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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5497 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. TE RT nella causa civile iscritta al n°8141/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to DE PETRO ROBERTO Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Via Celona n. 9 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
DELLO STATO DI PALERMO e domiciliato ex lege presso i suoi uffici, siti in VIA
MA IL 184, a PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 27/06/2023, il sig. avendo Parte_1 premesso: di essere un docente di ruolo a tempo indeterminato full time, classe di concorso ab56 – chitarra, in servizio presso la scuola secondaria di I grado RD da VI di
Palermo; di essere stato sospeso dal lavoro e dalla retribuzione dal giorno 4.1.2022 all'1.4.2022, per l'inadempimento dell'obbligo vaccinale, ai sensi dell'art.
4-ter c.3 del dl 44-2021;
1 di essere stato riammesso al lavoro, con lettera del 31.3.2022, prot. n.3352/2022 con l'assegnazione di mansioni diverse dall'insegnamento, definite come “attività di supporto all'istituzione scolastica”, e orario di lavoro raddoppiato, 36 ore settimanali in luogo delle 18 contrattuali;
di essere stato riammesso, dopo essere guarito dal Covid, a svolgere mansioni d'insegnante a 18 ore settimanali a partire dal 26.4.2022; di aver inizialmente percepito le retribuzioni relative ai mesi di sospensione ovvero da gennaio a marzo 2022, ma di aver poi subito una trattenuta mensile di euro
356,28 dal mese di maggio 2022 fino all'ottobre 2023; convenne in giudizio il e, Controparte_1
lamentando la violazione del diritto eurounitario, dovendosi ritenere l'obbligo vaccinale imposto dal decreto-legge 44-2021 e successive modifiche, in contrasto con le normative europee sui farmaci per uso umano;
l'illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 e delle successive proroghe, in quanto contraria alla Costituzione e alle leggi italiane;
la violazione dell'art. 32 della Costituzione, in quanto l'obbligo vaccinale e le misure ad esso correlate contrastano con la riserva di legge assoluta, rafforzata e formale prevista dall'art. 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute e impone limiti al rispetto della persona umana;
la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, risultando le misure sanzionatorie adottate, come la sospensione dal lavoro e la retribuzione, irragionevoli e sproporzionate rispetto agli obiettivi di tutela della salute pubblica;
la violazione del principio di non discriminazione visto il diverso trattamento previsto per i lavoratori italiani e gli operatori sanitari ucraini, ai quali non è stato imposto l'obbligo vaccinale;
la violazione del diritto al lavoro e alla retribuzione, dovendosi considerare la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione una violazione del diritto al lavoro e quindi un eccessivo sacrificio dei diritti individuali per la tutela della salute collettiva;
la violazione dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, che vieta al datore di lavoro di svolgere indagini dirette sulla salute del dipendente;
l'illegittimità del demansionamento e della modifica peggiorativa dell'orario di lavoro, chiese accogliersi le seguenti conclusioni:
“Ritenere e dichiarare il contrasto tra il diritto eurounitario e l'obbligo
«vaccinale» anti sars cov2 imposto alla ricorrente in virtù degli artt.
3-ter, 4, 4-ter.2 e
2 4-quater del decreto legge 44-2021, siccome modificato ed integrato dai successivi dd.ll. 172-2021 e 24-2022;
- ritenere e dichiarare illecite, nulle, ovvero disapplicare la dichiarazione dello stato di emergenza del 31.1.2020 e successive proroghe;
- ritenere e dichiarare illegittimo il demansionamento della parte ricorrente – allontanata dall'insegnamento in classe - con prolungamento dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali;
- ritenere e dichiarare che la parte ricorrente avrebbe dovuto essere reintegrata - giusta d.l. 24/2022 - dal giorno 25.3.2022, data di entrata in vigore del mentovato decreto legge, e non dal 1.4.2022.
- ritenere e dichiarare illegittimo e contrario al diritto eurounitario l'obbligo di
“green pass” (rectius: certificazione verde covid 19) imposto alla parte ricorrente, e quindi disapplicare l'art.
9-ter D.L. n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021, introdotto dall'art. 1 D.L. n. 111/2021, ed ogni altra norma impositiva del predetto certificato verde quale conditio sine qua non a fini lavorativi per i motivi spiegati in narrativa.
Per l'effetto, disapplicare ovvero dichiarare nulli, annullati, illegittimi o inefficaci i provvedimenti impugnati:
- prot.33 del 04/01/2022, racc. n.20004661381-0 avente ad oggetto
“accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale - sospensione ai sensi dell'art.
4-ter c.3 del dl 44-2021”, con cui il ricorrente è stato sospeso dal lavoro e dalla retribuzione dal giorno 4.1.2022 (all.1);
- lettera di riammissione al lavoro del 31.3.2022, prot. n.3352/2022 (all.3) nella parte in cui dispone la riammissione in servizio del ricorrente solo dal giorno 1.4.2022, anzichè dal 25.3.2022, data di entrata in vigore del dl 24-2022;
- provvedimento prot. n. 3400/2022 del 1.4.2022, avente ad oggetto l'assegnazione di mansioni diverse dall'insegnamento, definite come “attività di supporto all'istituzione scolastica”, con orario di lavoro raddoppiato, 36 ore settimanali in luogo delle 18 contrattuali (all.4);
- trattenute in busta paga di euro 356,28 dal mese di maggio 2022 fino all'ottobre
2023.
Conseguentemente, condannare il resistente a corrispondere alla parte CP_1
ricorrente:
3 - euro 6413,04 - salvo conguagli non ancora applicati - liquidata giusta ctp che si deposita (all.134), ovvero diversa somma accertanda, previa eventuale ctu, fino all'effettivo soddisfo, oltre ad interessi, rivalutazione monetaria e danno da demansionamento equitativamente liquidato;
- euro 555,00 per spese tamponi (all.134);
- il risarcimento danni, da liquidarsi in euro 5 mila, ovvero in altra somma ritenuta equa, per la subita compressione dei diritti fondamentali al lavoro e al sostentamento proprio e della propria famiglia, intesi, a mente degli artt. 4 e 36 Cost. come libertà dal bisogno, espressione della libertà della persona e della sua dignità. La
Corte Costituzionale ha più volte chiarito come «la tutela dei diritti fondamentali prescinda dalla ricorrenza di un danno patrimoniale quando la lesione incida sul contenuto di un diritto fondamentale» (C. Cost. 307-1990, 184-1986, 88-1979), per un totale di euro 11.968,04.
Con vittoria di spese, competenze, contributo unificato, anticipazioni ed onorari di causa”.
Si costituì in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del CP_1 ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va respinto.
Il ricorrente, nel suo corposissimo ricorso, censura l'operato dell'amministrazione convenuta sotto molteplici profili e lamenta senza alcun ordine sistematico la violazione di norme eurounitarie e Costituzionali, per poi invocare, a sostegno delle proprie pretese, leggi interne e persino i contratti collettivi.
Tale piatta elencazione di censure, arricchita da complessi richiami a fonti giornalistiche, articoli scientifici (e non) e statistiche, rende estremamente difficile sintetizzare ed affrontare compiutamente tutti i punti essenziali del ricorso.
Appare comunque opportuno partire dalla disamina della normativa di riferimento.
Giova, quindi, richiamare l'art.
9-ter del D.L. n. 52 del 22/09/2021, convertito dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, secondo cui: «dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in
4 presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo
9, comma 2», con l'esclusione dei «soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute» (art.
9-bis, comma 3). L'art.
9-ter, comma 2, del D.L. n. 52/2021, aveva previsto che il «mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato». La verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 era affidata ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università.
Dunque, in una prima fase, la normativa aveva stabilito l'obbligo per il personale docente di munirsi di certificazione verde o, in alternativa, di certificazione di esenzione, a pena di sospensione del rapporto di lavoro a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata.
Successivamente, con il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, conv. con L. 21 gennaio
2022, n. 3, il legislatore ha esteso l'obbligo di vaccinazione selettivo, dapprima rivolto al personale sanitario, anche al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, introducendo con l'art.
4-ter l'Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola sancendo che : ”Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
5 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma
1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 ((...)) assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato”.
In pacifico ossequio al suddetto disposto normativo l'odierno ricorrente, pacificamente privo dei requisiti previsti dalla legge (ovvero l'adempimento del”l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”) è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione dal 4.1.2022 all'1.4.2022.
Il ricorrente (prima che la sua corretta applicazione) contesta, innanzitutto, la legittimità della succitata norma di legge sotto molteplici profili.
Un primo, folto, gruppo di censure riguarda la presunta violazione dell'art. 6 del regolamento CE 726/2004, dell'art.2 lett.a) del regolamento UE 1394-2007 e degli
6 artt.8, 10, 10 bis, 10 ter e 10 quater della direttiva ce 83/2001 (integralmente attuata con dlgs 219-2006); la violazione degli artt. 191 del TFUE, 1 e 6 e segg. del regolamento
CE n.1907/2006,in combinato disposto con l'all.I punti 0.6, 1 e 3; la violazione dell'art.4 del Regolamento UE 507-2006, del Regolamento UE 536/2014 e degli artt.3 e
8 CEDU;
la violazione degli artt.28 e segg. del Regolamento UE 536-2014 sul consenso informato.
Le argomentazioni poste a sostegno di tali censure riguardano, innanzitutto,
l'erronea qualificazione, da parte del legislatore interno e quindi anche da parte del decreto-legge 44-2021, dei trattamenti imposti ad alcune categorie di cittadini (fra cui appunto gli insegnanti) per evitare le sanzioni ivi previste (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione) quali “vaccini” anziché “farmaci genici sperimentali”.
Da tale inesatta qualificazione discenderebbero plurime violazioni della normativa di matrice euro unitaria, difettando i presupposti per la loro legittima immissione in commercio non essendone stati, peraltro, sufficientemente studiati gli effetti collaterali e i danni a lungo termine;
sarebbero stati utilizzate “sostanze chimiche” e nanomateriali non adeguatamente testati né rispettate tutte le condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento dell'unione europea 2006/507 sull'immissione in commercio di nuovi farmaci;
trattandosi di farmaci sperimentali avrebbero dovuto essere rispettate le stringenti regole eurounitarie in materia, comprese quelle concernenti il consenso informato dei destinatari (ovvero i “vaccinandi”).
Tali censure, oltre ad essere fondate su discutibili presupposti scientifici ovvero la qualificazione dei preparati Pfizer – EC, OD, EN e JA –
Johnson come “farmaci genici sperimentali” anziché “vaccini” (dovendosi ragionevolmente adeguare il significato del suddetto termine all'evoluzione delle tecniche biomediche) e per di più “sperimentali” (aggettivazione questa concordemente ed autorevolmente esclusa dal Consiglio di Stato nella sentenza 7045/2021 e dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 14 del 2023, di cui si dirà nel prosieguo), non colgono nel segno, visto che le norme nazionali non possono essere disapplicate per il preteso contrasto con il diritto comunitario, in quanto i singoli Stati membri hanno competenza primaria in materia di tutela della salute collettiva.
Invero l'art. 168, par. 7, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, statuisce che ogni Stato membro definisce autonomamente la predisposizione e
7 l'organizzazione del sistema sanitario, nonché l'assegnazione delle risorse ad esso destinate, ed è responsabile della gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica.
A tal proposito appare del tutto condivisibile quanto affermato nell'ordinanza cautelare del Tribunale di Latina del 23.02.2022 che, facendo proprie “ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni espresse dal Tribunale di Roma in una recente ordinanza”, rileva che “la materia degli obblighi vaccinali non costituisce in sé oggetto di una disciplina dell'Unione, e rispetto ad essa ogni Stato mantiene nell'ordinamento interno ampio margine di autonomia, come è agevolmente verificabile dall'assenza di uniformità tra gli Stati membri in merito alla previsione di vaccinazioni obbligatorie.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea,
i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non al di fuori di esse.
Anche la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato, a partire dalla sentenza n. 80 del 2011 sino alla sentenza n. 194 del 2018, che “le disposizioni della
Carta dei diritti fondamentali sono applicabili agli Stati membri solo quando questi agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione” (sentenza n. 63 del 2016
e nello stesso senso sentenza n. 111 del 2017).
La Corte di Cassazione, dal canto suo, si è sempre allineata a dette posizioni, affermando ripetutamente l'irrilevanza della Carta dei diritti fondamentali nelle materie non regolate dal diritto UE, al fine di respingere… richieste di disapplicazione di norme interne, per presunta contrarietà a diritti e principi riconosciuti nella Carta.
Pertanto: non rientrando la materia degli obblighi vaccinali tra quelle di competenza dell'Unione, va escluso che l'art. 3 CDFUE sia una norma che possa da sola legittimare la disapplicazione di una normativa interna che imponga un obbligo vaccinale”.
Sul punto si è espressa anche la Corte d'Appello di Trieste affermando che
“quanto al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, si deve osservare che la competenza comunitaria nel campo della “tutela e miglioramento della salute umana”
(art. 6 lettera a) è limitata al sostegno, coordinamento o completamento dell'azione degli Stati membri, i quali conservano perciò in questa materia il loro potere legislativo autonomo e discrezionale;
solo entro questi limiti quindi la tutela della
8 salute umana – citata in varie norme del Trattato (artt. 9, 36, 137, 168, 169, 191) – costituisce un obiettivo programmatico perseguibile da parte dell'Unione.
In concreto si deve escludere che le disposizioni italiane contestate dagli appellanti siano in contrasto con il suddetto obiettivo, essendo state anzi emanate allo scopo specifico di perseguirlo;
questione diversa è poi quella relativa alla loro efficacia ed utilità rispetto al conseguimento di tale scopo (che è appunto l'oggetto delle contestazioni sollevate dagli appellanti): la scelta dei mezzi e degli strumenti da utilizzare a questo fine rientra però nella competenza autonoma dei singoli Stati e l'esercizio di questo potere non può essere di per sé in contrasto con il Trattato (salvo il rispetto delle eventuali norme comunitarie di coordinamento, come ad esempio il
Regolamento del Parlamento e del Consiglio 2021/953/UE del 14/6/2021, che però non risulta siano state violate dall'Italia)” (v. sentenza n. 120/2023 della Corte d'Appello di Trieste).
Tali condivisibili considerazioni palesano l'infondatezza del primo gruppo di censure sollevate in ricorso.
Del tutto inconferenti appaiono, poi, le molteplici censure concernenti la presunta illegittimità della normativa interna sul c.d. green pass, chiaramente non applicabile al caso di specie, in cui la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di cui il ricorrente si lagna ha tratto origine dall'inosservanza di norme del tutto diverse (art. 4 del D.l.
44/2021).
Buona parte delle restanti censure possono, poi, dirsi superare alla luce delle condivisibili argomentazioni contenute nelle recenti pronunce della Corte
Costituzionale richiamate dallo stesso ricorrente (cfr. in particolare le sentenze n. 14 e
15 del 2023); tali decisioni, seppur non vincolanti, costituiscono un precedente di altissimo livello persuasivo, non solo per l'autorevolezza del giudicante ma soprattutto l'esaustività dell'iter argomentativo ivi esposto.
La Corte ha ritenuto non in contrasto con l'art. 32 della Costituzione la normativa emergenziale ed in particolare le disposizioni che hanno introdotto l'obbligo vaccinale per i sanitari, con argomentazioni agevolmente estensibili al caso odierno (concernente un docente): “6.– Ciò premesso, la soluzione della questione sottoposta a questa Corte deve muovere da un suo corretto inquadramento e, in particolare, dalla individuazione della risposta che la Costituzione fornisce per le ipotesi in cui entrino in conflitto le due
9 dimensioni, individuale e collettiva, della salute, contemplate dal ricordato art. 32
Cost.
Come anticipato, talora il conflitto tra le due dimensioni può perfino condurre a che «il perseguimento dell'interesse alla salute della collettività, attraverso trattamenti sanitari, come le vaccinazioni obbligatorie, pregiudichi il diritto individuale alla salute, quando tali trattamenti comportino, per la salute di quanti ad essi devono sottostare, conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile»
(sentenza n. 118 del 1996). È stato affermato espressamente che «[t]ali trattamenti sono leciti, per testuale previsione dell'art. 32, secondo comma, della Costituzione, il quale li assoggetta ad una riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della persona umana e ulteriormente specificata da questa Corte, nella sentenza n. 258 del
1994, con l'esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il rischio di complicanze. Ma poiché tale rischio non sempre è evitabile, è allora che la dimensione individuale e quella collettiva entrano in conflitto» (ancora sentenza n. 118 del 1996).
In ipotesi di ineliminabile conflitto, si è affermato nella medesima pronuncia, la legge che impone l'obbligo della vaccinazione – come già ricordato – «compie deliberatamente una valutazione degli interessi collettivi e individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate “scelte tragiche” del diritto: le scelte che una società ritiene di assumere in vista di un bene (nel nostro caso, l'eliminazione della poliomielite) che comporta il rischio di un male (nel nostro caso, l'infezione che, seppur rarissimamente, colpisce qualcuno dei suoi componenti). L'elemento tragico sta in ciò, che sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno integralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri. Finché ogni rischio di complicanze non sarà completamente eliminato attraverso lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche […] la decisione in ordine alla sua imposizione obbligatoria apparterrà a questo genere di scelte pubbliche».
È innegabile come tale (potenziale) conflitto tra il diritto alla salute del singolo e quello della collettività sia divenuto attuale in tutta la sua drammaticità di fronte al deflagrare di «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021). L'Organizzazione mondiale della sanità, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità
10 pubblica di rilevanza internazionale;
successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo
2020, è stata valutata come «pandemia». La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, dal canto suo, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente più volte prorogato sino alla cessazione disposta con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-
19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52.
A questa Corte spetta vagliare se, a fronte del rilevato conflitto, il legislatore abbia esercitato la propria discrezionalità nel rispetto dell'art. 32 Cost., e cioè operando un bilanciamento tra le suddette dimensioni del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato rispetto alla finalità perseguita. In altri termini deve valutare se, in quella situazione data, la scelta del legislatore sia stata adottata, nell'esercizio di discrezionalità politica, in modo compatibile con i princìpi costituzionali.
Tale sindacato, dunque, essendo riferito alle scelte del legislatore, deve muoversi lungo due direttrici principali: la valutazione della situazione di fatto, cioè, nel caso in esame, della pandemia e l'adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini.
7.– Quanto alla situazione di fatto, va osservato che le peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale – e, cioè, la loro gravità e l'imprevedibilità del decorso (attestate dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, sopra ricordata) – comportano diverse conseguenze.
Innanzi tutto, la compresenza di diritti e doveri – alla base del fondamento solidaristico della nostra Costituzione già in via generale e in periodi ordinari – trova una sua concreta esplicitazione in materia di salute, all'art. 32 Cost.; tale disposizione, infatti, si muove tra le due dimensioni del «fondamentale diritto dell'individuo» e dell'«interesse della collettività», imponendo espressamente il loro contemperamento.
E l'interesse della collettività di cui all'art. 32 Cost. costituisce la declinazione, nel
11 campo della tutela alla salute, dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Dunque, tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, secondo la giurisprudenza sopra ricordata, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà “orizzontale”, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati (sentenza n. 288 del 2019). I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni soggettive e a questa Corte assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato correttamente.
Su altro versante, più generale, va considerato che il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto. La giurisprudenza costituzionale ha infatti chiarito che, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall'art. 32 Cost., la discrezionalità del legislatore «deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte
(sentenza n. 268 del 2017)» (sentenza n. 5 del 2018).
8.– A ciò va aggiunto – come anticipato – che tale discrezionalità deve essere esercitata dal legislatore alla luce «delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)» (sentenza n. 5 del 2018).
Difatti, un intervento in tali ambiti «non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati, dato l'“essenziale rilievo” che, a questi fini, rivestono “gli organi tecnico-scientifici” (cfr. sentenza n. 185 del 1998); o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica» (sentenza n. 282 del
2002). Si tratta, pertanto, pur sempre di esercizio di discrezionalità politica, ancorché fondata (necessariamente) su evidenze scientifiche.
12 8.1.– Non va dimenticato che la connotazione medico-scientifica degli elementi in base ai quali il legislatore deve operare le proprie scelte non esclude la sindacabilità delle stesse da parte di questa Corte (sentenza n. 282 del 2002), ma il sindacato riguarda, in tal caso, la coerenza della disciplina con il dato scientifico posto a disposizione, oltre che la non irragionevolezza e la proporzionalità della disciplina medesima.
8.2.− Questa Corte accerta, innanzitutto, se il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, si sia tenuto all'interno di un'area di attendibilità scientifica, alla luce delle migliori conoscenze raggiunte in quel momento storico, quali definite dalle autorità medico-scientifiche istituzionalmente preposte.
Ciò che la Corte può e deve verificare, pertanto, è, innanzitutto, se la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, anche alla luce della situazione pandemica esistente, sia suffragata e coerente, o meno, rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento (sentenza n. 5 del 2018), quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore.
E in questa scelta, come già affermato da questa Corte, «la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia» (sentenza n. 37 del 2021). Dover effettuare una scelta tempestiva comporta che essa venga fatta, necessariamente, allo stato delle conoscenze scientifiche del momento e nella consapevolezza della loro fisiologica provvisorietà. Del resto, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico. E la scelta tra le possibili opzioni, che inevitabilmente racchiudono una intensità diversa e quindi un diverso grado di limitazione dei diritti, è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita da una diversa scelta di questa Corte.
D'altro canto, è innegabile che ogni legge elaborata sulla base di conoscenze medico-scientifiche è per sua natura transitoria, perché adottata allo stato delle conoscenze del momento e destinata ad essere superata a seguito dell'evoluzione medico-scientifica.
13 E però, di contro, proprio perché il legislatore deve esercitare la propria discrezionalità sulla base delle conoscenze medico-scientifiche fornite dalle autorità di settore al momento dell'assunzione della decisione, è fondamentale una piena valorizzazione della «dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario» (sentenza n. 5 del
2018). Come chiarito già in passato da questa Corte, un intervento non irragionevole alla luce delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche in atto non esclude, e anzi impone, che, mutate le condizioni, la scelta possa (e debba) essere rivalutata e riconsiderata.
La disciplina, dunque, può e deve mutare in base all'evoluzione della situazione sanitaria che si fronteggia e delle conoscenze scientifiche acquisite.
La genetica e originaria transitorietà della disciplina, così come la previsione di elementi di flessibilizzazione e monitoraggi che consentano l'adeguamento delle misure all'evoluzione della situazione di fatto che è destinata a fronteggiare, sono elementi che incidono sulla verifica della legittimità costituzionale della normativa (sentenza n. 5 del
2018).
Sul punto, si evidenzia sin d'ora che l'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, ha subíto nel tempo diverse modifiche, in relazione tanto alle conseguenze legate all'inadempimento dell'obbligo vaccinale, quanto, soprattutto, all'individuazione della durata dell'obbligo.…In particolare, per quanto qui di più stretto interesse, la disposizione censurata, nella sua versione originaria (oggetto della questione in esame), prevedeva una precisa scadenza dell'obbligo vaccinale, fissata al
31 dicembre 2021. Tale termine è stato più volte modificato, proprio in base all'andamento dei contagi e all'evoluzione della pandemia, subendo diverse proroghe fino al 31 dicembre 2022, per poi essere infine anticipato (rispetto a quest'ultima data) al 1° novembre 2022.
Siffatta anticipazione è stata disposta con il d.l. n. 162 del 2022, come convertito, in considerazione, per quanto si legge nel preambolo dello stesso, «dell'andamento della situazione epidemiologica che registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilità sebbene al di sopra della soglia epidemica [e della] necessità di riavviare un progressivo ritorno alla
14 normalità nell'attuale fase post pandemica, nella quale l'obiettivo da perseguire è il controllo efficace dell'endemia».
A ciò si aggiunga che, con specifico riferimento al sistema di monitoraggio per le reazioni conseguenti ai vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, da un lato sono stati predisposti specifici monitoraggi sull'andamento epidemiologico da parte del Ministero della salute (secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», rispetto al quale si segnala in particolare il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020»; dall'altro, sono state attuate le relative attività di sorveglianza da parte dell' con cadenza trimestrale, che confluiscono in Pt_2
rapporti concernenti tutti i dati sulle reazioni determinate dalla somministrazione dei vaccini.
9.– Tanto premesso, dunque, sul costante adeguamento della disciplina in esame all'andamento della situazione epidemiologico-sanitaria e all'evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche, è opportuno procedere a un'analisi, sia pur di tipo sintetico, di queste ultime.…
10.– Per far ciò occorre confrontarsi, innanzitutto, con i contributi elaborati Co dall' , dall' , dal dalla Pt_2 Controparte_3
e dalla Controparte_4
, tutti depositati dall'Avvocatura Controparte_5
generale dello Stato in allegato all'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
10.1.– Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza.
15 10.2.– Relativamente ai primi due profili – che lo stesso giudice rimettente Co sostanzialmente non contesta – convergono le conclusioni dell' , dell' e del Pt_2
Segretariato generale del Ministero della salute.
Viene innanzitutto attestato che i «vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia […] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, Con testualmente, la nota dell sopra menzionata, pagina 2).
Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9).
Ciò posto, l'Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz'altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla
CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell'AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall'AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell'efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile «affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato (decine di migliaia) di partecipanti» (pagina 10 della nota dell' ). Pt_2
Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS- Con CoV-2 si sofferma l' , esponendo che «[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli
16 operatori sanitari» (pagine 2 e 3 della nota dell'ISS). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia Con severa o peggior esito» (pagina 3 della nota dell'ISS). L' chiarisce, inoltre, che
«anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile» (pagina 5 della nota dell'ISS).
10.3.– Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi».
Inoltre – affrontando specificamente le criticità segnalate dal Collegio rimettente – l' attesta l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta dati, CP_6
basato sulla farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra «segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19» e «analisi del segnale» (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA).
Secondo le conclusioni esposte, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA). Co Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l' , a sua volta, attesta che
«[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate
contro
COVID-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno
17 confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19» (pagina 6 della nota dell'ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota dell'ISS).
11.– Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021).
Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a
“esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non
è dato vedere con quali criteri scelti.
Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio.
12.– Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006.
E infatti, l'obbligo vaccinale per tali soggetti consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di
18 proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017).
…
13.– Verificata, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino nei sensi sopra esaminati, l'idoneità dell'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, rispetto alla finalità di ridurre la circolazione del virus – funzionale al duplice scopo, sopra ricordato, di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività –, e quindi la non irragionevolezza del ricorso ad esso, va ora valutato il profilo concernente l'osservanza del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite.
Come già affermato da questa Corte, quando si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, «il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che “richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi”
(sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del
2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)» (sentenza n. 20 del 2019).
13.1.– Sotto tale aspetto, la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in ámbiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto,
19 l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già “obsoleto”, posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati.
13.2.– Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, va, altresì, rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica.
La scelta – che non riveste natura sanzionatoria – si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus.
E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione.
…
15.– Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte deve quindi dichiararsi non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 32
Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento dello stesso, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie.
16.– Ugualmente non fondate sono le questioni sollevate, in riferimento agli artt.
3 e 21 Cost., dell'art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria.
20 16.1.– Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 219 del 2017, «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge». Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
Orbene – premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre- vaccinale, destinata, tra l'altro, come sopra ricordato, a valutare l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione – la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017.
L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge.
Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino.
17.– In conclusione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate vanno dichiarate in parte manifestamente inammissibili e in parte non fondate”.
Le argomentazioni sopra riportate permettono, come già detto, di superare ed assorbire la maggior parte delle censure, anche di natura costituzionale, sollevate in ricorso e concernenti la legittimità della normativa speciale sulla scorta della quale è stata disposta la sospensione del ricorrente.
21 Ugualmente infondate appaiono, poi, le ulteriori lagnanze di carattere generale, concernenti l'illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e della sua proroga, e le affini censure concernenti l'insussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza, previste dall'art. 77 della Costituzione, per l'emanazione dei diversi decreti- legge che hanno introdotto la normativa per cui è causa.
Deve, infatti, ritenersi un fatto notorio (evidenziato anche dalla succitata pronuncia della Corte Costituzionale) come la pandemia da COVID-19 sia stata precocemente riconosciuta come emergenza sanitaria globale dall'OMS e da tutte le autorità sanitarie italiane ed internazionali ed abbia giustificato l'emanazione di svariati provvedimenti normativi (di rango legislativo e regolamentare) urgenti, espressamente destinati a fronteggiarne l'andamento incerto ed ingravescente.
Superate le complesse censure di carattere generale, confusamente affastellate nel ricorso, è possibile passare alle ulteriori lagnanze, di carattere più specifico, concernenti la legittimità del provvedimento di sospensione adottato nei confronti del ricorrente.
Questi ritiene, in primo luogo, irragionevole la decorrenza della sospensione dal 4 gennaio 2022, vista la sospensione dell'attività didattica fino al successivo 6 gennaio, come previsto dal decreto di determinazione del calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l'anno scolastico 2021/2022, prot. n.1187 del
05/07/2021 (all.74 bis).
Tale deduzione non convince.
In primo luogo, l' (della cui legittimità si è sopra ampiamente detto) definisce CP_7
in termini perentori e temporalmente stringenti, l'obbligo del dirigente scolastico di disporre la sospensione del personale non vaccinato, escludendo ogni elemento di valutazione discrezionale e rendendo inammissibile ogni tipo di differimento nell'adozione del provvedimento.
In secondo luogo, la sospensione dell'attività didattica non escludeva la possibilità per il personale docente di accedere ai locali scolastici anche nei giorni feriali (4 e 5 gennaio) e quindi, in quanto non vaccinati, il rischio di entrare a contatto con altri colleghi e personale amministrativo e soprattutto diffondere il contagio da Covid-19
(rischio che la legge voleva espressamente scongiurare).
Poco condivisibile appare, poi, l'ulteriore lagnanza concernente la presunta violazione dell'art.5 dello Statuto dei lavoratori, avendo l'art.
4-ter comma III del d.l.
22 44/2021, disposto l'obbligo, per il dirigente scolastico, di inviare al lavoratore l'invito a dichiarare il proprio stato «vaccinale» in asserito contrasto col divieto per il datore lavoro di svolgere indagini dirette sulla salute del dipendente.
È appena il caso di evidenziare che, trattandosi di disposizioni normative di pari rango, non resta che attribuire (ove si volesse individuare un'antinomia fra esse) prevalenza alla norma speciale (in coerenza col noto brocardo “lex specialis derogat generali”) e transitoria contenuta nell'art.
4-ter.
Ugualmente infondata appare, poi, l'ulteriore lagnanza concernente la violazione dell'obbligo di repêchage da parte dell'amministrazione ovvero la mancata adibizione del ricorrente a mansioni diverse da quelle di docente, prima dell'introduzione dell'art. 8, co. 4, del d.l. n. 24 del 2022.
L'art.
4-ter2, come introdotto dall'art. 8, co. 4, del d.l. n. 24 del 2022, al comma 3, ultimo inciso ha stabilito che «l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica». Fino all'intervenire del d.l. n. 24 del 2022, infatti, l'art.
4-ter del d.l. n. 44 del 2021, stabiliva l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, dal
15.12.2021, senza prevedere, salvo che il personale c.d. esentato, alcun repêchage in mansioni di supporto.
In assenza di tale espressa disposizione di legge (e dovendosi chiaramente escludere la portata retroattiva della suddetta disposizione, cfr. Cass. Sez. L.,
05/12/2024, n. 31216) non può ravvisarsi alcun obbligo, giuridicamente cogente, per l'amministrazione scolastica di adibire il docente sospeso a mansioni diverse, non potendosi certamente estendere, in via interpretativa, l'obbligo del c.d. repêchage, configurato dalla giurisprudenza in caso di licenziamento, al caso della sospensione
(peraltro temporanea) del lavoratore.
Stante il chiaro disposto della succitata disposizione, appare, poi, tempestiva la riassunzione in servizio, non potendosi ritenere, in assenza di qualsiasi specifico termine dettato dalla legge, tardiva l'esecuzione del detto disposto in data 1.4.2022 anziché il 25.3.2022, data di entrata in vigore della norma.
Ugualmente legittima e non demansionante deve, poi, ritenersi l'adibizione del ricorrente, a mansioni di “supporto” alla docenza, così definite nel provvedimento impugnato, di cui all'all. 4 : “- preparazione materiale didattico a supporto della
23 didattica a distanza;
- preparazione materiale didattico relativo alle musiche oggetto di studio dell'orchestra di istituto a supporto dell'attività dei docenti di strumento;
- preparazione di materiale relativo alla comunicazione di eventi/manifestazioni della scuola;
- ricerca bandi di concorso e organizzazione eventi musicali per orchestra scolastica”; si tratta, all'evidenza di compiti che, anziché mortificare cercano di valorizzare le competenze e la preparazione specifica del ricorrente, indirizzandone le attività in compiti conformi ad esse seppur non comportanti il contatto diretto con gli alunni.
È, poi, appena il caso di sottolineare come il ricorrente non si periti di definire, quali eventuali danni sarebbero scaturiti dal lamentato demansionamento e dall'aumento dell'orario di lavoro (peraltro protrattosi per soli 25 giorni), non articolando, infatti, alcuna specifica domanda di carattere risarcitorio sul punto.
In definitiva il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Palermo il 16/12/2025.
IL GIUDICE
TE RT
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. TE RT nella causa civile iscritta al n°8141/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to DE PETRO ROBERTO Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Via Celona n. 9 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
DELLO STATO DI PALERMO e domiciliato ex lege presso i suoi uffici, siti in VIA
MA IL 184, a PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 27/06/2023, il sig. avendo Parte_1 premesso: di essere un docente di ruolo a tempo indeterminato full time, classe di concorso ab56 – chitarra, in servizio presso la scuola secondaria di I grado RD da VI di
Palermo; di essere stato sospeso dal lavoro e dalla retribuzione dal giorno 4.1.2022 all'1.4.2022, per l'inadempimento dell'obbligo vaccinale, ai sensi dell'art.
4-ter c.3 del dl 44-2021;
1 di essere stato riammesso al lavoro, con lettera del 31.3.2022, prot. n.3352/2022 con l'assegnazione di mansioni diverse dall'insegnamento, definite come “attività di supporto all'istituzione scolastica”, e orario di lavoro raddoppiato, 36 ore settimanali in luogo delle 18 contrattuali;
di essere stato riammesso, dopo essere guarito dal Covid, a svolgere mansioni d'insegnante a 18 ore settimanali a partire dal 26.4.2022; di aver inizialmente percepito le retribuzioni relative ai mesi di sospensione ovvero da gennaio a marzo 2022, ma di aver poi subito una trattenuta mensile di euro
356,28 dal mese di maggio 2022 fino all'ottobre 2023; convenne in giudizio il e, Controparte_1
lamentando la violazione del diritto eurounitario, dovendosi ritenere l'obbligo vaccinale imposto dal decreto-legge 44-2021 e successive modifiche, in contrasto con le normative europee sui farmaci per uso umano;
l'illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 e delle successive proroghe, in quanto contraria alla Costituzione e alle leggi italiane;
la violazione dell'art. 32 della Costituzione, in quanto l'obbligo vaccinale e le misure ad esso correlate contrastano con la riserva di legge assoluta, rafforzata e formale prevista dall'art. 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute e impone limiti al rispetto della persona umana;
la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, risultando le misure sanzionatorie adottate, come la sospensione dal lavoro e la retribuzione, irragionevoli e sproporzionate rispetto agli obiettivi di tutela della salute pubblica;
la violazione del principio di non discriminazione visto il diverso trattamento previsto per i lavoratori italiani e gli operatori sanitari ucraini, ai quali non è stato imposto l'obbligo vaccinale;
la violazione del diritto al lavoro e alla retribuzione, dovendosi considerare la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione una violazione del diritto al lavoro e quindi un eccessivo sacrificio dei diritti individuali per la tutela della salute collettiva;
la violazione dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, che vieta al datore di lavoro di svolgere indagini dirette sulla salute del dipendente;
l'illegittimità del demansionamento e della modifica peggiorativa dell'orario di lavoro, chiese accogliersi le seguenti conclusioni:
“Ritenere e dichiarare il contrasto tra il diritto eurounitario e l'obbligo
«vaccinale» anti sars cov2 imposto alla ricorrente in virtù degli artt.
3-ter, 4, 4-ter.2 e
2 4-quater del decreto legge 44-2021, siccome modificato ed integrato dai successivi dd.ll. 172-2021 e 24-2022;
- ritenere e dichiarare illecite, nulle, ovvero disapplicare la dichiarazione dello stato di emergenza del 31.1.2020 e successive proroghe;
- ritenere e dichiarare illegittimo il demansionamento della parte ricorrente – allontanata dall'insegnamento in classe - con prolungamento dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali;
- ritenere e dichiarare che la parte ricorrente avrebbe dovuto essere reintegrata - giusta d.l. 24/2022 - dal giorno 25.3.2022, data di entrata in vigore del mentovato decreto legge, e non dal 1.4.2022.
- ritenere e dichiarare illegittimo e contrario al diritto eurounitario l'obbligo di
“green pass” (rectius: certificazione verde covid 19) imposto alla parte ricorrente, e quindi disapplicare l'art.
9-ter D.L. n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021, introdotto dall'art. 1 D.L. n. 111/2021, ed ogni altra norma impositiva del predetto certificato verde quale conditio sine qua non a fini lavorativi per i motivi spiegati in narrativa.
Per l'effetto, disapplicare ovvero dichiarare nulli, annullati, illegittimi o inefficaci i provvedimenti impugnati:
- prot.33 del 04/01/2022, racc. n.20004661381-0 avente ad oggetto
“accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale - sospensione ai sensi dell'art.
4-ter c.3 del dl 44-2021”, con cui il ricorrente è stato sospeso dal lavoro e dalla retribuzione dal giorno 4.1.2022 (all.1);
- lettera di riammissione al lavoro del 31.3.2022, prot. n.3352/2022 (all.3) nella parte in cui dispone la riammissione in servizio del ricorrente solo dal giorno 1.4.2022, anzichè dal 25.3.2022, data di entrata in vigore del dl 24-2022;
- provvedimento prot. n. 3400/2022 del 1.4.2022, avente ad oggetto l'assegnazione di mansioni diverse dall'insegnamento, definite come “attività di supporto all'istituzione scolastica”, con orario di lavoro raddoppiato, 36 ore settimanali in luogo delle 18 contrattuali (all.4);
- trattenute in busta paga di euro 356,28 dal mese di maggio 2022 fino all'ottobre
2023.
Conseguentemente, condannare il resistente a corrispondere alla parte CP_1
ricorrente:
3 - euro 6413,04 - salvo conguagli non ancora applicati - liquidata giusta ctp che si deposita (all.134), ovvero diversa somma accertanda, previa eventuale ctu, fino all'effettivo soddisfo, oltre ad interessi, rivalutazione monetaria e danno da demansionamento equitativamente liquidato;
- euro 555,00 per spese tamponi (all.134);
- il risarcimento danni, da liquidarsi in euro 5 mila, ovvero in altra somma ritenuta equa, per la subita compressione dei diritti fondamentali al lavoro e al sostentamento proprio e della propria famiglia, intesi, a mente degli artt. 4 e 36 Cost. come libertà dal bisogno, espressione della libertà della persona e della sua dignità. La
Corte Costituzionale ha più volte chiarito come «la tutela dei diritti fondamentali prescinda dalla ricorrenza di un danno patrimoniale quando la lesione incida sul contenuto di un diritto fondamentale» (C. Cost. 307-1990, 184-1986, 88-1979), per un totale di euro 11.968,04.
Con vittoria di spese, competenze, contributo unificato, anticipazioni ed onorari di causa”.
Si costituì in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del CP_1 ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va respinto.
Il ricorrente, nel suo corposissimo ricorso, censura l'operato dell'amministrazione convenuta sotto molteplici profili e lamenta senza alcun ordine sistematico la violazione di norme eurounitarie e Costituzionali, per poi invocare, a sostegno delle proprie pretese, leggi interne e persino i contratti collettivi.
Tale piatta elencazione di censure, arricchita da complessi richiami a fonti giornalistiche, articoli scientifici (e non) e statistiche, rende estremamente difficile sintetizzare ed affrontare compiutamente tutti i punti essenziali del ricorso.
Appare comunque opportuno partire dalla disamina della normativa di riferimento.
Giova, quindi, richiamare l'art.
9-ter del D.L. n. 52 del 22/09/2021, convertito dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, secondo cui: «dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in
4 presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo
9, comma 2», con l'esclusione dei «soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute» (art.
9-bis, comma 3). L'art.
9-ter, comma 2, del D.L. n. 52/2021, aveva previsto che il «mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato». La verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 era affidata ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università.
Dunque, in una prima fase, la normativa aveva stabilito l'obbligo per il personale docente di munirsi di certificazione verde o, in alternativa, di certificazione di esenzione, a pena di sospensione del rapporto di lavoro a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata.
Successivamente, con il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, conv. con L. 21 gennaio
2022, n. 3, il legislatore ha esteso l'obbligo di vaccinazione selettivo, dapprima rivolto al personale sanitario, anche al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, introducendo con l'art.
4-ter l'Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola sancendo che : ”Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
5 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma
1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 ((...)) assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato”.
In pacifico ossequio al suddetto disposto normativo l'odierno ricorrente, pacificamente privo dei requisiti previsti dalla legge (ovvero l'adempimento del”l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”) è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione dal 4.1.2022 all'1.4.2022.
Il ricorrente (prima che la sua corretta applicazione) contesta, innanzitutto, la legittimità della succitata norma di legge sotto molteplici profili.
Un primo, folto, gruppo di censure riguarda la presunta violazione dell'art. 6 del regolamento CE 726/2004, dell'art.2 lett.a) del regolamento UE 1394-2007 e degli
6 artt.8, 10, 10 bis, 10 ter e 10 quater della direttiva ce 83/2001 (integralmente attuata con dlgs 219-2006); la violazione degli artt. 191 del TFUE, 1 e 6 e segg. del regolamento
CE n.1907/2006,in combinato disposto con l'all.I punti 0.6, 1 e 3; la violazione dell'art.4 del Regolamento UE 507-2006, del Regolamento UE 536/2014 e degli artt.3 e
8 CEDU;
la violazione degli artt.28 e segg. del Regolamento UE 536-2014 sul consenso informato.
Le argomentazioni poste a sostegno di tali censure riguardano, innanzitutto,
l'erronea qualificazione, da parte del legislatore interno e quindi anche da parte del decreto-legge 44-2021, dei trattamenti imposti ad alcune categorie di cittadini (fra cui appunto gli insegnanti) per evitare le sanzioni ivi previste (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione) quali “vaccini” anziché “farmaci genici sperimentali”.
Da tale inesatta qualificazione discenderebbero plurime violazioni della normativa di matrice euro unitaria, difettando i presupposti per la loro legittima immissione in commercio non essendone stati, peraltro, sufficientemente studiati gli effetti collaterali e i danni a lungo termine;
sarebbero stati utilizzate “sostanze chimiche” e nanomateriali non adeguatamente testati né rispettate tutte le condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento dell'unione europea 2006/507 sull'immissione in commercio di nuovi farmaci;
trattandosi di farmaci sperimentali avrebbero dovuto essere rispettate le stringenti regole eurounitarie in materia, comprese quelle concernenti il consenso informato dei destinatari (ovvero i “vaccinandi”).
Tali censure, oltre ad essere fondate su discutibili presupposti scientifici ovvero la qualificazione dei preparati Pfizer – EC, OD, EN e JA –
Johnson come “farmaci genici sperimentali” anziché “vaccini” (dovendosi ragionevolmente adeguare il significato del suddetto termine all'evoluzione delle tecniche biomediche) e per di più “sperimentali” (aggettivazione questa concordemente ed autorevolmente esclusa dal Consiglio di Stato nella sentenza 7045/2021 e dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 14 del 2023, di cui si dirà nel prosieguo), non colgono nel segno, visto che le norme nazionali non possono essere disapplicate per il preteso contrasto con il diritto comunitario, in quanto i singoli Stati membri hanno competenza primaria in materia di tutela della salute collettiva.
Invero l'art. 168, par. 7, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, statuisce che ogni Stato membro definisce autonomamente la predisposizione e
7 l'organizzazione del sistema sanitario, nonché l'assegnazione delle risorse ad esso destinate, ed è responsabile della gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica.
A tal proposito appare del tutto condivisibile quanto affermato nell'ordinanza cautelare del Tribunale di Latina del 23.02.2022 che, facendo proprie “ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni espresse dal Tribunale di Roma in una recente ordinanza”, rileva che “la materia degli obblighi vaccinali non costituisce in sé oggetto di una disciplina dell'Unione, e rispetto ad essa ogni Stato mantiene nell'ordinamento interno ampio margine di autonomia, come è agevolmente verificabile dall'assenza di uniformità tra gli Stati membri in merito alla previsione di vaccinazioni obbligatorie.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea,
i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non al di fuori di esse.
Anche la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato, a partire dalla sentenza n. 80 del 2011 sino alla sentenza n. 194 del 2018, che “le disposizioni della
Carta dei diritti fondamentali sono applicabili agli Stati membri solo quando questi agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione” (sentenza n. 63 del 2016
e nello stesso senso sentenza n. 111 del 2017).
La Corte di Cassazione, dal canto suo, si è sempre allineata a dette posizioni, affermando ripetutamente l'irrilevanza della Carta dei diritti fondamentali nelle materie non regolate dal diritto UE, al fine di respingere… richieste di disapplicazione di norme interne, per presunta contrarietà a diritti e principi riconosciuti nella Carta.
Pertanto: non rientrando la materia degli obblighi vaccinali tra quelle di competenza dell'Unione, va escluso che l'art. 3 CDFUE sia una norma che possa da sola legittimare la disapplicazione di una normativa interna che imponga un obbligo vaccinale”.
Sul punto si è espressa anche la Corte d'Appello di Trieste affermando che
“quanto al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, si deve osservare che la competenza comunitaria nel campo della “tutela e miglioramento della salute umana”
(art. 6 lettera a) è limitata al sostegno, coordinamento o completamento dell'azione degli Stati membri, i quali conservano perciò in questa materia il loro potere legislativo autonomo e discrezionale;
solo entro questi limiti quindi la tutela della
8 salute umana – citata in varie norme del Trattato (artt. 9, 36, 137, 168, 169, 191) – costituisce un obiettivo programmatico perseguibile da parte dell'Unione.
In concreto si deve escludere che le disposizioni italiane contestate dagli appellanti siano in contrasto con il suddetto obiettivo, essendo state anzi emanate allo scopo specifico di perseguirlo;
questione diversa è poi quella relativa alla loro efficacia ed utilità rispetto al conseguimento di tale scopo (che è appunto l'oggetto delle contestazioni sollevate dagli appellanti): la scelta dei mezzi e degli strumenti da utilizzare a questo fine rientra però nella competenza autonoma dei singoli Stati e l'esercizio di questo potere non può essere di per sé in contrasto con il Trattato (salvo il rispetto delle eventuali norme comunitarie di coordinamento, come ad esempio il
Regolamento del Parlamento e del Consiglio 2021/953/UE del 14/6/2021, che però non risulta siano state violate dall'Italia)” (v. sentenza n. 120/2023 della Corte d'Appello di Trieste).
Tali condivisibili considerazioni palesano l'infondatezza del primo gruppo di censure sollevate in ricorso.
Del tutto inconferenti appaiono, poi, le molteplici censure concernenti la presunta illegittimità della normativa interna sul c.d. green pass, chiaramente non applicabile al caso di specie, in cui la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di cui il ricorrente si lagna ha tratto origine dall'inosservanza di norme del tutto diverse (art. 4 del D.l.
44/2021).
Buona parte delle restanti censure possono, poi, dirsi superare alla luce delle condivisibili argomentazioni contenute nelle recenti pronunce della Corte
Costituzionale richiamate dallo stesso ricorrente (cfr. in particolare le sentenze n. 14 e
15 del 2023); tali decisioni, seppur non vincolanti, costituiscono un precedente di altissimo livello persuasivo, non solo per l'autorevolezza del giudicante ma soprattutto l'esaustività dell'iter argomentativo ivi esposto.
La Corte ha ritenuto non in contrasto con l'art. 32 della Costituzione la normativa emergenziale ed in particolare le disposizioni che hanno introdotto l'obbligo vaccinale per i sanitari, con argomentazioni agevolmente estensibili al caso odierno (concernente un docente): “6.– Ciò premesso, la soluzione della questione sottoposta a questa Corte deve muovere da un suo corretto inquadramento e, in particolare, dalla individuazione della risposta che la Costituzione fornisce per le ipotesi in cui entrino in conflitto le due
9 dimensioni, individuale e collettiva, della salute, contemplate dal ricordato art. 32
Cost.
Come anticipato, talora il conflitto tra le due dimensioni può perfino condurre a che «il perseguimento dell'interesse alla salute della collettività, attraverso trattamenti sanitari, come le vaccinazioni obbligatorie, pregiudichi il diritto individuale alla salute, quando tali trattamenti comportino, per la salute di quanti ad essi devono sottostare, conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile»
(sentenza n. 118 del 1996). È stato affermato espressamente che «[t]ali trattamenti sono leciti, per testuale previsione dell'art. 32, secondo comma, della Costituzione, il quale li assoggetta ad una riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della persona umana e ulteriormente specificata da questa Corte, nella sentenza n. 258 del
1994, con l'esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il rischio di complicanze. Ma poiché tale rischio non sempre è evitabile, è allora che la dimensione individuale e quella collettiva entrano in conflitto» (ancora sentenza n. 118 del 1996).
In ipotesi di ineliminabile conflitto, si è affermato nella medesima pronuncia, la legge che impone l'obbligo della vaccinazione – come già ricordato – «compie deliberatamente una valutazione degli interessi collettivi e individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate “scelte tragiche” del diritto: le scelte che una società ritiene di assumere in vista di un bene (nel nostro caso, l'eliminazione della poliomielite) che comporta il rischio di un male (nel nostro caso, l'infezione che, seppur rarissimamente, colpisce qualcuno dei suoi componenti). L'elemento tragico sta in ciò, che sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno integralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri. Finché ogni rischio di complicanze non sarà completamente eliminato attraverso lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche […] la decisione in ordine alla sua imposizione obbligatoria apparterrà a questo genere di scelte pubbliche».
È innegabile come tale (potenziale) conflitto tra il diritto alla salute del singolo e quello della collettività sia divenuto attuale in tutta la sua drammaticità di fronte al deflagrare di «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021). L'Organizzazione mondiale della sanità, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità
10 pubblica di rilevanza internazionale;
successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo
2020, è stata valutata come «pandemia». La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, dal canto suo, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente più volte prorogato sino alla cessazione disposta con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-
19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52.
A questa Corte spetta vagliare se, a fronte del rilevato conflitto, il legislatore abbia esercitato la propria discrezionalità nel rispetto dell'art. 32 Cost., e cioè operando un bilanciamento tra le suddette dimensioni del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato rispetto alla finalità perseguita. In altri termini deve valutare se, in quella situazione data, la scelta del legislatore sia stata adottata, nell'esercizio di discrezionalità politica, in modo compatibile con i princìpi costituzionali.
Tale sindacato, dunque, essendo riferito alle scelte del legislatore, deve muoversi lungo due direttrici principali: la valutazione della situazione di fatto, cioè, nel caso in esame, della pandemia e l'adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini.
7.– Quanto alla situazione di fatto, va osservato che le peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale – e, cioè, la loro gravità e l'imprevedibilità del decorso (attestate dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, sopra ricordata) – comportano diverse conseguenze.
Innanzi tutto, la compresenza di diritti e doveri – alla base del fondamento solidaristico della nostra Costituzione già in via generale e in periodi ordinari – trova una sua concreta esplicitazione in materia di salute, all'art. 32 Cost.; tale disposizione, infatti, si muove tra le due dimensioni del «fondamentale diritto dell'individuo» e dell'«interesse della collettività», imponendo espressamente il loro contemperamento.
E l'interesse della collettività di cui all'art. 32 Cost. costituisce la declinazione, nel
11 campo della tutela alla salute, dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Dunque, tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, secondo la giurisprudenza sopra ricordata, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà “orizzontale”, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati (sentenza n. 288 del 2019). I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni soggettive e a questa Corte assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato correttamente.
Su altro versante, più generale, va considerato che il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto. La giurisprudenza costituzionale ha infatti chiarito che, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall'art. 32 Cost., la discrezionalità del legislatore «deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte
(sentenza n. 268 del 2017)» (sentenza n. 5 del 2018).
8.– A ciò va aggiunto – come anticipato – che tale discrezionalità deve essere esercitata dal legislatore alla luce «delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)» (sentenza n. 5 del 2018).
Difatti, un intervento in tali ambiti «non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati, dato l'“essenziale rilievo” che, a questi fini, rivestono “gli organi tecnico-scientifici” (cfr. sentenza n. 185 del 1998); o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica» (sentenza n. 282 del
2002). Si tratta, pertanto, pur sempre di esercizio di discrezionalità politica, ancorché fondata (necessariamente) su evidenze scientifiche.
12 8.1.– Non va dimenticato che la connotazione medico-scientifica degli elementi in base ai quali il legislatore deve operare le proprie scelte non esclude la sindacabilità delle stesse da parte di questa Corte (sentenza n. 282 del 2002), ma il sindacato riguarda, in tal caso, la coerenza della disciplina con il dato scientifico posto a disposizione, oltre che la non irragionevolezza e la proporzionalità della disciplina medesima.
8.2.− Questa Corte accerta, innanzitutto, se il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, si sia tenuto all'interno di un'area di attendibilità scientifica, alla luce delle migliori conoscenze raggiunte in quel momento storico, quali definite dalle autorità medico-scientifiche istituzionalmente preposte.
Ciò che la Corte può e deve verificare, pertanto, è, innanzitutto, se la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, anche alla luce della situazione pandemica esistente, sia suffragata e coerente, o meno, rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento (sentenza n. 5 del 2018), quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore.
E in questa scelta, come già affermato da questa Corte, «la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia» (sentenza n. 37 del 2021). Dover effettuare una scelta tempestiva comporta che essa venga fatta, necessariamente, allo stato delle conoscenze scientifiche del momento e nella consapevolezza della loro fisiologica provvisorietà. Del resto, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico. E la scelta tra le possibili opzioni, che inevitabilmente racchiudono una intensità diversa e quindi un diverso grado di limitazione dei diritti, è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita da una diversa scelta di questa Corte.
D'altro canto, è innegabile che ogni legge elaborata sulla base di conoscenze medico-scientifiche è per sua natura transitoria, perché adottata allo stato delle conoscenze del momento e destinata ad essere superata a seguito dell'evoluzione medico-scientifica.
13 E però, di contro, proprio perché il legislatore deve esercitare la propria discrezionalità sulla base delle conoscenze medico-scientifiche fornite dalle autorità di settore al momento dell'assunzione della decisione, è fondamentale una piena valorizzazione della «dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario» (sentenza n. 5 del
2018). Come chiarito già in passato da questa Corte, un intervento non irragionevole alla luce delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche in atto non esclude, e anzi impone, che, mutate le condizioni, la scelta possa (e debba) essere rivalutata e riconsiderata.
La disciplina, dunque, può e deve mutare in base all'evoluzione della situazione sanitaria che si fronteggia e delle conoscenze scientifiche acquisite.
La genetica e originaria transitorietà della disciplina, così come la previsione di elementi di flessibilizzazione e monitoraggi che consentano l'adeguamento delle misure all'evoluzione della situazione di fatto che è destinata a fronteggiare, sono elementi che incidono sulla verifica della legittimità costituzionale della normativa (sentenza n. 5 del
2018).
Sul punto, si evidenzia sin d'ora che l'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, ha subíto nel tempo diverse modifiche, in relazione tanto alle conseguenze legate all'inadempimento dell'obbligo vaccinale, quanto, soprattutto, all'individuazione della durata dell'obbligo.…In particolare, per quanto qui di più stretto interesse, la disposizione censurata, nella sua versione originaria (oggetto della questione in esame), prevedeva una precisa scadenza dell'obbligo vaccinale, fissata al
31 dicembre 2021. Tale termine è stato più volte modificato, proprio in base all'andamento dei contagi e all'evoluzione della pandemia, subendo diverse proroghe fino al 31 dicembre 2022, per poi essere infine anticipato (rispetto a quest'ultima data) al 1° novembre 2022.
Siffatta anticipazione è stata disposta con il d.l. n. 162 del 2022, come convertito, in considerazione, per quanto si legge nel preambolo dello stesso, «dell'andamento della situazione epidemiologica che registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilità sebbene al di sopra della soglia epidemica [e della] necessità di riavviare un progressivo ritorno alla
14 normalità nell'attuale fase post pandemica, nella quale l'obiettivo da perseguire è il controllo efficace dell'endemia».
A ciò si aggiunga che, con specifico riferimento al sistema di monitoraggio per le reazioni conseguenti ai vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, da un lato sono stati predisposti specifici monitoraggi sull'andamento epidemiologico da parte del Ministero della salute (secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», rispetto al quale si segnala in particolare il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020»; dall'altro, sono state attuate le relative attività di sorveglianza da parte dell' con cadenza trimestrale, che confluiscono in Pt_2
rapporti concernenti tutti i dati sulle reazioni determinate dalla somministrazione dei vaccini.
9.– Tanto premesso, dunque, sul costante adeguamento della disciplina in esame all'andamento della situazione epidemiologico-sanitaria e all'evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche, è opportuno procedere a un'analisi, sia pur di tipo sintetico, di queste ultime.…
10.– Per far ciò occorre confrontarsi, innanzitutto, con i contributi elaborati Co dall' , dall' , dal dalla Pt_2 Controparte_3
e dalla Controparte_4
, tutti depositati dall'Avvocatura Controparte_5
generale dello Stato in allegato all'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
10.1.– Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza.
15 10.2.– Relativamente ai primi due profili – che lo stesso giudice rimettente Co sostanzialmente non contesta – convergono le conclusioni dell' , dell' e del Pt_2
Segretariato generale del Ministero della salute.
Viene innanzitutto attestato che i «vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia […] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, Con testualmente, la nota dell sopra menzionata, pagina 2).
Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9).
Ciò posto, l'Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz'altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla
CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell'AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall'AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell'efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile «affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato (decine di migliaia) di partecipanti» (pagina 10 della nota dell' ). Pt_2
Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS- Con CoV-2 si sofferma l' , esponendo che «[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli
16 operatori sanitari» (pagine 2 e 3 della nota dell'ISS). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia Con severa o peggior esito» (pagina 3 della nota dell'ISS). L' chiarisce, inoltre, che
«anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile» (pagina 5 della nota dell'ISS).
10.3.– Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi».
Inoltre – affrontando specificamente le criticità segnalate dal Collegio rimettente – l' attesta l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta dati, CP_6
basato sulla farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra «segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19» e «analisi del segnale» (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA).
Secondo le conclusioni esposte, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA). Co Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l' , a sua volta, attesta che
«[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate
contro
COVID-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno
17 confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19» (pagina 6 della nota dell'ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota dell'ISS).
11.– Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021).
Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a
“esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non
è dato vedere con quali criteri scelti.
Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio.
12.– Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006.
E infatti, l'obbligo vaccinale per tali soggetti consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di
18 proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017).
…
13.– Verificata, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino nei sensi sopra esaminati, l'idoneità dell'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, rispetto alla finalità di ridurre la circolazione del virus – funzionale al duplice scopo, sopra ricordato, di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività –, e quindi la non irragionevolezza del ricorso ad esso, va ora valutato il profilo concernente l'osservanza del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite.
Come già affermato da questa Corte, quando si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, «il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che “richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi”
(sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del
2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)» (sentenza n. 20 del 2019).
13.1.– Sotto tale aspetto, la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in ámbiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto,
19 l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già “obsoleto”, posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati.
13.2.– Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, va, altresì, rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica.
La scelta – che non riveste natura sanzionatoria – si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus.
E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione.
…
15.– Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte deve quindi dichiararsi non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 32
Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento dello stesso, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie.
16.– Ugualmente non fondate sono le questioni sollevate, in riferimento agli artt.
3 e 21 Cost., dell'art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria.
20 16.1.– Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 219 del 2017, «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge». Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
Orbene – premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre- vaccinale, destinata, tra l'altro, come sopra ricordato, a valutare l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione – la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017.
L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge.
Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino.
17.– In conclusione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate vanno dichiarate in parte manifestamente inammissibili e in parte non fondate”.
Le argomentazioni sopra riportate permettono, come già detto, di superare ed assorbire la maggior parte delle censure, anche di natura costituzionale, sollevate in ricorso e concernenti la legittimità della normativa speciale sulla scorta della quale è stata disposta la sospensione del ricorrente.
21 Ugualmente infondate appaiono, poi, le ulteriori lagnanze di carattere generale, concernenti l'illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e della sua proroga, e le affini censure concernenti l'insussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza, previste dall'art. 77 della Costituzione, per l'emanazione dei diversi decreti- legge che hanno introdotto la normativa per cui è causa.
Deve, infatti, ritenersi un fatto notorio (evidenziato anche dalla succitata pronuncia della Corte Costituzionale) come la pandemia da COVID-19 sia stata precocemente riconosciuta come emergenza sanitaria globale dall'OMS e da tutte le autorità sanitarie italiane ed internazionali ed abbia giustificato l'emanazione di svariati provvedimenti normativi (di rango legislativo e regolamentare) urgenti, espressamente destinati a fronteggiarne l'andamento incerto ed ingravescente.
Superate le complesse censure di carattere generale, confusamente affastellate nel ricorso, è possibile passare alle ulteriori lagnanze, di carattere più specifico, concernenti la legittimità del provvedimento di sospensione adottato nei confronti del ricorrente.
Questi ritiene, in primo luogo, irragionevole la decorrenza della sospensione dal 4 gennaio 2022, vista la sospensione dell'attività didattica fino al successivo 6 gennaio, come previsto dal decreto di determinazione del calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l'anno scolastico 2021/2022, prot. n.1187 del
05/07/2021 (all.74 bis).
Tale deduzione non convince.
In primo luogo, l' (della cui legittimità si è sopra ampiamente detto) definisce CP_7
in termini perentori e temporalmente stringenti, l'obbligo del dirigente scolastico di disporre la sospensione del personale non vaccinato, escludendo ogni elemento di valutazione discrezionale e rendendo inammissibile ogni tipo di differimento nell'adozione del provvedimento.
In secondo luogo, la sospensione dell'attività didattica non escludeva la possibilità per il personale docente di accedere ai locali scolastici anche nei giorni feriali (4 e 5 gennaio) e quindi, in quanto non vaccinati, il rischio di entrare a contatto con altri colleghi e personale amministrativo e soprattutto diffondere il contagio da Covid-19
(rischio che la legge voleva espressamente scongiurare).
Poco condivisibile appare, poi, l'ulteriore lagnanza concernente la presunta violazione dell'art.5 dello Statuto dei lavoratori, avendo l'art.
4-ter comma III del d.l.
22 44/2021, disposto l'obbligo, per il dirigente scolastico, di inviare al lavoratore l'invito a dichiarare il proprio stato «vaccinale» in asserito contrasto col divieto per il datore lavoro di svolgere indagini dirette sulla salute del dipendente.
È appena il caso di evidenziare che, trattandosi di disposizioni normative di pari rango, non resta che attribuire (ove si volesse individuare un'antinomia fra esse) prevalenza alla norma speciale (in coerenza col noto brocardo “lex specialis derogat generali”) e transitoria contenuta nell'art.
4-ter.
Ugualmente infondata appare, poi, l'ulteriore lagnanza concernente la violazione dell'obbligo di repêchage da parte dell'amministrazione ovvero la mancata adibizione del ricorrente a mansioni diverse da quelle di docente, prima dell'introduzione dell'art. 8, co. 4, del d.l. n. 24 del 2022.
L'art.
4-ter2, come introdotto dall'art. 8, co. 4, del d.l. n. 24 del 2022, al comma 3, ultimo inciso ha stabilito che «l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica». Fino all'intervenire del d.l. n. 24 del 2022, infatti, l'art.
4-ter del d.l. n. 44 del 2021, stabiliva l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, dal
15.12.2021, senza prevedere, salvo che il personale c.d. esentato, alcun repêchage in mansioni di supporto.
In assenza di tale espressa disposizione di legge (e dovendosi chiaramente escludere la portata retroattiva della suddetta disposizione, cfr. Cass. Sez. L.,
05/12/2024, n. 31216) non può ravvisarsi alcun obbligo, giuridicamente cogente, per l'amministrazione scolastica di adibire il docente sospeso a mansioni diverse, non potendosi certamente estendere, in via interpretativa, l'obbligo del c.d. repêchage, configurato dalla giurisprudenza in caso di licenziamento, al caso della sospensione
(peraltro temporanea) del lavoratore.
Stante il chiaro disposto della succitata disposizione, appare, poi, tempestiva la riassunzione in servizio, non potendosi ritenere, in assenza di qualsiasi specifico termine dettato dalla legge, tardiva l'esecuzione del detto disposto in data 1.4.2022 anziché il 25.3.2022, data di entrata in vigore della norma.
Ugualmente legittima e non demansionante deve, poi, ritenersi l'adibizione del ricorrente, a mansioni di “supporto” alla docenza, così definite nel provvedimento impugnato, di cui all'all. 4 : “- preparazione materiale didattico a supporto della
23 didattica a distanza;
- preparazione materiale didattico relativo alle musiche oggetto di studio dell'orchestra di istituto a supporto dell'attività dei docenti di strumento;
- preparazione di materiale relativo alla comunicazione di eventi/manifestazioni della scuola;
- ricerca bandi di concorso e organizzazione eventi musicali per orchestra scolastica”; si tratta, all'evidenza di compiti che, anziché mortificare cercano di valorizzare le competenze e la preparazione specifica del ricorrente, indirizzandone le attività in compiti conformi ad esse seppur non comportanti il contatto diretto con gli alunni.
È, poi, appena il caso di sottolineare come il ricorrente non si periti di definire, quali eventuali danni sarebbero scaturiti dal lamentato demansionamento e dall'aumento dell'orario di lavoro (peraltro protrattosi per soli 25 giorni), non articolando, infatti, alcuna specifica domanda di carattere risarcitorio sul punto.
In definitiva il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Palermo il 16/12/2025.
IL GIUDICE
TE RT
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