto del CP_1 medesimo, ha dato inizio al procedimento arbitrale per la condanna del al ristoro in via di regresso Parte_1 del pregiudizio subito a seguito del pagamento della suddetta somma di € 275.000.00, di cui al lodo arbitrale del 23/2/2012 (con il quale il collegio aveva stabilito che il era CP_1 tenuto a risarcire la per il danno subito a seguito CP_2 dell'adozione della delibera n. 138/2008 da parte del consorziato ), per violazione degli obblighi contrattuali Parte_1
CP_ assunti nei confronti del all'atto dell'adesione e in particolare del generale dovere di cooperazione disciplinato nell'art. 20 della
Convenzione consortile nonché degli specifici oneri informativi che CP_ i consorziati recano nei confronti dello stesso .
Il procedimento era dichiarato estinto.
Con successiva domanda di arbitrato, notificata in data 12 giugno CP_ 2018, il nominava quale proprio arbitro il Prof. Avv. Ambrogio
De Siano (già membro del precedente collegio arbitrale) e, con atto di adesione del 28 giugno 2018, il Comune nominava quale proprio arbitro l'Avv. Mario Cipro (anch'egli membro del precedente collegio arbitrale) e riproponeva la medesima domanda di cui al procedimento arbitrale precedente.
In data 26/7/2019 il Collegio pronunciava il gravato lodo, condannando il al pagamento in favore del Parte_1 detto della somma di € 275.000,00, oltre interessi e CP_1 spese per il funzionamento del Collegio arbitrale.
In particolare, il Collegio così statuiva: “dichiara la responsabilità del nei confronti del per il pregiudizio Parte_1 CP_1 patrimoniale subito a seguito del pagamento della somma di cui al lodo arbitrale del 23 febbraio 2012; condanna il
[...]
in persona del Sindaco p.t., a pagare in favore Parte_1 del la complessiva somma di € 275.000,00 oltre interessi a CP_1 decorrere dal 23 febbraio 2012 fino alla data del soddisfo;
condanna il , in persona del sindaco p.t., al Parte_1 pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio, che si quantificano in € 48.600,00, oltre accessori dovuti, per il Collegio e
€ 1.500,00 per il segretario”.
Il suddetto Comune impugnava tale lodo, chiedendo: “Nel merito, accogliere l'impugnazione per nullità del lodo del 26 luglio del
2019 ed ivi decidere nei modi di cui all'art 830 c.p.c.; vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cassa, come per legge, di cui al doppio grado di giudizio”. Si costituiva la parte impugnata, che chiedeva il rigetto della impugnazione.
Indi, dichiarata inammissibile la istanza di sospensione della esecutività del lodo, con ordinanza resa all'esito della udienza a trattazione scritta del 30/4/2025 la Corte riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre evidenziare che l'odierna impugnazione attiene all'art. 829 c.p.c. nel testo precedente alla novella di cui alla l. n. 40 del 2.2. 06, come precisato dalla Cassazione S. U. n.
9284 del 9.5.16 (nei termini, Cass. n. 6148/12), essendo stata la clausola compromissoria sottoscritta in sede di atto costitutivo e
Statuto del - parte impugnata, stipulati in data CP_1 anteriore alla modifica normativamente stabilita nell'anno 2006; rientrano, pertanto, nella competenza di codesta Corte d'Appello in sede rescindente anche le questioni relative alla violazione delle regole del merito.
Il Collegio arbitrale ha definito il relativo procedimento con l'impugnato lodo, affermando che, secondo l'art. 2615, I e II comma. c.c.: “per le obbligazioni assunte in nome del CP_1 dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile;
per le obbligazioni assunte dagli organi del per conto dei CP_1 singoli consorziati rispondono solidalmente quest'ultimi solidalmente con il fondo consortile”.
Quindi, il Collegio arbitrale ha osservato che: “Nell'attuale contesto normativo, ormai risalente, vista la modifica del comma 1 dell'art. 2615 cc. con legge n. 377 del 1976, l'applicazione del comma II deve essere ancorata a presupposti obiettivi, quali la natura dell'operazione da cui nasce l'obbligazione. L'opinione dominante in dottrina ed in giurisprudenza individua alcune ipotesi di limitazione al fondo consortile che riguardano esclusivamente le obbligazioni strettamente consortili, quali quelle assunte per il funzionamento degli uffici e per lo svolgimento dell'attività interna alla struttura del . Rientrerebbero, invece, nella CP_1 previsione del comma 2, coinvolgendo la responsabilità dei singoli consorziati, tutte le altre operazioni, diverse dalle precedenti, con le quali si esplica la tipica funzione consortile di intermediazione tra i consorziati ed i terzi, indipendentemente dal fatto che sia stato speso il nome del consorziato nel cui interesse l'obbligazione
è stata contrattata (Cass. Sez. I 16 luglio 1979,4130, Trib. Roma sez. V del 07/03/2017, n.4576). Allo stesso tempo la giurisprudenza è affermato che << l'obbligazione sorge direttamente in capo al consorziato per il sol fatto che sia stata assunta nel suo interesse>> (Cass.civ. sez. I 27 settembre
1997,n.9509); nella presente controversia il correttamente CP_1 inquadra l'obbligazione assunta nei confronti della CP_2 come rientrante nella gestione rappresentativa degli interessi
(anche) dei singoli consorziati;
riconduce l'estinzione dell'obbligazione di pagamento operata dal a mezzo di CP_1 compensazione a favore di alla posizione del CP_2 CP_1 quale garante nei confronti del terzo creditore;
afferma il diritto del di agire verso il debitore principale consorziato per il CP_1 recupero delle somme corrisposte a titolo di garanzia. Si ritiene dunque nel caso di specie, giusta la solidarietà intercorrente tra e consorziato, il sia legittimato a proporre azione di CP_1 CP_1 rivalsa nei confronti del in considerazione Parte_1 della già avvenuta estinzione dell'obbligazione nei confronti del terzo danneggiato”.
Inoltre, il Collegio arbitrale ha successivamente affermato che
“l'accertamento compiuto nel lodo del 2012 nel presente giudizio arbitrale è rimasto incontestato. Anche per questa ragione il
Collegio ritiene che il lodo del 2012 sia efficace (segnatamente) per quel che riguarda l'accertamento compiuto in merito al rapporto causale tra azione (del e danno (nei confronti di PT
… Questo accertamento costituisce un fatto giuridico che CP_2 questo Collegio non ha il potere di contestare;
viceversa, ha il dovere giuridico di rispettarne i contenuti;
l'accertamento condotto riguarda tanto il rapporto fra causale fra fatto colposo e danno quanto l'ammontare di quest'ultimo. E questo accertamento — come già osservato — risulta successivamente incontestato, dovendosi così applicare l'art. 115 c.p.c. Le medesime considerazioni vanno estese alle deduzioni del
[...]
riguardanti il suo comportamento rispetto alle Parte_1 prescrizioni dell'art. 20 della Convenzione consortile: ed invero anche questo aspetto è coperto dall'accertamento compiuto nel lodo del 2012. Di talché questo Collegio, per un verso, non appare giuridicamente in grado di sconfessare l'accertamento precedentemente compiuto, in quanto per far ciò — come già riferito — sarebbe servita una impugnazione del lodo, che colpevolmente il non ha proposto;
per altro verso, PT neppure è stato chiamato a farlo, il non avendo PT contestato l'accertamento compiuto nel lodo del 2012. Per tali ragioni questo Collegio, nel dover giudicare l'azione del nei CP_1 confronti del consorziato, altro non può fare che attingere alle risultanze del lodo in parola, le quali, ex art. 824 bis c.p.c., hanno i medesimi effetti di quelle delle sentenze. Se diversamente facesse, non solo renderebbe il presente giudizio arbitrale l'appello di quello precedente ma poi, se addivenisse a risultati diversi da quelli del lodo del 2012, altro non farebbe che creare un contrasto tra accertamenti. Cosicché, stante l'efficacia del lodo
2012 e, dunque, dell'accertamento in esso compiuto per quel che riguarda, da un lato, la responsabilità del , Parte_1
e, dall'altro, la somma del danno provocato, l'azione proposta dal
CISS risulta fondata”.
Con il primo motivo, la impugnante deduce che: ”il Collegio, nell'esporre la sua lectio magistralis sul regime giuridico dei rapporti tra e consorziati, richiamando l'art. 2615 I e II CP_1 comma c.c., ha omesso di riferire che allo stato esistono anche delle pronunce contrarie alle osservazioni rese, per le quali l'art
2615, comma 2 c.c., sarebbe norma eccezionale, mentre la regola
è quella opposta enunciata nel comma 1; il Collegio giunge erroneamente al riconoscimento della solidarietà intercorrente tra e consorziato, attribuendo al un diritto all'azione di CP_1 CP_1 rivalsa nei confronti del , in considerazione Parte_1 della già avvenuta estinzione dell'obbligazione nei confronti del terzo danneggiato, escludendo l'applicazione della norma generale di cui all'art 2615 I comma cc.”
Il motivo è inammissibile
In punto di diritto si rileva che nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi (prescritta per il ricorso per cassazione), in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice ed alla parte convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall'art. 829 cod. proc. Civ (Cass. civ. Sez. I,
Sent., 25-03-2022, n. 9733).
Nel caso di specie, l'impugnante non deduce col motivo in esame specifiche ragioni giuridiche in base alle quali la norma di cui all'art
2615, comma 2 c.c. dovrebbe essere ritenuta norma eccezionale rispetto a quella di cui al primo comma del medesimo articolo nonché facendo all'uopo riferimento ad una pronuncia del T.A.R.
Sardegna, 13 ottobre 1994, n. 1790, che riguarda, però, il diverso caso della esclusione della responsabilità del singolo consorziato per il fatto che vengano assunte obbligazioni che comportano prestazioni a suo carico (e quindi, non anche la sua responsabilità), oltre che la questione della qualificazione del quale mandatario per le obbligazioni assunte verso i CP_1 terzi e per conto dei consorzianti.
Col secondo motivo l'impugnante censura il gravato lodo nella parte in cui il Collegio arbitrale ha affermato la opponibilità alla odierna parte impugnante, , del suddetto Parte_1 lodo del 2012 e cioè in particolare nella parte in cui è stata ivi accertata la responsabilità di quest'ultimo per i danni subito dalla
. CP_2
La parte impugnante deduce al riguardo che: “il Collegio Arbitrale ha deliberato un lodo che dà totalmente per scontata la sussistenza dei presupposti della responsabilità dell'odierno appellante, peraltro non accertata, sulla base di un precedente lodo del 2012, inopponibile all'odierno appellante, da cui ne è derivata una dichiarazione di responsabilità a suo carico, pur non avendo partecipato al relativo procedimento. In virtù del principio di estraneità dei terzi allo stesso, (il lodo del 2012, causa la sua fonte di natura privatistica) non può produrre effetti relativamente a fattispecie non contemplate in quell'accordo, né a maggior ragione effetti riflessi su soggetti diversi dalle parti del lodo. Da tutto ciò deriva che nessuna efficacia di giudicato potrà attribuirsi al lodo del 23.02.2012”.
Il motivo è fondato.
In punto di diritto, si rileva che il principio stabilito dall'art. 2909 cod. civ - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, «a contrario», che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 7 febbraio 2018, n. 2983; conf. Cass., 13/01/2011, n. 691; Cass.,
02/12/2015, n. 24558).
Nel caso di specie, si rileva che il lodo del 2012 ha (come risulta dalle deduzioni delle parti) pronunciato una condanna nei confronti del odierno impugnato sulla base CP_1 dell'accertamento della responsabilità della odierna parte impugnante, nonostante questa ultima non abbia acquisito la qualità di parte nel relativo procedimento arbitrale, non essendo stata mai formalmente chiamata al relativo contradditorio e quindi non ha mai avuto la possibilità di partecipare quale parte processuale al detto procedimento.
Pertanto, deve ritenersi che il lodo del 2012, pur contenendo in parte motiva l'accertamento di responsabilità del
[...]
(per la causale di cui sopra), non possa di per sé, Parte_1 sotto tale profilo, produrre nella presente sede effetti diretti e vincolanti nei confronti della odierna parte impugnante, in quanto rimasta estranea al relativo procedimento arbitrale.
Né deve ritenersi che il odierno impugnante avrebbe PT dovuto, al fine di far valere la inopponibilità al medesimo del suddetto lodo del 2012, previamente proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 404 c.p.c. (secondo cui: “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”), in quanto tale lodo non costituisce di per sé una pronunzia che effettivamente e in concreto pregiudica i suoi diritti, non producendo il medesimo concreti effetti giuridici riflessi e/o collaterali nei suoi confronti, contenendo il medesimo lodo soltanto una condanna risarcitoria nei confronti del , che non CP_1 produce di per sé automaticamente effetti riflessi nei confronti del in quanto la (eventuale) fondatezza della pretesa PT giuridica di rivalsa fatta valere da quest'ultimo nei confronti del medesimo Comune impugnante non deve ritenersi un effetto giuridico riflesso automatico del detto lodo, dovendo la medesima pretesa essere, comunque, accertata in via autonoma contenziosa fra i soggetti interessati.
Ciò a prescindere (in considerazione della motivazione che di seguito sarà esposta in relazione all'esito della fase rescissoria) dalla eventuale qualificazione (per l'esigenza di evitare eventuale contrasto logico tra giudicati) del detto come litisconsorte PT necessario pretermesso dal procedimento arbitrale di cui sopra
(deciso con la pronuncia del lodo del 2012), in quanto titolare del rapporto pregiudiziale rispetto a quello ivi deciso. Dunque, in accoglimento del secondo motivo, il gravato lodo deve essere, in sede rescindente, dichiarato nullo, in quanto pronunciato in violazione della suesposta regola di diritto.
Occorre, dunque, ora procedere in sede rescissoria ad accertare, ai fini della decisione della domanda di rivalsa proposta dal odierna parte impugnata nei confronti del CP_1 [...]
(per aver il primo risarcito la con il Parte_1 CP_2 pagamento della somma di € 275.000.00 per il medesimo titolo risarcitorio) la responsabilità risarcitoria di tale soggetto consorziato per l'eventuale danno cagionato alla stessa CP_2
a seguito e a causa dell'adozione della delibera n. 138/2008,
[...] ciò sulla base della asserita sua violazione degli obblighi CP_ contrattuali assunti nei confronti del all'atto dell'adesione e in particolare del generale dovere di cooperazione disciplinato nell'art. 20 della Convenzione consortile nonché degli specifici oneri informativi che i consorziati recano nei confronti dello stesso CP_
.
Orbene, al riguardo si rileva che non risultano prodotti agli atti del presente giudizio di impugnazione sia il lodo del 2012 sia la documentazione ivi esaminata ai fini dell'accertamento della responsabilità del in relazione alla suddetta Parte_1 asserita sua violazione degli obblighi contrattuali assunti nei CP_ confronti del all'atto dell'adesione.
Pertanto, nella presente sede non è possibile accertare i relativi an e quantum debeatur dell'asserito danno eventualmente cagionato dalla odierna impugnante nei confronti del e di CP_2 conseguenza anche la asserita conseguente relativa pretesa di rivalsa fatta valere dal nei confronti del CP_1 [...]
con il procedimento arbitrale definito con il lodo Parte_1 impugnato, a seguito del pagamento risarcitorio eseguito dal medesimo in favore della medesima sulla CP_1 CP_2 base della condanna disposta dal lodo del 2012 nei suoi confronti. Ne deriva che, in sede rescissoria, la suddetta domanda di rivalsa proposta dal deve essere rigettata per difetto di prova CP_1 del detto danno asseritamente cagionato dal impugnante. PT
La regolazione delle spese di lite difensive deve riguardare sia quelle del giudizio di impugnazione in oggetto sia in quelle del giudizio arbitrale.
Infatti, come precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza
20399/2019: “anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. “effetto espansivo interno”) e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite;
ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa”.
Pertanto, sia le spese di lite del procedimento abitarle che quelle della impugnazione de qua seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sulla impugnazione avverso il lodo arbitrale del 26 luglio 2019, reso inter partes dal
Collegio arbitrale composto dal Prof. Avv. Francesco Rota, in qualità di terzo arbitro con funzione di Presidente e dai due arbitri nominati dalle parti in causa e identificati nella persona del Prof.
Avv. Ambrogio De Siano per il e l'Avv. Mario Cipro per il CP_1
proposta da Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato a Parte_1 [...]
così Parte_4 provvede:
• in parziale accoglimento dell'impugnazione in sede rescindente dichiara la nullità del lodo impugnato e in sede rescissoria rigetta la domanda di rivalsa proposta dal nei confronti della odierna CP_1 parte impugnante;
• condanna la parte impugnata a rifondere in favore della parte impugnante le spese di lite difensive del giudizio arbitrale, che liquida nella somma di euro 9.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15% e CPA e VA come per legge nonché le spese di lite difensive del giudizio di impugnazione in oggetto, che liquida nella somma di euro 1.848,00 per spese vive e in quella di euro
7.5000,00 per compenso, oltre spese generali del 15% e CPA e
VA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3-9-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 5320/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5320/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: impugnazione di lodi nazionali, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 30-4-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
p. iva , con sede Parte_1 P.VA_1 in Piazza Umberto I, in persona del sindaco p.t., Parte_1 dott. , rappresentato e difeso nel presente Parte_2 giudizio, in virtù di procura agli atti e di formale provvedimento di incarico (deliberazione di giunta comunale n. 92 dell' 11 settembre
2019), dall'avv. Guido Filoso, c.f. con studio C.F._1 in Napoli, alla via Santa Lucia n. 36 ed ivi elettivamente domiciliato
IMPUGNANTE
E
Controparte_1
P. VA , con sede in Napoli, Via
[...] P.VA_2
Taddeo da Sessa, Centro direzionale, Isola c/9, in persona del suo legale rapp. pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura agli atti, dall'Avv. Aniello Cirillo, C.F. , C.F._2 con studio in Boscotrecase (NA), alla via Marra n. 15, che indica il seguente domicilio digitale fax n. Email_1
081/8581153
IMPUGNATO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In punto di fatto dagli atti risulta che il instaurava con atto CP_1 del 27 settembre 2011 procedimento arbitrale con la CP_2
chiedendo: “che il collegio nominato: 1) riconoscesse come
[...] dovuti dalla al C.I.S.S. la somma di € 417.000,00 Controparte_2 per gli anni 2007-2010; 2) riconoscesse, all'inverso, come dovuta dal C.I.S.S. nei riguardi della per responsabilità del CP_2 singolo consorziato per l'adozione della Parte_1 delibera 138/2008, la somma di € 275.000,00; 3) operasse compensazione tra debito e credito, con condanna residua al pagamento da parte della nei confronti del Controparte_2
della somma di € 142.000,00, oltre interessi legali CP_1 maturati”.
In particolare, il è un consorzio per i servizi socio sanitari, CP_1 costituitosi tra 17 Comuni delle province di Napoli e Caserta, avente come scopo statutario, fra l'altro, “la gestione di farmacie.”.
In virtù di autorizzazione statutaria, il C.I.S.S. deliberava di costituire una società mista per la gestione delle farmacie comunali.
A tal fine, veniva bandita una procedura ad evidenza pubblica che si concludeva con la selezione del socio privato, individuato nella società Controparte_2
Si costituiva, quindi, tra quest'ultima ed il una società per CP_1 azioni mista, denominata INCO. cui veniva Parte_3 attribuita, con contratto di servizio del 30 novembre 2007, la gestione delle sedi farmaceutiche in titolarità dei Comuni aderenti al . CP_1
Quest'ultimo esponeva con la impugnazione in esame che: “la in ragione degli obblighi contrattuali assunti, Controparte_2 avrebbe dovuto versare al C.I.S.S.: € 140.000,00 per il 2007; €
280.000,00 per l'anno 2008; € 280.000 per l'anno 2009; €
280.000 per l'anno 2010; il tutto, per un totale di € 980.000,00 alla data del 31 dicembre 2010, a titolo di costi di gestione e/o di funzionamento de ”. CP_1
La tuttavia opponeva presunti danni da imputarsi Controparte_2 al derivanti dalla delibera n. 138 del 5 agosto 2008 del CP_1 consorziato , con la quale era stata Parte_1 proposta e poi successivamente approvata la modifica della pianta organica delle farmacie comunali, con conseguente delocalizzazione dell'area nord ed impossibilità di apertura dell'esercizio farmaceutico di via Gemito in , come Parte_1 invece risultava dall'allegato all'offerta tecnico-economica di gara, nonostante la società Inco. avesse già avviato le opere Parte_3 per allestire tale sede.
Quindi, il in forza della clausola compromissoria di cui CP_1 all'art. 14 del contratto di servizio, instaurava, con atto del 27 settembre 2011, procedimento arbitrale con la Controparte_2
Tale procedimento era definito con il del 23 febbraio 2012, Per_1 con cui era accertata in parte motiva la responsabilità del
[...]
(che non aveva assunto la qualità di parte del detto Parte_1 procedimento), per aver adottato la suddetta delibera e quindi era dichiarata la responsabilità risarcitoria del nei confronti CP_1 della per la somma di euro € 275.000,00. Controparte_2
CP_ Con domanda notificata nell'agosto 2015, il , sulla base della clausola compromissoria ex art. 29 dello Statuto del CP_1 medesimo, ha dato inizio al procedimento arbitrale per la condanna del al ristoro in via di regresso Parte_1 del pregiudizio subito a seguito del pagamento della suddetta somma di € 275.000.00, di cui al lodo arbitrale del 23/2/2012 (con il quale il collegio aveva stabilito che il era CP_1 tenuto a risarcire la per il danno subito a seguito CP_2 dell'adozione della delibera n. 138/2008 da parte del consorziato ), per violazione degli obblighi contrattuali Parte_1
CP_ assunti nei confronti del all'atto dell'adesione e in particolare del generale dovere di cooperazione disciplinato nell'art. 20 della
Convenzione consortile nonché degli specifici oneri informativi che CP_ i consorziati recano nei confronti dello stesso .
Il procedimento era dichiarato estinto.
Con successiva domanda di arbitrato, notificata in data 12 giugno CP_ 2018, il nominava quale proprio arbitro il Prof. Avv. Ambrogio
De Siano (già membro del precedente collegio arbitrale) e, con atto di adesione del 28 giugno 2018, il Comune nominava quale proprio arbitro l'Avv. Mario Cipro (anch'egli membro del precedente collegio arbitrale) e riproponeva la medesima domanda di cui al procedimento arbitrale precedente.
In data 26/7/2019 il Collegio pronunciava il gravato lodo, condannando il al pagamento in favore del Parte_1 detto della somma di € 275.000,00, oltre interessi e CP_1 spese per il funzionamento del Collegio arbitrale.
In particolare, il Collegio così statuiva: “dichiara la responsabilità del nei confronti del per il pregiudizio Parte_1 CP_1 patrimoniale subito a seguito del pagamento della somma di cui al lodo arbitrale del 23 febbraio 2012; condanna il
[...]
in persona del Sindaco p.t., a pagare in favore Parte_1 del la complessiva somma di € 275.000,00 oltre interessi a CP_1 decorrere dal 23 febbraio 2012 fino alla data del soddisfo;
condanna il , in persona del sindaco p.t., al Parte_1 pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio, che si quantificano in € 48.600,00, oltre accessori dovuti, per il Collegio e
€ 1.500,00 per il segretario”.
Il suddetto Comune impugnava tale lodo, chiedendo: “Nel merito, accogliere l'impugnazione per nullità del lodo del 26 luglio del
2019 ed ivi decidere nei modi di cui all'art 830 c.p.c.; vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cassa, come per legge, di cui al doppio grado di giudizio”. Si costituiva la parte impugnata, che chiedeva il rigetto della impugnazione.
Indi, dichiarata inammissibile la istanza di sospensione della esecutività del lodo, con ordinanza resa all'esito della udienza a trattazione scritta del 30/4/2025 la Corte riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre evidenziare che l'odierna impugnazione attiene all'art. 829 c.p.c. nel testo precedente alla novella di cui alla l. n. 40 del 2.2. 06, come precisato dalla Cassazione S. U. n.
9284 del 9.5.16 (nei termini, Cass. n. 6148/12), essendo stata la clausola compromissoria sottoscritta in sede di atto costitutivo e
Statuto del - parte impugnata, stipulati in data CP_1 anteriore alla modifica normativamente stabilita nell'anno 2006; rientrano, pertanto, nella competenza di codesta Corte d'Appello in sede rescindente anche le questioni relative alla violazione delle regole del merito.
Il Collegio arbitrale ha definito il relativo procedimento con l'impugnato lodo, affermando che, secondo l'art. 2615, I e II comma. c.c.: “per le obbligazioni assunte in nome del CP_1 dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile;
per le obbligazioni assunte dagli organi del per conto dei CP_1 singoli consorziati rispondono solidalmente quest'ultimi solidalmente con il fondo consortile”.
Quindi, il Collegio arbitrale ha osservato che: “Nell'attuale contesto normativo, ormai risalente, vista la modifica del comma 1 dell'art. 2615 cc. con legge n. 377 del 1976, l'applicazione del comma II deve essere ancorata a presupposti obiettivi, quali la natura dell'operazione da cui nasce l'obbligazione. L'opinione dominante in dottrina ed in giurisprudenza individua alcune ipotesi di limitazione al fondo consortile che riguardano esclusivamente le obbligazioni strettamente consortili, quali quelle assunte per il funzionamento degli uffici e per lo svolgimento dell'attività interna alla struttura del . Rientrerebbero, invece, nella CP_1 previsione del comma 2, coinvolgendo la responsabilità dei singoli consorziati, tutte le altre operazioni, diverse dalle precedenti, con le quali si esplica la tipica funzione consortile di intermediazione tra i consorziati ed i terzi, indipendentemente dal fatto che sia stato speso il nome del consorziato nel cui interesse l'obbligazione
è stata contrattata (Cass. Sez. I 16 luglio 1979,4130, Trib. Roma sez. V del 07/03/2017, n.4576). Allo stesso tempo la giurisprudenza è affermato che << l'obbligazione sorge direttamente in capo al consorziato per il sol fatto che sia stata assunta nel suo interesse>> (Cass.civ. sez. I 27 settembre
1997,n.9509); nella presente controversia il correttamente CP_1 inquadra l'obbligazione assunta nei confronti della CP_2 come rientrante nella gestione rappresentativa degli interessi
(anche) dei singoli consorziati;
riconduce l'estinzione dell'obbligazione di pagamento operata dal a mezzo di CP_1 compensazione a favore di alla posizione del CP_2 CP_1 quale garante nei confronti del terzo creditore;
afferma il diritto del di agire verso il debitore principale consorziato per il CP_1 recupero delle somme corrisposte a titolo di garanzia. Si ritiene dunque nel caso di specie, giusta la solidarietà intercorrente tra e consorziato, il sia legittimato a proporre azione di CP_1 CP_1 rivalsa nei confronti del in considerazione Parte_1 della già avvenuta estinzione dell'obbligazione nei confronti del terzo danneggiato”.
Inoltre, il Collegio arbitrale ha successivamente affermato che
“l'accertamento compiuto nel lodo del 2012 nel presente giudizio arbitrale è rimasto incontestato. Anche per questa ragione il
Collegio ritiene che il lodo del 2012 sia efficace (segnatamente) per quel che riguarda l'accertamento compiuto in merito al rapporto causale tra azione (del e danno (nei confronti di PT
… Questo accertamento costituisce un fatto giuridico che CP_2 questo Collegio non ha il potere di contestare;
viceversa, ha il dovere giuridico di rispettarne i contenuti;
l'accertamento condotto riguarda tanto il rapporto fra causale fra fatto colposo e danno quanto l'ammontare di quest'ultimo. E questo accertamento — come già osservato — risulta successivamente incontestato, dovendosi così applicare l'art. 115 c.p.c. Le medesime considerazioni vanno estese alle deduzioni del
[...]
riguardanti il suo comportamento rispetto alle Parte_1 prescrizioni dell'art. 20 della Convenzione consortile: ed invero anche questo aspetto è coperto dall'accertamento compiuto nel lodo del 2012. Di talché questo Collegio, per un verso, non appare giuridicamente in grado di sconfessare l'accertamento precedentemente compiuto, in quanto per far ciò — come già riferito — sarebbe servita una impugnazione del lodo, che colpevolmente il non ha proposto;
per altro verso, PT neppure è stato chiamato a farlo, il non avendo PT contestato l'accertamento compiuto nel lodo del 2012. Per tali ragioni questo Collegio, nel dover giudicare l'azione del nei CP_1 confronti del consorziato, altro non può fare che attingere alle risultanze del lodo in parola, le quali, ex art. 824 bis c.p.c., hanno i medesimi effetti di quelle delle sentenze. Se diversamente facesse, non solo renderebbe il presente giudizio arbitrale l'appello di quello precedente ma poi, se addivenisse a risultati diversi da quelli del lodo del 2012, altro non farebbe che creare un contrasto tra accertamenti. Cosicché, stante l'efficacia del lodo
2012 e, dunque, dell'accertamento in esso compiuto per quel che riguarda, da un lato, la responsabilità del , Parte_1
e, dall'altro, la somma del danno provocato, l'azione proposta dal
CISS risulta fondata”.
Con il primo motivo, la impugnante deduce che: ”il Collegio, nell'esporre la sua lectio magistralis sul regime giuridico dei rapporti tra e consorziati, richiamando l'art. 2615 I e II CP_1 comma c.c., ha omesso di riferire che allo stato esistono anche delle pronunce contrarie alle osservazioni rese, per le quali l'art
2615, comma 2 c.c., sarebbe norma eccezionale, mentre la regola
è quella opposta enunciata nel comma 1; il Collegio giunge erroneamente al riconoscimento della solidarietà intercorrente tra e consorziato, attribuendo al un diritto all'azione di CP_1 CP_1 rivalsa nei confronti del , in considerazione Parte_1 della già avvenuta estinzione dell'obbligazione nei confronti del terzo danneggiato, escludendo l'applicazione della norma generale di cui all'art 2615 I comma cc.”
Il motivo è inammissibile
In punto di diritto si rileva che nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi (prescritta per il ricorso per cassazione), in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice ed alla parte convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall'art. 829 cod. proc. Civ (Cass. civ. Sez. I,
Sent., 25-03-2022, n. 9733).
Nel caso di specie, l'impugnante non deduce col motivo in esame specifiche ragioni giuridiche in base alle quali la norma di cui all'art
2615, comma 2 c.c. dovrebbe essere ritenuta norma eccezionale rispetto a quella di cui al primo comma del medesimo articolo nonché facendo all'uopo riferimento ad una pronuncia del T.A.R.
Sardegna, 13 ottobre 1994, n. 1790, che riguarda, però, il diverso caso della esclusione della responsabilità del singolo consorziato per il fatto che vengano assunte obbligazioni che comportano prestazioni a suo carico (e quindi, non anche la sua responsabilità), oltre che la questione della qualificazione del quale mandatario per le obbligazioni assunte verso i CP_1 terzi e per conto dei consorzianti.
Col secondo motivo l'impugnante censura il gravato lodo nella parte in cui il Collegio arbitrale ha affermato la opponibilità alla odierna parte impugnante, , del suddetto Parte_1 lodo del 2012 e cioè in particolare nella parte in cui è stata ivi accertata la responsabilità di quest'ultimo per i danni subito dalla
. CP_2
La parte impugnante deduce al riguardo che: “il Collegio Arbitrale ha deliberato un lodo che dà totalmente per scontata la sussistenza dei presupposti della responsabilità dell'odierno appellante, peraltro non accertata, sulla base di un precedente lodo del 2012, inopponibile all'odierno appellante, da cui ne è derivata una dichiarazione di responsabilità a suo carico, pur non avendo partecipato al relativo procedimento. In virtù del principio di estraneità dei terzi allo stesso, (il lodo del 2012, causa la sua fonte di natura privatistica) non può produrre effetti relativamente a fattispecie non contemplate in quell'accordo, né a maggior ragione effetti riflessi su soggetti diversi dalle parti del lodo. Da tutto ciò deriva che nessuna efficacia di giudicato potrà attribuirsi al lodo del 23.02.2012”.
Il motivo è fondato.
In punto di diritto, si rileva che il principio stabilito dall'art. 2909 cod. civ - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, «a contrario», che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 7 febbraio 2018, n. 2983; conf. Cass., 13/01/2011, n. 691; Cass.,
02/12/2015, n. 24558).
Nel caso di specie, si rileva che il lodo del 2012 ha (come risulta dalle deduzioni delle parti) pronunciato una condanna nei confronti del odierno impugnato sulla base CP_1 dell'accertamento della responsabilità della odierna parte impugnante, nonostante questa ultima non abbia acquisito la qualità di parte nel relativo procedimento arbitrale, non essendo stata mai formalmente chiamata al relativo contradditorio e quindi non ha mai avuto la possibilità di partecipare quale parte processuale al detto procedimento.
Pertanto, deve ritenersi che il lodo del 2012, pur contenendo in parte motiva l'accertamento di responsabilità del
[...]
(per la causale di cui sopra), non possa di per sé, Parte_1 sotto tale profilo, produrre nella presente sede effetti diretti e vincolanti nei confronti della odierna parte impugnante, in quanto rimasta estranea al relativo procedimento arbitrale.
Né deve ritenersi che il odierno impugnante avrebbe PT dovuto, al fine di far valere la inopponibilità al medesimo del suddetto lodo del 2012, previamente proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 404 c.p.c. (secondo cui: “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”), in quanto tale lodo non costituisce di per sé una pronunzia che effettivamente e in concreto pregiudica i suoi diritti, non producendo il medesimo concreti effetti giuridici riflessi e/o collaterali nei suoi confronti, contenendo il medesimo lodo soltanto una condanna risarcitoria nei confronti del , che non CP_1 produce di per sé automaticamente effetti riflessi nei confronti del in quanto la (eventuale) fondatezza della pretesa PT giuridica di rivalsa fatta valere da quest'ultimo nei confronti del medesimo Comune impugnante non deve ritenersi un effetto giuridico riflesso automatico del detto lodo, dovendo la medesima pretesa essere, comunque, accertata in via autonoma contenziosa fra i soggetti interessati.
Ciò a prescindere (in considerazione della motivazione che di seguito sarà esposta in relazione all'esito della fase rescissoria) dalla eventuale qualificazione (per l'esigenza di evitare eventuale contrasto logico tra giudicati) del detto come litisconsorte PT necessario pretermesso dal procedimento arbitrale di cui sopra
(deciso con la pronuncia del lodo del 2012), in quanto titolare del rapporto pregiudiziale rispetto a quello ivi deciso. Dunque, in accoglimento del secondo motivo, il gravato lodo deve essere, in sede rescindente, dichiarato nullo, in quanto pronunciato in violazione della suesposta regola di diritto.
Occorre, dunque, ora procedere in sede rescissoria ad accertare, ai fini della decisione della domanda di rivalsa proposta dal odierna parte impugnata nei confronti del CP_1 [...]
(per aver il primo risarcito la con il Parte_1 CP_2 pagamento della somma di € 275.000.00 per il medesimo titolo risarcitorio) la responsabilità risarcitoria di tale soggetto consorziato per l'eventuale danno cagionato alla stessa CP_2
a seguito e a causa dell'adozione della delibera n. 138/2008,
[...] ciò sulla base della asserita sua violazione degli obblighi CP_ contrattuali assunti nei confronti del all'atto dell'adesione e in particolare del generale dovere di cooperazione disciplinato nell'art. 20 della Convenzione consortile nonché degli specifici oneri informativi che i consorziati recano nei confronti dello stesso CP_
.
Orbene, al riguardo si rileva che non risultano prodotti agli atti del presente giudizio di impugnazione sia il lodo del 2012 sia la documentazione ivi esaminata ai fini dell'accertamento della responsabilità del in relazione alla suddetta Parte_1 asserita sua violazione degli obblighi contrattuali assunti nei CP_ confronti del all'atto dell'adesione.
Pertanto, nella presente sede non è possibile accertare i relativi an e quantum debeatur dell'asserito danno eventualmente cagionato dalla odierna impugnante nei confronti del e di CP_2 conseguenza anche la asserita conseguente relativa pretesa di rivalsa fatta valere dal nei confronti del CP_1 [...]
con il procedimento arbitrale definito con il lodo Parte_1 impugnato, a seguito del pagamento risarcitorio eseguito dal medesimo in favore della medesima sulla CP_1 CP_2 base della condanna disposta dal lodo del 2012 nei suoi confronti. Ne deriva che, in sede rescissoria, la suddetta domanda di rivalsa proposta dal deve essere rigettata per difetto di prova CP_1 del detto danno asseritamente cagionato dal impugnante. PT
La regolazione delle spese di lite difensive deve riguardare sia quelle del giudizio di impugnazione in oggetto sia in quelle del giudizio arbitrale.
Infatti, come precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza
20399/2019: “anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. “effetto espansivo interno”) e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite;
ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa”.
Pertanto, sia le spese di lite del procedimento abitarle che quelle della impugnazione de qua seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sulla impugnazione avverso il lodo arbitrale del 26 luglio 2019, reso inter partes dal
Collegio arbitrale composto dal Prof. Avv. Francesco Rota, in qualità di terzo arbitro con funzione di Presidente e dai due arbitri nominati dalle parti in causa e identificati nella persona del Prof.
Avv. Ambrogio De Siano per il e l'Avv. Mario Cipro per il CP_1
proposta da Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato a Parte_1 [...]
così Parte_4 provvede:
• in parziale accoglimento dell'impugnazione in sede rescindente dichiara la nullità del lodo impugnato e in sede rescissoria rigetta la domanda di rivalsa proposta dal nei confronti della odierna CP_1 parte impugnante;
• condanna la parte impugnata a rifondere in favore della parte impugnante le spese di lite difensive del giudizio arbitrale, che liquida nella somma di euro 9.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15% e CPA e VA come per legge nonché le spese di lite difensive del giudizio di impugnazione in oggetto, che liquida nella somma di euro 1.848,00 per spese vive e in quella di euro
7.5000,00 per compenso, oltre spese generali del 15% e CPA e
VA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3-9-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)