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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 187/2020 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con l'avv. ALESSANDRO ORSINI e l'avv. CARLO MACCI CodiceFiscale_2
Appellanti
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con l'avv. ALESSANDRO MARIANI
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n.2374/2019 resa in data 9.10.2019 dal Tribunale
Ordinario di Latina, notificata in data 6.12.2019
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato, E Parte_1 [...]
hanno impugnato la sentenza n. 2374/2019 con cui il Tribunale Ordinario di Parte_2
Latina ha accolto la domanda proposta dalla Controparte_2 accertando che il confine tra il fondo di proprietà dell'attrice e quello di proprietà dei convenuti e – terreni siti in Priverno alla via San Martino- è quello indicato Pt_1 Parte_2 nella consulenza tecnica ed allegati redatti dalla Geom. su incarico del mediatore Controparte_3 nel procedimento di mediazione n.615/2015 del 24.5.2016, condannando e Pt_1 [...] alla restituzione dell'area posta a confine tra le due proprietà di proprietà dell'attrice Parte_2 oggetto di sconfinamento come indicato nella perizia ed alla immediata rimozione della recinzione
1 apposta sul terreno di proprietà della società attrice;
ha, inoltre, rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti condannando e Pt_1 [...]
in solido, al pagamento delle spese di lite. Parte_2
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza:
“ Parte attrice in epigrafe indicata ha agito in giudizio, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, convenendo i SIg.ri e quali proprietari dei Parte_2 Parte_1 fondi finitimi in Priverno per il regolamento dei confini con i propri terreni al catasto al foglio 45 particelle 71-72-73-69-67-68-143-107. Rappresentava che con il passare del tempo i confini tra i fondi erano divenuti incerti, che in data 23.07.2014 la SI.ra , legale rappresentante della CP_1 parte ricorrente, aveva conferito incarico al OM per verificare l'esatto CP_4 posizionamento dei confini che delimitavano la proprietà del da quella dei confinanti, CP_1 che dalla perizia redatta dal OM risultava un errore oggettivo sulla demarcazione CP_4 attuale dei confini che aveva determinato uno sconfinamento dei vicini in danno della società
[...]
per circa mq 500, che dalla Consulenza Tecnica il OM , in risposta al quesito, CP_1 CP_3 traeva le seguenti conclusioni: “Sulla base di quanto accertato e descritto nei paragrafi precedenti, verificabile anche dalla documentazione grafica e fotografica allegata alla presente relazione peritale, lo scrivente CT ritiene di aver fornito una descrizione accurata delle condizioni e lo stato di fatto dei lotti oggetto di accertamento e di aver compiutamente risposto al quesito postomi”. Per quanto detto, quindi, concludeva che si erano verificati sconfinamenti a carico sia dell'una che dell'altra proprietà di seguito meglio individuati: - Sconfinamento da parte della proprietà nella particella n. 67 della di mq. 313; - Sconfinamento da parte Parte_2 Parte_3 della proprietà nella particella n. 68 della di mq. 152; - Parte_2 Parte_3
Sconfinamento da parte della proprietà nella particella n. 69 della di Parte_2 Parte_3 mq. 112; per un totale di mq 577,00. Aggiungeva che relativamente agli accessi dei due fondi, il medesimo OM , affermava: “.. la linea di confine tra i due mappali n° 143 di proprietà CP_3 della ed i mappali nn. 17, 100, 18 di proprietà in prossimità Pt_3 Parte_2 dell'ingresso ai lotti su via S. Martino, da rilievo topografico e successiva ricostruzione del frazionamento che ha dato origine ai mappali di cui sopra, risulta essere coincidente con la collocazione delle traverse rilevate in loco in materiale ligneo poste a mò di pilastri lungo tutta la loro linea di confine (vedi foto n° 2 all'interno dell'elaborato grafico). A seguito di ciò, è stato verificato che entrambi gli accessi carrabili risultano ubicati all'interno della particella n° 143 di proprietà della vedi foto n° 1 nell'elaborato grafico allegato”. Ritenuto, quindi, incerto Parte_3 il confine ed usurpati alla proprietà circa mq. 500 di suolo, chiedeva all'adito Tribunale l'accertamento della esatta linea di confine tra i fondi finitimi e la condanna dei convenuti al rilascio della porzione di fondo illegittimamente occupata.
Più precisamente, concludeva in tale senso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: in via principale
I) Accertare e dichiarare che la linea di confine tra i fondi delle parti è quella correttamente individuata dal geometra SI.ra nella perizia redatta su incarico del mediatore Controparte_3 nel procedimento 615/2015 datata 24.05.2016; Per l'effetto II) Condannare i convenuti alla restituzione del terreno con contestuale condanna alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni della perizia del OM , mediante rimozione della recinzione CP_3 apposta sul terreno di proprietà della società , ed al contestuale rilascio della Controparte_2 porzione di terreno indebitamente occupata;
III) In ogni caso condannare i resistenti al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio ai sensi del vigente tariffario forense in favore dell'Ab. Alessandro Mariani antistatario, oltre alla condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c.”.
2 Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio i convenuti e Pt_1 [...] che contestavano la fondatezza della proposta domanda attorea adducendo CP_5
l'intervenuto usucapione della fascia di terreno reclamata da parte attrice. Nel corso del giudizio, disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.”.
3.-A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“l'azione di regolamento di confini non presuppone un conflitto di titoli, ma un conflitto tra fondi, poiché non vi è controversia sui titoli di proprietà delle parti, ma sui confini che in base a tali titoli dividono le rispettive proprietà (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 5 luglio 2006, n. 15304, secondo la quale l'azione di regolamento dei confini presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà; essa, pertanto, non muta natura, trasformandosi in azione di rivendica, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino). Nel caso di specie, parte attrice non ha messo in discussione la formale proprietà dei fondi, ma soltanto l'incertezza della delimitazione di essi, con la conseguenza che, alla fattispecie, non si applica il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso in tema di rivendica, secondo il quale l'attore è tenuto a dimostrare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (probatio diabolica), mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. II, 28 gennaio
1995, n. 1044; Cassazione civile , sez. II, 16 dicembre 1986, n. 7557; Cassazione civile, sez. II, 7 maggio 1984, n. 2766, nonché Cassazione civile, sez. II, 29 agosto 1997, n. 8246). Nell'azione di regolamento di confini, l'onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe su entrambe le parti ed il giudice, se esso non è compiutamente assolto, è comunque tenuto a provvedere nel merito, indicando il confine come delineato nelle mappe catastali (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 31 maggio 2006, n. 12891; ma si veda, altresì,
Cassazione civile, sez. II, 18 aprile 1994, n. 3663). Inoltre, la prova dell'appartenenza all'uno o all'altro proprietario confinante della striscia di terreno contestata può essere fornita, a norma del secondo comma dell'articolo 950 c.c., “con ogni mezzo”. Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce altresì che “in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene alle mappe catastali” (Cass. civ., sez. II, sentenza 11 marzo 2009, n. 5881). In particolare, secondo quanto precisato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di azione di regolamento di confini, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà; solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova: spetta al giudice di merito scegliere le risultanze probatorie ritenute decisive (tra le tante, sentenze 9/10/2006 n. 21686; 11/6/2004 n.
11200; 30/5/2003 n. 8814). Orbene, ai fini della decisione della controversia, può farsi riferimento all'elaborato peritale in oggetto, che non è, in sostanza, contestato da parte convenuta, la quale non ha contestato neppure l'usurpazione del terreno, adducendo, anzi, di averlo acquistato per usucapione. La stessa, infatti, del tutto contraddittoriamente, prima contesta l'elaborato peritale a firma del geom. e, poi, ne chiede espressamente l'applicazione. Nella memoria difensiva, CP_3 infatti, a pag. 4 espongono quanto segue:“ I concludenti spiegano pertanto formale domanda riconvenzionale per accertare e dichiarare che la situazione dei luoghi è quella presentata dalla planimetria del geom. ……”. Ne deriva che tale difesa non equivale affatto a contestazione CP_3 dei risultati della C.T.U. Inoltre, chiedendo riconoscersi l'usucapione della zona di terreno contesa,
3 la parte ammette l'appartenenza a parte attrice e la sua occupazione. Ebbene, dalla CTU richiamata si legge quanto segue: “Relativamente al confine oggetto di mediazione da cui scaturisce la richiesta di verifica si specifica che la linea di confine tra i mappali n.143 di proprietà della
[...]
ed i mappali nn. 17,100,18 di proprietà n prossimità dell'ingresso Parte_3 Parte_2 ai lotti su Via San Martino, da rilievo topografico e successiva ricostruzione del frazionamento che ha dato origine ai mappali di cui sopra, risulta essere coincidente con la collocazione delle traverse rilevate in loco in materiale ligneo poste a mò di pilastri lungo tutta la loro linea di confine
(vedi foto n° 2 all'interno dell'eleborato grafico). A seguito di ciò, è stato verificato che entrambi gli accessi carrabili risultano ubicati all'interno della particella n.143 di proprietà della
[...] foto n.1 nell'elaborato grafico allegato.” Conseguentemente, deve accertarsi che il CP_6 confine tra i due fondi è costituito da quello indicato nella perizia del geom. e, dall'altro, CP_3 atteso l'accertamento dello sconfinamento, i convenuti e devono Pt_1 Controparte_5 essere condannati alla restituzione della parte di terreno abusivamente occupata e alla riduzione in pristino delle opere su di essa realizzate. Deve, invece, esaminarsi la domanda, svolta in via riconvenzionale dai convenuti, di usucapione della striscia di terreno in contestazione. La parte non ha dato la prova di quanto affermato, ovvero di aver posseduto, in via ininterrotta, pacifica, esclusiva, per oltre un ventennio, la striscia di terreno in contestazione. Si è, infatti, limitata ad asserire, in sede di comparsa di costituzione e risposta, di aver sempre avuto il possesso esclusivo della zona contesa, senza specificare né l'arco temporale né in cosa sia consistito tale possesso. Le testimonianze assunte, poi, non hanno confermato quanto sostenuto dalla parte e non sono sufficienti, anche alla luce delle testimonianze attoree, a provare l'avvenuta usucapione della non meglio precisata area indicata. Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem è, infatti, necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rilevare sullo stesso anche esteriormente una indiscussa e piena signoria in contrapposizione alla inerzia del titolare. Nel caso di specie deve ritenersi che tale prova sia carente o, in ogni caso, non sufficiente a dimostrare quanto indicato. Poiché il relativo onere probatorio era rimesso alla parte istante, in quanto era elemento dirimente al fine di provare l'eventuale maturarsi dell'usucapione in suo favore, la domanda riconvenzionale deve, quindi, essere rigettata. Le spese sono poste a carico dei convenuti risultati soccombenti”.
4.- E hanno proposto appello per Parte_1 Parte_2
i motivi di seguito enunciati.
5.-L'appellata, si è costituita in giudizio e ha Controparte_2 chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ex art. 342 del c.p.c. ovvero ex art. 348-bis c.p.c.. Nel merito, ha concluso per il rigetto dell'appello.
6.- Nel corso del giudizio le parti hanno depositato richiesta congiunta di rinuncia all'istanza inibitoria ex art. 283 del c.p.c..
L'appellata ha inoltre depositato la documentazione e la procura relativa al cambio di denominazione della società, ora divenuta Controparte_1 Controparte_1
È stata infine richiesta l'autorizzazione al deposito cartaceo degli elaborati grafici del geom. CP_3 che si ritiene di rigettare, in quanto già consultabili nel fascicolo telematico.
4 7. -In via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 cpc, dovendosi, viceversa, ritenere i motivi di appello sufficientemente specifici, in quanto individuano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata.
Inoltre, si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. resta assorbita dalla presente decisione nel merito, cui il Collegio è addivenuto, non essendo apparsa l'impugnazione di e palesemente infondata all'esame Parte_1 Parte_2 sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
8.- Passando al merito, e hanno proposto due motivi di Parte_1 Parte_2 appello.
-Con il primo motivo, rubricato:
1. “NULLITA' DELLA DECISIONE, IN QUANTO ERRONEA ED INIDOENA LA C.T.U.
DELLA MEDIAZIONE E, PERTANTO, MANCANZA DI PROVA.”, gli appellanti contestano la Ctu del Geom. resa nel procedimento di mediazione n.615/2015, Controparte_3 datata 24.5.2016 su cui viene fondata la decisione impugnata, lamentandone la erroneità e la superficialità. Assumono che il quesito formulato al perito all'atto dell'incarico in mediazione non sarebbe stato chiaro e preciso;
che il consulente non avrebbe prestato giuramento come previsto dall'art. 193 c.p.c. e che non vi sarebbe stata prova della sua iscrizione nell'albo dei consulenti del tribunale come previsto dal legislatore in sede di mediazione. Lamentano, inoltre, che il consulente non avrebbe seguito la prassi costante per l'accertamento dei confini secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, e che, comunque sarebbe giunto a conclusioni errate.
Il motivo è privo di pregio.
Si deve premettere che il procedimento di mediazione, disciplinato dal D. Lgs 28/2010 (v., in particolare, artt. 5 e 8) è stato introdotto dal legislatore con intento deflattivo, invitando le parti dinanzi ad un Organismo di mediazione accreditato secondo le forme di legge (soggetto imparziale ed indipendente) con il fine di favorire il dialogo tra le parti e di cercare un accordo di conciliazione e soluzione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali, in modo da evitare il ricorso in sede contenziosa dinanzi all'A.G.O..
Il procedimento di mediazione, pertanto, è stato strutturato in modo da evitare dei rigidi formalismi ed assicurare la libertà nelle forme proprio in funzione del raggiungimento dello scopo conciliativo.
Nella fattispecie, le censure degli appellanti circa la nullità dell'incarico al CTM e della perizia non sono meritevoli di accoglimento, atteso che l'incarico al Geom. in sede di Controparte_3 mediazione (procedimento n.615/2015) è avvenuto su espresso accordo delle parti e che le stesse hanno avuto modo di svolgere in tale sede le proprie argomentazioni attraverso i propri CTP (per gli appellanti il Geom. . CP_7
Come si evince dal verbale del procedimento di mediazione n. 615/2015 del 27 giugno 2017, il mediatore ha formulato la proposta di un accordo proprio sulla base della perizia del geom. CP_3 trovando la disponibilità della società appellata ed il rifiuto degli appellanti. Detta consulenza resa nel procedimento di mediazione n.615/2015 sull'accordo delle parti è, quindi, un documento valido, liberamente valutabile dal giudice di merito secondo il suo prudente apprezzamento ai sensi dell'articolo 116 del c.p.c.. Conseguentemente, il Tribunale di Latina ha ritenuto che l'elaborato peritale, sulla base dei rilievi e degli accertamenti compiuti, accertasse lo sconfinamento da parte degli appellanti nei terreni di proprietà della società appellata, secondo il disposto dell'art. 950, secondo comma, cod. civ. che ammette ogni mezzo di prova per l'accertamento giudiziale dei confini.
- Con il secondo motivo, rubricato:
2. “OMESSO ESAME DI UN DOCUMENTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO IN QUANTO
5 AVREBBE PORTATO ALL'ACCOGLIMENTO RICONVENZIONALE DELLA DOMANDA DI USUCAPIONE”, lamentano di aver prodotto in giudizio una dichiarazione a firma dell'avv. Guido Palazzolo del 26 luglio 1979, comproprietario dei terreni siti in Agro del
Comune di Proverno, località detta partita n. 8708 , e loro dante causa, che, se adeguatamente Pt_3 valutata avrebbe dimostrato l'intervenuta usucapione della striscia di terreno di cui si tratta.
In detta dichiarazione si legge che «dalla collina detta S-Antonio Abate sino alla strada Marittima detta via di S.Martino, confine con le proprietà dello scrivente a sinistra guardando la collina stessa e del SI.. (Eredi) a destra guardando la collina stessa, scorre la strada che permette il Parte_4 transito e l'accesso al detto terreno. Ciò mi risulta esservi da tempo immemorabile. Con effettiva servitù, di passaffio, mai contrastata». A riguardo, si condividono le osservazioni degli appellati, da intendersi qui riprodotte, circa la genericità del riferimento alla porzione di terreno sul quale graverebbe una servitù di passaggio, esistenza della servitù comunque inconcludente al fine della prova dell'eccepita usucapione. 9.- In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza del Tribunale ordinario di Latina
n.2374/2019 deve essere confermata.
10.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo,
P.Q.M.
la Corte di appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e , avverso la sentenza n. 2374/2019 del Tribunale Parte_1 Parte_2
Ordinario di Latina, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e alla rifusione, in solido tra loro, delle Parte_1 Parte_2 spese di lite del grado di giudizio in favore di in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi oltre iva e cassa come per legge e rimborso delle spese forfettarie del 15% ex D.M. 55/2014 e ss. mm. da versarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) dichiara gli appellanti e tenuti, in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 14 maggio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 187/2020 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con l'avv. ALESSANDRO ORSINI e l'avv. CARLO MACCI CodiceFiscale_2
Appellanti
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con l'avv. ALESSANDRO MARIANI
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n.2374/2019 resa in data 9.10.2019 dal Tribunale
Ordinario di Latina, notificata in data 6.12.2019
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato, E Parte_1 [...]
hanno impugnato la sentenza n. 2374/2019 con cui il Tribunale Ordinario di Parte_2
Latina ha accolto la domanda proposta dalla Controparte_2 accertando che il confine tra il fondo di proprietà dell'attrice e quello di proprietà dei convenuti e – terreni siti in Priverno alla via San Martino- è quello indicato Pt_1 Parte_2 nella consulenza tecnica ed allegati redatti dalla Geom. su incarico del mediatore Controparte_3 nel procedimento di mediazione n.615/2015 del 24.5.2016, condannando e Pt_1 [...] alla restituzione dell'area posta a confine tra le due proprietà di proprietà dell'attrice Parte_2 oggetto di sconfinamento come indicato nella perizia ed alla immediata rimozione della recinzione
1 apposta sul terreno di proprietà della società attrice;
ha, inoltre, rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti condannando e Pt_1 [...]
in solido, al pagamento delle spese di lite. Parte_2
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza:
“ Parte attrice in epigrafe indicata ha agito in giudizio, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, convenendo i SIg.ri e quali proprietari dei Parte_2 Parte_1 fondi finitimi in Priverno per il regolamento dei confini con i propri terreni al catasto al foglio 45 particelle 71-72-73-69-67-68-143-107. Rappresentava che con il passare del tempo i confini tra i fondi erano divenuti incerti, che in data 23.07.2014 la SI.ra , legale rappresentante della CP_1 parte ricorrente, aveva conferito incarico al OM per verificare l'esatto CP_4 posizionamento dei confini che delimitavano la proprietà del da quella dei confinanti, CP_1 che dalla perizia redatta dal OM risultava un errore oggettivo sulla demarcazione CP_4 attuale dei confini che aveva determinato uno sconfinamento dei vicini in danno della società
[...]
per circa mq 500, che dalla Consulenza Tecnica il OM , in risposta al quesito, CP_1 CP_3 traeva le seguenti conclusioni: “Sulla base di quanto accertato e descritto nei paragrafi precedenti, verificabile anche dalla documentazione grafica e fotografica allegata alla presente relazione peritale, lo scrivente CT ritiene di aver fornito una descrizione accurata delle condizioni e lo stato di fatto dei lotti oggetto di accertamento e di aver compiutamente risposto al quesito postomi”. Per quanto detto, quindi, concludeva che si erano verificati sconfinamenti a carico sia dell'una che dell'altra proprietà di seguito meglio individuati: - Sconfinamento da parte della proprietà nella particella n. 67 della di mq. 313; - Sconfinamento da parte Parte_2 Parte_3 della proprietà nella particella n. 68 della di mq. 152; - Parte_2 Parte_3
Sconfinamento da parte della proprietà nella particella n. 69 della di Parte_2 Parte_3 mq. 112; per un totale di mq 577,00. Aggiungeva che relativamente agli accessi dei due fondi, il medesimo OM , affermava: “.. la linea di confine tra i due mappali n° 143 di proprietà CP_3 della ed i mappali nn. 17, 100, 18 di proprietà in prossimità Pt_3 Parte_2 dell'ingresso ai lotti su via S. Martino, da rilievo topografico e successiva ricostruzione del frazionamento che ha dato origine ai mappali di cui sopra, risulta essere coincidente con la collocazione delle traverse rilevate in loco in materiale ligneo poste a mò di pilastri lungo tutta la loro linea di confine (vedi foto n° 2 all'interno dell'elaborato grafico). A seguito di ciò, è stato verificato che entrambi gli accessi carrabili risultano ubicati all'interno della particella n° 143 di proprietà della vedi foto n° 1 nell'elaborato grafico allegato”. Ritenuto, quindi, incerto Parte_3 il confine ed usurpati alla proprietà circa mq. 500 di suolo, chiedeva all'adito Tribunale l'accertamento della esatta linea di confine tra i fondi finitimi e la condanna dei convenuti al rilascio della porzione di fondo illegittimamente occupata.
Più precisamente, concludeva in tale senso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: in via principale
I) Accertare e dichiarare che la linea di confine tra i fondi delle parti è quella correttamente individuata dal geometra SI.ra nella perizia redatta su incarico del mediatore Controparte_3 nel procedimento 615/2015 datata 24.05.2016; Per l'effetto II) Condannare i convenuti alla restituzione del terreno con contestuale condanna alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni della perizia del OM , mediante rimozione della recinzione CP_3 apposta sul terreno di proprietà della società , ed al contestuale rilascio della Controparte_2 porzione di terreno indebitamente occupata;
III) In ogni caso condannare i resistenti al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio ai sensi del vigente tariffario forense in favore dell'Ab. Alessandro Mariani antistatario, oltre alla condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c.”.
2 Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio i convenuti e Pt_1 [...] che contestavano la fondatezza della proposta domanda attorea adducendo CP_5
l'intervenuto usucapione della fascia di terreno reclamata da parte attrice. Nel corso del giudizio, disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.”.
3.-A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“l'azione di regolamento di confini non presuppone un conflitto di titoli, ma un conflitto tra fondi, poiché non vi è controversia sui titoli di proprietà delle parti, ma sui confini che in base a tali titoli dividono le rispettive proprietà (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 5 luglio 2006, n. 15304, secondo la quale l'azione di regolamento dei confini presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà; essa, pertanto, non muta natura, trasformandosi in azione di rivendica, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino). Nel caso di specie, parte attrice non ha messo in discussione la formale proprietà dei fondi, ma soltanto l'incertezza della delimitazione di essi, con la conseguenza che, alla fattispecie, non si applica il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso in tema di rivendica, secondo il quale l'attore è tenuto a dimostrare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (probatio diabolica), mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. II, 28 gennaio
1995, n. 1044; Cassazione civile , sez. II, 16 dicembre 1986, n. 7557; Cassazione civile, sez. II, 7 maggio 1984, n. 2766, nonché Cassazione civile, sez. II, 29 agosto 1997, n. 8246). Nell'azione di regolamento di confini, l'onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe su entrambe le parti ed il giudice, se esso non è compiutamente assolto, è comunque tenuto a provvedere nel merito, indicando il confine come delineato nelle mappe catastali (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 31 maggio 2006, n. 12891; ma si veda, altresì,
Cassazione civile, sez. II, 18 aprile 1994, n. 3663). Inoltre, la prova dell'appartenenza all'uno o all'altro proprietario confinante della striscia di terreno contestata può essere fornita, a norma del secondo comma dell'articolo 950 c.c., “con ogni mezzo”. Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce altresì che “in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene alle mappe catastali” (Cass. civ., sez. II, sentenza 11 marzo 2009, n. 5881). In particolare, secondo quanto precisato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di azione di regolamento di confini, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà; solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova: spetta al giudice di merito scegliere le risultanze probatorie ritenute decisive (tra le tante, sentenze 9/10/2006 n. 21686; 11/6/2004 n.
11200; 30/5/2003 n. 8814). Orbene, ai fini della decisione della controversia, può farsi riferimento all'elaborato peritale in oggetto, che non è, in sostanza, contestato da parte convenuta, la quale non ha contestato neppure l'usurpazione del terreno, adducendo, anzi, di averlo acquistato per usucapione. La stessa, infatti, del tutto contraddittoriamente, prima contesta l'elaborato peritale a firma del geom. e, poi, ne chiede espressamente l'applicazione. Nella memoria difensiva, CP_3 infatti, a pag. 4 espongono quanto segue:“ I concludenti spiegano pertanto formale domanda riconvenzionale per accertare e dichiarare che la situazione dei luoghi è quella presentata dalla planimetria del geom. ……”. Ne deriva che tale difesa non equivale affatto a contestazione CP_3 dei risultati della C.T.U. Inoltre, chiedendo riconoscersi l'usucapione della zona di terreno contesa,
3 la parte ammette l'appartenenza a parte attrice e la sua occupazione. Ebbene, dalla CTU richiamata si legge quanto segue: “Relativamente al confine oggetto di mediazione da cui scaturisce la richiesta di verifica si specifica che la linea di confine tra i mappali n.143 di proprietà della
[...]
ed i mappali nn. 17,100,18 di proprietà n prossimità dell'ingresso Parte_3 Parte_2 ai lotti su Via San Martino, da rilievo topografico e successiva ricostruzione del frazionamento che ha dato origine ai mappali di cui sopra, risulta essere coincidente con la collocazione delle traverse rilevate in loco in materiale ligneo poste a mò di pilastri lungo tutta la loro linea di confine
(vedi foto n° 2 all'interno dell'eleborato grafico). A seguito di ciò, è stato verificato che entrambi gli accessi carrabili risultano ubicati all'interno della particella n.143 di proprietà della
[...] foto n.1 nell'elaborato grafico allegato.” Conseguentemente, deve accertarsi che il CP_6 confine tra i due fondi è costituito da quello indicato nella perizia del geom. e, dall'altro, CP_3 atteso l'accertamento dello sconfinamento, i convenuti e devono Pt_1 Controparte_5 essere condannati alla restituzione della parte di terreno abusivamente occupata e alla riduzione in pristino delle opere su di essa realizzate. Deve, invece, esaminarsi la domanda, svolta in via riconvenzionale dai convenuti, di usucapione della striscia di terreno in contestazione. La parte non ha dato la prova di quanto affermato, ovvero di aver posseduto, in via ininterrotta, pacifica, esclusiva, per oltre un ventennio, la striscia di terreno in contestazione. Si è, infatti, limitata ad asserire, in sede di comparsa di costituzione e risposta, di aver sempre avuto il possesso esclusivo della zona contesa, senza specificare né l'arco temporale né in cosa sia consistito tale possesso. Le testimonianze assunte, poi, non hanno confermato quanto sostenuto dalla parte e non sono sufficienti, anche alla luce delle testimonianze attoree, a provare l'avvenuta usucapione della non meglio precisata area indicata. Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem è, infatti, necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rilevare sullo stesso anche esteriormente una indiscussa e piena signoria in contrapposizione alla inerzia del titolare. Nel caso di specie deve ritenersi che tale prova sia carente o, in ogni caso, non sufficiente a dimostrare quanto indicato. Poiché il relativo onere probatorio era rimesso alla parte istante, in quanto era elemento dirimente al fine di provare l'eventuale maturarsi dell'usucapione in suo favore, la domanda riconvenzionale deve, quindi, essere rigettata. Le spese sono poste a carico dei convenuti risultati soccombenti”.
4.- E hanno proposto appello per Parte_1 Parte_2
i motivi di seguito enunciati.
5.-L'appellata, si è costituita in giudizio e ha Controparte_2 chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ex art. 342 del c.p.c. ovvero ex art. 348-bis c.p.c.. Nel merito, ha concluso per il rigetto dell'appello.
6.- Nel corso del giudizio le parti hanno depositato richiesta congiunta di rinuncia all'istanza inibitoria ex art. 283 del c.p.c..
L'appellata ha inoltre depositato la documentazione e la procura relativa al cambio di denominazione della società, ora divenuta Controparte_1 Controparte_1
È stata infine richiesta l'autorizzazione al deposito cartaceo degli elaborati grafici del geom. CP_3 che si ritiene di rigettare, in quanto già consultabili nel fascicolo telematico.
4 7. -In via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 cpc, dovendosi, viceversa, ritenere i motivi di appello sufficientemente specifici, in quanto individuano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata.
Inoltre, si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. resta assorbita dalla presente decisione nel merito, cui il Collegio è addivenuto, non essendo apparsa l'impugnazione di e palesemente infondata all'esame Parte_1 Parte_2 sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
8.- Passando al merito, e hanno proposto due motivi di Parte_1 Parte_2 appello.
-Con il primo motivo, rubricato:
1. “NULLITA' DELLA DECISIONE, IN QUANTO ERRONEA ED INIDOENA LA C.T.U.
DELLA MEDIAZIONE E, PERTANTO, MANCANZA DI PROVA.”, gli appellanti contestano la Ctu del Geom. resa nel procedimento di mediazione n.615/2015, Controparte_3 datata 24.5.2016 su cui viene fondata la decisione impugnata, lamentandone la erroneità e la superficialità. Assumono che il quesito formulato al perito all'atto dell'incarico in mediazione non sarebbe stato chiaro e preciso;
che il consulente non avrebbe prestato giuramento come previsto dall'art. 193 c.p.c. e che non vi sarebbe stata prova della sua iscrizione nell'albo dei consulenti del tribunale come previsto dal legislatore in sede di mediazione. Lamentano, inoltre, che il consulente non avrebbe seguito la prassi costante per l'accertamento dei confini secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, e che, comunque sarebbe giunto a conclusioni errate.
Il motivo è privo di pregio.
Si deve premettere che il procedimento di mediazione, disciplinato dal D. Lgs 28/2010 (v., in particolare, artt. 5 e 8) è stato introdotto dal legislatore con intento deflattivo, invitando le parti dinanzi ad un Organismo di mediazione accreditato secondo le forme di legge (soggetto imparziale ed indipendente) con il fine di favorire il dialogo tra le parti e di cercare un accordo di conciliazione e soluzione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali, in modo da evitare il ricorso in sede contenziosa dinanzi all'A.G.O..
Il procedimento di mediazione, pertanto, è stato strutturato in modo da evitare dei rigidi formalismi ed assicurare la libertà nelle forme proprio in funzione del raggiungimento dello scopo conciliativo.
Nella fattispecie, le censure degli appellanti circa la nullità dell'incarico al CTM e della perizia non sono meritevoli di accoglimento, atteso che l'incarico al Geom. in sede di Controparte_3 mediazione (procedimento n.615/2015) è avvenuto su espresso accordo delle parti e che le stesse hanno avuto modo di svolgere in tale sede le proprie argomentazioni attraverso i propri CTP (per gli appellanti il Geom. . CP_7
Come si evince dal verbale del procedimento di mediazione n. 615/2015 del 27 giugno 2017, il mediatore ha formulato la proposta di un accordo proprio sulla base della perizia del geom. CP_3 trovando la disponibilità della società appellata ed il rifiuto degli appellanti. Detta consulenza resa nel procedimento di mediazione n.615/2015 sull'accordo delle parti è, quindi, un documento valido, liberamente valutabile dal giudice di merito secondo il suo prudente apprezzamento ai sensi dell'articolo 116 del c.p.c.. Conseguentemente, il Tribunale di Latina ha ritenuto che l'elaborato peritale, sulla base dei rilievi e degli accertamenti compiuti, accertasse lo sconfinamento da parte degli appellanti nei terreni di proprietà della società appellata, secondo il disposto dell'art. 950, secondo comma, cod. civ. che ammette ogni mezzo di prova per l'accertamento giudiziale dei confini.
- Con il secondo motivo, rubricato:
2. “OMESSO ESAME DI UN DOCUMENTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO IN QUANTO
5 AVREBBE PORTATO ALL'ACCOGLIMENTO RICONVENZIONALE DELLA DOMANDA DI USUCAPIONE”, lamentano di aver prodotto in giudizio una dichiarazione a firma dell'avv. Guido Palazzolo del 26 luglio 1979, comproprietario dei terreni siti in Agro del
Comune di Proverno, località detta partita n. 8708 , e loro dante causa, che, se adeguatamente Pt_3 valutata avrebbe dimostrato l'intervenuta usucapione della striscia di terreno di cui si tratta.
In detta dichiarazione si legge che «dalla collina detta S-Antonio Abate sino alla strada Marittima detta via di S.Martino, confine con le proprietà dello scrivente a sinistra guardando la collina stessa e del SI.. (Eredi) a destra guardando la collina stessa, scorre la strada che permette il Parte_4 transito e l'accesso al detto terreno. Ciò mi risulta esservi da tempo immemorabile. Con effettiva servitù, di passaffio, mai contrastata». A riguardo, si condividono le osservazioni degli appellati, da intendersi qui riprodotte, circa la genericità del riferimento alla porzione di terreno sul quale graverebbe una servitù di passaggio, esistenza della servitù comunque inconcludente al fine della prova dell'eccepita usucapione. 9.- In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza del Tribunale ordinario di Latina
n.2374/2019 deve essere confermata.
10.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo,
P.Q.M.
la Corte di appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e , avverso la sentenza n. 2374/2019 del Tribunale Parte_1 Parte_2
Ordinario di Latina, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e alla rifusione, in solido tra loro, delle Parte_1 Parte_2 spese di lite del grado di giudizio in favore di in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi oltre iva e cassa come per legge e rimborso delle spese forfettarie del 15% ex D.M. 55/2014 e ss. mm. da versarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) dichiara gli appellanti e tenuti, in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 14 maggio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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