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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/10/2025, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. EF CI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2784/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto: assicurazione
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Parte_1
Mauriello;
PARTE ATTRICE
E in persona del legale rappr. p.t. rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Beniamino Spirito;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte attrice esponeva che, quale sanitario operante presso una clinica privata di Cava dei Tirreni, in concorso con alcuni colleghi era stato imputato dinanzi il Tribunale di Salerno, nel procedimento penale n. 100/2010 Reg. Dib. — 5991/2010 Reg. P.M., di omicidio colposo in danno del Sig.
reato consumato in data 04.06.2008; veniva emessa la sentenza n. 1703 del Persona_1
18.04 - 02.05.2016, 1a quale statuiva, tra l'altro, la condanna in solido al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili costituite, con pagamento di una provvisionale pari euro 100.000 ciascuno, per complessivi euro 500.000; con pagamento delle spese processuali, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Parte attrice precisava, altresì, di essere assicurata, all'epoca dei fatti, per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della propria attività professionale presso la Controparte_2
in virtù di polizze n. 00100077988 (R.C. generale) e 00100077986 (Tutela Giudiziaria), con scadenza il 31.12.2008 e con un massimale, per sinistro, di euro 1.500.000,00 (docc. nn. 2 e 3); la società veniva poi incorporata in del verificarsi del CP_2 Controparte_1
decesso del Sig. il dott. informava il proprio assicuratore ancor prima che gli Per_1 Parte_1
fosse recapitato l'avviso di garanzia;
alla Direzione Sinistri della compagnia forniva aggiornamenti sull'evoluzione della vicenda giudiziaria, fino all'emissione della sentenza di prime cure;
quindi domandava di essere tenuto indenne delle conseguenze pregiudizievoli di ordine patrimoniale derivanti dalle statuizioni di condanna formulate nei suoi confronti;
nell'inerzia della compagnia, gli aventi diritto avevano proceduto ad un pignoramento immobiliare;
la Controparte_1
non intendeva adempiere all'obbligo di manleva contrattualmente assunto, con violazione dell'art. 1917 cod. civ.
Parte attrice concludeva al fine di: a) accertare e dichiarare che la Controparte_1
è tenuta a manlevare il dott. da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti Parte_1
a carico del predetto dall'emissione nei suoi confronti della declaratoria di condanna al pagamento della provvisionale nella misura di euro 500.000,00 oltre accessori e spese come liquidati dalla sentenza n. 1703 del 18.04 - 02.05.2016 del Tribunale di Salerno, resa nel procedimento penale n. 100/2010 Reg. Dib. — 5991/2010 Reg. PM. e, per l'effetto, condannare la medesima convenuta a versare direttamente il dovuto in favore dei sigg.ri , Parte_2 , , , e ovvero, in Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_3 Controparte_4
alternativa, a corrispondere al Sig. i medesimi importi perché provveda Parte_1
personalmente al pagamento in favore dei legittimati;
accertare e dichiarare che la
[...]
è tenuta a manlevare il dott. da tutte le conseguenze Controparte_1 Parte_1
pregiudizievoli derivanti a carico del predetto, per sorta capitale, rivalutazione, interessi e spese, dal sinistro in premessa e, comunque, dalla sentenza n. 1703 del 18.04 - 02.05.2016 del Tribunale di Salerno resa nel procedimento penale n. 100/2001 Reg. Dib. — 5991/2010 Reg. P.M. o che potessero comunque derivargli all'esito del giudizio e, per I 'effetto, condannare la medesima convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a versare direttamente in favore dei sigg.ri
, , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_3 [...]
e dei loro eventuali aventi causa, tutte le somme risultanti a loro credito, per sorta CP_4
capitale, interessi, rivalutazione e spese in conseguenza del decesso del Sig. Persona_1
ovvero, in alternativa, a corrispondere al Sig. i medesimi importi perché Parte_1
provveda personalmente al pagamento in favore dei legittimati;
accertare e dichiarare il diritto dell'istante a vedersi rimborsate tutte le spese di assistenza legale maturate e maturande a suo carico in virtù dei procedimenti giudiziali traenti titolo dal decesso del Sig. e, Persona_1
per I 'effetto, condannare la convenuta al loro integrale rimborso nella misura da determinarsi in corso di causa, con maggiorazione degli accessori;
accertare e dichiarare, in via ulteriore, la mala gestio della anzidetta (già in Controparte_1 Controparte_2 ragione dell'inadempimento dell'obbligazione di manleva e, per I 'effetto, condannare la medesima a tenere indenne il Sig. in relazione ai maggiori importi medio tempore Parte_1
maturati a suo debito per rivalutazione, interessi e spese, anche oltre il limite dei massimali di polizza ovvero, in alternativa, a corrispondere al Sig. i medesimi importi perché Parte_1
provveda personalmente al pagamento in favore dei legittimati;
condannare la
[...]
(già .A.), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_5
al risarcimento in favore dell'attore dei danni all'immagine personale e professionale, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, discesi dall 'aggressione esecutiva portata al suo patrimonio;
con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali,
IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva parte convenuta, dichiarandosi disposta a versare il terzo della somma richiesta dagli eredi del dr. al netto del 10% (dieci percento) di scoperto che doveva rimanere a carico Per_1 dell'assicurato, come da condizioni di polizza;
domandava una pronuncia di rigetto, con vittoria di spese.
La domanda è fondata. Giova premettere che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui
l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia - la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria (Cass. Sez. 3
- Sentenza n. 17656 del 20/06/2023; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/11/2012)” (Cass., sent.
n. 13758 del 2025; “l'estensione dell'obbligo indennitario dell'assicuratore all'intero importo dell'obbligazione solidale dell'assicurato deriva dalla funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, che svolge la funzione di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, con la conseguenza che l'assicuratore risponde delle somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere al terzo per i danni arrecati;
per assolvere
a tale funzione la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto va conformata all'obbligazione stessa dell'assicurato che, nel caso di risarcimento da illecito imputabile a più persone, è solidale;
se la copertura assicurativa non si riferisse all'obbligazione assicurata, infatti,
l'assicurato resterebbe privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di limitata solvibilità; la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento;
non si tratta, quindi, di ampliamento della copertura assicurativa a favore della parte creditrice (assicurato) e a svantaggio della parte debitrice
(assicuratore) ma di consentire la realizzazione della ragione propria del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
il pagamento da parte dell'assicuratore, in forza del contratto di assicurazione che lo lega al danneggiante corresponsabile e obbligato in solido con altri, integrerà poi l'ipotesi della surroga legale di cui all'art. 1203, n. 3, c.c.”, Cass., n. 17656 del
2023).
Ne deriva che, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, non risulta condivisibile quanto sostenuto da parte convenuta circa la unilaterale riduzione della copertura assicurativa.
Va altresì rilevato che parte convenuta evidenzia come “con sentenza n. 412/2019 del 16 novembre
2018, la Corte Suprema, sez,4 penale, adita dai dott.ri e Parte_1 Parte_6
rilevato che la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 13 ottobre 2017 si Parte_7
basava su valutazioni prive di ordine logico, censurabili in sede di legittimità, annullava la sentenza impugnata, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello” (pag. 3, comparsa conclusionale di parte convenuta). In conclusione, osservato che “l'interesse ad agire sarebbe configurabile anche in presenza di una pronuncia non costituente giudicato” (Cass., n. 4762 del 2024), sussiste l'obbligo in capo a parte convenuta di tenere indenne parte attrice, come da contratto stipulato, in relazione alla somma che sarà accertata nel separato giudizio, ancora non definitivo.
In relazione ai danni patiti, la condotta di parte convenuta – costituente fatto illecito, perpetrando ingiustificatamente il proprio inadempimento a fronte del titolo giudiziale emesso, ancorchè non definitivo - ha esposto l'assicurato all'aggressione del proprio patrimonio, cagionando così alcuni danni in capo a parte attrice.
La causa dei predetti danni non può essere attribuita agli eredi del defunto, che legittimamente attivavano un titolo giudiziale, ancorchè non definitivo;
i danni derivano, viceversa, dall'inerzia dell'assicurazione, che era tenuta - sin dalla comunicazione della sentenza emessa - a tenere parte attrice indenne dalla somma indicata nel titolo giudiziale, ancorchè in solido, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Ne deriva che le somme da riconoscere a parte attrice non costituiscono oggetto del contratto assicurativo, rappresentando piuttosto i danni diretta conseguenza del fatto illecito costituito dall'inadempimento contrattuale, sicchè risulta inconferente qualsivoglia richiamo al massimale di polizza, la cui operatività resta circoscritta al solo ambito oggettivo contrattuale.
Si aggiunga che non emergono dati probatori che consentano di ritenere che il dott. Parte_1
avrebbe potuto evitare tale evento corrispondendo immediatamente la somma, tenuto conto, peraltro, del significativo importo della stessa, pari ad euro 500.000,00, oltre accessori e spese di giudizio.
Parte convenuta ha, dunque, rifiutato la propria prestazione contrattuale - dovuta già al tempo della sentenza penale emessa - così cagionando a parte attrice anche ulteriori danni, la cui sussistenza deve comunque essere provata.
In relazione ai danni patrimoniali, alcuna somma può essere riconosciuta.
In proposito, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ricordato che “il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223,
1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass.,
19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso ( v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352 ). Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro ( v. Cass., 8/2/2012, n. 1781 ), sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo ( cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814)”, aggiungendo, inoltre, che “L'onere della prova (anche) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato ( art. 2697 c.c. ). Peraltro, allorquando risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) ( cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014,
n. 15478. E già Cass., 19/6/1962, n. 1536 ) e vi sia impossibilità o estrema difficoltà ( v. Cass.,
24/5/2010, n. 12613. E già Cass., 6/10/1972, n. 2904 ) di prova nel relativo preciso ammontare, la determinazione dell'ammontare del danno patrimoniale risarcibile è peraltro in alcuni caso possibile anche mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. ( v. Cass., 14/7/2015, n. 14645;
Cass., 12/6/2015, n. 12211 ). Risponde a principio consolidato che la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (v. Cass.,
4/4/2019, n. 9339; Cass., 9/5/2003, n. 7073; Cass., 17/5/2000, n. 6414. E già Cass., 4/7/1968, n.
2247)” (Cass., ord. n. 2831 del 2021; si veda anche Cass., n. 5956 del 2022).
Nel caso di specie, non emerge alcuna prova circa esborsi sostenuti (ad esempio, in relazione alle spese connesse all'atto di precetto), né una qualsivoglia difficoltà – peraltro, nemmeno dedotta – nel provare il preciso ammontare, sicchè alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale.
Si aggiunga, con particolare riferimento alla domanda finalizzata a “vedersi rimborsate tutte le spese di assistenza legale maturate e maturande a suo carico in virtù dei procedimenti giudiziali traenti titolo dal decesso del sig. e, per l'effetto, condannare la convenuta al Persona_1 loro integrale rimborso, con maggiorazione degli accessori”, che, parimenti, “tali spese, per poter essere ripetute, devono essere state per l'appunto "sostenute" dall'assicurato e che costui non possa quindi pretenderne il rimborso se per l'appunto non le ha affrontate” (Cass., n. 21290 del 2022; Cass., n. 26683 del 2023).
Nel caso di specie, non risulta prodotto in giudizio alcun giustificativo di spesa sostenuta, per la difesa svolta, e pertanto la domanda non può trovare accoglimento, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata.
In relazione al danno non patrimoniale, va rilevato che parte attrice lamenta, effettivamente, un danno alla reputazione personale e professionale (risulta, viceversa, improprio il richiamo al differente concetto di “immagine”; in proposito, giova ricordare che spetta al giudice il potere- dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla prospettazione giuridica svolta nella domanda;
Cass., sent. n. 2209/2016; Cass., sentenza n. 12943/2012; Cass., sentenza n. 28986/2008; Trib.
Ivrea, n.104 del 2021).
Ebbene, in proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "L'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato" (Cass., 02/12/2014, n. 25423; Cass., 15/06/2018, n. 15742)” (Cass., n.
10201 del 2025, alla cui attenzione era sottoposto il caso di un soggetto che, in virtù della altrui condotta lesiva, appariva “come un soggetto inaffidabile sul piano professionale” aggiungendo che “la lesione costituita da forzati impedimenti, causati dall'altrui inadempimento, al corretto svolgimento dell'attività professionale, va ragionevolmente collocata nell'ambito della soglia della risarcibilità del danno non patrimoniale”).
Si aggiunga altresì che “il danno alla reputazione, in quanto costituente danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cass., 28/3/2018, n. 7594), la prova del danno non patrimoniale potendo essere peraltro fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni”(Cass., n. 16740 del 2021).
Nel merito, risulta provato l'evento dannoso, come descritto nell'atto introduttivo.
In proposito, il testimone ha dichiarato: “è vero, è sempre stato preciso nei Testimone_1 pagamenti delle forniture”; “il dott. nel gennaio 2018 ebbe a domandare una dilazione Parte_1 nei pagamenti delle forniture, adducendo di essere sotto aggressione esecutiva”; “prima del gennaio 2018 non mi era pervenuta dal dott. alcuna richiesta di dilazionare il Parte_1 versamento di quanto mi doveva”; il testimone ha dichiarato: “il medesimo dott. Testimone_2
dovette in più casi suggerirci di cominciare a prefigurarci la ricerca di un Parte_1 impiego altrove, non potendo garantire che lo studio medico avrebbe continuato le attività”; il testimone ha dichiarato: “posso dire di aver chiesto a mio padre più Testimone_3
volte e con sincera preoccupazione se, per la questione del debito verso gli eredi sarebbe Pt_8 stato in grado di continuare a sostenermi economicamente quale studente fuori sede”; “mio padre replicò asserendo di non poter assicurare la continuità degli stessi, almeno senza il mio aiuto”; il testimone ha dichiarato: “in alcune occasioni ho sentito che il dott. Testimone_4 Parte_1 chiedeva contributi economici alla madre”; “circa tre anni fa è capitato che, per il pagamento delle mie spettanze, ha provveduto direttamente la madre del dottore”.
Le dichiarazioni testimoniali in atti confermano, dunque, il significativo impatto che la procedura esecutiva ha avuto sulla vita emotiva, economica e professionale di parte attrice, con rilevante alterazione degli equilibri economici e sociali preesistenti, e conseguente lesione della figura e considerazione personale e professionale in relazione ai fornitori, ai collaboratori dello studio, ai figli ed alla madre;
si aggiunga che le dichiarazioni rese, in relazione agli elementi essenziali del fatto, nel caso di specie non presentano alcun particolare profilo di inattendibilità.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, non risultano applicabili i criteri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano in relazione al danno da diffamazione, fondati su presupposti costitutivi non ricorrenti nel caso di specie, sicchè il danno deve necessariamente essere liquidato in via equitativa, tenendo conto degli ambiti di diffusione del danno (nello stesso senso, condivisibilmente, Trib. Treviso, 12/02/2025).
In proposito, l'azione esecutiva subita ha leso la reputazione personale e professionale di parte attrice impattando – come evidenziato dai testi escussi - su tre differenti ambiti.
In primo luogo, sul rapporto con i fornitori, comportando il ritardo nei pagamenti e così intaccando l'apparenza di parte attrice nei rapporti commerciali, in relazione al puntuale pagamento delle forniture.
In secondo luogo, con i collaboratori dello studio, costringendo parte attrice ad organizzare una riunione, prospettando la propria impossibilità a mantenere il volume di attività e quindi di dipendenti, intaccando la figura professionale di riferimento nello studio e per il mantenimento dell'attività professionale.
In terzo luogo, con il nucleo familiare (madre e figli), posto che l'esposizione all'aggressione esecutiva ha inciso sulla capacità di parte attrice, come percepita dai familiari, di poter sostenere talune spese proprio in virtù della propria capacità lavorativa e professionalità, lesionando così anche la considerazione che i familiari potevano nutrire su tale capacità di parte attrice.
Si aggiunga che la lesione cagionata nell'ambito familiare, secondo l'id quod plerumque accidit, comporta una maggiore offensività, incidendo nella sfera più intima, personale e nel rapporto di reciproco sostegno con i propri genitori e figli.
Tenuto conto, quindi, dei tre ambiti interessati (fornitori, collaboratori e familiari), risulta equo riconoscere un risarcimento pari ad euro 3.000,00 per ciascuno dei primi due ambiti ed euro
5.000,00 il relazione all'ambito familiare (in virtù della maggiore offensività descritta), per un totale pari ad euro 11.000,00, somma al cui pagamento parte convenuta deve essere condannata.
Trattandosi di un danno cagionato da illecito, a fronte del ritardo nell'adempimento deve, inoltre, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data dell'evento, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento dell'evento – dal 14.12.2017 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento dell'evento e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora esposto.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori medi per la fase istruttoria, tenuto conto dei molteplici capi di prova, testi ed elementi di fatto differenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott.
EF CI, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 2784/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto accerta l'obbligo di parte convenuta a tenere indenne parte attrice dal pagamento di qualsivoglia somma verrà accertata come dovuta, anche in solido, in ragione della responsabilità professionale per la morte di , nel Persona_1
rispetto delle clausole contrattuali stipulate tra le parti;
2. condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma pari ad euro 11.000,00 quale risarcimento per il danno alla reputazione, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3. condanna parte convenuta al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.712,00 per compenso professionale, oltre euro 1.237,00 per spese, 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, 30 ottobre 2025.
Il Giudice
Dr. EF CI
Depositato telematicamente in data 30 ottobre 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. EF CI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2784/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto: assicurazione
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Parte_1
Mauriello;
PARTE ATTRICE
E in persona del legale rappr. p.t. rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Beniamino Spirito;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte attrice esponeva che, quale sanitario operante presso una clinica privata di Cava dei Tirreni, in concorso con alcuni colleghi era stato imputato dinanzi il Tribunale di Salerno, nel procedimento penale n. 100/2010 Reg. Dib. — 5991/2010 Reg. P.M., di omicidio colposo in danno del Sig.
reato consumato in data 04.06.2008; veniva emessa la sentenza n. 1703 del Persona_1
18.04 - 02.05.2016, 1a quale statuiva, tra l'altro, la condanna in solido al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili costituite, con pagamento di una provvisionale pari euro 100.000 ciascuno, per complessivi euro 500.000; con pagamento delle spese processuali, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Parte attrice precisava, altresì, di essere assicurata, all'epoca dei fatti, per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della propria attività professionale presso la Controparte_2
in virtù di polizze n. 00100077988 (R.C. generale) e 00100077986 (Tutela Giudiziaria), con scadenza il 31.12.2008 e con un massimale, per sinistro, di euro 1.500.000,00 (docc. nn. 2 e 3); la società veniva poi incorporata in del verificarsi del CP_2 Controparte_1
decesso del Sig. il dott. informava il proprio assicuratore ancor prima che gli Per_1 Parte_1
fosse recapitato l'avviso di garanzia;
alla Direzione Sinistri della compagnia forniva aggiornamenti sull'evoluzione della vicenda giudiziaria, fino all'emissione della sentenza di prime cure;
quindi domandava di essere tenuto indenne delle conseguenze pregiudizievoli di ordine patrimoniale derivanti dalle statuizioni di condanna formulate nei suoi confronti;
nell'inerzia della compagnia, gli aventi diritto avevano proceduto ad un pignoramento immobiliare;
la Controparte_1
non intendeva adempiere all'obbligo di manleva contrattualmente assunto, con violazione dell'art. 1917 cod. civ.
Parte attrice concludeva al fine di: a) accertare e dichiarare che la Controparte_1
è tenuta a manlevare il dott. da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti Parte_1
a carico del predetto dall'emissione nei suoi confronti della declaratoria di condanna al pagamento della provvisionale nella misura di euro 500.000,00 oltre accessori e spese come liquidati dalla sentenza n. 1703 del 18.04 - 02.05.2016 del Tribunale di Salerno, resa nel procedimento penale n. 100/2010 Reg. Dib. — 5991/2010 Reg. PM. e, per l'effetto, condannare la medesima convenuta a versare direttamente il dovuto in favore dei sigg.ri , Parte_2 , , , e ovvero, in Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_3 Controparte_4
alternativa, a corrispondere al Sig. i medesimi importi perché provveda Parte_1
personalmente al pagamento in favore dei legittimati;
accertare e dichiarare che la
[...]
è tenuta a manlevare il dott. da tutte le conseguenze Controparte_1 Parte_1
pregiudizievoli derivanti a carico del predetto, per sorta capitale, rivalutazione, interessi e spese, dal sinistro in premessa e, comunque, dalla sentenza n. 1703 del 18.04 - 02.05.2016 del Tribunale di Salerno resa nel procedimento penale n. 100/2001 Reg. Dib. — 5991/2010 Reg. P.M. o che potessero comunque derivargli all'esito del giudizio e, per I 'effetto, condannare la medesima convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a versare direttamente in favore dei sigg.ri
, , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_3 [...]
e dei loro eventuali aventi causa, tutte le somme risultanti a loro credito, per sorta CP_4
capitale, interessi, rivalutazione e spese in conseguenza del decesso del Sig. Persona_1
ovvero, in alternativa, a corrispondere al Sig. i medesimi importi perché Parte_1
provveda personalmente al pagamento in favore dei legittimati;
accertare e dichiarare il diritto dell'istante a vedersi rimborsate tutte le spese di assistenza legale maturate e maturande a suo carico in virtù dei procedimenti giudiziali traenti titolo dal decesso del Sig. e, Persona_1
per I 'effetto, condannare la convenuta al loro integrale rimborso nella misura da determinarsi in corso di causa, con maggiorazione degli accessori;
accertare e dichiarare, in via ulteriore, la mala gestio della anzidetta (già in Controparte_1 Controparte_2 ragione dell'inadempimento dell'obbligazione di manleva e, per I 'effetto, condannare la medesima a tenere indenne il Sig. in relazione ai maggiori importi medio tempore Parte_1
maturati a suo debito per rivalutazione, interessi e spese, anche oltre il limite dei massimali di polizza ovvero, in alternativa, a corrispondere al Sig. i medesimi importi perché Parte_1
provveda personalmente al pagamento in favore dei legittimati;
condannare la
[...]
(già .A.), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_5
al risarcimento in favore dell'attore dei danni all'immagine personale e professionale, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, discesi dall 'aggressione esecutiva portata al suo patrimonio;
con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali,
IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva parte convenuta, dichiarandosi disposta a versare il terzo della somma richiesta dagli eredi del dr. al netto del 10% (dieci percento) di scoperto che doveva rimanere a carico Per_1 dell'assicurato, come da condizioni di polizza;
domandava una pronuncia di rigetto, con vittoria di spese.
La domanda è fondata. Giova premettere che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui
l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia - la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria (Cass. Sez. 3
- Sentenza n. 17656 del 20/06/2023; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/11/2012)” (Cass., sent.
n. 13758 del 2025; “l'estensione dell'obbligo indennitario dell'assicuratore all'intero importo dell'obbligazione solidale dell'assicurato deriva dalla funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, che svolge la funzione di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, con la conseguenza che l'assicuratore risponde delle somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere al terzo per i danni arrecati;
per assolvere
a tale funzione la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto va conformata all'obbligazione stessa dell'assicurato che, nel caso di risarcimento da illecito imputabile a più persone, è solidale;
se la copertura assicurativa non si riferisse all'obbligazione assicurata, infatti,
l'assicurato resterebbe privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di limitata solvibilità; la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento;
non si tratta, quindi, di ampliamento della copertura assicurativa a favore della parte creditrice (assicurato) e a svantaggio della parte debitrice
(assicuratore) ma di consentire la realizzazione della ragione propria del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
il pagamento da parte dell'assicuratore, in forza del contratto di assicurazione che lo lega al danneggiante corresponsabile e obbligato in solido con altri, integrerà poi l'ipotesi della surroga legale di cui all'art. 1203, n. 3, c.c.”, Cass., n. 17656 del
2023).
Ne deriva che, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, non risulta condivisibile quanto sostenuto da parte convenuta circa la unilaterale riduzione della copertura assicurativa.
Va altresì rilevato che parte convenuta evidenzia come “con sentenza n. 412/2019 del 16 novembre
2018, la Corte Suprema, sez,4 penale, adita dai dott.ri e Parte_1 Parte_6
rilevato che la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 13 ottobre 2017 si Parte_7
basava su valutazioni prive di ordine logico, censurabili in sede di legittimità, annullava la sentenza impugnata, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello” (pag. 3, comparsa conclusionale di parte convenuta). In conclusione, osservato che “l'interesse ad agire sarebbe configurabile anche in presenza di una pronuncia non costituente giudicato” (Cass., n. 4762 del 2024), sussiste l'obbligo in capo a parte convenuta di tenere indenne parte attrice, come da contratto stipulato, in relazione alla somma che sarà accertata nel separato giudizio, ancora non definitivo.
In relazione ai danni patiti, la condotta di parte convenuta – costituente fatto illecito, perpetrando ingiustificatamente il proprio inadempimento a fronte del titolo giudiziale emesso, ancorchè non definitivo - ha esposto l'assicurato all'aggressione del proprio patrimonio, cagionando così alcuni danni in capo a parte attrice.
La causa dei predetti danni non può essere attribuita agli eredi del defunto, che legittimamente attivavano un titolo giudiziale, ancorchè non definitivo;
i danni derivano, viceversa, dall'inerzia dell'assicurazione, che era tenuta - sin dalla comunicazione della sentenza emessa - a tenere parte attrice indenne dalla somma indicata nel titolo giudiziale, ancorchè in solido, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Ne deriva che le somme da riconoscere a parte attrice non costituiscono oggetto del contratto assicurativo, rappresentando piuttosto i danni diretta conseguenza del fatto illecito costituito dall'inadempimento contrattuale, sicchè risulta inconferente qualsivoglia richiamo al massimale di polizza, la cui operatività resta circoscritta al solo ambito oggettivo contrattuale.
Si aggiunga che non emergono dati probatori che consentano di ritenere che il dott. Parte_1
avrebbe potuto evitare tale evento corrispondendo immediatamente la somma, tenuto conto, peraltro, del significativo importo della stessa, pari ad euro 500.000,00, oltre accessori e spese di giudizio.
Parte convenuta ha, dunque, rifiutato la propria prestazione contrattuale - dovuta già al tempo della sentenza penale emessa - così cagionando a parte attrice anche ulteriori danni, la cui sussistenza deve comunque essere provata.
In relazione ai danni patrimoniali, alcuna somma può essere riconosciuta.
In proposito, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ricordato che “il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223,
1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass.,
19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso ( v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352 ). Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro ( v. Cass., 8/2/2012, n. 1781 ), sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo ( cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814)”, aggiungendo, inoltre, che “L'onere della prova (anche) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato ( art. 2697 c.c. ). Peraltro, allorquando risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) ( cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014,
n. 15478. E già Cass., 19/6/1962, n. 1536 ) e vi sia impossibilità o estrema difficoltà ( v. Cass.,
24/5/2010, n. 12613. E già Cass., 6/10/1972, n. 2904 ) di prova nel relativo preciso ammontare, la determinazione dell'ammontare del danno patrimoniale risarcibile è peraltro in alcuni caso possibile anche mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. ( v. Cass., 14/7/2015, n. 14645;
Cass., 12/6/2015, n. 12211 ). Risponde a principio consolidato che la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (v. Cass.,
4/4/2019, n. 9339; Cass., 9/5/2003, n. 7073; Cass., 17/5/2000, n. 6414. E già Cass., 4/7/1968, n.
2247)” (Cass., ord. n. 2831 del 2021; si veda anche Cass., n. 5956 del 2022).
Nel caso di specie, non emerge alcuna prova circa esborsi sostenuti (ad esempio, in relazione alle spese connesse all'atto di precetto), né una qualsivoglia difficoltà – peraltro, nemmeno dedotta – nel provare il preciso ammontare, sicchè alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale.
Si aggiunga, con particolare riferimento alla domanda finalizzata a “vedersi rimborsate tutte le spese di assistenza legale maturate e maturande a suo carico in virtù dei procedimenti giudiziali traenti titolo dal decesso del sig. e, per l'effetto, condannare la convenuta al Persona_1 loro integrale rimborso, con maggiorazione degli accessori”, che, parimenti, “tali spese, per poter essere ripetute, devono essere state per l'appunto "sostenute" dall'assicurato e che costui non possa quindi pretenderne il rimborso se per l'appunto non le ha affrontate” (Cass., n. 21290 del 2022; Cass., n. 26683 del 2023).
Nel caso di specie, non risulta prodotto in giudizio alcun giustificativo di spesa sostenuta, per la difesa svolta, e pertanto la domanda non può trovare accoglimento, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata.
In relazione al danno non patrimoniale, va rilevato che parte attrice lamenta, effettivamente, un danno alla reputazione personale e professionale (risulta, viceversa, improprio il richiamo al differente concetto di “immagine”; in proposito, giova ricordare che spetta al giudice il potere- dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla prospettazione giuridica svolta nella domanda;
Cass., sent. n. 2209/2016; Cass., sentenza n. 12943/2012; Cass., sentenza n. 28986/2008; Trib.
Ivrea, n.104 del 2021).
Ebbene, in proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "L'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato" (Cass., 02/12/2014, n. 25423; Cass., 15/06/2018, n. 15742)” (Cass., n.
10201 del 2025, alla cui attenzione era sottoposto il caso di un soggetto che, in virtù della altrui condotta lesiva, appariva “come un soggetto inaffidabile sul piano professionale” aggiungendo che “la lesione costituita da forzati impedimenti, causati dall'altrui inadempimento, al corretto svolgimento dell'attività professionale, va ragionevolmente collocata nell'ambito della soglia della risarcibilità del danno non patrimoniale”).
Si aggiunga altresì che “il danno alla reputazione, in quanto costituente danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cass., 28/3/2018, n. 7594), la prova del danno non patrimoniale potendo essere peraltro fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni”(Cass., n. 16740 del 2021).
Nel merito, risulta provato l'evento dannoso, come descritto nell'atto introduttivo.
In proposito, il testimone ha dichiarato: “è vero, è sempre stato preciso nei Testimone_1 pagamenti delle forniture”; “il dott. nel gennaio 2018 ebbe a domandare una dilazione Parte_1 nei pagamenti delle forniture, adducendo di essere sotto aggressione esecutiva”; “prima del gennaio 2018 non mi era pervenuta dal dott. alcuna richiesta di dilazionare il Parte_1 versamento di quanto mi doveva”; il testimone ha dichiarato: “il medesimo dott. Testimone_2
dovette in più casi suggerirci di cominciare a prefigurarci la ricerca di un Parte_1 impiego altrove, non potendo garantire che lo studio medico avrebbe continuato le attività”; il testimone ha dichiarato: “posso dire di aver chiesto a mio padre più Testimone_3
volte e con sincera preoccupazione se, per la questione del debito verso gli eredi sarebbe Pt_8 stato in grado di continuare a sostenermi economicamente quale studente fuori sede”; “mio padre replicò asserendo di non poter assicurare la continuità degli stessi, almeno senza il mio aiuto”; il testimone ha dichiarato: “in alcune occasioni ho sentito che il dott. Testimone_4 Parte_1 chiedeva contributi economici alla madre”; “circa tre anni fa è capitato che, per il pagamento delle mie spettanze, ha provveduto direttamente la madre del dottore”.
Le dichiarazioni testimoniali in atti confermano, dunque, il significativo impatto che la procedura esecutiva ha avuto sulla vita emotiva, economica e professionale di parte attrice, con rilevante alterazione degli equilibri economici e sociali preesistenti, e conseguente lesione della figura e considerazione personale e professionale in relazione ai fornitori, ai collaboratori dello studio, ai figli ed alla madre;
si aggiunga che le dichiarazioni rese, in relazione agli elementi essenziali del fatto, nel caso di specie non presentano alcun particolare profilo di inattendibilità.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, non risultano applicabili i criteri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano in relazione al danno da diffamazione, fondati su presupposti costitutivi non ricorrenti nel caso di specie, sicchè il danno deve necessariamente essere liquidato in via equitativa, tenendo conto degli ambiti di diffusione del danno (nello stesso senso, condivisibilmente, Trib. Treviso, 12/02/2025).
In proposito, l'azione esecutiva subita ha leso la reputazione personale e professionale di parte attrice impattando – come evidenziato dai testi escussi - su tre differenti ambiti.
In primo luogo, sul rapporto con i fornitori, comportando il ritardo nei pagamenti e così intaccando l'apparenza di parte attrice nei rapporti commerciali, in relazione al puntuale pagamento delle forniture.
In secondo luogo, con i collaboratori dello studio, costringendo parte attrice ad organizzare una riunione, prospettando la propria impossibilità a mantenere il volume di attività e quindi di dipendenti, intaccando la figura professionale di riferimento nello studio e per il mantenimento dell'attività professionale.
In terzo luogo, con il nucleo familiare (madre e figli), posto che l'esposizione all'aggressione esecutiva ha inciso sulla capacità di parte attrice, come percepita dai familiari, di poter sostenere talune spese proprio in virtù della propria capacità lavorativa e professionalità, lesionando così anche la considerazione che i familiari potevano nutrire su tale capacità di parte attrice.
Si aggiunga che la lesione cagionata nell'ambito familiare, secondo l'id quod plerumque accidit, comporta una maggiore offensività, incidendo nella sfera più intima, personale e nel rapporto di reciproco sostegno con i propri genitori e figli.
Tenuto conto, quindi, dei tre ambiti interessati (fornitori, collaboratori e familiari), risulta equo riconoscere un risarcimento pari ad euro 3.000,00 per ciascuno dei primi due ambiti ed euro
5.000,00 il relazione all'ambito familiare (in virtù della maggiore offensività descritta), per un totale pari ad euro 11.000,00, somma al cui pagamento parte convenuta deve essere condannata.
Trattandosi di un danno cagionato da illecito, a fronte del ritardo nell'adempimento deve, inoltre, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data dell'evento, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento dell'evento – dal 14.12.2017 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento dell'evento e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora esposto.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori medi per la fase istruttoria, tenuto conto dei molteplici capi di prova, testi ed elementi di fatto differenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott.
EF CI, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 2784/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto accerta l'obbligo di parte convenuta a tenere indenne parte attrice dal pagamento di qualsivoglia somma verrà accertata come dovuta, anche in solido, in ragione della responsabilità professionale per la morte di , nel Persona_1
rispetto delle clausole contrattuali stipulate tra le parti;
2. condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma pari ad euro 11.000,00 quale risarcimento per il danno alla reputazione, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3. condanna parte convenuta al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.712,00 per compenso professionale, oltre euro 1.237,00 per spese, 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, 30 ottobre 2025.
Il Giudice
Dr. EF CI
Depositato telematicamente in data 30 ottobre 2025.