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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/07/2024, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del giorno 09.07.2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 44/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: assegno-pensione;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. COPPOLA ROBERTO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato: ; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_1 dall'avv. SERENO GIOVANNA giusta procura generale alle liti a rogito del Dott.
[...] in Roma del 21/07/2015 (repertorio 80974/ rogito 21569), ed elettivamente Per_1 domiciliato con lo stesso Avvocato in AVELLINO al Viale ITALIA, 197/A, presso l'AVVOCATURA dell'ENTE, (indirizzo PEC indicato:
t); Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.01.2020 adiva il Tribunale Parte_1 di Avellino, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che aveva inoltrato istanza alla competente Commissione Medica per ottenere il riconoscimento della pensione e dell'assegno mensile di invalidità ex lege n. 118/71 e della indennità di
1 accompaganamento;
2) che la predetta Commissione non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione dell'indennità; 3) che essa parte ricorrente in data
05.09.2018, aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata;
4) che nel detto procedimento il Ctu nominato aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti e il Giudice del Lavoro, con decreto, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del
Ctu; 5) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in Cancelleria, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del Ctu.
Tanto premesso, la parte ricorrente provvedeva ad introdurre, nel termine di rito, il relativo giudizio e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare il diritto a percepire la pensione con eventuale diritto alla indennità di accompagnamento ovvero, in subordine, l'assegno ordinario di invalidità; 2) Condannare l' al CP_1 pagamento degli importi dovuti, oltre rivalutazione e interessi;
3) Condannare l' CP_1 al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava ex art. 415 c.p.c. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato
(cfr. relata, agli atti), si costituiva il resistente eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. per inosservanza dei termini perentori previsti ai commi 4 e 6 della stessa norma, nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso per insussistenza dello stato invalidante rivendicato, nonché per insussistenza dei requisiti socioeconomici.
Eccepiva, altresì, la prescrizione estintiva e la decadenza, opponendosi ad una nuova perizia medico-legale.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e accertamenti medici), all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
3. La domanda proposta da per il riconoscimento della Parte_1 indennità di accompagnamento è infondata e, pertanto, va rigettata;
invece la domanda per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di
2 invalidità ex lege n. 118/71 è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Invero, nella perizia depositata agli atti, il Ctu, dott. , ha accertato, Persona_2 quanto alla domanda di riconoscimento del requisito sanitario utile per la indennità di accompagnamento, che le patologie riscontrate sulla persona della parte ricorrente
[“Cardiopatia ipertensiva con impegno cardiaco di grado medio classe II° NYHA
(cod. ICD9-CM 402 classe 4). Fibrillazione atriale parossistica (cod. ICD9-CM 427 classe 1). Obesità BMI=35.5 ( cod. ICD9-CM 278). Depressione ansiosa con disturbi somatoformi ( cod. ICD9-CM 300.8). Struma tiroideo ( cod. ICD9-CM 244 classe 1).
Scoliosi sinistro convessa ( cod. ). Sindrome tunnel carpale ( cod. C.F._2
ICD9-CM 354 classe 1). Esiti isterectomia totale ( cod. ICD9-CM 68.4)”], non sono tali da determinare l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o da renderla incapace di attendere agli atti della vita quotidiana senza un'assistenza continua (cfr. perizia del Ctu in data 02.06.2024, agli atti).
Quanto alla domanda di pensione/o assegno mensile di invalidità, nella perizia depositata agli atti, il Ctu, dott. , ha riconosciuto che le patologie, dalle quali Per_3 la parte ricorrente è affetta, sono tali da raggiungere quel livello di gravità necessario per il riconoscimento dell'assegno di inabilità, cioè dette patologie sono tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa pari all'87%, avendo riconosciuto un grado di invalidità superiore a quello accertato nel corso dell'Atp, con decorrenza dal 3 ottobre 2019 (cfr. relazione peritale in data 02.06.2024, agli atti di causa).
Le conclusioni del Ctu possono essere condivise e poste a base della presente decisione, dal momento che risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, essendo frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche della parte ricorrente e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame anche alla luce della documentazione sanitaria di formazione sopravvenuta rispetto alla precedente fase (certificato del 3.10.2019 e cartella clinica del 17.8.2019, nonché visita cardiologica del 28 marzo 2024 richiesta dal C.T.U.).
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità risulta determinata dal
Ctu attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Pertanto, deve concludersi riconoscendo solamente la sussistenza del requisito sanitario per la concessione del diritto all'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dal 03.10.2019; invece, non può essere adottata alcuna statuizione circa la sussistenza del diritto alla erogazione della predetta provvidenza, in quanto il presente
3 procedimento è volto alla sola verifica del requisito sanitario e, in ogni caso, in quanto non è stato allegato e provato il possesso dei requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno in discorso.
4. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate fra le parti, giacché ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma II, c.p.c., individuabili nel parziale accoglimento della domanda;
viceversa le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico definitivo del resistente CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 con ricorso depositato in data 07.01.2020 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
2) Dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di inabilità ex art. 13 della legge n. 118/71 in favore di Pt_1
con decorrenza dal 03.10.2019;
[...]
3) Rigetta la domanda per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità ex lege n. 118/71 e alla indennità di accompagnamento;
4) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti;
5) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico definitivo del resistente CP_1
Così deciso in Avellino il 09.07.2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del giorno 09.07.2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 44/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: assegno-pensione;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. COPPOLA ROBERTO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato: ; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_1 dall'avv. SERENO GIOVANNA giusta procura generale alle liti a rogito del Dott.
[...] in Roma del 21/07/2015 (repertorio 80974/ rogito 21569), ed elettivamente Per_1 domiciliato con lo stesso Avvocato in AVELLINO al Viale ITALIA, 197/A, presso l'AVVOCATURA dell'ENTE, (indirizzo PEC indicato:
t); Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.01.2020 adiva il Tribunale Parte_1 di Avellino, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che aveva inoltrato istanza alla competente Commissione Medica per ottenere il riconoscimento della pensione e dell'assegno mensile di invalidità ex lege n. 118/71 e della indennità di
1 accompaganamento;
2) che la predetta Commissione non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione dell'indennità; 3) che essa parte ricorrente in data
05.09.2018, aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata;
4) che nel detto procedimento il Ctu nominato aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti e il Giudice del Lavoro, con decreto, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del
Ctu; 5) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in Cancelleria, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del Ctu.
Tanto premesso, la parte ricorrente provvedeva ad introdurre, nel termine di rito, il relativo giudizio e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare il diritto a percepire la pensione con eventuale diritto alla indennità di accompagnamento ovvero, in subordine, l'assegno ordinario di invalidità; 2) Condannare l' al CP_1 pagamento degli importi dovuti, oltre rivalutazione e interessi;
3) Condannare l' CP_1 al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava ex art. 415 c.p.c. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato
(cfr. relata, agli atti), si costituiva il resistente eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. per inosservanza dei termini perentori previsti ai commi 4 e 6 della stessa norma, nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso per insussistenza dello stato invalidante rivendicato, nonché per insussistenza dei requisiti socioeconomici.
Eccepiva, altresì, la prescrizione estintiva e la decadenza, opponendosi ad una nuova perizia medico-legale.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e accertamenti medici), all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
3. La domanda proposta da per il riconoscimento della Parte_1 indennità di accompagnamento è infondata e, pertanto, va rigettata;
invece la domanda per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di
2 invalidità ex lege n. 118/71 è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Invero, nella perizia depositata agli atti, il Ctu, dott. , ha accertato, Persona_2 quanto alla domanda di riconoscimento del requisito sanitario utile per la indennità di accompagnamento, che le patologie riscontrate sulla persona della parte ricorrente
[“Cardiopatia ipertensiva con impegno cardiaco di grado medio classe II° NYHA
(cod. ICD9-CM 402 classe 4). Fibrillazione atriale parossistica (cod. ICD9-CM 427 classe 1). Obesità BMI=35.5 ( cod. ICD9-CM 278). Depressione ansiosa con disturbi somatoformi ( cod. ICD9-CM 300.8). Struma tiroideo ( cod. ICD9-CM 244 classe 1).
Scoliosi sinistro convessa ( cod. ). Sindrome tunnel carpale ( cod. C.F._2
ICD9-CM 354 classe 1). Esiti isterectomia totale ( cod. ICD9-CM 68.4)”], non sono tali da determinare l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o da renderla incapace di attendere agli atti della vita quotidiana senza un'assistenza continua (cfr. perizia del Ctu in data 02.06.2024, agli atti).
Quanto alla domanda di pensione/o assegno mensile di invalidità, nella perizia depositata agli atti, il Ctu, dott. , ha riconosciuto che le patologie, dalle quali Per_3 la parte ricorrente è affetta, sono tali da raggiungere quel livello di gravità necessario per il riconoscimento dell'assegno di inabilità, cioè dette patologie sono tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa pari all'87%, avendo riconosciuto un grado di invalidità superiore a quello accertato nel corso dell'Atp, con decorrenza dal 3 ottobre 2019 (cfr. relazione peritale in data 02.06.2024, agli atti di causa).
Le conclusioni del Ctu possono essere condivise e poste a base della presente decisione, dal momento che risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, essendo frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche della parte ricorrente e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame anche alla luce della documentazione sanitaria di formazione sopravvenuta rispetto alla precedente fase (certificato del 3.10.2019 e cartella clinica del 17.8.2019, nonché visita cardiologica del 28 marzo 2024 richiesta dal C.T.U.).
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità risulta determinata dal
Ctu attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Pertanto, deve concludersi riconoscendo solamente la sussistenza del requisito sanitario per la concessione del diritto all'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dal 03.10.2019; invece, non può essere adottata alcuna statuizione circa la sussistenza del diritto alla erogazione della predetta provvidenza, in quanto il presente
3 procedimento è volto alla sola verifica del requisito sanitario e, in ogni caso, in quanto non è stato allegato e provato il possesso dei requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno in discorso.
4. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate fra le parti, giacché ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma II, c.p.c., individuabili nel parziale accoglimento della domanda;
viceversa le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico definitivo del resistente CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 con ricorso depositato in data 07.01.2020 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
2) Dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di inabilità ex art. 13 della legge n. 118/71 in favore di Pt_1
con decorrenza dal 03.10.2019;
[...]
3) Rigetta la domanda per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità ex lege n. 118/71 e alla indennità di accompagnamento;
4) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti;
5) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico definitivo del resistente CP_1
Così deciso in Avellino il 09.07.2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
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