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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/10/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 22 ottobre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1822/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
C.F. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Francesco Macrì e Claudio Pennestrì, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Stadio a Monte trav. I, n. 5/b, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10 aprile 2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229003900269000, notificatagli dall , Controparte_2 limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420120002124960000, n. 39420120004200375000 e n. 39420130003226888000, afferenti all'omesso versamento dei contributi DM 10, anni 2010-2012, per il complessivo importo pari a €. 2.079,42. Nello specifico, eccepiva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria (anche) dalla data della presunta notifica degli avvisi sottesi all'intimazione impugnata nonché l'errata quantificazione delle sanzioni richieste a titolo di somme aggiuntive. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“accogliere il presente atto di opposizione della intimazione di pagamento n. 09420229003900269000 in conformità ai suesposti fondati motivi e, per l'effetto, preliminarmente 1)sospendere preliminarmente l'atto impugnato;
nel merito, in accoglimento di tutti i motivi indicati 2) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia della intimazione di pagamento n. 09420229003900269000 essendo insussistente il diritto del Concessionario all'esecuzione forzata;
4) dichiarare, comunque, la nullità, illegittimità ed inefficacia del medesimo provvedimento;
”; vinte le distraende spese di lite. Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare, il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere rilevando l'intervenuto annullamento degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via assorbente, in ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante, così come dedotto dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte si rileva, nel caso di specie, l'avvenuto riconoscimento del diritto preteso dal ricorrente, avendo parte resistente documentalmente provato l'avvenuto annullamento degli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento in questa sede impugnata (cfr. prod. documentale
. CP_1
Alla luce di quanto sinora esposto, va dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativa alle pretese nascenti dai titoli di cui si discute, essendo venuto meno per essi l'interesse giuridicamente rilevante delle parti all'accertamento delle pretese creditorie di cui ai ruoli ricadenti nell'area di efficacia della normativa appena esaminata.
2. Residua, dunque, la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso de quo risulta evidente che i crediti di cui agli avvisi adi addebito n. 39420120002124960000, n. 39420120004200375000 e n. 39420130003226888000 confluiti nell'intimazione di pagamento impugnata, siano stati annullati ex lege rientrando per natura giuridica e arco temporale di riferimento, nell'ambito di operatività della Legge 197/2022, commi 222-230. A tal fine occorre osservare che la legge di Bilancio n. 197/2022 all'art. 1 commi 222-230 prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Peraltro, in linea di continuità con l'insegnamento della Suprema Corte, va osservato che “lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, prevedendo la legge l'automaticità dell'annullamento, pur nelle more ed indipendentemente dalla successiva adozione (entro il termine ordinatorio previsto dalla normativa citata) del consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione, contemplato nella seconda parte dell'art. cit. La mancata adozione, allo stato, di tale provvedimento non assume alcun rilievo nel presente giudizio, in quanto si tratta di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, siccome previsto dalla disposizione “per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili” nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori. L'annullamento del carico tributario travolge la successiva cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con conseguente estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere” (tra le tante, così, in motivazione, Cass. 08.05.2023, n. 12075). Alla luce di tali circostanze, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti stante l'annullamento ope legis degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata.
P.Q.M
. Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, lì 22 ottobre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano