TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/03/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 4 marzo 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 9369/2023 R.G.L. promosso da in qualità di esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 sulla minore rappresentata e difesa per delega in calce al Persona_1 ricorso dall'avv. Cosimo Damiano Introna presso lo studio del quale in
Barletta (BT) Via M.R. Mauro 12/C è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
, contumace Controparte_1
resistente
Oggetto: indennità di frequenza – handicap in situazione di gravità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.10.2023 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento dei requisiti sanitari necessari per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negati in sede amministrativa;
che la CTU aveva riconosciuto la insussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza dei diritti della minore, chiedeva all'adito Tribunale di: “1) dichiarare che la minore è affetta da patologie tali la necessità Persona_1 dell'indennità di frequenza, in quanto determinano difficoltà persistenti per la minore a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età a far tempo dalla data della domanda amministrativa
(01.08.2021) e/o da quella diversa data che risulterà di giustizia;
2) dichiarare che la minore è inoltre affetta da Persona_1 patologie tali da determinare una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento e di relazione tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, ossia quale portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, al fine di ottenere i benefici di cui agli artt. 3, comma 1 della suddetta
Legge 3) di conseguenza condannare l' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla minore l'indennità di frequenza a far tempo dal 01.08.2021, ovvero il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, o da data successiva;
4) condannare l' in CP_1 persona del Legale rappresentante pro tempore al pagamento delle competenze legali del presente procedimento, unitamente a quelle del giudizio per ATP iscritto al N. di R.G. 7512/2022 , con distrazione in favore del procuratore antistatario;
”
L regolarmente evocato in giudizio rimaneva contumace. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposto il rinnovo delle indagini peritali, all'esito dell'udienza cartolare del 4 marzo 2025, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell CP_1 attesa la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, l'art. 1 della legge n.289/90 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all' articolo 13 della legge
30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, a decorrere dall'1 settembre 1990. La concessione dell'indennità di cui al comma primo è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
I benefici di cui all'art. 3 co. 1 L. 104/92 sono previsti qualora la parte presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito Persona_2 dell'esame della minore e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie tali da ritenere insussistenti i diritti rivendicati.
Disposta nella presente fase la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo del CTU dott. ha riconosciuto che le Persona_3 patologie da cui la minore è affetta risultano di entità tale da comportare una condizione di difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti della minore età e da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ai sensi dell'art. 3 co. 1 L. 104/92 e ciò sin dalla proposizione della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto che sussistono in capo alla minore i requisiti sanitari per essere riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 1 L.
104/92 e tali da comportare una condizione di difficoltà persistente a svolgere funzioni e compiti della minore età con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ferma la decorrenza sopra indicata, risulta invece inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data, condividendo questo giudice il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell alla relativa erogazione. CP_1
Tale orientamento, cui si ritiene di dover dare seguito, prende le mosse dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass.
Civ. 9876/2019 tra le più recenti e Cass. n. 5338/2014, Cass. n.
6084/2014, Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della domanda rivolta ad ottenere la condanna dell alla erogazione delle prestazioni. CP_1
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – seguono la soccombenza.
Le spese di entrambe le CTU vanno poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che le patologie da cui è affetta la minore Persona_1 risultano di entità tale da comportare una condizione di difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti della minore età e che sussistono i requisiti sanitari per essere riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 1 L. 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 6.624,40, oltre rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di entrambe le CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 4 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 4 marzo 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 9369/2023 R.G.L. promosso da in qualità di esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 sulla minore rappresentata e difesa per delega in calce al Persona_1 ricorso dall'avv. Cosimo Damiano Introna presso lo studio del quale in
Barletta (BT) Via M.R. Mauro 12/C è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
, contumace Controparte_1
resistente
Oggetto: indennità di frequenza – handicap in situazione di gravità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.10.2023 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento dei requisiti sanitari necessari per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negati in sede amministrativa;
che la CTU aveva riconosciuto la insussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza dei diritti della minore, chiedeva all'adito Tribunale di: “1) dichiarare che la minore è affetta da patologie tali la necessità Persona_1 dell'indennità di frequenza, in quanto determinano difficoltà persistenti per la minore a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età a far tempo dalla data della domanda amministrativa
(01.08.2021) e/o da quella diversa data che risulterà di giustizia;
2) dichiarare che la minore è inoltre affetta da Persona_1 patologie tali da determinare una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento e di relazione tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, ossia quale portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, al fine di ottenere i benefici di cui agli artt. 3, comma 1 della suddetta
Legge 3) di conseguenza condannare l' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla minore l'indennità di frequenza a far tempo dal 01.08.2021, ovvero il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, o da data successiva;
4) condannare l' in CP_1 persona del Legale rappresentante pro tempore al pagamento delle competenze legali del presente procedimento, unitamente a quelle del giudizio per ATP iscritto al N. di R.G. 7512/2022 , con distrazione in favore del procuratore antistatario;
”
L regolarmente evocato in giudizio rimaneva contumace. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposto il rinnovo delle indagini peritali, all'esito dell'udienza cartolare del 4 marzo 2025, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell CP_1 attesa la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, l'art. 1 della legge n.289/90 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all' articolo 13 della legge
30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, a decorrere dall'1 settembre 1990. La concessione dell'indennità di cui al comma primo è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
I benefici di cui all'art. 3 co. 1 L. 104/92 sono previsti qualora la parte presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito Persona_2 dell'esame della minore e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie tali da ritenere insussistenti i diritti rivendicati.
Disposta nella presente fase la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo del CTU dott. ha riconosciuto che le Persona_3 patologie da cui la minore è affetta risultano di entità tale da comportare una condizione di difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti della minore età e da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ai sensi dell'art. 3 co. 1 L. 104/92 e ciò sin dalla proposizione della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto che sussistono in capo alla minore i requisiti sanitari per essere riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 1 L.
104/92 e tali da comportare una condizione di difficoltà persistente a svolgere funzioni e compiti della minore età con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ferma la decorrenza sopra indicata, risulta invece inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data, condividendo questo giudice il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell alla relativa erogazione. CP_1
Tale orientamento, cui si ritiene di dover dare seguito, prende le mosse dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass.
Civ. 9876/2019 tra le più recenti e Cass. n. 5338/2014, Cass. n.
6084/2014, Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della domanda rivolta ad ottenere la condanna dell alla erogazione delle prestazioni. CP_1
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – seguono la soccombenza.
Le spese di entrambe le CTU vanno poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che le patologie da cui è affetta la minore Persona_1 risultano di entità tale da comportare una condizione di difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti della minore età e che sussistono i requisiti sanitari per essere riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 1 L. 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 6.624,40, oltre rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di entrambe le CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 4 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano