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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 4376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4376 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.6429/2024 del Ruolo Generale affari contenziosi
TRA
avv. IANNONE R F Parte_1
CONTRO avv. SARACINO L , S SARDONE Controparte_1
avv. Controparte_2
R TRAVI, M DI LANDRO, M LEPORE conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024 l'istante conveniva in giudizio l' intimata chiedendo di: CP_3 accertare e dichiarare il diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di equiparazione economica prevista dall'art1 l. 200/1974 e art. 31 DPR n.761/1979 spettante per la qualifica di Dirigente di 1 livello sanità, ; in via subordinata, il diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di equiparazione ai sensi dell'art. 28 CCNL
2002- 2005; in via ulteriormente gradata, di accertare ai sensi dell'art. 2126 c.c. la violazione dell'università intimata della l. 200/1974 e del DPR n.761/1979 e del CCNL con conseguente condotta discriminatoria sotto il profilo del trattamento economico e di dichiarare l'ingiustificato arricchimento nei termini ivi in dettaglio indicati oltre alle spese di causa. Si costituiva in giudizio l' intimata, CP_3 contestando la fondatezza della domanda nel merito, concludendo per il relativo rigetto con vittoria delle spese. Costituitosi in giudizio il per integrazione del contradditorio ex art. 102 Controparte_2 cpc, ed istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine, merita richiamare le considerazioni in materia svolte nella sentenza del 3001/2024 della Sezione prodotta in atti dall'Università resistente ed i cui rilievi si richiamano nella odierna sede ex art. 118 disp. att. cpc: “Preliminarmente, per quanto si dirà nel merito appare superfluo procedere all'integrazione del contraddittorio. Nel merito, si rileva che Codesto Tribunale, con sentenza n. 2803/2023, si è pronunciato su fattispecie analoga alla presente, le cui motivazioni si richiamano e condividono. Parte resistente “sostiene che l e Parte_2 la hanno regolato i loro rapporti ai fini della prescritta “Integrazione fra attività didattiche, scientifiche e CP_4 assistenziali della Ospedaliero – Universitaria Policlinico” attraverso Parte_3 successivi Protocolli d'Intesa, a partire dall'anno 2003 (all.ti 2, 3 e 4 di parte resistente). Si richiama, in particolare, il
Protocollo d'Intesa 11.04.2018 (all. 4) – Art. 11 (Personale universitario) “1. Il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito alle AOU o alle altre Strutture sedi della collaborazione tra Università ed assolve Pt_4 gli obblighi assistenziali previsti dalla normativa vigente ed è responsabile dei risultati conseguiti in relazione all'attività svolta.
2. Fermo restando il proprio stato giuridico, al personale universitario docente e tecnico amministrativo si applicano, per quanto attiene all'esercizio della attività assistenziale, le norme stabilite per il personale del Servizio
Sanitario Nazionale, nonché le altre norme che ne facciano esplicito riferimento.
3. La dotazione organica del personale di ciascuna AOU adottata dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore dell'Università interessata … è trasmessa ai competenti uffici della Regione ai fini dei controlli… Entro i limiti della predetta dotazione organica, nonché dei relativi tetti di spesa, il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito all'AOU di riferimento … è individuato
e periodicamente aggiornato con apposito atto d'intesa fra il Rettore e il Direttore Generale dell'Azienda o della struttura sanitaria interessata, nel quale è riportato l'elenco analitico del predetto personale, con la precisazione del profilo professionale di appartenenza, dell'impegno orario (tempo pieno/tempo definito) nonché del Dipartimento e dell'Unità operativa di afferenza. … 7. Il personale universitario assimilabile alla dirigenza sanitaria, professionale e tecnica ed il personale universitario tecnico-amministrativo sono conferiti all' AOU o alle altre strutture sedi della collaborazione tra
ed entro i limiti della rispettiva dotazione organica e svolgono la propria attività lavorativa secondo CP_3 Pt_4
l'impegno orario e/o l'organizzazione in turni del personale dipendente dall' Azienda di conferimento, anche tenendo conto delle esigenze dell'attività di didattica e di ricerca”. Dal tenore letterale della normativa e dai successivi protocolli di intesa, emergono chiaramente i presupposti ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione ex art. 31
DPR 761/79: il formale conferimento in convenzione nonché il connesso svolgimento dell'attività assistenziale. Dunque, detto conferimento deve essere concordato tra le due Istituzioni (Università e Azienda) in forma scritta, nonché adottato tenendo conto dei limiti della dotazione organica e dei relativi tetti di spesa”. Nel caso de quo, dunque, l'istante ha ammesso di non essere mai stato conferito formalmente in convenzione e nè ha fornito alcuna prova in ordine al secondo presupposto dello svolgimento dell'attività assistenziale. Pertanto, rilevato che la mancanza di tali presupposti non può far sorgere alcun diritto alla percezione dell'indennità in questione, la domanda deve essere rigettata.
2.1. Tanto premesso e passando al caso di specie è agevole rilevare che costituisce circostanza pacifica – dedotta dalle parti intimate e rimasta senza specifica contestazione dall'istante (cfr.pag. 1 note autorizzate) - che costui non stato conferito formalmente in convenzione al Policlinico.
2.2. Sotto altro profilo, l'istante non ha fornito alcuna prova in ordine al secondo presupposto sopra indicato e relativo allo svolgimento dell'attività assistenziale. Il deficit di tali presupposti impedisce l'insorgenza del diritto alla percezione dell'indennità in questione e pertanto la domanda deve
2 essere rigettata (cfr. in termini sentenze 3368/2023 e 2964/2024 della Sezione i cui rilievi si richiamano nella odierna sede ex art. 118 disp. att. cpc.).
3. Per completezza, va aggiunto che è rimasta pacifica anche la circostanza (allegata dall'Università intimata a pag. 5 della memoria di costituzione in giudizio, in assenza di specifica contestazione opposta dall'istante) che costui dalla sua assunzione ha prestato la propria attività lavorativa nell'ambito di strutture organizzative dall'amministrazione universitaria centrale, quale addetto /responsabile della gestione di procedure connesse alla rilevazione presenze in servizio del personale universitario e del personale medico in regime di convenzione e degli specializzandi. Tanto esclude che possa ritenersi che l'istante abbia operato in una struttura del Policlinico intimato, svolgendo attività, seppure non sanitaria o di cura, funzionale a quella a quella medica (cfr. in termini
Cass. Sez. lav. n 16858/2023). Ne deriva l'infondatezza delle domande attoree articolate anche in via subordinata.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Le spese di causa vanno compensate in toto in considerazione delle oscillazioni pretorie registratesi sulle questioni trattate.
P.Q.M.
il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensate le spese tra le parti.
Bari 20.11.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.6429/2024 del Ruolo Generale affari contenziosi
TRA
avv. IANNONE R F Parte_1
CONTRO avv. SARACINO L , S SARDONE Controparte_1
avv. Controparte_2
R TRAVI, M DI LANDRO, M LEPORE conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024 l'istante conveniva in giudizio l' intimata chiedendo di: CP_3 accertare e dichiarare il diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di equiparazione economica prevista dall'art1 l. 200/1974 e art. 31 DPR n.761/1979 spettante per la qualifica di Dirigente di 1 livello sanità, ; in via subordinata, il diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di equiparazione ai sensi dell'art. 28 CCNL
2002- 2005; in via ulteriormente gradata, di accertare ai sensi dell'art. 2126 c.c. la violazione dell'università intimata della l. 200/1974 e del DPR n.761/1979 e del CCNL con conseguente condotta discriminatoria sotto il profilo del trattamento economico e di dichiarare l'ingiustificato arricchimento nei termini ivi in dettaglio indicati oltre alle spese di causa. Si costituiva in giudizio l' intimata, CP_3 contestando la fondatezza della domanda nel merito, concludendo per il relativo rigetto con vittoria delle spese. Costituitosi in giudizio il per integrazione del contradditorio ex art. 102 Controparte_2 cpc, ed istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine, merita richiamare le considerazioni in materia svolte nella sentenza del 3001/2024 della Sezione prodotta in atti dall'Università resistente ed i cui rilievi si richiamano nella odierna sede ex art. 118 disp. att. cpc: “Preliminarmente, per quanto si dirà nel merito appare superfluo procedere all'integrazione del contraddittorio. Nel merito, si rileva che Codesto Tribunale, con sentenza n. 2803/2023, si è pronunciato su fattispecie analoga alla presente, le cui motivazioni si richiamano e condividono. Parte resistente “sostiene che l e Parte_2 la hanno regolato i loro rapporti ai fini della prescritta “Integrazione fra attività didattiche, scientifiche e CP_4 assistenziali della Ospedaliero – Universitaria Policlinico” attraverso Parte_3 successivi Protocolli d'Intesa, a partire dall'anno 2003 (all.ti 2, 3 e 4 di parte resistente). Si richiama, in particolare, il
Protocollo d'Intesa 11.04.2018 (all. 4) – Art. 11 (Personale universitario) “1. Il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito alle AOU o alle altre Strutture sedi della collaborazione tra Università ed assolve Pt_4 gli obblighi assistenziali previsti dalla normativa vigente ed è responsabile dei risultati conseguiti in relazione all'attività svolta.
2. Fermo restando il proprio stato giuridico, al personale universitario docente e tecnico amministrativo si applicano, per quanto attiene all'esercizio della attività assistenziale, le norme stabilite per il personale del Servizio
Sanitario Nazionale, nonché le altre norme che ne facciano esplicito riferimento.
3. La dotazione organica del personale di ciascuna AOU adottata dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore dell'Università interessata … è trasmessa ai competenti uffici della Regione ai fini dei controlli… Entro i limiti della predetta dotazione organica, nonché dei relativi tetti di spesa, il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito all'AOU di riferimento … è individuato
e periodicamente aggiornato con apposito atto d'intesa fra il Rettore e il Direttore Generale dell'Azienda o della struttura sanitaria interessata, nel quale è riportato l'elenco analitico del predetto personale, con la precisazione del profilo professionale di appartenenza, dell'impegno orario (tempo pieno/tempo definito) nonché del Dipartimento e dell'Unità operativa di afferenza. … 7. Il personale universitario assimilabile alla dirigenza sanitaria, professionale e tecnica ed il personale universitario tecnico-amministrativo sono conferiti all' AOU o alle altre strutture sedi della collaborazione tra
ed entro i limiti della rispettiva dotazione organica e svolgono la propria attività lavorativa secondo CP_3 Pt_4
l'impegno orario e/o l'organizzazione in turni del personale dipendente dall' Azienda di conferimento, anche tenendo conto delle esigenze dell'attività di didattica e di ricerca”. Dal tenore letterale della normativa e dai successivi protocolli di intesa, emergono chiaramente i presupposti ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione ex art. 31
DPR 761/79: il formale conferimento in convenzione nonché il connesso svolgimento dell'attività assistenziale. Dunque, detto conferimento deve essere concordato tra le due Istituzioni (Università e Azienda) in forma scritta, nonché adottato tenendo conto dei limiti della dotazione organica e dei relativi tetti di spesa”. Nel caso de quo, dunque, l'istante ha ammesso di non essere mai stato conferito formalmente in convenzione e nè ha fornito alcuna prova in ordine al secondo presupposto dello svolgimento dell'attività assistenziale. Pertanto, rilevato che la mancanza di tali presupposti non può far sorgere alcun diritto alla percezione dell'indennità in questione, la domanda deve essere rigettata.
2.1. Tanto premesso e passando al caso di specie è agevole rilevare che costituisce circostanza pacifica – dedotta dalle parti intimate e rimasta senza specifica contestazione dall'istante (cfr.pag. 1 note autorizzate) - che costui non stato conferito formalmente in convenzione al Policlinico.
2.2. Sotto altro profilo, l'istante non ha fornito alcuna prova in ordine al secondo presupposto sopra indicato e relativo allo svolgimento dell'attività assistenziale. Il deficit di tali presupposti impedisce l'insorgenza del diritto alla percezione dell'indennità in questione e pertanto la domanda deve
2 essere rigettata (cfr. in termini sentenze 3368/2023 e 2964/2024 della Sezione i cui rilievi si richiamano nella odierna sede ex art. 118 disp. att. cpc.).
3. Per completezza, va aggiunto che è rimasta pacifica anche la circostanza (allegata dall'Università intimata a pag. 5 della memoria di costituzione in giudizio, in assenza di specifica contestazione opposta dall'istante) che costui dalla sua assunzione ha prestato la propria attività lavorativa nell'ambito di strutture organizzative dall'amministrazione universitaria centrale, quale addetto /responsabile della gestione di procedure connesse alla rilevazione presenze in servizio del personale universitario e del personale medico in regime di convenzione e degli specializzandi. Tanto esclude che possa ritenersi che l'istante abbia operato in una struttura del Policlinico intimato, svolgendo attività, seppure non sanitaria o di cura, funzionale a quella a quella medica (cfr. in termini
Cass. Sez. lav. n 16858/2023). Ne deriva l'infondatezza delle domande attoree articolate anche in via subordinata.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Le spese di causa vanno compensate in toto in considerazione delle oscillazioni pretorie registratesi sulle questioni trattate.
P.Q.M.
il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensate le spese tra le parti.
Bari 20.11.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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