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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/12/2025, n. 18088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18088 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22651/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 22651/2025 promossa da:
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_1
Avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu parte attrice contro
Controparte_1 parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ad Controparte_1
(d'ora in poi adiva l'intestato Tribunale rassegnando le
[...] CP_1
seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla integrale corresponsione di quanto dovutogli per effetto della presentazione in data 26.04.2019 della domanda unica di pagamento per l'annualità 2019, pari a € 40.542,70 o quello maggiore o minore che verrà accertato all'esito del giudizio;
- condannare
[...]
al pagamento in favore dell'attore del premio dovutogli per effetto Controparte_2
Pag. 1 di 3 della presentazione in data 26.04.2019 della domanda unica di pagamento per l'annualità
2019, pari a € 40.542,70, o quello maggiore o minore che verrà accertato all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
In particolare, a sostegno della propria pretesa parte attrice ha esposto: di essere titolare di un'azienda agricola e di allevamento di bovini che conduce in terreni in territorio di Gairo;
di essere, pertanto, destinatario degli aiuti previsti dalla politica agricola comune (PAC) dell'Unione Europea, volti a sostenere le attività agricole e di allevamento;
che, per tale ragione, in data 26.04.2019, aveva presentato ad tramite lo sportello del Centro assistenza agricola (CAA) CP_1
che ha accesso al Sistema Informativo Agricolo Nazionale Controparte_3
(SIAN) - domanda unica di pagamento per l'annualità 2019; che, dalla relativa schermata del sistema SIAN, risulta che ha riconosciuto un contributo CP_1
da erogarsi pari a € 40.542,70, senza, tuttavia, erogare alcunché e che, infine, non risulta alcuna “anomalia” o altro motivo evidente di impedimento all'erogazione.
A sostegno documentale della propria pretesa, parte attrice ha depositato copia della domanda presentata e altro documento denominato “schermata SIAN” dalla quale dovrebbe desumersi che aveva riconosciuto un contributo CP_1
da erogarsi pari a € 40.542,70.
Restava contumace CP_1
La domanda è rimasta indimostrata e deve essere rigettata.
Secondo l'applicazione del noto principio per cui grava sul creditore dimostrare il titolo della propria pretesa ed allegare l'inadempimento (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001) parte attrice avrebbe dovuto dimostrare l'accoglimento della domanda e, dunque, l'effettiva deliberazione dell'erogazione. Così, per le ragioni di seguito enunciate, non è.
Ed, invero, la domanda è un documento di formazione unilaterale, in quanto tale inidonea a dimostrare il diritto all'erogazione, mentre il documento denominato “schermata SIAN”, è una semplice tabella priva di segni esteriori
Pag. 2 di 3 di riconoscimento, sottoscrizioni o altro che consentano di ricondurla anche solo apparentemente all'assunzione di un'obbligazione da parte di . CP_1
D'altra parte, la mancata costituzione di quest'ultima, pur ritualmente evocata in giudizio, non consente di ritrarre alcuna semplificazione probatoria dalla mancata contestazione, a mente dell'art. 115 c.p.c., atteso che il principio di non contestazione opera solo quando la parte sia costituita non articoli contestazioni specifiche.
Alla luce della mancata dimostrazione del titolo da parte dell'attore, non è predicabile alcun inadempimento e la domanda deve essere rigettata.
Considerato che la parte vittoriosa è rimasta contumace, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1 nulla per le spese
Così è deciso in data 28.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 22651/2025 promossa da:
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_1
Avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu parte attrice contro
Controparte_1 parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ad Controparte_1
(d'ora in poi adiva l'intestato Tribunale rassegnando le
[...] CP_1
seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla integrale corresponsione di quanto dovutogli per effetto della presentazione in data 26.04.2019 della domanda unica di pagamento per l'annualità 2019, pari a € 40.542,70 o quello maggiore o minore che verrà accertato all'esito del giudizio;
- condannare
[...]
al pagamento in favore dell'attore del premio dovutogli per effetto Controparte_2
Pag. 1 di 3 della presentazione in data 26.04.2019 della domanda unica di pagamento per l'annualità
2019, pari a € 40.542,70, o quello maggiore o minore che verrà accertato all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
In particolare, a sostegno della propria pretesa parte attrice ha esposto: di essere titolare di un'azienda agricola e di allevamento di bovini che conduce in terreni in territorio di Gairo;
di essere, pertanto, destinatario degli aiuti previsti dalla politica agricola comune (PAC) dell'Unione Europea, volti a sostenere le attività agricole e di allevamento;
che, per tale ragione, in data 26.04.2019, aveva presentato ad tramite lo sportello del Centro assistenza agricola (CAA) CP_1
che ha accesso al Sistema Informativo Agricolo Nazionale Controparte_3
(SIAN) - domanda unica di pagamento per l'annualità 2019; che, dalla relativa schermata del sistema SIAN, risulta che ha riconosciuto un contributo CP_1
da erogarsi pari a € 40.542,70, senza, tuttavia, erogare alcunché e che, infine, non risulta alcuna “anomalia” o altro motivo evidente di impedimento all'erogazione.
A sostegno documentale della propria pretesa, parte attrice ha depositato copia della domanda presentata e altro documento denominato “schermata SIAN” dalla quale dovrebbe desumersi che aveva riconosciuto un contributo CP_1
da erogarsi pari a € 40.542,70.
Restava contumace CP_1
La domanda è rimasta indimostrata e deve essere rigettata.
Secondo l'applicazione del noto principio per cui grava sul creditore dimostrare il titolo della propria pretesa ed allegare l'inadempimento (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001) parte attrice avrebbe dovuto dimostrare l'accoglimento della domanda e, dunque, l'effettiva deliberazione dell'erogazione. Così, per le ragioni di seguito enunciate, non è.
Ed, invero, la domanda è un documento di formazione unilaterale, in quanto tale inidonea a dimostrare il diritto all'erogazione, mentre il documento denominato “schermata SIAN”, è una semplice tabella priva di segni esteriori
Pag. 2 di 3 di riconoscimento, sottoscrizioni o altro che consentano di ricondurla anche solo apparentemente all'assunzione di un'obbligazione da parte di . CP_1
D'altra parte, la mancata costituzione di quest'ultima, pur ritualmente evocata in giudizio, non consente di ritrarre alcuna semplificazione probatoria dalla mancata contestazione, a mente dell'art. 115 c.p.c., atteso che il principio di non contestazione opera solo quando la parte sia costituita non articoli contestazioni specifiche.
Alla luce della mancata dimostrazione del titolo da parte dell'attore, non è predicabile alcun inadempimento e la domanda deve essere rigettata.
Considerato che la parte vittoriosa è rimasta contumace, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1 nulla per le spese
Così è deciso in data 28.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 3 di 3