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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/08/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 387 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
p. iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, dottor rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Atria in virtù di Parte_2
procura allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
incorporante per fusione Controparte_1 Controparte_2
Appellato contumace (già Controparte_3 Controparte_4
) (c.f. ), che agisce per il tramite e per conto del
[...] P.IVA_2
Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Vicenza”, costituito con dm del 22 febbraio 2018
emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 5 del dl 99/2017, e per essa la procuratrice speciale (già ) (c.f. ) in persona del Controparte_5 CP_6 P.IVA_3
procuratore speciale dott.ssa tale in forza di procura speciale del Controparte_7
8.4.2020 autenticata in notar dott. di Milano, rep. 5267, racc. 1357, Persona_1
registrata a Milano il 17.4.2020 aln°26604/1T, in forza di procura speciale del 6.8.2018
autenticata in notar dott. di Milano, rep. 42762, racc. 19746, registrata a Persona_2
Milano il 30.8.2018 al n°29200/1T, rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Valerio
Scimemi giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
in via preliminare, rinnovare la CTU contabile per i motivi tutti di cui all'atto di appello;
nel merito, in parziale riforma della Sentenza n. 766/2019 del Tribunale di Marsala:
- ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla in relazione al finanziamento Parte_1
n. 030/6085706;
- ritenere e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado nell'applicazione della formula per il calcolo del TEG, nonché nell'individuazione dei trimestri nei quali si è verificato il superamento del tasso soglia antiusura e, per l'effetto, rideterminare i saldi dei conti correnti;
2 - rilevare ex officio la nullità delle clausole che prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, per l'effetto ricalcolare i saldi dei conti correnti;
- dato atto della nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati ai rapporti di c/c tra le parti in causa, ritenere e dichiarare che ai c/c per cui è causa
è applicabile il disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. e pertanto, non è dovuto alcun interesse in caso di applicazione di interessi usurari;
- per l'effetto, condannare la Banca opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a restituire all'appellante le somme che saranno ritenute dovute di Giustizia anche a seguito di istruttoria in relazione al saldo dei rapporti bancari dei conti corrente per cui è causa e in relazione ai titoli dedotti in giudizio;
- ritenere e dichiarare l'illegittimità della revoca degli affidamenti concessi da CP_2
- ordinare alla Banca convenuta, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce ''stato del rapporto'' contestato, ai sensi del
13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni.
- condannare la Banca opposta al risarcimento del danno sofferto dalla a Parte_1
causa della sua condotta illecita nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio e/o occorrendo in via equitativa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, maggiorati di IVA e CAP e Spese Generali, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del Procuratore antistatario.
3 Conclusioni dell'interveniente:
in via preliminare
- ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla Parte_1
[...
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in merito alle CP_3
domande restitutorie formulate dall'appellante che dovessero sopravanzare Parte_1
il credito ceduto alla qui rappresentata dalla , in quanto riferibili CP_3 Controparte_5
alla in liquidazione coatta amministrativa e, per l'effetto, Controparte_8
dichiararne l'improcedibilità ex articolo 83 del tub;
nel merito
- ritenere e dichiarare inammissibile e comunque, con qualsivoglia statuizione, rigettare l'appello proposto dalla giacché infondato in fatto e in diritto e sfornito di Parte_1
prova e, per l'effetto,
- confermare la sentenza n°766/2019 dei 21/24.8.2019 del Tribunale di Marsala;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite;
in via istruttoria
- rigettare le istanze istruttorie giacché inammissibili, esplorative, irrilevanti e inconducenti ai fini del decidere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4 Con sentenza n. 766 del 24 agosto 2019, il Tribunale di Marsala, accolta parzialmente l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza Parte_1
di per il pagamento di € 212.329,34, di cui € 6.764,33 quale saldo debitore Controparte_2
alla data del 20.4.2015 del conto corrente di corrispondenza n. 744/203116 acceso il
27.5.2008 ed € 205.565,01 a saldo del mutuo non ipotecario n. 030/6085706 di originari €
240.000,00 stipulato il 6.12.2011, ha condannato l'opponente al pagamento della minor somma di € 184.426,37, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
Il Tribunale, rilevato, in fatto, che la società opponente aveva ampliato l'oggetto del giudizio ai numerosi altri rapporti intercorsi con la banca -segnatamente al conto corrente ordinario di corrispondenza n. 744/231390; conto corrente anticipi n. 744/231392; conto corrente anticipi n. 744/224380; conto corrente anticipi n. 744/212132; conto corrente anticipi n. 744/292789;
conto corrente anticipi n. 744/203293-, denunziando la nullità sotto differenti profili dei rispettivi regolamenti contrattuali, ha osservato, in diritto, che:
- la banca aveva adeguatamente assolto al proprio onere probatorio producendo la documentazione contrattuale e contabile atta a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito reclamato;
- l'eccezione di nullità ex art 1344 c.c. del contratto di finanziamento era infondata, dovendo considerarsi sorretto da causa lecita e, dunque, non in frode alla legge, il contratto di finanziamento stipulato per saldare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario
5 “riconducibile nell'ampio concetto di mutuo di scopo” (pag. 6 della sentenza) e non essendo stata in ogni caso provata “l'inesistenza dell'esposizione debitoria sanata
attraverso il finanziamento” (pag. 7 della sentenza);
- poiché la stipula del finanziamento era parte del sinallagma della transazione sottoscritta dalle parti il giorno 8.11.2011, non era “neppure ammissibile la doglianza relativa
all'asserita nullità del contratto di mutuo atteso che la società opponente avrebbe dovuto,
prima di tutto, dolersi nel presente giudizio della validità della transazione” (pag. 8 della sentenza);
- la società opponente non aveva formulato le domande di nullità e di annullamento della transazione contemplate dall'art 1972 c.c. in tema di transazione stipulata su un titolo nullo;
- l'invalidità della transazione non poteva essere accertata d'ufficio, neppure in riferimento alla nullità di cui al primo comma della disposizione codicistica, “non discutendosi nel
presente giudizio né della risoluzione né dell'adempimento della transazione” (pag. 10
della sentenza);
- considerato che “la validità della transazione non è stata messa in discussione nel
presente giudizio né è stata avanzata dall'opponente alcuna domanda giudiziale diretta
ad ottenerne la caducazione degli effetti, devono ritenersi inammissibili i rilievi mossi
dall'opponente con riferimento al contratto di mutuo e con riguardo ai rapporti bancari
oggetto dell'accordo transattivo” (pag. 11 della sentenza);
6 - l'analisi delle doglianze dell'opponente doveva in conseguenza concentrarsi sui rapporti non menzionati nella transazione -ovvero il conto corrente di corrispondenza n.
744/231390 e i contratti di anticipo su fatture indicati nella consulenza tecnica d'ufficio con le lettere f) = conto n. 744/292789; g) = conto n. 744/212132 e h) = conto n.
744/231392- oltre che sulle censure involgenti direttamente il regolamento contrattuale del mutuo non ipotecario del 6.12.2011;
- quanto al conto corrente n. 744/203116, oggetto del decreto ingiuntivo, l'incontestata validità della transazione, che espressamente ricomprendeva tale rapporto, precludeva il vaglio delle doglianze riferite alla legittimità del regolamento convenzionale destinato a disciplinare il periodo antecedente alla stipula dell'accordo transattivo, mentre in riferimento a quello successivo, generiche e astratte si mostravano le contestazioni dell'opponente in tema di usura, anatocismo, applicazione di condizioni non pattuite;
- il contratto di mutuo non ipotecario n. 030/6085706 era esente dai rilievi di nullità mossi dall'opponente con riguardo: i) all'adozione dell'Euribor quale parametro di indicizzazione del tasso di interesse variabile, non avendo fornito Parte_1
dimostrazione dell'esistenza di intese illecite tra le banche coinvolte nelle quotazioni dell'Euribor e, ancora, del collegamento funzionale tra tali intese restrittive della concorrenza a monte e il contratto intercorso a valle tra le parti;
ii) alla costruzione del piano di ammortamento con previsione di una rata costante, c.d. ammortamento la
7 francese, perché esente da anatocismo;
iii) alla ususarietà del carico economico, entro il quale non doveva inserirsi l'onere previsto per l'anticipata estinzione del mutuo;
- il debito residuo della mutuataria alla data della comunicata decadenza dal beneficio del termine (3.6.2014) ammontava a € 201.840,88;
- il conto anticipi fatture n. 744/292789l (lettera f della relazione di c.t.u.) era affetto da usura così che il consulente tecnico aveva correttamente provveduto a stornare le relative competenze dal conto corrente n. 744/203116;
- il conto anticipi fatture n. 744/212132 (lettera g della relazione di c.t.u.) non conteneva la pattuizione in forma scritta delle condizioni economiche, così che dal conto corrente n.
744/203116 il c.t.u. aveva provveduto a stornare gli importi a titolo di interessi debitori,
(sostituendoli con il saggio previsto dall'art. 117 TUB), CMS e spese, per complessivi euro
3.187,53;
- quanto al conto anticipi fatture n. 744/231392 (lettera h della relazione di c.t.u.), la società
opponente, che pure ne era onerata trattandosi di rapporto esulante dalle pretese creditorie azionate dalla banca in via monitoria e oggetto piuttosto delle domande riconvenzionale di nullità proposte con l'opposizione a decreto ingiuntivo, non aveva assolto all'onere della dimostrazione delle censure ad esso mosse non avendo prodotto né il contratto, né la relativa documentazione contabile;
- la domanda di nullità riguardante il contratto conto corrente ordinario n. 744/203116 era inammissibile, per avervi la parte rinunziato in sede transattiva, ove riferita al periodo di
8 svolgimento del rapporto contrattuale antecedente la transazione medesima, mentre per il periodo successivo non ricorreva altro profilo di illegittimità se non quello relativo alla variazione unilaterale in pejus delle condizioni economiche in difetto dei presupposti indicati dall'art. 118 TUB, che il consulente tecnico aveva provveduto a stornare;
- le competenze indebite applicate ai rapporti, legittimamente pretese in restituzione dalla correntista, ammontavano a € 17.414,51;
- la domanda risarcitoria era infondata in relazione a ciascuno dei profili di pregiudizio evocati atteso che l'accertato inadempimento di alle obbligazioni di Parte_1
restituzione assunte con il contratto di finanziamento rendeva ragione tanto della revoca degli affidamenti, tanto della segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della
Banca d'Italia, mentre non ricorreva dimostrazione della illegittima “compensazione
operata dalla Banca convenuta tra l'importo di euro 468.198,09, ricevuto in data
18.12.2013 dal Dipartimento infrastrutture e trasporti della Regione Siciliana, con il debito
relativo ad un fido concesso in relazione ad un altro appalto” avendo la banca dimostrato che la somma per stata piuttosto “utilizzata per “scarico fatture anticipate” dalla CP_2
nuova per euro 189.009,96 e per il pagamento delle rate insolute già scadute dal 7/2013 al
11/2013 per complessivi euro 6.333,75 mentre il restante importo di euro 260.000,00 è
stato utilizzato dalla società per l'emissione di assegni circolari” (pag. 23 della Pt_1
sentenza).
9 Operata la compensazione algebrica tra i due importi (quella a debito dell'opponente discendente dal contratto di mutuo e quello a credito derivante dai restanti rapporti, per la porzione non coperta dalla transazione) ha condannato al pagamento di € Parte_1
184.426,37 e ha regolato le spese di lite compensandole in ragione di 1/4 e ponendo la restante quota a carico della società opponente.
ha proposto impugnazione avverso la decisione articolando cinque Parte_1
motivi con i quali:
I) segnala l'inottemperanza della banca all'onere della dimostrazione del credito discendente dal rapporto di conto orrente, non adeguatamente illustrato dal mero saldaconto certificato ex art. 50 TUB;
II) reitera l'eccezione di nullità del finanziamento che assume stipulato in frode alla legge al solo fine di consolidare “preesistenti esposizioni debitorie in conto corrente,
palesemente affette da profili di nullità in relazione alle clausole di capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi ed all'applicazione di commissioni e spese non
dovute, così come le parti d'altronde, con la sottoscrizione della transazione
dell'8.11.2011, riconoscono, allo scopo dunque di dissimulare una illecita sanatoria
come lecita” (pagg. 7 e 8 dell'appello). Deduce che la nullità riflessa del finanziamento prescinde dalla transazione che “anche se contenente una
ricognizione di debito ha la sola funzione di invertire l'onere della prova ex art. 1988
10 Cod. Civ. e non può sanare l'invalidità di una clausola contrattuale” (pag. 9
dell'appello);
III) ripropone le eccezioni di nullità del regolamento negoziale del mutuo, che assume viziato: i) perché regolato il tasso variabile in funzione dell'euribor, indice oggetto di intese tra banche volte a restringere la concorrenza, con effetto invalidate a cascata sui contratti in tal guisa indicizzati;
ii) perché strutturato il piano di ammortamento secondo il modello c.d. alla francese, il quale cela non consentiti effetti anatocistici;
iii) perché sforate le soglie usurarie, come evidenziato dal consulente tecnico il quale, in piena aderenza al disposto dell'art. 644 c.p.c, aveva inserito nel calcolo del teg del rapporto anche la penale per estinzione anticipata;
IV) deduce l'erronea indicazione dei saldi degli ulteriori rapporti intercorsi con l'istituto di credito, ovvero i conti correnti ordinari n. 744/203116 e n. 744/231390 e i conti anticipi n. 744/231392, n. 744/224380, n. 744/212132, n. 744/292789 e n.
744/203293, correttamente rideterminati, invece, dal consulente tecnico il quale,
nelle ipotesi alternative di riconteggio rassegnate al Tribunale -sia quelle includenti tutti i rapporti oggetto di domanda riconvenzionale della correntista, sia quelle limitate ai rapporti non menzionati nell'accordo transattivo- era pervenuto a individuare un credito della correntista. Insistite affinché nella determinazione delle partite a credito sia considerato anche il conto anticipi n. 744/231392 (lettera h della
11 relazione del c.t.u.) “poiché espressamente incluso nel quesito del Giudice” (pag. 18
dell'appello);
V) insite per l'accoglimento della domanda di condanna dalla banca al risarcimento dei danni discendenti dalla revoca ingiustificata degli affidamenti, dalla illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, dalla non autorizzata operazione di compensazione dell'importo ricevuto in pagamento in relazione a un appalto con il debito correlato al fido concesso per un differente rapporto di appalto.
L'appello, al cui accoglimento si è opposta Controparte_3
intervenuta nel giudizio, per il tramite del Patrimonio Destinato denominato “Gruppo
Vicenza”, a mezzo della procuratrice speciale in qualità di cessionaria Controparte_5
dei crediti deteriorati e altri attivi non ceduti alla o già retrocessi, in Controparte_1
precedenza nella titolarità della Banca Popolare di Vicenza spa in Liquidazione Coatta
Amministrativa, non è meritevole di accoglimento e, in quanto sostanzialmente ignora le
rationes decidendi espresse dal Tribunale, talora neppure supera il vaglio di ammissibilità
imposto dal novellato art. 342 c.p.c..
Procedendo nella disamina secondo la tecnica dei punti di motivazione, nel rispetto dell'ordine espositivo prescelto dall'appellante, vale osservare:
- Il primo motivo di impugnazione è infondato. Nel corso del giudizio, la banca ha integrato la documentazione contabile prodotta a corredo del ricorso monitorio, limitata, come consentito dall'art. 50 TUB, al solo saldaconto certificato e ha depositato in atti gli estratti
12 conto e/o gli scalari relativi al rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 744/203116
dal 27.5.2008 al 20.4.2015, peraltro adoperati dal consulente tecnico nello svolgimento delle operazioni di ricalcolo demandategli;
- Con il secondo motivo di impugnazione la correntista reitera l'eccezione di nullità per frode alla legge del finanziamento non ipotecario in quanto finalizzato a consolidare passività maturate in relazione agli altri rapporti intrattenuti con la banca, tutti inficiati da numerosi profili di illegittimità. Il Tribunale ha respinto il rilievo evidenziando che il finanziamento era parte integrante del sinallagma della transazione raggiunta dalle parti
( e il giorno 8.11.2011 così che una domanda di Controparte_2 Parte_1
nullità del finanziamento sganciata dalla formulazione della domanda di nullità o annullamento della transazione secondo quanto previsto dall'art. 1972 cc., commi I e II,
doveva considerarsi inammissibile. Ha sottolineato l'impossibilità di rilevare d'ufficio tanto la causa di annullabilità, tanto quella di nullità “non discutendosi nel presente
giudizio né della risoluzione, né dell'adempimento della transazione” (pag. 10 della sentenza). Infine, ha ampliato la propria analisi escludendo comunque, con il conforto della giurisprudenza di legittimità, la ricorrenza dell'ipotesi disciplinata al comma I
dell'art. 1972 c.c. -transazione relativa a contratto illecito- perché ravvisabile solo in presenza di illiceità della causa o del motivo comune a entrambi i contraenti e neppure astrattamente predicabile a fronte della contestata legittimità solo di alcune clausole del regolamento contrattuale (commissione di massimo scoperto, interessi, valute e spese),
13 della cui essenzialità nell'economia negoziale nulla era stato dedotto e -men che meno-
provato, così che “il carattere parziale della nullità del contratto non consentirebbe
neppure una pronunzia di nullità dell'intera transazione” (pag. 10 della sentenza).
A fronte di simile apparato argomentativo, si è limitata ad attribuire Parte_1
alla transazione raggiunta con l'istituto bancario lo “scopo … di dissimulare una illecita
sanatoria come lecita” e a negare -sembrerebbe in termini assoluti- che la transazione possa “sanare l'invalidità di una clausola contrattuale”.
Difetta all'evidenza nella formulazione del motivo di gravame qualsivoglia riferimento:
° alla pertinente evocazione dell'art. 1972 c.c. che regolamenta l'ipotesi in cui la transazione si innesti su un sottostante titolo nullo, differenziandone le conseguenze a seconda che il vizio che inficia il rapporto originario determini l'illiceità del contratto
(trasmettendosi in tal caso la nullità, anche se espressamente considerata dalle parti, alla transazione, avendo il legislatore disegnato un vero e proprio divieto di transigere su titolo illecito) o si ascriva alle altre ipotesi di nullità (che determinano l'annullabilità della transazione, su domanda dell'interessato che ignorava l'esistenza del vizio);
° alla corretta perimetrazione del concetto di illiceità del contratto a termini dell'art. 1418
comma II c.c., indefettibile presupposto applicativo del primo comma dell'art. 1972 c.c.;
° all'esclusione della ricorrenza nel concreto di un'ipotesi di illiceità dei contratti originariamente intercorsi tra le parti;
14 ° alla sottolineatura dell'omessa formulazione delle domande di nullità e annullamento,
rimedi prospettati dall'art. 1972 commi I e II c.c.;
° alla preclusione della pronunzia ufficiosa della nullità da parte del Giudice;
° alla omessa esplorazione dell'attitudine della nullità parziale dei contratti bancari,
limitata cioè a talune clausole del regolamento negoziale, a riflettersi sulla transazione determinandone l'integrale caducazione;
così che, in ultima analisi restando il percorso logico del primo giudice esente da argomentate censure, il motivo di gravame deve considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
- Parimenti infondato è il terzo motivo di impugnazione con il quale l'appellante ritorna sulle censure di nullità rivolte alle condizioni economiche del contratto di mutuo.
i) E' rimasta indimostrata l'affermazione secondo cui “l'Euribor è frutto di un
accordo di cartello e, come tale, l'utilizzo di tale indice nel contratto di mutuo è
vietato ai sensi dell'art. 2 L. 287/90” (pag. 9 dell'atto di appello). E' ben vero,
infatti, che con decisioni del 4.12.2013 e del 7.12.2016 la Commissione
dell'Unione Europea ha accertato che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008
alcune banche avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101
Trattato FUE con l'intenzione di restringere o distorcere la concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor, ma appunto il riscontro della violazione delle regole antistrust è circoscritto al periodo 2005-
15 2008, mentre il mutuo oggetto di esame è stato stipulato a dicembre 2011. Ebbene,
poiché non è stata dimostrata né altrimenti fornita evidenza della perpetuazione o della rinnovazione della condotta illecita anche in epoca successiva, neppure è utile interrogarsi sulle conseguenze a cascata sui contratti a valle indicizzati all'Euribor
della nullità dell'accordo di cartello volto a orientare e falsare la rilevazione di tale parametro;
ii) la costruzione dell'ammortamento del mutuo su una rata costante non determina alcuna forma di anatocismo, men che meno nascosto. L'ammortamento c.d. «alla francese» o «a rate costanti» prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate,
ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi,
questi ultimi sul capitale residuo non ancora restituito. E' strutturato sul susseguirsi di rate di ammontare costante, composte da una quota di interessi che è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, e da una quota di capitale che,
all'inverso, è più bassa all'inizio e si accresce progressivamente. Tale sistema differisce dall'ammortamento con quota capitale costante e rata variabile, c.d.
«all'italiana», in cui la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata è costante,
mentre varia la quota di interessi che, calcolata sul capitale residuo, rende variabile l'ammontare delle rate, necessariamente maggiore all'inizio e sempre minore nell'approssimarsi alla scadenza del piano. Non vi è, dunque, nell'ammortamento alla
16 francese una modifica del criterio di imputazione, atteso che con il pagamento rateale si adempie innanzitutto l'obbligazione accessoria e poi quella principale. L'accordo,
piuttosto e questo segna la differenza rispetto all'ammortamento “all'italiana”, ha ad oggetto le modalità di restituzione, nel senso che si prevede una rata costante nel suo ammontare durante tutto il rapporto, consentendo al debitore di gestire meglio il proprio impegno finanziario e i flussi di cassa. Di contro il vantaggio per il soggetto finanziatore risiede nel fatto che il capitale resta per più tempo in mano al mutuatario,
così che maggiore è l'incidenza complessiva degli interessi. Ed è esattamente questa la differenza che, ove si provvedesse a sviluppare comparativamente due diversi piani di ammortamento del mutuo, evidenzierebbe, a parità di condizioni (importo capitale mutuato, cadenza e numero delle rate), la maggiore incidenza degli interessi nel piano alla francese, rispetto a quello all'italiana. Nessuna delle due modalità di restituzione rateale dei finanziamenti produce, però, un effetto anatocistico, in quanto gli interessi non scadono né vengono capitalizzati. In altri termini, gli interessi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo. Quel che connota l'ammortamento alla francese,
ovvero la presenza di una rata costante, impone piuttosto l'utilizzo di una formula di matematica finanziaria, nota sotto il nome di “legge di sconto composto”, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite. 17 Essa consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitali compresi in tutte le rate del piano di ammortamento c.d. “equivalenza finanziaria”,
criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario. La formula in questione non incide, invece, sul separato conteggio degli interessi che nel piano di ammortamento alla francese rispondono pur sempre alla regola dell'interesse semplice, posto che ad ogni scadenza temporale pattuita la quota di interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale. La conclusione è corroborata dal recente arresto della Suprema Corte (Cass.
S.U. 29 maggio 2024, n. 15130, richiamata e ribadita da Cass. civ. sez. I, 7/1/2025 n.
270) la quale esclude, con riguardo a tale fattispecie, "che la quota di interessi in ciascuna
rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente
o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo" e chiarisce che nessuna contraddizione può essere ravvisata fra l'utilizzo dell'aggettivo "composto" e il rilievo per cui la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, atteso che la capitalizzazione composta è "del tutto
eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una
parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di
18 quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse
applicabile a un capitale dato";
iii) del tutto correttamente il Tribunale, disattendendo le prospettazioni del c.t.u., ha concluso che la commissione di estinzione anticipata non entra a comporre il TEG del contratto da rapportare al TEGM trimestralmente rilevato e quindi alle soglie usurarie.
La commissione di estinzione anticipata rappresenta il corrispettivo versato una
tantum dal finanziato per l'esercizio del jus poenitendi, secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (che si ascrive al genus dell'art. 1373 comma II c.c.), e svolge una funzione di indennizzo in favore della banca per la riduzione del margine di guadagno atteso dalla restituzione rateale e posticipata del debito. Proprio tale sua natura la esclude dal novero delle voci computabili a fini della verifica dell'usurarietà del finanziamento, difettando un nesso di collegamento tra l'onere e l'erogazione del finanziamento. La commissione per l'estinzione anticipata, invero “non è collegata se
non indirettamente all'erogazione del credito non rientrando tra i flussi di rimborso,
maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella
corresponsione di quello. Non si è di fronte cioè a una remunerazione, a favore della
banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente
(argomento ex articolo due bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2
del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per
19 sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (Cass. civ. 14.3.2022 n. 8109 e, in termini, Cass. civ., sez. III, 7.3.2022, n. 7352). A rinforzare il convincimento che la penale di anticipata estinzione non concorra al calcolo del TEG del concreto rapporto negoziale è anche la giurisprudenza penale, secondo cui il collegamento che il legislatore pone all'art. 644 c.p., con l'impiego del termine “corrispettivo”, tra le prestazioni dell'accipiens e del solvens rende evidente come il pagamento usurario debba trovare causa e relazione diretta nel sinallagma con quanto prestato dal mutuante. Ne discende che la clausola penale, per la sua funzione, non può essere considerata ex se come parte del “corrispettivo” previsto dall'art. 644 c.p. poiché, sul piano giuridico, l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale (Cass. pen. n. 5683/2012; Cass. pen. n.
29010/2018).
L'errore ricostruttivo compiuto dal c.t.u., ma superato dal Tribunale, si apprezza anche sul piano metodologico ove di consideri che:
- del tutto arbitrario e privo di autentico valore descrittivo del costo del finanziamento si rivela il cumulo matematico delle diverse componenti di costo del finanziamento. Simile
prospettazione orienta verso una misura di tasso del tutto sganciata dal reale, posto che sulla scorta delle disposizioni contrattuali (anche del negozio in esame) interessi corrispettivi,
interessi moratori e penale di estinzione anticipata sono destinati a trovare applicazione
20 alternativa tra loro in ragione del diverso atteggiarsi della modalità della restituzione, ovvero,
rispettivamente, in ipotesi di restituzione regolare e conforme al piano di ammortamento, in ipotesi di restituzione tardata o mancata, nell'ipotesi, infine, di restituzione anticipata rispetto al termine previsto a beneficio del debitore, così che mai verrebbero a gravare simultaneamente sul debitore;
- conduce alla valorizzazione non del momento genetico del contratto, come imposto dal D.L.
n. 394/2000, convertito con modificazioni dalla L. n. 24/2001, norma di interpretazione autentica della disciplina contenuta nella L. n. 108/1996, ma di accadimenti non solo successivi, ma anche eventuali attinenti alla fase di svolgimento del rapporto;
- vulnera il principio di omogeneità/simmetria di confronto tra TEG del singolo rapporto e tasso-soglia usura, principio che le Sezioni Unite (Cass., Sez.Un., n. 16303/2018) collocano al centro del vigente sistema antiusura posto che, proprio in forza delle ragioni sopra evidenziate, le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medi ai sensi della
Legge sull'usura” della Banca d'Italia già nell'aggiornamento del febbraio 2006 escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente per il caso di estinzione anticipata del rapporto («Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata
del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno
aggiunte alle spese di chiusura della pratica» (paragrafo C4).
Esclusa dal novero del TEG del rapporto la commissione di estinzione anticipata e valutati,
invece, tutti gli altri oneri contemplati in contratto, il tasso effettivo si assesta, secondo quanto
21 accertato dal consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio, su un valore inferiore alla soglia di periodo.
- Con il quarto motivo di impugnazione, contesta la rideterminazione Parte_1
del saldo complessivo derivante dalla somma algebrica dell'esposizione debitoria discendente dal contratto di mutuo non ipotecario del dicembre 2011 e dei saldi, a credito,
dei restanti rapporti di conto corrente e di anticipo su fatture, dolendosi sia del fatto che questi sarebbero stati consideranti rilevanti solo in parte, precisamente nella misura in cui non fossero coincidenti con quelli menzionati e regolati in sede transattiva, sia del travisamento dell'esito della consulenza tecnica che, anche nello schema di calcolo limitato ai rapporti oggetto del ricorso monitorio e a quelli evocati dalla società con la domanda riconvenzionale, sempre che non oggetto della transazione, era pervenuto “ad
un saldo favorevole per la società correntista” (pag. 17 dell'atto di appello). Quanto già
esposto in sede di esame del secondo motivo di impugnazione disvela l'infondatezza della prima doglianza, atteso che, non contestata la legittimità della transazione, non è dato alla parte rimettere in discussione, per avervi espressamente rinunziato, i rapporti coperti dall'accordo transattivo. La mancata coincidenza tra la differenza algebrica del saldo dei rapporti calcolata dal c.t.u. e quella determinata dal Tribunale non è indicativa di un errore commesso da quest'ultimo. Essa si spiega alla luce della non condivisa conclusione del consulente tecnico in punto di incompatibilità del carico economico preteso dalla banca a fronte della concessione del mutuo non ipotecario con la disicpina antiusura. Il c.t.u. infatti
22 assegna a tale addendo della somma algebrica un valore inferiore (ed errato) rispetto a quello correttamente indicato dal Tribunale, con conseguente variazione del risultato finale. Altro elemento di differenziazione tra i conteggi del consulente tecnico e del
Tribunale è rappresentato dall'inclusione, solo nei primi, del saldo del conto anticipi su fatture n. 744/231392 (lettera h della relazione di c.t.u.). Saldo che il Tribunale ha invece ritenuto di non poter prendere in considerazione a motivo del mancato assolvimento da parte della correntista all'onere della dimostrazione del fondamento delle proprie censure.
Ebbene la domanda di nullità meramente riproposta dall'appellante ignorando del tutto gli argomenti spiegati dal Tribunale non supera il vaglio di ammissibilità di cui al novellato art. 342 c.p.c..
- Parimenti da rigettare, infine, è il quinto motivo di impugnazione. Non solo, invero, la conferma dell'esposizione debitoria dà ragione sia della revoca degli affidamenti legittimamente disposta dall'istituto bancario, sia della, per pari legittima -se non anche doverosa- segnalazione a sofferenza della posizione della alla Centrale Parte_1
dei Rischi della Banca d'Italia, ma la mera riproposizione della doglianza in punto di
“illegittima compensazione operata dalla Banca” la quale, in tesi, avrebbe unilateralmente destinato il bonifico di € 468.198,09, disposto dal Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
della Regione Siciliana in pagamento dello stato di avanzamento dei lavori di sistemazione dei locali della Capitaneria di Porto di Trapani, al fine di estinguere il fido concesso in occasione della cessione di un credito relativo ad altro contratto di appalto neppure prova a
23 misurarsi con l'accurata ricostruzione della sorte della provvista assicurata dal bonifico operata da primo Giudice il quale ha valutato l'assunto della società attrice infondato sul rilievo che il bonifico era stato adoperato in parte (€ 189.009,96) “per scarico fatture
anticipate”, in parte (€ 6.333,75) per il pagamento delle rate del mutuo scadute e non saldate da luglio a novembre 2013, per la restante parte (€ 260.000,00), infine, per l'emissione di assegni circolari.
Conclusivamente, dunque l'appello deve essere rigettato e, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate, in favore dell'interveniente,
in prossimità ai medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00, in € 9.800,00 -di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00
per la fase introduttiva ed € 5.000,00 per la fase decisoria- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia, qui dichiarata, di
Controparte_1
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 24.2.2020 a Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 766 del 24 agosto Controparte_1
2019, che conferma;
24 condanna l'appellante alla refusione in favore della società interveniente delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.800,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il giorno 31 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 387 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
p. iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, dottor rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Atria in virtù di Parte_2
procura allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
incorporante per fusione Controparte_1 Controparte_2
Appellato contumace (già Controparte_3 Controparte_4
) (c.f. ), che agisce per il tramite e per conto del
[...] P.IVA_2
Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Vicenza”, costituito con dm del 22 febbraio 2018
emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 5 del dl 99/2017, e per essa la procuratrice speciale (già ) (c.f. ) in persona del Controparte_5 CP_6 P.IVA_3
procuratore speciale dott.ssa tale in forza di procura speciale del Controparte_7
8.4.2020 autenticata in notar dott. di Milano, rep. 5267, racc. 1357, Persona_1
registrata a Milano il 17.4.2020 aln°26604/1T, in forza di procura speciale del 6.8.2018
autenticata in notar dott. di Milano, rep. 42762, racc. 19746, registrata a Persona_2
Milano il 30.8.2018 al n°29200/1T, rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Valerio
Scimemi giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
in via preliminare, rinnovare la CTU contabile per i motivi tutti di cui all'atto di appello;
nel merito, in parziale riforma della Sentenza n. 766/2019 del Tribunale di Marsala:
- ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla in relazione al finanziamento Parte_1
n. 030/6085706;
- ritenere e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado nell'applicazione della formula per il calcolo del TEG, nonché nell'individuazione dei trimestri nei quali si è verificato il superamento del tasso soglia antiusura e, per l'effetto, rideterminare i saldi dei conti correnti;
2 - rilevare ex officio la nullità delle clausole che prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, per l'effetto ricalcolare i saldi dei conti correnti;
- dato atto della nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati ai rapporti di c/c tra le parti in causa, ritenere e dichiarare che ai c/c per cui è causa
è applicabile il disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. e pertanto, non è dovuto alcun interesse in caso di applicazione di interessi usurari;
- per l'effetto, condannare la Banca opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a restituire all'appellante le somme che saranno ritenute dovute di Giustizia anche a seguito di istruttoria in relazione al saldo dei rapporti bancari dei conti corrente per cui è causa e in relazione ai titoli dedotti in giudizio;
- ritenere e dichiarare l'illegittimità della revoca degli affidamenti concessi da CP_2
- ordinare alla Banca convenuta, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce ''stato del rapporto'' contestato, ai sensi del
13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni.
- condannare la Banca opposta al risarcimento del danno sofferto dalla a Parte_1
causa della sua condotta illecita nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio e/o occorrendo in via equitativa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, maggiorati di IVA e CAP e Spese Generali, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del Procuratore antistatario.
3 Conclusioni dell'interveniente:
in via preliminare
- ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla Parte_1
[...
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in merito alle CP_3
domande restitutorie formulate dall'appellante che dovessero sopravanzare Parte_1
il credito ceduto alla qui rappresentata dalla , in quanto riferibili CP_3 Controparte_5
alla in liquidazione coatta amministrativa e, per l'effetto, Controparte_8
dichiararne l'improcedibilità ex articolo 83 del tub;
nel merito
- ritenere e dichiarare inammissibile e comunque, con qualsivoglia statuizione, rigettare l'appello proposto dalla giacché infondato in fatto e in diritto e sfornito di Parte_1
prova e, per l'effetto,
- confermare la sentenza n°766/2019 dei 21/24.8.2019 del Tribunale di Marsala;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite;
in via istruttoria
- rigettare le istanze istruttorie giacché inammissibili, esplorative, irrilevanti e inconducenti ai fini del decidere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4 Con sentenza n. 766 del 24 agosto 2019, il Tribunale di Marsala, accolta parzialmente l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza Parte_1
di per il pagamento di € 212.329,34, di cui € 6.764,33 quale saldo debitore Controparte_2
alla data del 20.4.2015 del conto corrente di corrispondenza n. 744/203116 acceso il
27.5.2008 ed € 205.565,01 a saldo del mutuo non ipotecario n. 030/6085706 di originari €
240.000,00 stipulato il 6.12.2011, ha condannato l'opponente al pagamento della minor somma di € 184.426,37, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
Il Tribunale, rilevato, in fatto, che la società opponente aveva ampliato l'oggetto del giudizio ai numerosi altri rapporti intercorsi con la banca -segnatamente al conto corrente ordinario di corrispondenza n. 744/231390; conto corrente anticipi n. 744/231392; conto corrente anticipi n. 744/224380; conto corrente anticipi n. 744/212132; conto corrente anticipi n. 744/292789;
conto corrente anticipi n. 744/203293-, denunziando la nullità sotto differenti profili dei rispettivi regolamenti contrattuali, ha osservato, in diritto, che:
- la banca aveva adeguatamente assolto al proprio onere probatorio producendo la documentazione contrattuale e contabile atta a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito reclamato;
- l'eccezione di nullità ex art 1344 c.c. del contratto di finanziamento era infondata, dovendo considerarsi sorretto da causa lecita e, dunque, non in frode alla legge, il contratto di finanziamento stipulato per saldare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario
5 “riconducibile nell'ampio concetto di mutuo di scopo” (pag. 6 della sentenza) e non essendo stata in ogni caso provata “l'inesistenza dell'esposizione debitoria sanata
attraverso il finanziamento” (pag. 7 della sentenza);
- poiché la stipula del finanziamento era parte del sinallagma della transazione sottoscritta dalle parti il giorno 8.11.2011, non era “neppure ammissibile la doglianza relativa
all'asserita nullità del contratto di mutuo atteso che la società opponente avrebbe dovuto,
prima di tutto, dolersi nel presente giudizio della validità della transazione” (pag. 8 della sentenza);
- la società opponente non aveva formulato le domande di nullità e di annullamento della transazione contemplate dall'art 1972 c.c. in tema di transazione stipulata su un titolo nullo;
- l'invalidità della transazione non poteva essere accertata d'ufficio, neppure in riferimento alla nullità di cui al primo comma della disposizione codicistica, “non discutendosi nel
presente giudizio né della risoluzione né dell'adempimento della transazione” (pag. 10
della sentenza);
- considerato che “la validità della transazione non è stata messa in discussione nel
presente giudizio né è stata avanzata dall'opponente alcuna domanda giudiziale diretta
ad ottenerne la caducazione degli effetti, devono ritenersi inammissibili i rilievi mossi
dall'opponente con riferimento al contratto di mutuo e con riguardo ai rapporti bancari
oggetto dell'accordo transattivo” (pag. 11 della sentenza);
6 - l'analisi delle doglianze dell'opponente doveva in conseguenza concentrarsi sui rapporti non menzionati nella transazione -ovvero il conto corrente di corrispondenza n.
744/231390 e i contratti di anticipo su fatture indicati nella consulenza tecnica d'ufficio con le lettere f) = conto n. 744/292789; g) = conto n. 744/212132 e h) = conto n.
744/231392- oltre che sulle censure involgenti direttamente il regolamento contrattuale del mutuo non ipotecario del 6.12.2011;
- quanto al conto corrente n. 744/203116, oggetto del decreto ingiuntivo, l'incontestata validità della transazione, che espressamente ricomprendeva tale rapporto, precludeva il vaglio delle doglianze riferite alla legittimità del regolamento convenzionale destinato a disciplinare il periodo antecedente alla stipula dell'accordo transattivo, mentre in riferimento a quello successivo, generiche e astratte si mostravano le contestazioni dell'opponente in tema di usura, anatocismo, applicazione di condizioni non pattuite;
- il contratto di mutuo non ipotecario n. 030/6085706 era esente dai rilievi di nullità mossi dall'opponente con riguardo: i) all'adozione dell'Euribor quale parametro di indicizzazione del tasso di interesse variabile, non avendo fornito Parte_1
dimostrazione dell'esistenza di intese illecite tra le banche coinvolte nelle quotazioni dell'Euribor e, ancora, del collegamento funzionale tra tali intese restrittive della concorrenza a monte e il contratto intercorso a valle tra le parti;
ii) alla costruzione del piano di ammortamento con previsione di una rata costante, c.d. ammortamento la
7 francese, perché esente da anatocismo;
iii) alla ususarietà del carico economico, entro il quale non doveva inserirsi l'onere previsto per l'anticipata estinzione del mutuo;
- il debito residuo della mutuataria alla data della comunicata decadenza dal beneficio del termine (3.6.2014) ammontava a € 201.840,88;
- il conto anticipi fatture n. 744/292789l (lettera f della relazione di c.t.u.) era affetto da usura così che il consulente tecnico aveva correttamente provveduto a stornare le relative competenze dal conto corrente n. 744/203116;
- il conto anticipi fatture n. 744/212132 (lettera g della relazione di c.t.u.) non conteneva la pattuizione in forma scritta delle condizioni economiche, così che dal conto corrente n.
744/203116 il c.t.u. aveva provveduto a stornare gli importi a titolo di interessi debitori,
(sostituendoli con il saggio previsto dall'art. 117 TUB), CMS e spese, per complessivi euro
3.187,53;
- quanto al conto anticipi fatture n. 744/231392 (lettera h della relazione di c.t.u.), la società
opponente, che pure ne era onerata trattandosi di rapporto esulante dalle pretese creditorie azionate dalla banca in via monitoria e oggetto piuttosto delle domande riconvenzionale di nullità proposte con l'opposizione a decreto ingiuntivo, non aveva assolto all'onere della dimostrazione delle censure ad esso mosse non avendo prodotto né il contratto, né la relativa documentazione contabile;
- la domanda di nullità riguardante il contratto conto corrente ordinario n. 744/203116 era inammissibile, per avervi la parte rinunziato in sede transattiva, ove riferita al periodo di
8 svolgimento del rapporto contrattuale antecedente la transazione medesima, mentre per il periodo successivo non ricorreva altro profilo di illegittimità se non quello relativo alla variazione unilaterale in pejus delle condizioni economiche in difetto dei presupposti indicati dall'art. 118 TUB, che il consulente tecnico aveva provveduto a stornare;
- le competenze indebite applicate ai rapporti, legittimamente pretese in restituzione dalla correntista, ammontavano a € 17.414,51;
- la domanda risarcitoria era infondata in relazione a ciascuno dei profili di pregiudizio evocati atteso che l'accertato inadempimento di alle obbligazioni di Parte_1
restituzione assunte con il contratto di finanziamento rendeva ragione tanto della revoca degli affidamenti, tanto della segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della
Banca d'Italia, mentre non ricorreva dimostrazione della illegittima “compensazione
operata dalla Banca convenuta tra l'importo di euro 468.198,09, ricevuto in data
18.12.2013 dal Dipartimento infrastrutture e trasporti della Regione Siciliana, con il debito
relativo ad un fido concesso in relazione ad un altro appalto” avendo la banca dimostrato che la somma per stata piuttosto “utilizzata per “scarico fatture anticipate” dalla CP_2
nuova per euro 189.009,96 e per il pagamento delle rate insolute già scadute dal 7/2013 al
11/2013 per complessivi euro 6.333,75 mentre il restante importo di euro 260.000,00 è
stato utilizzato dalla società per l'emissione di assegni circolari” (pag. 23 della Pt_1
sentenza).
9 Operata la compensazione algebrica tra i due importi (quella a debito dell'opponente discendente dal contratto di mutuo e quello a credito derivante dai restanti rapporti, per la porzione non coperta dalla transazione) ha condannato al pagamento di € Parte_1
184.426,37 e ha regolato le spese di lite compensandole in ragione di 1/4 e ponendo la restante quota a carico della società opponente.
ha proposto impugnazione avverso la decisione articolando cinque Parte_1
motivi con i quali:
I) segnala l'inottemperanza della banca all'onere della dimostrazione del credito discendente dal rapporto di conto orrente, non adeguatamente illustrato dal mero saldaconto certificato ex art. 50 TUB;
II) reitera l'eccezione di nullità del finanziamento che assume stipulato in frode alla legge al solo fine di consolidare “preesistenti esposizioni debitorie in conto corrente,
palesemente affette da profili di nullità in relazione alle clausole di capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi ed all'applicazione di commissioni e spese non
dovute, così come le parti d'altronde, con la sottoscrizione della transazione
dell'8.11.2011, riconoscono, allo scopo dunque di dissimulare una illecita sanatoria
come lecita” (pagg. 7 e 8 dell'appello). Deduce che la nullità riflessa del finanziamento prescinde dalla transazione che “anche se contenente una
ricognizione di debito ha la sola funzione di invertire l'onere della prova ex art. 1988
10 Cod. Civ. e non può sanare l'invalidità di una clausola contrattuale” (pag. 9
dell'appello);
III) ripropone le eccezioni di nullità del regolamento negoziale del mutuo, che assume viziato: i) perché regolato il tasso variabile in funzione dell'euribor, indice oggetto di intese tra banche volte a restringere la concorrenza, con effetto invalidate a cascata sui contratti in tal guisa indicizzati;
ii) perché strutturato il piano di ammortamento secondo il modello c.d. alla francese, il quale cela non consentiti effetti anatocistici;
iii) perché sforate le soglie usurarie, come evidenziato dal consulente tecnico il quale, in piena aderenza al disposto dell'art. 644 c.p.c, aveva inserito nel calcolo del teg del rapporto anche la penale per estinzione anticipata;
IV) deduce l'erronea indicazione dei saldi degli ulteriori rapporti intercorsi con l'istituto di credito, ovvero i conti correnti ordinari n. 744/203116 e n. 744/231390 e i conti anticipi n. 744/231392, n. 744/224380, n. 744/212132, n. 744/292789 e n.
744/203293, correttamente rideterminati, invece, dal consulente tecnico il quale,
nelle ipotesi alternative di riconteggio rassegnate al Tribunale -sia quelle includenti tutti i rapporti oggetto di domanda riconvenzionale della correntista, sia quelle limitate ai rapporti non menzionati nell'accordo transattivo- era pervenuto a individuare un credito della correntista. Insistite affinché nella determinazione delle partite a credito sia considerato anche il conto anticipi n. 744/231392 (lettera h della
11 relazione del c.t.u.) “poiché espressamente incluso nel quesito del Giudice” (pag. 18
dell'appello);
V) insite per l'accoglimento della domanda di condanna dalla banca al risarcimento dei danni discendenti dalla revoca ingiustificata degli affidamenti, dalla illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, dalla non autorizzata operazione di compensazione dell'importo ricevuto in pagamento in relazione a un appalto con il debito correlato al fido concesso per un differente rapporto di appalto.
L'appello, al cui accoglimento si è opposta Controparte_3
intervenuta nel giudizio, per il tramite del Patrimonio Destinato denominato “Gruppo
Vicenza”, a mezzo della procuratrice speciale in qualità di cessionaria Controparte_5
dei crediti deteriorati e altri attivi non ceduti alla o già retrocessi, in Controparte_1
precedenza nella titolarità della Banca Popolare di Vicenza spa in Liquidazione Coatta
Amministrativa, non è meritevole di accoglimento e, in quanto sostanzialmente ignora le
rationes decidendi espresse dal Tribunale, talora neppure supera il vaglio di ammissibilità
imposto dal novellato art. 342 c.p.c..
Procedendo nella disamina secondo la tecnica dei punti di motivazione, nel rispetto dell'ordine espositivo prescelto dall'appellante, vale osservare:
- Il primo motivo di impugnazione è infondato. Nel corso del giudizio, la banca ha integrato la documentazione contabile prodotta a corredo del ricorso monitorio, limitata, come consentito dall'art. 50 TUB, al solo saldaconto certificato e ha depositato in atti gli estratti
12 conto e/o gli scalari relativi al rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 744/203116
dal 27.5.2008 al 20.4.2015, peraltro adoperati dal consulente tecnico nello svolgimento delle operazioni di ricalcolo demandategli;
- Con il secondo motivo di impugnazione la correntista reitera l'eccezione di nullità per frode alla legge del finanziamento non ipotecario in quanto finalizzato a consolidare passività maturate in relazione agli altri rapporti intrattenuti con la banca, tutti inficiati da numerosi profili di illegittimità. Il Tribunale ha respinto il rilievo evidenziando che il finanziamento era parte integrante del sinallagma della transazione raggiunta dalle parti
( e il giorno 8.11.2011 così che una domanda di Controparte_2 Parte_1
nullità del finanziamento sganciata dalla formulazione della domanda di nullità o annullamento della transazione secondo quanto previsto dall'art. 1972 cc., commi I e II,
doveva considerarsi inammissibile. Ha sottolineato l'impossibilità di rilevare d'ufficio tanto la causa di annullabilità, tanto quella di nullità “non discutendosi nel presente
giudizio né della risoluzione, né dell'adempimento della transazione” (pag. 10 della sentenza). Infine, ha ampliato la propria analisi escludendo comunque, con il conforto della giurisprudenza di legittimità, la ricorrenza dell'ipotesi disciplinata al comma I
dell'art. 1972 c.c. -transazione relativa a contratto illecito- perché ravvisabile solo in presenza di illiceità della causa o del motivo comune a entrambi i contraenti e neppure astrattamente predicabile a fronte della contestata legittimità solo di alcune clausole del regolamento contrattuale (commissione di massimo scoperto, interessi, valute e spese),
13 della cui essenzialità nell'economia negoziale nulla era stato dedotto e -men che meno-
provato, così che “il carattere parziale della nullità del contratto non consentirebbe
neppure una pronunzia di nullità dell'intera transazione” (pag. 10 della sentenza).
A fronte di simile apparato argomentativo, si è limitata ad attribuire Parte_1
alla transazione raggiunta con l'istituto bancario lo “scopo … di dissimulare una illecita
sanatoria come lecita” e a negare -sembrerebbe in termini assoluti- che la transazione possa “sanare l'invalidità di una clausola contrattuale”.
Difetta all'evidenza nella formulazione del motivo di gravame qualsivoglia riferimento:
° alla pertinente evocazione dell'art. 1972 c.c. che regolamenta l'ipotesi in cui la transazione si innesti su un sottostante titolo nullo, differenziandone le conseguenze a seconda che il vizio che inficia il rapporto originario determini l'illiceità del contratto
(trasmettendosi in tal caso la nullità, anche se espressamente considerata dalle parti, alla transazione, avendo il legislatore disegnato un vero e proprio divieto di transigere su titolo illecito) o si ascriva alle altre ipotesi di nullità (che determinano l'annullabilità della transazione, su domanda dell'interessato che ignorava l'esistenza del vizio);
° alla corretta perimetrazione del concetto di illiceità del contratto a termini dell'art. 1418
comma II c.c., indefettibile presupposto applicativo del primo comma dell'art. 1972 c.c.;
° all'esclusione della ricorrenza nel concreto di un'ipotesi di illiceità dei contratti originariamente intercorsi tra le parti;
14 ° alla sottolineatura dell'omessa formulazione delle domande di nullità e annullamento,
rimedi prospettati dall'art. 1972 commi I e II c.c.;
° alla preclusione della pronunzia ufficiosa della nullità da parte del Giudice;
° alla omessa esplorazione dell'attitudine della nullità parziale dei contratti bancari,
limitata cioè a talune clausole del regolamento negoziale, a riflettersi sulla transazione determinandone l'integrale caducazione;
così che, in ultima analisi restando il percorso logico del primo giudice esente da argomentate censure, il motivo di gravame deve considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
- Parimenti infondato è il terzo motivo di impugnazione con il quale l'appellante ritorna sulle censure di nullità rivolte alle condizioni economiche del contratto di mutuo.
i) E' rimasta indimostrata l'affermazione secondo cui “l'Euribor è frutto di un
accordo di cartello e, come tale, l'utilizzo di tale indice nel contratto di mutuo è
vietato ai sensi dell'art. 2 L. 287/90” (pag. 9 dell'atto di appello). E' ben vero,
infatti, che con decisioni del 4.12.2013 e del 7.12.2016 la Commissione
dell'Unione Europea ha accertato che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008
alcune banche avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101
Trattato FUE con l'intenzione di restringere o distorcere la concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor, ma appunto il riscontro della violazione delle regole antistrust è circoscritto al periodo 2005-
15 2008, mentre il mutuo oggetto di esame è stato stipulato a dicembre 2011. Ebbene,
poiché non è stata dimostrata né altrimenti fornita evidenza della perpetuazione o della rinnovazione della condotta illecita anche in epoca successiva, neppure è utile interrogarsi sulle conseguenze a cascata sui contratti a valle indicizzati all'Euribor
della nullità dell'accordo di cartello volto a orientare e falsare la rilevazione di tale parametro;
ii) la costruzione dell'ammortamento del mutuo su una rata costante non determina alcuna forma di anatocismo, men che meno nascosto. L'ammortamento c.d. «alla francese» o «a rate costanti» prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate,
ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi,
questi ultimi sul capitale residuo non ancora restituito. E' strutturato sul susseguirsi di rate di ammontare costante, composte da una quota di interessi che è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, e da una quota di capitale che,
all'inverso, è più bassa all'inizio e si accresce progressivamente. Tale sistema differisce dall'ammortamento con quota capitale costante e rata variabile, c.d.
«all'italiana», in cui la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata è costante,
mentre varia la quota di interessi che, calcolata sul capitale residuo, rende variabile l'ammontare delle rate, necessariamente maggiore all'inizio e sempre minore nell'approssimarsi alla scadenza del piano. Non vi è, dunque, nell'ammortamento alla
16 francese una modifica del criterio di imputazione, atteso che con il pagamento rateale si adempie innanzitutto l'obbligazione accessoria e poi quella principale. L'accordo,
piuttosto e questo segna la differenza rispetto all'ammortamento “all'italiana”, ha ad oggetto le modalità di restituzione, nel senso che si prevede una rata costante nel suo ammontare durante tutto il rapporto, consentendo al debitore di gestire meglio il proprio impegno finanziario e i flussi di cassa. Di contro il vantaggio per il soggetto finanziatore risiede nel fatto che il capitale resta per più tempo in mano al mutuatario,
così che maggiore è l'incidenza complessiva degli interessi. Ed è esattamente questa la differenza che, ove si provvedesse a sviluppare comparativamente due diversi piani di ammortamento del mutuo, evidenzierebbe, a parità di condizioni (importo capitale mutuato, cadenza e numero delle rate), la maggiore incidenza degli interessi nel piano alla francese, rispetto a quello all'italiana. Nessuna delle due modalità di restituzione rateale dei finanziamenti produce, però, un effetto anatocistico, in quanto gli interessi non scadono né vengono capitalizzati. In altri termini, gli interessi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo. Quel che connota l'ammortamento alla francese,
ovvero la presenza di una rata costante, impone piuttosto l'utilizzo di una formula di matematica finanziaria, nota sotto il nome di “legge di sconto composto”, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite. 17 Essa consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitali compresi in tutte le rate del piano di ammortamento c.d. “equivalenza finanziaria”,
criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario. La formula in questione non incide, invece, sul separato conteggio degli interessi che nel piano di ammortamento alla francese rispondono pur sempre alla regola dell'interesse semplice, posto che ad ogni scadenza temporale pattuita la quota di interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale. La conclusione è corroborata dal recente arresto della Suprema Corte (Cass.
S.U. 29 maggio 2024, n. 15130, richiamata e ribadita da Cass. civ. sez. I, 7/1/2025 n.
270) la quale esclude, con riguardo a tale fattispecie, "che la quota di interessi in ciascuna
rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente
o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo" e chiarisce che nessuna contraddizione può essere ravvisata fra l'utilizzo dell'aggettivo "composto" e il rilievo per cui la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, atteso che la capitalizzazione composta è "del tutto
eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una
parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di
18 quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse
applicabile a un capitale dato";
iii) del tutto correttamente il Tribunale, disattendendo le prospettazioni del c.t.u., ha concluso che la commissione di estinzione anticipata non entra a comporre il TEG del contratto da rapportare al TEGM trimestralmente rilevato e quindi alle soglie usurarie.
La commissione di estinzione anticipata rappresenta il corrispettivo versato una
tantum dal finanziato per l'esercizio del jus poenitendi, secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (che si ascrive al genus dell'art. 1373 comma II c.c.), e svolge una funzione di indennizzo in favore della banca per la riduzione del margine di guadagno atteso dalla restituzione rateale e posticipata del debito. Proprio tale sua natura la esclude dal novero delle voci computabili a fini della verifica dell'usurarietà del finanziamento, difettando un nesso di collegamento tra l'onere e l'erogazione del finanziamento. La commissione per l'estinzione anticipata, invero “non è collegata se
non indirettamente all'erogazione del credito non rientrando tra i flussi di rimborso,
maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella
corresponsione di quello. Non si è di fronte cioè a una remunerazione, a favore della
banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente
(argomento ex articolo due bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2
del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per
19 sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (Cass. civ. 14.3.2022 n. 8109 e, in termini, Cass. civ., sez. III, 7.3.2022, n. 7352). A rinforzare il convincimento che la penale di anticipata estinzione non concorra al calcolo del TEG del concreto rapporto negoziale è anche la giurisprudenza penale, secondo cui il collegamento che il legislatore pone all'art. 644 c.p., con l'impiego del termine “corrispettivo”, tra le prestazioni dell'accipiens e del solvens rende evidente come il pagamento usurario debba trovare causa e relazione diretta nel sinallagma con quanto prestato dal mutuante. Ne discende che la clausola penale, per la sua funzione, non può essere considerata ex se come parte del “corrispettivo” previsto dall'art. 644 c.p. poiché, sul piano giuridico, l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale (Cass. pen. n. 5683/2012; Cass. pen. n.
29010/2018).
L'errore ricostruttivo compiuto dal c.t.u., ma superato dal Tribunale, si apprezza anche sul piano metodologico ove di consideri che:
- del tutto arbitrario e privo di autentico valore descrittivo del costo del finanziamento si rivela il cumulo matematico delle diverse componenti di costo del finanziamento. Simile
prospettazione orienta verso una misura di tasso del tutto sganciata dal reale, posto che sulla scorta delle disposizioni contrattuali (anche del negozio in esame) interessi corrispettivi,
interessi moratori e penale di estinzione anticipata sono destinati a trovare applicazione
20 alternativa tra loro in ragione del diverso atteggiarsi della modalità della restituzione, ovvero,
rispettivamente, in ipotesi di restituzione regolare e conforme al piano di ammortamento, in ipotesi di restituzione tardata o mancata, nell'ipotesi, infine, di restituzione anticipata rispetto al termine previsto a beneficio del debitore, così che mai verrebbero a gravare simultaneamente sul debitore;
- conduce alla valorizzazione non del momento genetico del contratto, come imposto dal D.L.
n. 394/2000, convertito con modificazioni dalla L. n. 24/2001, norma di interpretazione autentica della disciplina contenuta nella L. n. 108/1996, ma di accadimenti non solo successivi, ma anche eventuali attinenti alla fase di svolgimento del rapporto;
- vulnera il principio di omogeneità/simmetria di confronto tra TEG del singolo rapporto e tasso-soglia usura, principio che le Sezioni Unite (Cass., Sez.Un., n. 16303/2018) collocano al centro del vigente sistema antiusura posto che, proprio in forza delle ragioni sopra evidenziate, le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medi ai sensi della
Legge sull'usura” della Banca d'Italia già nell'aggiornamento del febbraio 2006 escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente per il caso di estinzione anticipata del rapporto («Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata
del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno
aggiunte alle spese di chiusura della pratica» (paragrafo C4).
Esclusa dal novero del TEG del rapporto la commissione di estinzione anticipata e valutati,
invece, tutti gli altri oneri contemplati in contratto, il tasso effettivo si assesta, secondo quanto
21 accertato dal consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio, su un valore inferiore alla soglia di periodo.
- Con il quarto motivo di impugnazione, contesta la rideterminazione Parte_1
del saldo complessivo derivante dalla somma algebrica dell'esposizione debitoria discendente dal contratto di mutuo non ipotecario del dicembre 2011 e dei saldi, a credito,
dei restanti rapporti di conto corrente e di anticipo su fatture, dolendosi sia del fatto che questi sarebbero stati consideranti rilevanti solo in parte, precisamente nella misura in cui non fossero coincidenti con quelli menzionati e regolati in sede transattiva, sia del travisamento dell'esito della consulenza tecnica che, anche nello schema di calcolo limitato ai rapporti oggetto del ricorso monitorio e a quelli evocati dalla società con la domanda riconvenzionale, sempre che non oggetto della transazione, era pervenuto “ad
un saldo favorevole per la società correntista” (pag. 17 dell'atto di appello). Quanto già
esposto in sede di esame del secondo motivo di impugnazione disvela l'infondatezza della prima doglianza, atteso che, non contestata la legittimità della transazione, non è dato alla parte rimettere in discussione, per avervi espressamente rinunziato, i rapporti coperti dall'accordo transattivo. La mancata coincidenza tra la differenza algebrica del saldo dei rapporti calcolata dal c.t.u. e quella determinata dal Tribunale non è indicativa di un errore commesso da quest'ultimo. Essa si spiega alla luce della non condivisa conclusione del consulente tecnico in punto di incompatibilità del carico economico preteso dalla banca a fronte della concessione del mutuo non ipotecario con la disicpina antiusura. Il c.t.u. infatti
22 assegna a tale addendo della somma algebrica un valore inferiore (ed errato) rispetto a quello correttamente indicato dal Tribunale, con conseguente variazione del risultato finale. Altro elemento di differenziazione tra i conteggi del consulente tecnico e del
Tribunale è rappresentato dall'inclusione, solo nei primi, del saldo del conto anticipi su fatture n. 744/231392 (lettera h della relazione di c.t.u.). Saldo che il Tribunale ha invece ritenuto di non poter prendere in considerazione a motivo del mancato assolvimento da parte della correntista all'onere della dimostrazione del fondamento delle proprie censure.
Ebbene la domanda di nullità meramente riproposta dall'appellante ignorando del tutto gli argomenti spiegati dal Tribunale non supera il vaglio di ammissibilità di cui al novellato art. 342 c.p.c..
- Parimenti da rigettare, infine, è il quinto motivo di impugnazione. Non solo, invero, la conferma dell'esposizione debitoria dà ragione sia della revoca degli affidamenti legittimamente disposta dall'istituto bancario, sia della, per pari legittima -se non anche doverosa- segnalazione a sofferenza della posizione della alla Centrale Parte_1
dei Rischi della Banca d'Italia, ma la mera riproposizione della doglianza in punto di
“illegittima compensazione operata dalla Banca” la quale, in tesi, avrebbe unilateralmente destinato il bonifico di € 468.198,09, disposto dal Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
della Regione Siciliana in pagamento dello stato di avanzamento dei lavori di sistemazione dei locali della Capitaneria di Porto di Trapani, al fine di estinguere il fido concesso in occasione della cessione di un credito relativo ad altro contratto di appalto neppure prova a
23 misurarsi con l'accurata ricostruzione della sorte della provvista assicurata dal bonifico operata da primo Giudice il quale ha valutato l'assunto della società attrice infondato sul rilievo che il bonifico era stato adoperato in parte (€ 189.009,96) “per scarico fatture
anticipate”, in parte (€ 6.333,75) per il pagamento delle rate del mutuo scadute e non saldate da luglio a novembre 2013, per la restante parte (€ 260.000,00), infine, per l'emissione di assegni circolari.
Conclusivamente, dunque l'appello deve essere rigettato e, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate, in favore dell'interveniente,
in prossimità ai medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00, in € 9.800,00 -di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00
per la fase introduttiva ed € 5.000,00 per la fase decisoria- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia, qui dichiarata, di
Controparte_1
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 24.2.2020 a Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 766 del 24 agosto Controparte_1
2019, che conferma;
24 condanna l'appellante alla refusione in favore della società interveniente delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.800,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il giorno 31 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
25