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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/10/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 26 maggio 2025, iscritta al n. 1326 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. Roberto Cappadona che Email_1 lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale C.F._2 dell'Avv. Federica Gigli che la Email_2 rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 18 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 27 settembre 1992 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 180).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Orvieto (TR) il 22 settembre 1995, e a Orvieto (TR) il 17 aprile Persona_2
2001, maggiorenni ma economicamente non ancora autosufficienti;
che sono separati per effetto della sentenza n. 157/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 3 luglio 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“a) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
b) il sig verserà alla SI.r , entro il 5 di ogni mese, € Parte_1 Parte_2
1500,00 (millecinquecento euro) a titolo di contributo ordinario di mantenimento, con decorrenza dal mese di maggio 2024, avvalendosi del codice IBAN:
[...], nonché e con analoga decorrenza € 300,00 per ciascun figlio e così per un importo complessivo di € 600,00 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, avvalendosi dei codici IBAN: per
[...]; per Persona_2 Persona_1
[...]; contribuirà altresì nella misura del 50%, seguendo le indicazioni contenute nel protocollo del Tribunale di Viterbo, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio. Gli importi del contributo ordinario saranno adeguati in base alle variazioni dell'indice ISTAT;
c) i coniugi si danno reciprocamente atto che alla cessazione dell'attività lavorativa da parte del sig. l'entità del contributo al mantenimento verrà Parte_1
rinegoziata”.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE DI VITERBO -
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 26 maggio 2025, iscritta al n. 1326 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. Roberto Cappadona che Email_1 lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale C.F._2 dell'Avv. Federica Gigli che la Email_2 rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 18 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 27 settembre 1992 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 180).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Orvieto (TR) il 22 settembre 1995, e a Orvieto (TR) il 17 aprile Persona_2
2001, maggiorenni ma economicamente non ancora autosufficienti;
che sono separati per effetto della sentenza n. 157/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 3 luglio 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“a) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
b) il sig verserà alla SI.r , entro il 5 di ogni mese, € Parte_1 Parte_2
1500,00 (millecinquecento euro) a titolo di contributo ordinario di mantenimento, con decorrenza dal mese di maggio 2024, avvalendosi del codice IBAN:
[...], nonché e con analoga decorrenza € 300,00 per ciascun figlio e così per un importo complessivo di € 600,00 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, avvalendosi dei codici IBAN: per
[...]; per Persona_2 Persona_1
[...]; contribuirà altresì nella misura del 50%, seguendo le indicazioni contenute nel protocollo del Tribunale di Viterbo, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio. Gli importi del contributo ordinario saranno adeguati in base alle variazioni dell'indice ISTAT;
c) i coniugi si danno reciprocamente atto che alla cessazione dell'attività lavorativa da parte del sig. l'entità del contributo al mantenimento verrà Parte_1
rinegoziata”.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE DI VITERBO -
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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