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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 11769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11769 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
IC RO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, terzo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 26554/2024, pendente
TRA
, avvocato, rappresentata e difesa da sé medesima, Parte_1
Email_1
Ricorrente
E
in persona del curatore speciale, avv. Alfredo Franco, CP_1 Email_2
Resistente
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato il 5/12/2024, l'avv. ha Parte_1
rappresentato che in data 27.11.2018 è stata nominata curatrice speciale della dal Tribunale CP_1
delle imprese di Napoli, nel procedimento recante n. R.G. 8545/18 di Volontaria Giurisdizione, al fine di costituirsi nell'istaurando giudizio di cognizione dinanzi al medesimo tribunale, recante R.G.
5613/2019, avente ad oggetto l'azione di responsabilità nei confronti del socio al 50
%/amministratore unico, , con conseguente condanna al risarcimento;
che si è Parte_2
costituita nel giudizio in questione, proposto dal socio al 50 %, , oltre che Controparte_2
nel giudizio, recante R.G. 23312/2019, promosso sempre da , per ottenere la Controparte_2
revoca di dalla carica di amministratore unico della Ha dedotto che in Parte_2 CP_1
data 10.12.2019 il Tribunale delle imprese si è pronunciato, revocando dalla Parte_2
carica di amministratore unico, senza nulla disporre sulle spese. Ha evidenziato che in data
17.12.2020 è stata incaricata dal giudice, nella qualità di curatrice speciale, di accedere presso lo studio del professionista che deteneva la documentazione contabile della oggetto CP_1 dell'ordine di esibizione, finalizzata alla successiva CTU, di estrarre copia della stessa e di provvedere al deposito in giudizio entro il termine del 15.3.2021. Ha esposto che, in data 29.4.2024, dopo 5 anni, il Tribunale delle imprese di Napoli ha pubblicato la sentenza nel giudizio di merito
R.G. 5613/2019, con cui ha condannato come innanzi individuato, al Parte_2
pagamento in favore della della somma di euro 1.315.013.,51, oltre rivalutazione ed CP_1
interessi con le parti indicate in parte motiva;
condanna il soccombente al pagamento dei compensi
e spese di causa in favore del socio e della società , come in atti Controparte_2 CP_1
costituita, che qui si liquidano in € 28.464,00 , in favore di ciascuna parte, oltre spese vive oltre spese di ctu già liquidate”. Tanto premesso, ha convenuto in giudizio in persona del nuovo CP_1
curatore speciale, al fine di ottenere il pagamento del proprio compenso, quale curatrice speciale, precisando di aver già ottenuto dal Tribunale di Napoli – e di aver provveduto ad eseguire –
l'autorizzazione al sequestro conservativo delle somme presenti sul conto corrente n. 010/0021074-
6 presso Banca Credem, intestato alla fino alla concorrenza di euro 40.000,00. CP_1
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Ha precisato che la somma CP_1
richiesta a titolo di onorari è eccessiva rispetto all'attività svolta e che la ricorrente ha ricevuto un acconto di euro 1.040,00 per il giudizio cautelare ed un acconto di euro 4.000,00 per il giudizio di merito, che devono essere considerati ai fini della determinazione del quantum.
All'esito dell'udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione ex art. 281-sexies. terzo comma, c.p.c..
Preliminarmente, va evidenziato che con ordinanza depositata il 4/11/2024, questo giudice ha autorizzando il sequestro conservativo delle somme presenti sul conto corrente n. 010/0021074-6 presso Banca Credem intestato alla fino alla concorrenza di euro 40.000,00, fissando il CP_1
termine per l'introduzione del giudizio di merito e, quindi, con la presente sentenza ci si deve pronunciare anche sulle spese del procedimento per sequestro conservativo.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.
E' incontestato che l'avv. ha esercitato le funzioni di curatore speciale di Parte_1
costituendosi sia nel giudizio di responsabilità RG 5613/2019 nei confronti di CP_1 Pt_2
sia nel giudizio per la revoca dello stesso quale amministratore della
[...] Parte_2
società (RG 23312/2019). Ha diritto, quindi, alla liquidazione del proprio compenso per l'attività svolta. Parimenti pacifica è la circostanza che il curatore speciale non è un ausiliario del giudice che lo nomina, assumendo la veste di mandatario della società nel cui interesse è stato nominato.
Con riferimento al quantum dovuto, va evidenziato che la ricorrente non ha allegato e documentato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della legge 49/2023, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, con la conseguenza che deve farsi riferimento nella vicenda in esame unicamente alle previsioni del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come successivamente aggiornato e modificato, e alla tabella allegata.
L'art. 1 del DM suddetto, infatti, prevede che “Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonche' di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2”.
I criteri di riferimento sono indicati dall'art. 2 (“Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera”); dall'art. 4 (“Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. …”); dall'art. 5 sul valore della causa (comma secondo, secondo cui “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entita' della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”).
Tanto chiarito, nella fattispecie in esame la ricorrente ha documentato di aver svolto un'attività professionale non routinaria, per circa 5 anni, con particolare riferimento sia al giudizio di merito, che a quello cautelare. Come parametro decisivo per la liquidazione del compenso, occorre tenere presente il valore della causa di merito, superiore ad un milione di euro e quanto stabilito dal
Tribunale delle Imprese di Napoli con la sentenza del 9 aprile 2024, con la quale ha condannato a pagare euro 1.315.013,51 in favore di con condanna al pagamento di Parte_2 CP_1
euro 28.464,00 in favore di e di , a titolo di spese di lite, oltre CP_1 Controparte_2
accessori. Difetta, invece, la prova della effettiva incidenza dell'attività professionale esercitata dalla ricorrente ai fini della decisione della causa.
Tanto chiarito la domanda proposta da deve essere accolta e la convenuta Parte_1
deve essere condannata - considerando i valori fra minimi e medi della tabella sopra richiamata e la riduzione prevista per l'attività istruttoria - a pagare la somma di euro 7.560,00 (8.600,00 –
l'acconto di euro 1.040,00 ricevuto) per il giudizio cautelare e la somma di euro 21.200,00 (25.200,00 – l'acconto di euro 4.000,00 ricevuto) per il giudizio di merito, per un totale di euro
28.760,00, oltre CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerandosi anche il procedimento per sequestro conservativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, sulla domanda proposta dall'avv. Parte_1
nei confronti di così provvede: CP_1
1) condanna a pagare la somma di euro 28.760,00, a titolo di compenso professionale per CP_1
l'attività espletata nei giudizi indicati in motivazione, oltre CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso;
2) condanna a pagare le spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di CP_1
euro 550,00 per spese vive ed euro 6.900,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % sul compenso.
Così deciso in Napoli il 12 dicembre 2025.
Il giudice
dott. IC RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
IC RO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, terzo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 26554/2024, pendente
TRA
, avvocato, rappresentata e difesa da sé medesima, Parte_1
Email_1
Ricorrente
E
in persona del curatore speciale, avv. Alfredo Franco, CP_1 Email_2
Resistente
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato il 5/12/2024, l'avv. ha Parte_1
rappresentato che in data 27.11.2018 è stata nominata curatrice speciale della dal Tribunale CP_1
delle imprese di Napoli, nel procedimento recante n. R.G. 8545/18 di Volontaria Giurisdizione, al fine di costituirsi nell'istaurando giudizio di cognizione dinanzi al medesimo tribunale, recante R.G.
5613/2019, avente ad oggetto l'azione di responsabilità nei confronti del socio al 50
%/amministratore unico, , con conseguente condanna al risarcimento;
che si è Parte_2
costituita nel giudizio in questione, proposto dal socio al 50 %, , oltre che Controparte_2
nel giudizio, recante R.G. 23312/2019, promosso sempre da , per ottenere la Controparte_2
revoca di dalla carica di amministratore unico della Ha dedotto che in Parte_2 CP_1
data 10.12.2019 il Tribunale delle imprese si è pronunciato, revocando dalla Parte_2
carica di amministratore unico, senza nulla disporre sulle spese. Ha evidenziato che in data
17.12.2020 è stata incaricata dal giudice, nella qualità di curatrice speciale, di accedere presso lo studio del professionista che deteneva la documentazione contabile della oggetto CP_1 dell'ordine di esibizione, finalizzata alla successiva CTU, di estrarre copia della stessa e di provvedere al deposito in giudizio entro il termine del 15.3.2021. Ha esposto che, in data 29.4.2024, dopo 5 anni, il Tribunale delle imprese di Napoli ha pubblicato la sentenza nel giudizio di merito
R.G. 5613/2019, con cui ha condannato come innanzi individuato, al Parte_2
pagamento in favore della della somma di euro 1.315.013.,51, oltre rivalutazione ed CP_1
interessi con le parti indicate in parte motiva;
condanna il soccombente al pagamento dei compensi
e spese di causa in favore del socio e della società , come in atti Controparte_2 CP_1
costituita, che qui si liquidano in € 28.464,00 , in favore di ciascuna parte, oltre spese vive oltre spese di ctu già liquidate”. Tanto premesso, ha convenuto in giudizio in persona del nuovo CP_1
curatore speciale, al fine di ottenere il pagamento del proprio compenso, quale curatrice speciale, precisando di aver già ottenuto dal Tribunale di Napoli – e di aver provveduto ad eseguire –
l'autorizzazione al sequestro conservativo delle somme presenti sul conto corrente n. 010/0021074-
6 presso Banca Credem, intestato alla fino alla concorrenza di euro 40.000,00. CP_1
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Ha precisato che la somma CP_1
richiesta a titolo di onorari è eccessiva rispetto all'attività svolta e che la ricorrente ha ricevuto un acconto di euro 1.040,00 per il giudizio cautelare ed un acconto di euro 4.000,00 per il giudizio di merito, che devono essere considerati ai fini della determinazione del quantum.
All'esito dell'udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione ex art. 281-sexies. terzo comma, c.p.c..
Preliminarmente, va evidenziato che con ordinanza depositata il 4/11/2024, questo giudice ha autorizzando il sequestro conservativo delle somme presenti sul conto corrente n. 010/0021074-6 presso Banca Credem intestato alla fino alla concorrenza di euro 40.000,00, fissando il CP_1
termine per l'introduzione del giudizio di merito e, quindi, con la presente sentenza ci si deve pronunciare anche sulle spese del procedimento per sequestro conservativo.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.
E' incontestato che l'avv. ha esercitato le funzioni di curatore speciale di Parte_1
costituendosi sia nel giudizio di responsabilità RG 5613/2019 nei confronti di CP_1 Pt_2
sia nel giudizio per la revoca dello stesso quale amministratore della
[...] Parte_2
società (RG 23312/2019). Ha diritto, quindi, alla liquidazione del proprio compenso per l'attività svolta. Parimenti pacifica è la circostanza che il curatore speciale non è un ausiliario del giudice che lo nomina, assumendo la veste di mandatario della società nel cui interesse è stato nominato.
Con riferimento al quantum dovuto, va evidenziato che la ricorrente non ha allegato e documentato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della legge 49/2023, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, con la conseguenza che deve farsi riferimento nella vicenda in esame unicamente alle previsioni del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come successivamente aggiornato e modificato, e alla tabella allegata.
L'art. 1 del DM suddetto, infatti, prevede che “Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonche' di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2”.
I criteri di riferimento sono indicati dall'art. 2 (“Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera”); dall'art. 4 (“Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. …”); dall'art. 5 sul valore della causa (comma secondo, secondo cui “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entita' della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”).
Tanto chiarito, nella fattispecie in esame la ricorrente ha documentato di aver svolto un'attività professionale non routinaria, per circa 5 anni, con particolare riferimento sia al giudizio di merito, che a quello cautelare. Come parametro decisivo per la liquidazione del compenso, occorre tenere presente il valore della causa di merito, superiore ad un milione di euro e quanto stabilito dal
Tribunale delle Imprese di Napoli con la sentenza del 9 aprile 2024, con la quale ha condannato a pagare euro 1.315.013,51 in favore di con condanna al pagamento di Parte_2 CP_1
euro 28.464,00 in favore di e di , a titolo di spese di lite, oltre CP_1 Controparte_2
accessori. Difetta, invece, la prova della effettiva incidenza dell'attività professionale esercitata dalla ricorrente ai fini della decisione della causa.
Tanto chiarito la domanda proposta da deve essere accolta e la convenuta Parte_1
deve essere condannata - considerando i valori fra minimi e medi della tabella sopra richiamata e la riduzione prevista per l'attività istruttoria - a pagare la somma di euro 7.560,00 (8.600,00 –
l'acconto di euro 1.040,00 ricevuto) per il giudizio cautelare e la somma di euro 21.200,00 (25.200,00 – l'acconto di euro 4.000,00 ricevuto) per il giudizio di merito, per un totale di euro
28.760,00, oltre CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerandosi anche il procedimento per sequestro conservativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, sulla domanda proposta dall'avv. Parte_1
nei confronti di così provvede: CP_1
1) condanna a pagare la somma di euro 28.760,00, a titolo di compenso professionale per CP_1
l'attività espletata nei giudizi indicati in motivazione, oltre CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso;
2) condanna a pagare le spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di CP_1
euro 550,00 per spese vive ed euro 6.900,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % sul compenso.
Così deciso in Napoli il 12 dicembre 2025.
Il giudice
dott. IC RO