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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/03/2024, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 921 /2023
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, composto da
Dr. Giovanni Maddaleni Presidente
Dr. Domenico Provenzano Giudice
Dr. Valentina Prudente Rel., Est.
All'esito della camera di consiglio del 12/03/2024 , ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
La parte ricorrente assistito e difeso dall'Avv. Parte_1
PATRIARCHI DANIELA
E
La parte resistente , assistita e difesa Controparte_1 dall'Avv.BIGINI PINA
Con l'intervento del PM
Conclusioni di parte ricorrente : Parte_1
“chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. CP_2
[..
[...] e la Sig. , ordinando all'Ufficiale dello stato
[...] Controparte_1 civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente, stabilito oltre 10 anni fa in favore della GL , che ha 29 anni e risulta ad Parte_2 oggi aver terminato il programma di studi, avendo conseguito una laurea, che le ha permesso di svolgere attività lavorativa e di rendersi economicamente Organ indipendente, tant'è che è una Dottoranda di Ricerca presso l
[...]
dal 2021.” Organizzazione_2
Conclusioni di parte resistente Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, ogni diversa istanza ed eccezione respinta
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio intervenuto con il signor Parte_1
ordinando all'ufficiale di Stato civile del Comune di Massa, di
[...] procedere alla trascrizione della emananda sentenza
- Disporre a carico del signor ,l'obbligo di concorrere al Parte_1 mantenimento ordinario della GL con la dazione della somma Pt_2 mensile che il tribunale riterrà di giustizia, da corrispondere alla SI
entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo vaglia , importo da Controparte_1 rivalutare annualmente in base agli indici istat costo vita
Vinte le spese di lite in caso di opposizione”
MOTIVAZIONE
proponeva in data 19 maggio 2023 ricorso per scioglimento Parte_1 del matrimonio, chiedendo, altresì, la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della GL . Si costituiva Parte_2 parte resistente, non opponendosi alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, e opponendosi, invece, in ordine alla modifica delle statuizioni economiche. Su richiesta delle parti era resa sentenza parziale di status in data 9 ottobre 2023 e la causa era rimessa in istruttoria per la definizione delle restanti questioni controverse. All'udienza del 9 febbraio 2024, istruita documentalmente la causa, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e il Giudice riservava riferire al Collegio in camera di consiglio.
***
Con decreto di omologa del 14.1.13 il Tribunale di Massa prendeva atto dell'accordo intercorso tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1 in sede di separazione personale, con previsione, per quanto di interesse in questa sede, della corresponsione da parte del a titolo di contributo di Parte_1 mantenimento della GL di € 600 mensili, soggetti a rivalutazione annuale Pt_2
ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 Risulta dagli atti che , oggi ventinovenne, convivente con la madre, ha Pt_2 conseguito la laurea magistrale in Storia presso l'università degli Org_3
e sta svolgendo un dottorato di ricerca in Storia Contemporanea, iniziato nel 2021 e con termine nell'anno accademico 2023/2024 (mese di novembre), per il quale ha percepito, nel 2021, un assegno di euro 645,16 annui (cfr. C.U. 2022 relativo al 2021) e, nel 2022, di € 15.793,14 annui lordi (cfr. C.U. 2023 relativo al 2022 sotto il prospetto “redditi esenti”), conseguente alla sua disponibilità a soggiorni di studio all'estero.
Il ricorrente è nudo proprietario di immobile adibito a civile abitazione censito al catasto fabbricati del Comune di Massa al fg. 17, particella 607, sub. 5 (la madre,
, donante, ne ha riservato l'usufrutto) e proprietario di Controparte_3 terreni identificati al fg. 17, particelle 1494 e 1493. Risultano, inoltre, redditi relativi al 2020 pari a € 3846,35, a € 1703,11 nel 2021 e reddito zero nel 2022, situazione che, a detta del difensore del (cfr. verbale di udienza del Parte_1
9.2.24) è rimasta sostanzialmente invariata.
Consta, poi, sentenza emessa dal Tribunale di Massa – sezione penale n. 83/21, confermata in appello il 10.1.23 (priva della formula di esecutività, ma di cui non consta impugnazione e per cui risulta decorso il termine per il ricorso in Cassazione) di condanna del ricorrente per art. 570 bis c.p. alla pena di mesi 6 di reclusione, per mancata corresponsione del mantenimento nell'intervallo temporale marzo 2014 – dicembre 2020.
Quanto alla situazione economica della resistente, la stessa è dipendente del e ha percepito redditi per € Controparte_4
22.448,38 nel 2020, € 21.947,79 nel 2021 e € 28.059,98 nel 2022. Versa, inoltre, canone di locazione pari a € 545,00 mensili.
Non risulta contestata la coabitazione di con la madre, atteso che il periodo Pt_2 di studi all'estero si appalesa come meramente temporaneo. Tanto premesso, “Al fine di stabilire se l'azione diretta ad ottenere il mantenimento del figlio diventato maggiorenne spetti direttamente a quest'ultimo oppure al genitore separato o divorziato con cui continua a coabitare, occorre distinguere l'ipotesi del figlio che faccia valere direttamente la sua pretesa sulla base di una sua autonoma posizione, per cui la legittimazione spetta esclusivamente allo stesso figlio, da quella in cui il figlio ometta di esercitare i suoi diritti nei confronti del genitore con cui non convive, lasciando che al suo mantenimento provveda direttamente e totalmente il genitore con cui convive, atteso che in tale ipotesi quest'ultimo genitore è legittimato ad agire "iure proprio" per il rimborso di quanto da lui costantemente anticipato per conto dell'altro coniuge, tenuto al mantenimento ai sensi dell'art. 148 cod. civ., trattandosi di obbligazione solidale alla quale sono applicabili gli artt. 1298 e 1299 cod.civ.” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 3049 del 29/03/1994).
3 In primo luogo, come noto, l'obbligo di mantenere i figli non viene automaticamente meno quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi, laddove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (cfr. Cass. 20/08/2020, n. 17380; Cass. n. 32529 del 14/12/2018). Il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, “ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (cfr. Cass. n. 38366/2021; Cass. n. 27904/2021; Cass. n. 17183/2020).
Inoltre, “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale.” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18608 del 2021).
Nel caso in esame, la resistente ha fornito prova dell'impegno profuso da Pt_2 nell'ultimazione del percorso di studi prescelto e nella prosecuzione dello stesso, al fine di conseguire il titolo di Dottore di ricerca, nonché degli sforzi della ragazza nel rendersi indipendente, pur rimanendo fedele alle proprie inclinazioni personali, ciò che le ha consentito di ottenere un più consistente assegno di dottorato nel 2022.
D'altra parte, la ritrazione di un reddito assimilato a quello di dipendente da parte della ragazza, seppur elemento significativo, non consente di ritenerla economicamente autosufficiente e ne esclude qualsiasi responsabilità in punto di mancato raggiungimento dell'indipendenza. Si tratta, infatti, di una borsa di studio disciplinata dalla l. 30 novembre 1989, n. 398 e ss.mm., destinata a cessare con il completamento del triennio, previsto a novembre 2024.
In proposito, deve tenersi in considerazione, altresì, l'incremento – pur contenuto
- dei redditi della resistente (passati da € 22.448,38 nel 2020 a € 28.059,98 nel 2022).
4 Infine, è necessario soffermarsi sulla condizione economica del ricorrente.
Se, da un lato, egli ha concordato con il coniuge l'assegno di mantenimento di € 600 mensili – oggetto di omologa in data 14.1.13 -, dall'altro, emerge dalla sentenza penale di prime cure che, a far data dal marzo 2014, ha cessato qualsiasi tipo di contributo.
La sentenza penale di condanna pronunciata in seguito al dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, diverso da quello avente a oggetto il risarcimento del danno e le restituzioni, quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale , purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa (art. 645 c.p.p.).
Ora, nell'ipotesi che ci occupa, non ricorrono limitazioni alla prova in sede di giudizio civile e l'omesso versamento è da ritenersi fatto certamente rilevante ai fini della decisione penale, consistendo nella condotta tipica di fattispecie. Deve, quindi, considerarsi che, a fronte di produzione documentale che attesta modesti redditi, fino ad arrivare a reddito zero nel 2022, da parte del ricorrente, è pacifico che lo stesso non abbia corrisposto il mantenimento concordato in sede di separazione consensuale nei confronti della GL quantomeno dal marzo 2014. Neppure risultano comprovati mutamenti significativi della situazione reddituale intercorsi tra l'omologa della separazione (14.1.13) e il marzo 2014, momento a partire dal quale il non ha più versato il contributo nei confronti della Parte_1 prole, valevoli a giustificare che, a fronte di un accordo inter partes circa il quantum da corrispondere, si siano poi verificate sopravvenienze tali da renderlo in concreto insostenibile, circostanza, questa, solamente allegata dal ricorrente. Il
infatti, in proposito, ha rappresentato di aver “subito un fallimento” Parte_1 successivo alla separazione e di essere caduto in “depressione”, ciò che lo avrebbe reso incapace di procurarsi altro lavoro e disinteressato alla propria vita personale. Di tale fallimento non vi è prova, né è stata prodotta documentazione medica attestante la patologia invalidante invocata.
Se ne deduce che l'onere della prova non è stato assolto dalla parte ricorrente.
Nondimeno, tenuto conto dell'aumentata disponibilità economica della resistente e della fruizione della borsa di dottorato – fermo che la stessa non consente di ritenere raggiunta l'indipendenza da parte di -, deve ritoccarsi l'importo a Pt_2 titolo di mantenimento dovuto dal da individuarsi in € 300 mensili, che Parte_1 saranno corrisposti entro il 5 del mese a mezzo vaglia in favore della ricorrente, nonché il 50% delle spese straordinarie – non oggetto di domanda –.
Sebbene l'art. 337 septies c.c., infatti, riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo,
5 nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e ss.mm., della natura e valore della causa, delle fasi svolte (rilevato che la causa è stata istruita documentalmente) e degli indicatori di cui all'art. 4 del citato decreto:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.810,00
Oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione, domanda disattesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. DISPONE che il ricorrente corrisponda nei confronti di Controparte_5
a titolo di contributo al mantenimento della GL Controparte_1
la somma di € 300 mensili, soggetta a rivalutazione Parte_2 annuale , entro il 5 di ogni mese a mezzo vaglia;
Org_4
3. CONDANNA il ricorrente alla refusione delle spese di lite Controparte_5 nei confronti di liquidate in € 5.810,00 a titolo di Controparte_1 onorario, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, CPA, come per legge.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente Dr.ssa Valentina Prudente Dott. Giovanni Maddaleni
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